AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 ottobre 2009, n. 2226
ENERGIA - Impianti di produzione alimentati da fonte eolica - Realizzazione -
D.I.A. -Attestazioni con cui va accompagnata l’istanza - Art. 12 d.lgs. n.
387/2003 - Mancata presentazione - Effetti. La denuncia d’inizio attività
per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonte eolica rappresenta, come quella edilizia, un regime sostitutivo della
normale procedura autorizzatoria. Di riflesso, le attestazioni che devono
accompagnare la dichiarazione consentita dall’articolo 27 della legge regionale
Puglia 19 febbraio 2008 n. 1 non possono che ricalcare in linea di massima la
documentazione da produrre con l’istanza per l’ottenimento appunto
dell’autorizzazione, di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003 n. 387. Ciò conduce alla conclusione che,
nell’assenza della documentazione, se pertinente ed essenziale, la dichiarazione
d’inizio attività non può reputarsi formalmente presentata e che quindi dalla
data del suo deposito non può iniziare a decorrere il termine dilatorio di 30
giorni. Pres. Allegretta, Est. Adamo - L.S. (avv.ti Lofoco e Iacovelli) c.
Comune di Orta Nova - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 ottobre 2009, n.2226
ENERGIA - Impianti di produzione alimentati da fonte eolica - Realizzazione -
D.I.A. - Principi applicabili - D.P.R. n. 380/2001 - Soggetti legittimati alla
presentazione della D.I.A. - Locatario - Condizioni - Poteri comunali. Alla
denuncia d’inizio attività d’installazione e di produzione di elettricità da
fonte eolica sono applicabili gli stessi principi elaborati in tema di denuncia
edilizia. La DIA deve pertanto essere prodotta, ai sensi dell’articolo 23, primo
comma, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dal soggetto legittimato, ovvero da “Il
proprietario dell'immobile o chi abbia titolo proprietario dell'immobile o chi
abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività”. In altre parole,
per edificare è necessario che il soggetto istante sia o il titolare del diritto
di proprietà sul fondo o chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di
obbligazione, abbia, per effetto di questo, obbligo o facoltà di eseguire i
lavori per cui chiede il permesso; quindi anche il locatario se il contratto di
locazione reca l'esplicita o implicita, ma inequivocabile, autorizzazione
all'esecuzione di dati interventi di trasformazione edilizia del bene in
funzione dell'uso per il quale lo stesso è stato concesso ad altri (Cass. civ.,
III sez., 15 marzo 2007 n. 6005; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2001 n. 2882; 4
febbraio 2004 n. 368; T.A.R. Veneto, Sez. II, 23 luglio 2001 n. 2211; T.A.R.
Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 1 luglio 2008 n. 338).Spetta al Comune la
verifica del possesso del titolo, la cui mancanza impedisce all'amministrazione
di procedere oltre nell'esame del progetto (Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2000
n. 3525; Sez. V, 12 maggio 2003, n. 2506; Sez. IV, 8 giugno 2007 n. 3027; T.A.R.
Emilia Romagna, Parma, 21 febbraio 2007 n. 53; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII,
12 dicembre 2007 n. 16213; T.A.R. Basilicata, 19 gennaio 2008 n. 15). Pres.
Allegretta, Est. Adamo - L.S. (avv.ti Lofoco e Iacovelli) c. Comune di Orta Nova
- TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 ottobre 2009, n.2226
N. 02226/2009 REG.SEN.
N. 01890/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2008, proposto da Luigi Solazzo,
rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Lofoco e Danila Iacovelli, con
domicilio eletto presso il primo in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
il Comune di Orta Nova, in persona del Sindaco p.t.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. 23904 del
3.11.2008 (doc. A);
- della nota prot. n. 21255 del 9.10.2008 (doc. B);
- della nota prot. n. 20427 del 29.9.2008 (doc. C);
- della nota prot. n. 21178 del 7.10.2008 (doc. D);
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 4 giugno 2009 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
A. In data 29 luglio 2008, il signor Luigi Solazzo ha presentato una denuncia
d’inizio attività per la realizzazione di un impianto eolico da 900 kW, nel
comune di Orta Nova, contrada Ferrante.
