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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 14 dicembre 2009, n. 5320
INQUINAMENTO - Accertamenti e
ispezioni a sorpresa - Comunicazione di avvio del procedimento - Successiva alle
verifiche. In tema di accertamenti ed ispezioni a sorpresa, in specie in
ordine alla legittimità di non far precedere detti accertamenti dal previo
avviso di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la
genuinità (cfr. C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190, in una fattispecie in
cui si trattava di accertare se l'attività artigianale svolta dal privato
superasse o meno i limiti di emissione sonora nell'ambiente). Ciò, tuttavia, a
condizione che a tali verifiche preventive segua, con il vero e proprio avvio
del procedimento, l'avviso ex art. 7 ,l. n. 241/90 (così sempre C.d.S., n.
3190/2004 cit. Analogamente, T.A.R. Lombardia Milano 10 giugno 2008 n. 1961;
T.A.R. Lombardia Milano 1° febbraio 2007, n. 173). Pres. Leo, Est. Plantamura -
M. s.p.a. (avv. Ravizzoli) c. Provincia di Milano (avv.ti Bartolomeo, Baviera,
Ferrari, Fiori, Gabigliani e Zimmitti) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA,
Milano, Sez. IV - 14 dicembre 2009, n. 5320
N. 05320/2009 REG.SEN.
N. 02314/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2314 del 2006, proposto da:
Manifattura Satta & Bottelli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ravizzoli, domiciliata ex lege
presso la Segreteria del TAR Lombardia, in Milano, via del Conservatorio n.13,
contro
Provincia di Milano, in persona del Presidente della Provincia pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Angela Bartolomeo, Elisabetta Baviera,
Marialuisa Ferrari, Luciano Fiori, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti,
con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura provinciale in Milano,
via Vivaio, 1;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia - A.R.P.A.- sede di Milano; n.c.;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia - A.R.P.A. - Dipart. Prov. di
Milano - sede di Parabiago; n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della diffida dirigenziale n.176 del 10.07.2006 a firma del Direttore del
Settore Amministrativo Acque Superficiali della Provincia di Milano, avente ad
oggetto il rientro immediato “nei limiti di emissione previsti dalla normativa
sulle acque di scarico per il parametro rame, individuando e rimuovendo le cause
del superamento riscontrato”, unitamente a tutti gli atti preordinati e connessi
e, in particolare, della presupposta relazione ARPA Lombardia Dip. di Milano in
data 18.05.2006, prot. 70775.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009 la dott. Concetta
Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato il 28.09.2006,
l’esponente impugna gli atti in epigrafe specificati, dolendosi
dell’illegittimità della diffida provinciale per la insussistenza dei relativi
presupposti.
Di seguito, in sintesi, i motivi di illegittimità illustrati nell’epigrafato
ricorso:
1) violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 legge n.241/1990;
2) eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio in materia
di rilevazioni e controlli da parte dell’ARPA; difetto di motivazione,
travisamento ed erroneità dell’istruttoria;
3) eccesso di potere per violazione dei criteri di proporzionalità e
ragionevolezza, per travisamento e difetto dei presupposti, perplessità e
manifesta ingiustizia; violazione degli artt. 130 d.lgs.152/2006 e 3 legge
241/1990.
Si è costituita la Provincia di Milano, controdeducendo con separata memoria
alle censure avversarie.
In particolare, l’ente resistente ha eccepito l’improcedibilità dell’odierno
ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del
contendere, atteso che, successivamente all’atto di diffida impugnato, non
soltanto, l’amministrazione provinciale non ha adottato alcun provvedimento
negativamente incidente sull’autorizzazione allo scarico n.328 del 9.11.2005, di
cui è titolare la ditta esponente, ma, addirittura, in data 13.09.2007 sarebbe
stato emessa dalla Regione Lombardia l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
a favore della medesima soc., sostitutiva di tutte le precedenti autorizzazioni.
Alla Pubblica udienza del 10.11.2009 la causa è stata trattenuta dal Collegio
per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile.
Come si evince dalla documentazione versata agli atti di causa, l’eccezione
sollevata dalla Provincia di Milano, riferita nella parte in fatto, risulta
fondata.
L’atto di diffida al rientro immediato nei parametri di legge, qui gravato, non
è stato seguito da alcuno dei provvedimenti previsti dall’art. 130, lett. b) e
c), del d.lgs.n.152/2006 (quali la sospensione e/o la revoca dell’autorizzazione
allo scarico), per cui appare evidente l’inesistenza dell’interesse alla
decisione dell’odierno ricorso.
Tale mancanza di un interesse giuridicamente apprezzabile alla pronuncia di
annullamento richiesta, risulta, poi, ancor più corroborata dal sopravvenuto
rilascio dell’A.I.A. a favore della ricorrente (di cui al doc. n. 5 allegati
parte resistente), da cui pure può trarsi la conferma dell’assenza di
conseguenze pregiudizievoli a seguito della ridetta diffida.
Per le su estese considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere
dichiarato improcedibile.
