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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 3 dicembre 2009, n. 3000
DIRITTO URBANISTICO - Edificazione - Esistenza di uno strumento attuativo di
dettaglio - Necessità - Piano quadro - Riconducibilità allo strumento attuativo
- Esclusione. L’esistenza dello strumento attuativo di dettaglio, cui non è
riconducibile il piano quadro, è necessaria affinché possa essere consentita
legittimamente l’edificazione su di una determinata area. Pres. Urbano, Est.
Cocomile - N.v. (avv. Sisto) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (n.c.). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. III - 3 dicembre 2009, n. 3000
N. 03000/2009 REG.SEN.
N. 01660/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2007, proposto da:
Nettis Vitantonio, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Sisto, con
domicilio eletto presso Alessandro Sisto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 124;
contro
Comune di Acquaviva delle Fonti;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 13803 del 10.7.2007, notificata il
13.7.2007, di rigetto della istanza di permesso di costruire formulata dal
ricorrente in data 27.4.2007;
- di ogni altro atto lesivo al predetto comunque connesso, ancorché non
conosciuto, ivi incluse la nota dirigenziale prot. n. 12326 del 18.6.2007 di
preavviso di diniego e la nota dirigenziale n. 15658 del 17.8.2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2009 il dott. Francesco
Cocomile e udito per la parte ricorrente il difensore Annalisa Morgese, su
delega di Alessandro Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Invero il ricorrente Nettis Vitantonio contesta il diniego di permesso di
costruire di cui alla determinazione dirigenziale n. 13803/2007 adottata dal
Comune di Acquaviva delle Fonti e fondata sulla inidoneità dell’esistente piano
quadro a costituire piano attuativo (rectius di lottizzazione) necessario per
l’edificazione dell’area in esame.
Detta determinazione rinvia ai motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza
di permesso di costruire comunicati ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990
con l’accluso parere del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia alla
nota n. 12326 del 18.6.2007 di preavviso di rigetto, posto che nei termini di
legge non sono intervenute osservazioni corredate da documenti da parte
dell’istante odierno ricorrente.
Peraltro l’Amministrazione comunale con la nota dirigenziale n. 15658 del
17.8.2007 ribadiva le ragioni del diniego a fronte della istanza di riesame
pervenuta in data 8.8.2007.
L’impugnazione congiunta di detti atti segue la stessa sorte del diniego di
permesso di costruire di cui alla determinazione dirigenziale n. 13803/2007
adottata dal Comune di Acquaviva delle Fonti in data 10.7.2007.
Il ricorrente sostiene che il piano quadro è un piano attuativo e non un
semplice programma di massima.
Tuttavia il Consiglio di Stato (cfr. decisione n. 6781/2004) ha affermato che
l’esistenza dello strumento attuativo di dettaglio, cui i Giudici di Palazzo
Spada escludono sia riconducibile il piano quadro, è necessaria affinché possa
essere consentita legittimamente l’edificazione su di una determinata area.
Ed ancora Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3007 ha statuito il principio
di indefettibilità del piano attuativo ai fini della legittima edificazione di
un’area.
Nel caso di specie uno strumento attuativo manca, tale non potendosi
considerare, alla stregua della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il piano
quadro contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente.
Peraltro il consulente tecnico di ufficio a pag. 24 dell’elaborato peritale
depositato in data 13.5.2009 (le cui risultanze questo Collegio ritiene di far
proprie) evidenzia che l’area in questione non è urbanizzata in quanto le opere
di urbanizzazione primaria non risultano essere state realizzate.
Se l’area de qua fosse stata urbanizzata sarebbe stato possibile rilasciare
legittimamente il permesso di costruire anche in assenza, come nella fattispecie
all’esame di questo Giudice, del piano attuativo di lottizzazione (cfr. Ad. Plen.
n. 12/1992).
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la legittimità del diniego
di permesso di costruire impugnato in questa sede e conseguentemente la
reiezione del presente ricorso.
Nulla per le spese.
Gli esborsi e gli onorari in favore del c.t.u. geom. Giovanni Bianco si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Nulla per le spese.
Liquida in favore del c.t.u. geom. Giovanni Bianco la residua somma di €.
2.000,00, oltre oneri fiscali e contributi previdenziali come per legge, tenuto
conto dell’acconto di €. 2.000,00 già liquidato con l’ordinanza di questo T.A.R.
n. 27/2009.
Pone il pagamento della somma così come sopra liquidata in favore del menzionato
c.t.u. a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con
l’intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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