AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 23 novembre 2009, n. 2898
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di ristrutturazione edilizia - Art. 31, c. 1,
lett. d) L. n. 457/78 - Art. 3, co. 1, lett. d) d.P.R. n. 380/2001 - Totale
demolizione e ricostruzione - Limiti. Nella nozione di ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell’art. 31 co. 1 lett. d) L. n. 457/78, vanno ricomprese
anche le ipotesi di totale demolizione e ricostruzione del fabbricato, a
condizione che la ricostruzione porti alla realizzazione di un edificio
sostanzialmente identico a quello preesistente, per sagoma, volume, superficie e
caratteristiche tipologiche, potendosi giustificare la parziale diversità solo
con riferimento ad elementi costitutivi secondari e tali comunque in concreto da
non comportare una significativa alterazione strutturale o estetica. Anche ai
sensi della nuova normativa di cui al D.P.R. n. 380/01 (art. 3 co. 1 lett. d),
rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia gli interventi volti alla
trasformazione dell’edificio che portino alla realizzazione di un edificio anche
in tutto o in parte diverso dal precedente, attraverso la demolizione e
ricostruzione, nel rispetto dei limiti di volumetria e di sagoma, oltre che
ovviamente delle caratteristiche strutturali e tipologiche fondamentali e
necessarie ad assicurare una continuità con la situazione preesistente. Tutte le
volete in cui tali limiti non vengano rispettati, l’intervento non può che
ricondursi nell’ambito della previsione di cui alla successiva lettera e) della
norma citata (nuova costruzione). Pres. Morea, Est.Pasca - M.F. (avv. Palieri)
c. Comune di Gioia del Colle (avv. Matarrese), Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco (Avv. Stato), Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari (avv.ti Di
Girolamo e Trotta) e altro (n.c.). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 23 novembre
2009, n. 2898
DIRITTO URBANISTICO - Destinazione d’uso giuridicamente rilevante - Normativa
urbanistica di riferimento - Uso diverso reiterato e protratto nel tempo -
Consolidamento di posizioni - Inconfigurabilità. La destinazione d’uso
giuridicamente rilevante è unicamente quella prevista dalla normativa
urbanistica di riferimento, che costituisce dunque il necessario parametro di
valutazione della legittimità dell’attività edilizia. L’uso che in concreto sia
stato praticato sull’immobile risulta viceversa una circostanza di mero fatto e
giuridicamente irrilevante. L’uso o destinazione di fatto dell’immobile, al di
fuori della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante secondo la normativa
vigente, pertanto, ancorché reiterata e protrattasi nel tempo non determina
alcun consolidamento di situazioni. Pres. Morea, Est.Pasca - M.F. (avv. Palieri)
c. Comune di Gioia del Colle (avv. Matarrese), Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco (Avv. Stato), Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari (avv.ti Di
Girolamo e Trotta) e altro (n.c.). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 23 novembre
2009, n. 2898
N. 02898/2009 REG.SEN.
N. 01715/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2005, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Mastromarino Filomena, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Palieri, con
domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. F.Paparella, via Venezia
n.14;
contro
Comune di Gioia del Colle, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Matarrese,
con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. N.Castellaneta, via
Crisanzio n.9;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.
Leonardo Di Girolamo, Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Leonardo
Digirolamo in Bari, Lungomare Starita, 6;
Azienda U.S.L. Ba/5;
nei confronti di
Segeco Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Notarnicola (in
sostituzione del precedente difensore avv. Luigi Paccione), con domicilio eletto
presso Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150;
Murgia Sviluppo Spa;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
A) della concessione edilizia n. 50 del 29.05.2003, (prot. n. 11506/1968,
pratica edilizia n. 203/2002) rilasciata alla SE.GE.CO. s.r.l. dal Dirigente
dell’U.T.C. del Comune di Gioia del Colle, nonché del provvedimento
autorizzativo n. 640 del 12.06.2003, rilasciato alla SE.GE.CO. s.r.l. dal
competente responsabile della Murgia Sviluppo S.p.A.; nonché di tutti gli atti e
provvedimenti ivi richiamati ovvero ad essa comunque connessi, con particolare
riferimento agli atti ed ai pareri richiamati negli stessi provvedimenti, nonché
ove occorra, degli atti e/o provvedimenti comunali riguardanti la variante
(pratica edilizia n. 391/2003) al progetto approvato con la concessione edilizia
n. 50 del 29.05.2003;
B) del permesso di costruire n. 24 del 28.02.2005, prot. n. 5642, in variante
alla concessione edilizia n. 50 del 29.05.2003, rilasciata alla SE.GE.CO. s.r.l.
