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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 23 dicembre 2009, n. 6188
DIRITTO URBANISTICO - Programma
integrato di intervento - Finalità - Riqualificazione urbanistica - Concorso di
risorse finanziarie pubbliche e private - Indici territoriali e disciplina degli
standard. Il Programma Integrato di Intervento presenta “la specifica
finalità di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del
territorio e caratterizzato sia dalla presenza di una pluralità di funzioni, sia
dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di
urbanizzazione, in una dimensione capace di incidere sulla riorganizzazione
urbana e con il possibile concorso di risorse finanziarie pubbliche e private”
(cfr. TAR Lombardia, Milano n. 5171/2009). La scelta degli indici territoriali e
la disciplina degli standard risponde, in tale ottica, alla necessità di trovare
finanziamenti per riqualificare i quartieri e per realizzare le opere pubbliche,
senza aggravare il costruttore al punto tale di farlo desistere dall’operazione.
Pres. Arosio, Est. Bini - I. s.r.l. (avv.ti De Nora e Salvi) c. Comune di Milano
(avv.ti Malinconico, Mandarano, Surano, Tempesta e Terracciano) e Regione
Lombardia (avv.ti Pujatti e Ruggeri) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 23
dicembre 2009, n. 6188
DIRITTO URBANISTICO - Standard - Categoria aperta - Valutazioni di dettaglio
- Amministrazioni locali - Riferimento alle realtà locali. Il concetto di
standard costituisce “una categoria aperta, per cui spetta alle amministrazioni
il compito di svolgere valutazioni di dettaglio riferite alle singole realtà
locali” (TAR Lombardia - sez. Brescia 15.12.2006 n. 1548) Pres. Arosio, Est.
Bini - I. s.r.l. (avv.ti De Nora e Salvi) c. Comune di Milano (avv.ti
Malinconico, Mandarano, Surano, Tempesta e Terracciano) e Regione Lombardia
(avv.ti Pujatti e Ruggeri) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 23 dicembre
2009, n. 6188
ESPROPRIAZIONE - T.u. 327/2001 - Specialità della disciplina - Applicabilità
della regola di cui all’art. 21 bis L. n. 241/90 - Esclusione. Stante la
specialità della disciplina del T.U. 327/2001, nei confronti del decreto di
esproprio non trova applicazione la regola generale di cui all’ art 21 bis L.
241/90: è quindi necessario, al fine di non determinare l'inefficacia della
dichiarazione di pubblica utilità, che il decreto d’esproprio sia emanato o
adottato, ma non anche comunicato al destinatario. Pres. Arosio, Est. Bini - I.
s.r.l. (avv.ti De Nora e Salvi) c. Comune di Milano (avv.ti Malinconico,
Mandarano, Surano, Tempesta e Terracciano) e Regione Lombardia (avv.ti Pujatti e
Ruggeri) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 23 dicembre 2009, n. 6188
N. 06188/2009 REG.SEN.
N. 04688/2004 REG.RIC.
N. 01932/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4688 del 2004, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Immobilliare Romagnina Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Luca De Nora e
Matteo Salvi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Milano, via
Visconti di Modrone, 8/1;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Malinconico, Antonello
Mandarano, Maria Rita Surano, Armando Tempesta, Gennaro Terracciano, domiciliato
elettivamente presso l’Avvocatura Civica, in Milano, via della Guastalla, 8;
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Piera Pujatti, Giangiacomo
Ruggeri, domiciliata in Milano, via Fabio Filzi 22;
Provincia di Milano, n.c.;
nei confronti di
Societa' Sviluppo Garibaldi Repubblica Spa, rappresentata e difesa dagli avv.
Claudio Sala, Maria Sala, Giuseppe Torrani, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Maria Sala in Milano, via Hoepli, 3;
Sul ricorso numero di registro generale 1932 del 2009, proposto da:
Immobiliare Romagnina S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luca De Nora,
Massimiliano Manganiello e Matteo Salvi, con domicilio eletto presso lo studio
di quest’ultimo, in Milano, via Visconti di Modrone, 8/1;
contro
Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv.
Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Moramarco,
Maria Rita Surano, Daniela Dell'Oro, domiciliato elettivamente presso
l’Avvocatura Civica, in Milano, via della Guastalla, 8;
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Piera Pujatti, Giangiacomo
Ruggeri, domiciliata in Milano, via Fabio Filzi 22;
Provincia di Milano, n.c.;
nei confronti di
Sviluppo Garibaldi Repubblica Spa in Liquidazione; Consorzio Garibaldi -
Repubblica, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Sala, Maria Sala, Giuseppe
Torrani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Sala in Milano,
via Hoepli, 3;
per l'annullamento
con il ricorso principale, n. 4688 del 2004:
della D.A.R. 20.7.2004, n. 12690 (pubblicata nel BURL serie ordinaria n. 31 del
26.7.2004) di approvazione dell'Accordo di Programma avente ad oggetto il
Programma Integrato di Intervento finalizzato al "Recupero ed alla
riqualificazione funzionale delle aree situate nella zona denominato Garibaldi -
Repubblica" e dei relativi allegati;
nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa preordinato, conseguente
o, comunque, connesso ivi inclusi:
- la nota sindacale 29.2.2000 promozione Accordo Programma (non nota e di cui è
menzione nel provvedimento impugnato) e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. 20.12.2001 n. 5103/01 di proposta iniziale di P.I.I.
(non nota e di cui è menzione nella relazione tecnica allegata al P.I.I.);
- la deliberazione di G.C. 20.12.2001 n. 3613 di promozione dell'Accordo di
Programma per il P.I.I. (non nota e di cui è menzione nella relazione tecnica
allegata al P.I.I.);
- la nota sindacale 29.1.2002 di promozione dell'Accordo di Programma per il
P.I.I. (non nota e di cui è menzione nel provvedimento impugnato);
- la nota sindacale 30.7.2003 n. 1.867.017 di richiesta di adesione della
Regione all'Accordo di Programma del P.I.I. (non nota e di cui è menzione nel
provvedimento impugnato);
- la delibera di G.R. 8.8.2003 n. 14128 di adesione all'Accordo di Programma
(non nota e di cui è menzione nel provvedimento impugnato);
- la delibera di G.P. 3.3.2004 n. 150 di compatibilità del P.I.I. con il
P.T.C.P. (non nota e di cui è menzione nel provvedimento impugnato);
- il decreto Direzione Centrale Territorio Urbanistica 12.5.2004 n. 7843 di
pronuncia di compatibilità ambientale del P.I.I. (non noto e di cui è menzione
nel provvedimento impugnato);
- la delibera di G.R. 4.6.2004 n. 17772 di approvazione dell'Accordo di
Programma (non nota e di cui è menzione nel provvedimento impugnato);
- la deliberazione di C.C. 29.6.2004 n. 36 di ratifica dell'adesione del Sindaco
all'Accordo di Programma (non nota e di cui è menzione nel provvedimento
impugnato), nei confronti dei quali si spiega riserva di motivi aggiunti.
quanto al ricorso n. 1932 del 2009 (valevole anche come motivi aggiunti del
ricorso n. 4688/2004) :
del decreto di esproprio n. 1153 del 14 luglio 2009 e dell'allegato avviso di
immissione nel possesso PG 540641/2009, del 14 luglio 2009;
del successivo avviso di immissione nel possesso, PG 580424/2009 del 28 luglio
2009;
nonchè di tutti gli atti connessi.
Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Societa' Sviluppo Garibaldi
Repubblica Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano in persona del
Sindaco P.T.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Garibaldi - Repubblica;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Uditi ai preliminari dell'udienza pubblica del giorno 18/11/2009, relatore il
Primo Referendario dott.ssa Silvana Bini, gli Avv. Matteo Salvi per parte
ricorrente, Antonello Mandarano per il Comune di Milano, Pio Dario Vivone in
sostituzione dell’avv. Pujatti per la Regione Lombardia e Elvezio Bortesi in
sostituzione dell’Avv. Sala per Societa' Sviluppo Garibaldi Repubblica Spa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è proprietaria di aree edificate di circa 2910 mq poste a
Milano, in Via De Castillia, su cui insistono diversi fabbricati, tra cui un
capannone destinato ad uso discoteca.
La zona è interessata dal Programma Integrato di Intervento “Garibaldi-Repubblica”,
programma per il quale il Comune di Milano ha dato vita ad una variante
urbanistica, promuovendo un Accordo di Programma con la Regione ai sensi
dell’art 34 T.U. 267/00 e della L.R. 14/93, prevedendo altresì l’integrazione
della procedura con le disposizioni della L.R. 9/99 in materia di Programmi
Integrati di Intervento.
A tal fine il Sindaco con atto del 20.2.2000 ha promosso l’Accordo di Programma
e il Consiglio Comunale di Milano con delibera n. 48 del 5.6.2000 ha approvato
il Documento di Inquadramento delle Politiche Urbanistiche Comunali,
individuando gli obiettivi del programma.
