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T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 20 aprile 2009, n.920
RIFIUTI - Gestione operativa e post-operativa di una discarica - Art. 14
d.lgs. n. 36/2003 - Garanzia finanziaria - Art. 1 L .n. 384/1982 - Intermediari
finanziari - T.U. n. 385/2003. L’art. 14 del d. lgv. n. 36 del 2003 (recante
la disciplina generale in materia di discariche dei rifiuti), al comma 4
stabilisce che le garanzie per la gestione operativa e post operativa di una
discarica devono essere “costituite ai sensi dell’articolo 1 della legge 10
giugno 1982, n. 348”. In base alla disciplina vigente, la garanzia finanziaria
in questione (“a favore dello Stato e degli enti pubblici”) può essere
rilasciata oltre che dalle imprese che esercitano attività bancaria e
assicurativa “strictu iure” anche da un intermediario finanziario così
come definito dall’art. 1 del T.U. 1° settembre 1993, n. 385 purché iscritto
nell’elenco generale di cui all’art. 106 e nell’elenco speciale tenuto dalla
Banca d’Italia di cui all’art. 107 del medesimo Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia e sia sottoposto a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del d. lgv. n.
58 del 1998 e munito dell’autorizzazione ministeriale contemplata dal d.p.r. 30
marzo 2004, n. 115. Pres. f.f. ed Est. Durante - E. s.p.a. (avv. Pasqualone) c.
Regione Puglia (n.c.).
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 20/04/2009, n.920
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00920/2009 REG.SEN.
N. 00985/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2008, proposto da:
Ecolevante s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone,
con domicilio eletto in Bari, via Dalmazia, 161;
contro
la Regione Puglia in persona del
Presidente della Giunta regionale, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
Finworld s.p.a., rappresentata e
difesa dagli avvocati Marco Cerocchi, Annalisa Di Giovanni ed Eugenio Picozza,
con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Cerabino in Bari, via Melo 140;
la Federazione Imprese di Servizi (F.I.S.E.) e Confindustria Puglia,
rappresentate e difese dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto
in Bari, via Dalmazia, 161;
Assorecuperi, rappresentata e difesa dall’avv. Lazzaro Di Trani, con domicilio
eletto in Bari, via Dalmazia, 161 presso l'avv. Bice Annalisa Pasqualone;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Dirigente
dell’Ufficio Tutela dell’Inquinamento Atmosferico, IPPC — AIA n. 426 del 3
luglio 2008, nella parte in cui: a) richiama la legge regionale n. 29 del 31
ottobre 2007 “Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel
territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella
Regione Puglia"; b) stabilisce “in base a quanto esposto nel preso atto ai punti
3, 4, 5, 6 e 7, che il gestore potrà accettare i rifiuti con concentrazione
nell’eluato fino a tre volte i valori indicati nella tabella 5 del D.M. 3 agosto
2005; tale possibilità è subordinata alla approvazione della “Valutazione di
rischio ambientale” di cui al preso atto n. 7, come previsto dal D.M. 3 agosto
2005, art. 10, da parte dell’Autorità competente (Provincia)”; c) stabilisce
“che la ditta è tenuta ad adeguarsi tempestivamente a qualsivoglia norma e/o
disposizione concernente le garanzie finanziarie, così come previsto dalla nota
n. 153591 qdv/DI/V del 1.07.2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, che è parte integrante del presente provvedimento (allegato D) che
riscontrava il quesito posto dal Settore Regionale (allegato C) sulle garanzie
finanziarie relative all’attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai
sensi del d. lgs. 13.01.2003, n. 36 e del d. lgs. 3.4.2006 n. 152 e del
regolamento della Regione Puglia n. 18 del 16.7.2007”;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum della Finworld s.p.a., della
Federazione Imprese di Servizi (F.I.S.E.), della Confindustria Puglia e di
Assorecuperi;
Vista la propria ordinanza n. 414 del 31 luglio 2008;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2009 i difensori delle parti
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Ecolevante è titolare ai
sensi del d. lgv. n. 36 del 2003 di autorizzazione alla realizzazione e gestione
del terzo lotto della discarica di rifiuti speciali non pericolosi sita in
Grottaglie alla località La Torre di Caprarica, rilasciata con determinazione
del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto n. 173
del 3 novembre 2005, successivamente confermata e modificata.