del Comune di Gioia del Colle, e del provvedimento autorizzativo unico n. 25/05
del 10.03.2005, prot. n. 395, rilasciata alla SE.GE.CO. s.r.l. dal Responsabile
della SUAP, Patto Territoriale Sistema Murgiano, della Murgia Sviluppo S.p.A.;
nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti ad essi presupposti, conseguenti
ovvero comunque connessi, compreso gli elaborati progettuali, con particolare
riferimento agli atti ed ai pareri richiamati negli stessi provvedimenti;
con motivi aggiunti del 29/9/2008:
C) degli atti e provvedimenti addottati dall’Amministrazione comunale di Gioia
del Colle per il conferimento dell’incarico, e degli riguardanti la disciplina
del relativo conferimento dell’incarico, e degli atti riguardanti la disciplina
del relativo rapporto convenzionale, di collaborazione coordinata e continuata
all’ing. Pietro Milella, quale dirigente dell’U.T.C.; nonché dello statuto
comunale art. 56 e del regolamento comunale sul personale;
con motivi aggiunti del 9/2/2006:
D) del permesso di costruire n.94 del 18 luglio 2008 (pratica edilizia
n.373/2007) rilasciata alla Se.Ge.Co. Srl dal dirigente dell’Ufficio T.C., per
l’esecuzione delle opere edili volte alla trasformazione in albergo di un
risalente mulino sito in agro di Gioia del Colle, in zona agricola denominata
“Ex mulino Pagano”;
E) degli atti e provvedimenti ad esso presupposto, conseguenti ovvero comunque
connessi, con particolare riferimento al parere favorevole dei VV.FF. n.2885 del
6 febbraio 2007; il parere favorevole della Provincia di Bari, Servizio
Ambiente, di cui alle note 4 e 5 marzo 2008; del parere favorevole reso in data
15.1.2008 dallo stesso dirigente dell’U.T.C., ai sensi dell’art.20 del DPR n.380
del 2001; il nulla osta dello Sportello Unico Attività Produttive del Patto
Territoriale Sistema Murgiano di cui alla nota prot.n.229/2008 del 6.3.2008;
nonché dell’atto autorittativo unico n.92 del 18.7.2008 (prot.n.823) della
stesso SUAP;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gioia del Colle;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Segeco Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Provincia
di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009 il dott. Antonio Pasca
e uditi per le parti i difensori avv. Saverio Profeta, in delega dell'avv.M.Palieri,
avv.E.Matarrese e avv.G.Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame, Mastromarino Filomena impugna i provvedimenti di cui in
epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Con concessione edilizia rilasciata alla SE.GE.CO. s.r.l. n. 50 del 29.5.03, il
Comune di Gioia del Colle ha autorizzato la società controinteressata alla
trasformazione dell’ex Mulino Pagano (fg 60 p.lla 3), ricadente in zona E2
agricola del P.R.G. vigente, in struttura ricettiva (albergo e sale riunioni).
L’intervento edilizio denominato di “recupero, risanamento conservativo e di
ristrutturazione interna dell’ex Mulino Pagano” prevede la demolizione di alcuni
corpi di fabbrica e lo sfruttamento della relativa volumetria a favore della
costruzione di una dependance articolata su tre piani (ciascuno di mq 137,60),
nonché la modifica del copro di fabbrica principale.
La ricorrente, premesso il suo interesse ad agire, giustificato dall’essere
proprietaria del fabbricato ad uso residenziale e dell’annesso terreno (fg 60,
p.lle 300 e 380) posto a confine con l’area interessata dall’intervento
edilizio, assume l’illegittimità della predetta concessione, nonché del permesso
di costruire in variante n. 24 del 28.2.05.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
A) in ordine alla concessione edilizia originaria
1) violazione degli artt. 5 e 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, degli artt. 2
e 5 del D.M. n. 1444 del 2.4.68, dell’art. 31 L. n. 457/78, dell’art. 3 D.P.R.
380/01, violazione della L. R. n. 56/80; eccesso di potere per difetto di
istruttoria , travisamento dei fatti e sviamento;
2) violazione dell’art. 35 del vigente Regolamento edilizio di Gioia del Colle;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e
sviamento; violazione della L. n. 56/80; violazione dell’art. 91 della
deliberazione G. R. n. 3819 del 1994 fatta propria dal Comune di Gioia del Colle
con provvedimento del 18.1.95;
3) violazione degli artt. 5 e 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, degli artt. 2
e 5 del D.M. n. 1444 del 2.4.68, dell’art. 31 L. n. 457/78, dell’art. 3 D.P.R.
