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T.A.R. MARCHE, Sez. I - 30 marzo 2009, n. 146



RIFIUTI - Rifiuti “compostabili” - Inquinamento per cromo totale - Applicazione analogica dei limiti per il cromo tetravalente di cui alla deliberazione 27.4.1984 in vigenza del d.lgs. n. 22/97 e D.M. 5.2.1998 - Esclusione. Nella vigenza del d.lgs. n. 22/97 e del D.M. 5.2.1998 - in materia di compostaggio - , va esclusa l’applicazione analogica (in ragione della mancata previsione di alcun limite per il cromo totale nel D.M. 27.3.1998, attuativo della legge n.748/1984) del limite per il cromo tetravalente di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale 27.4.1984. Pres. Passanisi, Est. Ranalli - M. s.r.l. (avv. Borgani) c. Provincia di Macerata (avv. Acquaroli), Comune di Tolentino (avv. Felici), Regione Marche (avv. Moretti) e altri (n.c.), riunito ad altri ricorsi
. T.A.R. MARCHE, Sez. I - 30/03/2009, n. 146


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00146/2009 REG.SEN.
N. 00226/2003 REG.RIC.
N. 00913/2001 REG.RIC.
N. 00443/2003 REG.RIC.
N. 00798/2003 REG.RIC.
 




Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sui seguenti ricorsi riuniti:
1) n.913 del 2001, integrato da motivi aggiunti, proposto da S.r.l. MIRR, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso Gianfranco Borgani ed elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Mazzini n.170, presso lo studio dell’avv. Franco Boldrini;
 

contro
 

- la PROVINCIA di MACERATA, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Acquaroli ed elettivamente domiciliati in Ancona, Via Giannelli n.36, presso lo studio dell’avv. Paolo Sfrappini;
- il Dirigente del VI Settore ambiente e territorio della Provincia di Macerata, non costituito in giudizio;
- il COMUNE di TOLENTINO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ranieri Felici ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;
- l’Assessore all’Ambiente del Comune di Tolentino, non costituito in giudizio;
- il Responsabile del procedimento, P.Ch. Duilio Bellini, presso il Servizio igiene dell’abitato e del suolo del Comune di Tolentino, non costituito in giudizio;
- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Grazia Moretti dell’avvocatura regionale ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Giannelli n.36;
- il Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche, non costituito in giudizio,
- l’A.R.P.A.M. Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- il Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A.M. di Macerata, area chimica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- dott. Saverio Cecaro, non costituito in giudizio;

2) n.226 del 2003, integrato da motivi aggiunti, proposto da S.r.l. MIRR, in persona dell’amministratore unico pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
 

contro
 

- il COMUNE di TOLENTINO, in persona del Sindaco pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
- l’Assessore all’Ambiente del Comune di Tolentino, non costituito in giudizio;
- il Responsabile del procedimento, P.Ch. Duilio Bellini, presso il Servizio igiene dell’abitato e del suolo del Comune di Tolentino, non costituito in giudizio;
- la PROVINCIA di MACERATA, in persona del Presidente pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
- il Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche, non costituito in giudizio,
- l’A.R.P.A.M. Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- il Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A.M. di Macerata, area chimica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- dott. Saverio Cecaro, non costituito in giudizio;

3) n.443 del 2003, proposto da proposto da S.r.l. MIRR, in persona dell’amministratore unico pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
 

contro
 

- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
- il Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche, non costituito in giudizio;
- l’A.R.P.A.M. Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- il Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A.M. di Macerata, area chimica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- la PROVINCIA di MACERATA, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- il COMUNE di TOLENTINO, in persona del Sindaco pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
- l’Assessore all’Ambiente del Comune di Tolentino, non costituito in giudizio;
- il Responsabile del procedimento, P.Ch. Duilio Bellini, presso il Servizio igiene dell’abitato e del suolo del Comune di Tolentino, non costituito in giudizio;

4) n.798 del 2003, proposto da S.r.l. AGRIMIRR, con sede in Tolentino, in persona dell’amministratore unico, e da GORETTI CARLO, quale socio della società stessa, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Mastri, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ancona, C.so Garibaldi n.124;
 

contro
 

- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriella De Berardinis dell’avvocatura regionale ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Giannelli n.36;
- il COMUNE di TOLENTINO, in persona del Sindaco pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
- la PROVINCIA di MACERATA, in persona del Presidente pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
- l’A.R.P.A.M. Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- il Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A.M. di Macerata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
 

nei confronti di
 

- S.r.l. MIRR, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
 

per l'annullamento
 

a) quanto al ricorso n.913/2001:

