AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PIEMONTE, Sez. I - 20 giugno 2009, n. 1816
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIRCOLAZIONE STRADALE - Ordinanza di limitazione al traffico
- Art. 7, c. 9
C.d.S. - Competenza - Giunta comunale. Le ordinanze di limitazione al
traffico dei veicoli di trasporto merci sottendono la finalità di garantire la
sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, dipendendo dalla
considerazione di esigenze di stabilità strutturale delle strade interessate. E'
quindi evidente che ricadono tra quelle contemplate al comma 9 dell'art. 7 del
Codice della Strada, che attribuisce la competenza all'adozione del
provvedimenti in analisi non al Sindaco ma alla Giunta. E' vero, peraltro, che
il Sindaco può assumere siffatti provvedimenti con ordinanza, ma ciò è
unicamente consentito in caso di urgenza della quale necessita esternare e
indicare adeguatamente e compiutamente i fattori fondanti. Pres. Bianchi, Est.
Graziano - S. s.r.l. (avv. Ludogoroff) c. Comune di Villafranca Piemonte (avv.ti
Rossini e Avola Faraci). T.A.R. PIEMONTE, Sez.
I -
20/06/2009, n. 1816
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIRCOLAZIONE STRADALE - Provvedimenti di limitazione del traffico - Competenza della giunta - Principio di separazione delle funzioni amministrative - Art. 7, c. 9, C.d.S. - Disposizione speciale e successiva alla L. n. 142/1990. Non osta all'individuazione nella Giunta dell'organo competente ad adottare provvedimenti di limitazione del traffico per qualsivoglia esigenza, diversa da quella volta alla tutela del patrimonio artistico, dell'ambiente e dalla prevenzione degli inquinamenti, il principio di separazione delle funzioni di amministrazione e gestione da quelle di indirizzo politico. La norma dell'art. 7, comma 9 del d.lgs. n. 285/2002 è infatti disposizione speciale rispetto all'impianto generale di cui alla L. n. 142/1990 e oltretutto successiva ad essa, conseguendone la sua prevalenza. Pres. Bianchi, Est. Graziano - S. s.r.l. (avv. Ludogoroff) c. Comune di Villafranca Piemonte (avv.ti Rossini e Avola Faraci). T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 20/06/2009, n. 1816
N. 01816/2009 REG.SEN.
N. 00593/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 593 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Societa' S.E.L.Ghi.S. Calcestruzzi S.P.A, Selpo S.r.l., rappresentate e difese
dall'avv. Riccardo Ludogoroff, con domicilio eletto presso il medesimo in
Torino, corso Montevecchio, 50;
contro
Comune di Villafranca Piemonte con l’Avv. V.M. Rossini e Roberta M. Avola Faraci
e domiciliato nel loro studio in C.so Montevecchio, 5; Ministero dell'Interno,
non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE n. 11 del 16
febbraio 2008, avente per oggetto: Limitazione al traffico dei veicoli trasporto
merci massa complessiva a pieno carico superiore a t. 3,5 su parte del
territorio comunale (via Matteotti; Piazza S.M. Maddalena; via San Sebastiano)
S.P. n. 139 - dal km 26,100; nonché, ove del caso e se e in quanto ancora
lesiva, dell'Ordinanza n. 7 del 2 febbraio 2008; nonché di ogni altro atto
consequenziale e connesso.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 18/06/2009 il Referendario Avv.
Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe parte
ricorrente grava le ordinanzee del Comune di Villafranca con le quali è stato
limitato il traffico veicolare disponendosi il divieto di transito per i veicoli
di massa, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate e non deputati al trasporto
di persone.
Il divieto impugnato colpirebbe direttamente i mezzi di trasporto della società
ricorrente, dedita alla produzione, vendite e trasporto ci calcestruzzo e
materiali inerti e costretta a percorrere abitualmente il centro abitato
dell’intimato Comune. Dopo aver domandato all’ente la revoca dei provvedimenti
in esame, con istanza del 2.4.2008 la deducente adisce il T.A.R.,. interponendo
il ricorso oggi i scrutinio, affidato a due distinti motivi, il secondo dei
quali chiaramente dedotto in via subordinata e incentrato sulle censure di
eccesso di potere per difetto di presupposti e motivazione e illogicità nonché
di violazione dell’art. 54 del d.lgs. n.167/2000 regolarmente il potere di
ordinanza s contingibile ed urgente.
Con Ordinanza n. 394/08 assunta nella camera di consiglio del 8.5.2008 fissata
per la trattazione dell’incidente cautelare la Sezione respingeva la domanda di
sospensiva prevalentemente sul rilievo della prevalenza, nel doveroso
bilanciamento degli interessi in gioco, di quello pubblico alla sicurezza del
traffico e all’incolumità pubblica.
Si costituiva in giudizio il Comune di Villafranca con memoria depositata il
30.5.2008 e coevo deposito documentale.
Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 18.6.2009, sulle conclusioni delle
parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa veniva
trattenuta a sentenza.