380/01, violazione della L. R. n. 56/80; eccesso di potere per difetto di
istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento sotto altro e diverso profilo;
4) violazione degli artt. 5 e 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, degli artt. 2
e ss. del D.M. n. 1444 del 2.4.68, dell’art. 31 L. n. 457/78, dell’art. 3 D.P.R.
380/01, violazione della L. R. n. 56/80; eccesso di potere per difetto di
istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento;
5) violazione dell’art. 34 del Regolamento edilizio comunale; violazione
dell’art. 5 punto 2 del D.M. n. 1444 del 2.4.68, della L. R. n. 56/80; eccesso
di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento;
violazione dell’art. 3 D.P.R. 380/01; violazione dell’art. 31 L. n. 457/78;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e
sviamento;
6) violazione degli artt. 869 e ss. Cod. Civ.; violazione dell’art. 20 delle
N.T.A. del P.R.G. vigente; eccesso di potere per difetto di istruttoria e
travisamento dei fatti;
B) in ordine al permesso di costruire in variante:
7) violazione dell’art. 21 L. n. 1034/71; elusione delle ordinanze T.A.R. Puglia
Bari III n. 1045 del 21.10.04 e del Consiglio di Stato Sez. IV n. 993 del
25.2.05 rese fra le parti; eccesso di potere per difetto di istruttoria,
travisamento dei fatti e sviamento;
8) violazione dell’art. 31 co. 1 lett. d) L. n. 457/78; violazione dell’art. 3
co. 1 lett. d) D.Lgs. n. 380/01; elusione delle ordinanze T.A.R. Puglia Bari III
n. 1045 del 21.10.04 e del Consiglio di Stato Sez. IV n. 993 del 25.2.05 rese
fra le parti; violazione dell’art. 5 punti 9 e 13 delle N.T.A. del P.R.G.
vigente; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e
sviamento;
9) violazione dell’art. 31 co. 1 lett. d) L. n. 457/78; violazione dell’art. 3
co. 1 lett. d) D.Lgs. n. 380/01; elusione delle ordinanze T.A.R. Puglia Bari III
n. 1045 del 21.10.04 e del Consiglio di Stato Sez. IV n. 993 del 25.2.05 rese
fra le parti; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei
fatti e sviamento;
10) elusione delle ordinanze T.A.R. Puglia Bari III n. 1045 del 21.10.04 e del
Consiglio di Stato Sez. IV n. 993 del 25.2.05 rese nei confronti del Comune di
Gioia del Colle e della SE.GE.CO. s.r.l.; violazione dell’art. 35 del
Regolamento edilizio; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento
dei fatti e sviamento;
11) violazione degli artt. 18 e 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, violazione
del D.M. n. 1444 del 2.4.68; eccesso di potere per difetto di istruttoria ,
travisamento dei fatti e sviamento;
12) violazione degli artt. 869 e ss. Cod. Civ.; violazione dell’art. 20 delle
N.T.A. del P.R.G. vigente; eccesso di potere per difetto di istruttoria e
travisamento dei fatti.
Con motivi aggiunti depositati in data 9.2.06 la ricorrente ha dedotto le
seguenti ulteriori censure, relativamente alla asserita incompetenza del
Dirigente dell’U.T.C., ing. Pietro Milella, in servizio presso l’Amministrazione
Comunale con contratto di co.co.co., e segnatamente:
13) violazione degli artt. 7 e 19 del D.Lgs. n. 165/01; violazione degli artt.
50, 109 e 110 del D.Lgs. n. 267/00; violazione dell’art. 4 D.P.R. 1092/73; cviol
degli artt. 28 e 97 Cost.; violazione dell’art. 409 cp.c.; violazione dell’art.
50 lett. C) bis del D.P.R. 917/86; incompetenza; eccesso di potere per
sviamento.
Intanto la società Hotel Svevo s.r.l. ha impugnato la medesima concessione
edilizia n. 50/03 e il permesso di costruire n. 24/05 rilasciati dal Comune di
Gioia del Colle in favore della SE.GE.CO., con ricorso innanzi al T.A.R. Puglia
Sezione di Bari, che – con sentenza n. 4222/05 – ha dichiarato inammissibile il
ricorso per difetto di interesse della ricorrente società.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, con decisione del n. 1276/07 così come
integrata con decreto C.d.S. n. 4394/07, ha accolto il ricorso in appello
proposto dall’Hotel Svevo s.r.l., riconoscendone l’interesse, nonché il ricorso
originario, con conseguente annullamento della impugnata concessione edilizia n.