- inizialmente: del provvedimento 12.9.2001 n.2229 del Dirigente del VI Settore della Provincia di Macerata, dei verbali di sopralluogo del 19.7.2001 n. 156 e del 31.7.2001 n.176, dei verbali apertura campioni del 27.7.2001 e del 1.8.2001, dei certificati di analisi del 1.9.2001 n.871 e del 12.9.2001 n.919;

- con i primi motivi aggiunti: della diffida 19.7.2002 del Comune di Tolentino, del certificato di analisi ARPAM 30.8.2001, della comunicazione di avvio procedimento 3.1.2003, della nota 11.2.2003 di designazione del tecnico da parte del Comune di Tolentino;

- con i secondi motivi aggiunti: del decreto 23.1.2003 n.18 del Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche, della comunicazione 9.8.2002 del Comune di Tolentino, della nota dell’ARPAM 20.7.2002;

b) quanto al ricorso n.226/2003:

- inizialmente: della diffida 19.7.2002 del Comune di Tolentino, del certificato di analisi ARPAM 30.8.2001, della comunicazione di avvio procedimento 3.1.2003, della nota 11.2.2003 di designazione del tecnico da parte del Comune di Tolentino;

- con i motivi aggiunti: del decreto 23.1.2003 n.18 del Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche, della comunicazione 9.8.2002 del Comune di Tolentino, della nota dell’ARPAM 20.7.2002;

c) quanto al ricorso n.443/2003: del decreto 23.1.2003 n.18 del Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche, della comunicazione 9.8.2002 del Comune di Tolentino, della nota dell’ARPAM 20.7.2002;

d) quanto al ricorso n.998/2003:

- del decreto 23.1.2003 n.18 del Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche;

- della nota dell’ARPAM in data 20.7.2002 e relativo verbale del 3.7.2002;

- del provvedimento 6.8.2002 n. 97 della Provincia di Macerata;

- delle note 9.8.2002, 3.1.2003, 11.2.2003, 11.4.2003 ed 8.5.2003, nonché della diffida del 19.7.2002, tutte del Comune di Tolentino;

e) con tutti i ricorsi ed i motivi aggiunti: di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visti i ricorsi con i relativi allegati, nonché gli atti con cui sono stati proposti motivi aggiunti di impugnazione;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, della Provincia di Macerata e del Comune di Tolentino;

Viste le domande riconvenzionali proposte dal Comune di Tolentino;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2009, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 

FATTO
 

I.- In c.da Sant’Angelo di Tolentino la S.R.L. AGRIMIRR è proprietaria di una appezzamento di terreno, in parte dalla medesima utilizzato a fini agricoli ed in parte concesso in affitto alla S.r.l. MIRR per l’attività di recupero di rifiuti R3 (riciclo e compostaggio sostanze organiche) ed R13 (messa a riserva dei rifiuti per successive operazioni di trattamento).

Dalle analisi effettuate sui campioni di materiale di spandimento prelevati il 19 ed il 31.7.2001 dal terreno in uso dalla S.r.l. MIRR, è emersa una elevata concentrazione di cromo totale: di conseguenza, con nota del 1.9.2001, l’ARPAM ha comunicato alla Provincia di Macerata, al Comune di Tolentino e, per conoscenza alla società MIRR, che il materiale sparso non era idoneo all’uso come ammendante o fertilizzante in agricoltura, dovendo, invece, essere oggetto di smaltimento in idonea discarica.

Quanto sopra è stato così giustificato dall’ARPAM: anche se il D.M. 27.3.1998, attuativo della legge n.748/1984, non contiene alcun limite per il cromo totale, va applicato “per analogia” il limite per il cromo tetravalente (500/mg/Kg di sostanza secca) stabilito dal decreto del Comitato interministeriale 27.7.1984, tenuto conto che anche la deliberazione 7.6.1993 n.2557 della Regione Marche, di recepimento ed integrazione del D.Lgs. n. 99/1992 per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura, limita il contenuto di cromo a 750 mg/Kg sul secco.

Il Dirigente del VI Settore ambiente e territorio della Provincia di Macerata, attesa la competenza provinciale in materia ai sensi dell’art. 28, IV comma, e dell’art. 33, IV comma, del D.Lgs. n.22/1997, ha, quindi, diffidato la S.r.l. MIRR dall’utilizzare il materiale presente nello stabilimento come ammendante o fertilizzante e di smaltire il materiale ancora presente in adeguata discarica.

Il suddetto provvedimento, unitamente ai verbali di sopralluogo ed ai certificati delle analisi eseguite, è stato impugnato dalla S.r.l. MIRR con il primo dei ricorsi in epigrafe indicati (n.913/2001), notificato il 13.11.2001 e depositato il 24.11.2001, deducendosi la violazione dell’art. 7 della legge n.241/1990, del D.Lgs. n.22/1997 ed eccesso di potere per vari profili, atteso che:

1) l’inizio del procedimento di diffida non è stato preventivamente comunicato alla società stessa;

2) il prelevamento dei campioni è avvenuto senza preventivo avviso e contraddittorio;

3) non è stato assegnato alcun termine per adempiere alle relative prescrizioni;

4) mancano del tutto i presupposti per l’applicazione analogica sia del decreto del Comitato interministeriale 27.7.1984 sia della deliberazione 7.6.1993 n.2557 della Regione Marche.

