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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 22 aprile 2009, n. 983
URBANISTICA ED EDILIZIA - Art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 -
Permesso di costruire - Decadenza a seguito dell’entrata in vigore di nuova
disciplina urbanistica - Applicabilità alla D.I.A.. L’istituto della
decadenza previsto per il permesso di costruire dall’art. 15, comma 4, del
D.P.R. n. 380 del 2001, in base al quale “Il permesso decade con l'entrata in
vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già
iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di
inizio”, si applica anche alla D.I.A. Ciò, prioritariamente, in base ad una
analisi logico sistematica del D.P.R. n. 380 del 2001, in assenza di una
specifica previsione normativa, deve ritenersi possibile anche alla D.I.A.
l’applicazione degli istituti previsti per il permesso di costruire, in quanto
entrambi gli istituti hanno in comune la natura di “titoli edilizi” e
secondariamente alla luce dei poteri che il legislatore ha previsto in capo alle
Amministrazioni deputate al controllo degli interventi posti in essere con la
D.I.A.. Pres. Urbano, Est. Giansante - R.D. e altro (avv. Malena e Miccoli) c.
Comune di Bitonto (avv. Ciarmoli). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 22 aprile
2009, n. 983
URBANISTICA ED EDILIZIA - ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Inizio dei lavori - Individuazione - Art. 2, c. 159 Legge finanziaria 2008 -
Normativa speciale rispetto alla materia edilizia - Differenza rispetto al
concetto “classico” di inizio lavori. Per l’individuazione del momento in
cui devono ritenersi iniziati i lavori relativi agli impianti alimentati da
fonti rinnovabili occorre fare riferimento al disposto dell’art. 2, comma 159,
legge n. 244 del 24.12.2007(legge finanziaria 2008). La norma correttamente
intesa richiede la disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto e
l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal
gestore competente, o, in alternativa alla suddetta accettazione del preventivo
di allacciamento alla rete elettrica, a) l'indizione di gare di appalto o la
stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per l a costruzione
di opere relative all'impianto, ovvero b) la stipulazione di contratti di
finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di
incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. Tale
normativa è speciale e successiva a quella generale prevista in materia
edilizia: non può, quindi, essere condivisa la prospettazione che ritiene
trattarsi di opere meramente edilizie a cui si applicherebbe il concetto
classico di “inizio lavori” in base al quale i lavori possono ritenersi iniziati
solo allorquando le opere intraprese sono di consistenza tale da manifestare in
modo concreto e palese il serio intento di realizzare il complesso delle opere
autorizzate. Pres. Urbano, Est. Giansante - R.D. e altro (avv. Malena e Miccoli)
c. Comune di Bitonto (avv. Ciarmoli). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 22
aprile 2009, n. 983
ENERGIA - Fonti rinnovabili - Art. 12, cc. 1 e 7, d.lgs. 387/2003 -
Favor legis - Protocollo di Kyoto - Installazione degli impianti
in zona agricola - Comuni - Governo del territorio - Previsioni di aree
specificamente destinate agli impianti eolici - Legittimità. L'utilizzazione
delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di
pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti
(art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che
la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la
promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un
impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del Protocollo
di Kyoto dell'11 dicembre 1997. Espressione evidente di tale favor legislativo
per le fonti rinnovabili è la previsione dell'articolo 12, comma 7, del d.lgs.
387/2003, sulla possibilità di installare gli impianti anche in zona agricola.
Peraltro, detta possibilità non è senza limiti. I Comuni possono infatti
prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo
del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici. Solo in
mancanza di una simile previsione conformativa, detti impianti possono essere
localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di
compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole (T.A.R. Umbria, 15 luglio
2007 , n. 518). Pres. Urbano, Est. Giansante - R.D. e altro (avv. Malena e
Miccoli) c. Comune di Bitonto (avv. Ciarmoli). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III
- 22 aprile 2009, n. 983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.00983/2009 REG.SEN.
