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TAR PIEMONTE, Sez. II - 12 giugno 2009, n. 1684



RIFIUTI - Terreni interessati da attività di tiro a volo - Ordinanza di pulizia e smaltimento - Potere del Sindaco - Artt. 54 d.lgs. n. 267/2000 e 14 d.lgs. n. 22/97. Ordinare la pulizia dei terreni interessati dall’attività di tiro a volo, interessati dalla dispersione di materiale, con conseguente raccolta e smaltimento, costituisce espressione del potere del sindaco discendente dalle norme di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 22/97 (vigente all’epoca dei fatti.) L’atto sindacale si posiziona nel crocevia tra le materie della sicurezza e dell’ordine pubblico (di cui all’art. 54, cit.), da un lato, e della rimozione e smaltimento di rifiuti (di cui all’art. 14 cit.), dall’altro lato: materie che rientrano senz’altro nella competenza ordinaria del Sindaco quale ufficiale di Governo (cfr., TAR Sardegna, n. 284 del 2007). Pres. Calvo, Est. Masaracchia - Associazione T. (avv. Caviglione) c. Comune di Balangero (avv.ti Comba e Coscia). T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 12/06/2009, n. 1684

 

 

 

 

N. 01684/2009 REG.SEN.
N. 00289/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 289 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ASSOCIAZIONE TIRO A VOLO DI BALANGERO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Andrea Cianci, rappresentata e difeso dall'avv. Alfredo Caviglione, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, piazza Adriano, 12;

contro

COMUNE DI BALANGERO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Andrea Comba e dall’avv. Marco Coscia, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Torino, via Mercantini, 6;

SINDACO DEL COMUNE DI BALANGERO, in qualità di Ufficiale di Governo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Balangero n. 1132 in data 23-12-2004;

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Balangero n. 1145 in data 2-2-2005;

nonchè per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, tra i quali i verbali dei vari sopralluoghi effettuati, e segnatamente quello effettuato in data 18-11-2004, ed eventuali ulteriori atti allo stato non noti in ordine ai quali si formula espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso;

e, in ogni caso, per il risarcimento

dei danni tutti derivati all'Associazione ricorrente dalla sospensione dell'attività

nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 9.7.2005, per l'annullamento, previa sospensione,

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Balangero n. 1159 in data 18-5-2005, successivamente notificata;

dei verbali di sopralluogo e degli eventuali atti istruttori effettuati, allo stato non noti

nonchè, con i secondi motivi aggiunti depositati in data 10.12.2008, per l'annullamento, previa sospensione,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Balangero n. 34 in data 29-7-2008, notificata in data 13-8-2008, con la quale è stata disposta la rescissione della convenzione rep. n. 44/98 in data 22-12-1998 e successive modificazioni ed integrazioni stipulata tra il Comune di Balangero e l'Associazione Tiro a Volo per la concessione in comodato di aree di proprietà comunale ubicate in Balangero, località Campo Sportivo Prealpino "Colombo" per la realizzazione di un campo di tiro a volo,

e, in ogni caso, per il risarcimento

dei danni tutti patiti e patiendi all'Associazione Tiro a Volo dapprima per la forzata interruzione dell'attività e quindi per la rescissione della convenzione.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Balangero;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno (Sindaco Ufficiale di Governo), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/05/2009 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

1. La ricorrente associazione “Tiro a Volo di Balangero”, sin dalla fine del 2003, gestisce un campo di tiro a volo sito nel territorio del Comune di Balangero, in zona Campo Colombo, via Cave, nei pressi della Strada Provinciale n. 26, giusta autorizzazione n. 3 ricevuta dallo stesso Comune in data 3 dicembre 2003.

L’autorizzazione è stata rilasciata sulla base di una convenzione esistente tra il Sindaco del Comune di Balangero ed il Presidente dell’Associazione di Tiro a Volo di Balangero, sottoscritta in data 22 dicembre 1998, Rep. 44/98, ed avente ad oggetto la concessione in comodato delle suddette aree di proprietà comunale per l’esercizio dell’attività.

1.1. Oggetto del ricorso introduttivo sono due ordinanze del Sindaco del Comune di Balangero, segnatamente la n. 1132 del 23 dicembre 2004 e la n. 1145 del 2 febbraio 2005, con le quali rispettivamente: è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione per un periodo di 90 giorni; è stato ordinato all’associazione di eseguire determinati adempimenti, concernenti soprattutto la pulizia dei terreni utilizzati dall’attività di tiro a volo perché “interessati dalla dispersione di materiale”, e segnatamente “dei residui di piombo, dei frammenti di piattelli, delle borre, e di ogni altro rifiuto presente” entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione della stessa ordinanza.

1.2. Più in particolare, con il primo dei due provvedimenti impugnati (ordinanza sindacale n. 1132 del 23 dicembre 2004), il Sindaco di Balangero, richiamata l’autorizzazione n. 3 del 3 dicembre 2003 (con la quale, come accennato, fu consentito e regolamentato l’esercizio dell’attività di tiro a volo per l’associazione ricorrente), fa riferimento ad una precedente diffida notificata il 5 novembre 2004.

Tale diffida aveva intimato all’associazione di provvedere, nel termine di 10 giorni, ad una serie di adempimenti, riguardanti precisamente: la completa recinzione del campo; la periodica gestione dei materiali di rifiuto derivanti dall’esercizio dell’attività di tiro a volo (quali “cartucce, borre, piattelli, e piombo”), da far “ricadere all’interno del campo di tiro” con adeguato smaltimento ai sensi della normativa vigente; la costante pulizia dell’intera area del campo, “anche con l’asportazione di arbusti ed erbacce”; il posizionamento di “bandierine rosse fisse indicanti la zona di tiro”.