50/03 e del permesso di costruire n. 24/05.
A seguito di quanto sopra, la SE.GE.CO. ha chiesto il rilascio di nuovo permesso
di costruire, al fine di adeguare l’intervento edilizio alle statuizioni portate
dalla predetta pronuncia.
Il Comune di Gioia del Colle ha quindi rilasciato alla SE.GE.CO. il nuovo
permesso di costruire n.94 del 18.7.2008, impugnato dalla odierna ricorrente con
ulteriori motivi aggiunti depositati in data 29.9.2008 e 7.10.2008, deducendo i
seguenti motivi di censura:
14) violazione degli artt. 3, 10 e 32 del D.P.R. n. 380/01; violazione degli
artt. 4, 5, 7, 18 e 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente; violazione dell’art. 24
del Regolamento edilizio; eccesso di potere per difetto di istruttoria,
travisamento dei fatti, sviamento, ingiustizia manifesta, irrazionalità;
elusione della decisione del Consiglio di Stato IV n. 1276 del 2007, pienamente
esecutiva; violazione dell’art. 21 septies della L. n. 241/90;
15) eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria,
travisamento dei fatti, difetto di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Gioia del Colle, la SE.GE.CO. –
Servizi Gestioni Costruzioni s.r.l., la A.S.L. BA, il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la
reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 866/05 dell’1.12.05 è stata respinta
l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, con riferimento al ricorso
originario.
Dopo l’acquisizione agli atti della documentazione richiesta con ordinanza
istruttoria di questo Tribunale n. 161/2008, con ordinanza di questo Tribunale
n. 762/08 dell’18.12.08 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla
ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7.10.08.
All’udienza del 5 novembre 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva anzitutto il Collegio che sono infondate le eccezioni di inammissibilità
per difetto di interesse e di difetto di legittimazione attiva della ricorrente,
sollevate dall’Amministrazione Comunale e dalla controinteressata.
Ed invero, alla stregua della prospettazione della ricorrente e della causa
petendi, risulta evidente la posizione qualificata e differenziata che fa capo
alla Mastromarino, in ragione del suo diritto di proprietà di un immobile
(fabbricato e terreno) sito in adiacenza o nelle immediate vicinanze
dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio in contestazione, ricorrendo
peraltro – nel caso di specie – anche un ulteriore qualificato collegamento con
l’area interessata dall’intervento per essere la ricorrente residente
nell’immobile di sua proprietà.
La fattispecie in esame rientra dunque appieno nell’ambito della legittimazione
attiva e dell’interesse di cui all’art. 31 L. n. 1150/42 così come modificato
dalla L. n. 765/67, secondo la ormai consolidata interpretazione
giurisprudenziale in materia.
Risulta altrettanto evidente l’interesse fatto valere dalla ricorrente, atteso
che – nonostante qualsivoglia interpretazione restrittiva della nozione di
interesse nel caso di specie – è innegabile la sussistenza di tale interesse del
proprietario viciniore - e per di più residente – in ordine al corretto uso
edilizio del territorio circostante, sia con riferimento alla conformità
urbanistico-edilizia dell’intervento, sia con riferimento al rispetto delle
destinazioni d’uso consentite dalla normativa urbanistica e regolamentare .
Va altresì respinta e disattesa l’ulteriore eccezione di irricevibilità del
ricorso, ferma restando anche l’inammissibilità e improcedibilità dell’eccezione
medesima.
Ed invero, secondo il noto brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit”, il
soggetto che eccepisce la tardività dell’azione è tenuto a fornire rigorosa
prova della piena conoscenza dei provvedimenti impugnati, prova che nel caso di
specie non è stata affatto fornita, tenuto conto peraltro che nella specifica
materia in esame la piena conoscenza ai fini dell’individuazione del dies a quo
per il decorso del termine decadenziale deve essere posta in relazione agli
specifici contenuti che si assumano lesivi dell’interesse.
Non è pertanto sufficiente la prova astratta della legale conoscenza, quando ad
esempio la lesione dell’interesse venga fatta discendere non già dalla attività
edificatoria in sé considerata, bensì da situazioni di fatto emergente solo nel
corso dei lavori ovvero legate alla destinazione d’uso, ovvero a successive
varianti in corso d’opera.