2. Pur apparendo non senza pregio le doglianze di cui al secondo motivo, posto
che nello stesso provvedimento impugnato il Sindaco riferisce che la situazione
cui intende far fronte rimonta ad anni addietro, da quando cioè le
Amministrazioni comunali interessate sollecitano alla provincia la realizzazione
della circonvallazione Villafranca - Cadé, il che contrasta con la necessaria
imprevedibilità ed imminenza della situazione di pericolo, presupposto del
potere di ordinanza, deve tuttavia la Sezione arrestare la sua decisione alla
disamina del primo motivo di gravame, avente natura e portata assorbenti
rispetto ad ogni altra censura sostanziale.
Con detto mezzo parte ricorrente lamenta l’incompetenza del Sindaco all’adozione
di ordinanze in materia di limitazione del traffico veicolare per motivi
esulanti dalla prevenzione degli inquinamenti e dalla tutela del patrimonio
artistico ed ambientale. Sarebbe a stare alle tesi defensionali della
ricorrente, violato l’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992, che delimita alle sole
ordinanze aventi la delineata finalità, il potere di ordinanza del Sindaco,
devolvendolo, per le ordinanze invece ispirate a tutelare la sicurezza della
circolazione, la salute, ala Giunta.
2.2. La censura si presta a positiva considerazione e merita dunque di essere
accolta. Il disposto dell’art. 7 del Codice della strada è tassativo e chiaro.
Al comma 1 istituisce in capo al Sindaco la competenza ad assumere ordinanze con
cui “limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per
accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio, artistico, ambientale, naturale”. Al comma 9 invece dispone che “i
comuni, con deliberazione di giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e
le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla
sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale, e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento
potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco”.
Orbene, le ordinanze qui censurate sottendono la finalità di garantire la
sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, dipendendo dalla
considerazione di esigenze di stabilità strutturale delle strade interessate.
E’ quindi evidente che le finalità sottese ai provvedimenti opposti ricadono tra
quelle contemplate al riportato comma 9 dell’art. 7, che attribuisce la
competenza all’adozione del provvedimenti in analisi non al Sindaco ma alla
Giunta.
E’ vero, peraltro, che il Sindaco può assumere siffatti provvedimenti con
ordinanza. Ma ciò è unicamente consentito in caso di urgenza della quale,
all’evidenza, necessita esternare e indicare adeguatamente e compiutamente i
fattori fondanti, il che nella specie non è consentito al Collegio apprezzare.
Che, anzi, come accennato in apertura, dal corpo stesso del provvedimento è dato
evincere, al contrario, una situazione di segno opposto, nella parte in cui il
sindaco dà atto che situazione di pericolo risale a diversi anni, poi ché è da
tempo che le Amministrazioni locali interessate sollecitano alla Provincia di
Torino la realizzazione della circonvallazione Villafranca - Cadé.
Siffatta presa d’atto costituisce evidente smentita proprio dei quella
situazione di urgenza che legittimerebbe il sindaco ad intervenire in via
sostitutiva rispetto alla Giunta.
Merita quindi di essere condiviso il precedente della giudice amministrativo
segnalato da parte ricorrente, che ha già espresso il delineato principio di
ripartizione delle competenze tra Sindaco e Giunta nella delimitazione del
traffico veicolare (T.A.R. Campania - Napoli, I, 15.2.2005, n. 1325).
Per completezza soggiunge anche il Collegio che non osta all’individuazione
nella Giunta dell’organo competente ad adottare provvedimenti di limitazione del
traffico per qualsivoglia esigenza, diversa da quella volta alla tutela del
patrimonio artistico, dell’ambiente e dalla prevenzione degli inquinamenti, il
principio di separazione delle funzioni di amministrazione e gestione da quelle
di indirizzo politico, scolpito nella . n. 142/1990, poi abrogata dal Testo
Unico.
Ritiene al riguardo il Collegio che la norma dell’art. 7, comma 9 del d.lgs. n.
285/2002 sia disposizione speciale rispetto all’impianto generale di cui alla L.
n. 142/1990 e oltretutto successiva ad essa, conseguendone la sua prevalenza.
Si segnala del resto che la giurisprudenza ha già attinto la suggerita ermeneusi,
affermando che la citata norma “resta comunque successiva rispetto
all'introduzione nell'ordinamento del principio di separazione tra compiti degli
organi di governo e compiti dei dirigenti, a suo tempo introdotta già con la l.
8 giugno 1990 n. 142; deve pertanto ritenersi che, rispetto al predetto
principio, la disposizione "de qua" assume natura di "lex posterior"
e, come tale, ben può proporsi come fattispecie derogatoria rispetto al
preesistente principio di attribuzione delle competenze in materia di
regolamentazione del traffico veicolare alla dirigenza”. (T.A.R. Campania -
Napoli, Sez. I, 28 febbraio 2005 , n. 1323).
In definitiva, il ricorso merita di essere accolto, dovendosi dichiarare
l’incompetenza del Sindaco ed individuandosi, ai sensi del’art. 26, L. n.
1034/1971, nella Giunta comunale l’organo competente all’adozione dei
provvedimenti impugnati, che vanno pertanto annullati.
Le spese possono essere compensate per eque ragioni correlate anche alla novità
delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte - Prima Sezione - definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe lo Accoglie e, per l’effetto, Annulla i provvedimenti
impugnati.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 18/06/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it