Nel Documento di inquadramento sono posti i seguenti primari obiettivi:
- riqualificare una vasta area irrisolta;
- realizzare un luogo di prestigio, nel quale assumono carattere particolare i
Giardini e la nuova sede della Regione Lombardia;
- migliorare la rete stradale e dotare l’area di un parco, nonché di
attrezzature pubbliche a servizio del quartiere.
In data 3 dicembre 2001 il Comune ha comunicato alla ricorrente l’avvio del
procedimento di formazione del PII, (atto ricevuto in data 19.12.2001),
invitandola a presentare eventuali osservazioni.
La società ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in data 27.6.2002.
L’Accordo di Programma avente ad oggetto l’attuazione del PII Garibaldi
Repubblica è stato sottoscritto il 4.6.2004 ed è stato approvato con DPGR del
20.7.2004 n. 12690 e pubblicato sul BURL il 26.7.2004.
Il Piano prevede come quota totale di s.l.p. mq 229.693, suddivisa in 139.208
per funzioni pubbliche (con un indice di 1,00 mq/mq) e 90.485 mq per funzioni
private (con un indice 0,65 mq/mq).
Le aree a standard ammontano a 312.114 mq, che includono le aree già azzonate in
tal modo dal PRG vigente e quelle dovute per i nuovi insediamenti, calcolate
nella misura di 44 mq per abitante (quando la L.R. 1/2001 prevede la misura di
26,5 mq). Gli standard sono conferiti, secondo l’art 6 L.R. 9/99 mediante
cessione di aree interne (107.748 mq in superficie e 30.000 mq interrati, per un
totale di 137.748 mq) e la realizzazione dello standard qualitativo, che si
sostanzia nel Museo della moda, la scuola di formazione professionale e
universitaria e i giardini di Porta Nuova.
Avverso gli atti dell’Accordo, elencati indicati in epigrafe, la società
ricorrente articola i seguenti motivi:
A – rispetto all’accordo di programma e il relativo PII:
1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (L. 241/90); eccesso di
potere per illogicità, difetto assoluto dei presupposti e della motivazione,
illegittimità derivata: l’Amministrazione Comunale non avrebbe valutato le
osservazioni presentate dai privati;
2) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (articoli 8
sesto comma e 5 terzo comma L.R. 9/1999 e del Documento di inquadramento delle
politiche urbanistiche del Comune di Milano; art 23 L.R. 51/75); eccesso di
potere illogicità, assurdità manifesta, difetto dei presupposti e della
motivazione, per l’assenza di una specifica motivazione delle scelte del PII,
che derogano gli indici urbanistici del Documento di Inquadramento delle
Politiche Urbanistiche di Milano;
3) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (articoli 8
sesto comma e 5 terzo comma L.R. 9/1999 e del Documento di inquadramento delle
politiche urbanistiche del Comune di Milano; art 23 L.R. 51/75); eccesso di
potere illogicità, assurdità manifesta, difetto dei presupposti e della
motivazione: l’indice di 0,65 mq/mq per le funzioni privati sarebbe stato
superato, non potendo considerarsi come funzione pubblica la superficie di mq
20.000 destinata a manifestazioni espositive, sfilate ed eventi legati alla
moda;
4) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (articoli 8
sesto comma e 5 terzo comma L.R. 9/1999 e del Documento di Inquadramento delle
politiche urbanistiche del Comune di Milano; art 23 L.R. 51/75); eccesso di
potere illogicità, assurdità manifesta, difetto dei presupposti e della
motivazione, per la evidente carenza di standard;
5) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (articoli 8
sesto comma e 5 terzo comma L.R. 9/1999 e del Documento di Inquadramento delle
politiche urbanistiche del Comune di Milano; art 23 L.R. 51/75); eccesso di
potere illogicità, assurdità manifesta, difetto dei presupposti e della
motivazione, non essendo lo standard qualitativo un’opera di interesse generale;
6) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (articoli 8
sesto comma e 5 terzo comma L.R. 9/1999 e del Documento di Inquadramento delle
politiche urbanistiche del Comune di Milano; art 23 L.R. 51/75); eccesso di
potere illogicità, assurdità manifesta, difetto dei presupposti e della
motivazione: il Comune avrebbe ceduto tutta la sua capacità edificatoria a
privati, senza esperire la procedura ad evidenza pubblica;
7) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (articoli 8
sesto comma e 5 terzo comma L.R. 9/1999 e del Documento di Inquadramento delle
politiche urbanistiche del Comune di Milano; art 23 L.R. 51/75); eccesso di
potere illogicità, assurdità manifesta, difetto dei presupposti e della
motivazione, per l’assenza di una certezza nella attuazione di altri Piani, (il
PII Isola e il PIR Isola), che sono strettamente connessi con il PII
Garibaldi-Repubblica;
B) Rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità e della procedura
espropriativa:
8) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (articoli 7 e segg. L.
