AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 dicembre 2009, n. 5338
INQUINAMENTO - Regione Lombardia
- Deliberazione di giunta regionale n. VII/2839 del 27.6.06 - Divieto di
utilizzo negli impianti di riscaldamento ad uso civile dell’olio combustibile -
Illegittimità - Direttiva 98/34/CE - Regole tecniche o limitazioni
amministrative intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o
l’utilizzazione di un prodotto - Effetti distorsivi sulla concorrenza - Previa
comunicazione alla Commissione. Ai sensi della direttiva 98/34/CE, per
verificare la necessità di provvedimenti, che attraverso regole tecniche o
limitazioni amministrative intese a vietare la fabbricazione, la
commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto generano un effetto
discorsivo della concorrenza, è prevista la loro previa comunicazione alla
Commissione che è posta a presidio dei principi espressi nel Trattato U.E. ( in
questo caso in particolare l’art. 10 ) per controllarne la reale
indispensabilità e la proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. Ne
consegue che dalla regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale nr.
VII/2839 del 27.6.06 rientra pienamente nel campo di applicazione dell’art. 1 nr.
9 della menzionata direttiva poiché vieta l’utilizzazione per larga parte degli
impianti di riscaldamento ad uso civile dell’olio combustibile e quindi limita
in maniera notevole la commerciabilità del prodotto. La delibera doveva,
pertanto, essere sottoposta al previo esame della Commissione europea. Pres.
Leo, Est. De Carlo - A. s.p.a. (avv.ti Invernizzi e Rossi) c. Regione Lombardia
(avv. Fidani) e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 dicembre
2009, n. 5338
INQUINAMENTO - Oli combustibili - Disciplina ex d.lgs. n. 152/2006 - Oli
combustibili con percentuale di zolfo non superiore allo 0,3% - Regioni -
Adozione di provvedimenti restrittivi - Esclusione - Ragioni. La disciplina
recata dal d.lgs. n. 152/2006 non vieta per nessun tipo di utilizzo l’uso di oli
combustibili aventi percentuale di zolfo non superiori allo 0,3%: appare dubbio
che in tale materia le regioni possano assumere provvedimenti ulteriormente
restrittivi poichè le norme tuttora in vigore del D.lgs. 351\99 prevedono
l’adozione di piani per ridurre l’inquinamento nelle zone che superano certe
concentrazioni di agenti inquinanti sempre di concerto con il Governo nazionale
ed informando la Commissione europea ( vedasi il combinato disposto degli artt.
4,8 e 9 ), mentre non sembrano autorizzare misure ulteriormente restrittive
circa la commercializzazione dei combustibili. Peraltro appare rispondere ad un
principio di ragionevolezza e proporzionalità che eventuale restrizioni possano
essere assunte solo all’esito di studi sul tipo di emissioni causate dai singoli
combustibili autorizzati che permettano di individuare il loro contributo
all’inquinamento e di conseguenza il beneficio che potrebbe trarsi dal divieto
del loro utilizzo. Pres. Leo, Est. De Carlo - A. s.p.a. (avv.ti Invernizzi e
Rossi) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA,
Milano, Sez. IV - 15 dicembre 2009, n. 5338
N. 05338/2009 REG.SEN.
N. 02719/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2719 del 2006, proposto da:
Alpha Trading Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Invernizzi,
Emanuele Rossi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Monti
41;
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, con
domicilio eletto presso Avv. Regionale in Milano, via F. Filzi, 22; Agenzia
Regionale Protezione Ambiente Lombardia - Arpa;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta Regionale nr. VII/2839 del 27.6.06 e degli atti
presupposti ivi inclusi la D.G.R. nr. VII/17533 ddel 17.5.04 e la relazione ARPA
ad essa annessa, la D.G.R. nr. 6501 del 19.10.01, la D.G.R. nr. 11485 del
6.12.02, il Piano regionale di sviluppo della VIII Legislatura la D.G.R. nr. VII/580
del 5.8.05 e il documento recante misure strutturali per la qualità dell’aria in
Regione Lombardia ad essa annesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Ugo De Carlo
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24.10.06 e depositato in data 20.11.06 la società
ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe perché ritenuti gravemente
lesivi della sua possibilità di commercializzare gli oli combustibili a basso
tenore di zolfo.
