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T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 22 aprile 2009, n.981


URBANISTICA ED EDILIZIA - Art. 15 d.p.r. n. 380/2001 - Decadenza del permesso di costruire - Ipotesi - Limiti tassativi - Disciplina civilistica - Assimilabilità al vizio funzionale della causa. La decadenza del permesso di costruire è regolata dall’art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001 che prevede due ipotesi: un primo caso per il decorso dei termini indicati nel titolo assentito; una seconda specie per il sopravvenire di previsioni urbanistiche contrastanti con il permesso di costruire. L’opinione interpretativa prevalente tende, quindi, a ritenere che il legislatore abbia voluto consentire la decadenza solo nei due casi sopra indicati, da intendersi come limiti tassativi di applicabilità dell’istituto. La decadenza postula, quindi un titolo valido ab inizio ed una sopravvenienza che incide sul rapporto. Tale fattispecie può assimilarsi al vizio funzionale della causa del negozio giuridico nella disciplina civilistica, che si differenzia dal vizio genetico della causa che ricorre quando l’atto nasce viziato ab origine. Pres. Urbano, Est. Giansante - F.V. (avv. Lorusso) c. Comune di Locorotondo (avv.Laddomada). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 22/04/2009, n.981

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00981/2009 REG.SEN.
N. 00943/2007 REG.RIC.
 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 943 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Francesco Vacca, rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola n. 166/5;
 

contro
 

il Comune di Locorotondo in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Francesco Laddomada con domicilio eletto presso Avv. Mariangela Rosato in Bari, via Calefati, n. 133;
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
 

quanto al ricorso introduttivo

- dell’ordinanza n.42 prot 5530 del 13 aprile 2007, notificata il 4 maggio 2007 a firma del Capo Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo, avente ad oggetto “Pratica Edile n. 459/2005 - Ordinanza di sospensione lavori di manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche, opere interne, ecc., all’immobile a piano terra, secondo e terzo piano, in Via Dott. Guarnieri n. 18-22-24, in zona di centro storico “A” del P.R.G…”;

- del provvedimento di cui alla nota 6767 del 7.5.2007, notificato 16-5-2007, con cui il Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire, a titolo gratuito, n 755 del 5.10.2006, rilasciato al ricorrente;

- del provvedimento n 49 prot. 6786 dell’8.5.2007 notificato 16.5.2007 con cui il Capo Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo ha ingiunto la riduzione in pristino stato dei lavori ed opere sopra descritte; nonchè

- di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi:

- la relazione tecnica di sopralluogo e accertamento del Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo prot. n. 5509 del 12-4-2007;

- la comunicazione di abuso edilizio di cui alla nota del Comando di Polizia Municipale prot. n.5367 del 10-4-2007, non conosciuta;

- ove occorra e in parte qua, il Regolamento Edilizio Comunale (art 15, comma 6, punto 3) e la prescrizione particolare sub 1 del permesso di costruire.

per l’accertamento

del diritto del ricorrente di essere risarcito del danno derivante dal comportamento ingiusto e illegittimo dell’amministrazione resistente;

e per la condanna

- di quest’ultima, e comunque di chi spetti, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno ingiusto, oltre interessi e danno da svalutazione, dalla maturazione del diritto fino al soddisfo;

quanto ai motivi aggiunti

- della determina prot. n. 19250 del 09.12.2008 del Comune di Locorotondo - Settore Urbanistica - Servizio Pianificazione Urbanistica-Edilizia, avente ad oggetto: “pratica edile n. 459/2005 - permesso di costruire n. 755 rilasciato all’Ing. Vacca Francesco, in data 5.10.2006 - Dichiarazione di decadenza prot. n. 6767 del 7.5.2007. Istanza di revisione procedimento - Determinazione conclusiva”.

