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TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 14 dicembre 2009, n. 5320

 

INQUINAMENTO - Accertamenti e ispezioni a sorpresa - Comunicazione di avvio del procedimento - Successiva alle verifiche. In tema di accertamenti ed ispezioni a sorpresa, in specie in ordine alla legittimità di non far precedere detti accertamenti dal previo avviso di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la genuinità (cfr. C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190, in una fattispecie in cui si trattava di accertare se l'attività artigianale svolta dal privato superasse o meno i limiti di emissione sonora nell'ambiente). Ciò, tuttavia, a condizione che a tali verifiche preventive segua, con il vero e proprio avvio del procedimento, l'avviso ex art. 7 ,l. n. 241/90 (così sempre C.d.S., n. 3190/2004 cit. Analogamente, T.A.R. Lombardia Milano 10 giugno 2008 n. 1961; T.A.R. Lombardia Milano 1° febbraio 2007, n. 173). Pres. Leo, Est. Plantamura - M. s.p.a. (avv. Ravizzoli) c. Provincia di Milano (avv.ti Bartolomeo, Baviera, Ferrari, Fiori, Gabigliani e Zimmitti) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 14 dicembre 2009, n. 5320
 

 

 

 

N. 05320/2009 REG.SEN.
N. 02314/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2314 del 2006, proposto da:
Manifattura Satta & Bottelli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ravizzoli, domiciliata ex lege presso la Segreteria del TAR Lombardia, in Milano, via del Conservatorio n.13,


contro


Provincia di Milano, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Angela Bartolomeo, Elisabetta Baviera, Marialuisa Ferrari, Luciano Fiori, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio, 1;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia - A.R.P.A.- sede di Milano; n.c.;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia - A.R.P.A. - Dipart. Prov. di Milano - sede di Parabiago; n.c.;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

della diffida dirigenziale n.176 del 10.07.2006 a firma del Direttore del Settore Amministrativo Acque Superficiali della Provincia di Milano, avente ad oggetto il rientro immediato “nei limiti di emissione previsti dalla normativa sulle acque di scarico per il parametro rame, individuando e rimuovendo le cause del superamento riscontrato”, unitamente a tutti gli atti preordinati e connessi e, in particolare, della presupposta relazione ARPA Lombardia Dip. di Milano in data 18.05.2006, prot. 70775.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009 la dott. Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato il 28.09.2006, l’esponente impugna gli atti in epigrafe specificati, dolendosi dell’illegittimità della diffida provinciale per la insussistenza dei relativi presupposti.

Di seguito, in sintesi, i motivi di illegittimità illustrati nell’epigrafato ricorso:

1) violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 legge n.241/1990;

2) eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio in materia di rilevazioni e controlli da parte dell’ARPA; difetto di motivazione, travisamento ed erroneità dell’istruttoria;

3) eccesso di potere per violazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, per travisamento e difetto dei presupposti, perplessità e manifesta ingiustizia; violazione degli artt. 130 d.lgs.152/2006 e 3 legge 241/1990.

Si è costituita la Provincia di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

In particolare, l’ente resistente ha eccepito l’improcedibilità dell’odierno ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere, atteso che, successivamente all’atto di diffida impugnato, non soltanto, l’amministrazione provinciale non ha adottato alcun provvedimento negativamente incidente sull’autorizzazione allo scarico n.328 del 9.11.2005, di cui è titolare la ditta esponente, ma, addirittura, in data 13.09.2007 sarebbe stato emessa dalla Regione Lombardia l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a favore della medesima soc., sostitutiva di tutte le precedenti autorizzazioni.

Alla Pubblica udienza del 10.11.2009 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.


DIRITTO


Il ricorso è improcedibile.

Come si evince dalla documentazione versata agli atti di causa, l’eccezione sollevata dalla Provincia di Milano, riferita nella parte in fatto, risulta fondata.

L’atto di diffida al rientro immediato nei parametri di legge, qui gravato, non è stato seguito da alcuno dei provvedimenti previsti dall’art. 130, lett. b) e c), del d.lgs.n.152/2006 (quali la sospensione e/o la revoca dell’autorizzazione allo scarico), per cui appare evidente l’inesistenza dell’interesse alla decisione dell’odierno ricorso.

Tale mancanza di un interesse giuridicamente apprezzabile alla pronuncia di annullamento richiesta, risulta, poi, ancor più corroborata dal sopravvenuto rilascio dell’A.I.A. a favore della ricorrente (di cui al doc. n. 5 allegati parte resistente), da cui pure può trarsi la conferma dell’assenza di conseguenze pregiudizievoli a seguito della ridetta diffida.

Per le su estese considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere dichiarato improcedibile.