A tal scopo faceva presente che la delibera impugnata in via principale,
ricollegandosi a precedenti provvedimenti di analogo tenore assunti in passato,
allargava a tutto il territorio regionale il divieto di utilizzazione degli oli
combustibili per gli impianti di potenza fino a 10 MW motivato dall’entità
dell’inquinamento atmosferico.
La società ricorrente commercializza un nuovo prodotto rientrante nella
categoria colpita dalla delibera regionale ma caratterizzato da un bassissimo
tenore di zolfo ( 0,3% ) che avrebbe un impatto ambientale modesto e comunque
non maggiore di altri combustibili per cui non è prevista alcuna limitazione.
Infatti era stato annoverato tra i combustibili consentiti in una serie di
D.P.C.M. che recepivano direttive europee e disciplinavano le caratteristiche
merceologiche rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico.
Il ricorso presenta quindici motivi di doglianza relativi sia all’impostazione
generale dell’atto che a singoli profili della motivazione.
Il primo motivo denuncia la violazione della legge 287\90 nonché l’eccesso di
potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e lo sviamento di
potere.
La delibera impugnata comporta una restrizione della concorrenza che contrasta
con le finalità generali della L. 287\90 poiché estromettono un prodotto dal
mercato degli oli combustibili e quindi degli imprenditori che lo
commercializzano a tutto vantaggio di coloro che operano sul mercato dei
combustibili a uso civile.
Lo stesso risultato si otterrebbe attenendosi alle norme ambientali che
liberalizzano l’uso di tutti i combustibili ammessi ed esigendo che gli impianti
di combustione rispettino i limiti fissati per legge.
Il secondo motivo attiene alla violazione della direttiva 98/34/CE e del
Trattato U.E ed alla violazione dei principi informatori della direttiva
99/32/CE.
Dal momento che provvedimenti che incidono sulla libera concorrenza possono
essere giustificati dalla tutela di beni diversi ma parimenti importanti come
nel nostro caso quelli ambientali, il legislatore comunitario ha previsto che
misure di tal natura definite regole tecniche vadano comunicate immediatamente
alla Commissione.
Per regola tecnica si intende anche disposizioni amministrative che vietino in
tutto o in parte la commercializzazione di un certo prodotto.
Tale comunicazione nel caso di specie come per la precedente delibera del 2004 è
mancata.
La stessa direttiva 99/32/CE volta a ridurre la presenza di zolfo nei
combustibili liquidi nel limite massimo del 1% afferma che l’obiettivo di
ridurre le emissioni di anidride solforosa non può essere raggiunta dai singoli
Stati con azione non concertata.
Il terzo motivo lamenta l’incompetenza per la violazione degli artt. 1,comma 4,
L. 59\97 e 83 D.lgs. 112\98 poiché apparteneva allo Stato la facoltà determinare
le caratteristiche merceologiche aventi rilievo ai fini dell’inquinamento
atmosferico e la fissazione dei limiti del tenore di sostanza inquinanti in essi
presenti secondo le norme sopra indicate.
Il quarto motivo censura la violazione delle direttive 96/62/CE, 99/30/CE della
L. 128\98 del D.lgs. 351\99, del D.M. 2.4.02 nr. 60 e del D.M. 1.10.02 nr. 261.
La legislazione comunitaria rende compatibile la tutela della concorrenza con la
tutela ambientale attraverso una pianificazione per obiettivi che lascia liberi
gli Stati di fissare le modalità per raggiungerli, ciò significa in particolare
fissare limiti per le emissioni in atmosfera lasciando liberi i titolari di
impianti di impiegare i materiali e le tecnologie preferite.
In caso di superamento dei limiti la direttiva 96/62/CE prevede la sospensione
dell’attività che ha prodotto detto superamento, ma non un blocco permanente o
il divieto di utilizzare determinati prodotti o sostanze.