241/90 anche in relazione all’art 16 DPR 327/2001); eccesso di potere per
illogicità, difetto dei presupposti e della motivazione, non essendo stato
inviato l’avviso ex art 7 L. 241/90 per gli atti espropriativi;
9) Eccesso di potere per illogicità, assurdità, carenza di istruttoria, difetto
assoluto di motivazione e dei presupposti: il Piano Economico Finanziario
allegato all’Accordo di programma non prevederebbe somme adeguate per gli
espropri.
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione Comunale di Milano, la Regione
Lombardia e la società realizzatrice, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 2906 del 24.11.2004 la domanda cautelare veniva respinta.
In fase di realizzazione il Collegio di Vigilanza apportava in data 15.2.2005 e
13.7.2005 approvava due varianti, che hanno apportato modifiche anche alla
collocazione delle aree a standard.
Per un’esatta comprensione dei motivi di ricorso va anticipato che le delibere
del Comitato di Sorveglianza sono state annullate da questa Sezione per
incompetenza con sentenza n. 4345 del 9.7.2009. L’efficacia della sentenza è
però stata sospesa dal Giudice d’appello con ordinanza n. 5215 del 20.10.2009.
Il Comune di Milano, in data 26.9.2005, invitava l’Immobiliare Romagnina a
sottoscrivere la convenzione attuativa, precisando che la mancata sottoscrizione
avrebbe comportato il ricorso alle procedure espropriative.
A fronte del rigetto della proposta, il Consorzio Garibaldi-Repubblica, soggetto
delegato alla procedura espropriativa in quanto attuatore del Programma, in data
10.7.2007 ha comunicato l’avvio del procedimento di espropriazione, nonché
l’elenco dei beni da espropriare e la somma offerta a titolo di indennità.
In data 23.7.2009 alla ricorrente veniva notificato il decreto di esproprio con
avviso di immissione nel possesso per il giorno 31.7.2009, data poi posticipata
al 18 settembre 2009.
Avverso il decreto di esproprio e agli atti connessi, elencati in epigrafe,
parte ricorrente ha notificato un nuovo ricorso (inscritto al n. 1932/2009), da
valersi anche come motivi aggiunti al ricorso n. 4688/2004, articolando le
seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (articolo 13 DPR 327/2001
in relazione all’art 21 bis L.241/90); eccesso di potere per illogicità, difetto
assoluto dei presupposti e della motivazione, tardività, in quanto il decreto di
esproprio sarebbe stato notificato oltre il termine quinquennale dalla
dichiarazione di pubblica utilità;
2) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 7 e segg. L. 241/90,
anche in relazione agli artt. 11,16 23 e 24 DPR 327/2001); eccesso di potere per
illogicità, difetto assoluto dei presupposti e della motivazione, illegittimità
derivata, in quanto il decreto non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione
di avvio del procedimento;
3) Eccesso di potere per illogicità, assurdità manifesta, difetto assoluto dei
presupposti e della motivazione, violazione del principio di proporzionalità:
l’Amministrazione avrebbe adottato il decreto nonostante l’annullamento delle
varianti al PII conseguente alla sentenza del TAR n. 4345 del 9.7.2009;
4) Illegittimità derivata per illegittimità dell’accordo di programma e della
dichiarazione di pubblica utilità.
Anche in questo giudizio si costituivano il Comune di Milano, la Regione e la
società Garibaldi Repubblica, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1093 del 14.9.2009 la Terza Sezione del Tar ha sospeso il
decreto, in attesa della decisione sull’istanza presentata da parte ricorrente
di devoluzione del ricorso alla seconda Sezione.
A seguito di detta devoluzione, la domanda cautelare veniva esaminata nella
Camera di Consiglio del 23 Settembre 2009 e respinta.
Alla pubblica udienza del 18 Novembre 2009, la causa è stata trattenuta dal
Collegio per la decisione.
In data 25.11.2009 veniva depositato il dispositivo della decisone, ai sensi
dell’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.
DIRITTO
1) E’ opportuno procedere alla riunione dei ricorsi, sussistendone i presupposti
soggettivi e oggettivi e per consentire un’omogenea ricostruzione dei fatti.
