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TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 1 dicembre 2009, n. 5218

 

DIRITTO URBANISTICO - Provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio - Motivazione -Elementi di contrasto tra il progetto e le norme tecniche di attuazione - Mancata indicazione - Pregiudizio al diritto di difesa e al principio di trasparenza. La motivazione del provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio, che non consenta di intendere in quali termini e con quali disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del p.r.g. il progetto sia in contrasto, è del tutto inidonea ad adempiere la propria funzione di far comprendere le ragioni giuridiche e le giustificazioni di fatto che sono alla base della determinazione dell'Amministrazione, con evidente pregiudizio al diritto di difesa della ricorrente ed al principio di trasparenza dell'azione amministrativa (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 03 marzo 2005 , n. 1082; T.A.R. Toscana, sez. II, 31 gennaio 2000 , n. 22). In tal modo non si consente all'interessato da un lato, di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla realizzazione del suo progetto e di poterlo adeguare alle esigenze pubbliche che l'Amministrazione ha inteso tutelare; dall'altro, di confutare in maniera esaustiva la legittimità del provvedimento davanti al giudice competente. Pres. Arosio, Est.Di Mario - M.R. (avv. Marangoni) c. Comune di Montu' Beccaria (avv. Ferrari) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 1 dicembre 2009, n. 5218

 

 

 

 

N. 05218/2009 REG.SEN.
N. 04420/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 4420 del 2004, proposto da:
Marino Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Marangoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso Mazzini, 12;


contro


Comune di Montu' Beccaria, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Milano, c.so Vittorio Emanuele II, 15;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del diniego prot. 4325 all’esecuzione dei lavori di cui alla d.i.a. n. 51/04 emesso il 01.09.2004 dal Comune di Montù Beccarla, conosciuto dal ricorrente in data 10 settembre 2004; nonché di ogni altro atto preordinato consequenziale e/o connesso, nonché per la condanna al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montu' Beccaria;
Vista l’ordinanza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 27 ottobre 2004 n. 2602;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 8 febbraio 2005 n. 641;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Il ricorrente ha presentato in data 07 agosto 2004 una d.i.a. per rendere accessibile ed abitabile il sottotetto dell’abitazione di sua proprietà. L’esecuzione dei lavori è stata però interdetta dal Comune con il provvedimento impugnato, per contrasto con gli articoli n. 35.12 – 35.13.C e 35.20 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del centro storico.

Contro il suddetto diniego il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi in fatto ed in diritto.

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23.6 del D.P.R. 380/01 e dell’art. 6 L. 241/90 in quanto l’atto sarebbe stato illegittimamente adottato dal responsabile del procedimento e non dal dirigente o responsabile dell’ufficio tecnico.

II) Violazione degli articoli n. 35.12 – 35.13.C e 35.20 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del centro storico, eccesso di potere e falsa applicazione dell’art. 3 comma 3 L.R. 15/1996 in quanto l’atto non avrebbe in alcun modo specificato le violazioni in cui sarebbe incorso il ricorrente. Infatti dall’analisi delle molteplici fattispecie previste dalle norme citate nell’atto il ricorrente non sarebbe in grado di comprendere i profili di illegittimità individuati dall’amministrazione. L’atto inoltre conterrebbe l’erronea qualificazione dei lavori come di ampliamento invece che di ristrutturazione edilizia mediante recupero del sottotetto esistente. Da ultimo il recupero dei sottotetti non richiederebbe particolari requisiti nel sottotetto esistente se non la sua esistenza.

III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L.R. 15/1996 in quanto dal progetto presentato risulterebbero soddisfatti tutti i requisiti previsti dalle norme indicate.

Chiede quindi il risarcimento dei danni.

La difesa comunale afferma, con riferimento al primo motivo di ricorso, che nel caso specifico il responsabile del procedimento e dell’ufficio coincidono, con la conseguenza che non sussisterebbe il vizio di incompetenza.

Con riferimento al secondo motivo la difesa comunale sostiene che sarebbe stato violato l’art. 35.13C delle n.t.a. in quanto in realtà non sarebbe esistito alcun sottotetto da sopraelevare; sarebbe stato violato l’art. 35.20 delle n.t.a. comunali in quanto il progetto comportava la modifica dell’aspetto esteriore dell’edificio e delle altezze di colmo e di gronda in contrasto con i divieti previsti dalla norma citata; da ultimo sarebbe stato violato l’art. 35.12 delle n.t.a. del PRG con riferimento alle altezze previste dalla norma citata.

Con riferimento al terzo motivo di ricorso la difesa comunale ribadisce l’inapplicabilità delle prescrizioni della L.R. 15/1996 in quanto il sottotetto era inesistente alla data di avvio dei lavori.

All’udienza del 7 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
 

DIRITTO


Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di incompetenza, non merita accoglimento in quanto dagli atti del giudizio risulta che il sottoscrittore dell’atto era stato nominato anche responsabile del servizio tecnico comunale.

Il ricorso è invece fondato con riferimento al vizio di difetto di motivazione dell’atto impugnato.

Il divieto di prosecuzione dell’attività impugnato infatti si presenta come del tutto generico nell’individuazione delle norme violate, che vengono indicate nella violazione degli articoli n. 35.12 – 35.13.C e 35.20 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del centro storico. Poiché tali norme contengono una pluralità di disposizioni che attengono a diversi profili dell’attività edilizia, e non sono indicati i profili del progetto che si pongano in contrasto con tali disposizioni, il provvedimento risulta sostanzialmente perplesso, oltre che errato nella stessa qualificazione dell’intervento dichiarato dal privato, che non è qualificabile come ampliamento ma come ristrutturazione con recupero di sottotetto.

In merito la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la motivazione del provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio, che non consenta di intendere in quali termini e con quali disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del p.r.g. il progetto sia in contrasto, è del tutto inidonea ad adempiere la propria funzione di far comprendere le ragioni giuridiche e le giustificazioni di fatto che sono alla base della determinazione dell'Amministrazione, con evidente pregiudizio al diritto di difesa della ricorrente ed al principio di trasparenza dell'azione amministrativa (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 03 marzo 2005 , n. 1082; T.A.R. Toscana, sez. II, 31 gennaio 2000 , n. 22). In tal modo non si consente all'interessato da un lato, di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla realizzazione del suo progetto e di poterlo adeguare alle esigenze pubbliche che l'Amministrazione ha inteso tutelare; dall'altro, di confutare in maniera esaustiva la legittimità del provvedimento davanti al giudice competente.

Il provvedimento dev’essere quindi annullato per vizio di motivazione.

L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo in quanto non è possibile ricostruire dall’atto quali siano i profili di violazione di legge che l’amministrazione contesti al ricorrente, non essendovi alcuna traccia di essi nell’atto.

Da ultimo dev’essere respinta la domanda risarcitoria in quanto l’accoglimento della domanda di sospensione dell’atto da parte del T.A.R., confermata dal Consiglio di Stato, elide in radice l’esistenza di un danno, di cui, inoltre, non è stata data alcuna prova.

In ogni caso non può sussistere danno nelle ipotesi, come questa, di accoglimento per difetto di motivazione, in cui residua all’amministrazione il potere di ripronunciarsi in proposito, con possibilità (eventuale) di un esito positivo per il ricorrente.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione seconda, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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