Le norme nazionali sopraindicate recepiscono tali direttive e non impongono un
divieto generalizzato quale quello contenuto nella deliberazione impugnata.
Il quinto motivo rileva la violazione della procedura prevista dal D.lgs.
351\99, le direttive da cui ha preso origine e i decreti ministeriali attuativi
del 2002 nr. 60 e 201 poiché il procedimento per approvare le direttive
impugnate non è conforme a quanto indicato in tali atti normativi.
Il sesto motivo denuncia l’eccesso di potere per carenza di istruttoria di
motivazione, irragionevolezza manifesta poiché la nuova ordinanza pur avendo
esteso l’ambito territoriale della sua applicazione mutua l’apparato
motivazionale e istruttorio dalla precedente ordinanza del 2004.
Spesso vengono richiamate le motivazioni in quanto pertinenti della delibera del
2004 senza precisare ed enucleare quali esse siano.
Il settimo motivo contesta la violazione di legge ed il travisamento dei
presupposti di diritto poiché la Regione fonda la legittimità del suo operato
sul disposto dell’art. 11 del D.P.C.M. 8.3.02 ormai abrogato dal D.lgs. 152/06
ma dimentica che tale atto fu sospeso dal Consiglio di Stato ed anche laddove la
sospensione si fosse limitata all’art. 8 come sostiene la Regione essa operebbe
anche nei confronti dell’art. 11 che è norma procedurale rispetto a quella
sostanziale contenuta nel citato art. 8.
Peraltro la fissazione dei limiti nell’utilizzazione di alcuni combustibili è
prevista all’interno dei piani e programmi regolati dagli artt. 8 e 9 D. lgs.
351\99 che si limitano a fissare soglie di qualità delle emissioni.
L’ottavo motivo denuncia la violazione del nuovo testo unico sull’ambiente
laddove la delibera afferma che tale testo conferma in via transitoria l’attuale
assetto normativo che ha supportato l’adozione della delibera regionale.
A prescindere dalla verifica di tale affermazione resta il fatto che la delibera
è stata assunta nella vigenza del nuovo testo unico e non può richiamarsi alla
disciplina transitoria.
Oltretutto il D.lgs. 152\06 consente l’uso di olio combustibile con tenore di
zolfo fino al 1% in impianti di potenza maggiore di 3 MW.
Il nono motivo segnala l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di
fatto e carenza di motivazione laddove fa riferimento per supportare la bontà
della scelta effettuata ad un progetto in corso che quindi non ha ancora
prodotto risultati controllabili.
Il decimo motivo censura la previsione di norme sanzionatorie affidando ai
Comuni e alle Province il controllo del rispetto della delibera poiché secondo
la Corte di Giustizia Europea vanno disapplicate le norme interne che sanzionano
il mancato rispetto di norme limitative della produzione assunte in violazione
della direttiva 98/34/CE.
L’undicesimo motivo lamenta la carenza di istruttoria poiché, diversamente da
uno studio ministeriale che è stato condotto nel rispetto dei presupposti di
attendibilità scientifica, non ha effettuato verifiche sul campo dei dati
offerti dalla letteratura scientifica esistente, non ha esaminato il prodotto
commerciato dalla società ricorrente che ha caratteristiche tutte diverse dagli
altri oli combustibili di vecchia generazione.
Il dodicesimo e tredicesimo motivo denunciano la violazione del principio di
proporzionalità e l’eccesso di potere per irragionevolezza manifesta poiché a
causa dell’errata valutazione dei dati di fatto si opera un estrema riduzione
della commerciabilità di un tipo di combustibile a favore di altri non meno
inquinanti senza quindi cogliere un beneficio ma con grave pregiudizio per la
ricorrente.
Il quattordicesimo motivo denuncia l’eccesso di potere per illogicità manifesta
poiché il carente studio regionale afferma di aver valutato anche l’olio
combustibile 0,3% mentre ciò non è vero poiché la letteratura scientifica
utilizzata si rifà ad un periodo in cui l’O.C. 0,3% non era in vendita.
