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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre 2009, n. 3239
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO DEMANIALE - Regione Puglia - L. r. n. 56/80 -
Demanio marittimo - Fascia di rispetto - Vincolo di inedificabilità - Natura
assoluta temporanea - Zone A, B e C - Possibilità di edificazione - Art. 33 L.
n. 47/85. Il vincolo di inedificabilità posto dall’ art. 51 lettera h) l. r.
Puglia 31 maggio 1980, n. 56 ha natura tendenzialmente assoluta, benché
temporanea (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 1999, n. 1914, T.A.R.
Puglia, Bari, Sez. III, 2 febbraio 2006, n. 309, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I,
23 giugno 2005, n. 3492), fatta eccezione per le zone A, B e C, ove la
possibilità di edificazione può sussistere anche nelle aree poste a meno di 300
mt dal mare, venendo meno così l’assolutezza del vincolo ai fini
dell’applicazione dell’art 33 l.47/85. Pres. Morea, Est. Amovilli - G.E.e altri
(avv.ti La Gala e Violante) c. Comune di Bari (avv.ti Baldassarra e Valla) e
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato). TAR PUGLIA, Bari,
Sez. II - 17 dicembre 2009, n. 3239
N. 03239/2009 REG.SEN.
N. 00293/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 1999, proposto da:
Grandolfo Elisabetta (deceduta) e per essa gli eredi, Armando Curci, Anna Curci
e Ferdinando Curci, rappresentati e difesi dagli avv. Franco Gagliardi La Gala,
Giuseppe Violante, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari,
via Abate Gimma, 94;
contro
- Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Lonero Baldassarra,
Anna Valla, con domicilio eletto presso Anna Valla in Bari, c/o Avv.ra Comunale
via P.Amedeo 26;
- Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via
Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento (di cui alla nota prot. n. 56441 del 10.11.1998) con cui il
Direttore della Ripartizione Edilizia Privata del Comune di Bari ha negato la
“sanatoria edilizia” relativa ad immobile realizzato dall’odierna ricorrente;
2) nonché, per quanto di ragione, di ogni provvedimento ad esso connesso tra
cui, segnatamente, il decreto (di cui alla nota prot. n. 1280 del 12.03.1997)
del Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di
Bari, con il quale è stato annullato il nulla-osta paesaggistico n. 52811 reso
dal Sindaco del Comune di Bari in data 15.10.1996.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Paolo
Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti: G. Violante e A.Valla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone l’odierna ricorrente che con istanza del 24 febbraio 1995 chiedeva al
Comune di Bari la concessione edilizia in sanatoria per lavori di demolizione e
realizzazione di fabbricato ad uso residenziale sito in Bari, via Imperatore
Traiano n.49, posto in area vincolata all’interno della fascia dei 300 metri dal
demanio marittimo, e tipizzata “C/3 di espansione”.
Il Comune di Bari quale soggetto delegato al rilascio, assentiva l’intervento
poiché pur trattandosi di zona vincolata, ricadeva in ambito costituito da un
pluralità di edifici abusivi in una vastissima zona compresa tra San Giorgio e
Torre a Mare, “da recuperare con apposita variante cui il Comune è obbligato ai
sensi dell’art 1 l.r.n.40/86”.
La locale Soprintendenza però in sede di controllo, annullava il suddetto nulla
osta comunale con decreto prot 1280 del 12 marzo 1997, per vizio di eccesso di
potere sotto il profilo della illogicità e contradditorietà, per aver espresso
determinazione favorevole nonostante il riconoscimento in motivazione della
sussistenza di uno stato di irreversibile degrado causato da una pluralità di
edifici, ivi compreso quello di proprietà della Grandolfo.
Conseguentemente, il Direttore della Ripartizione Edilizia Privata del Comune di
Bari con provvedimento prot. n. 56441 del 10.11.1998, negava la “sanatoria
edilizia”, richiamando il citato atto ministeriale di annullamento.
Con ricorso notificato il 14 gennaio 1999 e depositato il successivo 22 gennaio,
la sig .ra Grandolfo (poi deceduta) come sopra rappresentata e difesa, impugnava
gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I. Violazione art 82 commi 5 e 9, DPR 1977 n.616, art 7 l.1939 n.47; eccesso di
potere per erroneità dei presupposti, travisamento, carente istruttoria,
illogicità, insufficiente motivazione, contradditorietà;
II. Violazione art. 82 comma 9 DPR 1977 n.616.
Alla Camera di Consiglio del 11 febbraio 1999 la ricorrente rinunciava
all’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati.
A seguito del decesso della sig ra Grandolfo, con atto notificato il 27 marzo
2009, Armando Curci, Anna Curci e Ferdinando Curci, si costituivano in giudizio
ai fini della prosecuzione, in qualità di eredi legittimi.