Premesso che il limite superato riguarda, di fatto, solo il cromo tetravalente, all’attività svolta dalla ricorrente si applica, però, il D.M. 5.2.1998, emanato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.22/1997, che, a sua volta, ha implicitamente abrogato le norme regolamentari emanate in attuazione del d.P.R. n.915/1982, ivi compreso il decreto 27.7.1984 del Comitato interministeriale, proprio perché integrativo del d.P.R. n.915/1982.

Per lo stesso motivo è impossibile anche l’applicazione analogica della deliberazione 7.6.1993 n. 2557 della Regione Marche, emanata, invece, in attuazione del D.Lg. n.99/1992, peraltro relativa ai “fanghi” derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue di insediamenti civili e produttivi così che i relativi limiti si riferiscono, appunto, ai “fanghi”, cioè alla fase antecedente al compostaggio e utilizzo del compost nel suolo come ammendante o fertilizzante.

II.- L’Assessore delegato all’ambiente del Comune di Tolentino, con nota del 19.7.2002 diretta alla Regione Marche, alla Provincia di Macerata, all’ARAM, all’A.U.S.L. n. 9 ed al N.O.E. del Comando carabinieri di Ancona, ha diffidato la società MIRR - destinataria della nota, però, solo “per conoscenza” - a presentare un progetto finalizzato alla messa in sicurezza, alla bonifica ed al ripristino ambientale delle aree perché, a causa degli accertamenti effettuati ed “in corso di approfondimento”, il sito “sarebbe” stato inquinato dalla collocazione di rifiuti non conformi all’autorizzazione rilasciata, contestualmente invitando le suddette Amministrazioni ad effettuare indagini per accertare la quantità e la qualità dei rifiuti immessi onde stabilire l’entità della bonifica.

Successivamente:

- l’ARPAM, con nota del 20.7.2002, ha fatto presente che dai relativi campioni prelevati presso il terreno della S.r.l. AGRIMIRR, mentre il grano non risultava inquinato da cromo, il campione n. 5 prelevato nel terreno non coltivato ed a valle della zona di stoccaggio rifiuti dei fanghi, nel frattempo sottoposti a sequestro, presentava una concentrazione di cromo totale pari a 813 mg/Kg, con conseguente necessità di effettuare una più puntuale verifica per accertare l’estensione e la quantificazione dell’inquinamento;

- il Dirigente del VI Settore della Provincia di Macerata, con provvedimento del 6.8.2002 n.97, ha revocato le precedenti determinazioni n.70/2001 e n. 103/2003, di sospensione dell’attività svolta dalla società MIRR, avendo la medesima ottemperato alle prescrizioni dell’ARPM indicate nei provvedimenti revocati, ma, nel contempo, ha vietato alla società di effettuare ulteriori spandimenti di materiale proveniente dall’attività di recupero rifiuti sul terreno della ditta AGRIMIRR, riservandosi di riesaminare il divieto a seguito della “eventuale” attuazione delle “ipotizzate” procedure di bonifica;

- l’Assessore delegato all’ambiente del Comune di Tolentino, con nota 9.8.2002, tenuto conto di quanto comunicato dall’ARPAM con la suindicata nota del 20.7.2002, ha chiesto alla Regione Marche di inserire il sito “di che trattasi” nell’elenco regionale dei siti da bonificare di cui al D.M. 25 ottobre 1999 n.471 ai fini dell’applicazione delle relative procedure;

- la società AGRIMIRR ha ciò contestato, ma la Regione Marche con nota del 27.9.2002 ha confermato la titolarità del procedimento in capo al Comune, l’idoneità del superamento di un solo limite di concentrazione a qualificare il sito come inquinato, con conseguente obbligo di inserimento nell’elenco regionale;

- con nota dell’ 31.1.2003, il Responsabile del procedimento presso il Servizio igiene dell’abito e del suolo del Comune di Tolentino, considerata la mancata ottemperanza alla diffida del 19.7.2002, ha comunicato alle società MIRR ed AGRIMIRR l’avvio del procedimento per l’applicazione dell’art.17 del D.Lgs. n.22/1997 e dell’art. 4 del D.M. 25.10.1999 n.471 ai fini, appunto, della bonifica dell’area oggetto della diffida stessa, ribadendone la validità a seguito delle contestazioni della società MIRR e precisando, con successiva nota dell’11.2.2003, che il Comune aveva anche nominato un proprio consulente tecnico.

