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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 29 dicembre 2009, n. 6268
AREE PROTETTE - SIC -
Aggiornamento dei siti e della loro delimitazione - Potere regionale -
Coordinamento e informazione - Potere ministeriale - Art. 3, c. 4bis del d.P.R.
n. 357/1997 - Direttiva habitat (92/43/CEE).
L’art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n.
357/1997, della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva habitat)attribuisce alle
Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di valutazione
periodica dell’idoneità dei siti all’attuazione degli obiettivi di tutela
ambientale propri della direttiva, in seguito alla quale possono proporre un
aggiornamento dei siti e della loro delimitazione al Ministero dell’Ambiente,
che ne cura la trasmissione alla Commissione europea. Di conseguenza, mentre
alle Regioni è attribuito un potere di valutazione e di proposta in ordine alla
eventuale riparametrazione dei SIC, il Ministero ha un potere di coordinamento e
di informazione. Pres. Leo, Est. Zucchini - C.s.s. (avv. Magrì) c. Assessorato
Ambiente e Territorio della Regione Lombardia e altri (n.c.), Regione Lombardia
(avv. Pujatti), Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 29 dicembre 2009, n. 6268
N. 06268/2009 REG.SEN.
N. 02903/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2903 del 2006, proposto da:
Cascina Tre Pini S.s., rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Magri', con
domicilio eletto presso Ennio Magri' in Milano 4087af, via Camperio n. 9;
contro
Assessorato Ambiente e Territorio della Regione Lombardia-Direzione Generale
Qualità dell’Ambiente, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune
di Somma Lombardo, tutti non costituiti in giudizio;
Regione Lombardia, rappresentato e difeso dall'avv. Piera Pujatti, con domicilio
eletto presso Piera Pujatti in Milano, via F. Filzi 22;
Presidenza Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello
Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
della nota prot. 22844 del 26.7.2006 della Direzione Generale Qualità
dell’Ambiente della Regione Lombardia, della nota DPN/5d/2006/11802 del 2.5.2006
della Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente,
dell’art. 3 comma 4 bis del dPR 8.9.1997 n. 357 e per la conseguente
declaratoria della illegittimità della mancata iniziativa procedimentale da
parte della Regione Lombardia, ovvero della illegittimità dell’arresto
procedimentale con rifiuto esplicito di provvedere da parte del Ministero
dell’Ambiente con conseguente declaratoria dell’obbligo delle Amministrazioni
resistenti di provvedere sulle medesime istanze; con richiesta in ogni caso di
condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno da ingiusta
lesione di interesse legittimo e con proposizione di questione pregiudiziale
comunitaria ai sensi dell’art. 234 del Trattato dell’Unione Europea.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il dott. Giovanni
Zucchini e uditi per le parti i difensori Fabrizio Magrì, in sostituzione di
Ennio Magrì, per la società ricorrente - Piera Pujatti per la Regione -
Alessandro Goggioli, in preliminari, per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed il Ministero dell’Ambiente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società esponente è proprietaria di un’area, denominata “Brughiera del
Dosso”, inserita all’interno di un sito di importanza comunitaria ai sensi della
direttiva 92/43/CE (c.d. SIC) e posta a ridosso dell’aeroporto di Malpensa.
Lamentando il grave danno ambientale che sarebbe derivato al proprio fondo dalla
vicinanza con lo scalo (inquinamento atmosferico ed acustico), la società
presentava al Ministero dell’Ambiente un’istanza, ai sensi dell’art. 3 comma
4-bis del DPR n. 357/1997, per chiedere lo scorporo della propria area dal sito
di interesse comunitario.
Con nota del 2.5.2006, il Ministero riscontrava la suddetta istanza, invitando
l’esponente a rivolgere ogni sua domanda sulla questione alla Regione Lombardia.
Quest’ultima, adita con la medesima istanza volta allo scorporo dell’area citata
dal SIC, respingeva sostanzialmente l’istanza con nota del 26.7.2006, affermando
che la stessa sarebbe stata presa in considerazione soltanto su iniziativa del
Ministero dell’Ambiente.