Il provvedimento impugnato evidenzia che le suddette prescrizioni “non sono state adottate”, così come asseverato dalle relazioni di sopralluogo a firma del Responsabile del Settore Tecnico e di Vigilanza e della Polizia Municipale (richiamate nell’atto, che è corredato di n. 13 rilievi fotografici), essendo stato accertato che le reti di contenimento del campo “non sono tutte fissate stabilmente tra loro” e sono “completamente assent[i]” nella parte destra del campo, che sono presenti frammenti e cumuli di piattelli non rimossi con depositi “presumibilmente di pallini di piombo” e che non sono state installate le bandierine fisse di delimitazione. Ritenendo tutto ciò costituire “un pericolo per l’incolumità pubblica”, visti gli artt. 9 e 10 del r.d. n. 773 del 1931 nonché “il D.lvo n. 267/2000”, il Sindaco ordina quindi “la sospensione dell’autorizzazione n. 3 del 3 dicembre 2003 [...] per un periodo di 90 giorni, a partire dalla data di notificazione del presente atto”, subordinando la ripresa dell’attività “all’adozione ed al successivo accertamento, del completo rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, in difetto delle quali si provvederà alla revoca”.

1.3. Il secondo provvedimento impugnato (ordinanza sindacale n. 1145 del 2 febbraio 2005) ha ordinato all’associazione di tiro a volo:

“1. Di eseguire una accurata pulizia dei terreni interessati dall’attività di tiro a volo, situati esternamente alla delimitazione delle reti e di confine e comunque interessati dalla dispersione di materiale, mediante la raccolta ed il conseguente smaltimento secondo i disposti della normativa di Legge vigente dei residui di piombo, dei frammenti di piattelli, delle borre, e di ogni altro rifiuto presente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza;

2. Di eseguire una accurata pulizia dei terreni interessati dall’attività di tiro a volo, situati internamente alle reti di contenimento esistenti;

3. Di adottare ogni accorgimento necessario, ad impedire in futuro la fuoriuscita di residui di piombo, di frammenti di piattelli, di borre, di cartucce e di ogni altro tipo di rifiuto derivante dall’attività, dall’area di tiro situata internamente alla delimitazione che definitivamente si dovrà adottare;

4. Di inoltrare, entro 60 giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza, al Comune di Balangero e all’ARPA Piemonte - sede di Grugliasco una relazione tecnica dettagliata illustrante le modalità degli interventi da effettuare come prescritto ai precedenti punti 1), 2) e 3), nonché i futuri sistemi per la periodica pulizia dell’area interessata all’interno dell’area delimitata a campo di tiro”.

Tutto ciò, sulla premessa dell’avvenuto accertamento di “lavori edilizi abusivi” all’interno della proprietà comunale concessa in comodato d’uso all’associazione di tiro a volo (con richiamo ai “sopralluoghi espletati in data 15 - 16 - 22 ottobre 2004 e in data 18 novembre 2004” dall’Ufficio di Polizia Municipale e dall’Ufficio Tecnico comunale), con contestuale accertamento, altresì, di “disperdimento di pallini di piombo e frammenti di piattelli” fuori dall’area delimitata come campo di tiro. In particolare, nel richiamare il d.lgs. n. 22 del 1997 e l’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, il provvedimento precisa anche che, in attesa di tutti gli accertamenti da parte dell’ARPA, “è opportuno procedere alla sistemazione del campo di tiro a volo mediante la pulizia totale dell’area di ricaduta del materiale sia interna che esterna alle attuali reti di contenimento, al fine di adottare provvedimenti rivolti e finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e di tutela dell’igiene e della salute pubblica, impedendo eventuale inquinamento di carattere ambientale”.

2. L’associazione ricorrente riferisce di aver “riscontrato punto per punto alle contestazioni mosse” già prima dell’adozione della prima ordinanza impugnata, e di aver ribadito le proprie ragioni anche con una nota inviata successivamente, chiedendo il riesame e la revoca dell’ordinanza. Essa, in particolare, evidenzia di svolgere la propria attività “utilizzando due campi distinti, uno solo dei quali non è totalmente delimitato, mentre l’altro lo è completamente”.

Nonostante le ripetute osservazioni, riferisce la ricorrente, il Comune “senza neppure rispondere alla predetta istanza di riesame e revoca” ha adottato la seconda ordinanza impugnata. Ne è seguita un’ulteriore nota di replica da parte dell’associazione (datata 9 febbraio 2005), con la quale si è ribattuto che le prescrizioni imposte erano già state, almeno in notevole parte, adempiute.

2.1. Con riferimento ad entrambe le ordinanze, la ricorrente deduce: violazione e/o erronea interpretazione dell’autorizzazione in data 3 dicembre 2003; violazione degli artt. 54 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000; violazione degli artt. 9 e 10 del r.d. n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 “nonché dei principi giurisprudenziali in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, di correttezza e buona fede e di tutela dell’affidamento”; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta, altresì, come violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990); ingiustizia manifesta; sviamento; incompetenza.

2.2. In particolare, per quanto concerne la prima delle due ordinanze impugnate, la ricorrente anzitutto evidenzia che “risulta solo formalmente rispettata la Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo”. Ciò in quanto, ancora prima dell’adozione dell’atto, l’associazione aveva inviato al Comune una nota volta sia a dimostrare “l’infondatezza delle contestazioni mosse” sia ad offrire la disponibilità “ad ovviarvi”, con richiesta all’amministrazione di “esplicitazioni e chiarimenti”: ma il Comune non avrebbe fornito risposta, adottando senz’altro l’ordinanza impugnata. Ne risulterebbe violato l’art. 10, lett. b), della legge n. 241 del 1990 (in ciò, il primo motivo di gravame).