2) Il ricorrente, proprietario di immobili inclusi nel Programma Integrato di
Intervento Garibaldi-Repubblica, impugna gli atti di approvazione dell’Accordo
di programma, avente ad oggetto il PII finalizzato al recupero e alla
riqualificazione delle aree nella suddetta zona, unitamente agli atti del
procedimento espropriativo, interessante la sua proprietà.
Lamenta, rispetto al Programma Integrato di Intervento, la violazione della
normativa in materia di standard e la disciplina contenuta nel Documento di
inquadramento delle Politiche Urbanistiche del Comune di Milano, mentre rispetto
agli atti del procedimento espropriativo, la violazione delle norme in materia
di partecipazione.
2.1 Si può prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dalle difese
avversarie di carenza di interesse ab origine e sopravvenuta, in quanto il
ricorso è infondato nel merito.
Va solo precisato che l’interesse verrà valutato incidentalmente, nello sviluppo
di ciascun motivo di merito, dal momento che rispetto all’impugnazione del PII e
della procedura espropriativa l’interesse deve essere pacificamente
riconosciuto, in quanto la società ricorrente è proprietaria di un bene che,
proprio in attuazione al Programma, è stato oggetto di esproprio.
3) Nel primo ricorso vengono articolate sette censure avverso l’Accordo di
Programma e il relativo PII, viziati, secondo il ricorrente, per la violazione
delle garanzie partecipative e per il mancato rispetto della disciplina in
materia di indici urbanistici e di standard.
Tutti i motivi sono infondati per le ragioni esposte di seguito.
3.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione della L. 241/90, in quanto
l’Amministrazione non avrebbe preso in considerazione le osservazioni della
ricorrente, impedendo una effettiva partecipazione al procedimento.
Il motivo è infondato.
Dalla ricostruzioni dei fatti sopra riportata emerge come siano state rispettate
le garanzie partecipative, che impongono l’obbligo di comunicare l’avvio del
procedimento (adempimento rispettato con la nota del 3 dicembre 2001), assegnare
un termine per le osservazioni, esaminare le eventuali osservazioni degli
interessati, facoltà di cui la ricorrente si è avvalsa.
La circostanza che le sue richieste non siano state accolte, non significa che
le stesse non siano state fatte oggetto di una valutazione, come emerge invece
dagli atti.
3.2 I successivi motivi, dal secondo al quinto, possono essere esaminati
congiuntamente, dal momento che tutte le censure ivi contenute attengono alla
disciplina urbanistica del PII.
Secondo la tesi di parte ricorrente il Programma prevede un indice di
utilizzazione territoriale superiore a quella prevista dal Documento di
Inquadramento delle politiche urbanistiche del Comune di Milano, senza una
specifica motivazione: l’indice di 0.65 mq/mq viene infatti portato a 1,65 mq/mq
(motivo n.2).
Le aree destinate a funzioni private ammontano a 110.485 mq e non solo a 90.485,
come affermato nel PII; infatti parte ricorrente ritiene debbano essere incluse
nelle aree per funzioni private anche i 20.000 mq destinati alle Manifestazioni
espositive, sfilate ed eventi collettivi legati alla moda e al design, che
invece l’Amministrazione ha erroneamente qualificato come aree destinate a
funzioni pubbliche, in violazione agli indici del Documento di Inquadramento
(terzo motivo).
Risulterebbe altresì violato l’art 6 L.R. 9/99, nella parte in cui il Piano
prevede, in alternativa al reperimento dello standard all’interno del perimetro
del Piano stesso, il ricorso senza alcuna specifica motivazione allo standard
qualitativo, la Citta della Moda ( “funzioni di servizio del comparto
moda/design/comunicazione” ed in genere “funzioni legate al Polo della moda”),
(motivo n. 4).
A giudizio della ricorrente il preteso standard qualitativo non solo non può
essere considerato di pubblico interesse, dal momento che la destinazione è
legata ad una attività privata connessa alla moda, ma il suo valore economico
non è stato determinato correttamente (motivo n. 5).
Risulterebbe, inoltre, dubbio l’interesse della ricorrente, dal momento anche
nell’ipotesi dell’accoglimento dei motivi relativi allo standard, non è stato
dimostrato quale concreta utilità possa derivarle da una eventuale
rideterminazione dell’Amministrazione sulla disciplina degli standard. Ritenere
infatti che lo standard sia insufficiente, significa aumentare gli spazi
destinati a uso pubblico e quindi potenzialmente anche le aree destinate a
espropriazioni, senza alcuna possibilità che l’area della ricorrente, già
inclusa tra quelle espropriate anche ai fini della viabilità, venga stralciata
dal programma e ritorni nella sua disponibilità.
