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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 7 Gennaio 2009, n. 1
ENERGIA - PUBBLICA AMMIINISTRAZIONE - Energie alternative - Regione Puglia -
Numero elevato di domande autorizzatorie presentate - Domande incomplete delle
documentazione richiesta - Invito a presentare nuova domanda - Discrezionalità
amministrativa - Par condicio. L’esplosione del fenomeno delle energie
alternative, nella Regione Puglia, nonché il sopravvenire della L. r. n. 17/07,
disponente per il decentramento amministrativo nella materia in questione,
depongono a favore della discrezionalità della p.a. in ordine alla scelta tra il
considerare una domanda di autorizzazione incompleta di documentazione come
“irregolare” e quindi passibile di regolarizzazione ovvero invitare il privato
interessato a presentarne una nuova e questa volta corredata a norma. La scelta,
nella specie, del secondo criterio appare più coerente, sul presupposto di una
situazione emergenziale per la abnorme quantità delle domande, con il principio
della “par condicio” e della osservanza dei tempi procedimentali tra le imprese
che si sono fatto carico di presentare tutta la documentazione prevista e quelle
che invece non sono state diligenti a riguardo e che intendano agevolarsi d una
istruttoria prioritaria in virtù di una istanza precedente ma non regolare.
Pres. urbano, est. Mangialardi - I. s.r.l. (avv. Vecchione) c. Regione Puglia
(avv. Liberti) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 7 gennaio 2009, n. 1
VIA - Procedimento di verifica dell’assogettabilità a VIA - Formazione del
silenzio assenso - Esclusione - Contrasto con i principi comunitari. La
formazione del silenzio assenso nel procedimento di verifica
dell’assoggettabilità a VIA si verrebbe a porre in contrasto con i principi
comunitari che impongono la esplicitazione delle ragioni di compatibilità
ambientale con l’adozione di eventuali prescrizioni correttive sulla base di
un’analisi sintetico-comparativa per definizione incompatibile con un modulo
tacito di formazione della volontà amministrativa. (CdS Sez. V n. 4058/2008; TAR
PUGLIA, Bari, n. 2183/2008). Pres. urbano, est. Mangialardi - I. s.r.l. (avv.
Vecchione) c. Regione Puglia (avv. Liberti) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III -
7 gennaio 2009, n. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00001/2009 REG.SEN.
N. 01236/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2007, proposto da:
Ico Energy Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vecchione, con
domicilio eletto presso Francesco Vecchione in Bari, c/o M.Caponio c.so
Mazzini,136/D;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Liberti, Maria Grimaldi,
con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare
Nazario Sauro, 31-33;
nei confronti di
Comune di Monteleone di Puglia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota della Regione Puglia, Assessorato Ecologia, n. 8499 del 24.5.2007
recante rigetto della istanza presentata dalla ricorrente in data 27.3.07 per
l’autorizzazione di un progetto di impianto di produzione di energia da fonte
eolica da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia;
della nota del Comune di Monteleone n. 57/07 di comunicazione del provvedimento
di cui sopra;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o conseguente comunque lesivo
degli interessi della ricorrente;
nonché per il risarcimento danni subiti e subendi per la esecuzione degli atti
gravati;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2008 il dott. Vito Mangialardi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato e depositato rispettivamente il 3 agosto e 10 settembre
del 2007, la ricorrente azienda, che opera nel capo della produzione di energia
elettrica ricavata da fonti rinnovabili, ha impugnato gli atti in epigrafe
meglio indicati. Ha premesso che, intendendo realizzare nel Comune di Monteleone
di Puglia (Fg) un parco eolico di potenza prevista di 2,55 MW, in data 27.3.07
inoltrava apposita istanza alla Regione Puglia corredata da documentazione;
contestualmente produceva istanza per l’attivazione della procedura di
assoggettabilità alla VIA (valutazione impatto ambientale) del suddetto
progetto, allegandovi i documenti già inoltrati all’Assessorato per lo sviluppo
economico nonché quelli richiesti dal Regolamento regionale n. 16 del 2006 e
dalla L.R. n. 11/01. A seguito di richiesta di informazione sull’iter della
pratica, le perveniva in data 25.7.07 nota comunale riferente che la Regione con
nota del 8499 del 13.6.07 aveva rigettato la richiesta di verifica di
assoggettabilità alla VIA del progetto de quo per carenza di documentazione.
