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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 19 novembre 2009, n. 2781

 

DIRITTO URBANISTICO - Strumento urbanistico di dettaglio - Piano di lottizzazione convenzionata - Esclusione di aree ricomprese nell’area interessata - Illegittimità - Fondamento. Lo strumento urbanistico di dettaglio, compresa la lottizzazione convenzionata, non può legittimamente escludere dal proprio ambito aree in esso ricomprese, non potendosi ritenere corretto, in termini di adeguatezza della pianificazione urbanistica, che non s’addivenga ad una sistemazione tendenzialmente completa della zona oggetto d’intervento. Diversamente argomentando, non si perverrebbe all’obiettivo della pianificazione urbanistica, specie di dettaglio, che tende a conseguire la complessiva e coordinata sistemazione del territorio secondo scelte ed indirizzi formatisi in sede politico-amministrativa.(cfr. . Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 1995, n. 695). Pres. Urbano, Est. Cocomile - D.G. e altro (avv.ti Tucci e Pallesca) c. Comune di Corato (avv. Gagliardi La Gala). TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 19 novembre 2009, n. 2781
 

 

 

 

N. 02781/2009 REG.SEN.
N. 00335/2008 REG.RIC.
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 335 del 2008, proposto da:
Diaferia Giuseppe e Catapano Antonia, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Tucci e Adriano Pallesca, con domicilio eletto presso Adriano Pallesca in Triggiano, via Pisacane, 11;

contro

Comune di Corato in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, 94;

nei confronti di

Berardi Vito e Luigi s.n.c.;
Cannillo s.r.l.;
D’Ambra Rosaria;
Mangione Alfonso;
Mangione Costantina;
Bucci Cataldo;
Ricco Marcella;
Ricco Loredana;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Corato n. 69 del 13 novembre 2007 avente ad oggetto il “Piano di lottizzazione di una maglia della zona di espansione C del vigente P.R.G. compresa tra via Gravina, via Francavilla, via Belvedere e limite di zona - Ditte Eredi Mangione Nunzio ed altri – Approvazione”, pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal 22 novembre 2007 e divenuta esecutiva il 3 dicembre 2007;

- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

- della controdeduzione dell’ufficio settore urbanistica del Comune di Corato in data 9 ottobre 2007 avente ad oggetto il rigetto dell’opposizione presentata dai signori Diaferia Giuseppe e Catapano Antonia;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Corato n. 9 del 16 febbraio 2006 relativa all’adozione del piano di lottizzazione della area tipizzata “C” nel P.R.G. del Comune di Corato e compresa tra le vie Gravina, Francavilla e Belvedere, nonché della relazione istruttoria ad essa allegata;

- degli elaborati scritto - grafici del Piano di Lottizzazione dell’area tipizzata “C” nel P.R.G. del Comune di Corato e compresa tra le vie Gravina, Francavilla e Belvedere;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corato in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori Adriano Pallesca e Monica Nardulli, quest’ultima su delega di Franco Gagliardi La Gala;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Il presente ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

Invero i ricorrenti Diaferia Giuseppe e Catapano Antonia contestano con il ricorso introduttivo la circostanza per cui non sono stati inclusi nel piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale di Corato con delibera n. 69 del 13 novembre 2007 i propri terreni (rectius area distinta in mappa al foglio 41, particelle 182 e 802 del Catasto Terreni del Comune di Corato per un totale di mq. 3.543, nonché edificio di mq. 372, attualmente ospitante una zoocoltura avicola, censito al numero 2241 del Catasto Terreni del Comune di Corato ed entrostante l’anzidetta particella 802) che, per ubicazione, metratura, accessibilità e destinazione, erano maggiormente adatti a tale scopo.

Evidenziano altresì che sono stati irragionevolmente inseriti nel piano di lottizzazione in esame non solo terreni adiacenti alle loro proprietà, ma anche fondi molto distanti dalla perimetrazione del medesimo piano di lottizzazione e dai loro appezzamenti.

In particolare i ricorrenti sottolineano che il piano di lottizzazione in questione prescinde totalmente dalla specificazione di requisiti ubicazionali e dimensionali che dovrebbero possedere le aree in esso inserite, basandosi unicamente sul criterio della titolarità non previsto da alcuna norma giuridica e pertanto sicuramente arbitrario ed illegittimo.

Ritiene questo Collegio che la censura sia fondata e che pertanto debbano essere annullate le delibere consiliari impugnate poiché le stesse non precisano affatto i criteri ubicazionali e dimensionali di scelta delle aree incluse nel piano di lottizzazione.

Che così sia è implicitamente ammesso dalla stessa amministrazione comunale che, nel rispondere con nota n. 14272 del 13.5.2009 al quesito posto da questo Collegio con l’ordinanza n. 41/2009 con cui si chiedevano chiarimenti alla P.A. resistente in ordine ai criteri ubicazionali e dimensionali di scelta delle aree tipizzate “Fi” (zone per attrezzature pubbliche) asservite e funzionali all’area “C”, si è limitata a ribadire che dette aree sono state individuate nel rispetto del vigente P.R.G. in parte all’interno ed in parte all’esterno della maglia da lottizzare e che il vigente strumento urbanistico generale non pone alcuna precisazione in ordine ai criteri ubicazionali delle aree a standards relativamente alle zone “C”.