In ogni caso, a prescindere si può prescindere dall’esame della questione
preliminare, in quanto i motivi non hanno pregio.
La motivazione dell’indice territoriale si deduce dal complesso degli atti di
cui si compone il Programma Integrato di Intervento: l’indice si giustifica per
il carattere strategico dell’intervento, realizzabile attraverso il ricorso al
PII, strumento atto a riqualificare ampie zone dismesse ed a rischio di degrado.
Come già detto recentemente da questa Sezione (sentenza n. 5171/2009) il
Programma Integrato di Intervento presenta “la specifica finalità di
riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio e
caratterizzato sia dalla presenza di una pluralità di funzioni, sia
dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di
urbanizzazione, in una dimensione capace di incidere sulla riorganizzazione
urbana e con il possibile concorso di risorse finanziarie pubbliche e private”.
Da ciò discende che “il PII può e riesce ad assolvere la sua funzione di
strumento di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio e ambientale,
grazie al coinvolgimento di capitali privati, a fronte della sempre crescente
difficoltà delle Amministrazioni locali di reperire le risorse per realizzare
strutture pubbliche.”
La scelta degli indici territoriali e la disciplina degli standard risponde alla
necessità di trovare finanziamenti per riqualificare i quartieri e per
realizzare le opere pubbliche, senza aggravare il costruttore al punto tale di
farlo desistere dall’operazione.
La disciplina prescelta per il PII in esame non contrasta con i principi
introdotti nel Documento di Inquadramento, in cui è sì previsto come indice di
utilizzazione territoriale massimo lo 0,65% mq/mq, ma è contemplata la
possibilità di modificazione dei suddetti indici “per il raggiungimento di
obiettivi strategici fissati nel Documento di Inquadramento”.
Tali obiettivi sono stati compiutamente rappresentati sia nell’Accordo di
programma sia negli atti del PII.
Anche le censure mosse rispetto alla quantificazione della s.l.p. destinata a
funzioni private e alla insufficienza delle aree a standard, sono infondate.
Contesta la ricorrente l’inclusione di 20.000 mq, destinati alle Manifestazioni
espositive, sfilate ed eventi collettivi legati alla moda e al design, tra le
aree per funzioni pubbliche, nonché la possibilità di qualificare come standard
di qualità il Museo della Moda, in quanto non sarebbe classificabile come
“infrastruttura o servizi di interesse generale”.
Anche queste censure non hanno pregio.
Le strutture destinate ad attività espositiva, ad eventi collegati alla moda e
al design, a sfilate e ad attività scolastica, sempre nell’ambito della moda,
(come prevede il PII), possono essere considerate come opere di interesse
generale, in una città, quale Milano, in cui la moda è, non solo una realtà
industriale e commerciale, ma un simbolo della stessa città, essendo ormai
nell’uso comune la definizione di “Milano città della Moda”.
Considerando che il concetto di standard costituisce “una categoria aperta, per
cui spetta alle amministrazioni il compito di svolgere valutazioni di dettaglio
riferite alle singole realtà locali” (TAR Lombardia – sez. Brescia 15.12.2006 n.
1548), la Città della Moda e la scuola di moda, a Milano, possono essere
ragionevolmente classificate come servizi ed attrezzature di interesse comune,
in quanto sono in funzione di quella che è ormai divenuta una connotazione
consolidata della città, con ovvi riscontri sul piano delle relative attività
rilevantissime sul piano economico e industriale.
Le manifestazioni di moda, espletate in luoghi pubblici e rivolte, in una
cornice di spettacolarità, al grande pubblico e non solo alle categorie
ristrette di operatori del settore, hanno certamente la funzione di suscitare l'
interesse di un numero sempre più vasto di acquirenti al prodotto delle case di
moda, ma costituiscono anche un evento culturale, che determina un richiamo
internazionale, in grado ormai di far competere Milano ( e talvolta
sopravanzare) con città che nel passato (come ad esempio Parigi) detenevano
l’incontrastato primato in materia.
La necessità di creare strutture pubbliche destinate alle attività che
rappresentano la città operosa di Milano, sorge anche in funzione dell’evento
espositivo internazionale del 2015, al centro di grandi aspettative, e sulla cui
assoluta rilevanza economica e culturale non è necessario spendere parole.
Anche il procedimento attraverso cui è stato determinato lo standard qualitativo
è legittimo.
