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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 24 novembre 2009, n. 5144

 

RIFIUTI - Deposito - Granulato di plastica - Ordine di rimozione e smaltimento - Mancanza di istruttoria volta ad appurare la natura di rifiuto e il superamento dei valori ex art. 239, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità. In mancanza di un accertamento tecnico volto ad appurare, in primo luogo, la natura inquinante del materiale depositato (nella specie: granulato di plastica) e, in secondo luogo, il superamento dei valori che in ipotesi imporrebbe - ai sensi dell’art. 239, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152/06 - di procedere alla caratterizzazione dell’area in funzione di eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale, sono illegittimi i provvedimenti adottati dal Comune con i quali siano stati imposti, previa delimitazione dell’area, la rimozione e lo smaltimento del materiale presso una discarica autorizzata (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 luglio 2009, n. 4464; altresì, IV, 2 settembre 2009, n. 4598; II, 29 marzo 2007, n. 1318). Pres. Leo, Est. De Vita - Azienda agricola S. (avv.ti Capurro, Greppi e Razeto) c. Comune di Barzanò (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 24 novembre 2009, n. 5144
 

 

 

 

N. 05144/2009 REG.SEN.
N. 01929/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2006, proposto da:
- Azienda Agricola S. Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Patrizia Capurro, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 5;

contro

- il Comune di Barzanò, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 15 del 4 maggio 2006 emessa dal Sindaco del Comune di Barzanò, con la quale è stato intimato all’Azienda ricorrente di procedere entro 15 giorni dalla notifica, alla delimitazione dell’area sulla quale risulta depositato il materiale costituito da granulato di plastica, e di procedere, entro i successivi 15 giorni, alla rimozione e allo smaltimento presso discarica autorizzata del materiale stesso;

- dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 28 del 21 giugno 2006 con la quale sono stati prorogati i termini di cui all’ordinanza n. 15 del 4 maggio 2006;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 1624/06 della Seconda Sezione di questo Tribunale con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Vista l’ordinanza n. 6208/06 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso avverso la sopracitata decisione cautelare di questo T.A.R. e sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Udito, all’udienza pubblica del 13 ottobre 2009, l’Avv. G. Ferrari, su delega dell’Avv. G. Greppi, per la parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato in data 6 luglio 2006 e depositato il 18 luglio successivo, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente n. 15 del 4 maggio 2006 emessa dal Sindaco del Comune di Barzanò, con la quale è stato intimato all’Azienda ricorrente di procedere entro 15 giorni dalla notifica, alla delimitazione dell’area sulla quale risulta depositato il materiale costituito da granulato di plastica, e di procedere, entro i successivi 15 giorni, alla rimozione e allo smaltimento presso discarica autorizzata del materiale stesso e l’ordinanza contingibile ed urgente n. 28 del 21 giugno 2006 con la quale sono stati prorogati i termini di cui all’ordinanza precedente.

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 54, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà dell’atto amministrativo in ordine al potere esercitato e per difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati si fonderebbero congiuntamente sui poteri derivanti dalle richiamate norme contenute sia nel Testo unico degli enti locali che nel Testo unico ambientale. Pertanto non sarebbe chiara la fonte del potere esercitato. Inoltre il ricorso alle ordinanze con tingibili e urgenti presupporrebbe l’assenza di rimedi ordinari che nella fattispecie di cui è causa invece sarebbero espressamente previsti dalla normativa.

Vengono poi dedotte le censure di violazione degli artt. 183, comma 1, lett. a, e 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione e carenza di istruttoria (con rubriche quasi identiche per i punti 2, 3 e 4 del diritto).

Nel caso di specie non sarebbe stata effettuata alcuna istruttoria sulla natura del materiale impiegato che non dovrebbe essere classificato come rifiuto, ma rientrerebbe nel novero delle materie prime secondarie. Non potrebbe assumere valore dirimente la verifica effettuata dall’ARPA di Bergamo due anni dopo l’acquisto del materiale da parte della ricorrente su materiale diverso che avrebbe avuto in comune con il precedente soltanto la provenienza. La natura di rifiuto del granulato plastico utilizzato sarebbe smentita dalle relazioni dei periti effettuate per conto di altri utilizzatori.

