AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 11 novembre 2009, n. 5015
CAVE E MINIERE - Regione Lombardia - Approvazione del piano cave provinciale
- Consiglio regionale - L.R. n. 14/98 - Funzione di carattere amministrativo -
Doveri di imparzialità e obiettività - Soggetti interessati - Presentazione di
osservazioni - Esame da parte dell’amministrazione - Obbligo. Il Consiglio
Regionale, chiamato all’approvazione del piano cave provinciale secondo quanto
stabilito dalla L.R. Lombardia n. 14/1998, svolge una funzione di carattere
amministrativo soggetta ai doveri di imparzialità ed obiettività propri
dell’azione amministrativa, con conseguente obbligo di motivazione delle proprie
scelte, soprattutto allorché l’organo consiliare decide di disattendere le
conclusioni alle quali sono giunti altri enti od organi pubblici coinvolti nel
complesso procedimento di approvazione del piano cave - quali l’Amministrazione
provinciale interessata oppure la Giunta Regionale - oppure quando si tratta di
esaminare osservazioni presentate da soggetti privati partecipanti al
procedimento amministrativo. Questi ultimi, ai sensi della legge 241/1990, hanno
infatti il diritto di presentare memorie ed osservazioni che l’Amministrazione
ha il dovere di valutare. Pres. Leo, Est. Zucchini - H. s.p.a. (avv.ti
Tanzarella) c. Regione Lombardia (avv. Cederle) e altro (n.c.). TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 11 novembre 2009, n. 5015
CAVE E MINIERE - Pianificazione dell’attività di cava - Governo del
territorio - Contemperazione dei diversi interessi coinvolti - Attività
estrattiva - Tutela dell’ambiente. La pianificazione dell’attività di cava,
al pari di ogni attività di pianificazione riguardante in genere il governo del
territorio, deve necessariamente contemperare la pluralità degli interessi
coinvolti; in tal senso l’interesse economico dell’impresa esercente l’attività
estrattiva, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, deve
essere valutato e tutelato in relazione ad altri interessi di rango
costituzionale, come quelli inerenti la tutela del territorio e dell’ambiente
(art. 9 della Costituzione, ma si abbia anche riguardo ai limiti costituzionali
alla libertà di iniziativa economica di cui al comma 2° dell’art. 41 citato).
Pres. Leo, Est. Zucchini - H. s.p.a. (avv.ti Tanzarella) c. Regione Lombardia
(avv. Cederle) e altro (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 11 novembre
2009, n. 5015
N. 05015/2009 REG.SEN.
N. 00291/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 291 del 2009, proposto da:
Holcim (Italia) Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Tanzarella ed
Elena Tanzarella, con domicilio eletto presso Giancarlo Tanzarella in Milano,
piazza Velasca, 5;
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cederle, con domicilio
eletto presso l’Avvocatura Regionale in Milano, via Fabio Filzi, 22;
Provincia di Varese, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Comune di Travedona Monate, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina
Colombo, con domicilio eletto presso Maria Cristina Colombo in Milano 7144af,
via Durini 24;
Comune di Ternate, Comune di Cadrezzate, Comune di Osmate, Comune di Comabbio,
Consorzio Intecomunale Salvaguardia e Tutela Lago di Monate, tutti non
costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione di Consiglio Regionale 30.9.2008 n. VIII/698 di approvazione
del Piano cave della Provincia di Varese, in parte qua, e di ogni altro atto o
provvedimento preordinato, conseguente o comunque connesso alla delibera sopra
indicata, ivi espressamente incluse, per quanto occorra, la delibera di
Consiglio Provinciale 2.12.2004 n. 76, nella parte in cui ha disatteso le
osservazioni di Holcim, la delibera di Giunta Regionale 13.12.2006, n. VIII/3799,
nella parte in cui ha parzialmente disatteso le richieste proposte da Holcim, la
proposta di deliberazione approvata dalla Sesta Commissione consiliare nella
seduta del 9.6.2008, nella parte in cui si è discostata dalla delibera di Giunta
e non ha tenuto conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Travedona Monate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il dott. Giovanni
Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione n. VIII/968 del 2008, il Consiglio Regionale della Lombardia
approvava, ai sensi della legge regionale n. 14/1998, il Nuovo Piano Cave della
Provincia di Varese.