L’art 6 della L.R. 9/99 (disposizione applicabile al tempo dell’Accordo di
programma) “Aree per infrastrutture pubbliche e di uso pubblico” ha stabilito
che i PII dovevano assicurare la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e
di uso pubblico nella misura prevista dalla vigente legislazione, mentre il
rispetto della dotazione minima era verificato in base ai pesi insediativi e
alla capacità teorica aggiuntiva, introdotti dal PII rispetto a quelli
esistenti.
In luogo della cessione delle aree e in alternativa alla monetizzazione, il
programma poteva prevedere l’impegno degli attuatori a realizzare infrastrutture
e servizi di interesse generale, anche a gestione privata convenzionata, il cui
valore fosse almeno pari a quello delle aree che avrebbero dovuto essere cedute,
cioè il c.d. standard qualitativo.
L’Amministrazione una volta scelta l’alternativa dello standard di qualità, ha
accertato il valore secondo parametri prestabiliti, approvati per tutti i PII
dal C.C. con delibera n. 9/97 e dalla G.C.
con delibera n. 816/2003.
Per le ragioni sopra esposte le censure articolate avverso la disciplina
urbanistica del PPI, ed in particolare il calcolo degli indici e dello standard,
sono quindi da respingere.
3.3 Il sesto motivo attiene alla cessione dei diritti edificatori del Comune,
che, secondo l’Accordo, sono ceduti ai soggetti attuatori privati in violazione,
secondo la ricorrente, alle norme ad evidenza pubblica.
Con il settimo motivo si lamenta l’illegittimità del Programma per l’assenza di
una certezza nella attuazione di altri Piani, il PII Isola e il PIR Isola, piani
attuativi strettamente connessi con il PII Garibaldi-Repubblica.
Rispetto a queste ultime due censure, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di
carenza di interesse, in quanto nessuna utilitas può discendere alla ricorrente
dall’accoglimento delle stesse.
3.4 Avverso la dichiarazione di pubblica utilità vengono articolati due motivi,
il primo relativo alla mancanza di comunicazione di avvio del procedimento
espropriativo, il secondo per l’assenza della esatta indicazione degli oneri
conseguenti all’esproprio.
Entrambi i motivi sono infondati.
Come già rilevato in precedenza, la società ricorrente ha ricevuto in data
19.12.2001 la comunicazione ex art 7 L. 241/90, avente ad oggetto “ Avvio della
procedura di Programma Integrato di Intervento ai sensi della L.R. 9/1999 per il
settore urbano denominato Garibaldi-Repubblica”, in cui si precisa che “la
procedura di Accordo di Programma per l’approvazione del PII comporta
dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste e il ricorso a procedure
espropriative, qualora la parte non dovesse aderire formalmente al programma”.
La società ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in data 27.6.2002.
Sono seguite due comunicazioni da parte dell’Amministrazione, una del 29.6.2005
e l’altra del 10.7.2005, con cui rispettivamente si invitava l’Immobiliare a
sottoscrivere la convenzione attuativa del PII e si comunicava l’avvio del
procedimento di espropriazione.
Secondo la tesi della ricorrente la comunicazione del 2001 non sarebbe
sufficiente, in quanto questa si riferiva all’attività di pianificazione, quindi
ad un procedimento conclusosi con l’Accordo di programma; poiché la ricorrente
non ha aderito a detto Accordo, l’Amministrazione avrebbe dovuto inviare una
nuova comunicazione relativa al procedimento espropriativo.
La tesi non può essere condivisa.
L’atto del 3.12.2001 costituisce una valida comunicazione di avvio del
procedimento, dal momento che espressamente riporta l’indicazione che
l’approvazione del PII comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
Non solo.
Lo scopo cui tende tale comunicazione, cioè la conoscenza effettiva e la
partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera
giuridica il provvedimento è destinato ad incidere, è stato pienamente
raggiunto, dal momento che la ricorrente ha potuto più volte rapportarsi con
l’Amministrazione e rappresentare il proprio interesse.
Infatti la comunicazione è stata inviata già prima della predisposizione
dell’Accordo di programma, che vale come dichiarazione di pubblica utilità e
costituisce quindi il primo atto della procedura espropriativa.
L’errore in cui cade la difesa della ricorrente è di voler tenere nettamente
separati i due procedimenti, quello pianificatorio, che si è concluso con il PII
e quello espropriativo.
Si tratta invece di due procedure distinte, ma strettamente connesse, per le
quali quindi correttamente l’Amministrazione ha inviato una sola comunicazione
di avvio del procedimento, specificando tra l’altro che l’approvazione
dell’Accordo costituisce dichiarazione di pubblica utilità.
