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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 19 novembre 2009, n. 2760


RIFIUTI - Nozione tendenzialmente oggettiva di matrice comunitaria - Art. 183 d.lgs. n. 152/2006 - Scarti vegetali - Natura di rifiuto - Art. 184, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 - Fattispecie: malli di mandorle. Il c.d. Codice Ambiente approvato con D.lgs 3 aprile 2006 n.152 all’art 183 comma primo lett a) codifica una ampia nozione tendenzialmente oggettiva di rifiuto, definito come “qualsiasi sostanza ed oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore di disfi o abbia deciso o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”, superando le precedenti nozione contenute nel D.L. n.138/2002 che avevano dato luogo a procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea. L’art 184 comma terzo Codice Ambiente nel ricomprendere nella nozione di rifiuto speciale anche gli scarti vegetali , consente di richiedere anche per i malli delle mandorle lo smaltimento secondo la normativa sui rifiuti (Cassazione sez III 14 maggio 2009 n.20248). Pres. Morea, Est. Amovilli - M.M. (avv. Ippedico) c. Comune di ruvo di Puglia (avv. Sivo) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 19 novembre 2009, n. 2760


 

 

 

N. 02760/2009 REG.SEN.
N. 00337/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 337 del 2005, proposto da:
Mazzone Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Ippedico, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv.A.Vinci, via Putignani, 158;


contro


- Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Tecla Sivo, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. D. Romito, via P.Amedeo,.93;
- Azienda U.S.L. Ba/1;

e con l'intervento di

ad opponendum:
- Saccotelli Antonio Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo in Bari, via M.Celentano, 27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) dell’ordinanza sindacale n. 77 prot. n. 19365 del 17.12.2004 con la quale il Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia ha ordinato al Sig. Mazzone Michele di sospendere l’attività di pulitura e sgusciatura delle mandorle, svolta in difetto della prescritta autorizzazione sanitaria, sul fondo da lui condotto in agro di Ruvo di Puglia con accesso dalla Provinciale Ruvo-Terlizzi tra i civici 7-9-11, nonché di rimuovere i rifiuti ivi abbandonati e di provvedere alla bonifica dell’area;
2) della relazione a firma del Direttore S.I.A.N. dell’AUSL BA/1 prot. n. 1825 del 2.12.2004 con cui si è chiesta l’emissione dell’ordinanza sindacale;
3) del verbale dell’AUSL BA/1 n. 54 del 12.11.2004.

- nonché per la condanna al risarcimento del danno.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv. F.sco Patruno, in delega dell’avv. T.Sivo e l’avv. F.Panizzolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Espone il sig Michele Mazzone odierno ricorrente, di essere imprenditore agricolo dedito alle attività di raccolta e vendita di mandorle e olive, su terreni detenuti in affitto, confinanti con l’abitazione del sig. Saccotelli, odierno interveniente ad opponendum.

Il sig Saccotelli in data 17 settembre 2004 presentava esposto al Comune di Ruvo di Puglia, lamentando immissioni nocive di rumori e polveri, dato dallo stoccaggio di enormi quantità di malli nel retrostante terreno.

Il 22 ottobre 2004, il personale ispettivo ASL del N.O.V.I. effettuava così sopralluogo sul terreno detenuto dall’odierno ricorrente, ravvisando la mancanza delle prescritte autorizzazioni sanitarie in relazione all’attività di sgusciatura e pulitura delle mandorle, oltre ad elevare verbale di sanzione amministrativa di 260 euro, e trasmettendo relazione al Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, vista la suddetta relazione tecnica dell’ASL, emanava il 17 dicembre 2004 ordinanza n.77 notificata all’odierno ricorrente, con cui disponeva il divieto di tutte le attività necessitanti di specifici atti autorizzativi sanitari e/o amministrativi, la rimozione dei rifiuti rinvenienti dalla smallatura delle mandorle, nonchè la bonifica dell’area compreso il deposito di automezzi.

Con ricorso notificato il 18 febbraio 2005 e depositato il 28 febbraio, l'odierno ricorrente come sopra rappresentato e difeso, impugna la suddetta ordinanza sindacale unitamente alla relazione prot 1825 e al verbale n.54 dell’ASL, chiedendone l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I. Violazione e falsa applicazione art 2 l n.283 del 30 aprile 1962; violazione art 2135 comma secondo c.c.; eccesso di potere; difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti; sviamento

II. Eccesso di potere; difetto di istruttoria, sviamento;

III. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed irrazionalità.

