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TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre 2009, n. 3219


CAVE E MINIERE - Regione Puglia - L.r. n. 37/85 - Autorizzazione all’apertura o all’ampliamento di cave - Silenzio assenso - Termine - Decorrenza - Completamento della documentazione.
In materia di rilascio di autorizzazioni alla apertura o all’ampliamento di cave, l’art. 13 comma 8 L.R.Puglia 37/85 stabilisce che trascorsi i termini indicati dalla norma l’autorizzazione “si intende esecutiva”, e tale locuzione non può che indicare se non una ipotesi di silenzio-assenso, non potendosi attribuire esecutività ad un provvedimento (nel caso di specie una autorizzazione) che non sia stato ancora adottato: affinché tale silenzio-assenso si perfezioni é tuttavia necessario che tutta la documentazione necessaria per la valutazione della istanza sia completa, e quindi i termini indicati dalla norma citata in realtà decorrono solo dal completamento della documentazione. Pres. Morea, Est. Ravasio - S.S. (avv. D’Allura) c. Regione Puglia (avv. Liberti). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre 2009, n. 3219

 

 

 

 

N. 03219/2009 REG.SEN.
N. 01662/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2009, proposto da:
Salvatore Simone, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella D'Allura, con domicilio eletto presso Salvatore Castellaneta in Bari, via De Rossi, 200;

contro

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso Maria Liberti in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

per l’accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione Regionale in ordine alla istanza di autorizzazione all’ampliamento alla coltivazione ed estrazione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 37/85 prodotta dal ricorrente in data 29.08.2006.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv.ti: A. D'Allura e M. Liberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con ricorso depositato il 27 ottobre 2009 il ricorrente Simone Salvatore, premettendo di essere titolare di autorizzazione alla coltivazione di una cava ubicata in Comune di San Pancrazio Salentino; di aver depositato, in data 29 giugno 2006, istanza per ottenere l’autorizzazione all’ampliamento della stessa; di aver esperito la necessaria valutazione di impatto ambientale, conclusasi con determinazione favorevole del Comune di San Pancrazio Salentino n. 203 del 26 maggio 2009; che in data 8 gennaio 2009 provvedeva ad integrare la documentazione allegata alla istanza di ampliamento, giusta richiesta della Regione Puglia; tanto premesso impugna il silenzio rifiuto che si sarebbe formato sulla istanza medesima.

Si é costituita in giudizio la Regione Puglia eccependo che a seguito della entrata in vigore del D. L.vo 117/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 7 luglio 2008, sulla ricorrente gravava anche, in attuazione della Direttiva 2004/35/CE, l’onere di depositare il piano di gestione dei rifiuti, incombente al quale il ricorrente non aveva ancora provveduto: non essendo completa la documentazione allegata alla istanza di ampliamento, il termine per la conclusione del procedimento non aveva ancora iniziato a decorrere ed alcun silenzio poteva essersi formato sulla istanza del 29 giugno 2006.

Alla Camera di Consiglio del 19 novembre 2009 veniva disposto rinvio onde consentire al ricorrente di replicare alla difesa della Amministrazione.

Con memoria depositata il 30 novembre 2009 il ricorrente rilevava di aver presentato il piano di gestione dei rifiuti a mezzo plico raccomandato spedito il 14 novembre 2009.

Il ricorso é stato infine introitato a decisione alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2009.

Il ricorso é inammissibile.

Va preliminarmente rilevato che, in materia di rilascio di autorizzazioni alla apertura o all’ampliamento di cave, l’art. 13 comma 8 L.R. 37/85 stabilisce che trascorsi i termini indicati dalla norma l’autorizzazione “si intende esecutiva”, e tale locuzione non può che indicare se non una ipotesi di silenzio-assenso, non potendosi attribuire esecutività ad un provvedimento (nel caso di specie una autorizzazione) che non sia stato ancora adottato: affinché tale silenzio-assenso si perfezioni é tuttavia necessario che tutta la documentazione necessaria per la valutazione della istanza sia completa, e quindi i termini indicati dalla norma citata in realtà decorrono solo dal completamento della documentazione, nel caso di specie dal ricevimento della raccomandata del 14 novembre 2009, con la quale é stato trasmesso alla Regione il Piano di gestione dei rifiuti.

Il termine per la conclusione del procedimento nella fattispecie non aveva, quindi, neppure iniziato a decorrere al momento della proposizione del ricorso, ed era ben lungi dall’essere in scadenza al momento in cui il ricorso é stato trattenuto a decisione.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per carenza di una delle condizioni di esperibilità della azione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese non constando che la Regione Puglia abbia mai segnalato, prima del giudizio, la necessità di integrare la documentazione allegata alla istanza con il piano di gestione dei rifiuti: ed infatti, seppure detta integrazione si sia resa necessaria a seguito della entrata in vigore di una norma di legge di rango primario, assistita da presunzione di conoscenza, lealtà e correttezza imponevano agli organi regionali di richiederla nei mesi appena successivi alla entrata in vigore del D. L.vo 117/2008 onde mettere l’interessato in condizione di avere la documentazione completa nel momento in cui la procedura di impatto ambientale si fosse conclusa favorevolmente.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Roberta Ravasio, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                                   IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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