La società, in data 28 febbraio 2007, presentava alla Regione Puglia, ai sensi
del d. lgv. n. 59 del 2005, istanza per il rilascio della autorizzazione
integrata ambientale (A.I.A.) per il suddetto terzo lotto della discarica.
Il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia convocava all’uopo
conferenza di servizi per il giorno 3 dicembre 2007.
La conferenza si svolgeva in più sedute in cui venivano acquisiti tutti i pareri
degli organi ed enti coinvolti nel procedimento, si effettuava sopralluogo, si
acquisiva tutta la documentazione utile e, malgrado la completezza
dell’istruttoria, la seduta conclusiva si teneva solo in data 10 giugno 2008, a
seguito della sentenza di questo Tribunale che dichiarava l’obbligo della
Regione di concludere il procedimento ((TAR Puglia I, 30 maggio 2008, n. 1334).
In tale ultima seduta, le amministrazioni competenti in materia ambientale
esprimevano parere favorevole; il Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche della
Regione Puglia esprimeva parere favorevole con prescrizioni rilevando la non
adeguatezza delle garanzie finanziarie prestate dalla ditta e la mancanza dei
presupposti per la concessione della deroga ai sensi dell’art. 10 del D.M. 3
agosto 2005.
La Provincia di Taranto nella stessa seduta ribadiva di aver già concesso con
provvedimento 21911 del 6 maggio 2008 la deroga all’innalzamento dei limiti di
accettabilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005.
La ricorrente faceva rilevare che l’ARPA aveva espresso in data 24 gennaio 2008
parere favorevole circa la possibilità di accettare rifiuti fino a tre volte i
limiti stabiliti nella tabella 5 del citato decreto ministeriale e che la
Provincia di Taranto aveva emesso il provvedimento di deroga e confutava,
producendo documentazione, i rilievi sulle garanzie finanziarie.
Con determinazione dirigenziale n. 426 del 3 luglio 2008, il Dirigente
dell’Ufficio Tutela dell’inquinamento atmosferico, IPPC - AIA rilasciava
l’autorizzazione integrata ambientale di cui al d. lgv. n. 59 del 2005,
ampliamento terzo lotto, disponendo, a parte il richiamo della legge regionale
n. 29 del 31 ottobre 2007 recante limiti allo smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia,
prescrizioni in ordine alla possibilità di accettare i rifiuti con
concentrazione nell’eluato fino a tre volte i valori indicati nella tabella 5
del D.M. 3 agosto 2005 (“tale possibilità è subordinata alla approvazione della
Valutazione di rischio ambientale…come previsto dal D.M. 3 agosto 2005, art. 10,
da parte della…Provincia)” e rilevando la non adeguatezza delle garanzie
finanziarie prestate per la gestione operativa e post operativa (“la ditta è
tenuta ad adeguarsi tempestivamente a qualsivoglia norma e/o disposizione
concernente le garanzie finanziarie, così come previsto dalla nota n.
153591qdv/DI/V del 1.07.2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, che è parte integrante del presente provvedimento…”.
La ricorrente sostiene che detto provvedimento dirigenziale n. 426 del 2008 è
illegittimo nelle parti in cui pone limiti e condizioni all’esercizio
dell’attività, nonché nella parte in cui sono state ritenute inadeguate le
garanzie finanziarie prestate da essa ricorrente, in quanto impedisce di fatto
l’esercizio dell’attività legittimamente autorizzata.
Deduce, in relazione ai limiti derivanti dalla l. reg. 31 ottobre 2007, n. 29, i
seguenti motivi:
violazione dell’ordinanza della prima sezione del TAR Puglia, Lecce, n. 132 del
2008;
violazione e falsa applicazione dell’art. 182, comma 3, lettera b) e comma 5 del
d. lgv. 3 aprile 2006, n. 152 in relazione agli articoli 117, comma 2 lettera s
della Costituzione, degli articoli 41, 32, 3 e 117, comma 1 della Costituzione;
illegittimità costituzionale della l. regionale 31 ottobre 2007, n. 29 (articoli
1, 2, 3, 4, 5 e 6) per violazione degli articoli 117, comma 2 lettera s) della
Costituzione, nonché dell’art. 120, dell’art. 32, dell’art. 3 e dell’art. 117,
comma 1 Cost.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 182, comma 3, lettera b) e comma 5 del
d. lgv. 3 a-prile 2006, n. 152 in relazione agli articoli 117, comma 2 lettera
s) della Costituzione, art. 120, articoli 41, 32, 3 e 117, comma 1 della
Costituzione; illegittimità costituzionale della l. regionale 31 ottobre 2007,
n. 29 (articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6) per violazione degli articoli 117, comma 2
lettera s) della Costituzione, dell’art. 120, dell’art. 32, dell’art. 3 e
dell’art. 117, comma 1 Cost.;.