N. 01692/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2008, proposto da:
Riccardo Diamante e Giacomo Vito rappresentati e difesi dagli Avv. ti Massimo
Malena e Stefania Miccoli, con domicilio eletto presso lo studio Malena &
Associati in Bari, via Amendola, 170/5;
contro
Comune di Bitonto in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Luigi Sorgente, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Carlo Ciarmoli
in Bari, Corso Cavour, n. 124;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del telegramma del 29 Luglio 2008 con il quale il Funzionario del Settore
Lavori Pubblici del Comune di Bitonto (BA) comunicava al sig. Riccardo Diamante,
la decadenza del titolo edilizio conformatosi a seguito di D.I.A. n. 202
dell’8.05.2008 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un suolo in
agro comunale, sull’asserito presupposto che i lavori non fossero ancora
iniziati e che il progetto contrastasse con la disciplina urbanistica adottata
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 28.07.2008;
- del telegramma del 30 Luglio 2008 – di identico contenuto a quello precedente
– indirizzato al Sig. Giacomo Vino;
- della delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28.07.2008, richiamata nei
telegrammi epigrafati, con la quale è stata approvata la variante al PRG, nei
limiti della sua lesività;
- del richiamato verbale di sopralluogo del 29.07.2008, sconosciuto ai
ricorrenti;
- del successivo provvedimento dirigenziale prot 24657 del 7.10.2008, con il
quale il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Bitonto ha confermato al
Sig. Diamante la dichiarazione di decadenza ed ha riscontrato le deduzioni del
31.07.08 e dell’8.09.08;
- dei richiamati verbali (ove esistenti) dei sopralluoghi che si sarebbero
tenuti in data 12.06.08; 29.07.08 e 26.08.08, tutti sconosciuti al ricorrente;
- di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorchè
sconosciuti ai ricorrenti;
- nonché, per il risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per l’affidamento
nei confronti della P.A..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bitonto in persona del
Sindaco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’Ordinanza Collegiale di questa Sezione, n. 757 del 17 dicembre 2008, di
rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/03/2009 la Dott. ssa Rosalba
Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Sig. Giacomo Vito, proprietario di un terreno di complessivi 346,58 ettari in
agro di Bitonto e tipizzato nel P.R.G. quale zona agricola E1, con preliminare
di vendita in data 15.02.2008, ha venduto al Sig. Riccardo Diamante il suddetto
terreno, autorizzando il Sig. Diamante stesso, fin dalla stipula dell’atto
stesso, a richiedere i titoli legittimanti la costruzione e la connessione in
rete di impianti fotovoltaici con l’intesa che il mancato conseguimento, al più
tardi entro il 31 luglio 2009, dei titoli legittimanti la edificazione
dello/degli impianto/impianti fotovoltaici sarebbe stato causa di risoluzione
del contratto.
In data 08.05.2008, il Sig. Diamante ha depositato presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Bitonto la denuncia di inizio di attività n. 202 preordinata alla
realizzazione di un impianto fotovoltaico; decorsi 30 giorni, in data
08.05.2008, ha comunicato che il 09.06.2008 avrebbe iniziato i lavori.
Si assume in ricorso che la suddetta D.I.A. sarebbe stata presentata in ossequio
alla regolamentazione regionale, in particolare alla delibera di G.R. n. 35 del
23.01.2007 con cui la Giunta Regionale, nelle more dell’adozione delle linee
guida previste dal comma 10 dell’art 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, di
attuazione della Direttiva 2001/77/CE, ha indicato i propri indirizzi e la
regolamentazione delle procedure, in considerazione del fatto che il territorio
regionale è stato interessato da un elevato numero di iniziative per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, distinguendo gli impianti
la cui realizzazione è subordinata ad un’autorizzazione unica regionale, quelli
per i quali la stessa non è stata ritenuta necessaria e quelli soggetti alla
denuncia di inizio di attività (D.I.A.), in deroga all’autorizzazione unica
regionale, fra cui “gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KWp e
fino a 1 KMp, realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici, dovendosi tener conto, nell’ubicazione, di quanto specificato
nell’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003”, applicabile al caso oggetto del
presente gravame.
Il Comune di Bitonto con telegrammi del 29.07.2008 e 30.07.2008, specificando
che sarebbe seguito un provvedimento formale, ha comunicato, rispettivamente al
Sig. Diamante ed al Sig. Vito, la decadenza, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del
D.P.R. n. 380 del 2001, della suddetta D.I.A. n. 202 dell’8.05.2008, sul
presupposto che i lavori non fossero ancora iniziati e che il progetto fosse in
contrasto con la disciplina urbanistica adottata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 71 del 28.07.2008 e, con provvedimento dirigenziale prot. n.
