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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 26 febbraio 2009, n. 404
URBANISTICA ED EDILIZIA - Attività di trasformazione del territorio - Assenza
di opere in muratura - Perdurante modifica dello stato dei luoghi - Titolo
abilitativo - Fattispecie. Presuppone il titolo abilitativo ogni attività
che comporti la trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di opere
comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e
l’alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale, estetico o funzionale ed
anche quando si intenda realizzare un intervento sul territorio che, pur non
richiedendo opere in muratura, comporti la perdurante modifica dello stato dei
luoghi. Pertanto, in conformità a tali principi è necessaria la concessione
edilizia per interventi di realizzazione di piazzali ad uso industriale mediante
spianamento del suolo e collocazione di brecciame e nel caso di trasformazione
di un’area a destinazione agricola in parcheggio (T.A.R. Veneto, 3 aprile 2003
n. 2267). Pres. Urbano, Est. Di Vita - S.P. (avv. Valla) c. Comune di Bitonto
(avv. Sorgente). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 26 febbraio 2009, n. 404
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00404/2009 REG.SEN.
N. 01548/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2007, proposto da:
Salierno Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Libera Valla, presso cui ha
eletto domicilio in Bari, via Quintino Sella, 36;
contro
Comune di Bitonto, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Sorgente, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Ciarmoli in Bari, Corso
Cavour, 124;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento dirigenziale prot. n. 18435 del 12 settembre 2007 con cui il
Comune di Bitonto ha respinto l’istanza del ricorrente di condono edilizio per
la installazione di un container da adibire ad ufficio e la sistemazione del
piazzale pertinenziale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresa la nota prot.
n. 11733 del 6 giugno 2007 del Dirigente del Settore Territorio del Comune di
Bitonto di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2009 i difensori delle parti
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il sig. Pietro Salierno ha presentato istanza di condono edilizio con lettera
raccomandata del 24 marzo 2004 diretta al Comune di Bitonto per la installazione
di un container per ufficio e per la sistemazione di un piazzale antistante in
zona agricola da destinare alla esposizione di autoveicoli per la vendita,
previo versamento della relativa oblazione.
Con il provvedimento gravato del 12 settembre 2007 il predetto Comune ha
respinto la richiesta di condono per i medesimi profili già dedotti con il
preavviso di rigetto precedentemente emesso ex art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n.
241 con cui si era rilevato che “la mera deruralizzazione di un suolo ed il
parcheggio nello stesso di un container di cui si dichiara l’uso ad ufficio, non
possono formare oggetto di permesso di costruire”. Il Comune ha inoltre
rappresentato un’ulteriore ragione a fondamento del diniego di condono,
consistente nella mancanza della prova che l’attività commerciale, per cui le
opere sono state realizzate, fosse già iniziata alla data del 31 marzo 2003.
Con ricorso inviato per la notifica e depositato rispettivamente il 2 e 8
novembre 2007 il Sig. Pietro Salierno ha impugnato il provvedimento di rigetto
deducendo in sintesi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380 ed eccesso di potere per sviamento;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 43 della L. 28 febbraio 1985
n. 47 ed eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti e carenza di
istruttoria;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n.
241 ed eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e difetto di
motivazione.
Con atto depositato il 28 febbraio 2008 si è costituito in giudizio il Comune di
Bitonto chiedendo la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2009 la causa è stata ritenuta in
decisione.
Colgono nel segno le censure di parte ricorrente.
Invero, occorre previamente rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dal
Comune resistente, non ha fondamento normativo l’affermazione secondo cui
l’installazione di un container non può costituire oggetto di permesso di
costruire, dal momento che tra gli “interventi di nuova costruzione” per i quali
è necessario il titolo abilitativo ai sensi degli artt. 3 lettera e.5) e 10 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 rientrano anche i manufatti con caratteristiche
analoghe a quelle del ricorrente, tra cui “manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e (…) strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers,
case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee”, quindi con esclusione delle
costruzioni meramente precarie.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha precisato che la precarietà della
costruzione va presunta dalla funzione assolta dal manufatto e non dalla
struttura e dalla qualità dei materiali usati e va quindi esclusa quando si
tratti di costruzione destinata ad utilità prolungata (Consiglio di Stato, Sez.
V, 28 marzo 2008 n. 1354).
Ne consegue che l’eventuale provvedimento di rigetto non poteva fondarsi sulla
struttura del manufatto (container) ma sulla relativa destinazione funzionale
che, considerato il rapporto di strumentalità con l’attività economica svolta
dal ricorrente di commercio di veicoli, non può considerarsi precaria
richiedendo pertanto il permesso di costruire.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo allo spianamento e
deruralizzazione del piazzale antistante e del suolo che, in quanto interessato
da opere finalizzate alla relativa utilizzazione economica, si sostanzia in un
intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio previsto
dall’art. 3 lett. e) del D.P.R. 380/2001 che richiede il permesso di costruire.
In un caso analogo la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che presuppone
il titolo abilitativo ogni attività che comporti la trasformazione del
territorio attraverso l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti
urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l’alterazione abbiano un qualche
rilievo ambientale, estetico o funzionale ed anche quando si intenda realizzare
un intervento sul territorio che, pur non richiedendo opere in muratura,
comporti la perdurante modifica dello stato dei luoghi. Pertanto, in conformità
a tali principi è stata ritenuta necessaria la concessione edilizia per
interventi analoghi a quello in questione come la realizzazione di piazzali ad
uso industriale mediante spianamento del suolo e collocazione di brecciame e nel
caso di trasformazione di un’area a destinazione agricola in parcheggio (T.A.R.
Veneto, 3 aprile 2003 n. 2267).
Quanto all’ulteriore ragione ostativa posta a fondamento del provvedimento di
rigetto, consistente nella mancanza della prova che l’attività commerciale, per
cui le opere sono state realizzate, fosse già iniziata alla data del 31 marzo
2003, il Collegio condivide la censura relativa alla violazione dell’art. 10 bis
della L. 7 agosto 1990 n. 241.
Difatti, detto motivo ostativo è stato rilevato dal Comune solo con il
provvedimento conclusivo del 12 settembre 2007 e non risultava altresì
specificato nel preavviso di rigetto del 6 giugno 2007, non consentendo al
ricorrente di articolare efficacemente le proprie conseguenti deduzioni ed
osservazioni in vista dell’adozione dell’atto conclusivo del procedimento
amministrativo. Pertanto, con riguardo a tale motivo ostativo, la situazione
equivale a quella della mancata comunicazione del preavviso di rigetto con
conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con
conseguente annullamento degli atti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese ed
onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1548 del 2007, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa tra le parti costituite le spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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