Ciò premesso in via generale, ribadisce il Collegio che nella specie non risulta
provata l’eccepita tardività, che il ricorso risulta tempestivamente proposto e
che l’eccezione in esame risulta comunque inammissibile e improcedibile in
ragione della parziale improcedibilità dell’azione proposta relativamente
all’impugnazione della concessione edilizia n. 50/03 e del permesso di costruire
n. 24/05, secondo quanto di seguito meglio precisato.
Passando dunque all’esame del merito del ricorso e dei motivi aggiunti, rileva
appunto il Collegio che – in disparte la fondatezza nel merito ed ogni altra
considerazione – il ricorso originario e i motivi aggiunti del 2006, volti
entrambi a censurare la legittimità della predetta concessione edilizia n. 50/03
e del permesso di costruire n. 24/05, risultano improcedibili per sopravvenuto
difetto di interesse.
Ed invero, i predetti provvedimenti risultano già definitivamente annullati per
effetto della decisione del Consiglio di Stato Sez. IV n. 1276/07, passata in
giudicato, avendo financo superato il vaglio della Corte di Cassazione in
relazione al ricorso proposto dalla SE.GE.CO. per motivi di giurisdizione.
E’ evidente che l’annullamento dei predetti titoli autorizzativi che
supportavano l’intervento edilizio e la costruzione realizzata spiega effetto
erga omnes, trattandosi di annullamento totale e non circoscritto a particolari
e specifici profili di interesse del ricorrente, con efficacia dunque
pan-processuale.
Conseguentemente non residua ad oggi alcun ulteriore interesse in capo alla
ricorrente in ordine all’annullamento dei predetti atti, in quanto già
definitivamente annullati.
Del resto la predetta improcedibilità non si riconnette soltanto alla suindicata
vicenda processuale culminata con la decisione C.d.S. Sez. IV n. 1276/07, bensì
anche e soprattutto all’ulteriore seguito della vicenda amministrativa.
Ed invero, proprio a seguito dell’annullamento giurisdizionale dei predetti
titoli edilizi, la stessa SE.GE.CO. ha avuto cura di richiedere il rilascio di
un nuovo titolo proprio al fine di recuperare supporto di legittimità
dell’attività edificatoria nel frattempo spiegata sulla base di titoli ormai
inesistenti, ottenendo dal Comune di Gioia del Colle il rilascio del permesso di
costruire n. 94 del 18.7.2008, impugnato dalla ricorrente con ulteriori motivi
aggiunti depositata in data 29.9.2008 – 7.10.2008.
Rileva il Collegio che tale permesso di costruire è stato già impugnato innanzi
al T.A.R. Puglia Bari con ricorso n. 1201/08 proposto dalla società Hotel Svevo
s.r.l. e che è stato annullato, in accoglimento del predetto ricorso, con
sentenza T.A.R. Puglia Bari Sez. III n. 490/09.
Ciò premesso, deve osservarsi che la circostanza di cui sopra e l’intervenuto
annullamento giurisdizionale del provvedimento, ancorchè con effetto erga omnes,
non è in tal caso idoneo a supportare una declaratoria di improcedibilità
dell’azione spiegata dalla Mastromarino con i motivi aggiunti del 2008, atteso
che la citata sentenza n. 1201/08 risulta gravata di appello e, quindi ancora
sub judice, considerata la eventualità che il relativo giudizio pendente tra le
altre parti potrebbe trovare definizione per motivi di mero rito oppure essere
oggetto di transazione o di rinuncia tra le parti.
Permane dunque l’interesse della ricorrente alla decisione sui motivi aggiunti
del 2008, con cui impugna il permesso di costruire n. 94/08, nonché i
provvedimenti connessi, ivi compreso l’atto autorizzativo unico n. 92 del
18.7.2008 del Patto Territoriale Murgia.
Premessa la già evidenziata sussistenza in capo alla ricorrente della
legittimazione attiva e dell’interesse a ricorrere, rileva il Collegio che il
ricorso per motivi aggiunti in questione è fondato e meritevole di accoglimento.
La ricorrente, col primo articolato motivo di censura, assume che il nuovo
permesso di costruire integra anzitutto violazione del giudicato sulla decisione
C.d.S. Sez. IV n. 1276/07.