Il 2 ottobre 2008 (dopo quindi più di 30 giorni dalla presentazione della
denuncia), il Settore progettualità tecnica del Comune di Orta Nova chiedeva al
ricorrente una serie di documenti, comunicando la sospensione dell'inizio dei
lavori, con nota del 29 settembre 2008 prot. 20.427; tale richiesta veniva
reiterata il 7 ottobre 2008 con la nota prot. 21.178.
Avendo il ricorrente domandato copia della D.I.A., l'Amministrazione municipale
rigettava tale istanza, precisando che il rilascio della copia sarebbe avvenuto
solo dopo il deposito della documentazione (nota 9 ottobre 2008 prot. 21.255).
Infine, con la nota prot. n. 23904 del 3 novembre 2008, il Comune comunicava che
"a seguito della pubblicazione della Legge Regionale 21/10/2008, n. 31 - art. 3,
lett. c), l'intervento di che trattasi non è soggetto alla disciplina della
D.I.A., in quanto trattasi di impianto non finalizzato all'autoconsumo e
pertanto l'opera non può essere realizzata con la D.I.A.".
I predetti atti vengono impugnati dall'interessato, alla stregua dei seguenti
motivi:
1) (sull'errata applicazione della legge regionale 21 ottobre 2008 n. 31)
violazione, falsa applicazione degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001,
dell'articolo 27 della legge regionale n. 1/2008, dell'articolo 7 della legge
regionale 21 ottobre 2008 n. 31; eccesso di potere sotto il profilo
dell'arbitrarietà, del principio della certezza del diritto e del principio
tempus regit acta;
2) illegittimità della richiesta di documentazione integrativa sotto il profilo
della violazione e falsa applicazione dell'articolo 27 della legge regionale n.
1/2008; violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/ 77 /CEE e del
decreto legislativo n. 387/2003, articoli 1 e 12;
3) illegittimità della richiesta di documentazione integrativa per
ingiustificato aggravio del procedimento, in relazione all'articolo 6 della
direttiva 2001/77/CEE, del testo unico dell'edilizia, articoli 22 e 23, e
dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003;
4) violazione, falsa applicazione degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001;
eccesso di potere per sviamento della causa e per irragionevolezza ed
arbitrarietà.
Il signor Solazzo domanda altresì il risarcimento dei danni subìti per
l'illegittima azione dell'Amministrazione.
All'udienza del 4 giugno 2009, la causa è stata riservata per la decisione.
B. Il ricorrente impugna una serie di note del Comune di Orta Nova, con le
quali, a seguito della presentazione della denuncia d’inizio attività per
l'installazione di un aerogeneratore, l'Amministrazione ha prima richiesto
integrazioni documentali, ritenute dalla parte ingiustificate ed esorbitanti, e
ha poi inibito l'attività, richiamando il disposto dell'articolo 3, lett. c),
della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31, che ha limitato il regime della
denuncia d’inizio attività ai soli impianti eolici (formati da un unico
aerogeneratore di potenza non superiore a 1 KW) destinati all'autoconsumo.
Sostiene invece l'interessato che tale normativa non poteva essere applicata sia
perché il termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia era spirato (e
quindi l'Amministrazione non poteva più pronunciarsi in senso inibitorio) sia
perché, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge regionale n.
31/2008, tale ultima normativa non si applica ove sia "validamente trascorso il
termine di 30 giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio
attività, depositata a norma del D.P.R. n. 308/01, artt. 22 e 23".
Le censure, come proposte, sono infondate.
3. Ai fini dell'esame delle censure dedotte, occorre premettere alcune
osservazioni sulla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili.
Già in origine la direttiva 2001/77/CE, in un'ottica di liberalizzazione del
mercato interno dell'elettricità, ha sottolineato il significato delle
produzioni di tale tipo, evidenziando che “contribuiscono alla protezione
dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile”; “Esse possono inoltre creare
occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale,
contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire
più rapidamente gli obiettivi di Kyoto” (primo “considerando”).
Inoltre, per la direttiva, “É necessario tener conto della struttura specifica
del settore delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare al momento della
revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti
di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili”
(ventesimo “considerando”).
L’atto comunitario ha perciò stabilito, all'articolo 6:
"1. Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri
valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure
di autorizzazione o delle altre procedure di cui all'articolo 4 della direttiva
96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti
energetiche rinnovabili allo scopo di:
- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di
elettricità da fonti energetiche rinnovabili,
- razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo,
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e
tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti
energetiche rinnovabili”.
