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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 19 novembre 2009, n. 2760
RIFIUTI - Nozione tendenzialmente oggettiva di matrice comunitaria - Art. 183
d.lgs. n. 152/2006 - Scarti vegetali - Natura di rifiuto - Art. 184, c. 3 d.lgs.
n. 152/2006 - Fattispecie: malli di mandorle. Il c.d. Codice Ambiente
approvato con D.lgs 3 aprile 2006 n.152 all’art 183 comma primo lett a) codifica
una ampia nozione tendenzialmente oggettiva di rifiuto, definito come “qualsiasi
sostanza ed oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla
parte quarta del presente decreto e di cui il detentore di disfi o abbia deciso
o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”, superando le precedenti nozione
contenute nel D.L. n.138/2002 che avevano dato luogo a procedure di infrazione
da parte dell’Unione Europea. L’art 184 comma terzo Codice Ambiente nel
ricomprendere nella nozione di rifiuto speciale anche gli scarti vegetali ,
consente di richiedere anche per i malli delle mandorle lo smaltimento secondo
la normativa sui rifiuti (Cassazione sez III 14 maggio 2009 n.20248). Pres.
Morea, Est. Amovilli - M.M. (avv. Ippedico) c. Comune di ruvo di Puglia (avv.
Sivo) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 19 novembre 2009, n. 2760
N. 02760/2009 REG.SEN.
N. 00337/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2005, proposto da:
Mazzone Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Ippedico, con
domicilio eletto in Bari, presso l’avv.A.Vinci, via Putignani, 158;
contro
- Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Tecla Sivo, con
domicilio eletto in Bari, presso l’avv. D. Romito, via P.Amedeo,.93;
- Azienda U.S.L. Ba/1;
e con l'intervento di
ad opponendum:
- Saccotelli Antonio Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Panizzolo,
con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo in Bari, via M.Celentano, 27;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) dell’ordinanza sindacale n. 77 prot. n. 19365 del 17.12.2004 con la quale il
Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia ha ordinato al Sig. Mazzone Michele di
sospendere l’attività di pulitura e sgusciatura delle mandorle, svolta in
difetto della prescritta autorizzazione sanitaria, sul fondo da lui condotto in
agro di Ruvo di Puglia con accesso dalla Provinciale Ruvo-Terlizzi tra i civici
7-9-11, nonché di rimuovere i rifiuti ivi abbandonati e di provvedere alla
bonifica dell’area;
2) della relazione a firma del Direttore S.I.A.N. dell’AUSL BA/1 prot. n. 1825
del 2.12.2004 con cui si è chiesta l’emissione dell’ordinanza sindacale;
3) del verbale dell’AUSL BA/1 n. 54 del 12.11.2004.
- nonché per la condanna al risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009 il dott. Paolo
Amovilli e uditi per le parti i difensori avv. F.sco Patruno, in delega
dell’avv. T.Sivo e l’avv. F.Panizzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone il sig Michele Mazzone odierno ricorrente, di essere imprenditore
agricolo dedito alle attività di raccolta e vendita di mandorle e olive, su
terreni detenuti in affitto, confinanti con l’abitazione del sig. Saccotelli,
odierno interveniente ad opponendum.
Il sig Saccotelli in data 17 settembre 2004 presentava esposto al Comune di Ruvo
di Puglia, lamentando immissioni nocive di rumori e polveri, dato dallo
stoccaggio di enormi quantità di malli nel retrostante terreno.
Il 22 ottobre 2004, il personale ispettivo ASL del N.O.V.I. effettuava così
sopralluogo sul terreno detenuto dall’odierno ricorrente, ravvisando la mancanza
delle prescritte autorizzazioni sanitarie in relazione all’attività di
sgusciatura e pulitura delle mandorle, oltre ad elevare verbale di sanzione
amministrativa di 260 euro, e trasmettendo relazione al Sindaco del Comune di
Ruvo di Puglia ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
Il Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, vista la suddetta relazione tecnica
dell’ASL, emanava il 17 dicembre 2004 ordinanza n.77 notificata all’odierno
ricorrente, con cui disponeva il divieto di tutte le attività necessitanti di
specifici atti autorizzativi sanitari e/o amministrativi, la rimozione dei
rifiuti rinvenienti dalla smallatura delle mandorle, nonchè la bonifica
dell’area compreso il deposito di automezzi.
Con ricorso notificato il 18 febbraio 2005 e depositato il 28 febbraio,
l'odierno ricorrente come sopra rappresentato e difeso, impugna la suddetta
ordinanza sindacale unitamente alla relazione prot 1825 e al verbale n.54
dell’ASL, chiedendone l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I. Violazione e falsa applicazione art 2 l n.283 del 30 aprile 1962; violazione
art 2135 comma secondo c.c.; eccesso di potere; difetto di istruttoria;
erroneità dei presupposti; sviamento
II. Eccesso di potere; difetto di istruttoria, sviamento;
III. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed irrazionalità.