2.3. Con un secondo motivo di gravame, riguardante stavolta il “profilo sostanziale”, la ricorrente denuncia la carenza di fondamento e la pretestuosità delle contestazioni mosse dall’amministrazione. Quanto alla mancata recinzione del campo, infatti, il problema riguarderebbe soltanto la parte destra, “mentre la restante parte di sinistra è completamente delimitata e recintata come prescritto”; peraltro, i lavori di recinzione della parte destra, pur intrapresi dall’associazione, sarebbero stati “bloccati dalla stessa Amministrazione comunale con ordinanza di sospensione lavori n. 27 in data 25-10-2004 per asserite difformità al permesso di costruire”, oggetto di immediate controdeduzioni da parte dell’associazione nonché di richiesta di variante al permesso di costruire “tuttora all’esame dell’Amministrazione”. In definitiva, quindi, si sarebbe determinata una situazione “paradossale” perché l’amministrazione per un verso “impone l’osservazione di prescrizioni”, ma per l’altro verso, nel non rispondere alla richiesta di variante, “ne impedisce la materiale attuazione”.

Quanto, poi, alla mancata asportazione dei materiali da rifiuto, la ricorrente riferisce di aver già dimostrato al Comune di provvedere sistematicamente alla loro rimozione “allorché il terreno è perfettamente asciutto” (“diversamente infatti non è possibile accedere al terreno con qualunque tipo di mezzo per effettuare la pulizia”). Peraltro, la presenza dei rifiuti non comporterebbe alcun rischio di inquinamento, come testimoniato dalla perizia tecnica redatta in data 12 marzo 2003 su incarico della FITAV (Federazione Italiana Tiro a Volo), depositata in atti. Anche in sede penale, evidenzia la ricorrente, sarebbe stata accertata la natura non inquinante dei rifiuti predetti, posto che il p.m. ha chiesto l’archiviazione del procedimento relativo al reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 22 del 1997 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) che era stato promosso a carico del presidente e legale rappresentante dell’associazione.

Quanto alla pulizia del campo “da rovi, arbusti e lo sfalcio dell’erba”, la ricorrente afferma di aver già rappresentato all’amministrazione di provvedervi regolarmente.

Quanto, infine, alla mancata apposizione delle bandierine fisse, la ricorrente riconosce che le stesse “non sono effettivamente presenti” perché “esistono già dei cartelli con la scritta ‘pericolo tiro a volo’ che svolgono analoga funzione”; e, comunque, nella sede procedimentale, l’associazione si è già dichiarata “disponibile a collocarle”.

Da tutto ciò, concludendo sul secondo motivo di gravame, la ricorrente deduce che “il provvedimento di sospensione dell’attività non poteva avere alcuna giustificazione, neppure ai sensi del T.U. n. 773/1931”.

2.4. Con un terzo motivo di gravame viene contestata la motivazione dell’ordinanza laddove questa si riferisce ad esigenze di tutela della pubblica incolumità.

A parere della ricorrente, infatti, il provvedimento “non fornisce alcuna descrizione degli asseriti pericoli per la pubblica incolumità”; e, comunque, anche a ritenere che tali pericoli derivino dai problemi già segnalati (rischio di inquinamento; mancata recinzione parziale; mancanza delle bandierine fisse), la ricorrente ne deduce l’infondatezza.

2.5. Con un quarto motivo di gravame viene contestata la ricorrenza dei presupposti di legge per l’adozione, nella specie, di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente. Di conseguenza, a norma dell’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal dirigente comunale e non dal Sindaco.

2.6. Con un quinto motivo di gravame, viene infine contestato lo “sviamento”, “in quanto l’Amministrazione impedisce con la propria condotta ostruzionistica all’Associazione di ovviare agli inconvenienti riscontrati nello svolgimento dell’attività sportiva”.

2.7. Con riferimento, poi, alla seconda delle ordinanze impugnate, la ricorrente deduce vizi apparentemente del tutto analoghi, introdotti dalla stessa rubrica già anteposta alla trattazione sulla prima ordinanza impugnata.

In realtà, le censure poi concretamente sviluppate attengono a soli due profili: la reale “inesistenza” delle inadempienze contestate dal Comune, posto che l’associazione di tiro a volo avrebbe già “da tempo” rimosso tutti i frammenti accidentalmente caduti “sulla scarpata del campo” ed avrebbe altresì effettuato “periodicamente” la pulizia dei piattelli “compatibilmente con le condizioni del campo”; e l’illegittimità dell’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, posto che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcuna situazione di pericolo grave, concreto ed attuale per la pubblica incolumità; e che, pertanto, la relativa competenza sarebbe dovuta spettare al dirigente, ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000.

In particolare, con riferimento al primo dei due profili, viene richiamata una relazione del 22 dicembre 2004 eseguita dallo studio chimico del dott. Valentino Carbone di Orbassano (non depositata in atti), dalla quale emergerebbe che i valori di inquinamento si mantengono al di sotto dei limiti previsti dal d.m. n. 471 del 1999.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Balangero, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo che il ricorso “sia dichiarato inammissibile ed improcedibile e comunque respinto”, senza tuttavia illustrare alcuna argomentazione difensiva. In data 17 marzo 2005 lo stesso Comune ha depositato documenti.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno (Sindaco ufficiale di Governo), in persona del Ministro, evidenziando che “le censure sollevate non hanno serie prospettive di accoglimento nel merito”, senza tuttavia illustrare argomentazioni difensive.

5. Con motivi aggiunti di ricorso, debitamente notificati, la ricorrente ha impugnato anche la successiva ordinanza del Sindaco del Comune di Balangero, n. 1159 del 18 maggio 2005, con la quale è stata disposta un’ulteriore sospensione dell’autorizzazione, per un periodo di 120 giorni. La ricorrente ne ha anche chiesto la sospensione in via cautelare.

