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TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 novembre 2009, n. 2731


VIA - Regione Puglia - L.R. n. 11/2001 - Procedimento di valutazione di impatto ambientale - Conclusione - Termine di 90 giorni - Procedimento di screening -Termine di 60 giorni - Termini perentori - Materia non derogabile dalle Regioni - Artt. 31, 43 e 44 (oggi art. 20, c. 4) d.lgs. n. 152/2006. La conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l’espressione dei pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell’art. 13 della legge regionale pugliese n. 11 del 2001, secondo il quale l’autorità competente delibera la v.i.a. anche in assenza dei predetti pareri. Allo stesso modo, il sub-procedimento di verifica della assoggettabilità a v.i.a. (cosiddetto screening ambientale), ai sensi dell’art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 11 del 2001, deve concludersi nel termine di sessanta giorni, secondo quanto disposto dall’art. 16, settimo comma, della medesima legge regionale. L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo l’originario disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente), oggi sostituiti dal novellato art. 20, quarto comma, del Codice. Pres. Allegretta, Est. Picone - T. s.p.a. (avv.ti Muscatello, Bucello e Viola) c. Provincia di Foggia e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 novembre 2009, n. 2731


 

 

 

N. 02731/2008 REG.SEN.
N. 01354/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2009, proposto da Tre - Tozzi Renewable Energy s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Muscatello, Mario Bucello e Simona Viola, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Muscatello in Bari, via Abate Eustasio, 5;


contro
 

Provincia di Foggia e Regione Puglia, non costituite;

per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia, che non ha adottato la determinazione conclusiva del procedimento di verifica della assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11, sulla domanda del 12 dicembre 2007 concernente il progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), in località Pozzo Marano;
- e per la condanna della Provincia a concludere il suddetto procedimento con provvedimento espresso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Savio Picone e uditi per la ricorrente gli avv.ti Francesco Muscatello e Mario Bucello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. La ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto di costruzione di un parco eolico nel Comune di Cerignola, presentata il 12 dicembre 2007.

Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché dell’art. 16, settimo comma, della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di sessanta giorni previsto dalla citata legge regionale.

Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori e di aver trasmesso al Comune di Cerignola la documentazione necessaria all’espressione del parere ed al deposito del progetto.

Alla camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009, nella contumacia della Provincia di Foggia e della Regione Puglia, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso merita accoglimento.

Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.

Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, avendo essa presentato specifica istanza alla Provincia al fine di realizzare il parco eolico progettato nel Comune di Lucera.

Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l’espressione dei pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell’art. 13 della legge regionale pugliese n. 11 del 2001, secondo il quale l’autorità competente delibera la v.i.a. anche in assenza dei predetti pareri.

Allo stesso modo, il sub-procedimento di verifica della assoggettabilità a v.i.a. (cosiddetto screening ambientale), nella fattispecie di competenza della Provincia ai sensi dell’art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 11 del 2001, deve concludersi nel termine di sessanta giorni, secondo quanto disposto dall’art. 16, settimo comma, della medesima legge regionale.

L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo l’originario disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente), oggi sostituiti dal novellato art. 20, quarto comma, del Codice.

Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente, per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale della realizzazione di un parco eolico nel Comune di Cerignola, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 11 del 2001.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l’intervento dei Signori:

Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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