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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PIEMONTE, Sez. II - 5 giugno 2009, n. 1585
RIFIUTI - Provvedimenti di localizzazione delle discariche - Autorizzazione
al trattamento e recupero di rifiuti - Impugnazione - Legittimazione - Comuni
interessati - Dimostrazione del danno - Rifiuti pericolosi - Implicita
sussistenza del danno - Esclusione. In materia di smaltimento di rifiuti, la
legittimazione all’impugnazione del provvedimento di localizzazione di una
discarica (provvedimento al quale può essere ragionevolmente accomunato quello
di autorizzazione al trattamento e al recupero di rifiuti) viene normalmente
riconosciuta ai comuni nel cui territorio l’impianto dovrebbe essere collocato
subordinatamente alla dimostrazione di un effettivo pregiudizio che detta
discarica sarebbe in grado di arrecare nell’ambito territoriale di rispettiva
competenza. La mera circostanza della prossimità all'opera pubblica da
realizzare non è idonea a radicare un interesse all'impugnazione in assenza
della congrua dimostrazione del danno che deriverebbe dall'impianto (Cons. St.,
sez. V, 14 aprile 2008, n. 1725; Cons. St, sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 5453;
Cons. St. sez. V, 2 ottobre 2006, n. 5713; Cons. St., sez. V, 16 aprile 2003 n.
1948). Nè la sussistenza di un danno può ritenersi implicita nella peculiare
tipologia di attività autorizzata, tanto da potersene omettere la dimostrazione
sul presupposto che esso sarebbe connaturato al carattere “pericoloso” dei
rifiuti trattati. Pres. Calvo, Est. Limongelli - Comune di Bosco Marengo (avv.ti
Coscia e Traverso) c. Provincia di Alessandria (avv.ti Sannazzaro e Vella). T.A.R. PIEMONTE, Sez. II -
05/06/2009, n. 1585
N. 01585/2009 REG.SEN.
N. 00986/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 986 del 2002, proposto da:
COMUNE DI BOSCO MARENGO, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Coscia e Carlo Traverso, con domicilio
eletto presso lo studio del primo in Torino, via Mercantini, 6;
contro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del Presidente pro tempore, in
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Daniela Sannazzaro e Alberto Vella, con domicilio eletto presso lo studio della
prima in Torino, via Bligny, 11;
nei confronti di
ELCITER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Bormioli, Claudio Simonelli e
Daniela Sannazzaro e successivamente, a seguito di memoria depositata in data 18
aprile 2009, dagli avv.ti Luca Gastini e Claudio Simonelli, con domicilio eletto
presso lo studio del prof. avv. Vittorio Barosio in Torino, corso Galileo
Ferraris, 120;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Determinazione Dirigenziale numero del registro di determinazioni del
centro di responsabilità 220 - Prot. 29110 del 29.3.2002 della Provincia di
Alessandria - Direzione Ambiente e Territorio, con la quale è stata autorizzata
la società ELCITER S.r.l. alle operazioni di recupero R13 per la messa in
riserva, R5 e R10 per quanto attiene alle operazioni di trattamento dei rifiuti
speciali e D15 per il deposito preliminare di rifiuti per la frazione di
materiali che non potrà essere effettivamente recuperata a seguito di
lavorazione meccanica, con riguardo ai rifiuti di cui all'allegato A - elenco
CER autorizzati e subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui alla
predetta determinazione dirigenziale,
nonchè per l'annullamento
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, discendente, conseguente
e per ogni conseguente statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria;
Viste le memorie difensive dell’amministrazione resistente e della società
controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/04/2009 il dott. Ariberto Sabino
Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 05.07.2002
e depositato il 16.07 successivo, il Comune di Bosco Marengo ha impugnato,
invocandone l’annullamento previa sospensione incidentale, il provvedimento
indicato in epigrafe con il quale la provincia di Alessandria ha autorizzato la
società Elciter s.r.l. alle operazioni all’uopo indicate.