Secondo i ricorrenti, il Comune di Bari prima di rigettare l’istanza di
sanatoria, avrebbe dovuto verificare la possibilità di salvaguardare il
patrimonio edilizio esistente ivi compreso quello realizzato dalla sig ra
Grandolfo, mediante lo strumento del piano di recupero, reso obbligatorio
dall’art. 1 l.r.n.40/86, come peraltro già statuito dallo stesso Comune in sede
di rilascio del nulla osta paesaggistico favorevole.
Si costituivano sia il Comune di Bari che il Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali, chiedendo il rigetto del ricorso, sottolineando la natura assoluta
del vincolo di inedificabilità posto dall’art 51 lett f) l.r. n.56/1980 relativo
agli interventi edilizi realizzati a meno di 300 mt.dal mare.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il vincolo di inedificabilità posto dall’ art. 51 lettera h) l. r. Puglia 31
maggio 1980, n. 56 ha natura tendenzialmente assoluta, benché temporanea
(Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 1999, n. 1914, T.A.R. Puglia, Bari,
Sez. III, 2 febbraio 2006, n. 309, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 23 giugno 2005,
n. 3492), fatta eccezione per le zone A, B e C, ove la possibilità di
edificazione può sussistere anche nelle aree poste a meno di 300 mt dal mare,
venendo meno così l’assolutezza del vincolo ai fini dell’applicazione dell’art
33 l.47/85, come già recentemente statuito da questa Sezione (sentenza 29 maggio
2009 n.1319).
Come emerge dalla documentazione depositata e non contestato tra le parti del
presente giudizio, l’immobile abusivamente realizzato dalla Grandolfo insiste su
area tipizzata C/3 diffusamente inficiata da interventi abusivi, tanto che lo
stesso Comune intimato, in sede di rilascio del nulla osta, si determinava
favorevolmente sull’istanza della Grandolfo, rinviando all’adozione di una
variante di recupero degli insediamenti abusivi prevista come obbligatoria
dall’art 3 comma terzo l.r. Puglia n.26/1985, come sostituito dall’art 1 l.r.
1986 n.40.
Così recita la citata norma regionale:
“1. Per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al primo 1
ottobre 1983, i Comuni, in deroga a quanto previsto dall' art. 55 della legge
regionale 31 maggio 1980 n. 56, possono adottare specifica variante di recupero.
2. Per l' adozione della variante di cui al 1 comma i Comuni, entro la data del
30 aprile 1987, devono preliminarmente perimetrare, in un quadro di convenienza
economica e sociale, gli insediamenti da includere nelle varianti e costituiti
da una pluralità di edifici abusivi comportante una continuità edificata e
rilevante modificazione dell' assetto del territorio.
3. L' adozione della variante è obbligatoria per il recupero degli insediamenti
perimetrati nonchè per gli insediamenti abusivi contigui a zone edificate od
edificabili in base allo strumento urbanistico vigente, oppure insistenti su
aree destinate, successivamente alla realizzazione degli insediamenti abusivi
stessi, ad edifici pubblici od a spazi pubblici.
4. La variante di recupero può riguardare sia lo strumento urbanistico generale
sia uno strumentourbanistico esecutivo e, per quanto compatibile con la presente
legge, deve essere redatta in conformità a quanto prescritto dagli artt. 19 e 20
della legge regionale 21 maggio 1980, n. 56.
5. Nell' ambito delle aree oggetto della variante di recupero possono essere
previsti soltanto gli edifici e le altre opere ammissibili alla sanatoria di cui
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonchè nuovi volumi soltanto se destinati ai
servizi di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444.
6. Nel caso di comprovate necessità , le aree da destinare ai servizi di cui al
DM 2 aprile 1968, n. 1444, possono essere localizzate all' esterno delle aree
perimetrale.”
Ritiene il Collegio condivisibile quanto affermato dalla difesa degli odierni
ricorrenti, secondo cui se il legislatore regionale ha previsto l’obbligatorietà
di un piano di recupero - pur entro delimitati presupposti sussistenti nella
fattispecie per cui vi è causa - ha considerato che determinate opere edilizie
ben possono, per caratteristiche tipologiche, coesistere con gli interessi
tutelati dalla normativa in materia di tutela paesaggistica.
E se la mancata adozione del medesimo piano è dipesa proprio dal Comune di Bari,
non possono allora che condividersi le censure mosse avverso l’impugnato diniego
di sanatoria, dal momento che prima di emettere qualsiasi atto negativo, il
Comune resistente avrebbe dovuto verificare la possibilità di salvaguardare il
patrimonio edilizio esistente - ed in particolare quello realizzato dalla sig ra
Grandolfo - mediante lo strumento del piano di recupero, reso obbligatorio
dall’art. 1 l.r.n.40/86, come peraltro già statuito dallo stesso Comune in sede
di rilascio del nulla osta paesaggistico favorevole.
Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Ministero, mentre sussistono
gravi ed eccezionali motivi ai sensi dell’art 92 c.p.c. per disporre la
compensazione con il Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari sez II, pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti
impugnati.
Condanna il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali al pagamento delle
spese processuali in favore dei ricorrenti, quantificate in 2.500 euro, oltre ad
accessori di legge, mentre compensa con il Comune di Bari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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