La società esponente, operante nel settore della produzione del cemento,
impugnava la deliberazione suddetta, laddove quest’ultima disattendeva le
osservazioni presentate dalla società in relazione all’ambito territoriale
estrattivo di propria pertinenza, denominato ATEc2, riducendo sia il
quantitativo estraibile sia il perimetro estrattivo.
Contro la suddetta delibera regionale e, seppure in via prudenziale (“in quanto
occorra”), contro altri atti della Provincia e della Regione relativi al
procedimento di formazione del Piano cave, erano proposti i motivi di gravame
che possono così essere sintetizzati:
1) violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (articoli
1, 2, 5 e 6 della LR 14/1998 nonché Allegato B alla delibera di Giunta Regionale
26.2.1999 n. 6/41714, art. 6 e art. 8.1 LR 14/1998 anche in relazione ai
principi di partecipazione di cui alla legge 241/1990); eccesso di potere per
difetto di istruttoria, difetto assoluto dei presupposti e della motivazione,
illogicità e contraddittorietà; ove si contestano, sotto vari profili, le
motivazioni che hanno indotto il Consiglio Regionale a non accogliere le
osservazioni dell’esponente relative all’ATEc2;
2) violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (LR 14/1998
e DGR 26.2.1999 n. 6/41714), nonché dei principi generali in tema di
imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa anche in relazione
all’esercizio del diritto costituzionale all’attività di impresa (Artt. 97 e 42
Cost.).
Si costituivano in giudizio la Regione Lombardia ed il Comune di Travedona
Monate, concludendo per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 27.10.2009, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La società ricorrente impugna la deliberazione consiliare regionale di
approvazione del Piano cave della Provincia di Varese, nella sola parte in cui
quest’ultima, disattendendo le osservazioni presentate dalla società nel corso
del procedimento agli enti ed organi competenti (Provincia di Varese, Giunta
Regionale ed infine Commissione Sesta del Consiglio Regionale), ha stabilito una
disciplina dell’ambito estrattivo della ricorrente – denominato ATEc2 – difforme
rispetto alle osservazioni stesse, con particolare riguardo sia al quantitativo
estraibile sia al perimetro della superficie di scavo.
In particolare, la delibera impugnata prevede per l’ATEc2 una produzione per
vent’anni di 4.800.000 metri cubi, con un perimetro indicato nella planimetria
allegata al doc. 31 della ricorrente.
Quest’ultima aveva invece richiesto alla Commissione Consiliare (doc. 30
ricorrente), di autorizzare una produzione nel ventennio di almeno 6.780.000
metri cubi, con ampliamento dell’ambito verso sud – come peraltro previsto dalla
proposta della Giunta Regionale al Consiglio -, a cui aggiungere un ulteriore
aumento di 1.200.000 metri cubi ed un contestuale ampliamento del perimetro di
scavo ad est e ad ovest (tale ulteriore aumento della produzione e della
superficie dell’ambito erano però già stati respinti dalla Giunta Regionale).
Il Consiglio Regionale, nel fare propria la proposta della Commissione
Consiliare competente, ha disatteso integralmente le osservazioni della
ricorrente, comprese quelle che avevano invece trovato positivo accoglimento da
parte della Giunta Regionale in sede di proposta trasmessa al Consiglio.
Il Tribunale ritiene che la delibera consiliare, nella parte in cui ha disatteso
la proposta della Giunta Regionale, non si sottragga alle censure di difetto di
motivazione e di istruttoria svolte nel presente gravame.
Infatti, la Giunta (v.si doc. 17 ricorrente), aveva dato il proprio consenso
alla richiesta di una produzione ventennale di 6.780.000 metri cubi, con
contestuale ampliamento verso sud del perimetro dell’ambito, sulla base
dell’istruttoria compiutamente svolta dagli uffici tecnici dell’Amministrazione
(Unità Organizzativa Attività Estrattive e di Bonifica, v.si docc. 18 e 19
ricorrente).