24657 del 07.10.2008 ha “confermato” la decadenza del citato titolo edilizio.
Con ricorso ritualmente notificato il 10.11.2008 e depositato nella Segreteria
del Tribunale il 25.11.2008, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dei
citati telegrammi, del suddetto provvedimento di decadenza, nonchè degli altri
atti specificati in epigrafe.
Avverso i provvedimenti impugnati i ricorrenti, a sostegno del gravame, hanno
dedotto diversi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere di seguito
sintetizzabili: violazione di legge in riferimento agli artt. 15, 22 e 23 del
D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 19 ss. della legge n. 241 del 1990, eccesso di
potere per sviamento; illogicità manifesta, in quanto il citato art. 15 si
applicherebbe solo al permesso di costruire e non alla D.I.A e, come prescritto
dal suddetto art. 23, il progetto presentato dal Sig. Diamante sarebbe conforme
agli strumenti urbanistici approvati e vigenti al momento di presentazione della
D.I.A, né il Comune avrebbe mosso alcuna contestazione al Sig. Diamante nei 30
giorni successivi.; eccesso di potere: per sviamento, difetto di istruttoria,
assenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza e violazione dell’art.
2, comma 159, legge n. 244 del 24.12.2007 in quanto, qualora si volesse aderire
alla tesi dell’applicazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001 anche alla
D.I.A., in ogni caso non sussisterebbe uno dei due presupposti previsti dalla
citata norma per la declaratoria di decadenza e precisamente il mancato inizio
dei lavori al momento dell’entrata in vigore della nuove disposizioni di PRG.;
argomentano, altresì, i ricorrenti l’inapplicabilità al suolo in esame delle
stesse previsioni di variazione di PRG in quanto l’area nella quale realizzare
l’impianto fotovoltaico non avrebbe le caratteristiche della “coltivazione
funzionale” alla quale fa riferimento la delibera di C.C. n. 71 del 28.07.2008
per l’applicazione del divieto assoluto all’impianto, né sono coltivati alberi
di olivo secolari che con la delibera stessa si intendono tutelare; violazione
dell’art. 41 Costituzione: libertà di iniziativa economica e violazione del
principio dell’affidamento. I ricorrenti hanno chiesto, infine, il risarcimento
del danno.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune contestando la fondatezza dei
motivi di ricorso e della domanda di risarcimento del danno e concludendo per il
rigetto del ricorso e della domanda di risarcimento del danno in quanto non
provata nell’entità e frutto di una valutazione unilaterale e arbitraria della
controparte.
I ricorrenti ed il Comune hanno prodotto documentazione e hanno presentato
memorie per la Camera di Consiglio del 17.12.2008 e per l’ udienza di
discussione dell’11.03.2009.
Alla Camera di Consiglio del 17.12.2008 questa Sezione ha respinto la domanda
incidentale di sospensione.
All’udienza pubblica dell’11.03.2009 la causa è stata chiamata e assunta in
decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso è in parte fondato e deve essere accolto per quanto di
ragione.
Coglie nel segno il motivo di censura con il quale i ricorrenti hanno dedotto la
violazione dell’art. 2, comma 159, della legge n. 244 del 24.12.2007,
disciplinante l’individuazione del momento di inizio dei lavori, norma
fondatamente invocata da parte ricorrente ai fini della dimostrazione della
insussistenza di uno dei due presupposti previsti dall’art. 15, comma 4, del
D.P.R. n. 380 del 2001 per la declaratoria di decadenza.
Il Collegio ritiene utile, preliminarmente, focalizzare la regola di diritto da
applicare alla fattispecie in esame.
Essendo pacifico in atti che l’intervento preordinato alla realizzazione
dell’impianto fotovoltaico progettato dal Sig. Diamante è sottoposto a denuncia
di inizio di attività, deve in primo luogo risolversi, in via logicamente
prioritaria, la questione se alla D.I.A. si applichi l’istituto della decadenza
previsto per il permesso di costruire dall’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380
del 2001, in base al quale “Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”.