violazione e falsa applicazione dell’art. 182, comma 3, lettera b) e comma 5 del
d. lgv. 3 a-prile 2006, n. 152 in relazione agli articoli 117, comma 2 lettera
s) della Costituzione, degli articoli 120, 41, 32, 3 e 117, comma 1 della
Costituzione; illegittimità costituzionale della l. regionale 31 ottobre 2007,
n. 29 (articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6) per violazione degli articoli 117, comma 2
lettera s) della Costituzione, nonché dell’art. 120, dell’art. 32, dell’art. 3 e
dell’art. 117, comma 1 Cost.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 182, comma 3, lettera b) e comma 5 del
d. lgv. 3 a-prile 2006, n. 152 in relazione agli articoli 117, comma 2 lettera s
della Costituzione, degli articoli 41, 32, 3 e 117, comma 1 della Costituzione;
illegittimità costituzionale della l. re-gionale 31 ottobre 2007, n. 29
(articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6) per violazione degli articoli 117, comma 2 lettera
s della Costituzione, nonché dell’art. 120, dell’art. 32, dell’art. 3 e
dell’art. 117, comma 1 Cost.; eccesso di potere legislativo per irrazionalità.
In relazione alla parte in cui si ritengono non valide le garanzie finanziarie,
deduce i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione della l. reg. n. 30 del 1986, della l. reg. n.
17 del 1993, della l. reg. n. 17 del 2000, della l. reg. n. 17 del 2007 di
conferimento di delega alle Province in materia di rifiuti e bonifiche;
incompetenza; violazione dei principi che regolano il procedimento di autotutela;
atipicità ed abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui valuta la
validità dell’accettazione delle garanzie finanziarie; violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 e dell’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 e s.m.i.;
violazione e falsa applicazione dell’art.1 della legge n. 59 del 2005; eccesso
di potere per difetto di istruttoria ed omesso apprezzamento dei presupposti di
fatto e di diritto; carenza di potere e sviamento;
violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d. lgv. n. 36 del 2003,
allegato A, punto 3 del Regolamento Regionale 16 luglio 2007, n. 18; dell’art. 1
della l. n. 384 del 1982; dell’art. 5 del R.D.L. n. 375 del 1936 e successive
modifiche; dell’art. 5 del d. lgv. n. 385 del 1993; dell’art. 107 del d. lgv. n.
385 del 1993; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del
1990 e successive modificazioni; difetto di motivazione; eccesso di potere per
difetto di istruttoria; travisamento; eccesso di potere per difetto ed erroneo
apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per
difetto di istruttoria; travisamento;
violazione e falsa applicazione della l. reg. n. 30 del 1986; della l. reg. n.
17 del 1993; della l. reg. n. 17 del 2000 e n. 17 del 2007 in materia di delega
alle Province in materia di rifiuti e bonifiche; incompetenza; violazione dei
principi che regolano il procedimento di autotutela; violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e s.m.i.; difetto di
motivazione; violazione dei principi che regolano il giusto procedimento e dei
principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 e
s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 59 del 2005;
eccesso di potere per difetto di istruttoria ed omesso apprezzamento dei
presupposti di fatto e diritto; carenza di potere; sviamento.
Relativamente alla prescrizione circa la possibilità di accettare rifiuti con
concentrazione nell’eluato fino a tre volte i valori indicati nella tabella S
del D.M. 3 agosto 2005, deduce:
9) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990;
dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 97 della Costituzione;
violazione dei principi che regolano il giusto procedimento e dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; eccesso di
potere per difetto di istruttoria ed omesso apprezzamento dei presupposti di
fatto e di diritto; illogicità manifesta e contraddittorietà; travisamento;
carenza di potere, sviamento; disparità di trattamento.