La società MIRR ha impugnato la diffida comunale del 19.7.2002, la comunicazione del 3.1.2003 di avvio del procedimento e la nota 11.2.203 di nomina del tecnico consulente, unitamente al certificato di analisi del 30.8.2001 allegato alla nota ARPAM del 20.7.2002, con il secondo dei ricorsi in epigrafe indicati (n.226/2003), nonché con un primo atto di motivi aggiunti al ricorso n.913/2001, entrambi notificati il 10.3.2003 e depositati il 19 successivo, deducendo la loro illegittimità per violazione dell’art. 7 della legge n.241/1990, dell’art. 107, I comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell’art. 17 del D.Lgs. n.22/1997, dell’art. 8 del D.M. n.471/1999 ed eccesso di potere per vari profili, atteso che:

1) la diffida non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ed esula, comunque, dalla competenza dell’organo politico comunale, attesa l’esclusiva competenza dirigenziale in materia;

2) non è stata preceduta dal preventivo ordine di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale;

3) si fonda su accertamenti eseguiti su un materiale inidoneo allo scopo, dal momento che l’unico campione recante il superamento del limite di concentrazione di cromo è stato prelevato dal materiale di compostaggio prodotto prima della sospensione provinciale del 2001, sottoposto a sequestro penale ed isolato da teli di plastica che ne impediscono il dilavamento, tenuto, conto, per di più, che nella stessa diffida si afferma la necessità di effettuare ulteriori accertamenti;

4) le analisi del campione sono state effettuate senza preavviso e contraddittorio con la ricorrente;

5) il sito ritenuto inquinato è stato genericamente indicato, con conseguente impossibilità di stabilire l’oggetto, la natura e l’estensione degli interventi posti carico della società ricorrente;

6) la diffida comunale, in quanto diretta alla Provincia di Macerata, persegue, di fatto, il diverso fine di interferire sul procedimento di revoca di sospensione delle attività di compostaggio, a suo tempo stabilito dalla Provincia stessa;

7) la comunicazione del 3.1.2003, oltre che illegittima a causa della illegittimità della richiamata diffida, è del tutto generica, con conseguente incomprensibilità del provvedimento che il Comune intende adottare, mentre la nomina del proprio consulente tecnico (dott. Saverio Cecaro) interferisce con i compiti di accertamento attribuiti in materia alla Provincia.

III.- Sul B.U.R.M. del 20.3.2003 n.23 è stato nel frattempo pubblicato il decreto 23.1.2003 n.18 con cui il Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche ha approvato la struttura dell’anagrafe dei siti da bonificare predisposta dall’ARPAM ed il relativo schema di censimento, inserendovi l’area di che trattasi, dandone comunicazione al Sindaco di Tolentino con nota del 7.4.2003.

Il decreto regionale n.18/2003, unitamente alla nota 9.8.2002 dell’Assessore all’ambiente del Comune di Tolentino ed alla nota del 27.7.2002 dell’ARPAM, sono stati impugnanti dalla società MIRR con il terzo dei ricorsi in epigrafe indicati (n.443/2003), nonché mediante motivi aggiunti al ricorso n.226/2003 e con un secondo atto di motivi aggiunti al ricorso n.913/2001, tutti notificati il 19.5.2003 e depositati il 30.5.2003, ancora deducendosi violazione dell’art. 7 della legge n.241/1990, dell’art. 17 del D.Lgs. n.22/1997, del D.M. n.471/1999 e l’eccesso di potere per vari profili, poiché:

1) è stata omessa la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento;

2) l’ARPAM ha effettuato il prelevamento dei campioni e le analisi in assenza di tempestivo avviso e contraddittorio con la società contro interessata e, comunque, ciò è avvenuto senza il rispetto dei criteri stabiliti nell’allegato II del D.M. n.471/1999: risulta, quindi, incomprensibile come la Regione abbia potuto iscrivere il sito nell’elenco dei siti inquinati a fronte di siffatti accertamenti;

3) l’unico motivo per cui l’ARPAM ha ritenuto il sito inquinato è la presenza nell’unico campione prelevato di cromo totale pari a 813 mg/Kg, ma un sito può definirsi inquinato ai sensi del D.M. n.471/1999 solo previa determinazione della relativa area, affatto avvenuta, di un numero adeguato di campioni in rapporto alla sua estensione, e tenendo conto della sua destinazione in riferimento alle soglie di concentrazione stabilite nel relativo allegato: orbene, per questo secondo aspetto, va rilevato che i limiti di concentrazione stabiliti nell’allegato I non riguardano le aree agricole, ma anche ammettendo che a ciò si possa derogare, è comunque necessario motivare e provare che la contaminazione accertata sia pericolosa per la salute pubblica e ciò neppure è avvenuto;

4) in subordine, anche ammettendo che si possa fare riferimento alle soglie di concentrazione stabilite per le aree ad uso commerciale ed industriale, questo valore è di 800 mg/Kg, con la tolleranza di un aumento del 10%: il valore accertato di 813 mg/Kg è, quindi, inferiore al limite tollerato.