Di qui il ricorso all’esame in cui si deduce: 1) Violazione e falsa applicazione
art. 7 e 10 della legge 241/1990, violazione del giusto procedimento e della
stessa Cost. ed in particolare degli artt. 3,97 e 41; eccesso di potere. Lamenta
la parte che il diniego regionale non sia stato preceduto dall’apposita
comunicazione prevista dalle norme in epigrafe. 2) Ulteriore violazione della
legge 241/90 e del giusto procedimento oltre che eccesso di potere. La mancata
comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento della istanza ha impedito
alla ricorrente di presentare le proprie ragioni, con conseguente compressione
del principio di partecipazione procedimentale. 3) Ulteriore violazione della
legge 241 ed eccesso di potere. La incompletezza documentale (ed a tutto
concedere nella specie) di una domanda intesa ad ottenere un provvedimento
autorizzatorio dalla P.A. non può comunque costituire causa di rigetto della
stessa, sussistendo in capo all’Amministrazione l’onere di precisare i documenti
carenti con invito ad integrarli. 4) Violazione della L.R. Puglia n. 11 del
12.4.2001 e del Regolamento regionale n. 16/06; eccesso di potere atteso che la
istanza prodotta era pienamente conforme alla normativa di settore.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia opponendosi all’avverso ricorso da
cui in via preliminare ha eccepito la inammissibilità in quanto la nota
regionale gravata non contiene diniego all’autorizzazione alla realizzazione del
progetto, come erroneamente si assume. Osserva a riguardo la Regione che
l’Assessorato all’Ecologia, da cui proviene la nota in questione, compete solo
la valutazione in ordine alla VIA il che esclude ravvisabilità di rigetto del
progetto nell’atto in questione; . Si assume poi dalla difesa della Regione, e
ciò ad esplicitazione della infondatezza del gravame, che essa Regione non ha
nemmeno opposto diniego alla verifica della VIA, essendosi limitata solo a
comunicare di non poter procedere all’esame della pratica per carenza della
documentazione prevista dalla legge.
L’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti gravati, accolta in
primo grado (Ordinanza TAR n. 962/07), è stata motivatamente respinta in sede di
appello dal CdS (Ordinanza n. 1327 del 11.3.08).
In corso di causa le parti, con memorie, hanno puntualizzato le rispettive tesi
difensive.
B) Il ricorso va qualificato inammissibile. Va subito osservato che l’atto
gravato non è di rigetto –come si assume dal ricorrente- della istanza datata
27.3.07 intesa all’autorizzazione di un progetto di impianto di produzione di
energia da fonte eolica da realizzare in agro del Comune di Monteleone di
Puglia. Esso provvedimento, invero, è del seguente tenore: “In relazione
all’istanza in oggetto (ndr. In oggetto si parlava di procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA) acquisita ala protocollo n. 5697 del 10.4.2007, codesta
società ha presentato i seguenti elaborati:
relazione ambientale relativa ai soli aspetto floristici e faunistici;
tipici di progetto, relativi ad aspetti tecnici di dettaglio;
tavole di inquadramento.
Il Regolamento n. 16/06, pubblicato sul BURP n. 128 del 6/10/2006, ha invece
disciplinato agli artt. 9,10 e 11 la documentazione da presentare ed il
procedimento di cui alla Legge Regionale 11/2001, elencando dettagliatamente
atti, relazioni e quant’altro da produrre in formato cartaceo e digitale.
Attesa pertanto l’assoluta carenza della documentazione presentata e la
conseguente inaccoglibilità della richiesta formulata, codesta Società, ove
interessata, dovrà presentare nuova istanza corredata degli atti e supporti
prescritti”.