- di tutti gli atti comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti, se ed in quanto lesivi;

quanto alla istanza ex art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune in relazione all’istanza di accesso del ricorrente datata 13.01.2009 e pervenuta al Comune in data 15.01.2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il ricorso per motivi aggiunti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Locorotondo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’Ordinanza Collegiale, n. 593 del 19 luglio 2007, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;

Vista l’istanza ex art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990, depositata dal ricorrente in data 20 febbraio 2009.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/02/2009 la Dott. ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

L’Ing. Francesco Vacca, proprietario dell’immobile (su tre livelli) ubicato nel centro storico del Comune di Locorotondo, in Via Dott. Guarnieri nn. 18-22-24, in catasto al fg. 42, part. 445, subalterno 5, con domanda in data 22.08.2005, ha chiesto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di opere “di manutenzione straordinaria ed abbattimento di barriere architettoniche”.

Alla domanda è stata allegata la relazione tecnica di progetto in cui si chiariva che le opere erano state tra l’altro finalizzate al “miglioramento delle condizioni statiche delle parti che lo richiedono”, nonchè alcune fotografie. In data 21.11.2005 il Responsabile del procedimento ha chiesto al ricorrente la rielaborazione di alcuni elementi progettuali, rielaborazione che è stata trasmessa in data 16.01.2006. Con nota prot. n. 14005 dell’08.08.2006, il vice Responsabile del Settore Urbanistica del Comune resistente ha comunicato che la pratica era stata esaminata e istruita dalla Commissione Edilizia nella seduta del 27.07.2006, che ha ritenuto che “il progetto debba essere rielaborato, in quanto la soluzione proposta, in considerazione del nuovo collegamento coperto al terzo piano, non si inserisce nel contesto architettonico circostante, di una zona nel centro storico sottoposta a vincolo di tutela paesistica. Si notano anche incongruenze grafiche con possibili ripercussioni sulla staticità”. Conseguentemente ha ritenuto che il progetto dovesse essere rielaborato e ha dichiarato la sospensione dell’iter della pratica in attesa delle integrazioni richieste. In data 12.08.2006 il ricorrente ha lamentato il superamento dei termini per la conclusione del procedimento ed ha chiesto la riattivazione del procedimento. Infine, a seguito di ulteriori interlocuzioni, con provvedimento n. 755 assunto il 05.10.2006, il Responsabile del Settore Urbanistica ha rilasciato il permesso di costruire, a titolo gratuito, per la esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria ed abbattimento di barriere architettoniche, in esecuzione del progetto allegato alla domanda, ritenendo non necessaria, sulla base della documentazione fotografica prodotta, l’autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell’art. 149, comma 1, lettera a), considerato che l’intervento da assentire, pur modificando leggermente l’aspetto esteriore dell’edificio, di fatto non lo alterava, così come non alterava lo stato dei luoghi, in quanto il volume tecnico realizzato al 3° piano era strettamente necessario a consentire l’abbattimento delle barriere architettoniche e il ridottissimo vano dichiarato di collegamento era strettamente necessario a contenere le macchine per l’ascensore, oltre che il generatore di calore.

Il titolo edilizio è stato, peraltro, rilasciato con il vincolo del rispetto delle seguenti prescrizioni particolari: “1. Prima dell’inizio dei lavori siano eseguiti i dovuti accertamenti, indagini e verifiche statiche sull’immobile in considerazione dei lavori da eseguire. 2. Siano assolti gli obblighi imposti dal D.L. n. 22 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al “trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione” e, prima della fine dei lavori, siano presentati atti dimostrativi dell’avvenuto smaltimento dei materiali di risulta presso discariche autorizzate. 3. prima dell’inizio dei lavori l’impresa esecutrice dovrà presentare il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 4. prima dell’inizio dei lavori sia trasmesso il progetto di cui alla legge n. 10/91”.