Contro le due citate note del Ministero e della Regione, era proposto il
presente ricorso, con domanda di risarcimento del danno, per i motivi che
possono così essere sintetizzati:
1) violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 2, dell’art. 6 e
dell’art. 10-bis della legge 241/1990 e degli articoli 9 e 11 della direttiva
92/43/CEE;
2) violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 2, dell’art. 6,
dell’art. 3 e dell’art. 10-bis della legge 241/1990 e degli articoli 9 e 11
della direttiva 92/43/CEE;
3) violazione degli articoli 9, 97 e 41 della Costituzione e degli articoli 9 e
11 della direttiva 92/43/CEE;
4) richiesta al TAR di sollevare pregiudiziale comunitaria ai sensi dell’art.
234 del Trattato CE.
Si costituivano in giudizio la Regione Lombardia, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed il Ministero dell’Ambiente, eccependo l’inammissibilità ed in
ogni caso l’infondatezza nel merito del gravame.
Alla pubblica udienza del 15.12.2009, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con i primi due mezzi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente
attesa la loro sostanziale identità, la ricorrente lamenta la presunta inerzia
del Ministero dell’Ambiente e della Regione Lombardia, a fronte dell’istanza
rivolta ad entrambe le Amministrazioni e finalizzata ad ottenere la
riparametrazione del sito di interesse comunitario (SIC), di cui è causa, allo
scopo di scorporare dal medesimo l’area di proprietà dell’esponente, colpita dai
fenomeni di inquinamento cagionati dal vicino scalo di Malpensa.
Sul punto, occorre preliminarmente ricordare la normativa applicabile al caso di
specie ed in particolare l’art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357/1997,
attuativo della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva habitat), riguardante la
procedura di individuazione delle zone da inserire nell’elenco europeo dei siti
di interesse comunitario (c.d. SIC).
Il citato comma 4-bis, attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e Bolzano, il potere di valutazione periodica dell’idoneità dei siti
all’attuazione degli obiettivi di tutela ambientale propri della direttiva, in
seguito alla quale possono proporre un aggiornamento dei siti e della loro
delimitazione al Ministero dell’Ambiente, che ne cura la trasmissione alla
Commissione europea.
Di conseguenza, alle Regioni è attribuito un potere di valutazione e di proposta
nei confronti dell’Amministrazione statale, in ordine alla eventuale
riparametrazione dei SIC.
Ciò premesso, le censure mosse nei confronti della nota del Ministero
dell’Ambiente del 2.5.2006 sono infondate, visto che – correttamente – la
Direzione per la protezione della natura ha evidenziato alla società ricorrente
che il Ministero ha semmai un potere di coordinamento e di informazione con
riguardo ai siti di importanza comunitaria ma che l’iniziativa per la loro
modifica e per l’eventuale scorporo di zone dal perimetro del SIC spetta alle
Regioni.
I primi due motivi di ricorso, laddove sono diretti contro la nota ministeriale
del 2.5.2006, devono reputarsi pertanto infondati, con conseguente rigetto, in
parte qua, del gravame.
Con riguardo, invece, alla nota regionale del 26.7.2006, appare necessario
svolgere le seguenti osservazioni.
La nota regionale deve interpretarsi come una conferma dell’intendimento
regionale di continuare a comprendere l’area denominata “Brughiera del Dosso”,
nell’ambito del SIC esistente, nonostante i fenomeni di inquinamento di cui la
stessa è stata oggetto.
Del resto, dall’esame della documentazione versata in atti, risulta che la
Regione ha in ogni caso effettuato, in questi ultimi anni, un’attività di
monitoraggio della zona, senza voler escludere in nessun modo dal perimetro del
SIC, l’area di proprietà della ricorrente.
Come risulta, infatti, dalla relazione depositata dall’Avvocatura dello Stato in
data 24.11.2009, nella proposta della Giunta Regionale Lombarda al Ministero
dell’Ambiente volta all’istituzione di nuovi siti o alla modifica di quelli
esistenti (delibera di Giunta 8/1876 dell’8.2.2006), non vi è alcun cenno al
declassamento ed alla riparametrazione della “Brughiera del Dosso”, né di tale
area è fatta menzione nelle successive delibere regionali (n. 8/2300 del
5.4.2006 e n. 8/2486 dell’11.5.2006), di integrazione di quella dell’8.2.2006.
