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TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 29 dicembre 2009, n. 6268

 

AREE PROTETTE - SIC - Aggiornamento dei siti e della loro delimitazione - Potere regionale - Coordinamento e informazione - Potere ministeriale - Art. 3, c. 4bis del d.P.R. n. 357/1997 - Direttiva habitat (92/43/CEE). L’art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357/1997, della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva habitat)attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di valutazione periodica dell’idoneità dei siti all’attuazione degli obiettivi di tutela ambientale propri della direttiva, in seguito alla quale possono proporre un aggiornamento dei siti e della loro delimitazione al Ministero dell’Ambiente, che ne cura la trasmissione alla Commissione europea. Di conseguenza, mentre alle Regioni è attribuito un potere di valutazione e di proposta in ordine alla eventuale riparametrazione dei SIC, il Ministero ha un potere di coordinamento e di informazione. Pres. Leo, Est. Zucchini - C.s.s. (avv. Magrì) c. Assessorato Ambiente e Territorio della Regione Lombardia e altri (n.c.), Regione Lombardia (avv. Pujatti), Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 29 dicembre 2009, n. 6268
 

 

 

 

N. 06268/2009 REG.SEN.
N. 02903/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2903 del 2006, proposto da:
Cascina Tre Pini S.s., rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Magri', con domicilio eletto presso Ennio Magri' in Milano 4087af, via Camperio n. 9;


contro


Assessorato Ambiente e Territorio della Regione Lombardia-Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo, tutti non costituiti in giudizio;
Regione Lombardia, rappresentato e difeso dall'avv. Piera Pujatti, con domicilio eletto presso Piera Pujatti in Milano, via F. Filzi 22;
Presidenza Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento,
della nota prot. 22844 del 26.7.2006 della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia, della nota DPN/5d/2006/11802 del 2.5.2006 della Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente, dell’art. 3 comma 4 bis del dPR 8.9.1997 n. 357 e per la conseguente declaratoria della illegittimità della mancata iniziativa procedimentale da parte della Regione Lombardia, ovvero della illegittimità dell’arresto procedimentale con rifiuto esplicito di provvedere da parte del Ministero dell’Ambiente con conseguente declaratoria dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere sulle medesime istanze; con richiesta in ogni caso di condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno da ingiusta lesione di interesse legittimo e con proposizione di questione pregiudiziale comunitaria ai sensi dell’art. 234 del Trattato dell’Unione Europea.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Fabrizio Magrì, in sostituzione di Ennio Magrì, per la società ricorrente - Piera Pujatti per la Regione - Alessandro Goggioli, in preliminari, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Ambiente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO
 

La società esponente è proprietaria di un’area, denominata “Brughiera del Dosso”, inserita all’interno di un sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CE (c.d. SIC) e posta a ridosso dell’aeroporto di Malpensa.

Lamentando il grave danno ambientale che sarebbe derivato al proprio fondo dalla vicinanza con lo scalo (inquinamento atmosferico ed acustico), la società presentava al Ministero dell’Ambiente un’istanza, ai sensi dell’art. 3 comma 4-bis del DPR n. 357/1997, per chiedere lo scorporo della propria area dal sito di interesse comunitario.

Con nota del 2.5.2006, il Ministero riscontrava la suddetta istanza, invitando l’esponente a rivolgere ogni sua domanda sulla questione alla Regione Lombardia.

Quest’ultima, adita con la medesima istanza volta allo scorporo dell’area citata dal SIC, respingeva sostanzialmente l’istanza con nota del 26.7.2006, affermando che la stessa sarebbe stata presa in considerazione soltanto su iniziativa del Ministero dell’Ambiente.