In data 17.01.2007 il ricorrente ed il progettista/direttore dei lavori hanno presentato la “comunicazione di inizio lavori”. Con nota prot. n. 1606 del 26.01.2007, il Responsabile del Settore Urbanistica ha chiesto la documentazione mancante di cui alle suddette prescrizioni del permesso di costruire. In data 06.02.2007 l’Ing. Vacca ha risposto rappresentando che “l’accertamento delle condizioni di staticità in relazione ai tipi di intervento da effettuare sulle diverse parti dell’edificio esistente richiedono la preliminare asportazione dei materiali di copertura preesistenti (quali intonaci, pavimenti, ecc.). Pertanto non si è potuto procedere alla prescrizione particolare riportata al punto 1. del permesso di costruire (Prima dell’inizio dei lavori siano eseguiti i dovuti accertamenti, indagini e verifiche statiche sull’immobile in considerazione dei lavori da eseguire) prima che, con l’inizio dei lavori, avvenuto il 22.01.2007, si potesse asportare il materiale di copertura delle parti strutturali. Sinora si è proceduto allo stonacamento delle pareti interne interessate alla realizzazione del vano che ospiterà l’elevatore. Lo stato delle volte è risultato in buone condizioni e quindi idoneo all’apertura delle luci di passaggio dell’elevatore. Nei prossimi giorni si procederà alla stonacatura e alla rimozione dei pavimenti relativi agli ambienti in cui verrà demolita la scala esistente e ripristinata la volta a cielo di carrozza allungata. Gli ulteriori accertamenti, indagini e verifiche statiche richieste verranno effettuate prima di intervenire sulle parti strutturali, in modo da definire gli interventi da porre in essere per non compromettere la statica dello stabile. Sarà mia cura trasmettere una relazione su quanto risulterà dall’indagine e sulle eventuali opere di consolidamento da eseguire”.

Con ordinanza n. 42 prot. n. 5530 del 13.04.2007 l’Amministrazione resistente, a seguito di sopralluoghi effettuati, ha ordinato al ricorrente la sospensione dei lavori in quanto eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire, con successiva nota prot. n. 6767 del 07.05.2007 ha comunicato la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire, in quanto rilasciato sulla base di disegni che non riportavano l’effettivo stato dei luoghi preesistente e con l’ingiunzione n. 49 prot. 6786 dell’08.05.2007 è stata ordinata la riduzione al pristino stato.

Con ricorso ritualmente notificato il 03.07.2007 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 06.07.2007, l’Ing. Vacca ha chiesto l’annullamento dei tre sopracitati provvedimenti, specificati in epigrafe.

Avverso l’ordinanza di sospensione dei lavori e l’ingiunzione di riduzione in pristino il ricorrente, a sostegno del gravame, ha dedotto i seguenti motivi di censura: 1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 27, comma 3, 33 e 34 D.P.R. n. 380/2001); violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di presupposti legali, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione e vizi del procedimento, illogicità, perplessità ed ingiustizia manifeste, contraddittorietà, illogicità ed incongruenza della motivazione, disparità di trattamento, carenza di istruttoria, sviamento; 2) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 32, 33 e 34 D.P.R. n. 380/2001 e art. 2 l.r. n. 26/1985); eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, travisamento.

Avverso il provvedimento di decadenza del permesso di costruire ha dedotto profili di illegittimità per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione di legge (art. 15 D.P.R. n. 380/2001); violazione e mancata applicazione di legge (art. 7 legge n. 241/1990); violazione del principio di affidamento del cittadino. eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, sviamento.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune eccependo la irricevibilità del ricorso, quanto meno in ordine all’ordinanza di sospensione dei lavori, contestando la fondatezza dei motivi di ricorso e concludendo per il rigetto del ricorso e per l’inammissibilità e infondatezza della domanda di risarcimento del danno.

Con istanza in data 22.10.2008 il ricorrente ha chiesto al Comune di Locorotondo di procedere, in sede di autotutela, all’annullamento del provvedimento prot. n. 6667 del 07.05.2008 recante la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire e, comunque, alla riconsiderazione dei presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori.

Con nota prot. n. 17744 dell’11.11.2008 il Capo del Settore Urbanistica ha comunicato al ricorrente che erano in corso le dovute verifiche e riscontri che il caso richiedeva, per il riesame del procedimento di cui alla suddetta istanza del ricorrente medesimo, riesame il cui esito è stato comunicato all’Ing. Vacca con nota prot. n. 19250 del 09.12.2008, impugnata con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30.01.2008 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 06.02.2008.