Al riguardo il Collegio propende per la soluzione affermativa. Tale convinzione
si basa sui due seguenti ordini di ragioni.
Prioritariamente, in base ad una analisi logico sistematica del D.P.R. n. 380
del 2001, in assenza di una specifica previsione normativa, deve ritenersi
possibile anche alla D.I.A. l’applicazione degli istituti previsti per il
permesso di costruire, in quanto entrambi gli istituti hanno in comune la natura
di “titoli edilizi” e secondariamente alla luce dei poteri che il legislatore ha
previsto in capo alle Amministrazioni deputate al controllo degli interventi
posti in essere con la D.I.A..
Il Collegio premette che, al fine di decidere la fattispecie oggetto di gravame,
non è necessario assumere posizione in ordine alla natura giuridica della D.I.A
(provvedimentale o dichiarazione del privato), considerato che tale vexata
quaestio non incide sull’esercizio del potere inibitorio che l’Amministrazione
può esercitare nel corso dei 30 giorni dalla denuncia, né sui poteri di
autotutela che è legittimata ad esercitare una volta spirato il suddetto
termine.
Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento di quella parte della
giurisprudenza alla luce del quale, nonostante il richiamo specifico dell’art
19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, agli artt. 21 quinquies e 21 nonies,
che disciplinano la revoca e l’annullamento d’ufficio, il potere
dell’Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela che la
suddetta norma fa salvo, non si esaurisce nell’utilizzazione dei suddetti
istituti, ma deve intendersi comprensivo di tutte le iniziative che
l’Amministrazione è legittimata ad assumere per ristabilire, nel pubblico
interesse, la legalità violata, compresa, quindi, la decadenza, come sostenuto
da parte resistente.
La giurisprudenza ha, d’altro canto, già ritenuto applicabile alla D.I.A.
edilizia l’art. 31, comma 11 della legge n. 1150 del 1942, avente lo stesso
contenuto del citato art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto
espressione dei permanenti poteri di vigilanza che, nel pubblico interesse, sono
attribuiti all’Amministrazione in ordine all’esecuzione dell’opera autorizzata
ed ai sensi dell’art. 4, comma 10 del D.L. 5-10-1993 n. 398, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 493 che
recita: “L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia
di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita
dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite
su rilascio di concessione edilizia” (T.A.R. Lombardia, Brescia, ord. n.27/2003,
giurisprudenza alla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare).
Una volta stabilita l’astratta applicabilità alla D.I.A della decadenza prevista
per il permesso di costruire dall’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001,
occorre verificare se nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio
sussistano entrambi i presupposti richiesti dalla suddetta norma e precisamente
l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche ed il mancato inizio
dei lavori o il loro completamento entro il termine di tre anni dalla data di
inizio.
Sicuramente sussiste il primo presupposto concernente l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche. Il Comune di Bitonto ha legittimamente
adottato la delibera di C.C. n. 71 del 28.07.2008, come sostenuto da parte
resistente.
Il Collegio deve preliminarmente rilevare che l'utilizzazione delle fonti di
energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e
le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (articoli 1, comma 4,
della legge 1991, 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003); anche in considerazione del
fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la
ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti
energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente
costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione
del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del
2002).
Espressione evidente di tale favor legislativo per le fonti rinnovabili è la
previsione dell'articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, sulla possibilità di
installare gli impianti anche in zona agricola.
Peraltro, detta possibilità non è senza limiti.
Il Collegio, aderendo alla giurisprudenza richiamata dalla delibera stessa,
ritiene che i Comuni possono certamente prevedere, nell'esercizio della propria
discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente
destinate ad impianti eolici. Del resto, l'articolo 12, comma 7, posto a
fondamento della delibera adottata da parte resistente, sottintende tale potere,
laddove prevede che "Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in
materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale...".
In conclusione, è solo in mancanza di una simile previsione conformativa che, in
base alla predetta disposizione, detti impianti possono essere localizzati,
senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità
urbanistica), in tutte le zone agricole (T.A.R. Umbria, 15 luglio 2007 , n.
518).