Con tale decisione il Consiglio di stato ha annullato le precedenti
autorizzazioni edilizie rilasciate in favore della SE.GE.CO. perché le stesse,
non rispettando la tipologia, le caratteristiche plano volumetriche, di sagoma e
di continuità di destinazione dell’edificio, non potevano rientrare nell’ambito
della nozione di ristrutturazione edilizia.
Nella nozione di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31 co. 1 lett. d)
L. n. 457/78, vanno ricomprese anche le ipotesi di totale demolizione e
ricostruzione del fabbricato, a condizione che la ricostruzione porti alla
realizzazione di un edificio sostanzialmente identico a quello preesistente, per
sagoma, volume, superficie e caratteristiche tipologiche, potendosi giustificare
la parziale diversità solo con riferimento ad elementi costitutivi secondari e
tali comunque in concreto da non comportare una significativa alterazione
strutturale o estetica.
Anche ai sensi della nuova normativa di cui al D.P.R. n. 380/01 (art. 3 co. 1
lett. d), rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia gli interventi
volti alla trasformazione dell’edificio che portino alla realizzazione di un
edificio anche in tutto o in parte diverso dal precedente, attraverso la
demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti di volumetria e di sagoma,
oltre che ovviamente delle caratteristiche strutturali e tipologiche
fondamentali e necessarie ad assicurare una continuità con la situazione
preesistente.
Tutte le volete in cui tali limiti non vengano rispettati, l’intervento non può
che ricondursi nell’ambito della previsione di cui alla successiva lettera e)
della norma citata.
Conseguentemente, come puntualmente ricordato nella citata decisione C.d.S., “…
le attività edilizie consistenti nella demolizione e ricostruzione che non
avvengano nel rispetto della stessa volumetria e sagoma del manufatto
preesistente, sono da qualificare come nuove costruzioni, assoggettate al
permesso di costruire”, laddove – in alternativa – l’intervento di
ristrutturazione edilizia può in taluni casi essere supportato anche solo da
d.i.a..
Rileva il Collegio che la questione non è meramente terminologica, bensì
sostanziale.
Ed invero, nel caso in esame, l’intervento edilizio, pur essendo stato
autorizzato con concessione edilizia e successivo permesso di costruire in
variante, è stato riguardato – ai fini della normativa urbanistica di
riferimento – come mera ristrutturazione edilizia, pur in assenza dei
presupposti necessariamente richiesti, invece che come nuova costruzione con
conseguente necessità di applicazione della normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento di rilascio del titolo.
Dalla documentazione in atti si evince chiaramente che l’edificio realizzato va
senz’altro qualificato come costruzione e non già come intervento volto alla
conservazione del manufatto esistente, atteso che le modifiche apportate
risultano incompatibili con lo status quo ante, anzitutto con riferimento alle
caratteristiche oggettive del fabbricato (sagoma e volumi).
In particolare, con riferimento alla trasformazione della tettoia aperta
prospiciente la strada provinciale per Santeramo e delimitata da un basso
muretto, l’intervento autorizzato viceversa prevede un innalzamento della
tettoia fino al preesistente porticato al fine di realizzare un collegamento con
il livello di copertura della dependance con il terrazzo porticato, con evidente
modifica della sagoma.
Inoltre, “nella zona retrostante e in aderenza al corpo di fabbrica principale
ed in prossimità sia del corpo di fabbrica riportante la scritta MOTORI che
della canna fumaria, è ben visibile la realizzazione ex novo di una struttura in
cemento armato che sembra essere un vano scale e ascensori” (perizia giurata del
25.10.2005 a firma del geom. Giovanni Mansueto).
Rileva in proposito il Collegio che siffatta struttura, anche solo ad un
sommario esame della documentazione fotografica, appare ben più consistente
rispetto alla semplice allocazione di scala ed ascensore, atteso che tale
costruzione in cemento armato per caratteristiche strutturali e per ingombro di
sagoma esula completamente dai limiti consentiti, impedendo peraltro la vista di
parte dell’edificio originario, con il quale costituisce sostanzialmente corpo
unico, con evidente modifica di sagoma.
Né può condividersi l’argomentare della controinteressata, secondo la perizia di
parte dalla stessa prodotta il 17.12.08 e a firma dell’arch. Federico Oliva,
secondo cui l’incremento di altezza sul prospetto principale dell’edificio
sarebbe stato determinato da esigenze strettamente impiantistiche e
tecnologiche, essendosi - a suo dire - modificata l’altezza solo “nella zona di
compluvio verso cui convergono i tetti a falde”, atteso che anche tale modifica
si traduce in una evidente alterazione della sagoma e della facciata
dell’edificio.