Avverso questo successivo provvedimento il ricorrente ha dedotto, oltre a censure di invalidità derivata, profili di illegittimità propria, per i seguenti motivi: 1) violazione dell’ art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m.i.; violazione del principio di affidamento del cittadino e del principio di leale collaborazione; eccesso di potere per palese sviamento; contraddittorietà; 2) violazione e mancata o erronea applicazione di legge in riferimento ai principi che governano l’attività di autotutela; eccesso di potere, erronea presupposizione, sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza; violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della legge n. 241/90.

Il ricorrente ed il Comune hanno prodotto documentazione e hanno presentato memorie per le udienze di discussione.

Alla Camera di Consiglio del 19 luglio 2007, con ordinanza n. 593, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.

Il ricorrente ha dunque presentato istanza ex art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990 in data 20 febbraio 2009.

Alle udienze pubbliche del 23.04.2008 e del 19.11.2008 la causa è stata rinviata; all’udienza pubblica del 25.02.2009, la causa è stata infine chiamata e assunta in decisione.
 

DIRITTO
 

Il Collegio deve, innanzitutto, esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dal Comune, quanto meno in ordine all’ordinanza di sospensione dei lavori, in quanto la suddetta ordinanza è stata notificata al ricorrente in data 04.05.2007, mentre il ricorso introduttivo risulterebbe notificato al Comune solo il 04.07.2007 e, quindi, tardivamente.

L’eccezione è priva di pregio ed il ricorso, pertanto, deve considerarsi ammissibile, anche per quanto concerne il capo relativo alla suindicata ordinanza di sospensione.

Al riguardo giova ricordare, in punto di diritto, che, per ciò che concerne la notifica del ricorso effettuata, come è avvenuto nel caso in esame, attraverso la spedizione mediante il servizio postale, la Corte Costituzionale - con sentenza 26 novembre 2002, n. 477 - ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario e non al momento della consegna dello stesso all’ufficiale giudiziario. Pertanto, al fine di evitare che i disservizi postali possano nuocere al notificante, per quest’ultimo il perfezionamento della notifica si ha con la consegna all’ufficiale giudiziario.

Nel caso oggetto del presente giudizio dagli atti risulta che la copia del ricorso da notificare è stata consegnata all’ufficiale giudiziario il 3 luglio 2007 e nella stessa data l’ufficiale giudiziario ha provveduto a spedirlo a mezzo del servizio postale, mentre la ricezione all’Amministrazione resistente si è avuta in data 4 luglio 2007. Alla luce di quanto sopra, considerato che l’atto impugnato è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 03.07.2007, il ricorso deve considerarsi tempestivo.

Ancora in rito, occorre esaminare l’istanza ex art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990, depositata in data 20 febbraio 2009. Al riguardo, il Collegio aderisce alla giurisprudenza prevalente alla luce della quale l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva, né alla parte che ha chiesto l’accesso, bensì allo stesso giudice amministrativo della causa principale, adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla domanda di accesso. Ne consegue che spetta al giudice del merito decidere, alla stregua degli ordinari criteri che presiedono alla valutazione processuale in ordine alle istanze istruttorie, circa le utilità delle chieste acquisizioni documentali. Nella fattispecie del presente giudizio il Collegio ritiene che gli atti richiesti al Comune con l’istanza di accesso non possano essere utili per confortare assunti difensivi degli interessati in detto giudizio (cfr. T.A.R. Basilicata, n. 317/2008 e Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4255/2006).

Passando al merito del ricorso esso è infondato e deve essere respinto.

Occorre naturalmente esaminare in primo luogo il ricorso introduttivo poiché la disamina dell’atto di conferma impugnato in sede di motivi aggiunti assume un rilievo oggettivamente dipendente e condizionato all’esame degli atti impugnati in via principale.

Il Collegio deve prioritariamente evidenziare che assume rilievo centrale nel presente giudizio l’esame del provvedimento di decadenza del permesso di costruire, adottato dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo ai sensi dell’art. 15, comma 6, punto 3) del Regolamento Edilizio Comunale.