Sostiene parte ricorrente che l’attività di rimozione dei malli dalle mandorle non richiede alcuna autorizzazione sanitaria, non implicando produzione, confezionamento, né preparazione o deposito all’ingrosso delle mandorle. Quanto alla pretesa classificazione dei malli come rifiuti, ritiene che tale accezione si ponga in contrasto con la nozione normativa di rifiuto enucleabile dalla normativa vigente, essendo i malli comunque riutilizzati per la concimazione del fondo e non abbandonati.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto nel merito, evidenziando la rilevanza sotto il profilo sanitario e ambientale dell’attività esercitata dal ricorrente, non rientrante tra le attività economiche collegate con il fondo da ritenersi comprese nel concetto di attività agricola connessa.

Interveniva in giudizio ad opponendum il sig Saccotelli, aderendo alle eccezioni comunali, sia in merito alla natura commerciale dell’attività esercitata dall’odierno ricorrente, sia quanto alla diretta rilevanza sanitaria ed ambientale.

Con ordinanza n. 249 del 10 marzo 2005, la sez III di questo Tribunale accoglieva la domanda incidentale di sospensione, fatti salvi i provvedimenti dell’amministrazione in ordine allo smaltimento dei rifiuti.


DIRITTO
 

Il ricorso è infondato e va respinto.

Ritiene il Collegio che l’attività di c.d. smallatura di mandorle posta in essere dal ricorrente debba essere sottoposta ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art 2 l.30 aprile 1962 n.283 per evidenti ragioni di tutela dell’ igiene pubblica, trattandosi di attività esulante dal concetto di autoconsumo propria di un ambito familiare, come tale oggetto di preventivo assenso sanitario ( T.A.R. Calabria Catanzaro sez II 13 gennaio 2003 n.10, T.A.R. Campania Salerno sez II 18 gennaio 2002 n.35, Cassazione penale sez VI 7 febbraio 1994 n.3651).

Peraltro osserva incidentalmente il Collegio che l’attività posta in essere dal ricorrente assume carattere commerciale, essendo l’attività di c.d. smallatura effettuata per conto terzi, senza alcun collegamento con il fondo ai sensi dell’art 2135 c.c., fondo che risulta essere utilizzato dal ricorrente ad uliveto.

Risulta perciò carente l’elemento del collegamento funzionale con il fondo posto come determinante affinché una attività connessa possa ritenersi agricola anziché commerciale ( ex multis Cassazione civile sez. I, 05 giugno 2007 n. 13177).

La suddetta circostanza è d’altronde confermata dalle stesse risultanze documentali della C.C.I.A.A., ove l’impresa del sig Mazzone ha carattere commerciale, quale “commercio all’ingrosso di prodotti alimentari (mandorle in guscio e olive da olio)” la quale pur non presentando rilievo decisivo, assume quantomeno elemento indiziario della qualità giuridica dell’impresa (Tribunale civile Sassari 12 luglio 2002).

Quanto alla censura tesa ad escludere la rilevanza ambientale dell’attività avversata ed in particolare la qualificazione come rifiuto, osserva il Collegio quanto segue.

Il c.d. Codice Ambiente approvato con D.lgs 3 aprile 2006 n.152 all’art 183 comma primo lett a) codifica una ampia nozione tendenzialmente oggettiva di rifiuto, definito come “qualsiasi sostanza ed oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore di disfi o abbia deciso o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”, superando le precedenti nozione contenute nel D.L. n.138/2002 che avevano dato luogo a procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea.

L’art 184 comma terzo Codice Ambiente nel ricomprendere nella nozione di rifiuto speciale anche gli scarti vegetali , consente di richiedere anche per i malli delle mandorle lo smaltimento secondo la normativa sui rifiuti (Cassazione sez III 14 maggio 2009 n.20248).

D’altronde, l’eventuale possibilità di riutilizzo dei malli giacenti nel terreno del ricorrente, benché non completamente sufficiente ad escluderne la natura di rifiuto secondo l’ampia nozione di matrice comunitaria codificata nel Codice Ambiente, risulta del tutto indimostrata, essendo i medesimi destinati ad essere bruciati ed a produrre esalazioni insalubri, quindi non riutilizzati senza pregiudizio per l’ambiente nel ciclo produttivo.

Né a diverse conclusioni può giungersi ritenendo non applicabile il Codice Ambiente ratione temporis, essendo comunque la nozione di rifiuto di stretta derivazione comunitaria (direttiva 91/156/CEE).

Ne consegue che la prospettazione di parte ricorrente tesa a minimizzare oltre modo l’impatto sanitario-ambientale dell’attività esercitata risulta infondata oltre che del tutto semplicistica.

Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto, anche con riferimento all’istanza risarcitoria, per mancanza del requisito della illegittimità dell’atto, vale a dire dell’ingiustizia del danno ex art 2043 c.c.

Le spese seguono la soccombenza.
 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari sez II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali, quantificate in 2.500 euro a favore del Comune e in 2.500 euro in favore dell’interveniente ad opponendum.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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