AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. PIEMONTE, Sez.I - 2 marzo 2009, n. 617



URBANISTICA ED EDILIZIA - PRGC - Atto complesso - Adozione, anteriormente all’approvazione regionale, di provvedimenti di ritiro di titoli edilizi già rilasciati - Illegittimità. Il PRGC è un atto complesso, a complessità ineguale, nel cui procedimento di formazione intervengono più enti, l’ultimo del quale (Regione) ha il potere di approvarlo, conferendo così allo strumento piena efficacia. Prima dell’approvazione regionale, infatti, il piano ha un’efficacia meramente negativa, limitata alla valenza delle c.d. misure di salvaguardia, ma non può legittimare l’adozione di provvedimenti di ritiro di titoli edilizi già rilasciati. Pres. Bianchi, Est. Graziano - I. sas (avv.ti Greppi, Monti e Razeto) c. Comune Pecetto di Valenza (n.c.). T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 02 /03/2009, n. 617

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00617/2009 REG.SEN.
N. 01336/1991 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1336 del 1991, proposto da:
Immobiliare Agricola Rosa di Visconti Magda e C. Sas, Già Ram Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Greppi, Paolo Monti, Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;

contro

Comune Pecetto di Valenza, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento assunto dal Sindaco di Pecetto in data 20.5.1991, prot. 1682, successivamente comunicato alla ricorrente, avente ad oggetto la revoca dell'autorizzazione edilizia n. 3521 del 27.12.1989, con assegnazione del termine di trenta giorni per provvedere allo smantellamento del terreno;

- della deliberazione della Giunta Comunale di Pecetto di Valenza 22.10.1989 n. 20 mediante la quale è stato espresso parere negativo, tra l'altro, per la conservazione dell'autorizzazione in precedenza rilasciata al ricorrente.

- di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso con gli atti impugnati.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente società impugna il provvedimento 1682/1991 con il quale il Sindaco ha revocato l’autorizzazione edilizia rilasciatale, sul presupposto che la competenza in materia fosse stata attribuita dal nuovo PRGC meramente adottato e non ancora approvato, alla Giunta, la quale aveva espresso parere negativo alla conservazione dell’autorizzazione, sul rilievo dell’asserita pericolosità degli impianti rice-trasmittenti e del notevole impatto ambientale che generavano.

Il titolo edilizio ritirato era provvisorio, essendo espressamente subordinato all’adozione di idonea normativa comunale disciplinante la materia.

Non si costituiva il Comune e alla Camera di Consiglio del 5.9.2001 veniva accolta la domanda interinale di sospensione degli atti gravati, motivata solo con riferimento al periculum.

Pervenuta alla pubblica Udienza del 29.1.2009 , sulle conclusioni delle parti e la relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il ricorso è stato trattenuto a sentenza.

2.1. Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.

Ha pregio l’insieme delle censure di cui al motivo A2 e A3, secondo cui difetterebbero i presupposti d adozione del provvedimento oppugnato, vi sarebbe difetto di motivazione, travisamento e contraddittorietà con la pregressa autorizzazione, difetto di istruttoria e perplessità in quanto il PRGC meramente adottato non sarebbe l’idonea normativa additata dal titolo revocato. Assume inoltre parte ricorrente che le ragioni del forte impatto ambientale e dell’asserita pericolosità delle irradiazioni sarebbero sfornite della necessaria istruttoria e il timore per le interferenze, privo di indagini tecniche, sarebbe inidoneo a motivare un provvedimento di revoca, tanto più che la competenza in materia, a termini dell’art. 18 della L. 223/2000 spetta al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e non all’autorità Comunale.

2.2. A parere della Sezione tutte le delineate doglianze sono fondate.

In primo luogo persuade quanto afferma la ricorrente, secondo cui il PRGC meramente adottato non è normativa idonea. Invero, il PRGC è il classico esempio di atto complesso, a complessità ineguale, nel cui procedimento di formazione intervengono più enti, l’ultimo del quale (Regione) ha il potere di approvarlo, conferendo così allo strumento piena efficacia. Prima dell’approvazione regionale, infatti, il piano ha un’efficacia meramente negativa, limitata alla valenza delle c.d. misure di salvaguardia, ma non può legittimare l’adozione di provvedimenti di ritiro di titoli edilizi già rilasciati.

2.3. Fondata è pure la censura di difetto di motivazione: l’asserita pericolosità delle radiazioni e il presunto impatto ambientale non appaiono supportati da idonea istruttoria, risolvendosi in asserzioni apodittiche.

Ma più di ogni altra è dotata di pregio la doglianza con la quale si lamenta l’ estraneità della competenza comunale sul punto.

La legge Mammì (l. n. 223/1990) invero, all’art. 18, i cui commi 1-3 sono stati abrogati dall’art.54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177. attribuiva unicamente allo Stato, per il tramite del competente Ministero, la competenza in ordine alla installazione e/o modifica degli impianti rice - trasmittenti, secondo un disegno poi confermato dal d.lgs. n. 259/2003, recante il Codice delle Telecomunicazioni.

Nessun potere o competenza era ed è previsto in subiecta materia in capo agli enti locali.

3. Parimenti fondata è la censura di violazione dell’art. 32, comma 1, della citata Legge Mammì, spiegata con il motivo B3. La norma invocata - tuttora non abrogata espressamente - inibiva infatti l’adozione di provvedimenti di ritiro di titoli edilizi nei 730 giorni dalla sua entrata in vigore, consentendo, in tale periodo transitorio, ai privati già esercenti impianti all’entrata in vigore della legge stessa, di seguitare ed esercitarli per il periodo indicato.

Essendo il provvedimento impugnato intervenuto nel periodo predetto, di moratoria, la sua adozione, mediante la revoca del titolo autorizzatorio, ha di fatto e di diritto impedito alla società ricorrente di continuare ad esercitare l’attività cui era deputato l’impianto già assentito.

In definitiva, per le suesposte considerazioni i predetti tre motivi di ricorso appaiono fondati, potendosi assorbire gli altri, che per lo più recano censure omologhe, il cui accoglimento appare meno satisfattivo per la ricorrente.

Sussistono peraltro eque ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le costituite parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie e, per l’effetto, Annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 29/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it