Ritenuto legittimo tale provvedimento, che vedremo essere sostanzialmente un provvedimento di annullamento, ogni altra questione relativa agli atti precedenti e successivi, adottati da parte resistente ed impugnati con il presente ricorso, è da ritenersi superata in quanto non più sorretta da autonomo interesse, alla luce della natura vincolata e conseguenziale al provvedimento di decadenza (recte annullamento). Essendo, infatti, l’annullamento un provvedimento con efficacia ex tunc, una volta ritenuto legittimo tale atto, le opere eseguite dovranno conseguentemente considerarsi sine titulo, così da assorbire ogni autonoma rilevanza della parziale difformità di cui all’ordinanza di sospensione e del conseguente provvedimento di riduzione in pristino, che dovrà a questo punto considerarsi atto interamente dovuto e vincolato. L’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, espressamente indicato nell’ordinanza di sospensione, prevede, peraltro, la temporanea efficacia dell’ordinanza stessa fino all’adozione dei provvedimenti definitivi.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione di legge, lamentando il contrasto dell’art. 15, comma 6, punto 3) del Regolamento Edilizio del Comune di Locorotondo, applicato nel caso di specie, che prevede la decadenza della concessione “quando la concessione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non corrispondenti al vero o non riflettenti l’effettivo stato di fatto esistente all’atto dell’inizio dei lavori”, con l’art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001 che, invece, prevederebbe due ipotesi tassative di decadenza.

Il motivo è infondato.

Il Collegio ritiene utile, preliminarmente, inquadrare la fattispecie nell’ambito della vigente normativa disciplinante la materia.

La decadenza del permesso di costruire è regolata dall’art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001 che prevede due ipotesi: un primo caso per il decorso dei termini indicati nel titolo assentito; una seconda specie per il sopravvenire di previsioni urbanistiche contrastanti con il permesso di costruire. L’opinione interpretativa prevalente tende, quindi, a ritenere che il legislatore abbia voluto consentire la decadenza solo nei due casi sopra indicati, da intendersi come limiti tassativi di applicabilità dell’istituto.

La decadenza postula, quindi un titolo valido ab inizio ed una sopravvenienza che incide sul rapporto. Tale fattispecie potrebbe in certo senso assimilarsi al vizio funzionale della causa del negozio giuridico nella disciplina civilistica, che si differenzia dal vizio genetico della causa che ricorre quando l’atto nasce viziato ab origine. Ora, trasponendo le considerazioni testè svolte nella fattispecie concreta in esame, deve rilevarsi che, per l’appunto, l’atto sia basato su presupposti di fatto falsi, risulta essere un atto ab origine viziato, alla stessa stregua, volendo proseguire il parallelo con il diritto civile, di un negozio affetto da dolo incidente o errore essenziale, da una patologia, dunque, che incide sul titolo, determinandone l’invalidità nella specie dell’annullabilità.

Analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta oggetto di gravame, il Collegio ritiene che, in disparte il nomen iuris indicato nel provvedimento, l’Amministrazione ha proceduto ad un annullamento d’ufficio in sede di autotutela. L’Amministrazione resistente ha, infatti, emanato il provvedimento gravato dopo aver accertato, come risulta dalla relazione tecnica di sopralluogo e accertamento dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 5509 del 12.04.2007, posta a fondamento del provvedimento medesimo, che il permesso di costruire è stato rilasciato sulla base di disegni che non riportavano l’effettivo stato dei luoghi preesistente, quindi sulla base di un vizio genetico dell’atto (cfr T.A.R. Basilicata, n.643 del 18 ottobre 2008).

D’altro canto il punto 18 delle prescrizioni ed avvertenze generali allegate al permesso di costruire recita: “Il presente permesso viene rilasciato ed è da intendersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati del progetto, corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e non efficace”.

La sanzione comminata ivi prevista è l’invalidità anche se nella specie della nullità che determina, comunque, l’effetto dell’inefficacia definitiva.

Ciò posto, allorquando la P.A. erra nel qualificare un provvedimento, ma non vi sono dubbi sul potere esercitato e sul presupposto valutato e posto alla base del provvedimento, il provvedimento medesimo può considerarsi legittimamente emanato.

Chiarito che ricorre un annullamento d’ufficio il Collegio ritiene che sono prive di pregio anche le ulteriori censure prospettate dal ricorrente.