Il relativo impianto, già esistente, era stato gestito in precedenza,
limitatamente all’attività di recupero di rifiuti “non pericolosi”, dalla
società Cromo s.r.l. in forza di comunicazione alla provincia di Alessandria ai
sensi dell’art. 33 D. Lgs. 22/97 in data 16.08.2000.
L’impianto era stato quindi acquistato dalla Elciter con atto di cessione di
ramo d’azienda in data 12.12.2001, a cui aveva fatto seguito la richiesta di
subentro nell’attività già svolta dalla cedente e di volturazione della relativa
iscrizione nell’apposito Registro Provinciale, richiesta accolta dalla provincia
di Alessandria con atto n. 109972 del 28.12.2001.
Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, la provincia di
Alessandria ha autorizzato la Elciter, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs.
05.02.1997 n. 22, alle operazioni all’uopo indicate.
A fondamento del ricorso, l’ente ricorrente ha proposto quattro motivi, così
rubricati:
I) Violazione di legge - art. 28 comma 1 lettere a), b), c), d), f) e g) D.Lgs.
5.2.1997 n.22. Eccesso di potere per difetto e/o mancanza di motivazione, nonché
per sviamento dalla causa tipica.
II) Violazione di legge - art. 4 comma 2 lettera a) - art. 8 - art- 9 legge
regionale Piemonte 14 dicembre 1998 n.40. Eccesso di potere per difetto e/o
mancanza di motivazione, nonché per sviamento dalla causa tipica.
III) Violazione di legge - art. 28 legge regionale Piemonte 13.04.1995 n.59.
Art. 13 legge 23.12.1978 n. 833. Eccesso di potere per difetto e/o mancanza di
motivazione, nonché per sviamento dalla causa tipica.
IV) Violazione di legge - art. 6 D.P.R. 24.05.1988 n. 203. Eccesso di potere per
difetto e/o mancanza di motivazione, nonché per sviamento dalla causa tipica.
Si sono costituiti, con atti separati, la provincia di Alessandria e la
controinteressata Elciter, contestando il fondamento del ricorso ed invocandone
il rigetto.
Con ordinanza n. 816/2002 del 06.09.2002, la Sezione ha respinto l’istanza
cautelare proposta dal ricorrente.
Con ordinanza n. 674/2003 del 25.02.2003, il Consiglio di Stato, sez. V, ha
respinto l’appello proposto dal ricorrente per la riforma dell’ordinanza
cautelare del T.A.R.
In vista dell’udienza pubblica del 29.04.2009, il ricorrente ha integrato la
propria produzione documentale; le altre parti hanno depositato memoria.
All’udienza pubblica del 29.04.2009, il patrono della controinteressata ha
eccepito, per la prima volta, la carenza di legittimazione del comune ricorrente
per non aver provato il concreto pregiudizio derivante all’ente locale
dall’autorizzazione impugnata. Il difensore del ricorrente ha eccepito
l’inammissibilità dell’eccezione avversaria in quanto nuova.
Dopo ampia discussione anche nel merito, la causa è stata trattenuta per la
decisione.
DIRITTO
Il collegio ritiene che l’eccezione
preliminare formulata dalla difesa del controinteressato sia fondata e che,
pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di
legittimazione del comune ricorrente. La circostanza che la relativa eccezione
sia stata sollevata, per la prima volta, in occasione dell’udienza di
discussione, non ne impedisce l’esame da parte del collegio, involgendo essa
profili attinenti alla verifica di un presupposto processuale, e dunque
rilevabili d’ufficio.
