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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 5268
DIRITTO URBANISTICO - Interventi di ristrutturazione edilizia - T.U. edilizia
- Modifica ex art. 1, d.lgs. n. 301/2002 - Criterio della fedele ricostruzione -
Interpretazione logico-sistematica della normativa sopravvenuta - Conservazione
delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente. Il T.U.
dell'edilizia ha ricompreso tra gli interventi di ristrutturazione edilizia
“quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un
fabbricato identico quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche
dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica”. L'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n.
301 ha modificato l'art. 3, in parte qua, eliminando la locuzione “fedele
ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime
e caratteristiche di materiali a quello preesistente” e l’ha sostituita con
l’espressione “ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente” (art. 1, lett. a). Anche escludendo il superato criterio della
fedele ricostruzione, esigenze di interpretazione logico-sistematica della nuova
normativa inducono tuttavia a ritenere che la ristrutturazione edilizia, per
essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, debba
conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la
successiva ricostruzione dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee
fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (fra le tante Cons. Stato, sez.
IV, 18 marzo 2008, n. 1177). Pres. Arosio, Est. Cattaneo - C.P. s.r.l. (avv.
Locatelli) c. Comune di Lissone (avv. Raimondi) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez.
II - 2 dicembre 2009, n. 5268
N. 05268/2009 REG.SEN.
N. 01592/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2005, proposto da:
Cascina Paolina Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Locatelli, presso il
cui studio, in Milano, viale Caldara, 43 è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Lissone, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Raimondi,
domiciliato ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Conservatorio,
n. 13;
nei confronti di
Doma Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Caminiti e Umberto Grella,
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via Cesare
Battisti 21;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Lissone a Doma s.r.l. il
18.2.2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lissone;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Doma Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/10/2009 la dott.ssa Silvia Cattaneo
e uditi per le parti gli avv. Dal Molin (in sostituzione di Locatelli), Raimondi
e Brambati (in sostituzione di Caminiti);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La Cascina Paolina s.r.l. chiede l’annullamento del permesso di costruire
rilasciato dal Comune di Lissone, il 18.2.2005, in favore della confinante Doma
s.r.l. ed avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di demolizione e
ricostruzione, per il seguente motivo: violazione e falsa applicazione degli
artt. 15 e 22 delle n.t.a. del p.r.g.; violazione art. 3, d.P.R. n. 380/2001;
violazione art. 22 n.t.a.; eccesso di potere per erronea qualificazione
dell’intervento edilizio. Il nuovo edificio – afferma la ricorrente - è
completamente diverso da quello preesistente quanto a destinazione, sagoma,
sedime e volume e va pertanto qualificato quale nuova costruzione.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Lissone, contestando la fondatezza
della censura dedotta.
3. Si è altresì costituita la controinteressata Doma s.r.l. la quale, oltre a
dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso per omessa impugnazione dell’art. 22.8 delle n.t.a. che consente,
nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, uno spostamento
volumetrico fino a 450 mc in modo che l’intervento possa comportare anche la
realizzazione di un organismo edilizio leggermente differente rispetto a quello
precedente, quanto a sagoma, volume, superficie di ingombro e distanze.
4. All’udienza del 21 ottobre 2009 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
5. Il motivo è fondato.
6. Oggetto della presente controversia è la qualificazione dell’intervento
edilizio, assentito con permesso di costruire del 18.2.2005, quale intervento di
ristrutturazione, così come lo ha qualificato l’amministrazione comunale, o,
piuttosto quale nuova costruzione, come, invece, sostiene la società ricorrente.
7. Ai sensi dell’art. 3, c.1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 sono “interventi
di ristrutturazione edilizia” (…) “gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con
la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.”.
8.1 Il permesso di costruire impugnato ha ad oggetto un intervento di
“demolizione e ricostruzione, su un medesimo sedime con ristrutturazione
dell’esistente, spostamenti volumetrici nonché formazione di autorimesse
interrate”.
8.2 Il concetto di ristrutturazione edilizia, quale enunciato dall'art. 31,
lett. d), l. 5 agosto 1978, n. 431 (”interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono anche
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”),
ha subito nel tempo diversificate interpretazioni e diffuse incertezze
soprattutto riguardo alla ristrutturazione per demolizione e ricostruzione,
nella ricerca degli elementi che distinguessero la fattispecie dalla
ristrutturazione.