5.1. Nel richiamare la precedente ordinanza n. 1132 del 2004, con il nuovo provvedimento il Sindaco di Balangero dà conto di nuove relazioni di sopralluogo, effettuate dall’Ufficio Tecnico comunale e dalla Polizia Municipale in data 13 aprile 2005, “nelle quali si evince che anche per il grande vento presente nei giorni 21-22 di gennaio 2005 sono peggiorate le già precarie condizioni del campo di tiro privandolo di altri pali e parte delle reti di contenimento del materiale di risulta dell’attività”.

5.2. Avverso la nuova sospensione, la ricorrente deduce doglianze analoghe a quelle già proposte, con l’atto introduttivo, nei confronti delle due originarie ordinanze sindacali; non senza evidenziare di essersi “attivata per ottemperare ove possibile alle prescrizioni del precedente provvedimento e, ove non poteva provvedere immediatamente, per richiedere chiarimenti o delucidazioni e/o autorizzazioni alla stessa Amministrazione comunale”.

In particolare, la ricorrente contesta di non aver ricevuto alcuna previa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del nuovo provvedimento di sospensione: e ciò, “tanto più che la stessa aveva precedentemente dichiarato di voler ottemperare a quanto richiesto purché venisse chiarito il tipo di adempimenti richiesti e venisse messa nelle condizioni di poter terminare i lavori edilizi”.

Inoltre, “sotto il profilo sostanziale”, la nuova ordinanza di sospensione sarebbe “palesemente illegittima, nonché frutto di sviamento di potere”, per le stesse ragioni già evidenziate nel ricorso introduttivo. In particolare, alle richieste di chiarimenti provenienti dalla ricorrente, l’amministrazione comunale non avrebbe mai risposto “in modo adeguato”.

Il riferimento agli artt. 9 e 10 del r.d. n. 773 del 1931, evocati anche nella nuova ordinanza, sarebbe poi “erroneo” anche alla luce della nota del Ministero dell’interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 2 dicembre 1993 (ribadita da una nota della FITAV del 2005) che esclude la necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del r.d. cit. per la gestione del campo di tiro a volo.

Vengono poi riproposte, anche per la nuova ordinanza di sospensione, le censure già precedentemente illustrate ed afferenti: al difetto di motivazione in ordine alle dedotte esigenze di tutela della pubblica incolumità; alla pertinenza del provvedimento impugnato alla competenza del dirigente e non del Sindaco, ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000; allo “sviamento” che avrebbe caratterizzato, nel complesso, il comportamento dell’amministrazione.

Viene infine contestato il riferimento, compiuto nel provvedimento impugnato, all’art. 17 Cost.: un richiamo definito, dalla ricorrente, “assolutamente improprio e fuori luogo”.

6. Con memoria depositata nell’imminenza della discussione sull’istanza cautelare, il Comune di Balangero ha diffusamente contestato i motivi aggiunti di ricorso, sostenendo la mancanza di fumus boni iuris degli stessi e depositando documenti.

La resistente, nell’evidenziare il “mancato adempimento delle prescrizioni” di cui alla precedente ordinanza n. 1132 del 2004, mancato adempimento che avrebbe già potuto portare, di per sé, “alla revoca definitiva dell’autorizzazione n. 3/2003”, osserva che, con l’emanazione del nuovo provvedimento n. 1159 del 2005, “si è tenuto conto dell’imprevedibile evento meteorologico consistente nel forte vento del 21 e 22 gennaio 2005 per considerare parzialmente giustificato l’inadempimento, e per concedere ulteriori 120 giorni per completare le necessarie opere, sospendendo ulteriormente per un pari periodo l’attività di tiro, in quanto la struttura non possiede i requisiti richiesti dall’atto autorizzativo per il suo corretto utilizzo”.

La resistente, quindi, deduce l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso proposti.

Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, si evidenzia che l’atto contestato “non costituisce il risultato di un nuovo procedimento di cui l’Associazione non fosse a conoscenza, ma è conseguente ad un procedimento già regolarmente aperto, ed a cui la ricorrente ha avuto ampio modo di partecipare”. Inoltre, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, la resistente osserva che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso in quanto “le prescrizioni della precedente ordinanza non erano state rispettate”.

Quanto al motivo di ricorso incentrato sugli “aspetti sostanziali”, la resistente deduce la contraddittorietà di quanto affermato dall’associazione “Tiro a Volo”, in quanto quest’ultima comunque “ammette che la parte destra dell’impianto non è delimitata”. I lavori di completamento della recinzione sono stati sospesi dall’amministrazione, “con provvedimenti mai impugnati dall’Associazione”, a causa di “una accertata difformità degli stessi da quanto autorizzato, e la pratica di sanatoria non si è perfezionata per i ritardi con cui l’Associazione stessa ha ottemperato alle richieste dell’Ufficio tecnico”. La ricorrente, pertanto, non potrebbe addossare al Comune “la responsabilità dei ritardi nella realizzazione delle opere necessarie ad ottemperare alle prescrizioni”.

Quanto al motivo di ricorso incentrato sulla violazione delle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il Comune osserva che è stata la stessa associazione ricorrente a chiedere, a suo tempo, l’autorizzazione per la gestione del campo: “la ricorrente ha quindi manifestamente prestato acquiescenza al fatto che per esercitare l’attività sul terreno comunale fosse necessaria l’autorizzazione”, conclude la resistente. Inoltre viene fatto riferimento all’art. 57 del r.d. n. 773 del 1931, a norma del quale la licenza di pubblica sicurezza per lo sparo di armi da fuoco in prossimità di centri abitati è “comunque necessaria”.