L’Ing. Vacca lamenta che la motivazione del provvedimento è generica in quanto si limiterebbe ad indicare una presunta non corrispondenza dei disegni di progetto allo stato dei luoghi preesistente, ma non individuerebbe i presunti elementi di contrasto. Nella ipotesi in cui l’Amministrazione avesse voluto fare riferimento ai rilievi di cui alla relazione tecnica di sopralluogo prot. n. 5509 del 12.04.2007, non sussisterebbe la contestata difformità. Il ricorrente argomenta che, diversamente da quanto contestato dall’Amministrazione, le dimensioni del vano al 3° piano, riportate nei provvedimenti impugnati aventi dimensioni esterne di massimo ingombro di m. 4,10 x m. 3,52 circa, corrisponderebbero esattamente a quelle progettate. Immediatamente dopo, però, ammette la non corrispondenza rilevando che la “lieve discrasia” rilevata dall’Amministrazione, rispetto alla situazione preesistente, sarebbe riconducibile ad un mero ed involontario errore di grafica, di lieve entità che non inciderebbe sotto il profilo dei parametri di edificabilità che sarebbero, comunque, rispettati (trattandosi, peraltro, di volumi tecnici di altezza non superiore a m. 2.20, assolutamente non abitabili).

Argomenta, ancora, parte ricorrente che dai grafici di progetto e dalle fotografie allegate alla domanda di permesso di costruire “le dimensioni del vano preesistente al terzo piano sono - al netto delle murature - pari a m. 4,05 x m. 3,10 al massimo ingombro, e - misurate come dimensioni esterne - pari a m. 4,45 x m. 3,50 e, quindi, lievemente superiori (quelle preesistenti) rispetto a quelle realizzate ed accertate (m. 4,10 x m. 3,52 circa). Lamenta, infine, che, considerato che la circostanza non era stata contestata dall’Amministrazione, tale comportamento aveva ingenerato il convincimento che tale discrasia fosse stata giustificata dall’Ufficio Tecnico dall’esigenza di riportare a filo una muratura rispetto al solaio sottostante.

Il Collegio ritiene che la stessa prospettazione di parte ricorrente per quanto ora esposto, implichi il dato di fatto della non perfetta corrispondenza tra lo stato di fatto e la rappresentazione datane all’amministrazione in sede di domanda. Parte ricorrente mira, nei suoi scritti difensivi, a diminuire la portata e la rilevanza di tale discrepanza, affermandone la non incidenza sostanziale sui dati essenziali di progetto. Egli, dunque, fornisce valutazioni difformi rispetto a quelle assunte dall’amministrazione, ma non offre elementi probatori adeguati a inficiare o a sminuire la correttezza e la completezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione, tenuto conto, in particolare, del fatto che non è stata poi presentata nel corso del giudizio l’apposita relazione tecnica che ci si era riservati di presentare in sede di ricorso introduttivo, ed in considerazione del fatto che, a fronte della forza fidefaciente privilegiata che assiste gli accertamenti tecnici comunali, in quanto promananti da pubblici ufficiali nell’esercizio della funzione, non risulta agli atti che sia stata proposta querela di falso.

Dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalla documentazione fotografica e dalla motivazione del provvedimento il Collegio esclude che vi sia stato un giudizio manifestamente contraddittorio, irrazionale o comunque viziato per eccesso di potere. Il provvedimento non è inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un'evidente illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest'ultima e incongruenza delle relative conclusioni, vizi che di fronte ad un accertamento tecnico avrebbero potuto determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato.

Il Collegio ritiene completa l’istruttoria fatta dal Comune e, pertanto, non sussistenti i vizi di carenza di istruttoria e difetto di motivazione denunciati dal ricorrente, poiché il provvedimento indica in modo chiaro e puntuale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive l’art. 3 della legge n. 241/1990.

Concludendo sul punto, il Collegio rileva che il provvedimento di decadenza (recte annullamento) è stato adottato a seguito di un accertamento tecnico completo e approfondito, la cui forza fidefaciente non è scalfita dalle contestazioni prospettate dal ricorrente, le cui doglianze appaiono, pertanto, infondate.

