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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PIEMONTE, Sez. I - 5 giugno 2009, n. 1576
RIFIUTI - Tassa per la gestione dei rifiuti - Disciplina generale -
Competenza - Consiglio comunale - Concreta determinazione delle aliquote e
individuazione delle categorie merceologiche e soggettive delle utenze -
Attività di dettaglio - Competenza - Giunta. L’art. 42 del d.lgs. n.
267/2000 rimette alla competenza del Consiglio solo la disciplina generale delle
tariffe nonché l’istituzione e l’ordinamento dei tributi (nella specie, tassa
per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati). La concreta determinazione
delle aliquote, come pure l’individuazione specifica delle categorie
merceologiche e soggettive delle utenze colpite dal prelievo, costituisce
attività di dettaglio, che non può che competere alla Giunta, esulando dalla
disciplina generale delle tariffe, attribuita al Consiglio. Pres. Binachi, Est.
Graziano - G.S. e altri (avv.ti Giacobina e Giacobina) c. Comune di Torino (avv.
Arnone). T.A.R. PIEMONTE, Sez. I -
05/06/2009, n. 1576
N. 01576/2009 REG.SEN.
N. 01148/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2008, proposto da:
Giuliano + 9 Altri Sichi, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Giacobina,
Roberto Giacobina, con domicilio eletto presso Roberto Giacobina in Torino, via
G. Casalis, 56;
contro
Comune di Torino, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Arnone, con
domicilio eletto presso la stessa in Torino, via Corte D'Appello, 16; Amiat
S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Maria Carmela Fasano, Claudio
Piacentini, Alessandro Licci Marini, con domicilio eletto pressol’avv. Claudio
Piacentini in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 15;
nei confronti di
Antonio Luppino, Luigino Gariglio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta comunale del 27.05.2008 n. 2008 02998/013 con
oggetto: "Tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati-approvazione
tariffe 2008" pubblicata a decorrere dal 10.6.2008, con la quale in particolare
vengono:
- approvate le tariffe TARSU 2008 riportate nell'allegato n. 2 che costituisce
parte integrante del provvedimento
- riformulate alcune categorie tariffarie Tarsu, in particolare l'originaria
categoria n. 30 "banchi di vendita all'aperto alimentari compresi i
produttori-tariffa annua per giorno settimanale di occupazione al massimo 6" è
stata sostituita da due nuove categorie, la n. 30 ora avente ad oggetto "banchi
di vendita all'aperto alimentari" e la n. 34 "banchi di vendita all'aperto di
produttori alimentari".
nonchè per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati,
consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni
ulteriore conseguenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amiat S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 21/05/2009 il Referendario Avv.
Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe i
ricorrenti, qualificatisi esercenti , genericamente, attività sul territorio del
Comune di Torino qualificate utenze non domestiche, gravano la delibera della
giunta comunale del 27.5.2008, assunta in materia tariffaria, recente variazione
delle categorie di utenza relativamente alla TARSU, in particolare con la
creazione della categoria 34 denominata “banchi di vendita all’aperto di
produttori alimentari”, speciale rispetto alla categoria n. 30 (“banchi di
vendita all’aperto alimentari”. La delibera impugnata varia anche i coefficienti
quali/produttivi di determinazione tariffaria per alcune utenze. I ricorrenti
allegano che il provvedimento lede i loro interessi in quanto produce nei loro
confronti aumenti del carico tariffario
decisamente superiori rispetto ad altre categorie di contribuenti.
Affidano la loro azione a due motivi di ricorso. Con il primo deducono il vizio
di incompetenza, invocando a loro favore l’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993 il
quale rimette ad un regolamento la classificazione delle categorie e
sottocategorie dei locali con omogenea potenzialità di rifiuti, nonché, tra
l’altro, la graduazione e le modalità di applicazione delle tariffe.
Ad avviso dei deducenti quindi la Giunta comunale non sarebbe competente
all’adozione di atti generali contenenti la determinazione delle tariffe e
l’individuazione di nuove categorie di utenze.
Al secondo mezzo di gravame è invece rimessa la deduzione del vizio di difetto
di motivazione, ancorato sul disposto dell’art. 69 del citato decreto in forza
del quale la deliberazione contenente la classificazione dele tariffe e la loro
graduazione “deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe (…)
nonché i dati e le circostanza che hanno determinato l’aumento per la copertura
minima obbligatoria del costo”. La deliberazione opposta, limitandosi a
richiamare come parte integrante una relazione dell’AMIAT (Azienda pubblica
locale che gestisce il servizio in causa) non conterrebbe il necessario corredo
motivazionale poiché detta relazione è orfana dei dati oggettivi rilevanti per
il suindicato giudizio ed inoltre perché la normativa non prevede la tassazione
in relazione al giro d’affari, ma alla superficie occupata, là dove nella citata
relazione la creazione della nuova categoria 34 è ricollegata alla quantità di
rifiuti prodotti. Il coefficiente Kd enunciato nella relazione de qua sarebbe
inoltre molto generico.
