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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 11 novembre 2009, n. 5007
INQUINAMENTO ACUSTICO - Comune - Tutela della salute pubblica - Mantenimento
della soglia di rumore entro i livelli stabiliti dalla normativa - Tutela
apprestata dall’ordinamento ex art. 844 c.c. - Diversità. Il Comune ha il
dovere di garantire per motivi di salute pubblica che la soglia del rumore
prodotta nell’ambiente dalle varie attività umane non superi i livelli stabiliti
dalla normativa per evitare forme di inquinamento acustico e ciò niente ha a che
vedere con la tutela apprestata dall’ordinamento attraverso l’istituto regolato
dall’art. 844 c.c.. Pres. Leo, Est.De Carlo - A. s.r.l. (avv. Ravizzoli) c.
Comune di Lissoni (avv. Raimondi). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 11
novembre 2009, n. 5007
N. 05007/2009 REG.SEN.
N. 02313/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2313 del 2006, proposto da:
Arosio Carlo S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ravizzoli, con
domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Milano, via Conservatorio 13;
contro
Comune di Lissone, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Raimondi, con
domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Milano, via Conservatorio 13;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia - Arpa;
per l'annullamento
dell’ordinanza del 24.7.06 prot. 31980 del Dirigente settore Pianificazione del
Territorio del Comune dei Lissone relativa ad adozione di interventi di bonifica
acustica; ogni altro atto preordinato re connesso in particolare la relazione
ARPA Dipartimento subprovincialedi Monza del 12.5.06 prot. 67271;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lissone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009 il dott. Ugo De Carlo
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20.09.06 e depositato in data 28.09.06 la società
ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui veniva
invitata a presentare un piano di adeguamento acustico.
Il ricorso si fonda su tre motivi di ricorso.
Il primo denuncia la violazione dell’art. 7 della L. 241\90 per non aver
ricevuto l’avviso di avvio del procedimento di contestazione del superamento del
limite differenziale di immissione ex art. 4 D.P:C.M. 14.11.97 senza che vi
fosse alcuna urgenza che giustificasse tale omissione.
Il secondo motivo censura l’eccesso di potere per violazione del principio del
contraddittorio in materia di rilevazioni dell’ARPA, il difetto di motivazione
ed il travisamento e l’erronea istruttoria.
I controlli sono avvenuti senza alcuna forma di contraddittorio che avrebbero
consentito attraverso tecnici di fiducia di meglio valutare la situazione.
Il terzo motivo lamenta la violazione dei criteri di proporzionalità e
ragionevolezza, il difetto di motivazione l’eccesso di potere per travisamento e
difetto dei presupposti nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2
L.R. 13\01.
La mancanza di un piano di zonizzazione redatto nel rispetto dei criteri tecnici
adottati con D.G.R. 12.7.02 non consente di individuare i limiti da rispettare e
quindi rende non legittima la contestazione dell’ARPA; l’amministrazione
indicando in modo vago la tipologia della zona ha violato anche i principi di
proporzionalità e ragionevolezza emettendo un provvedimento immotivato.
Inoltre a fronte della contestazione circa la mancata adozione di interventi
atti a superare quanto contestato con precedente diffida vi è da dire che l’ARPA
non ha indicato gli interventi da attuare; inoltre la contestazione del
superamento dei limiti non tiene conto di quanto prevede la normativa per il
periodo transitorio che dura fin quando il Comune non abbia previsto ad attuare
la zonizzazione acustica.
Infine per la tutela dei residenti era possibile da parte loro ricorrere a
strumenti civilistici senza necessità di un intervento comunale.
Il Comune di Lissone si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso
facendo presente che l’ordinanza impugnata era la seconda che era stata emanata
dopo un analogo provvedimento del 18.7.05 a seguito di successivo esposto di un
cittadino che abitava nelle vicinanze del capannone.
Il ricorso non è fondato
La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento si giustifica con la
necessità di effettuare accertamenti fonometrici a sorpresa n modo da rendere il
dato rilevato non influenzato da possibili condotte della ditta controllata tese
a ridurre l’emissione sonora nel periodo in cui i l controllo viene effettuato.
Il contraddittorio procedimentale può nascere successivamente nel momento in cui
vi sia da decidere quali misure adottare anche alla luce di interventi di
tecnici di parte.
La società ricorrente ha poi formulato il rilievo circa la mancanza di
proporzionalità sulla base di un presupposto erroneo e cioè che non fosse stato
adottato il piano di zonizzazione che invece risulta approvato con deliberazione
30.1.04 del Consiglio Comunale, peraltro seguendo le direttive che impongono
precisi standard di classificazione che non consentono all’organo comunale altra
discrezionalità se non decidere in quale categoria inserire ogni parte del
territorio.
Inoltre anche la mancata zonizzazione del territorio non impedirebbe di adottare
provvedimenti in caso di superamento di limiti.
Infine incongruo appare il riferimento alla possibilità da parte dei privati di
utilizzare strumenti di tutela privatistici.
Il Comune ha il dovere di garantire per motivi di salute pubblica che la soglia
del rumore prodotta nell’ambiente dalle varie attività umane non superi i
livelli stabiliti dalla normativa per evitare forme di inquinamento acustico e
ciò niente ha a che vedere con la tutela apprestata dall’ordinamento attraverso
l’istituto regolato dall’art. 844 c.c..
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV,
definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio
che liquida in € 2.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Laura Marzano, Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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