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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre 2009, n. 3219
CAVE E MINIERE - Regione Puglia - L.r. n. 37/85 - Autorizzazione all’apertura o
all’ampliamento di cave - Silenzio assenso - Termine - Decorrenza -
Completamento della documentazione. In materia di rilascio di autorizzazioni
alla apertura o all’ampliamento di cave, l’art. 13 comma 8 L.R.Puglia 37/85
stabilisce che trascorsi i termini indicati dalla norma l’autorizzazione “si
intende esecutiva”, e tale locuzione non può che indicare se non una ipotesi di
silenzio-assenso, non potendosi attribuire esecutività ad un provvedimento (nel
caso di specie una autorizzazione) che non sia stato ancora adottato: affinché
tale silenzio-assenso si perfezioni é tuttavia necessario che tutta la
documentazione necessaria per la valutazione della istanza sia completa, e
quindi i termini indicati dalla norma citata in realtà decorrono solo dal
completamento della documentazione. Pres. Morea, Est. Ravasio - S.S. (avv. D’Allura)
c. Regione Puglia (avv. Liberti). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre
2009, n. 3219
N. 03219/2009 REG.SEN.
N. 01662/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2009, proposto da:
Salvatore Simone, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella D'Allura, con
domicilio eletto presso Salvatore Castellaneta in Bari, via De Rossi, 200;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Liberti, con domicilio
eletto presso Maria Liberti in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione Regionale in
ordine alla istanza di autorizzazione all’ampliamento alla coltivazione ed
estrazione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 37/85 prodotta dal ricorrente in
data 29.08.2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Roberta
Ravasio e uditi per le parti i difensori avv.ti: A. D'Allura e M. Liberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 ottobre 2009 il ricorrente Simone Salvatore,
premettendo di essere titolare di autorizzazione alla coltivazione di una cava
ubicata in Comune di San Pancrazio Salentino; di aver depositato, in data 29
giugno 2006, istanza per ottenere l’autorizzazione all’ampliamento della stessa;
di aver esperito la necessaria valutazione di impatto ambientale, conclusasi con
determinazione favorevole del Comune di San Pancrazio Salentino n. 203 del 26
maggio 2009; che in data 8 gennaio 2009 provvedeva ad integrare la
documentazione allegata alla istanza di ampliamento, giusta richiesta della
Regione Puglia; tanto premesso impugna il silenzio rifiuto che si sarebbe
formato sulla istanza medesima.
Si é costituita in giudizio la Regione Puglia eccependo che a seguito della
entrata in vigore del D. L.vo 117/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica in data 7 luglio 2008, sulla ricorrente gravava anche, in
attuazione della Direttiva 2004/35/CE, l’onere di depositare il piano di
gestione dei rifiuti, incombente al quale il ricorrente non aveva ancora
provveduto: non essendo completa la documentazione allegata alla istanza di
ampliamento, il termine per la conclusione del procedimento non aveva ancora
iniziato a decorrere ed alcun silenzio poteva essersi formato sulla istanza del
29 giugno 2006.
Alla Camera di Consiglio del 19 novembre 2009 veniva disposto rinvio onde
consentire al ricorrente di replicare alla difesa della Amministrazione.
Con memoria depositata il 30 novembre 2009 il ricorrente rilevava di aver
presentato il piano di gestione dei rifiuti a mezzo plico raccomandato spedito
il 14 novembre 2009.
Il ricorso é stato infine introitato a decisione alla Camera di Consiglio del 3
dicembre 2009.
Il ricorso é inammissibile.
Va preliminarmente rilevato che, in materia di rilascio di autorizzazioni alla
apertura o all’ampliamento di cave, l’art. 13 comma 8 L.R. 37/85 stabilisce che
trascorsi i termini indicati dalla norma l’autorizzazione “si intende
esecutiva”, e tale locuzione non può che indicare se non una ipotesi di
silenzio-assenso, non potendosi attribuire esecutività ad un provvedimento (nel
caso di specie una autorizzazione) che non sia stato ancora adottato: affinché
tale silenzio-assenso si perfezioni é tuttavia necessario che tutta la
documentazione necessaria per la valutazione della istanza sia completa, e
quindi i termini indicati dalla norma citata in realtà decorrono solo dal
completamento della documentazione, nel caso di specie dal ricevimento della
raccomandata del 14 novembre 2009, con la quale é stato trasmesso alla Regione
il Piano di gestione dei rifiuti.
Il termine per la conclusione del procedimento nella fattispecie non aveva,
quindi, neppure iniziato a decorrere al momento della proposizione del ricorso,
ed era ben lungi dall’essere in scadenza al momento in cui il ricorso é stato
trattenuto a decisione.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per carenza di una delle
condizioni di esperibilità della azione.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese non
constando che la Regione Puglia abbia mai segnalato, prima del giudizio, la
necessità di integrare la documentazione allegata alla istanza con il piano di
gestione dei rifiuti: ed infatti, seppure detta integrazione si sia resa
necessaria a seguito della entrata in vigore di una norma di legge di rango
primario, assistita da presunzione di conoscenza, lealtà e correttezza
imponevano agli organi regionali di richiederla nei mesi appena successivi alla
entrata in vigore del D. L.vo 117/2008 onde mettere l’interessato in condizione
di avere la documentazione completa nel momento in cui la procedura di impatto
ambientale si fosse conclusa favorevolmente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, dichiara
il ricorso in epigrafe inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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