Si è costituita la Città di Torino con esaustiva memoria difensiva
dell’8.10.2008. Si era già costituita l’AMIAT con atto formale del 25.9.2008 e
poi con deposito documentale del 7.10.2008 e ampia memoria difensiva
dell’8.10.2008.
Ambedue le parti pubbliche hanno eccepito in limine litis
l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di legittimazione dei ricorrenti -
esercenti non l’attività i vendita ambulante - che per mancata impugnazione
della delibera di consiglio comunale del 22.5.2008, recante gli indirizzi
operativi ai quali si è poi conformata la Giunta adottando l’impugnata
deliberazione, meramente attuativa di quella comunale, anno stato non impugnata.
Alla Camera di Consiglio cui il gravame era stato assegnato per la disamina
dell’incidente cautelare contestuale, la domanda veniva riunita al merito.
Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 21.5.2008, sulle conclusioni dei
patroni delle parti e sulla Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la
causa veniva trattenuta a sentenza.
DIRITTO
1.1. Può prescindersi dallo
scrutinio della pur non peregrina eccezione di inammissibilità (per tutti i
profili svolti) a motivo della manifesta infondatezza del gravame, la quale
rende opportuna, a fini di certezza del diritto, la trattazione del merito della
pretesa.
Come avvertito in fatto, con il primo motivo i ricorrenti denunciano il vizio di
incompetenza, ritenendolo suffragato dal richiamo dell’art. 68 del d.lgs. n.
507/1993 il quale rimette ad un regolamento la classificazione delle categorie e
sottocategorie dei locali con omogenea potenzialità di rifiuti, nonché, tra
l’altro, la graduazione e le modalità di applicazione delle tariffe.
Ad avviso dei deducenti quindi la Giunta comunale non sarebbe competente
all’adozione di atti generali contenenti la determinazione delle tariffe e
l’individuazione di nuove categorie di utenze.
La censura non ha pregio. In primo luogo sarebbe sufficiente a svelare il campo
da ogni consentito dubbio in ordine alla pretesa invasione di competenze del
Consiglio da parte della Giunta, la circostanza che la delibera impugnata
costituisce dichiaratamente attuazione degli indirizzi dettagliatamente
impartiti dal Consiglio con delibera del 22.5.2008, non impugnata.
Ma la doglianza è infondata anche sul piano più squisitamente giuridico,
inerente al sistema di riparti do competenze istituzionali tra Giunta e
Consiglio comunale quale delineato dal nuovo assetto ordinamentale scaturente
dal Testo Unico sugli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000.
Come correttamente rilevato dalla difesa comunale, infatti, l’art. 42 del TUEL
affida al Consiglio solo “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote” e la “disciplina
generale delle tariffe”.
Già il Giudice d’appello, esattamente richiamato nella memoria del Comune, ha da
tempo chiarito che il Consiglio comunale ha competenza in materia di disciplina
generale per l’esercizio e la fruizione di beni e servizi, limitatamente alla
“individuazione dei criteri economici sulla base dei quali debba procedersi alla
determinazione delle tariffe, alle eventuali esenzioni o agevolazioni” (Cons. di
Stato, Sez. V, n. 1491/2001).
Ma la Sezione valorizza il dato letterale, sufficientemente chiaro, dell’art. 42
del d.lgs. n. 267/2000, il quale rimette alla competenza del Consiglio solo la
disciplina generale delle tariffe nonché l’istituzione e l’ordinamento dei
tributi. La concreta determinazione delle aliquote, come pure l’individuazione
specifica delle categorie merceologiche e soggettive delle utenze colpite dal
prelievo, costituisce attività di dettaglio, che non può che competere alla
Giunta, esulando dalla disciplina generale delle tariffe, attribuita al
Consiglio.
La tesi qui suggerita è stata di recente enunciata dal Giudice amministrativo
che ha precisato che “il Consiglio Comunale ha competenza solo sulla
«?disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi?»,
rimanendo la disciplina di dettaglio (compresa, quindi, quella sulla
determinazione delle tariffe) alla Giunta, organo che ha competenza residuale su
tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano
riservati dalla legge al Consiglio”.(T.A.R. Toscana, Sez. I, 20 luglio 2006, n.
3196).
Il primo motivo di gravame si profila quindi infondato e va per l’effetto
respinto.