Sostiene parte ricorrente che l’attività di rimozione dei malli dalle mandorle
non richiede alcuna autorizzazione sanitaria, non implicando produzione,
confezionamento, né preparazione o deposito all’ingrosso delle mandorle. Quanto
alla pretesa classificazione dei malli come rifiuti, ritiene che tale accezione
si ponga in contrasto con la nozione normativa di rifiuto enucleabile dalla
normativa vigente, essendo i malli comunque riutilizzati per la concimazione del
fondo e non abbandonati.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto nel merito,
evidenziando la rilevanza sotto il profilo sanitario e ambientale dell’attività
esercitata dal ricorrente, non rientrante tra le attività economiche collegate
con il fondo da ritenersi comprese nel concetto di attività agricola connessa.
Interveniva in giudizio ad opponendum il sig Saccotelli, aderendo alle eccezioni
comunali, sia in merito alla natura commerciale dell’attività esercitata
dall’odierno ricorrente, sia quanto alla diretta rilevanza sanitaria ed
ambientale.
Con ordinanza n. 249 del 10 marzo 2005, la sez III di questo Tribunale
accoglieva la domanda incidentale di sospensione, fatti salvi i provvedimenti
dell’amministrazione in ordine allo smaltimento dei rifiuti.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va
respinto.
Ritiene il Collegio che l’attività di c.d. smallatura di mandorle posta in
essere dal ricorrente debba essere sottoposta ad autorizzazione sanitaria ai
sensi dell’art 2 l.30 aprile 1962 n.283 per evidenti ragioni di tutela dell’
igiene pubblica, trattandosi di attività esulante dal concetto di autoconsumo
propria di un ambito familiare, come tale oggetto di preventivo assenso
sanitario ( T.A.R. Calabria Catanzaro sez II 13 gennaio 2003 n.10, T.A.R.
Campania Salerno sez II 18 gennaio 2002 n.35, Cassazione penale sez VI 7
febbraio 1994 n.3651).
Peraltro osserva incidentalmente il Collegio che l’attività posta in essere dal
ricorrente assume carattere commerciale, essendo l’attività di c.d. smallatura
effettuata per conto terzi, senza alcun collegamento con il fondo ai sensi
dell’art 2135 c.c., fondo che risulta essere utilizzato dal ricorrente ad
uliveto.
Risulta perciò carente l’elemento del collegamento funzionale con il fondo posto
come determinante affinché una attività connessa possa ritenersi agricola
anziché commerciale ( ex multis Cassazione civile sez. I, 05 giugno 2007 n.
13177).
La suddetta circostanza è d’altronde confermata dalle stesse risultanze
documentali della C.C.I.A.A., ove l’impresa del sig Mazzone ha carattere
commerciale, quale “commercio all’ingrosso di prodotti alimentari (mandorle in
guscio e olive da olio)” la quale pur non presentando rilievo decisivo, assume
quantomeno elemento indiziario della qualità giuridica dell’impresa (Tribunale
civile Sassari 12 luglio 2002).
Quanto alla censura tesa ad escludere la rilevanza ambientale dell’attività
avversata ed in particolare la qualificazione come rifiuto, osserva il Collegio
quanto segue.
Il c.d. Codice Ambiente approvato con D.lgs 3 aprile 2006 n.152 all’art 183
comma primo lett a) codifica una ampia nozione tendenzialmente oggettiva di
rifiuto, definito come “qualsiasi sostanza ed oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di
cui il detentore di disfi o abbia deciso o abbia deciso o abbia l’obbligo di
disfarsi”, superando le precedenti nozione contenute nel D.L. n.138/2002 che
avevano dato luogo a procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea.
L’art 184 comma terzo Codice Ambiente nel ricomprendere nella nozione di rifiuto
speciale anche gli scarti vegetali , consente di richiedere anche per i malli
delle mandorle lo smaltimento secondo la normativa sui rifiuti (Cassazione sez
III 14 maggio 2009 n.20248).
D’altronde, l’eventuale possibilità di riutilizzo dei malli giacenti nel terreno
del ricorrente, benché non completamente sufficiente ad escluderne la natura di
rifiuto secondo l’ampia nozione di matrice comunitaria codificata nel Codice
Ambiente, risulta del tutto indimostrata, essendo i medesimi destinati ad essere
bruciati ed a produrre esalazioni insalubri, quindi non riutilizzati senza
pregiudizio per l’ambiente nel ciclo produttivo.
Né a diverse conclusioni può giungersi ritenendo non applicabile il Codice
Ambiente ratione temporis, essendo comunque la nozione di rifiuto di stretta
derivazione comunitaria (direttiva 91/156/CEE).
Ne consegue che la prospettazione di parte ricorrente tesa a minimizzare oltre
modo l’impatto sanitario-ambientale dell’attività esercitata risulta infondata
oltre che del tutto semplicistica.
Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto, anche con
riferimento all’istanza risarcitoria, per mancanza del requisito della
illegittimità dell’atto, vale a dire dell’ingiustizia del danno ex art 2043 c.c.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari sez II, pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali, quantificate in
2.500 euro a favore del Comune e in 2.500 euro in favore dell’interveniente ad
opponendum.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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