Nell’ultimo motivo si vuole precisare che il nuovo testo unico sull’ambiente
consente l’utilizzazione dell’O.C. 0,3% sia negli impianti termici con potenza
da 0,3 a 3 KW sia per quelli oltre i 3 KW per i quali è ammesso combustibile con
una percentuale di zolfo fino al 1%.
Si costituiva la Regione Lombardia chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo
l’inammissibilità parziale del ricorso laddove impugnava la deliberazione nr.
17533 del 17.5.04 già oggetto di pronuncia da parte di questo Tribunale con la
sentenza 2164\06 pubblicata nelle more tra la presentazione del ricorso e la
discussione dell’istanza cautelare.
Alla camera di consiglio del 13.12.06 veniva respinta l’istanza cautelare di
sospensione dell’atto sulla base delle considerazioni che nel frattempo erano
state svolte nella sentenza 2164\06 di questo Tribunale che aveva respinto il
ricorso presentato dalla società contro la delibera del 2004.
Va innanzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione
Lombardia che deve essere respinta poiché la società ricorrente non ha inteso
impugnare nuovamente la delibera del 2004, ma soltanto contestarne alcune parti
laddove erano state acriticamente riprese dalla deliberazione impugnata.
Per affrontare il punto nodale della questione sottoposta all’esame del collegio
bisogna partire dalla precedente pronuncia di questo Tribunale posta a
fondamento dell’ordinanza cautelare per verificarne la condivisibilità o meno
dell’impianto motivazionale dal momento che le più importanti censure presenti
in questo ricorso erano già state affrontate in quella sede.
Il primo motivo affrontato in quella sede era equivalente agli attuali terzo e
settimo motivo ed il Collegio ritiene che la motivazione a suo tempo espressa
possa essere condivisa poiché la sospensione operata dal Consiglio di Stato
dell’efficacia dell’art. 8 del D.P.C.M. 8.3.02 non poteva essere estesa anche
all’art. 11 poiché esso riguardava la possibilità per le Regione di istituire
nuovi limiti per il raggiungimento degli obiettivi in materia di qualità
dell’aria ed inoltre il riferimento all’art. 83 del D.lgs. 112\98 è improprio
per la Regione “non ha inteso determinare le caratteristiche merceologiche dei
combustibili ai fini dell'inquinamento, né ha stabilito limiti al tenore delle
sostanze inquinanti presenti negli stessi, ma ha limitato a determinati
impianti, nelle zone soggette a forte inquinamento atmosferico, l'uso di
specifici combustibili le cui caratteristiche merceologiche e di composizione
restano inalterate. “ ( vedasi sentenza 2164\06 punto 2.1).
Resta però il fatto che al momento dell’emanazione della delibera impugnata in
questa sede l’art. 11 citato era stato abrogato dal nuovo T.U. 152\06 e sugli
effetti di tale abrogazione si dirà più avanti.
Il punto essenziale della motivazione è quello che ha affrontato il secondo
motivo del ricorso avverso la deliberazione del 2004 e cioè l’applicabilità o
meno al caso di specie della disciplina di cui alla direttiva 98/34/CE.
L’interpretazione fornita nella sentenza rispetto al campo di applicazione della
direttiva non può essere condivisa.
La nozione di regola tecnica accolta dalla decisione sopra rammentata
escluderebbe il contenuto della deliberazione impugnata dal suo campo di
applicazione “poiché la delibera oggetto di ricorso non riguarda “le
caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di
proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni comprese le prescrizioni
applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la
terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la
marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della
conformità”: la Regione intimata ha invece deliberato di limitare l'uso di un
prodotto, conforme alle specifiche tecniche che lo riguardano, a fini di tutela
della salute pubblica.”.
La sentenza non ha tenuto conto del fatto che l’art. 1 nr. 9 della direttiva in
esame ha definito regola tecnica ogni “ specificazione tecnica o altro
requisito, comprese le relative disposizioni amministrative, la cui osservanza
sia obbligatoria de jure e de facto per la commercializzazione o l’utilizzazione
in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso, nonché le disposizioni
legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri ad esclusione di
quelle menzionate nell’art. 10, intese a vietare la fabbricazione, la
commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto”.
