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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 30 ottobre 2009, n. 2355
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Atti del
procedimento elettorale - Qualifica di “documenti detenuti dall’amministrazione”
- Esclusione - Ragioni - Sottrazione all’accesso. Gli atti del procedimento
elettorale, in base ai quali è stata effettuata pubblicamente la lettura e la
registrazione dei voti (e, quindi, le schede e le tabelle di scrutinio), non
costituiscono oggetto del diritto di accesso e della relativa azione
giurisdizionale disciplinata dall'art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241 e ciò in
quanto, essendo affidati in deposito in plichi sigillati alla Cancelleria del
Tribunale, non possono essere considerati documenti detenuti
dall'Amministrazione ex art. 22 comma 1, cit. l. n. 241 del 1990, e,
conseguentemente, devono ritenersi sottratti all'accesso non solo del pubblico,
ma anche dell'Amministrazione depositaria, perché da questa tenuti a
disposizione dell'autorità giudiziaria preposta a dirimere le eventuali
controversie elettorali, che deve trovare i plichi intatti. (C.d.S. , sez. V, 04
agosto 2009 , n. 4882; C.d.S., sez. V, 19 giugno 2006 n. 3593). Pres. Calvo,
Est. Fratamico - P.D. (avv.ti Ingicco, Magnani e Montanaro) c. Ministero della
Giustizia (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 30 ottobre
2009, n. 2355
N. 02355/2009 REG.SEN.
N. 00915/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 915 del 2009, proposto da:
PEZZO DANIELE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Ingicco, Pier
Vittorio Magnani e Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso lo Studio
Legale Montanaro e Associati in Torino, via del Carmine, 2;
contro
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI BIELLA, in persona del Dirigente della cancelleria
pro tempore;
TRIBUNALE DI BIELLA, in persona del Presidente f.f. dr. Lorenzo Fornace;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è per legge
domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE (Prov. Di Biella), in persona del Sindaco p.t.;
EMANUELE RAMELLA PRALUNGO, GUERRINO POZZATO, ROSA SEMINARA, LUCA NICOLO, LAURA
FRANZONI, DANIELE CREPALDI, ENZO BERTARELLI;
per l'annullamento
del provvedimento 20 luglio 2009 con il quale il Presidente del Tribunale di
Biella ha dichiarato non luogo a provvedere su ricorso di accesso a documenti
amministrativi, presentato dall'attuale ricorrente, nella stessa data, nonchè di
ogni altro atto antecedente, concomitante o successivo, comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 la dott.ssa
Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 21 l. n. 1034/1971 ed ex art. 25 l. n. 241/1990, notificato
il 24/07/2009, il sig. Pezzo Daniele ha chiesto al T.A.R. “l’annullamento del
provvedimento 20/07/2009 con il quale il Presidente del Tribunale di Biella ha
dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso di accesso ai documenti
amministrativi presentato … nella stessa data, nonché di ogni altro atto
antecedente, concomitante o successivo o comunque connesso”.
A sostegno della propria istanza il ricorrente ha dedotto a) di essersi
candidato alla carica di Sindaco del Comune di Occhieppo alle elezioni svoltesi
nei giorni del 6 e 7 giugno 2009; b) di aver impugnato dinanzi al T.A.R. la
dichiarazione dell’esito del voto (secondo cui lui e la sua lista erano
risultati perdenti per un voto nei confronti del candidato sindaco Emanuele
Ramella Pralungo e della lista a questi collegata) contestando, in particolare,
l’erroneità del giudizio di nullità di quattro schede scrutinate nella sezione
n. 3 e della valutazione di validità di una scheda scrutinata dalla sezione n.
2; c) di aver chiesto alla Cancelleria del Tribunale di Biella di poter accedere
alla busta delle schede ritenute nulle e a quella delle schede ritenute valide e
di poterne ottenere copia autentica per valersi di tali documenti nel giudizio
elettorale instaurato dinanzi al T.A.R.; d) di aver ricevuto in risposta un
provvedimento del Presidente del Tribunale di Biella che dichiarava “non luogo a
provvedere” sulla sua istanza, giudicata irrituale poichè le schede elettorali
votate non potevano essere assimilate in alcun modo a documenti amministrativi
ed erano oggetto di un divieto di accesso e di qualsiasi manipolazione al di
fuori delle procedure di eventuale riconteggio dei voti.
Alla luce di tali fatti il ricorrente ha lamentato violazione e falsa
applicazione degli artt. 20 comma 1 d) e 25 l. n. 241/90, chiedendo al Tribunale
di annullare il provvedimento impugnato e di ordinare alla Cancelleria del
Tribunale di Biella di consentirgli l’accesso ai documenti di cui all’istanza
del 20/07/2009, nonché l’estrazione di copia di essi.
Con memoria depositata il 22/09/2009 si è costituita in giudizio
l’Amministrazione della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentata e
difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
All’udienza in camera di consiglio del 23/09/2009 la causa è stata, quindi,
trattenuta in decisione.
Il ricorso proposto dal sig. Pezzo non risulta fondato e non può essere accolto.
Come evidenziato, infatti, dalla costante giurisprudenza amministrativa “gli
atti del procedimento elettorale, in base ai quali è stata effettuata
pubblicamente la lettura e la registrazione dei voti (e, quindi, le schede e le
tabelle di scrutinio), non costituiscono oggetto del diritto di accesso e della
relativa azione giurisdizionale disciplinata dall'art. 25, l. 7 agosto 1990 n.
241” e ciò in quanto, essendo affidati in deposito in plichi sigillati alla
Cancelleria del Tribunale, “non possono essere considerati documenti detenuti
dall'Amministrazione ex art. 22 comma 1, cit. l. n. 241 del 1990, e,
conseguentemente, devono ritenersi sottratti all'accesso non solo del pubblico,
ma anche dell'Amministrazione depositaria, perché da questa tenuti a
disposizione dell'autorità giudiziaria preposta a dirimere le eventuali
controversie elettorali, che deve trovare i plichi intatti”. (C.d.S. , sez. V,
04 agosto 2009 , n. 4882; C.d.S., sez. V, 19 giugno 2006 n. 3593).
Da qui, come detto, la correttezza del provvedimento di non luogo a provvedere
emesso dal Presidente del Tribunale di Biella ed il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - II Sezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione della
Giustizia delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre
accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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