IV.- La difesa della Provincia di Macerata, con l’atto di costituzione in giudizio e successive memorie depositate l’11.12.2003 ed il 24.3.2004, ha chiesto che i tre ricorsi ed i motivi aggiunti siano respinti in quanto infondati, eccependo, altresì, la tardiva impugnazione della diffida comunale del 19.7.2002 e, quindi, del decreto regionale n.18/2003, trattandosi di atto dovuto, nonché l’inammissibilità dei motivi aggiunti perché i provvedimenti con essi impugnati sono stati emessi da Autorità diverse e nell’ambito di procedimenti diversi rispetto al provvedimento provinciale del 12.9.2001, impugnato con il ricorso introduttivo.

Anche la difesa del Comune di Tolentino, con distinte memorie depositate il 28.8.2003 ed il 2.2.2004 ha chiesto che i ricorsi ed i motivi aggiunti siano respinti in quanto infondati, proponendo, altresì, con distinti atti notificati il 27.8.2004 e depositati il 6.9.2004, domanda riconvenzionale affinché sia disposta consulenza tecnica d’ufficio per consentire ai tecnici del Comune di accedere al sito inquinato allo scopo di poter predisporre la progettazione prevista dall’art. 17 del D.Lg. n.22/1999.

La difesa della Regione Marche si è opposta ai ricorsi con l’atto di costituzione in giudizio, mentre la difesa della società ricorrente, con unica memoria depositata il 27.3.2004 ha insistito per l’accoglimento dei tre ricorsi e dei relativi motivi aggiunti.

V.- Il decreto 23.1.2003 n.18 del Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche, la nota dell’ARPAM in data 20.7.2002 e relativo verbale del 3.7.2002, il provvedimento 6.8.2002 n. 97 della Provincia di Macerata, le note comunali del 9.8.2002, del 3.1.2003, del 11.2.2003, del 11.4.2003 e del 8.5.2003 e la diffida del 19.7.2002 sono state, infine, impugnate, anche dalla S.r.l. AGRIMIRR con il quarto dei ricorsi in epigrafe indicati (n.798/2003), notificato il 4.10.2003 e depositato il 17 successivo, sostanzialmente deducendosi motivi di gravame analoghi a quelli proposti dalla S.r.l. MIRR.

La reiezione anche di questo ricorso è stata chiesta sia dalla difesa della Regione Marche, con memoria depositata il 4.11.2003, sia dalla difesa della Provincia di Macerata, con memoria depositata il 24.3.2004, ribadendosi la tardiva impugnazione della diffida comunale del 19.7.2002 e, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione del decreto regionale n.18/2003.

Analoga richiesta è stata effettuata dalla difesa del Comune di Tolentino, con memorie depositate il 2.2.2004 ed il 22.3.2004, ancora proponendosi, con atto notificato il 27.8.2004 e depositato il 6.9.2004, la suindicata domanda riconvenzionale.

VI.- Il 29.1.2009, il subentrato difensore della società MIR ha depositato la sentenza 13.9.2005 n. 818 del Tribunale di Macerata con cui i legali rappresentanti delle società MIRR ed AGRIMIRR sono stati, nel frattempo, assolti in sede penale per il reato di cui all’art. 51 del D.Lgs. n.22/1997 perché “il fatto non sussiste”, nonché:

- le deliberazioni 8.9.2006 n.440 e 23.9.2008 n.384, con cui la Giunta provinciale di Macerata, a seguito di quanto deciso nelle espletate conferenze di servizi, ha approvato il progetto, con relativa variante, presentato dalla società MIRR per la realizzazione di un impianto da adibire all’esercizio di messa in riserva, riciclo e recupero di rifiuti speciali non pericolosi sul terreno di che trattasi, contestualmente autorizzando queste autorizzazioni e rilasciando, altresì la relativa autorizzazione paesistica;

- le note ARPAM del 23.3.2007 e del 22.7.2008 relativi agli esiti delle analisi effettuati sui campioni prelevati nel 2007 e nel 2008;

- gli atti relativi alle indagini eseguite sul terreno e le acque del sito a seguito di quanto disposto dalla conferenza dei servizi, da cui risulta l’assenza di cromo.

Con unica memoria depositata il 28.1.2009, il subentrato difensore della società MIRR, richiamati questi atti sopravvenuti ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi e dei motivi aggiunti, quantificando, in complessive Euro 150.000.000 il danno subito dalla società stessa.