Quanto al motivo di ricorso incentrato sulla insufficiente motivazione circa il pericolo per la pubblica incolumità, il Comune osserva che le prescrizioni imposte all’associazione sono volte ad evitare “un indiscriminato ed inconsapevole accesso all’area di tiro da parte di persone anche di minore età, con conseguenze immaginabili” e che l’amministrazione “non può lasciare completare l’opera finchè non sono stati rilasciati i titoli abilitativi”. Viene anche depositata una relazione dell’ARPA del giugno 2005 nella quale si danno per “accertate nuove ricadute di pallini di piombo e frammenti di piattelli fuori dall’area in parte delimitata come campo di tiro a volo” e se ne deduce che “l’attività sportiva non si attiene a quanto dichiarato, se prosegue nella stessa omissione già rilevata negli anni passati”, con invito al Comune ad attivarsi non solo ai sensi della disciplina penalistica ma anche in base alle norme sulla gestione dei rifiuti.

Sulla dedotta incompetenza ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, l’amministrazione resistente osserva che “il provvedimento è stato adottato dal Sindaco come autorità di P.S., non come sostiene la ricorrente in via contingibile urgente, ma come ufficiale del Governo in materia di Pubblica Sicurezza, attività questa riservata al Sindaco e non al dirigente”.

Sull’asserito “sviamento”, il Comune oppone che l’attività posta in essere sarebbe invece “del tutto coerente e lineare” perché “tesa a pretendere il rispetto delle prescrizioni apposte sull’autorizzazione rilasciata all’Associazione e dalla stessa accettate, e poi non osservate”.

Infine, il richiamo all’art. 17 Cost., compiuto nell’atto, non sarebbe “fuori luogo”, essendo esso stato richiamato per escludere che, a difesa dello svolgimento dell’attività di tiro a volo, possa nella specie essere invocato “un preteso diritto costituzionale di riunione”.

7. Alla camera di consiglio del 27 luglio 2005 la causa è stata rinviata a successiva udienza di merito.

8. Dopo l’ordinanza n. 1159 del 2005, il Sindaco di Balangero ha reiteratamente disposto numerose proroghe della sospensione dell’attività di tiro a volo nei confronti dell’associazione ricorrente. Si sono infatti susseguite le seguenti ordinanze, nessuna delle quali è stata impugnata dalla ricorrente:

- ord. n. 1200 del 31 ottobre 2005, che ha prorogato la sospensione per ulteriori 180 giorni;

- ord. n. 1246 del 27 giugno 2006, che ha prorogato la sospensione per un ulteriore anno;

- ord. n. 1274 del 25 giugno 2007, che ha prorogato la sospensione di ulteriori sei mesi.

Successivamente, con nota prot. n. 592 del 25 gennaio 2008, il Sindaco ha comunicato l’avvio del procedimento per la revoca dell’autorizzazione n. 3 del 2003 “a seguito della scadenza dei termini di cui all’ordinanza n. 1274, ed all’accertamento d’ufficio delle inottemperanze da parte dell’Associazione Tiro a Volo di Balangero”.

Con provvedimento n. 5 del 15 marzo 2008, non impugnato, il Sindaco ha infine disposto la revoca della suddetta autorizzazione.

9. Con nuovi motivi aggiunti di ricorso, debitamente notificati, la ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Balangero n. 34 del 29 luglio 2008, con la quale è stata disposta la “rescissione” della convenzione rep. n. 44/98 del 22 dicembre 1998, stipulata tra lo stesso Comune e l’associazione ricorrente, avente ad oggetto la concessione in comodato di aree di proprietà comunale per la realizzazione di un campo di tiro a volo. Il ricorrente ne ha chiesto anche la sospensione in via cautelare.

Con il provvedimento impugnato, il Consiglio comunale - riassunti tutti i fatti verificatisi fino ad allora e richiamati gli artt. 8 e 9 della convenzione, in base ai quali la stessa può essere rescissa prima della scadenza sia “nel caso in cui l’impianto rimanga inattivo e chiuso al pubblico per un periodo superiore a giorni 180 senza giustificato motivo” sia “per motivi di ordine pubblico o per la mancata attuazione di quanto previsto nella presente convenzione” - riporta quanto affermato dalla relazione del responsabile del procedimento che, in risposta alle deduzioni presentate dall’associazione, così motiva: “... tutte le argomentazioni presentate dalla predetta Associazione [...] appaiono non pertinenti [per] il procedimento avviato per la rescissione della concessione comodato, in quanto non forniscono alcun elemento di giustificazione in merito allo specifico addebito formulato con la comunicazione di avvio del procedimento, relativo alla protratta inattività per un periodo superiore ai 180 giorni previsti dall’art. 8 comma 1 della convenzione, a causa della sospensione e successiva revoca dell’autorizzazione n. 3/2003 per reiterati ed accertati inadempimenti”.

Viene così deliberato di non accogliere le argomentazioni addotte dall’associazione di tiro a volo “in quanto non pertinenti al procedimento avviato e che non forniscono alcun elemento di giustificazione in merito allo specifico addebito formulato con la comunicazione di avvio del procedimento” e di rescindere la concessione di comodato delle aree n. 44/98.

9.1. Avverso tale atto di rescissione, la ricorrente deduce ancora una volta: violazione e/o erronea applicazione della medesima convenzione; violazione degli artt. 9 ss. legge n. 241 del 1990, “nonché dei principi giurisprudenziali in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, di correttezza e buona fede e di tutela dell’affidamento”; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta, altresì, come violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990); ingiustizia manifesta; sviamento”.

In particolare, con riferimento ai principi della partecipazione procedimentale, l’associazione ricorrente nuovamente lamenta che “solo formalmente, ma non sostanzialmente”, tali principi sarebbero stati rispettati. Contrariamente a quanto affermato nella delibera impugnata, infatti, le osservazioni presentate dall’associazione “non possono non ritenersi pertinenti”, soprattutto perché la denunciata inattività sarebbe stata determinata “da fatti assolutamente indipendenti dalla volontà dell’Associazione stessa” e sarebbe invece dipesa dal comportamento ostruzionistico dell’amministrazione.