Nel contempo, l’Unità Organizzativa di cui sopra esaminava compiutamente le
osservazioni presentate dal Comune di Travedona Monate e da altri Comuni vicini,
i quali lamentavano il rischio di inquinamento del Lago di Monate e del suo
bacino imbrifero per effetto dell’attività di scavo svolta dalla ricorrente,
invitando la Giunta Regionale ad attivarsi per la tutela del Lago stesso.
L’Ufficio Regionale si limitava a prendere atto di tale osservazione, indicando
però chiaramente come la richiesta fosse estranea alle finalità del Piano Cave
provinciale.
Sul problema dell’impatto dell’attività estrattiva sul regime del Lago, occorre
altresì aggiungere che la relazione tecnica versata in atti dalla ricorrente
(doc. 40), evidenzia come l’attività stessa non apporterà sostanziali modifiche
al bacino ideologico, né la documentazione tecnica versata in atti dal Comune
offre concreta ed idonea prova del paventato inquinamento (si veda ad esempio il
doc. 25 del Comune, datato 7.9.2009, nel quale il tecnico incaricato chiede
approfondimenti e documenti, senza però pervenire ad alcuna univoca
conclusione).
Ciò premesso ed a fronte dei risultati dell’istruttoria svolta dagli uffici
tecnici regionali, la Commissione Consiliare prima ed il Consiglio Regionale
successivamente, hanno completamente cancellato la proposta della Giunta, senza
svolgere però alcuna considerazione di ordine tecnico sulla proposta della
Giunta stessa, che pare così essere stata disattesa per sole ragioni di ordine
politico, che sono però inconferenti allorché l’organo consiliare è chiamato
alla discussione ed all’approvazione del Piano Cave.
Sul punto preme richiamare la giurisprudenza della Sezione (cfr. TAR Lombardia,
sez. IV, 28.5.2007, n. 4700, e le successive sentenze di questa Sezione n. 3733,
3734, 3735 e 3736 tutte del 14.5.2009, costituenti precedenti specifici), per la
quale il Consiglio Regionale, chiamato all’approvazione del piano cave
provinciale secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14/1998, svolge una
funzione di carattere amministrativo soggetta ai doveri di imparzialità ed
obiettività propri dell’azione amministrativa, con conseguente obbligo di
motivazione delle proprie scelte, soprattutto allorché l’organo consiliare
decide di disattendere le conclusioni alle quali sono giunti altri enti od
organi pubblici coinvolti nel complesso procedimento di approvazione del piano
cave – quali l’Amministrazione provinciale interessata oppure la Giunta
Regionale – oppure quando si tratta di esaminare osservazioni presentate da
soggetti privati partecipanti al procedimento amministrativo.
Questi ultimi, ai sensi della legge 241/1990, hanno il diritto di presentare
memorie ed osservazioni che l’Amministrazione ha il dovere di valutare; nel caso
di specie poi risulta prassi consolidata del Consiglio Regionale, pur in
mancanza di una espressa previsione nella legge regionale 14/1998, quella di
consentire alle imprese di escavazione di presentare osservazioni alle
commissioni consiliari.
Il Tribunale non sottovaluta certo – anzi l’ha riconosciuta anche nelle citate
sentenze – la discrezionalità di valutazione del Consiglio nell’approvazione di
un atto di pianificazione territoriale quale è il piano cave; tuttavia la
discrezionalità nella scelta finale del Consiglio, che - si ripete – non è in
discussione, non può arrivare al punto di violare totalmente l’obbligo
motivazionale e le garanzie di partecipazione al procedimento.
Deve pertanto essere accolto il motivo 1 del ricorso, con assorbimento della
censura di cui al motivo 2 circa la presunta lesione del diritto costituzionale
alla libertà d’impresa, con conseguente annullamento della deliberazione del
Consiglio Regionale, nella parte in cui la stessa non ha accolto la proposta
della Giunta Regionale la quale, in parziale accoglimento delle osservazioni
dell’esponente, prevedeva un quantitativo estraibile di 6.780.000 metri cubi nel
ventennio, con conseguente estensione verso sud del perimetro dell’ambito
estrattivo.