Anche la difesa della società AGRIMRIR, con memoria depositata il 30.1.2009 ha insistito per l’accoglimento del ricorso n.798/2003, ribadendo tesi e richieste.

Di contro, la difesa della Regione Marche, con distinte memorie depositate il 30.1.2009 ha insistito perché i ricorsi ed i motivi aggiunti siano respinti in quanto infondati, diffusamente replicando ai dedotti gravami ed eccependo l’inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dalla società MIRR con la memoria depositata il 28.1.2009: analoga richiesta è stata effettuata dalla difesa della Provincia di Macerata con distinte memorie depositate il 30.1.2009, eccependo anche la mancanza dei presupposti di cui all’art. 2043 per il risarcimento danni e, comunque, l’intervenuta prescrizione dell’eventuale diritto.

All’udienza pubblica dell’11.2.2009 il difensore del Comune di Tolentino ha chiesto il rinvio ad altra udienza della trattazione dei ricorsi, avendo il Comune stesso l’intento di revocare i propri provvedimenti: a ciò si è opposto il difensore della società AGRIMIRR ed il Collegio ed i ricorsi sono stati assunti in decisione.
 

DIRITTO
 

I.- Ai sensi dell'art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall'art.19 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i quattro ricorsi vanno riuniti ai fini della decisione con unica sentenza, attesa l'evidente connessione oggettiva e soggettiva.

II.- Ad avviso del Collegio, l’impugnazione del provvedimento 12.9.2001, con cui il Dirigente del VI Settore della Provincia di Macerata ha vietato alla società MIR di utilizzare come ammendante o fertilizzante il materiale esistente nel suo stabilimento in Sant’Angerlo di Tolentino e di smaltirlo in idonea discarica, nonché l’impugnazione del decreto 23.1.2003 n.18, con cui il Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche ha iscritto il relativo sito nell’elenco regionale dei siti inquinati, non sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse a seguito delle deliberazioni 8.9.2006 n.440 e 23.9.2008 n.384 della Giunta provinciale di Macerata, con cui è stato approvato il progetto della società MIRR per la realizzazione di un impianto da adibire all’esercizio di messa in riserva, riciclo e recupero di rifiuti speciali non pericolosi sul terreno di che trattasi, contestualmente autorizzando queste operazioni, dal momento che l’impugnato provvedimento provinciale del 12.1.2001 ha, medio tempore, avuto esecuzione e l’iscrizione nell’elenco regionale è stata pur sempre disposta, né risulta dagli atti di causa che sia stata revocata o annullata.

Del resto, in linea di principio sussiste anche la possibilità per le società MIRR di riproporre la domanda di risarcimento danni per l’avvenuta esecuzione del provvedimento provinciale e l’avvenuta iscrizione nell’elenco regionale: di contro, la domanda di risarcimento danni e la relativa quantificazione, in quanto proposta per la prima volta con memoria depositata il 28.1.2009, va dichiarata inammissibile, non essendo stata notificata alla controparti.

A seguito delle deliberazioni 8.9.2006 n.440 e 23.9.2008 n.384 della Giunta provinciale di Macerata, neppure sussiste, ad avviso del Collegio, l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’impugnazione della diffida comunale del 19.7.2002 e della relativa comunicazione del 3.1.2003 di avvio del procedimento per l’esecuzione d’ufficio, ex art. 17, IX comma, del D.Lgs. n.22/1997, degli interventi di bonifica del sito, in quanto dagli atti di causa non risulta in modo esplicito che il progetto approvato con le suindicate deliberazioni provinciali sia coincidente, incompatibile o sostitutivo degli interventi previsti della diffida stessa e nella sua prevista esecuzione d’ufficio.

III.- Premesso, quanto sopra, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso n.913/2001, risultando fondato il relativo quarto motivo di gravame.

Infatti, la possibilità di ravvisare un inquinamento del sito a causa della concentrazione di cromo totale presente sui campioni prelevati, si fonda, secondo la valutazione effettuata dall’APPAM nella sua nota del 1.9.2001 - implicitamente recepita nel provvedimento provinciale del 12.1.2001, dal momento che in questo provvedimento non sono state esternate altre e diverse considerazioni sul punto - sull’applicazione “per analogia” della deliberazione 27.4.1984 del Comitato interministeriale e della deliberazione 7.6.1993 n.2557 della Regione Marche, integrativa del D.Lgs. n.22/1997 in materia di uso dei fanghi in agricoltura.