E’, altresì, privo di pregio il motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Nell’ordinanza di sospensione dei lavori era espressamente rappresentato che “La presente ordinanza è anche comunicazione di avvio del procedimento per gli eventuali successivi provvedimenti, anche in termini di autotutela, che saranno emessi da questo Settore Urbanistica”. In disparte, dunque, la considerazione che, nella specie, la comunicazione di avvio del procedimento risulta essere stata sostanzialmente assorbita nell’atto (urgente) di sospensione dei lavori, il Collegio ricorda che, più in generale, ad avviso della giurisprudenza prevalente, i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall'avviso di inizio del procedimento, sia perché consistono in procedimenti tipizzati e vincolati, sia perché i provvedimenti sanzionatori presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate nonché sul carattere non assentito delle stesse (ex multis TAR Basilicata, n. 33/2008).

E’ infondata anche la doglianza con cui il ricorrente lamenta la insussistenza di un pubblico interesse concreto e attuale alla rimozione del permesso di costruire diverso da quello finalizzato ad un mero ripristino della legalità.

Il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza ad avviso della quale il provvedimento volto a sanzionare un abuso edilizio non abbisogna di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato, anche ove l’atto sia adottato a distanza di anni dalla realizzazione dell'abuso. Nel caso poi, - come nella fattispecie oggetto del presente gravame - un titolo edilizio sia stato ottenuto sulla base di una non fedele rappresentazione della realtà dei luoghi negli elaborati progettuali prodotti a corredo dell’istanza di rilascio del titolo, questo Tribunale condivide la giurisprudenza amministrativa che ritiene che l’Amministrazione può procedere all’annullamento d’ufficio senza esternare alcuna particolare ragione d’interesse pubblico e senza tenere conto dell’affidamento ingeneratosi nel privato, non potendo quest’ultimo fondare alcun legittimo affidamento in ordine alla persistenza di un titolo ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’ente pubblico (cfr. fra le molte T.A.R. Basilicata, n. 643/2008).

Quanto alle censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti sono anch’esse prive di pregio.

Occorre premettere che l’atto impugnato con i motivi aggiunti è sostanzialmente un atto di conferma propria, avendo l’Amministrazione rappresentato di aver valutato tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, di aver effettuato verifiche e di aver riesaminato l’intero procedimento, attività che non hanno portato a determinazioni diverse da quelle di cui ai provvedimenti precedentemente adottati (ed impugnati dall’odierno ricorrente). Pur trattandosi di un atto di conferma, come tale impugnabile, e non già di un atto meramente confermativo, è però evidente che contro di esso non sono utilmente evocabili né le garanzie partecipative, trattandosi di un procedimento che l’amministrazione non aveva neppure l’obbligo di intraprendere e di concludere, né vizi e censure che siano meramente riproduttivi di quelli già proposti (ed esaminati e respinti) con riferimento agli atti confermati (impugnati con il ricorso introduttivo). Sotto questo profilo i vizi dedotti dal ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti sono, infatti, infondati.

Quanto ai vizi procedimentali, come già detto, essi sono infondati perché l’amministrazione (la giurisprudenza amministrativa è pacifica al riguardo) non aveva l’obbligo di provvedere e avrebbe potuto legittimamente non rispondere neppure all’istanza del ricorrente. Quanto agli interessi coinvolti, già in sede di delibazione dei motivi di censura del ricorso principale il Collegio ha evidenziato la prevalenza, nella fattispecie oggetto del presente gravame, dell’interesse pubblico perseguito.

Quanto, infine, all’autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione ha legittimamente rappresentato che proprio la modifica dello stato dei luoghi preesistente, realizzata dal ricorrente con l’intervento in contestazione, ha determinato, altresì, la necessità dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42 del 2004.