Né - a dire della ricorrente - la convenzione poteva essere legittimamente rescissa: l’inattività dell’impianto, infatti, sarebbe stata determinata da “un giustificato motivo”, consistente nelle continue ordinanze di sospensione addebitabili alla sola amministrazione; e nemmeno sussisterebbero i “motivi di ordine pubblico” addotti dall’amministrazione.

Inoltre, osserva la ricorrente, “il venir meno dell’autorizzazione per effetto della revoca (intervenuta il 15-3-2008) non determina affatto la necessità di disporre la rescissione della convenzione”: ciò perché quest’ultima non prevederebbe affatto che la sua esistenza e la sua vigenza “siano condizionate al possesso dell’autorizzazione” e perché, a monte, “per l’esercizio dell’attività sportiva di tiro a volo non è assolutamente necessario il possesso dell’autorizzazione comunale”.

10. Con un nuovo atto di costituzione, depositato in data 19 gennaio 2009, il Comune di Balangero ha ribadito le proprie precedenti argomentazioni difensive, estendendole anche all’ultimo ricorso per motivi aggiunti.

Con successiva memoria, depositata nell’imminenza della discussione sull’istanza cautelare, il Comune di Balangero ha richiamato, integrandole, le proprie precedenti argomentazioni difensive ed ha depositato documenti.

In particolare, il Comune contesta quanto asserito dalla ricorrente in merito alla dedotta impossibilità di eseguire i lavori di adeguamento dell’area: “le successive ordinanze di sospensione temporanea dell’attività di tiro - precisa la resistente - erano finalizzate all’adeguamento della struttura sportiva alle prescrizioni dell’autorizzazione, e pertanto non impedivano alcun lavoro, ma è stata una libera scelta dell’Associazione ricorrente quella di non provvedere alle opere prescritte”. Da ciò sarebbe derivata la sospensione dell’attività “che pertanto non può essere imputabile al Comune, ma solo alla colpevole inerzia della ricorrente”. Ne deriverebbe che il campo di tiro a volo “è rimasto inutilizzato senza giustificato motivo, per responsabilità del concessionario, per un periodo ben superiore ai 180 giorni previsti dall’art. 8 della citata Convenzione”.

Tra l’altro, secondo il Comune, le osservazioni presentate dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo relativo alla rescissione della convenzione sarebbero state “correttamente valutate per il loro irrituale contenuto”.

In definitiva, a parere dell’amministrazione resistente, tutti i provvedimenti adottati sono stati “conseguenti a specifiche irregolarità e ad inadempimenti della ricorrente, che per suo esclusivo fato e colpa si è messa in condizione di non ottemperare alle prescrizioni”.

Infine, quanto al rapporto tra convenzione e successiva autorizzazione, il Comune osserva che la ricorrente - non avendo mai impugnato l’autorizzazione “in toto o nelle sue singole prescrizioni” - avrebbe “manifestamente prestato acquiescenza al fatto che per esercitare l’attività sul terreno comunale fosse necessaria l’autorizzazione”.

11. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009, fissata per la discussione dell’istanza cautelare proposta con il secondo atto di motivi aggiunti, la causa è stata rinviata a successiva udienza di merito.

12. Nell’imminenza dell’udienza di merito, il Comune resistente ha depositato una memoria con la quale ha ribadito diffusamente le proprie argomentazioni difensive.

13. In data 6 maggio 2009 la ricorrente ha depositato una domanda, rivolta al presidente di questa sezione, con la quale, dopo aver fatto presente che “ha promosso procedura arbitrale così come previsto dalla clausola arbitrale contenuta nella convenzione in data 22 dicembre 1998 rep. N. 44/98, notificando, in data 15 aprile 2009, atto di nomina di arbitro al Comune di Balangero”, ha chiesto “- in via principale : disporre la cancellazione del ricorso dal ruolo delle udienze; - in via subordinata: disporre per un congruo rinvio, al fine di poter definire il procedimento”.

14. Alla pubblica udienza del 13 maggio 2009 il presidente di questa sezione non ha accolto nessuna delle due richieste, in quanto ritenute prive di fondamento giuridico, il ricorso, poi, è stato trattenuto in decisione.
 

DIRITTO
 

1. Oggetto del presente giudizio sono quattro atti amministrativi: tre ordinanze del Sindaco del Comune di Balangero, con le quali è stata disposta una duplice sospensione dell’autorizzazione n. 3 del 2003 per la gestione del campo di tiro a volo (ordd. n. 1132 del 23 dicembre 2004 e n. 1159 del 18 maggio 2005) ed è stato ordinato all’associazione di eseguire determinati adempimenti concernenti la pulizia del campo di tiro a volo (ord. n. 1145 del 2 febbraio 2005); ed una delibera del Consiglio comunale di Balangero (la n. 34 del 29 luglio 2008) con la quale è stata stabilita la rescissione della convenzione n. 44/98 del 22 dicembre 1998, che aveva concesso in comodato, all’associazione ricorrente, alcune aree di proprietà comunale per l’esercizio dell’attività di tiro a volo.

2. Ebbene, per due degli atti così richiamati questo Collegio non può che rilevare d’ufficio l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse: si tratta delle due ordinanze di sospensione dell’autorizzazione n. 3 del 2003 (ossia, delle ordinanze n. 1132 del 2004 e n. 1159 del 2005, che hanno sospeso l’autorizzazione suddetta, rispettivamente, per 90 giorni e per 120 giorni).

Ed infatti, nelle more del giudizio, risulta che il Sindaco di Balangero ha successivamente adottato altre tre ordinanze di sospensione, distribuite nel tempo, ed ha infine disposto la definitiva revoca dell’autorizzazione n. 3 del 2003 (con provvedimento n. 5 del 15 marzo 2008) (cfr. par. n. 8 del “Fatto”).