Sennonché, come già puntualmente rilevato dal Tribunale di Macerata nella sentenza 13 settembre n.818, anche ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti né per l’applicazione analogica del decreto 27.4.1984 né per l’applicazione della deliberazione della Giunta regionale Marche 7.6.1993 n.2557, atteso che:

a) la deliberazione interministeriale è stata emanata in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982 n.915, di attuazione delle direttive CEE per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, ma il d.P.R. n.915/1982 è stato abrogato dall’art. 56, I comma, lett. b) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, che, a sua volta, nella precedente lett. a) ha fatto salva l’applicazione delle norme regolamentari e tecniche sullo smaltimento dei rifiuti solo sino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione dello stesso D.Lgs. n.22/1997: orbene il D.M. 5 febbraio 1998 è intervenuto proprio in attuazione del D.Lgs. n.22/1997 e disciplina, tra l’altro, anche i rifiuti “compostabili” nel punto 16 dell’allegato I, cioè proprio quelli oggetto dell’autorizzazione rilasciata alla società MIRR espressamente rinviando nel punto 16.1.4 per la determinazione delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti al “composto con le caratteristiche indicate negli allegati alla legge 19 ottobre 1984 n.748;

b) la vigenza, all’epoca, della suindicata e specifica normativa regolamentare per il compostaggio (D.M. 5.2.1998) esclude, a sua volta, anche la possibilità di applicare la deliberazione regionale n. 2557/1993, peraltro relativa ai “fanghi” e non al compost.

Assorbito, pertanto, l’esame degli altri motivi di gravame dedotti nel ricorso n.913/2001, il provvedimento 12.9.2001 del Dirigente del VI Settore della Provincia di Macerata va annullato, unitamente alla nota del 1.9.2001 dell’ARPAM.

IV.- La diffida comunale del 19.7.2002 e la successiva comunicazione 3.1.2003 di avvio del procedimento per l’esecuzione d’ufficio, ex art. 17 del D.Lgs. n.22/1997, del progetto di bonifica del sito sono stati impugnati dalla società MIRR sia con il ricorso n.226/2003, sia con i primi motivi aggiunti al ricorso n.913/2001.

Il Collegio considera infondata la dedotta inammissibilità procedurale dei motivi aggiunti, in quanto non si tratta di provvedimenti del tutto avulsi da quelli impugnati con il ricorso n.913/2001, essendo pur sempre attinenti allo stesso presupposto di fatto: peraltro, questo aspetto procedurale è anche irrilevante, dal momento che è stato proposto l’autonomo ricorso n.226/2003, ma questo ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del noto principio processuale del “ne bis in idem”.

Infondata è anche l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa della Provincia di Macerata: la formulazione della diffida del 19.7.2002, come riportato nelle premesse in fatto, è tale che non lascia affatto intendere, come evidenziato nei motivi aggiunti, la sua immediata obbligatorietà alla presentazione, in un termine neppure specificato, del progetto di bonifica da parte della società MIRR, dal momento che la suddetta società non è la diretta destinataria, ma è interessata per conoscenza, si afferma che il sito “sarebbe” inquinato e che gli accertamenti effettuati necessitano di “approfondimento”: a fronte di queste espressioni, si tratta più di un “preavviso” che di “diffida”.

La sua ritenuta ed immediata obbligatorietà, con conseguente effettiva configurabilità di un effetto lesivo, va, dunque, ravvisata solo a seguito della comunicazione del 3.1.2003, pervenuta alla società MIRR e relativa all’avvio del procedimento d’ufficio del progetto di bonifica, ma rispetto a questa comunicazione, i motivi aggiunti (come il ricorso n.226/2003) in quanto notificati il 10.3.2003 sono tempestivi.

Nel merito, il Collegio considera fondato il gravame aggiunto sull’incompetenza dell’Assessore delegato all’ambiente del Comune di Tolentino, essendo ben noto che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.267/200 la competenza all’adozione degli atti di gestione amministrativa è inderogabilmente attribuita ai dirigenti e, nei Comuni ove questa qualifica non sia prevista, ai responsabili della struttura operativa competente in materia.

Assorbito, pertanto, l’esame degli altri motivi aggiunti, la diffida del 19.1.2002 e la conseguente nota del 3.1.2003 vanno annullati.

V.- Il decreto 23.1.2003 n.18 con cui il Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche ha iscritto il terreno utilizzato dalla società MIRR nell’elenco regionale dei siti inquinati da bonificare e la relativa richiesta inoltrata il 9.8.2002 dall’Assessore delegato all’ambiente del Comune di Tolentino sono stati impugnati dalla società MIRR con il ricorso n. 443/2003, nonché con i secondi motivi aggiunti al ricorso n.913/20001 e con motivi aggiunti al ricorso n.226/2003, con tutti deducendosi gli stessi motivi di gravame.