La Regione Puglia non si costituiva in giudizio.
La Finworld s.p.a., con atto notificato il 22 luglio 2008, spiegava intervento
ad adiuvandum, fondando la propria legittimazione sulla circostanza di
aver rilasciato garanzie fideiussorie alla società ricorrente e chiedendo, di
conseguenza l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui
implicitamente ritiene illegittime le garanzie finanziarie rilasciate dalla
medesima stabilendo l’obbligo di adeguamento tempestivo a qualsiasi norma o
disposizione concernente le garanzie finanziarie.
Deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d. lgv. n. 36 del 2003,
allegato A, punto 3 del Regolamento Regionale 16 luglio 2007, n. 18; dell’art. 1
della l. n. 384 del 1982; dell’art. 5 del R.D.L. n. 375 del 1936 e successive
modifiche; dell’art. 5 del d. lgv. n. 385 del 1993; dell’art. 107 del d. lgv. n.
385 del 1993; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del
1990 e successive modificazioni; difetto di motivazione; eccesso di potere per
difetto di istruttoria; travisamento; eccesso di potere per difetto ed erroneo
apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per
difetto di istruttoria; travisamento; incompetenza.
Spiegava intervento ad adiuvandum anche la Federazione Imprese di Servizi
(F.I.S.E.), nella qualità di associazione rappresentativa delle forze economiche
operanti nell’ambito delle attività di servizi e di trasporto nonché delle
attività collegate tutelate e rappresentate nel loro complesso, sostenendo la
illegittimità della determinazione della Regione Puglia impugnata, relativamente
alla presunta inadeguatezza delle garanzie finanziarie.
La Confindustria Puglia spiegava a sua volta intervento ad adiuvandum per
l’annullamento della determinazione regionale nella parte relativa alle garanzie
finanziarie.
L’Assorecuperi, nella qualità di rappresentante delle aziende che operano nel
mercato dello smaltimento e del recupero del rifiuto, spiegava anch’essa
intervento ad adiuvandum dichiarando di aderire integralmente ai motivi
di ricorso proposti dalla Ecolevante s.p.a. e chiedendone l’integrale
accoglimento.
Con ordinanza n. 414 del 31 luglio 2008, questa sezione accoglieva l’istanza
cautelare.
Le parti depositavano memorie difensive ed alla pubblica udienza del 12 febbraio
2009, precisate le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi, il
ricorso veniva assegnato in decisione.
La ricorrente lamenta che l’autorizzazione integrata ambientale relativa alla
discarica per rifiuti non pericolosi - ampliamento in terzo lotto, in Grottaglie,
località Caprarica, rilasciata dalla Regione con determinazione dirigenziale n.
426 del 3 luglio 2008, contenga limiti e disposizioni che impediscono di fatto
l’esercizio dell’attività legittimamente autorizzata.
La prima limitazione attiene al divieto di smaltimento dei rifiuti speciali
provenienti da fuori regione tramite il richiamo alla l. reg. 31 ottobre 2007,
n. 29.
Tale previsione non è più operante poiché nelle more del giudizio la legge
regionale n. 29 del 2007 che conteneva la disciplina per lo smaltimento dei
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti al di fuori della Regione,
che transitano nel territorio regionale, è stata dichiarata incostituzionale con
sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2009.
Si prescinde, pertanto dall’esame delle censure dedotte in relazione a tale
previsione dell’autorizzazione.
La seconda disposizione lesiva riguarda le garanzie finanziarie prestate per la
gestione operativa e post operativa della discarica.
Come si è detto, la Regione Puglia, in sede di rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale di cui al d. lgv. 59 del 2005, richiamando la nota del
Ministero dell’Ambiente protocollo 15359/qdv/DI del 1° luglio 2008, ha ritenuto
non adeguate le garanzie prestate dalla società Ecolevante, in quanto rilasciate
da un soggetto (la Finworld) non abilitato al rilascio delle necessarie
fideiussioni, specificando che le garanzie in questione possono essere
rilasciate solo da istituti di credito e da compagnie assicurative.
La Finworld s.p.a. è, invece, intermediario finanziario.
