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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PIEMONTE, Sez.I - 2 marzo 2009, n. 617
URBANISTICA ED EDILIZIA - PRGC - Atto complesso - Adozione, anteriormente
all’approvazione regionale, di provvedimenti di ritiro di titoli edilizi già
rilasciati - Illegittimità. Il PRGC è un atto complesso, a complessità
ineguale, nel cui procedimento di formazione intervengono più enti, l’ultimo del
quale (Regione) ha il potere di approvarlo, conferendo così allo strumento piena
efficacia. Prima dell’approvazione regionale, infatti, il piano ha un’efficacia
meramente negativa, limitata alla valenza delle c.d. misure di salvaguardia, ma
non può legittimare l’adozione di provvedimenti di ritiro di titoli edilizi già
rilasciati. Pres. Bianchi, Est. Graziano - I. sas (avv.ti Greppi, Monti e Razeto)
c. Comune Pecetto di Valenza (n.c.). T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 02 /03/2009,
n. 617
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00617/2009 REG.SEN.
N. 01336/1991 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1336 del 1991, proposto da:
Immobiliare Agricola Rosa di Visconti Magda e C. Sas, Già Ram Srl, rappresentata
e difesa dagli avv. Giuseppe Greppi, Paolo Monti, Giorgio Razeto, con domicilio
eletto presso l’avv. Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;
contro
Comune Pecetto di Valenza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento assunto dal Sindaco di Pecetto in data 20.5.1991, prot.
1682, successivamente comunicato alla ricorrente, avente ad oggetto la revoca
dell'autorizzazione edilizia n. 3521 del 27.12.1989, con assegnazione del
termine di trenta giorni per provvedere allo smantellamento del terreno;
- della deliberazione della Giunta Comunale di Pecetto di Valenza 22.10.1989 n.
20 mediante la quale è stato espresso parere negativo, tra l'altro, per la
conservazione dell'autorizzazione in precedenza rilasciata al ricorrente.
- di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso con gli atti
impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il Referendario Avv.
Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente società impugna il provvedimento
1682/1991 con il quale il Sindaco ha revocato l’autorizzazione edilizia
rilasciatale, sul presupposto che la competenza in materia fosse stata
attribuita dal nuovo PRGC meramente adottato e non ancora approvato, alla
Giunta, la quale aveva espresso parere negativo alla conservazione
dell’autorizzazione, sul rilievo dell’asserita pericolosità degli impianti
rice-trasmittenti e del notevole impatto ambientale che generavano.
Il titolo edilizio ritirato era provvisorio, essendo espressamente subordinato
all’adozione di idonea normativa comunale disciplinante la materia.
Non si costituiva il Comune e alla Camera di Consiglio del 5.9.2001 veniva
accolta la domanda interinale di sospensione degli atti gravati, motivata solo
con riferimento al periculum.
Pervenuta alla pubblica Udienza del 29.1.2009 , sulle conclusioni delle parti e
la relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il ricorso è stato
trattenuto a sentenza.
2.1. Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.
Ha pregio l’insieme delle censure di cui al motivo A2 e A3, secondo cui
difetterebbero i presupposti d adozione del provvedimento oppugnato, vi sarebbe
difetto di motivazione, travisamento e contraddittorietà con la pregressa
autorizzazione, difetto di istruttoria e perplessità in quanto il PRGC meramente
adottato non sarebbe l’idonea normativa additata dal titolo revocato. Assume
inoltre parte ricorrente che le ragioni del forte impatto ambientale e
dell’asserita pericolosità delle irradiazioni sarebbero sfornite della
necessaria istruttoria e il timore per le interferenze, privo di indagini
tecniche, sarebbe inidoneo a motivare un provvedimento di revoca, tanto più che
la competenza in materia, a termini dell’art. 18 della L. 223/2000 spetta al
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e non all’autorità Comunale.
2.2. A parere della Sezione tutte le delineate doglianze sono fondate.
In primo luogo persuade quanto afferma la ricorrente, secondo cui il PRGC
meramente adottato non è normativa idonea. Invero, il PRGC è il classico esempio
di atto complesso, a complessità ineguale, nel cui procedimento di formazione
intervengono più enti, l’ultimo del quale (Regione) ha il potere di approvarlo,
conferendo così allo strumento piena efficacia. Prima dell’approvazione
regionale, infatti, il piano ha un’efficacia meramente negativa, limitata alla
valenza delle c.d. misure di salvaguardia, ma non può legittimare l’adozione di
provvedimenti di ritiro di titoli edilizi già rilasciati.
2.3. Fondata è pure la censura di difetto di motivazione: l’asserita
pericolosità delle radiazioni e il presunto impatto ambientale non appaiono
supportati da idonea istruttoria, risolvendosi in asserzioni apodittiche.
Ma più di ogni altra è dotata di pregio la doglianza con la quale si lamenta l’
estraneità della competenza comunale sul punto.
La legge Mammì (l. n. 223/1990) invero, all’art. 18, i cui commi 1-3 sono stati
abrogati dall’art.54 del D.LGS. 31 luglio 2005, n. 177. attribuiva unicamente
allo Stato, per il tramite del competente Ministero, la competenza in ordine
alla installazione e/o modifica degli impianti rice - trasmittenti, secondo un
disegno poi confermato dal d.lgs. n. 259/2003, recante il Codice delle
Telecomunicazioni.
Nessun potere o competenza era ed è previsto in subiecta materia in capo agli
enti locali.
3. Parimenti fondata è la censura di violazione dell’art. 32, comma 1, della
citata Legge Mammì, spiegata con il motivo B3. La norma invocata - tuttora non
abrogata espressamente - inibiva infatti l’adozione di provvedimenti di ritiro
di titoli edilizi nei 730 giorni dalla sua entrata in vigore, consentendo, in
tale periodo transitorio, ai privati già esercenti impianti all’entrata in
vigore della legge stessa, di seguitare ed esercitarli per il periodo indicato.
Essendo il provvedimento impugnato intervenuto nel periodo predetto, di
moratoria, la sua adozione, mediante la revoca del titolo autorizzatorio, ha di
fatto e di diritto impedito alla società ricorrente di continuare ad esercitare
l’attività cui era deputato l’impianto già assentito.
In definitiva, per le suesposte considerazioni i predetti tre motivi di ricorso
appaiono fondati, potendosi assorbire gli altri, che per lo più recano censure
omologhe, il cui accoglimento appare meno satisfattivo per la ricorrente.
Sussistono peraltro eque ragioni per disporre la compensazione delle spese di
lite tra le costituite parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione -
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie e, per
l’effetto, Annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 29/01/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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