Come rappresentato in punto di fatto, l’Amministrazione aveva rilasciato il permesso di costruire (cfr il provvedimento del 05.10.2006), ritenendo non necessaria l’autorizzazione paesaggistica proprio sul presupposto che non venisse alterato lo stato dei luoghi potendo trovare applicazione in tale fattispecie la deroga di cui al richiamato art. 149, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs n. 42 del 2004. Tale aspetto è sicuramente dirimente per dichiarare la legittimità del provvedimento di diniego di autotutela e da consentire, comunque, al Collegio di dichiarare gli altri motivi di ricorso assorbiti per mancanza di interesse, essendo sufficiente a reggere da solo il provvedimento il motivo ora esaminato. In caso di atto cosiddetto “plurimotivato” è sufficiente, infatti, ai fini del rigetto del ricorso, che uno solo dei motivi sui quali si fonda il provvedimento sia legittimo.

In ultimo il Collegio, ancorchè la suesposta motivazione possa di per sé valere a concludere nel senso della reiezione del ricorso e dei pedissequi motivi aggiunti, in considerazione dei già chiariti profili di assorbimento e di dipendenza che subordinano le censure concernenti gli atti esecutivi successivi a quelli pregiudiziali “a monte” (atto di decadenza recte: auto annullamento), non di meno, per completezza di esame delle censure dedotte e dei complessi profili che caratterizzano la vicenda, ritiene, comunque, utile e doveroso svolgere le seguenti ulteriori considerazioni, in merito in particolare agli altri due provvedimenti impugnati. Al riguardo, occorre premettere in punto di diritto che ben può il titolo edilizio prevedere prescrizioni particolari, trattandosi di un titolo autorizzativo prescrittivo modale; come si evince anche dal citato art 27, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001, laddove legittima l’esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale per assicurare anche la rispondenza alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, prescrizioni che, se non rispettate, determinano la decadenza del titolo per inadempimento.

Nel caso in esame, in entrambi i provvedimenti il Comune ha contestato la mancata osservanza del punto 1 delle prescrizioni particolari del permesso di costruire ed è provato in atti, contrariamente alla prospettazione di parte ricorrente, che l’Ing. Vacca non si è attenuto alla prescrizione particolare che gli imponeva, prima dell’inizio dei lavori, oltre l’invio della documentazione prescritta anche che fossero eseguiti i dovuti accertamenti, indagini e verifiche statiche sull’immobile in considerazione dei lavori da eseguire. Il Collegio deve evidenziare che la prescrizione è particolarmente importante perché riguarda la staticità dell’immobile ubicato nel centro storico del Comune di Locorotondo. Ciò anche in considerazione del fatto che nella relazione tecnica di progetto allegata alla domanda del permesso di costruire il ricorrente ha chiarito che le opere erano state tra l’altro finalizzate al “miglioramento delle condizioni statiche delle parti che lo richiedono” e la staticità dell’abitazione medesima era stata una delle cause che aveva determinato il vice Responsabile del Settore Urbanistica del Comune resistente, con nota prot. n. 14005 dell’08.08.2006 menzionata nella parte in fatto della presente sentenza, a richiedere la rielaborazione del progetto proprio perché, tra l’altro, “sono state notate incongruenze grafiche con possibili ripercussioni sulla staticità”. La prescrizione di cui al punto 1. del permesso di costruire ad avviso del Collegio non può che essere interpretata nel senso che il Comune di Locorotondo ha prescritto che il ricorrente relazionasse prima dell’inizio dei lavori, da intendersi prima di qualunque intervento, né la suddetta prescrizione, proprio alla luce di quanto sopra esposto può dirsi viziata per eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e perplessità manifeste, come prospettato dall’Ing. Vacca. E d’altro canto il ricorrente avrebbe potuto evidenziare tale asserito vizio in fase di partecipazione o eventualmente impugnare in parte qua il titolo edilizio a lui rilasciato. Risulta, invece, provato in atti perché dichiarato dal ricorrente stesso con la nota del 06.02.2007 (il cui contenuto è riportato nella parte in fatto), quindi successiva a quella di comunicazione dell’inizio dei lavori del 17.01.2007, ed inviata solo a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del Comune, che il ricorrente ha iniziato i lavori disattendendo la più volte richiamata prescrizione.

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo, quello per motivi aggiunti e l’istanza di accesso devono essere respinti.

Al rigetto della domanda impugnatoria segue il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
 


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in €. 3.000,00 (tremila/00) a favore del Comune di Locorotondo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 25/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere

Rosalba Giansante, Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 



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