La ratio della direttiva è evidente: si vuole evitare che attraverso
provvedimenti adottati per le finalità più disparate si infranga il principio
della tutela della concorrenza con misure che in qualche modo alterano il
funzionamento del mercato attraverso limitazioni o divieti di produzione o di
commercializzazione di determinati prodotti.
Per verificare la necessità di tali provvedimenti, che attraverso regole
tecniche o limitazioni amministrative generano un effetto discorsivo della
concorrenza, è prevista la loro previa comunicazione alla Commissione che è
posta a presidio dei principi espressi nel Trattato U.E. ( in questo caso in
particolare l’art. 10 ) per controllarne la reale indispensabilità e la
proporzionalità rispetto allo scopo perseguito.
Orbene la misura adottata dalla regione Lombardia rientra pienamente nel campo
di applicazione dell’art. 1 nr. 9 della direttiva 98/34/CE poiché vieta
l’utilizzazione per larga parte degli impianti di riscaldamento ad uso civile
dell’olio combustibile e quindi limita in maniera notevole la commerciabilità
del prodotto ( si veda in proposito la sentenza della Corte di Giustizia europea
del 8.9.05 in causa C-303/04 Lidl Italia s.r.l. / Comune di Strabella che ha
deciso un caso analogo).
La delibera doveva, pertanto, essere sottoposta al previo esame della
Commissione europea ed è questo motivo sufficiente per annullare la delibera
medesima.
Pur ritenendo assorbiti gli altri motivi di doglianza, appare utili ai fini di
fornire indicazioni alla regione circa la eventuale riedizione della misura,
esaminare il motivo relativo alla compatibilità della misura con l’attuale
assetto normativo fissato dal T.U. 152\06.
L’attuale disciplina prevede all’art. 293, comma 1,: “. Negli impianti
disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli
impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia,
possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali
categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi
previste. Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f),
dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo
Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili
per uso marittimo si applicano le disposizioni dell'articolo 295.”
L’allegato X parte I sezione 1 par 1 prevede alla lettera h) “olio combustibile
ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore
all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II,
sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto
previsto nella sezione 3”.
Il paragrafo 7 della stessa sezione recita: “In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6,
negli impianti aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW,
è vietato l'uso dei seguenti combustibili: .. omissis…. h) olio combustibile ed
altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3%
in massa e loro emulsioni;
L’allegato X parte I sezione 2 recita: “1. Negli impianti disciplinati dal
titolo II è consentito l'uso dei seguenti combustibili:… omissis… l) olio
combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 3, 5
e 9; ( e cioè con tenuto di zolfo non superiore a 0,3%).
Come si può vedere per nessun tipo di utilizzo è vietato l’uso di oli
combustibili aventi percentuale di zolfo non superiori al 0,3% ed appare dubbio
che in tale materia le regioni possano assumere provvedimenti ulteriormente
restrittivi poichè le norme tuttora in vigore del D.lgs. 351\99 prevedono
l’adozione di piani per ridurre l’inquinamento nelle zone che superano certe
concentrazioni di agenti inquinanti peraltro sempre di concerto con il Governo
nazionale ed informando la Commissione europea ( vedasi il combinato disposto
degli artt. 4,8 e 9 ), mentre non sembrano autorizzare misure ulteriormente
restrittive circa la commercializzazione dei combustibili.
Peraltro appare rispondere ad un principio di ragionevolezza e proporzionalità
che eventuale restrizioni possano essere assunte solo all’esito di studi sul
tipo di emissioni causate dai singoli combustibili autorizzati che permettano di
individuare il loro contributo all’inquinamento e di conseguenza il beneficio
che potrebbe trarsi dal divieto del loro utilizzo.
Le spese possono essere compensate in considerazione del mutato orientamento
giurisprudenziale del Tribunale
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV,
definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato, lo accoglie e per l’effetto
annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Laura Marzano, Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it