2. Con il secondo mezzo, come accennato in fatto, i ricorrenti lamentano del
vizio di difetto di motivazione, facendo leva sul disposto dell’art. 69 del
citato decreto, in forza del quale la deliberazione contenente la
classificazione delle tariffe e la loro graduazione “deve indicare le ragioni
dei rapporti stabiliti tra le tariffe (…) nonché i dati e le circostanza che
hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo”. La
deliberazione impugnata, facendo acritico rinvio alla relazione dell’AMIAT
(Azienda pubblica locale che gestisce il servizio in causa) non conterrebbe il
necessario corredo motivazionale, poiché detta relazione è orfana dei dati
oggettivi rilevanti per il suindicato giudizio ed inoltre perché la normativa di
settore non prevede la tassazione in relazione al giro d’affari ma alla
superficie occupata, là dove nella citata relazione la creazione della nuova
categoria 34 è ricollegata alla quantità di rifiuti prodotti. Il coefficiente Kd
enunciato nella relazione de qua sarebbe inoltre molto generico.
Anche questa censura, al pari della prima, non si presta a positiva
considerazione e va pertanto disattesa.
Invero, quanto alla censura di fondo svolta dai deducenti, relativa alla
istituzione della neonata categoria 34, la stessa delibera impugnata contiene
una dettagliata enunciazione delle ragioni che hanno condotto l’Amministrazione
a far luogo alla creazione di siffatta nuova categoria, più specifica, se non
speciale, rispetto alla categoria tariffaria 30.
Si legge, infatti, nella motivazione dell’atto di Giunta opposto, che “in ordine
alla prima categoria tariffaria (m.30) si specifica che nel corso dell’anno 2007
l’Amministrazione è stata sensibilizzata da parte dei rappresentanti della
categoria dei commercianti ambulanti di beni alimentari di propria produzione
(cd produttori) sulla possibilità di rivedere la tassazione loro applicata. A
tale scopo si sono resi disponibili per un incontro puntuale della loro
produzione di rifiuti in ambito mercatale (…) Pertanto, a seguito di un’indagine
campionaria su base scientifica condotta dall’AMIAT sui rifiuti da loro prodotti
sono stati determinati, rispetto alla categoria generale cui appartenevano (cat.
Tariffaria n. 30) gli specifici indici quali quantitativi di produzione di
rifiuti loro applicabili. I risultati di tale contestualizzazione specifica
hanno portato alla determinazione dei relativi coefficienti i produzione di
rifiuti (Kd e Kc) e quindi alla relativa tariffa ch nel 2008 sarà tassata nella
nuova categoria n. 34 ad oggetto: “Banchi di vendita all’aperto di produttori
alimentari”.
Non è chi non veda come la giustificazione addotta dalla Giunta sia persuasiva,
incentrata com’è sulla specificità dei banchi di vendita all’aperto di prodotti
alimentari, appunto “autoprodotti°”, rispetto a quella dei banchi di vendita
all’aperto alimentari”.
In sostanza il Comune ha proceduto ad una nuova determinazione tariffaria sul
punto in considerazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotta dai
suddetti auto produttori alimentari ambulanti. Sulla base, quindi, di siffatta
specifica rilevazione della quantità di rifiuto medio prodotto, effettuata con
coinvolgimento della categoria interessata, l’Ente ha ritenuto di individuare
una nuova categoria, speciale, rispetto a quella generica di cui al n. 30 dei
banchi di vendita all’aperto alimentari.
Appare pertanto immune da vizi logici e sostenuta dal necessario apparato motivo
la scelta dell’Ente locale, di individuare apposita e specifica categoria
tariffaria per i produttori agricoli venditori ambulanti.
Conforme al dettato normativo è poi la parametrazione del livello di imposizione
tariffaria alla quantità di rifiuto prodotta.
Invero, l’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) rapporta il
quantum del carico tariffario alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superfici in relazione alla tipologia della attività
svolte. Il tutto allo scopo di assicurare comunque la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio.
E’ pertanto naturale e logicamente conseguente all’indicato obiettivo di
copertura dei costi, che il prelievo tariffario venga ricollegato e riconnesso
alla quantità di rifiuto prodotto.
Scuramente legittima è dunque l’opzione dell’Ente, delineata nella riportata
motivazione dell’impugnata delibera, di ancorare la nuova categoria tariffaria,
speciale, rispetto alla precedente n. 30, al rilevamento della quantità media di
rifiuto prodotto dai soggetti facenti parte della predetta categoria di utenti
produttori di rifiuti.
Anche la censura in analisi si profila dunque infondata e va pertanto disattesa.
In definitiva, sulla scorta della argomentazioni finora svolte, il ricorso si
rivela infondato e va pertanto respinto.
La natura collettiva e superindividuale degli interessi azionati suggerisce
peraltro al Collegio di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite
tra le costituite parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte - Prima Sezione - definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe o Respinge.
Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 21/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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