La relazione del 19.2.2007, inviata dalla Regione al Ministero a proposito della
presente controversia (doc. 4 dell’Avvocatura dello Stato), a firma del
Direttore Generale della Direzione Qualità dell’Ambiente, conferma come
l’attività di monitoraggio svolta dalla Regione e relativa anche all’area di cui
alla presente, sia giunta alla conclusione della necessità di ricomprendere
sempre nel SIC anche l’area suddetta.
Del resto, a fronte degli oggettivi fenomeni di inquinamento del fondo della
ricorrente, il mantenimento dello stesso nell’ambito del SIC appare finalizzato
alla realizzazione di progetti di recupero e rimozione delle negative
conseguenze dell’inquinamento.
Anche il Consorzio Parco della Valle del Ticino, nella sua nota del 31.5.2005
(doc. 5 dell’Avvocatura dello Stato), esclude la necessità dello scorporo dal
SIC del fondo della ricorrente, tenuto conto che l’inquinamento riscontrato non
ha prodotto effetti così devastanti sull’habitat, tali da determinare una
riparametrazione del SIC (v.si il citato doc. 5, Allegato 1).
Da ultimo, si rileva come la stessa scheda del sito, la cui copia è stata
versata in atti dalla difesa regionale (doc. 3 di quest’ultima), rivela
l’intendimento della Regione di non scorporare l’area della ricorrente dal SIC,
nonostante gli elementi di criticità emersi e derivanti dalla vicinanza dello
scalo di Malpensa (v.si doc. 3b della Regione, punto 4.3, “VULNERABILITA’”, ove
si ammette che la presenza dell’aeroporto costituisce motivo di rischio e
disturbo).
Ciò premesso, la nota regionale del 26.7.2006 non può essere ritenuta
manifestazione dell’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza dell’esponente, ma
conferma del perdurante inserimento dell’area della ricorrente nel SIC, pur
facendosi salva (così deve essere inteso l’ultimo periodo della nota), una
eventuale altra iniziativa per la riparametrazione.
In conclusione, i primi due mezzi di gravame devono respingersi anche con
riguardo all’impugnazione della citata nota regionale del 2006.
Con il terzo motivo, le censure svolte nei primi due sono riproposte nei
confronti della norma regolamentare di cui al citato comma 4-bis dell’art. 3 del
DPR 357/1997.
Il mezzo è però palesemente infondato, avuto riguardo alle considerazioni sopra
svolte in relazione ai primi due motivi: tenuto conto che le Amministrazioni
intimate risultano avere dato corretta applicazione alla norma regolamentare
citata, non si ravvisa alcun motivo di illegittimità della stessa.
Infine, in relazione al quarto motivo, non pare neppure necessario sollevare
questione di pregiudizialità comunitaria ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE,
non ponendosi, nel caso di specie, alcun problema interpretativo dell’art. 9
della direttiva 92/43/CEE, come prospettato dalla ricorrente.
Le domande di annullamento degli atti impugnati, svolte nel ricorso, devono
quindi reputarsi complessivamente infondate.
2. Quanto alle domande di accertamento della illegittimità delle mancate
iniziative procedimentali delle Amministrazione intimate e di declaratoria
dell’obbligo delle stesse di provvedere, si tratte di domande evidentemente
inammissibili per difetto di interesse: infatti sia il Ministero dell’Ambiente
sia la Regione Lombardia non possono dirsi inadempimenti sull’istanza della
ricorrente, in base alle considerazioni sopra svolte al punto 1 della presente
narrativa in diritto, per cui nessun interesse sussiste in capo alla ricorrente
in relazioni a tali domande contenute nel ricorso.
3. La domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta, attesa sia la
declaratoria di inammissibilità e di infondatezza delle altre domande proposte
con il presente gravame, ma tenendo anche conto che dei lamentati danni non è
stata offerta in giudizio alcuna concreta prova, in violazione dell’onere
probatorio di cui all’art. 2697 del codice civile, norma pacificamente
applicabile anche al processo amministrativo (cfr., fra le più recenti, TAR
Lazio, sez. II ter, 6.5.2009, n. 4743 ed anche Consiglio di Stato, sez. IV,
3.5.2005, n. 2136).
4. La complessità e la novità delle questioni trattate inducono il Collegio a
compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte
inammissibile e lo rigetta per la restante parte, come in motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Concetta Plantamura, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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