Nessuno di questi sopravvenuti atti è stato impugnato dalla ricorrente. Si è venuta così a determinare quella situazione per la quale, come costantemente affermato dal Consiglio di Stato, la ricorrente non ha più interesse a coltivare il giudizio poiché, anche se i primi atti venissero annullati, nessun vantaggio essa ne ricaverebbe risultandone impedita, nel raggiungimento dello scopo, dai successivi provvedimenti non impugnati (cfr. ex multis, di recente, Cons. Stato, sez. IV, n. 731 del 2004). Nell’odierna fattispecie, le due denunciate sospensioni dell’autorizzazione risultano completamente doppiate dai successivi non impugnati provvedimenti, ed in particolare dal provvedimento che ha disposto, in modo definitivo, la revoca della stessa autorizzazione.

Ne consegue che il giudizio di merito di questo Collegio deve limitarsi agli altri due provvedimenti impugnati, i quali non risultano collegati, per il loro contenuto dispositivo, alla sopravvenuta revoca dell’autorizzazione n. 3 del 2003.

3. Entrando nel merito, con riferimento ai restanti provvedimenti impugnati, va dichiarata la non fondatezza del ricorso introduttivo con riferimento all’ordinanza del Sindaco di Balangero n. 1145 del 2 febbraio 2005.

L’infondatezza emerge dall’analisi dell’unico motivo di ricorso proposto, efficacemente contestato dalla difesa dell’amministrazione resistente.

Nel dettaglio, va rilevato che il proposto motivo di gravame è sostanzialmente incentrato, nonostante l’ampia dizione della relativa rubrica, solo su due distinti profili di censura.

3.1. In primo luogo, la ricorrente evidenzia che le “inadempienze” contestate dal Comune sarebbero “in realtà assolutamente inesistenti”, avendo essa già rimosso “da tempo” tutti i frammenti accidentalmente caduti “sulla scarpata del campo” ed effettuando “periodicamente” la pulizia dei piattelli “compatibilmente con le condizioni del campo”. Con ciò, però, la ricorrente non si avvede che l’ordinanza sindacale era stata adottata sulla premessa che fosse necessaria “la pulizia totale dell’area di ricaduta del materiale sia interna che esterna alle attuali reti di contenimento” e dunque non soltanto dei frammenti caduti su una parte sola del campo (ossia, sulla scarpata) e senza riserve inerenti alle non meglio definite “condizioni del campo”. In altre parole, è la stessa ricorrente, nel ricorso (come, d’altronde, anche nelle osservazioni a suo tempo inoltrate all’amministrazione), a riconoscere che la pulizia del campo, pur effettuata periodicamente, non era affatto completa, con ciò già sottraendosi, all’evidenza, alle richieste di intervento già precedentemente provenienti dal Comune (si vd., ad esempio, la nota di “richiesta di adozioni prescritte nell’Autorizzazione n. 3” - doc. n. 7 dell’Avvocatura - con la quale il Comune, prima dell’adozione dell’atto impugnato, aveva già imposto la costante “pulizia dell’intera area del campo”, sulla base degli accertamenti compiuti in loco dai responsabili tecnici).

Ne deriva, sul punto, l’insussistenza della “pretestuosità” delle richieste legittimamente provenienti dall’amministrazione, in una con l’infondatezza delle censure relative ad un asserito “sviamento di potere”.

3.2. In secondo luogo, la ricorrente contesta la legittimità dell’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, osservando che, nel caso di specie, non sussisteva alcuna situazione di pericolo grave, concreto ed attuale per la pubblica incolumità; e che, pertanto, la relativa competenza sarebbe dovuta spettare al dirigente, ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000.

Tuttavia, come ha illustrato l’amministrazione resistente e come è dato ricavare dallo stesso provvedimento, l’ordinanza impugnata non è stata adottata in via contingibile ed urgente (ossia, in base al comma 2 dell’art. 54 cit.). Ciò nondimeno, essa rientrava appieno nella competenza del Sindaco, e non del dirigente, sulla scorta delle osservazioni che seguono.

Come è dato evincere dallo stesso atto impugnato (nel quale si dà atto della finalità “di adottare provvedimenti rivolti e finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e di tutela dell’igiene e della salute pubblica, impedendo eventuale inquinamento di carattere ambientale”), il titolo di intervento del Sindaco derivava, nel caso, da due testi legislativi entrambi richiamati nell’atto, ossia il d.lgs. n. 267 del 2000 (testo unico sugli enti locali, art. 54) e il d.lgs. n. 22 del 1997 (vigente all’epoca dei fatti, e recante “Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”).

In base all’art. 54, comma 1, lett. b) e d), il Sindaco, quale ufficiale di Governo, ha competenza nella materia della sicurezza e dell’ordine pubblico, potendo emanare quegli atti che, in tale ambito, gli sono attribuiti “dalle leggi e dai regolamenti”. In base all’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997, poi, il Sindaco può disporre con ordinanza le operazioni necessarie “per procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi”, anche nei confronti dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.

Non vi è dubbio che ordinare la pulizia dei terreni interessati dall’attività di tiro a volo, “comunque interessati dalla dispersione di materiale”, con conseguente “raccolta e smaltimento secondo i disposti della normativa di Legge vigente” - come si legge nel dispositivo dell’ordinanza impugnata - costituisce espressione, per l’appunto, del potere del sindaco discendente dalle norme appena citate. L’atto sindacale si posiziona nel crocevia tra le materie della sicurezza e dell’ordine pubblico (di cui all’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000), da un lato, e della rimozione e smaltimento di rifiuti (di cui all’art. 14 d.lgs. n. 22 del 1997), dall’altro lato: materie che, per quanto detto, rientrano senz’altro nella competenza ordinaria del Sindaco quale ufficiale di Governo, come, del resto, è indirettamente confermato dallo stesso art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000 (il quale, pur prevedendo la generale competenza di gestione dei dirigenti del Comune, fa salva, al comma 5, proprio la norma di cui all’art. 54 cit.: cfr., analogamente, TAR Sardegna, sez. II, n. 284 del 2007).