L’intervento edilizio illegittimamente in tal modo autorizzato, esulando
completamente dall’ambito della nozione di ristrutturazione edilizia, ha
comportato una evidente alterazione dello status quo ante, una soluzione di
continuità ed una evidente antinomia con lo strumento urbanistico vigente, anche
con riferimento alla destinazione d’uso dell’immobile.
Da quanto sopra evidenziato emerge pertanto trattarsi di nuova costruzione, con
conseguente altrettanto evidente violazione della normativa urbanistica vigente.
Non è in proposito condivisibile la tesi difensiva della SE.GE.CO., la quale
assume che <<il manufatto preesistente, denominato “mulino a cilindri e
pastificio a vapore” aveva sicuramente una destinazione … non agricola, in
quanto nello stesso veniva effettuata non solo la macinazione del grano (prima
lavorazione del prodotto agricolo) ma anche la produzione di pasta che
richiedeva già all’epoca processi tecnologici ed impianti alquanto complessi e
costosi, difficilmente qualificabili, per caratteristiche e finalità, con
l’esercizio normale dell’attività agricola>>.
Secondo tale tesi “la caratterizzazione principale dell’attività consisteva
dunque in una lavorazione di prodotti, anche di terzi, mediante una complessa
tecnologia che di per sé non è espressione di tipica attività agricola”; e ciò –
sempre a dire della controinteressata (perizia di parte) – a far data dal
sorgere dell’edificio, risalente agli inizi del ‘900.
L’edificio in questione dovrebbe quindi ritenersi da sempre destinato non già a
fini agricoli, bensì produttivi.
La tesi sopra sintetizzata non è condivisibile, in quanto la stessa si fonda su
presupposti, prima che indimostrati, soprattutto erronei in diritto e del tutto
irrilevanti ai fini della corretta definizione della fattispecie.
Ed invero, occorre anzitutto considerare che le esigenze di pianificazione del
territorio attraverso una strumentazione urbanistica è sorta soltanto con
l’entrata in vigore della L. n. 1150 del 1942 e che solo a partire da questo
m,omento si è sviluppata la materia dell’urbanistica, attraverso una successiva
complessa evoluzione che ha finito con l’investire profili di
interdisciplinarietà anche con la materia dell’ambiente.
La stessa nozione di destinazione d’uso solo in un secondo tempo ha trovato
ingresso e attuazione nel sistema urbanistico, atteso che una nozione allargata
della materia dell’urbanistica, intesa quale scienza e disciplina del governo
del territorio complessivamente considerato, ha portato a considerare non
irrilevante la destinazione dell’immobile ai fini urbanistici, con conseguente
espressione di scelte e valutazioni localizzative dell’attività ovvero
attraverso il sistema delle destinazioni d’uso compatibili.
Ciò premesso, al di là della irrilevanza delle destinazioni d’uso dell’immobile
nell’arco di tempo antecedente l’entrata in vigore dello strumento urbanistico
attualmente vigente nel Comune di Gioia del Colle, occorre evidenziare che la
tesi della SE.GE.CO. si fonda sull’equivoco di ritenere la medesima cosa la
destinazione d’uso così come definita dalla strumentazione urbanistica vigente,
che è poi quella che sola rileva ai fini giuridici, con la destinazione d’uso di
fatto posta in essere.
La destinazione d’uso giuridicamente rilevante è infatti unicamente quella
prevista dalla normativa urbanistica di riferimento, che costituisce dunque il
necessario parametro di valutazione della legittimità dell’attività edilizia.
L’uso che in concreto sia stato praticato sull’immobile risulta viceversa una
circostanza di mero fatto e giuridicamente irrilevante.
L’uso o destinazione di fatto dell’immobile, al di fuori della destinazione
d’uso urbanisticamente rilevante secondo la normativa vigente, ancorchè
reiterata e protrattasi nel tempo non determina alcun consolidamento di
situazioni e non è idonea a modificare i termini della questione.
Ulteriore equivoco in cui incorre la controinteressata è quello di ritenere,
appunto, che in virtù di tale asserita e ipotetica destinazione di fatto “…
l’area in questione aveva già da tempo acquisito una vocazione edilizia a fini
produttivi di beni e servizi, donde nessun contrasto può configurarsi tra la
destinazione urbanistica dell’area (non più agricola) e la destinazione
funzionale e strutturale dell’edificio da mulino ad albergo”.