Al riguardo tuttavia Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 1995, n. 695 ha statuito che “Lo strumento urbanistico di dettaglio, compresa la lottizzazione convenzionata, non può legittimamente escludere dal proprio ambito aree in esso ricomprese, non potendosi ritenere corretto, in termini di adeguatezza della pianificazione urbanistica, che non s’addivenga ad una sistemazione tendenzialmente completa della zona oggetto d’intervento. Diversamente argomentando, non si perverrebbe all’obiettivo della pianificazione urbanistica, specie di dettaglio, che tende a conseguire la complessiva e coordinata sistemazione del territorio secondo scelte ed indirizzi formatisi in sede politico-amministrativa.”.

Ne consegue che nel caso di specie il piano di lottizzazione (che ha di per sé natura giuridica di strumento urbanistico di attuazione) approvato con la delibera consiliare n. 69/2007 non poteva legittimamente escludere dal proprio ambito operativo aree in esso ricomprese tra cui i fondi di proprietà degli odierni ricorrenti.

Dette delibere sono pertanto assolutamente arbitrarie ed in quanto tali viziate da eccesso di potere come correttamente contestato dai ricorrenti.

Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2008, n. 4712 “Il fatto che le scelte urbanistiche compiute dall’amministrazione comunale nell’esercizio del potere di pianificazione siano ampiamente discrezionali non significa che esse siano sottratte al sindacato di legittimità, ma solo che quest’ultimo non può che essere limitato alle macroscopiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere, dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità o dell’irragionevolezza della scelta o del travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare.”.

Inoltre, trattandosi di delibera di approvazione del piano di lottizzazione avente – come detto - natura di giuridica di piano urbanistico esecutivo, necessitava di apposita motivazione sul punto, che viceversa è, nel caso di specie, del tutto insufficiente.

Invero “Le scelte urbanistiche in variante richiedono puntuale motivazione esclusivamente ove incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative (specie edificatorie) dei privati proprietari, in conseguenza non soltanto di statuizioni di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, ma anche di accordi con l’ente locale ed in particolare di convenzioni di lottizzazione divenute operative. A fronte di aspettative di mero fatto, le scelte di natura tanto ambientale quanto urbanistica rimesse all’Amministrazione nell’interesse generale, infatti, sono di regola sufficientemente motivate con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che hanno sorretto la previsione in variante, senza necessità di una motivazione puntuale e "mirata". ...” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 03 novembre 2008, n. 5478).

Nel caso di specie si può affermare che gli odierni ricorrenti avessero maturato una legittima aspettativa a che i loro terreni rientrassero nella lottizzazione de qua incidente su una zona territorialmente circoscritta del Comune di Corato e che conseguentemente la P.A. avrebbe dovuto motivare in ordine ai criteri (nella fattispecie ubicazionali e dimensionali) che hanno sorretto la previsione urbanistica in questione (cosa che invece non è avvenuta).

Infatti, a fronte delle osservazioni presentate dagli odierni ricorrenti, la delibera consiliare n. 69/2007 impugnata in questa sede motiva facendo proprio quanto dichiarato dal Dirigente del Settore Urbanistica con la nota del 9.10.2007. Questi, premessa la tardività della opposizione presentata da Diaferia Giuseppe e da Catapano Antonia alla stregua della previsione di cui all’art. 21 legge Regione Puglia n. 56/1980, afferma che “… la dotazione delle aree da destinarsi a standards urbanistici è reperita, in osservanza delle norme vigenti in materia, così come già attestato dalla relazione istruttoria dell’Ufficio allegata alla deliberazione consiliare di adozione, in parte all’interno della maglia da lottizzare (con destinazione a parcheggio pubblico) ed in parte all’esterno. Pertanto, non sussiste alcun obbligo a carico dei proponenti il Piano di Lottizzazione de quo di inclusione delle particelle catastali di proprietà degli opponenti.”.

Sul punto va rilevato in primis che i termini di cui all’art. 21 legge Regione Puglia n. 56/1980 per la presentazione di osservazioni non possono considerarsi perentori, non essendo stati espressamente qualificati come tali dal legislatore, stante la tassatività delle ipotesi normative di termini perentori. Come evidenziato da T.A.R. Veneto, 4 febbraio 1986, n. 66 in una fattispecie analoga, “Il termine, fissato dall’art. 9 legge urb., per la presentazione di osservazioni al progetto di p.r.g. non è perentorio, e del resto le osservazioni - che non costituiscono un rimedio giuridico a tutela degli interessi di chi le propone ma un mezzo di collaborazione con l’amministrazione per la migliore formazione degli strumenti urbanistici - possono essere esaminate anche se pervenute fuori termine, purché prima dell’adozione della delibera di controdeduzioni.”.

Quanto alla valutazione che la P.A. effettua sul merito delle osservazioni presentate dal Diaferia e dalla Catapano (“… non sussiste alcun obbligo a carico dei proponenti il Piano di Lottizzazione de quo di inclusione delle particelle catastali di proprietà degli opponenti”), la stessa è tautologica poiché non spiega il motivo per cui non opererebbe nel caso di specie siffatto obbligo, che viceversa, in base alle considerazioni in precedenza sviluppate, si è visto sussistere.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’effetto l’annullamento degli atti impugnati.

Ogni altra censura sollevata da parte ricorrente resta assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Corato al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti Diaferia Giuseppe e Catapano Antonia, liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre IVA e CAP, nonché al rimborso del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere

Francesco Cocomile, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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