La nota in questione si riferisce, all’evidenza, alla procedura di verifica
della VIA e ciò ai sensi dell’art. 16 della l.r. n. 11 del 12 aprile 2001 e non
può essere diversamente intesa in quanto proviene dall’Assessorato all’ Ecologia
cui compete solo la valutazione dell’impatto che il progettato intervento
produce sull’ambiente, nel mentre rientra nella competenza dell’Assessorato allo
Sviluppo Economico l’esame del presentato progetto ai fini della sua
autorizzazione o meno.
Ciò detto, pon mente osservare che la nota dianzi trascritta è priva di reale
efficacia lesiva, con conseguente inammissibilità della impugnativa proposta ed
ora all’esame; lo stesso CdS, pronunciando in sede cautelare su appello proposto
avverso l’Ordinanza di sospensiva Tar che subiva riforma, si è espresso nei
termini che seguono: “…la nota impugnata non ha natura di provvedimento di
diniego di VIA bensì di semplice invito a riformulare l’istanza di
assoggettabilità a VIA in conformità alle norme di legge e regolamento vigenti
nella Regione Puglia con riguardo alla documentazione da presentare, per cui non
trova applicazione l’art. 10 bis delle L. 241/90 in tema di preavviso di
rigetto” (Ordinanza Sez. V, n. 1327 dell’11 marzo 2008).
Qualora si dovesse dubitare della natura endoprocedimentale della nota impugnata
e comunque della sua carenza di reale efficacia lesiva e quindi della
inammissibilità del gravame, esso ricorso, esaminato nel merito, risulta privo
di fondatezza giuridica.
Invero il 1^ e 2^ motivo, che meritano trattazione congiunta, evidenziano un
ritenuto vizio procedimentale di mancata previa comunicazione (di cui agli artt.
7 e 10 legge 241/90 e s.m.i.) dell’atto definitivo di diniego con conseguente
impossibilità per il privato di poter presentare le proprie ragioni: il vizio
non sussiste in quanto, come dianzi detto anche dal CdS sia pure in sede
cautelare, non si è di fronte ad un diniego di VIA, bensì ad un semplice invito
a riformulare la istanza in conformità della legge e del regolamento vigenti
nella Regione Puglia. Va da sé che non è invocabile l’art. 10 bis della citata
legge 241 in quanto, come più volte detto, non è qui raffigurabile alcun
rigetto.
Nel terzo motivo che impinge nella rilevata incompletezza documentale della
istanza cui è seguito l’invito a ripresentarne una nuova, parte ricorrente
rivendica il principio per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto invitare la
parte a produrre solo la documentazione ritenuta carente; la questione non è da
poco perché a seguire la tesi di parte ricorrente la istanza originaria, anche
se priva di documentazione, produrrebbe comunque effetti nel senso che varrebbe
la sua priorità (data e numero di protocollo) rispetto ad altre domande che, pur
corredate a norma sarebbero comunque successive. Osserva a riguardo il Collegio
che in Puglia è letteralmente esploso il fenomeno delle fonti di energie
alternative < da fonte eolica, come nella specie, o solare> il che ha posto e
pone problemi di gestione del fenomeno soprattutto sotto l’aspetto ambientale
<rispettivamente e per un verso presenza di tralicci alti decine di metri alla
cui sommità sono poste le ormai caratteristiche pale eoliche le cui notevoli
dimensioni sono funzionali a raccogliere la forza del vento per trasformarla in
energia e per altro verso destinazione di suoli agricoli a volte di notevoli
dimensioni con svellimento di alberi e di esistenti colture per impiantarvi
pannelli solari per l’energia fotovoltaica>. Orbene in detta situazione che vede
presenza di centinaia di domande di imprese che operano nella realizzazione dei
parchi eolici o installazione di pannelli solari–con conseguente opportunità se
non necessità di evitare un indiscriminato consumo di territorio occupato da
areogeneratori e /o impianti tecnologici di energia alternativa- e la presenza
di nuova intervenuta normativa (l.r. n. 17/07) disponente per il decentramento
amministrativo nella materia in questione, ritiene il Collegio che rientri nella
discrezionalità della p.a. la scelta tra il considerare una domanda incompleta
di documentazione come “irregolare” e quindi passibile di regolarizzazione
ovvero invitare il privato interessato a presentarne una nuova e questa volta
corredata a norma. Nella specie la Regione ha scelto la seconda opzione che, a
parere del Collegio, non pare illegittima in quanto finalizzata, sul presupposto
di una situazione emergenziale per la abnorme quantità delle domande (vedi pag.