Secondo tale ardita tesi, dunque, l’uso di fatto – anche in antinomia della
disciplina urbanistica vigente – determinerebbe addirittura un mutamento
giuridicamente rilevante della destinazione dell’area, con conseguente
esautorazione del potere di pianificazione riservato invece in via esclusiva
agli enti preposti.
Altro equivoco, ove ne fosse consentito l’esame ulteriore e stante l’assorbenza
dei rilievi che precedono, è quello di identificare tout court l’attività
turistico-ricettiva o alberghiera come attività a fini produttivi di beni o di
servizi.
Tale espressione, se certamente idonea a definire l’attività alberghiera da un
punto di vista strettamente civilistico-commerciale in quanto attività di
impresa, mal si attaglia con la specificità della materia urbanistico edilizia,
nella quale la destinazione ad attività turistico ricettiva trova di regola una
sua specifica connotazione e disciplina del tutto autonoma e differente – anche
e soprattutto con riferimento alle scelte localizzative – rispetto a quelle
invece riservate agli opifici e alla destinazione artigianale e industriale o
commerciale, stanti le ben diverse esigenze correlate e la differente incidenza
sul carico urbanistico e sui servizi e le infrastrutture correlati.
Qualora volesse operarsi, in assenza di specifiche e puntuali scelte
localizzative del P.R.G., una assimilazione per analogia, le strutture turistico
ricettive presentano caratteristiche obiettivamente molto più prossime a quelle
proprie della destinazione residenziale che non a quelle proprie degli opifici e
delle strutture artigianali- industriali in genere.
Senza dire che – sempre quand’anche fosse stato dimostrato un pregresso uso di
fatto dell’immobile così come prospettato dalla perizia SE.GE.CO. – l’attività
di produzione di pasta, anche per conto terzi, non costituirebbe comunque
circostanza tale da determinare una soluzione di continuità e di riferimento con
la attività agricola di produzione di grano e di successiva molitura.
Ed invero, se è vero in via generale che la destinazione agricola risulta in
qualche modo di carattere residuale e, quindi, pertanto astrattamente
compatibile con svariate destinazioni d’uso, è altrettanto vero che in concreto
occorre fare riferimento alla pianificazione urbanistica vigente e che la
destinazione d’uso giuridicamente rilevante è esclusivamente quella
positivamente determinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., fatto
salvo il potere di deroga da parte del Comune ed a seguito dello speciale
procedimento in variante.
Per quanto sopra i precedenti giurisprudenziali citati dalla controinteressata
risultano non pertinenti.
Ed invero, secondo il P.R.G. del Comune di Gioia del Colle approvato con
D.P.G.R. n. 537 del 27.2.74 e successiva Variante Generale approvata con
delibera G.R. n. 1263 del 15.2.82, l’area interessata dall’intervento risulta
tipizzata come “zona agricola E/2” e puntualmente disciplinata dall’art. 20
delle N.T.A. .
Si prevede dunque, premessa la destinazione prevalente all’esercizio delle
attività boschive ed agricole e di quelle connesse, la possibilità di
realizzazione – per i nuovi interventi (quale deve ritenersi quello in esame
così come richiesto) – unicamente abitazioni e fabbricati rurali, ivi comprese
stalle, porcili, ricoveri, serbatoi idrici e simili, nonché costruzioni adibite
alla lavorazione dei prodotti dell’attività agricola e all’esercizio delle
relative macchine, disciplinandosi altresì i limiti di superficie, di altezza,
cubatura ed altro.
Viceversa, per gli immobili preesistenti (e realizzati legittimamente o anche
successivamente condonati), risultano consentiti unicamente gli interventi
finalizzati al mantenimento e alla conservazione dell’edificio, in particolare:
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia così come definita dalla normativa vigente.
L’intervento autorizzato esula pertanto dai su evidenziati canoni, con
conseguente inapplicabilità della normativa per gli edifici preesistenti; e,
trattandosi di entità nuova e diversa, risulta incompatibile con la disciplina
urbanistica vigente.
Il ricorso va dunque per tale parte accolto, con conseguente annullamento del
permesso di costruire n. 94 del 18.7.2008 (pratica edilizia n. 373/07) e degli
atti connessi e presupposti, ivi compreso il provvedimento S.U.A.P. del Patto
Territoriale Sistema Murgiano n. 92 del 18.7.2008.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono tuttavia giustificati motivi che inducono il Collegio a dichiarare
interamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – II^ Sez.,
accoglie il ricorso n. 1715/05, proposto da Mastromarino Filomena e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti di cui epigrafe.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it