Il collegio osserva che, in materia di smaltimento di rifiuti, la legittimazione
all’impugnazione del provvedimento di localizzazione di una discarica
(provvedimento al quale può essere ragionevolmente accomunato quello di
autorizzazione al trattamento e al recupero di rifiuti) viene normalmente
riconosciuta ai comuni nel cui territorio l’impianto dovrebbe essere collocato
subordinatamente alla dimostrazione di un effettivo pregiudizio che detta
discarica sarebbe in grado di arrecare nell’ambito territoriale di rispettiva
competenza. La mera circostanza della prossimità all'opera pubblica da
realizzare non è idonea a radicare un interesse all'impugnazione in assenza
della congrua dimostrazione del danno che deriverebbe dall'impianto (Cons. St.,
sez. V, 14 aprile 2008, n. 1725; Cons. St, sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 5453;
Cons. St. sez. V, 2 ottobre 2006, n. 5713; Cons. St., sez. V, 16 aprile 2003 n.
1948).
Nel caso di specie, tale dimostrazione è mancata del tutto. L’ente ricorrente,
non solo non ha provato, ma nemmeno ha allegato la sussistenza di un concreto
pregiudizio che potrebbe derivare alla comunità locale dal provvedimento
impugnato, con il quale, peraltro, non è stata autorizzata l’allocazione di un
nuovo impianto, ma, più semplicemente, consentito alla controinteressata di
ampliare l’oggetto di un’attività già esistente in loco da diversi mesi.
Né la sussistenza di un danno può ritenersi implicita nella peculiare tipologia
di attività autorizzata, tanto da potersene omettere la dimostrazione sul
presupposto che esso sarebbe connaturato al carattere “pericoloso” dei rifiuti
trattati.
E’ necessario, invece, muovere dall’opposta considerazione che l’attività di
trattamento e di recupero dei rifiuti, tanto più quando si tratti di rifiuti
speciali pericolosi, arreca un immediato beneficio alla collettività locale (che
di quei rifiuti è, per così dire, la produttrice) e risponde all’evidente
finalità pubblica di consentire il recupero, la riutilizzazione sotto diversa
forma e, nel caso, lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità compatibili con
la tutela dell’ambiente e, in definitiva, della salute dei cittadini. E quanto
più “pericolosa” sia la tipologia di rifiuti trattati e smaltiti, tanto (e ancor
più) pericoloso, per gli interessi della stessa collettività locale, sarebbe il
“non” trattarli e il “non” smaltirli: sicchè la legittimazione dell’ente
esponenziale a dolersi degli atti amministrativi con i quali sia stata
autorizzata un’attività di questo tipo, destinata a produrre immediati effetti
benefici sulla collettività rappresentata, deve necessariamente fondarsi sulla
dimostrazione di un pregiudizio concreto ed attuale derivante all’ambito
territoriale di riferimento dall’attività medesima, in presenza del quale
soltanto l’interesse azionato in giudizio può assumere quei necessari connotati
di “differenziazione” che ne giustificano, e ne consentono, la tutela
giurisdizionale.
Nel caso di specie, tale presupposto è mancato del tutto. Il ricorrente,
infatti, non ha provato, e nemmeno dedotto, l’esistenza di un pregiudizio
attuale e concreto derivante all’ambito territoriale di riferimento
dall’attività autorizzata con il provvedimento impugnato, essendosi limitato a
proporre censure di carattere formale, in parte attinenti all’asserita omissione
nell’atto autorizzativo di talune prescrizioni imposte dalla normativa di
settore (ma presenti, osserva il collegio, nella perizia allegata all’istanza di
autorizzazione ed espressamente richiamata nel provvedimento impugnato quale sua
parte integrante e “precettiva”), in parte a presunte omissioni procedimentali
(peraltro riferibili ad incombenti previsti dalla legge per i casi di
autorizzazione all’allocazione di un “nuovo impianto” e non estensibili, in
quanto tali, alla diversa ipotesi, qui in esame, dell’autorizzazione al mero
ampliamento di un’attività già esistente).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per
carenza di legittimazione del comune ricorrente.
Peraltro, la particolarità delle questioni trattate giustifica l’integrale
compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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