In merito all’eccepita inammissibilità procedurale dei suindicati secondi motivi aggiunti al ricorso n.913/2001, il Collegio non può che confermare quanto in precedenza evidenziato per i primi motivi aggiunti e, di conseguenza, anche in questo caso, va dichiarato inammissibile sia il ricorso n. 443/2003, sia i motivi aggiunti al ricorso n.226/2003 a causa del divieto processuale del “ne bis in idem”.

Infondata è da valutare anche la tardiva impugnazione del decreto regionale, perché, se è pur vero che si tratta di atto dovuto a seguito della richiesta comunale, ciò non esclude la sua natura di atto conclusivo del procedimento e, di contro, la natura endoprocedimentale, e quindi non immediatamente lesiva, della richiesta comunale.

Nel merito, ad avviso del Collegio, è da valutare fondata la dedotta violazione dell’art.17 del D.Lgs. n.22/1997: infatti, perché un sito possa ritenersi inquinato e, quindi, iscritto nell’elenco regionale ai sensi di questa disposizione di legge è necessario attenersi a quanto disposto nel D.M. 25 ottobre 1999 n.471.

L’art. 3 di questo decreto ministeriale stabilisce, a sua volta, che i valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti presenti nel suolo e in relazione alla sua specifica destinazione d’uso sono quelli indicati nell’allegato 1.

Orbene, la richiesta comunale di iscrizione è stata inoltrata a seguito di quanto comunicato dall’ARPAM nella nota del 20.7.2002: in questa nota, come precisato in fatto, si evidenzia che le analisi del campione di terreno prelevato il 3.7.2002 hanno accertato una concentrazione di cromo totale di 813,0 mg/kg così che dovevano essere attivati gli adempimenti previsti dall’art. 8 del D.M. n.471/1999, trattandosi di “terreno agricolo”.

A parte che l’allegato 1 al D.M. n.471/1999 non menziona i terreni ad uso agricolo, il terreno interessato dal prelievo, proprio perché utilizzato per l’attività di compostaggio va, più correttamente, considerato a destinazione industriale e l’allegato 1 al D.M. n.471/1999, pur indicando per questa destinazione il valore limite di cromo totale di 800 mg/kg, nell’allegato 2, relativo alla procedura da seguire per il prelievo e l’analisi dei campioni, così stabilisce:

“l’elaborazione dei risultati analitici di laboratorio deve esprimere l’incertezza del valore di concentrazione determinato per ciascun campione: in considerazione della eterogeneità delle matrici del suolo, sottosuolo e materiali di riporto, la deviazione standard per ogni valore di concentrazione determinato, da confrontare con i valori di concentrazione limite accettabile, è stabilità nel 10%”.

Ai sensi di questo margine di tolleranza, non sussiste, quindi, il supermemento del limite accettabile di concentrazione di cromo totale nel campione prelevato e la richiesta comunale e la successiva iscrizione nell’elenco regionale si fondano, a loro volta, su un dato inidoneo allo scopo.

Assorbito, anche in questo caso, l’esame degli altri, secondi motivi aggiunti al ricorso n.913/2001, il decreto regionale n. 18/2003 e la nota comunale del 9.8.2002 vanno annullati.

Di conseguenza, proprio perché gli atti sopra indicati devono esser annullati indipendentemente da ulteriori accertamenti con consulenza tecnica d’ufficio, neppure può essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla difesa comunale, a parte la sua ammissibilità come effettiva domanda in tal senso.

I suindicati annullamenti comportano l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso n. 798/2003 proposto dalla società AGRIMIRR, restando assorbito l’esame della sua tempestività.

VI.- Tenuto conto del diverso esito dei ricorsi sopra indicati, sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa loro riunione:

- accoglie il ricorso n.913/2001 proposto dalla S.r.l. MIRR ed i relativi motivi aggiunti, e, per l’effetto, annulla il provvedimento 12.9.2001 del Dirigente del VI Settore della Provincia di Macerata, la nota del 1.9.2001 dell’ARPAM, la diffida del 19.1.2002 dell’Assessore all’ambiente del Comune di Tolentino, la nota del 3.1.2003 del Responsabile del procedimento presso il Comune di Tolentino, il decreto 23.1.2003 n.18 del Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale della Regione Marche e la nota 9.8.2002 dell’Assessore all’ambiente del Comune di Tolentino.

- dichiara inammissibili il ricorso n.226/2003, i relativi motivi aggiunti, il ricorso n.443/2003 proposti dalla stessa S.r.l. MIRR, nonché la domanda di risarcimento danni dalla medesima proposti con la memoria depositata il 28.1.2009;

- dichiara improcedibile il ricorso n. 798/2003 proposto dalla S.r.l. AGRIMIRR;

- respinge le domande riconvenzionali proposte dal Comune di Tolentino.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2009, con l'intervento di:

Luigi Passanisi, Presidente

Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglini, Consigliere

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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