Tale potere è stato confermato dalla Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 1, che
all’art. 27, comma 2, dopo aver previsto la possibilità di realizzazione degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, fa salvo il potere di cui
all'articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, esercitato dal Comune di Bitonto.
Il suddetto art. 27 è stato abrogato dall’art. 6 della Legge Regionale 21
ottobre 2008, n. 31, ma è applicabile nella fattispecie oggetto del presente
gravame in base al principio tempus regit actus.
Conseguentemente deve respingersi la domanda di annullamento della delibera del
Consiglio Comunale n. 71 del 28.07.2008.
Il Comune di Bitonto con la delibera di C.C. sopraindicata ha contemperato due
esigenze fondamentali: “il forte interesse verso le diverse fonti energetiche
rinnovabili” e “la tutela del paesaggio finalizzato anche a non compromettere
l’equilibrio ambientale e l’indotto economico”, come espressamente specificato
nella delibera stessa che al punto a) del punto 5 recita: “le presenti norme
sono da intendersi esplicative di quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs.
387/2003 e dell’art. 27 L.R. 1/2008 e disciplinano l’insediamento degli impianti
ad energia solare nelle zone e negli ambiti individuati dal Piano Regolatore
Generale al fine di conservare l’integrità degli elementi caratterizzanti
l’ambiente ed il paesaggio nei contesti di maggior pregio”.
Conseguentemente al punto 5) b) ha disposto la localizzazione degli impianti
fotovoltaici anche in tutte le altre zone tipizzate agricole “E” nel PRG vigente
con esclusione in senso assoluto di varie aree tra le quali quelle specificate
al punto b8) e cioè le “aree agricole funzionalmente coltivate ad uliveto in
quanto gli alberi di ulivo, già protetti dalla legge 14/2/1951 n. 144 e dalla
legge Regione Puglia 4/6/2007 n. 14 e delibere di Giunta Regionale applicative,
compresa anche la deliberazione G.R. 13/11/2007 n. 1842, costituiscono elementi
peculiari e caratterizzanti la storia, la cultura, il paesaggio rurale locale
nonché anche, e soprattutto, la antica tradizione agroalimentare del nostro
paese”.
Concludendo in ordine al primo presupposto (entrata in vigore di contrastanti
previsioni urbanistiche) previsto dall’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380 del
2001, che disciplina la decadenza del permesso di costruire, ritenuto
applicabile dal Collegio anche alla D.I.A., analizzando sulla base di dette
coordinate la fattispecie concreta, esso deve ritenersi sussistente considerato
che il Sig. Diamante ha presentato la D.I.A., oggetto di gravame, per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi in un terreno, di
complessivi 346,58 ettari in agro di Bitonto, tipizzato nel P.R.G. quale zona
agricola E1, ma funzionalmente coltivato ad uliveto, come rilevato da parte
resistente e risultante in atti, e, quindi, ricadente nel punto b8) della
Delibera di C.C. n. 71 del 28.07.2008 che ha posto per tale tipologia di aree un
divieto assoluto di localizzazione degli impianti in questione.
Occorre a questo punto esaminare il secondo presupposto, richiesto dalla norma
da ultimo citata, per la declaratoria di decadenza e precisamente il mancato
inizio dei lavori al momento dell’entrata in vigore della nuove disposizioni di
PRG, di cui alla delibera sopra analizzata.
Il Collegio, condividendo la tesi di parte ricorrente, ritiene che per
l’individuazione del momento in cui devono ritenersi iniziati i lavori occorre
fare riferimento al disposto dell’art. 2, comma 159, legge n. 244 del
24.12.2007(legge finanziaria 2008), recante “Dimostrazione dell’avvio
dell’iniziativa da parte degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Tale
normativa deve ritenersi applicabile in quanto speciale e successiva a quella
generale prevista in materia edilizia, nonchè alla luce di un’interpretazione
sistematico- teleologica della suddetta normativa, la cui finalità è evidenziata
dal legislatore nel precedente comma 158 intitolato “Modifica normativa per
facilitare la diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
Non può, quindi, essere condivisa la prospettazione di parte resistente che
ritiene trattarsi di opere meramente edilizie a cui si applicherebbe il concetto
classico di “inizio lavori” e, quindi, i lavori possono ritenersi iniziati solo
allorquando le opere intraprese sono di consistenza tale da manifestare in modo
concreto e palese il serio intento di realizzare il complesso delle opere
autorizzate.