Ulteriori doglianze evidenziano la violazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione, con riferimento alla valutazione dell’elemento soggettivo della colpa, e carenza di istruttoria.

Tuttavia anche se si volesse ritenere il materiale pericoloso, mancherebbe la colpa della ricorrente - e del suo titolare - in quanto l’acquisto avrebbe riguardato un prodotto definito materia prima secondaria. Né il Comune resistente avrebbe dimostrato la colpa del ricorrente, gravando sullo stesso il relativo onere della prova.

Inoltre vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria.

La carenza di istruttoria sarebbe ancora più grave nel caso in cui le ordinanze impugnate fossero ricondotte al novero delle ordinanze contingibili e urgenti, visto che in tali frangenti l’onere motivazionale e i connessi presupposti istruttori dovrebbero essere più stringenti e penetranti.

Si evidenzia altresì la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990.

Sarebbero state violate anche le garanzie partecipative che dovrebbe essere assicurato anche nel caso di provvedimenti contingibili e urgenti che sarebbero adottati all’esito di un procedimento complesso.

Infine si censurano i provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed eccesso di potere per incompetenza del Sindaco.

I provvedimenti sarebbero stati illegittimamente adottati dal Sindaco piuttosto che dal dirigente, in violazione dell’art. 107 del Testo unico degli enti locali. Difatti pur essendo prevista la competenza del Sindaco dall’art. 192 del Testo unico ambientale, in realtà tale norma non potrebbe modificare il contenuto dell’art. 107 citato, visto che il Testo unico degli enti locali non potrebbe essere abrogato se non con norma espressa.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 1624/06 della Seconda Sezione di questo Tribunale è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Tuttavia, con ordinanza n. 6208/06, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso avverso la sopracitata decisione cautelare di questo T.A.R. e sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’udienza di discussione, la parte ricorrente ha prodotto una memoria con cui ha ribadito le proprie posizioni.

Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2009, su conforme richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.

2. Vanno esaminate prioritariamente le censure rubricate con i numeri 2, 3 e 4 che oltretutto debbono essere esaminate congiuntamente attesa la loro stretta connessione.

2.1. Attraverso le predette doglianze si evidenzia la carenza di istruttoria in ordine alla natura del materiale impiegato che non avrebbe dovuto essere classificato come rifiuto, dato che rientrerebbe nel novero delle materie prime secondarie. Non potrebbe assumere a tale proposito valore dirimente la verifica effettuata dall’ARPA di Bergamo due anni dopo l’acquisto del materiale da parte della ricorrente su materiale diverso che avrebbe avuto in comune con il precedente soltanto la provenienza.

2.2. Tali censure sono meritevoli di accoglimento.

Come già affermato da questa Sezione in casi analoghi e con riferimento allo stesso materiale - granulato plastico prodotto dalla ditta Com. Steel S.p.a. - gli accertamenti effettuati dall’ARPA di Bergamo, che hanno fondato in provvedimenti impugnati, hanno riguardato materiale diverso rispetto a quello utilizzato dalla ricorrente, visto che le analisi sono state effettuate circa due anni dopo il suo acquisto e non hanno riguardato quello utilizzato presso la sede dell’Azienda Agricola San Giuseppe.

Ne consegue che, “in mancanza di un accertamento tecnico volto ad appurare, in primo luogo, la natura inquinante del granulato plastico effettivamente utilizzato per la pista e, in secondo luogo, il superamento dei valori che in ipotesi imporrebbe - ai sensi dell’art. 239, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152/06 - di procedere alla caratterizzazione dell’area in funzione di eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale” appaiono illegittimi i provvedimenti adottati dal Comune di Barzanò che ha previsto, previa delimitazione dell’area, la rimozione e lo smaltimento del materiale presso una discarica autorizzata (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 luglio 2009, n. 4464; altresì, IV, 2 settembre 2009, n. 4598; II, 29 marzo 2007, n. 1318).

3. La fondatezza delle doglianze appena scrutinate consente l’assorbimento delle restanti censure e determina l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con lo stesso ricorso.

Condanna il Comune di Barzanò al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, unitamente alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                                                                                                 IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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