La direttiva è stata poi recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.
387, il quale evidenzia nel suo complesso una precisa volontà promozionale
relativa ai procedimenti d’installazione d’impianti di produzione di energia
mediante fonti rinnovabili che, come sottolineato dal Consiglio di Stato,
corrisponde a "finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di
gas all'effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo maggior
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili di tecniche avanzati compatibili
con l'ambiente tra i quali rientrano impianti eolici, costituisce un impegno
internazionale assunto dallo Stato italiano recepito nell'ordinamento statale
della legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997”)" (decisione, sesta Sezione, 9
marzo 2005 n. 971).
Il citato decreto legislativo contiene in effetti una disciplina procedimentale
assai scarna. Per quanto riguarda in particolare la semplice denunciabilità
degli impianti, l'articolo 5 ("Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative"), nella formulazione successiva all'articolo 2, comma
158, lettera g), della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, applicabile alla
fattispecie, si limita infatti a prevedere:
“5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4”
[riguardanti l’autorizzazione unica]. “Ai medesimi impianti, quando la capacità
di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al
presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina
della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere
individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei
siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della
denuncia di inizio attività”.
L'essenzialità di tale disciplina, con evidenti finalità di semplificazione e
accelerazione, che si limita a richiamare strumenti utilizzati per i più modesti
interventi edilizi (campo di tradizionale e consolidata competenza dei comuni)
si contrappone però alla complessità tecnica del settore, sviluppatosi in tempi
recenti, e alla molteplicità e alla rilevanza degli interessi coinvolti
(ambiente, paesaggio, impresa, salute, urbanistica).
In effetti, a tale ultimo proposito, si può registrare che l'intero dibattito
sulle fonti energetiche alternative ha invero condotto, attraverso
l’evidenziazione di tali vari aspetti, al definitivo abbandono della (ormai
declinante) visione panurbanistica nella gestione del territorio e alla
contestazione del concetto unitario di ambiente, considerato che proprio nelle
decisioni sulla collocazione degli impianti destinati alla produzione di
elettricità da fonti rinnovabili (e, in specie, da quella eolica), sin dal
livello pianificatorio anche su vasta scala, emerge usualmente la
contrapposizione tra la tutela del paesaggio e la più generale protezione
dell’ambiente coniugata ad uno sviluppo sostenibile.
La discrasia sopraevidenziata tra essenzialità della disciplina comunitaria e
statale e complessità della materia ha comportato, a livello regionale, una
regolamentazione degli impianti da fonti rinnovabili (compiutamente ricostruita
nella sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, prima Sezione, I aprile 2008 n. 709),
che ha visto sommarsi, più che integrarsi, una serie d’interventi, di natura e
rango diversi (legislativo, regolamentare, provvedimentale), accompagnati spesso
da norme transitorie non sempre chiare nella loro ratio.
In particolare, la disciplina della denuncia d’inizio attività, dopo l’articolo
27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1, ha trovato un più equilibrato
assetto solo con la circolare dell’Assessorato Sviluppo economico- Settore
Industria energetica- I agosto 2008 prot. 38/8763 e con la legge regionale 21
ottobre 2008, n. 31 (che diverge comunque dalla normativa statale, la quale
consente la denunciabilità per gli impianti fino a 60 kW, in forza dell'articolo
2, commi 158 e 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Da tale prospettiva emerge con chiarezza l’infondatezza delle contestazioni
attoree sull’estraneità e l’arbitrarietà delle richieste istruttorie avanzate
dal Comune. Invero, la denuncia d’inizio attività per la realizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica
rappresenta, come quella edilizia, un regime sostitutivo della normale procedura
autorizzatoria.
Di riflesso, le attestazioni che devono accompagnare la dichiarazione consentita
dall’articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1 non possono che
ricalcare in linea di massima la documentazione da produrre con l’istanza per
l’ottenimento appunto dell’autorizzazione, di cui ai commi terzo e quarto
dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.
Ciò conduce alla conclusione che, nell’assenza della documentazione, se
pertinente ed essenziale, la dichiarazione d’inizio attività non può reputarsi
formalmente presentata e che quindi dalla data del suo deposito non può iniziare
a decorrere il termine dilatorio di 30 giorni.