Detta società è però iscritta nell’elenco generale della Banca d’Italia di cui
all’art. 107 del d. lgv. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) ed è munita anche
dell’autorizzazione ministeriale contemplata dal d.p.r. 30 marzo 2004, n. 115
(autorizzazione n. 3924 del 15 aprile 2005) ed è sottoposta a certificazione di
bilancio e revisione contabile da parte di società di revisione iscritta
all’albo previsto dall’art. 161 del d. lgv. n. 58 del 1998 (nel caso società
Bompani s.p.a.).
Il che è sufficiente a dimostrare l’illegittimità del provvedimento che non ha
tenuto in nessuna considerazione le suddette circostanze pure evidenziate tanto
dalla società in sede di conferenza di servizi, quanto dalla Provincia di
Taranto che nella seduta conclusiva della conferenza di servizi, confermava la
legittimità delle fideiussioni così come rilasciate dall’Ecolevante a garanzia
degli obblighi derivanti dall’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti.
Invero, la interpretazione della Regione si basa sul dato meramente testuale
dell’art. 5 del R.D.L. n. 375 del 1936 e s.m.i. richiamato dall’art. 1, lettera
b) della l. n. 348 del 1982 e non tiene conto delle innovazioni legislative in
materia creditizia e bancaria.
Va, a tal punto rammentato che l’art. 14 del d. lgv. n. 36 del 2003 (recante la
disciplina generale in materia di discariche dei rifiuti), al comma 4 stabilisce
che le garanzie per la gestione operativa e post operativa di una discarica
devono essere “costituite ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982,
n. 348”.
L’articolo 1 della l. 348 del 1982, nel disciplinare le modalità di costituzione
di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e
gli altri enti pubblici, tra le altre, cita la fideiussione bancaria rilasciata
da aziende di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo
1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni e la polizza assicurativa
rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del
ramo cauzioni. Non menziona gli intermediari finanziari.
In realtà tali figure giuridiche nella disciplina dettata dal regio decreto del
1936 non esistevano, in quanto introdotti nel sistema finanziario solo con legge
n. 191 del 1997 e con il d. lgv. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario).
Peraltro, allo stato, l’art. 5 del regio decreto legge n. 375 del 1936 che
individuava i soggetti sottoposti al controllo dell’autorità creditizia non
esiste più perché è stato abrogato unitamente all’intero regio decreto dal nuovo
testo unico bancario approvato con d. lgv. n. 385 del 1993.
E’ evidente, quindi, che il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 1, lett. b)
della l. n. 348 del 1982 all’art. 5 del R.D.L. n. 375 del 1936 e successive
modifiche e integrazioni che individuava come soggetti che potevano rilasciare
garanzie in favore dello Stato e di altri Enti quelli “allora” esistenti e
sottoposti al controllo dell’”allora” autorità creditizia di vigilanza, non può
che essere letto come rinvio all’attuale Testo Unico in materia bancaria e,
quindi, ai soggetti che esso individua come legittimati ad operare nel settore
creditizio e sottoposti al controllo della competente autorità di vigilanza
(Banca d’Italia).
Il d. lgv. n. 385 del 1993 ha introdotto nuove figure che possono operare nel
sistema creditizio accanto alle aziende di credito: gli intermediari finanziari
di cui all’art. 106 e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
della Banca d’Italia ai sensi del successivo art. 107 del nuovo T.U.B..
Gli intermediari finanziari di cui all’art. 107, insieme alle banche ed ai
gruppi bancari, sono considerati enti creditizi e sottoposti dal nuovo articolo
5 del TUB al controllo dell’autorità creditizia.
Ne consegue che sono in tutto parificati alle aziende di credito.
Quanto al controllo della Banca d’Italia nei confronti degli intermediari
finanziari, esso è stato reso più severo e rigoroso con la modifica operata
dall’art. 64 del d. lgv. 23 luglio 1996, n. 415 sostituito a sua volta dall’art.
1, comma 1, lettera m) del d. l. n. 297 del 2007 convertito in l. 23 dicembre
2007, n. 15.
Se la ratio del richiamo contenuto nell’art. 1, comma 1, lett. b) della
l. n. 348 del 1982 all’art. 5 del R.D.L. n. 375 del 1936 è quella di individuare
come soggetti che possono rilasciare fideiussioni in favore dello Stato o di
altri enti pubblici quelli sottoposti ad un controllo dell’autorità creditizia
di vigilanza, in quanto ritenuti soggetti affidabili, deve concludersi che gli
intermediari finanziari sono “affidabili” perché sottoposti a controllo della
Banca d’Italia del tutto equivalente al controllo sulle aziende di credito e,
quindi, in grado di garantire la proporzionalità tra patrimonio finanziario
dell’istituto che rilascia la garanzia e i rischi assunti dallo stesso
nell’espletamento della propria attività finanziaria.