Contro le due citate note del Ministero e della Regione, era proposto il presente ricorso, con domanda di risarcimento del danno, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 2, dell’art. 6 e dell’art. 10-bis della legge 241/1990 e degli articoli 9 e 11 della direttiva 92/43/CEE;

2) violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 2, dell’art. 6, dell’art. 3 e dell’art. 10-bis della legge 241/1990 e degli articoli 9 e 11 della direttiva 92/43/CEE;

3) violazione degli articoli 9, 97 e 41 della Costituzione e degli articoli 9 e 11 della direttiva 92/43/CEE;

4) richiesta al TAR di sollevare pregiudiziale comunitaria ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE.

Si costituivano in giudizio la Regione Lombardia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Ambiente, eccependo l’inammissibilità ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del gravame.

Alla pubblica udienza del 15.12.2009, la causa era trattenuta in decisione.


DIRITTO


1. Con i primi due mezzi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro sostanziale identità, la ricorrente lamenta la presunta inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Regione Lombardia, a fronte dell’istanza rivolta ad entrambe le Amministrazioni e finalizzata ad ottenere la riparametrazione del sito di interesse comunitario (SIC), di cui è causa, allo scopo di scorporare dal medesimo l’area di proprietà dell’esponente, colpita dai fenomeni di inquinamento cagionati dal vicino scalo di Malpensa.

Sul punto, occorre preliminarmente ricordare la normativa applicabile al caso di specie ed in particolare l’art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357/1997, attuativo della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva habitat), riguardante la procedura di individuazione delle zone da inserire nell’elenco europeo dei siti di interesse comunitario (c.d. SIC).

Il citato comma 4-bis, attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di valutazione periodica dell’idoneità dei siti all’attuazione degli obiettivi di tutela ambientale propri della direttiva, in seguito alla quale possono proporre un aggiornamento dei siti e della loro delimitazione al Ministero dell’Ambiente, che ne cura la trasmissione alla Commissione europea.

Di conseguenza, alle Regioni è attribuito un potere di valutazione e di proposta nei confronti dell’Amministrazione statale, in ordine alla eventuale riparametrazione dei SIC.

Ciò premesso, le censure mosse nei confronti della nota del Ministero dell’Ambiente del 2.5.2006 sono infondate, visto che – correttamente – la Direzione per la protezione della natura ha evidenziato alla società ricorrente che il Ministero ha semmai un potere di coordinamento e di informazione con riguardo ai siti di importanza comunitaria ma che l’iniziativa per la loro modifica e per l’eventuale scorporo di zone dal perimetro del SIC spetta alle Regioni.

I primi due motivi di ricorso, laddove sono diretti contro la nota ministeriale del 2.5.2006, devono reputarsi pertanto infondati, con conseguente rigetto, in parte qua, del gravame.

Con riguardo, invece, alla nota regionale del 26.7.2006, appare necessario svolgere le seguenti osservazioni.

La nota regionale deve interpretarsi come una conferma dell’intendimento regionale di continuare a comprendere l’area denominata “Brughiera del Dosso”, nell’ambito del SIC esistente, nonostante i fenomeni di inquinamento di cui la stessa è stata oggetto.

Del resto, dall’esame della documentazione versata in atti, risulta che la Regione ha in ogni caso effettuato, in questi ultimi anni, un’attività di monitoraggio della zona, senza voler escludere in nessun modo dal perimetro del SIC, l’area di proprietà della ricorrente.

Come risulta, infatti, dalla relazione depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 24.11.2009, nella proposta della Giunta Regionale Lombarda al Ministero dell’Ambiente volta all’istituzione di nuovi siti o alla modifica di quelli esistenti (delibera di Giunta 8/1876 dell’8.2.2006), non vi è alcun cenno al declassamento ed alla riparametrazione della “Brughiera del Dosso”, né di tale area è fatta menzione nelle successive delibere regionali (n. 8/2300 del 5.4.2006 e n. 8/2486 dell’11.5.2006), di integrazione di quella dell’8.2.2006.