10 e seguenti della memoria della Regione del 26 sett. 08), al principio della
“par condicio” e della osservanza dei tempi procedimentali tra le imprese che si
sono fatto carico di presentare tutta la documentazione prevista dagli artt. da
9 ad 11 dell’apposito Regolamento e quelle che invece non sono state diligenti a
riguardo e che intendano agevolarsi d una istruttoria prioritaria in virtù di
una istanza precedente ma non regolare.
Circa l’ultimo motivo, la interessata avrebbe dovuto presentare tutta la
documentazione indicata all’art. 9 del regolamento regionale n. 16/2006 munita
dei criteri e requisiti indicati nei successivi artt. 10 ed 11, come
espressamente fatto presente in una racc.ta a.r. inviata dalla Regione alla Ico
Energy presso la sua sede in Maddaloni ma non riscontrata dal destinatario e
restituita al mittente. Sulla carenza di documentazione, la Regione Puglia ha
depositato in data 17 sett. 08 apposita nota dell’Assessorato all’Ecologia del 4
sett. 08 n. 12230 in cui si esplicita che la documentazione chiesta dalla
disposizione regolamentare pugliese è stata inoltrata con una nuova istanza
della ricorrente del 12.10.2007 e che era invece carente nella primitiva istanza
del 29.3.07. L’affermazione della ricorrente che già la sua prima istanza fosse
corredata a norma rimane una asserzione di parte; invero parte ricorrente che
non si dà carico, se del caso interloquendo con la nota dell’Assessorato da
ultimo citata, di espressamente menzionare la presenza nella sua primitiva
documentazione dei criteri e requisiti del progettato impianto eolico chiesti
negli artt. 10 ed 11 della disposizione regolamentare.
Si deduce infine dalla ricorrente che nella specie si sarebbe comunque già
determinato un silenzio assenso per decorso dei 60 gg. previsti dall’art. 16
comma 7 della legge regionale n. 11/01. A riguardo sottolinea il Collegio che in
punto di fatto prima che di diritto non è ravvisabile alcun silenzio assenso.
Invero, come consta dalla documentazione depositata dalla Regione, l’istanza
della ICO ENERGY diretta alla Regione, Assessorato all’Ambiente, Settore
Ecologia è stata protocollata dall’Ufficio destinatario il 10 Aprile 2007 al n.
5697; la stessa ricorrente riferisce di averla spedita in data 27 marzo 2007.
Orbene, come già detto, la Regione, Assessorato all’Ecologia, la riscontrava
negativamente con nota racc.ta A.R. del 24 maggio 2007 che veniva restituita al
mittente il 12.7.2007 per compiuta giacenza. In ogni caso nella materia di che
trattasi non è ravvisabile alcun silenzio assenso; come detto dal CdS in recente
sentenza della Sez. V n. 4058 del 25 agosto 2008 e ribadito in decisione di
questa Sezione n. 2183 del 24.9.2008, la formazione del silenzio assenso nella
materia che ne occupa si verrebbe a porre in contrasto con i principi comunitari
che impongono la esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale con
l’adozione di eventuali prescrizioni correttive sulla base di un’analisi
sintetico-comparativa per definizione incompatibile con un modulo tacito di
formazione della volontà amministrativa.
Conclusivamente il ricorso in questione, di per sé inammissibile, ad un esame
nel merito risulta pure infondato.
Spese, che in parte si compensano ravvisandosene motivi, per la rimanente parte
si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe e comunque, esaminatolo nel
merito, lo respinge. Condanna la ricorrente società alla rifusione delle spese
di giudizio a favore della intimata e costituita Regione Puglia, spese che – in
parte compensate- per la rimanente parte si liquidano in € 1.500,00
(millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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