8.3 Ad un primo orientamento che escludeva la demolizione e ricostruzione dalla
fattispecie di ristrutturazione (Cons. St., sez. V, 9 febbraio 1996, n. 144), è
seguito l'orientamento trasfuso nel Testo Unico dell'edilizia che ha compreso la
fattispecie nella categoria della “ristrutturazione” purché “fedele” in quanto
modalità estrema di conservazione dell'edificio preesistente nella sua
consistenza strutturale, essendosi ritenuto che “la ricostruzione di un
preesistente fabbricato senza variazione o alterazione della superficie,
volumetria e destinazione d'uso, non incide sul carico urbanistico già esistente
e non è pertanto assoggettato ad oneri né al rispetto degli indici sopravvenuti”
(Cons. St., sez. V, 10 agosto 2000, n. 4397).
8.4 In recepimento degli indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia, il
T.U. dell'edilizia ha ricompreso tra gli interventi di ristrutturazione edilizia
“quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un
fabbricato identico quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche
dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica”.
8.5 L'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 ha modificato
l'art. 3, in parte qua, eliminando la locuzione “fedele ricostruzione di un
fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche
di materiali a quello preesistente” e l’ha sostituita con l’espressione
“ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente” (art.
1, lett. a).
8.6 Anche escludendo il superato criterio della fedele ricostruzione, esigenze
di interpretazione logico-sistematica della nuova normativa inducono tuttavia la
giurisprudenza a ritenere che la ristrutturazione edilizia, per essere tale e
non finire per coincidere con la nuova costruzione, debba conservare le
caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva
ricostruzione dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali
quanto a sagoma, superfici e volumi (fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo
2008, n. 1177).
8.7 Questa sezione ha, al riguardo, recentemente affermato, che la previsione di
cui al’art. 27 c. 1 l. d) della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 - che
ricomprende tra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della
volumetria preesistente - deve interpretarsi nel senso di prescrivere anche il
rispetto della sagoma dell’edificio preesistente” in quanto tale requisito,
previsto dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/01, costituisce
espressione di un principio generale che orienta anche l’interpretazione della
legislazione regionale (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 16 gennaio 2009, n.
153).
8.8 Ciò che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione è,
dunque, la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una
edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la
sovrapposizione di un « insieme sistematico di opere, che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente »), ovvero la cui
stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest'ultimo caso -
con ricostruzione, se non « fedele » (termine espunto dall'attuale disciplina),
comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione
preesistente (Consiglio Stato , sez. VI, 16 dicembre 2008 , n. 6214).
8.9 Nel caso di specie, quantomeno con riferimento alla sagoma, come evincibile
dall’allegato P alla consulenza tecnica esperita dinanzi al Tribunale di Monza
nella causa intentata dalla Cascina Paolina s.r.l. nei confronti della Doma
s.r.l., non sussiste identità tra l’edificio oggi esistente e quello originario.
8.10 Per tale ragione l’intervento non può qualificarsi quale ristrutturazione
mediante demolizione e ricostruzione bensì quale nuova costruzione; sono state,
pertanto, violate le disposizioni delle n.t.a. relative alle nuove edificazioni.
9.1 Né assume rilievo, al riguardo la previsione dettata dall’art. 22.8 delle
n.t.a. secondo cui “in tutte le zone B comprese le RM sono ammessi trasferimenti
volumetrici nell’ambito delle singole unità immobiliari. Tali trasferimenti
devono comunque non alterare le caratteristiche morfologiche generali
dell’edificio e non potranno superare il 30% della s.l.p. dell’unità funzionale
esistente con un massimo di 450 mc.”.
9.2 Tale disposizione non si pone in contrasto con le prescrizioni dettate nella
definizione di intervento di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3,
d.P.R. n. 380/2001: essa si limita, difatti, ad attribuire una facoltà di cui il
privato si potrà avvalere solo ove vi sia compatibilità con i caratteri propri
della tipologia di intervento edilizio richiesto.
9.3 In caso di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, lo
spostamento di volumetria non può, dunque, ritenersi ammissibile – pena lo
sconfinamento nella differente ipotesi della nuova costruzione – laddove vada ad
incidere sul requisito della identità di sagoma, superfici e volumi richiesto
dall’art. 3, d.P.R. n. 380/2001.
9.4 Alcun onere di impugnazione di tale previsione delle n.t.a. gravava pertanto
sul ricorrente.
10. Per le ragioni esposte il ricorso è dunque fondato e va, pertanto, accolto.
11. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione
delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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