Tuttavia, ai fini della decisione sulle spese di causa, ritiene il Collegio di
dovere fare applicazione del principio della soccombenza virtuale, valutando a
tal fine il merito dell’odierno ricorso.
In tal senso, quanto al primo motivo di ricorso, rileva il Collegio come la
diffida di cui alla lett. a) dell’art. 130 cit., qual è quella applicata
all’esponente, ben può tenere luogo della comunicazione di avvio del
procedimento, assumendone le medesime finalità partecipative (cfr., fra le
altre, TAR Veneto, Venezia, 7 luglio 2008 n.1947). La predetta norma, infatti,
nel descrivere le conseguenze derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni
dell’autorizzazione allo scarico, scandisce un rapporto di progressione logica
necessaria tra il previo esperimento del potere di diffida e la conseguente ed
eventuale irrogazione della revoca dell’autorizzazione.
Consegue da ciò che, non soltanto, la diffida non rappresenta il provvedimento
conclusivo del procedimento suddetto, ma essa stessa dà adito alla
partecipazione dei diretti destinatari, imponendo agli stessi un confronto
diretto con l’amministrazione procedente.
Da ciò l’infondatezza del primo mezzo d’impugnazione.
Quanto al secondo motivo, il Collegio condivide appieno le conclusioni della
giurisprudenza in tema di accertamenti ed ispezioni a sorpresa, in specie in
ordine alla legittimità di non far precedere detti accertamenti dal previo
avviso di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la
genuinità (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190, in una
fattispecie in cui si trattava di accertare se l'attività artigianale svolta dal
privato superasse o meno i limiti di emissione sonora nell'ambiente). Ciò,
tuttavia, a condizione, come osserva la stessa giurisprudenza, che a tali
verifiche preventive segua, con il vero e proprio avvio del procedimento,
l'avviso ex art. 7 cit. (così sempre C.d.S., n. 3190/2004 cit., secondo cui:
“L'adempimento dell'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo è dovuto solo in relazione al vero e proprio inizio di
quest'ultimo, con la conseguenza che nel caso in cui le circostanze lo impongono
per garantire la genuinità degli accertamenti dell'amministrazione, l'art. 7, l.
7 agosto 1990 n. 241 non esclude che tale obbligo possa essere preceduto da
controlli, accertamenti e ispezioni, svolti senza la partecipazione del diretto
interessato, che sarà quindi edotto di tali attività con la successiva
comunicazione, la quale gli consente di intervenire nella procedura
sanzionatoria; pertanto, ai fini predetti, legittimamente la p.a. compie
accertamenti a sorpresa senza previa comunicazione di avvio del procedimento.
Analogamente, T.A.R. Lombardia Milano 10 giugno 2008 n. 1961; T.A.R. Lombardia
Milano 1° febbraio 2007, n. 173).
Nel caso che qui occupa, mentre, come già detto, la diffida rappresenta lo
strumento che apre al confronto con i diretti interessati in ordine alle
risultanze degli accertamenti dell’ARPA, su quest’ultimi occorre, altresì,
puntualizzare:
- quanto al sopralluogo dell’ARPA, di cui al verbale n.48 del 21 febbraio 2006,
che risulta la partecipazione ad esso del responsabile tecnico della ditta
ricorrente (cfr. doc. n.1 all. parte resistente) e, analogamente,
- quanto alle operazioni di analisi dei campioni prelevati, che pure risulta la
presenza di “consulente” della ditta in questione.
Ne consegue, quindi, la infondatezza delle censure di cui al secondo motivo cit..
Neppure sussistono le violazioni lamentate col terzo motivo di ricorso, atteso
che, la diffida risulta adeguatamente motivata col richiamo ai risultati degli
accertamenti svolti dall’ARPA e alle prescrizioni di cui all’autorizzazione allo
scarico in precedenza rilasciata alla ditta ricorrente. La circostanza che la
ridetta ditta abbia, “di fatto”, immediatamente provveduto, a seguito del
sopralluogo dell’ARPA, a rientrare nei limiti di legge per il rispetto del
parametro “rame”, non è idonea a decretare l’irragionevolezza del provvedimento
qui gravato, atteso che il lasso di tempo intercorso tra la relazione dell’ARPA
e il provvedimento di diffida (poco più di un mese) non era tale da indurre la
P.A. ad effettuare un nuovo accertamento e/o a ritenere senz’altro superata la
situazione di inquinamento idrico in precedenza riscontrata. Ciò, tanto più in
considerazione del carattere preventivo e dello scopo precauzionale della
ridetta diffida, atto iniziale – come poco sopra accennato - dell’iter descritto
dall’art. 130 cit..
Ne consegue la infondatezza di tutti i suesposti motivi di ricorso.
Per quanto sopra, le spese di lite debbono essere poste a carico della parte
ricorrente, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione IV^ - dichiara
improcedibile il ricorso in epigrafe specificato.
Pone le spese di lite a carico della parte ricorrente ed a favore della
Provincia di Milano nella misura di complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento/00). Nulla sulle spese per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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