Per effetto della presente sentenza, resta ovviamente salvo il potere del
Consiglio Regionale di determinarsi nuovamente in merito alle osservazioni
presentate, nel rispetto però dell’obbligo di motivazione e delle garanzie di
partecipazione al procedimento, come esposto nella presente pronuncia.
2. Il gravame deve invece essere respinto nella restante parte, dove la
ricorrente censura la deliberazione consiliare ed altri atti pregressi del
procedimento, ove gli stessi non hanno accolto le ulteriori osservazioni volte
ad ottenere un ulteriore aumento della produzione di 1.200.000 metri cubi nel
ventennio, con contestuale allargamento del perimetro dell’ambito verso est e
verso ovest.
Sul punto, occorre premettere che non può trovare accoglimento la tesi esposta
in ricorso, secondo cui (v.si pag. 9 dell’atto introduttivo), esisterebbe una
sorta di vincolo normativo (l’esponente richiama a tale proposito la delibera di
Giunta Regionale n. 6/41714 del 1999), in forza del quale l’Amministrazione, in
sede di pianificazione, dovrebbe in ogni caso garantire la massimizzazione dello
sfruttamento del giacimento.
In realtà, la pianificazione dell’attività di cava, al pari del resto – si
consenta di aggiungere – di ogni attività di pianificazione riguardante in
genere il governo del territorio, deve necessariamente contemperare la pluralità
degli interessi coinvolti; in tal senso l’interesse economico dell’impresa
esercente l’attività estrattiva, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 41
della Costituzione, deve essere valutato e tutelato in relazione ad altri
interessi di rango costituzionale, come quelli inerenti la tutela del territorio
e dell’ambiente (art. 9 della Costituzione, ma si abbia anche riguardo ai limiti
costituzionali alla libertà di iniziativa economica di cui al comma 2° dell’art.
41 citato).
Del resto, la stessa DGR n. 6/41714, che fissa i criteri per la formazione dei
piani cave provinciali, non può essere letta nel senso invocato dalla
ricorrente, tenuto conto che la delibera stessa (cfr. doc. 1 della Regione, All.
B), prevede, innanzi tutto, che un giacimento sia “sfruttabile” allorché
ricorrano un serie di condizioni, fra cui “la presenza di materiale in quantità
sufficiente a giustificarne la coltivazione dal punto di vista economico in
relazione ai costi sociali e ambientali”.
Non si dimentichi poi che, a norma dell’art. 6 della legge regionale n. 14/1998,
le Province, nella formazione dei piani cava, devono tener conto, fra l’altro
(art. 6, lett. d), “delle esigenze di garantire la massima compatibilità
ambientale e paesaggistica”.
Ciò premesso, la proposta della Giunta Regionale, adottata sulla base
dell’istruttoria svolta dagli uffici tecnici e poi approvata dal Consiglio
Regionale, di non consentire un ulteriore aumento della produzione per il
ventennio di 1.200.000 metri cubi, con conseguente rigetto della richiesta di
allargamento dell’ambito verso est e verso ovest, non pare affetta dai vizi di
legittimità denunciati.
Si ricordi, infatti, che l’originaria richiesta della società alla Provincia di
Varese era nel senso di ottenere l’escavazione nel ventennio di 6.780.000 metri
cubi (cfr. doc. 16 ricorrente, si tratta della stessa quantità assentita dalla
Giunta Regionale ma respinta dal Consiglio) e che solo nell’ultima richiesta al
Consiglio Regionale, era domandato di “prendere in considerazione un ulteriore
aumento del fabbisogno nel ventennio per un quantitativo pari a 1.200.000 mc”;
sicché la decisione prima della Giunta e poi del Consiglio Regionale di non
autorizzare tale ulteriore incremento contempera al meglio l’aspirazione
imprenditoriale dell’esponente con la tutela degli interessi ambientali e
paesaggistici della zona interessata all’escavazione.
3. La reciproca soccombenza delle parti induce il Collegio a compensare
interamente le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, nei
sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla in parte, nei limiti
indicati in motivazione, la deliberazione del Consiglio Regionale della
Lombardia, n. VIII/698 del 30 settembre 2008.
Rigetta il ricorso per la restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Concetta Plantamura, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it