E’ illogico che la ricorrente lamenti che la comunicazione sia stata troppo
anticipata: la violazione delle garanzie partecipative è conseguenza di una
comunicazione data tardivamente, quando viene preclusa ogni possibilità di
interloquire con l’Amministrazione, non nel caso inverso, in cui, anzi, i tempi
dilatati offrono più possibilità di dialogo con il soggetto espropriante.
Ugualmente infondato e pretestuoso l’ultimo motivo del ricorso in esame: il
piano economico ha previsto una somma determinata secondo una valutazione
dell’Amministrazione, non condivisa dalla ricorrente. Ciò non inficia la
legittimità della dichiarazione di pubblica utilità, né priva di garanzie la
ricorrente in ordine alla capacità di reperimento delle eventuali maggior somme
necessarie per la prevista indennità.
Conclusivamente il ricorso n. 4688/2004 deve essere respinto.
4) Con il secondo ricorso, (rubricato al n. 1932/2009), da valersi anche come
motivi aggiunti, la ricorrente impugna il decreto di esproprio e gli avvisi di
immissione in possesso, per vizi propri e per invalidità derivata.
Anche questo ricorso è infondato, per le ragioni che verranno di seguito
esposte.
4.1 Nel primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13
DPR 327/2001 in relazione all’art 21 bis L.241/90, in quanto il decreto di
esproprio è stato notificato oltre il termine quinquennale dalla dichiarazione
di pubblica utilità.
Infatti la dichiarazione di p.u. è del 20.7.2004, data di approvazione
dell’Accordo di programma, mentre il decreto di esproprio è stato notificato in
data 20.7.2009, seppur assunto il 14.7.2009, quindi oltre il termine
quinquennale di cui all’art 13 del DPR 327/2001.
Sostiene infatti la ricorrente che il decreto di esproprio, quale atto
ricettizio, ai sensi dell’art 21 bis L. 241/90, acquista efficacia nei confronti
di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso.
La censura non è fondata.
Il Collegio ritiene di condividere le ragioni espresse dalla IV sezione del
Consiglio di Stato (decisione n. 5539 del 6.11.2008), che esclude
l’applicabilità dell’art 21 bis al decreto di esproprio, in quanto soggetto alla
disciplina speciale del testo unico espropriazioni (d.P.R. n. 327 del 2001), in
base alla quale è necessario, al fine di non determinare l'inefficacia della
dichiarazione di pubblica utilità, che il decreto d’esproprio sia emanato o
adottato, ma non anche comunicato al destinatario.
Stante quindi la specialità della disciplina del T.U. 327/2001, non trova
applicazione la regola generale dell’art 21 bis L. 241/90.
Per tali ragioni il motivo va respinto, dal momento che i termini sono stati
ampiamente rispettati.
4.2 Con la seconda censura viene lamentata la mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento rispetto al decreto di esproprio, sia alla proprietà sia al
conduttore.
Anche questo motivo è inconferente, dal momento che la comunicazione ex art 7 L.
241/90 si pone quale atto necessario rispetto all’atto di avvio del
procedimento, cioè la dichiarazione di pubblica utilità, ma non rispetto
all’atto conclusivo, quale quello qui gravato.
4.3 Il terzo motivo, in cui si contesta l’illegittimità del decreto a fronte
dell’annullamento della variante al PII conseguente alla sentenza di questa
Sezione n. 4345/2009, è assolutamente generico.
In disparte la circostanza che la sentenza sopra citata ha annullato la variante
al PII per incompetenza ed è oggi sospesa dal Consiglio di Stato, in ogni caso
la ricorrente non ha provato se la variante incide sulle sue aree, ovvero
interessa altre zone.
Nel primo caso tra l’altro sarebbe fondata l’eccezione di sopravvenuta carenza
di interesse, in quanto le delibere di variante non sono state impugnate.
Qualora invece la variante non avesse contemplato la sua proprietà, anche il suo
eventuale annullamento non avrebbe alcun rilievo.
Il motivo va quindi respinto.
4.4 Al rigetto del ricorso n. 4688/2004 consegue l’infondatezza del vizio di
illegittimità derivata dai vizi articolati avverso l’Accordo di programma e il
PII.
5) In conclusione i ricorsi in esame sono infondati e vanno respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente
pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento complessivo delle spese di lite,
quantificate in € 9.000/00 (novemila/00), oltre oneri di legge, da ripartire in
pari misura a ciascuna delle tre parti costituite in giudizio (Comune di Milano,
Regione Lombardia e Sviluppo Garibaldi Repubblica Spa in Liquidazione; Consorzio
Garibaldi – Repubblica).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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