Tuttavia, ai fini della decisione sulle spese di causa, ritiene il Collegio di dovere fare applicazione del principio della soccombenza virtuale, valutando a tal fine il merito dell’odierno ricorso.

In tal senso, quanto al primo motivo di ricorso, rileva il Collegio come la diffida di cui alla lett. a) dell’art. 130 cit., qual è quella applicata all’esponente, ben può tenere luogo della comunicazione di avvio del procedimento, assumendone le medesime finalità partecipative (cfr., fra le altre, TAR Veneto, Venezia, 7 luglio 2008 n.1947). La predetta norma, infatti, nel descrivere le conseguenze derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, scandisce un rapporto di progressione logica necessaria tra il previo esperimento del potere di diffida e la conseguente ed eventuale irrogazione della revoca dell’autorizzazione.

Consegue da ciò che, non soltanto, la diffida non rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento suddetto, ma essa stessa dà adito alla partecipazione dei diretti destinatari, imponendo agli stessi un confronto diretto con l’amministrazione procedente.

Da ciò l’infondatezza del primo mezzo d’impugnazione.

Quanto al secondo motivo, il Collegio condivide appieno le conclusioni della giurisprudenza in tema di accertamenti ed ispezioni a sorpresa, in specie in ordine alla legittimità di non far precedere detti accertamenti dal previo avviso di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la genuinità (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190, in una fattispecie in cui si trattava di accertare se l'attività artigianale svolta dal privato superasse o meno i limiti di emissione sonora nell'ambiente). Ciò, tuttavia, a condizione, come osserva la stessa giurisprudenza, che a tali verifiche preventive segua, con il vero e proprio avvio del procedimento, l'avviso ex art. 7 cit. (così sempre C.d.S., n. 3190/2004 cit., secondo cui: “L'adempimento dell'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo è dovuto solo in relazione al vero e proprio inizio di quest'ultimo, con la conseguenza che nel caso in cui le circostanze lo impongono per garantire la genuinità degli accertamenti dell'amministrazione, l'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 non esclude che tale obbligo possa essere preceduto da controlli, accertamenti e ispezioni, svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà quindi edotto di tali attività con la successiva comunicazione, la quale gli consente di intervenire nella procedura sanzionatoria; pertanto, ai fini predetti, legittimamente la p.a. compie accertamenti a sorpresa senza previa comunicazione di avvio del procedimento. Analogamente, T.A.R. Lombardia Milano 10 giugno 2008 n. 1961; T.A.R. Lombardia Milano 1° febbraio 2007, n. 173).

Nel caso che qui occupa, mentre, come già detto, la diffida rappresenta lo strumento che apre al confronto con i diretti interessati in ordine alle risultanze degli accertamenti dell’ARPA, su quest’ultimi occorre, altresì, puntualizzare:

- quanto al sopralluogo dell’ARPA, di cui al verbale n.48 del 21 febbraio 2006, che risulta la partecipazione ad esso del responsabile tecnico della ditta ricorrente (cfr. doc. n.1 all. parte resistente) e, analogamente,

- quanto alle operazioni di analisi dei campioni prelevati, che pure risulta la presenza di “consulente” della ditta in questione.

Ne consegue, quindi, la infondatezza delle censure di cui al secondo motivo cit..

Neppure sussistono le violazioni lamentate col terzo motivo di ricorso, atteso che, la diffida risulta adeguatamente motivata col richiamo ai risultati degli accertamenti svolti dall’ARPA e alle prescrizioni di cui all’autorizzazione allo scarico in precedenza rilasciata alla ditta ricorrente. La circostanza che la ridetta ditta abbia, “di fatto”, immediatamente provveduto, a seguito del sopralluogo dell’ARPA, a rientrare nei limiti di legge per il rispetto del parametro “rame”, non è idonea a decretare l’irragionevolezza del provvedimento qui gravato, atteso che il lasso di tempo intercorso tra la relazione dell’ARPA e il provvedimento di diffida (poco più di un mese) non era tale da indurre la P.A. ad effettuare un nuovo accertamento e/o a ritenere senz’altro superata la situazione di inquinamento idrico in precedenza riscontrata. Ciò, tanto più in considerazione del carattere preventivo e dello scopo precauzionale della ridetta diffida, atto iniziale – come poco sopra accennato - dell’iter descritto dall’art. 130 cit..

Ne consegue la infondatezza di tutti i suesposti motivi di ricorso.

Per quanto sopra, le spese di lite debbono essere poste a carico della parte ricorrente, nella misura di cui al dispositivo.
 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione IV^ - dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe specificato.
Pone le spese di lite a carico della parte ricorrente ed a favore della Provincia di Milano nella misura di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Nulla sulle spese per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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