Nell’ipotesi in esame, i documenti elencati nelle contestate note comunali 29
settembre 2008 prot. 20.427 e 7 ottobre 2008 prot. 21.178 sono pertinenti,
trattandosi di permessi e autorizzazioni che devono essere posseduti dal
soggetto sia per il completamento della pratica edilizia, anche in relazione
alle peculiarità della costruzione, sia per l’effettivo avvio dell’attività di
produzione elettrica (parere preventivo dell’Aeronautica militare, dell’A.S.L.,
dell'A.R.P.A., il nulla osta del Comune vicino, dichiarazione d’'inesistenza di
vincoli ambientali, relazione ambientale e paesaggistica, relazione d’impatto
elettromagnetico, attestazione dell'assegnazione del punto di connessione alla
rete elettrica, nulla-osta per le linee elettriche e i cavidotti...).
In particolare, dalla nota di richiesta della copia della D.I.A. del 29-30
settembre 2009, risulta che la domanda di accesso alle infrastrutture di reti è
stata avanzata solo in data 27-31 luglio 2008 e che l’assenso dell’ENEL reca la
data del 18 agosto 2008 (con pagamento del corrispettivo il giorno 8 settembre
2008); inoltre dell’istanza, datata 6 settembre 2008 e prodotta il 17 settembre
2008, per la realizzazione di condutture elettriche non si conosce l’esito. Per
gli altri documenti menzionati dal Settore Progettualità tecnica il ricorrente
non ha fornito informazioni specifiche.
Di conseguenza, non può negarsi l’applicabilità della legge n. 31/2008 alla
fattispecie in esame (contestata invece dal ricorrente). Per le lacune nelle
allegazioni della parte, non si può infatti ritenere "validamente trascorso il
termine di 30 giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio
attività, depositata a norma del D.P.R. n. 308/01, artt. 22 e 23".
Radicalmente invero l’istante non ha mai prodotto la “Copia titolo proprietà e/o
altro titolo equipollente”, ripetutamente domandato dal Comune, documentazione,
che peraltro non si rinviene nel complesso degli atti contenuti nel fascicolo
processuale e neppure è in questi citata.
Al proposito, questa Sezione (sentenza 22 luglio 2009 n. 1939), riferendo alla
denuncia d’inizio attività d’installazione e di produzione di elettricità da
fonte eolica gli stessi principi elaborati in tema di denuncia edilizia, ha
precisato:
“Invero, la denuncia di inizio attività dev’essere prodotta, ai sensi
dell’articolo 23, primo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 dal soggetto
legittimato, ovvero da “Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo
proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di
inizio attività”. La formulazione richiama quella dell'articolo 11 del D.P.R.
(secondo il quale “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo") a sua volta ispirata
dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.
In altre parole, per edificare è necessario che il soggetto istante sia o il
titolare del diritto di proprietà sul fondo o chi, pur essendo titolare di altro
diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di questo, obbligo o
facoltà di eseguire i lavori per cui chiede il permesso; quindi anche il
locatario se il contratto di locazione reca l'esplicita o implicita, ma
inequivocabile, autorizzazione all'esecuzione di dati interventi di
trasformazione edilizia del bene in funzione dell'uso per il quale lo stesso è
stato concesso ad altri (Cass. civ., III sez., 15 marzo 2007 n. 6005; Cons.
Stato, Sez. V, 28 maggio 2001 n. 2882; 4 febbraio 2004 n. 368; T.A.R. Veneto,
Sez. II, 23 luglio 2001 n. 2211; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 1 luglio
2008 n. 338).
D’altra parte, certamente spetta al Comune la verifica del possesso del titolo,
la cui mancanza impedisce all'amministrazione di procedere oltre nell'esame del
progetto (Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2000 n. 3525; Sez. V, 12 maggio 2003,
n. 2506; Sez. IV, 8 giugno 2007 n. 3027; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 21
febbraio 2007 n. 53; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007 n.
16213; T.A.R. Basilicata, 19 gennaio 2008 n. 15”.
L’azione demolitoria pertanto va respinta.
Di conseguenza, non è riscontrabile nella fattispecie alcun danno ingiusto,
ragion per cui anche la domanda risarcitoria dev’essere respinta.
Non occorre statuire sulle spese di giudizio, non essendosi costituita
l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione I,
respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 e del
giorno 11 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it