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T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 30 ottobre 2009, n. 2355


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Atti del procedimento elettorale - Qualifica di “documenti detenuti dall’amministrazione” - Esclusione - Ragioni - Sottrazione all’accesso.
Gli atti del procedimento elettorale, in base ai quali è stata effettuata pubblicamente la lettura e la registrazione dei voti (e, quindi, le schede e le tabelle di scrutinio), non costituiscono oggetto del diritto di accesso e della relativa azione giurisdizionale disciplinata dall'art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241 e ciò in quanto, essendo affidati in deposito in plichi sigillati alla Cancelleria del Tribunale, non possono essere considerati documenti detenuti dall'Amministrazione ex art. 22 comma 1, cit. l. n. 241 del 1990, e, conseguentemente, devono ritenersi sottratti all'accesso non solo del pubblico, ma anche dell'Amministrazione depositaria, perché da questa tenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali, che deve trovare i plichi intatti. (C.d.S. , sez. V, 04 agosto 2009 , n. 4882; C.d.S., sez. V, 19 giugno 2006 n. 3593). Pres. Calvo, Est. Fratamico - P.D. (avv.ti Ingicco, Magnani e Montanaro) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 30 ottobre 2009, n. 2355


 

 

 

 
N. 02355/2009 REG.SEN.
N. 00915/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 915 del 2009, proposto da:
PEZZO DANIELE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Ingicco, Pier Vittorio Magnani e Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Montanaro e Associati in Torino, via del Carmine, 2;

contro

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI BIELLA, in persona del Dirigente della cancelleria pro tempore;
TRIBUNALE DI BIELLA, in persona del Presidente f.f. dr. Lorenzo Fornace;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE (Prov. Di Biella), in persona del Sindaco p.t.;
EMANUELE RAMELLA PRALUNGO, GUERRINO POZZATO, ROSA SEMINARA, LUCA NICOLO, LAURA FRANZONI, DANIELE CREPALDI, ENZO BERTARELLI;

per l'annullamento

del provvedimento 20 luglio 2009 con il quale il Presidente del Tribunale di Biella ha dichiarato non luogo a provvedere su ricorso di accesso a documenti amministrativi, presentato dall'attuale ricorrente, nella stessa data, nonchè di ogni altro atto antecedente, concomitante o successivo, comunque connesso.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con ricorso ex art. 21 l. n. 1034/1971 ed ex art. 25 l. n. 241/1990, notificato il 24/07/2009, il sig. Pezzo Daniele ha chiesto al T.A.R. “l’annullamento del provvedimento 20/07/2009 con il quale il Presidente del Tribunale di Biella ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso di accesso ai documenti amministrativi presentato … nella stessa data, nonché di ogni altro atto antecedente, concomitante o successivo o comunque connesso”.

A sostegno della propria istanza il ricorrente ha dedotto a) di essersi candidato alla carica di Sindaco del Comune di Occhieppo alle elezioni svoltesi nei giorni del 6 e 7 giugno 2009; b) di aver impugnato dinanzi al T.A.R. la dichiarazione dell’esito del voto (secondo cui lui e la sua lista erano risultati perdenti per un voto nei confronti del candidato sindaco Emanuele Ramella Pralungo e della lista a questi collegata) contestando, in particolare, l’erroneità del giudizio di nullità di quattro schede scrutinate nella sezione n. 3 e della valutazione di validità di una scheda scrutinata dalla sezione n. 2; c) di aver chiesto alla Cancelleria del Tribunale di Biella di poter accedere alla busta delle schede ritenute nulle e a quella delle schede ritenute valide e di poterne ottenere copia autentica per valersi di tali documenti nel giudizio elettorale instaurato dinanzi al T.A.R.; d) di aver ricevuto in risposta un provvedimento del Presidente del Tribunale di Biella che dichiarava “non luogo a provvedere” sulla sua istanza, giudicata irrituale poichè le schede elettorali votate non potevano essere assimilate in alcun modo a documenti amministrativi ed erano oggetto di un divieto di accesso e di qualsiasi manipolazione al di fuori delle procedure di eventuale riconteggio dei voti.

Alla luce di tali fatti il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 20 comma 1 d) e 25 l. n. 241/90, chiedendo al Tribunale di annullare il provvedimento impugnato e di ordinare alla Cancelleria del Tribunale di Biella di consentirgli l’accesso ai documenti di cui all’istanza del 20/07/2009, nonché l’estrazione di copia di essi.

Con memoria depositata il 22/09/2009 si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

All’udienza in camera di consiglio del 23/09/2009 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso proposto dal sig. Pezzo non risulta fondato e non può essere accolto.

Come evidenziato, infatti, dalla costante giurisprudenza amministrativa “gli atti del procedimento elettorale, in base ai quali è stata effettuata pubblicamente la lettura e la registrazione dei voti (e, quindi, le schede e le tabelle di scrutinio), non costituiscono oggetto del diritto di accesso e della relativa azione giurisdizionale disciplinata dall'art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241” e ciò in quanto, essendo affidati in deposito in plichi sigillati alla Cancelleria del Tribunale, “non possono essere considerati documenti detenuti dall'Amministrazione ex art. 22 comma 1, cit. l. n. 241 del 1990, e, conseguentemente, devono ritenersi sottratti all'accesso non solo del pubblico, ma anche dell'Amministrazione depositaria, perché da questa tenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali, che deve trovare i plichi intatti”. (C.d.S. , sez. V, 04 agosto 2009 , n. 4882; C.d.S., sez. V, 19 giugno 2006 n. 3593).

Da qui, come detto, la correttezza del provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal Presidente del Tribunale di Biella ed il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - II Sezione,

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione della Giustizia delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario


L'ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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