Tale parificazione è stata più volte affermata dalla giurisprudenza sia di primo
grado (per tutte, cfr. TAR Puglia, Lecce, 26 luglio 2005, n. 3852 e 3853; TAR
Lombardia, Brescia, n. 610 del 1999) che di secondo grado (Cons. Stato, n. 4068
del 2004; n. 1377 del 2007), dalla quale non v’è motivo di discostarsi.
La totale parificazione tra aziende di credito e intermediari finanziari di cui
all’art. 107 del TUB ed il riconoscimento di questi ultimi come “enti creditizi”
è stata consacrata da ultimo dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 27 dicembre 2006 rubricato “Recepimento della nuova disciplina sul
capitale delle banche” che per l’appunto recepisce le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relative
all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio e
all’adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di
investimento da recepire nell’ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2006.
L’articolo 1 del DM 27 dicembre 2006 stabilisce che gruppi bancari, le banche e
gli intermediari finanziari sono tenuti a costituire e mantenere i requisiti
patrimoniali e ad osservare gli altri obblighi secondo quanto stabilito dalla
Banca d’Italia in conformità della normativa comunitaria e il successivo
articolo 8 prevede per gli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del TUB
un regime di vigilanza equivalente a quello previsto per le banche.
In conclusione deve ritenersi che in base alla nuova disciplina quale
richiamata, la garanzia finanziaria a favore dello Stato e degli enti pubblici
può essere rilasciata oltre che dalle imprese che esercitano attività bancaria e
assicurativa “strictu iure” anche da un intermediario finanziario così
come definito dall’art. 1 del T.U. 1° settembre 1993, n. 385 purché iscritto
nell’elenco generale di cui all’art. 106 e nell’elenco speciale tenuto dalla
Banca d’Italia di cui all’art. 107 del medesimo Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia e sia sottoposto a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del d. lgv. n.
58 del 1998 e munito dell’autorizzazione ministeriale contemplata dal d.p.r. 30
marzo 2004, n. 115.
Deve aggiungersi che in seguito all’entrata in vigore dell’art. 145, comma 50
della l. n. 388 del 2000 (di modifica dell’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n.
109) e del d.p.r. 30 marzo 2004, n. 115 risulta ampliata rispetto alla normativa
precedentemente in vigore, la legittimazione degli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del T.U. n. 385 del 1993 e che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, purché
sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione a tanto
abilitata e muniti dell’autorizzazione ministeriale prevista dal d.p.r. n. 115
del 2004 (in tal senso, Cons. Stato, VI, n. 819 del 2005).
Tanto è normativamente definito nella previsione dell’art. 75 del d. lgv. 113
del 2007 che ha eliminato all’art. 113 che disciplina la cauzione definitiva,
l’inciso fideiussione bancaria o polizza assicurativa, sostituendola con il
rinvio alle modalità di costituzione della polizza di cui all’art. 75, comma 3
del d. lgv. 163 del 2006 che prevede che la fideiussione, oltre ad essere
bancaria e assicurativa, può essere rilasciata anche dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d. lgv. n. 385
del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzia a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per quanto esposto, deve affermarsi che le garanzie finanziarie come prestate
dalla società Ecolevante sono adeguate e conformi a legge.
Sotto altro profilo non può non evidenziarsi l’incompetenza della Regione che ha
sindacato l’accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di
Taranto (cfr. provvedimento della Provincia di Taranto del 29 novembre 2007
ribadito con atto del 13 giugno 2008).
Quanto all’ulteriore disposizione lesiva della determinazione regionale n. 426
del 2008, con cui si subordina la possibilità di accettare rifiuti con
concentrazione nell’eluato fino a tre volte i valori indicati nella tabella 5
del D.M. 3 agosto2005 all’approvazione della valutazione del rischio da parte
della Provincia, si osserva quanto segue.
La determinazione regionale n. 426 del 2008, pur riconoscendo la competenza
della provincia a pronunciarsi in merito, si sostituisce annullando di fatto un
provvedimento già adottato dalla Provincia di Taranto.