Anche quest’ultimo profilo di doglianza, pertanto, non è fondato.

4. Può ora passarsi all’esame dell’ultimo dei provvedimenti contestati, ossia la delibera del Consiglio comunale di Balangero n. 34, in data 29 luglio 2008, con la quale è stata stabilita la rescissione della convenzione n. 44/98 del 22 dicembre 1998, convenzione con la quale il Comune aveva dato alcune aree di sua proprietà in comodato all’associazione ricorrente, affinché quest’ultima vi potesse esercitare l’attività di tiro a volo. Tale provvedimento è stato impugnato con i secondi motivi aggiunti.

In proposito, il Collegio rileva l’infondatezza di tutti i motivi di gravame dedotti.

4.1. Con riferimento ai primi due motivi di gravame, con i quali la ricorrente contesta che le proprie osservazioni, inviate al responsabile del procedimento, potessero essere considerate “non pertinenti”, la valutazione di questo Collegio richiede una breve ricostruzione dei fatti.

La sospensione dell’attività di tiro a volo è stata determinata, sin dalla prima delle ordinanze sindacali (la n. 1132 del 2004), da una causa ben precisa, ossia il mancato adempimento delle prescrizioni imposte dall’autorizzazione rilasciata nel 2003. Questo assunto deve ormai ritenersi assolutamente pacifico e non più contestabile, posto che tutti gli atti amministrativi comunali che lo hanno dato per presupposto o non sono stati neppure impugnati dall’associazione ricorrente (su tutti, ci si riferisce qui, in particolare, all’atto di revoca definitiva dell’autorizzazione stessa), oppure, pur essendo stati impugnati, è cessato su di essi l’interesse a ricorrere, come in questa stessa pronuncia questo TAR statuisce.

Tale assunto è, precisamente, alla base del provvedimento di rescissione della convenzione: l’impianto è rimasto inattivo e chiuso al pubblico per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni proprio perché l’attività era stata reiteratamente sospesa dal Comune. Ma l’associazione ben avrebbe potuto far cessare la (ormai incontestata) causa di sospensione, semplicemente adempiendo alle prescrizioni imposte dall’amministrazione: cosa che non è mai stata realizzata e che ha determinato, in successione, tutti gli altri provvedimenti di sospensione ed, infine, anche la revoca dell’autorizzazione (si ripete, atti mai contestati od ormai non più contestabili).

Ne consegue, anzitutto, che le osservazioni presentate dall’associazione, nella sede procedimentale, davvero non potevano essere considerate pertinenti all’addebito ivi mosso (ossia, quello di aver mantenuto inattivo l’impianto di tiro a volo): nessuna rilevanza potevano ormai avere le osservazioni sull’asserita realizzazione di quanto era stato prescritto dal Comune, posto che questo era un punto ormai acclarato (in senso negativo).

Ne consegue, inoltre, che non viene integrata, nella specie, nemmeno la clausola del “giustificato motivo” prevista dall’art. 8 della convenzione stessa: in definitiva, ciò che rimane è che l’associazione di tiro a volo non ha adempiuto alle prescrizioni legittimamente imposte dal Sindaco e, nel far ciò, è incorsa in una inattività dipendente esclusivamente da sua colpa.

Di conseguenza, del tutto legittimamente il Consiglio comunale ha rescisso la convenzione del 1998, in applicazione del citato art. 8 della stessa.

4.2. Quanto, infine, al terzo motivo di gravame (riassumibile nella seguente frase che si legge nel ricorso per motivi aggiunti: “... il venir meno dell’autorizzazione per effetto della revoca (intervenuta il 15-3-2008) non determina affatto la necessità di disporre la rescissione della convenzione”), il Collegio deve rilevarne la manifesta inconferenza rispetto alla legittimità del provvedimento per cui si discute.

Ed infatti, quest’ultimo è stato adottato dal Consiglio comunale non perché era già stata revocata l’autorizzazione n. 3 del 2003, ma perché - come si legge nella delibera - “l’impianto risulta inattivo dal 2004, in seguito all’emissione dell’Ordinanza n. 1132 [...], non essendovi giustificati motivi al riguardo” e perché “la Associazione non è riuscita a realizzare e mantenere in funzione l’impianto, scopo della sottoscrizione della convenzione”.

5. In definitiva: a) il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, relativamente all’impugnazione dell’ordinanza del Sindaco del comune di Balangero n. 1132 in data 23 dicembre 2004 e deve essere rigettato, relativamente all’impugnazione dell’ordinanza dello stesso Sindaco n. 1145 in data 2 febbraio 2005; b) i primi motivi aggiunti, relativi all’ordinanza del detto Sindaco n. 1159 del 18 maggio 2005, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse; c) i secondi motivi aggiunti, relativi alla deliberazione del C.C. di Balangero, n. 34 in data 29 luglio 2008, devono essere rigettati.

5.1. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, equitativamente, in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00).
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando,

a) dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, relativamente all’impugnata ordinanza n. 1132 in data 23 dicembre 2004 e rigetta lo stesso ricorso, relativamente all’impugnata ordinanza n. 1145 in data 2 febbraio 2005;

b) dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse i primi motivi aggiunti, relativi all'impugnata ordinanza n. 1159 del 18 maggio 2005;

c) rigetta i secondi motivi aggiunti, relativi all’impugnata deliberazione del C.C. di Balangero, n. 34 in data 29 luglio 2008.

Condanna la ricorrente Associazione al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario

Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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