La relazione del 19.2.2007, inviata dalla Regione al Ministero a proposito della presente controversia (doc. 4 dell’Avvocatura dello Stato), a firma del Direttore Generale della Direzione Qualità dell’Ambiente, conferma come l’attività di monitoraggio svolta dalla Regione e relativa anche all’area di cui alla presente, sia giunta alla conclusione della necessità di ricomprendere sempre nel SIC anche l’area suddetta.

Del resto, a fronte degli oggettivi fenomeni di inquinamento del fondo della ricorrente, il mantenimento dello stesso nell’ambito del SIC appare finalizzato alla realizzazione di progetti di recupero e rimozione delle negative conseguenze dell’inquinamento.

Anche il Consorzio Parco della Valle del Ticino, nella sua nota del 31.5.2005 (doc. 5 dell’Avvocatura dello Stato), esclude la necessità dello scorporo dal SIC del fondo della ricorrente, tenuto conto che l’inquinamento riscontrato non ha prodotto effetti così devastanti sull’habitat, tali da determinare una riparametrazione del SIC (v.si il citato doc. 5, Allegato 1).

Da ultimo, si rileva come la stessa scheda del sito, la cui copia è stata versata in atti dalla difesa regionale (doc. 3 di quest’ultima), rivela l’intendimento della Regione di non scorporare l’area della ricorrente dal SIC, nonostante gli elementi di criticità emersi e derivanti dalla vicinanza dello scalo di Malpensa (v.si doc. 3b della Regione, punto 4.3, “VULNERABILITA’”, ove si ammette che la presenza dell’aeroporto costituisce motivo di rischio e disturbo).

Ciò premesso, la nota regionale del 26.7.2006 non può essere ritenuta manifestazione dell’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza dell’esponente, ma conferma del perdurante inserimento dell’area della ricorrente nel SIC, pur facendosi salva (così deve essere inteso l’ultimo periodo della nota), una eventuale altra iniziativa per la riparametrazione.

In conclusione, i primi due mezzi di gravame devono respingersi anche con riguardo all’impugnazione della citata nota regionale del 2006.

Con il terzo motivo, le censure svolte nei primi due sono riproposte nei confronti della norma regolamentare di cui al citato comma 4-bis dell’art. 3 del DPR 357/1997.

Il mezzo è però palesemente infondato, avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte in relazione ai primi due motivi: tenuto conto che le Amministrazioni intimate risultano avere dato corretta applicazione alla norma regolamentare citata, non si ravvisa alcun motivo di illegittimità della stessa.

Infine, in relazione al quarto motivo, non pare neppure necessario sollevare questione di pregiudizialità comunitaria ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, non ponendosi, nel caso di specie, alcun problema interpretativo dell’art. 9 della direttiva 92/43/CEE, come prospettato dalla ricorrente.

Le domande di annullamento degli atti impugnati, svolte nel ricorso, devono quindi reputarsi complessivamente infondate.

2. Quanto alle domande di accertamento della illegittimità delle mancate iniziative procedimentali delle Amministrazione intimate e di declaratoria dell’obbligo delle stesse di provvedere, si tratte di domande evidentemente inammissibili per difetto di interesse: infatti sia il Ministero dell’Ambiente sia la Regione Lombardia non possono dirsi inadempimenti sull’istanza della ricorrente, in base alle considerazioni sopra svolte al punto 1 della presente narrativa in diritto, per cui nessun interesse sussiste in capo alla ricorrente in relazioni a tali domande contenute nel ricorso.

3. La domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta, attesa sia la declaratoria di inammissibilità e di infondatezza delle altre domande proposte con il presente gravame, ma tenendo anche conto che dei lamentati danni non è stata offerta in giudizio alcuna concreta prova, in violazione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 del codice civile, norma pacificamente applicabile anche al processo amministrativo (cfr., fra le più recenti, TAR Lazio, sez. II ter, 6.5.2009, n. 4743 ed anche Consiglio di Stato, sez. IV, 3.5.2005, n. 2136).

4. La complessità e la novità delle questioni trattate inducono il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e lo rigetta per la restante parte, come in motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Concetta Plantamura, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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