L’art. 2, comma 159, della legge n. 244 del 24.12.2007 recita: “Per gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato
la realizzazione dell’iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei
lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal
terzo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, introdotto dall’articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004,
n. 239”. L’art. 15 alla quale la suddetta norma rinvia, richiede
“…l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare
l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete
elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di
appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la
costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti
di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di
incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato”.
Il Collegio ritiene, come argomentato dai ricorrenti, che la norma correttamente
intesa richieda la disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto e
l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal
gestore competente, o, in alternativa alla suddetta accettazione del preventivo
di allacciamento alla rete elettrica soccorrono due ipotesi e precisamente: a)
l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione
di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero b) la
stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in
loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del
bilancio dello Stato.
Venendo alla fattispecie concreta oggetto di gravame, alla luce della suddetta
normativa speciale, risulta in atti che il Sig. Diamante, alla data della
delibera di C.C. n. 71 del 28.07.2008, ha iniziato i lavori considerato che
aveva la disponibilità del suolo (avendo stipulato il preliminare di vendita in
data 15.02.2008) e aveva presentato domanda per la connessione alla rete
elettrica ed ottenuto l’accettazione della stessa dall’ENEL in data 16-06.2008
e, come previsto, aveva provveduto ad effettuare i pagamenti delle quote
relative al permesso di allacciamento già da marzo 2008. Risulta altresì in atti
che il Sig. Diamante ha stipulato il contratto di appalto per l’estirpazione
degli alberi di olivo in data 14.07.2008, in data 03.07.2008 ha stipulato il
contratto di fornitura di pannelli fotovoltaici ed in data 10.07.2008 ha
stipulato un contratto per un impianto di videosorveglianza.
Il profilo di illegittimità dedotto con il suillustrato motivo di ricorso ha una
indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la
fondatezza della dedotta censura comporta l’accoglimento del ricorso stesso,
senza necessità di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto per
quanto di ragione, con conseguente annullamento del provvedimento finale
dirigenziale prot n. 24657 del 7.10.2008, che assorbe e riassume in sé la
lesività degli impugnati telegrammi del 29.07.2008 e 30.07.2008 (con i quali il
Comune di Bitonto ha comunicato, rispettivamente al Sig. Diamante ed al Sig.
Vito, la decadenza della D.I.A. n. 202 dell’8.05.2008, ai sensi dell’art. 15,
comma 4 del D.P.R. n. 380 del 2001) che hanno anticipato in vai interinale e
urgente gli effetti decadenziali dispiegati dal suddetto provvedimento
dirigenziale.
Il Collegio rigetta, invece, la domanda per la condanna al risarcimento del
danno, pure formulata con il gravame in esame. Ciò in quanto, pur in presenza di
un atto illegittimo e tenuto conto del lasso di tempo trascorso durante il quale
il ricorrente non ha potuto realizzare l’intervento contestato, non si può non
tenere in debita considerazione la novità della problematica che il Comune ha
dovuto affrontare, costituta dalla utilizzazione delle fonti di energia
rinnovabile nel proprio territorio, e si ritiene fisiologico che abbia dovuto
rivedere il proprio operato. Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie
oggetto del presente gravame, il Collegio non ravvisa l’elemento soggettivo
della colpa in quanto l’errore commesso dal Comune è da ritenersi scusabile e,
conseguentemente, non può dirsi perfezionato l’illecito aquiliano che da diritto
al risarcimento del danno.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Comune
di Bitonto, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e,
respinta ogni altra domanda, per l’effetto annulla il provvedimento dirigenziale
prot n. 24657 del 7.10.2008 del Comune di Bitonto di decadenza della D.I.A. n.
202 dell’8.05.2008.
Condanna il Comune di Bitonto al pagamento delle spese processuali e degli
onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00, di cui € 1.500,00 in
favore del Sig. Diamante Riccardo e € 1.500,00 in favore del Sig. Vito Giacomo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 11/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE I
L PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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