Il provvedimento risulta, quindi, palesemente viziato di incompetenza.
L’amministrazione regionale, infatti, in violazione dei principi che regolano il
procedimento di autotutela, ha di fatto annullato il provvedimento della
Provincia di Taranto già reso in data 6 maggio 2008 a seguito di lunga e
articolata istruttoria.
Tale provvedimento fu adottato dalla Provincia di Taranto dopo aver acquisito
dalla Ecolevante la valutazione di rischio ambientale di cui all’art. 10 del
D.M. 3 agosto 2005, nonché dopo aver acquisito il parere dell’Arpa Puglia
(parere protocollo 3184/R/07 del 21 gennaio 2008) e il parere del Comitato
Tecnico Provinciale (verbale n. 5 del 12 marzo 2008), pareri tutti trasmessi
alla Regione Puglia in sede di procedimento AIA il 28 febbraio 2008.
La Provincia di Taranto nella conclusiva conferenza di servizi del 10 giugno
2008 ribadì il proprio parere favorevole alla accettazione dei rifiuti con
concentrazione nell’eluato fino a tre volte i limiti della tabella 5 del D.M. 3
agosto 2005 confermando il proprio precedente provvedimento del 6 maggio 2008.
Peraltro, la valutazione di rischio ambientale di cui all’art. 10 del D.M.
citato è stata trasmessa alla Provincia di Taranto in data 18 settembre 2007
(circa un anno prima dell’adozione del provvedimento autorizzatorio del 6 maggio
2008 e, quindi, attentamente valutata dagli enti competenti.
Anche l’Arpa nell’ultima seduta della conferenza di servizi ha confermato il
proprio parere favorevole del 24 gennaio 2008, chiarendo che era stato emesso a
seguito di una scrupolosa istruttoria ed un’attenta analisi anche della
valutazione di rischio richiamata dalla Regione Puglia.
Va, anche, rilevato che quanto richiesto dalla Regione, cioè che la Provincia
adotti nuovamente un provvedimento di autorizzazione all’accettazione dei
rifiuti nelle concentrazioni di cui è causa, è palesemente contrario ai
fondamentali e costituzionali principi di economicità, efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa, nonché ai principi di conservazione dell’atto
amministrativo, in quanto la Provincia ha già esaminato la valutazione del
rischio richiesta dalla Regione e già rilasciato la sua autorizzazione in tal
senso con atto protocollo 21911 del 6 maggio 2008.
Invero la Regione Puglia ha esulato dai poteri conferiti dal d. lgv. n. 59 del
2005 che ha come oggetto esclusivo il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale finalizzata ad individuare le migliori tecnologie disponibili per
evitare le emissioni, ingerendosi in questioni di competenza di altro ente.
Va, inoltre, considerato che l’autorizzazione provinciale alla realizzazione e
alla gestione del terzo lotto di discarica è stata rilasciata nel rispetto del
d. lgv. n. 36 del 2003 e che l’art. 4, comma 4 del d. lgv. n. 59 del 2005
prevede che “per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente
decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente
decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36”.
A tal punto non può non convenirsi sulla illegittimità della prescrizione qui
esaminata relativa alla possibilità concessa dalla Provincia di innalzare i
limiti di accettabilità fissati dalla tabella 5 del D.M. 3 agosto 2005, sia per
i profili di incompetenza che per l’assoluta carenza di motivazione, nonché
sulla illogicità e irragionevolezza del comportamento tenuto dalla Regione che a
fronte di un parere favorevole dell’ARPA Puglia non ha chiesto chiarimenti al
medesimo organo, mostrando di ritenerlo esauriente, per poi assumere una
decisione del tutto contraddittoria.
Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso va accolto e la determina
dirigenziale impugnata va annullata nelle parti esaminate relative
rispettivamente alla presunta inadeguatezza delle garanzie finanziarie e ai
limiti alla possibilità di accettare rifiuti con concentrazione nell’eluato fino
a tre volte i valori indicati nella tabella 5 del D.M. 3 agosto2005.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo
indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e,
per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato.
Condanna la Regione Puglia al pagamento in favore della società Ecolevante
s.p.a. di euro 3.500,00 per spese e competenze di giudizio. Per il resto le
compensa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Doris Durante, Presidente FF, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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