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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 settembre 2009, ordinanza n. 155
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
-Regione Puglia - Art. 27, c. 1 L.r. n. 1/2008 - Questione di legittimità
costituzionale - Non manifesta infondatezza - Espansione dell’area di
applicazione del regime d.i.a. - Ampliamento delle competenze dei comuni - Art.
12 d.lgs. n. 387/2003. Le norme che disciplinano le procedure autorizzative
in materia di energia sono riconducibili alla “produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia” di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.
(cfr. sent. 11 ottobre 2005 n. 383), mentre va esclusa l’assimilabilità della
materia dell’energia al “governo del territorio”; la delimitazione del regime
autorizzatorio per nuove attività costituisce inoltre disciplina di principio,
cui le Regioni non possono liberamente derogare(cfr., in questo senso, Corte
cost., sent. 27 luglio 2005 n. 336,; Corte cost., sent. 1 ottobre 2003 n. 303).
Con riferimento alle soglie fissate per la denuncia di inizio attività, per gli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, se ne trae conferma dal
disposto dell’art. 12, quinto comma, del d. lgs. n. 387 del 2003, secondo il
quale l’eventuale innalzamento del limite di capacità produttiva degli impianti
(rispetto a quello di 60 kW fissato dalla tabella A allegata al decreto), ai
fini dell’applicabilità della d.i.a., può essere disposto solo con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d. lgs. 28
agosto 1997 n. 281. Viceversa, la Regione Puglia ha unilateralmente introdotto,
con l’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008, una più elevata soglia di
potenza massima (1 MW) costituente il limite per l’esperibilità della d.i.a., al
di fuori della Conferenza unificata, che rappresenta la sede istituzionalmente
deputata all’attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e
Regioni. In tal modo, peraltro, la norma regionale determina il duplice effetto
di espandere l’area di applicazione del regime semplificato mediante d.i.a. e di
ampliare le competenze dei Comuni (ai quali sono indirizzate le denunce per la
realizzazione di impianti eolici, in virtù del richiamo degli artt. 32 e 33 del
Testo unico sull’edilizia), in senso opposto alla scelta operata dal legislatore
statale con l’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, che assegna in via primaria
alle Regioni ed alle Province il compito di autorizzare la costruzione degli
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ne deriva la non
manifesta infondatezza della questione di legittimità della ricordata norma
regionale, sollevata in riferimento all’art. 117, c. 3, Cost., con conseguente
rimessione alla Corte Costituzionale. Pres. Allegretta, Est. Picone - G.C.
(avv.ti Mescia e Mescia) c. Comune di Biccari (avv. Follieri) - TAR PUGLIA,
Bari, Sez. I - 24 settembre 2009, ord. n. 155
N. 00155/2009
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da Grazia Casiero, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo
Resta in Bari, via Piccinni 210;
contro
Comune di Biccari, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Follieri, con
domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Fiore, 14;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
A) con il ricorso principale:
- della nota prot. n. 3050 del 29 aprile 2008, a firma del responsabile
dell’Ufficio tecnico comunale di Biccari, avente ad oggetto “Denuncia di inizio
attività. Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte eolica di potenza pari ad 1 MW. Località ‘Colatamburo’. Foglio n. 14,
p.lla n. 49. Progetto pervenuto in data 23.4.2008, prot. n. 2941”;
B) con i motivi aggiunti depositati il 23 luglio 2008:
- della nota prot. n. 4758 del 7 luglio 2008 a firma del responsabile
dell’Ufficio tecnico comunale di Biccari avente identico oggetto;
C) con i motivi aggiunti depositati il 14 novembre 2008:
- della nota prot. n. 5912 del 1 settembre 2008 a firma del responsabile
dell’Ufficio tecnico comunale di Biccari avente identico oggetto;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Biccari n. 24 del 30 maggio
2008, avente ad oggetto “Impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili –
Installazioni di turbine eoliche di potenza massima pari ad 1 MW –
Determinazioni”;
- della circolare prot. n. 38/8763 del 1 agosto 2008, a firma del dirigente del
Settore Industria energetica della Regione Puglia, avente ad oggetto “Art. 27
legge regionale n. 1 del 19.02.2008 - Disciplina D.I.A. per impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica
nominale pari a 1 MW da realizzare nella Regione Puglia”;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Biccari;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2009 il dott. Savio Picone e
uditi l’avv. Mescia e l’avv. Lofoco (quest’ultimo per delega dell’avv. Follieri);
FATTO
1. La ricorrente espone di aver presentato al Comune di Biccari, in data 23
aprile 2008, una denuncia di inizio di attività per la realizzazione di un
impianto eolico per la produzione di energia elettrica, di potenza pari ad 1 MW,
in località “Colatamburo” (zona classificata agricola dal vigente strumento
urbanistico comunale).
Con il ricorso principale, chiede l’annullamento del provvedimento dirigenziale
prot. n. 3050 del 29 aprile 2008, con cui il Comune di Biccari ha vietato
l’inizio dei lavori, nell’attesa delle direttive del Sindaco e della Giunta
comunale. Si affida a motivi così rubricati:
- violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 97
della Costituzione e dell’obbligo di concludere il procedimento;
- illegittimità della sospensione sine die del procedimento; eccesso di potere
per travisamento, erronea valutazione dei presupposti e sviamento;
- violazione degli artt. 22, 23 e 40 del D.P.R. n. 380 del 2001; violazione
dell’art. 12, commi 7 e 13, del d. lgs. n. 387 del 2003; violazione dell’art. 27
della legge regionale n. 1 del 2008; eccesso di potere per travisamento, erronea
valutazione dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà ed
ingiustizia manifesta;
- violazione della Direttiva 1996/92/CE e della Direttiva 2003/54/CE, nella
parte in cui dispongono la liberalizzazione del mercato interno dell’energia
elettrica; violazione del d. lgs. n. 387 del 2003; violazione del regolamento
regionale n. 16 del 2006 e della delibera della Giunta regionale n. 35 del 2007.
2. Il Comune di Biccari, con successivo provvedimento n. prot. n. 4758 del 7
luglio 2008, ha reiterato nei confronti della ricorrente l’ordine di non dare
inizio ai lavori, motivato sulla base di molteplici carenze e difformità del
progetto (connessioni elettriche ed opere connesse, viabilità, pericolosità
geomorfologica, sicurezza dei voli, manutenzione dell’impianto).
Anche tale atto viene impugnato, mediante motivi aggiunti che contengono censure
così rubricate:
- eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento;
- violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001;
- quanto alle singole carenze e difformità rilevate dal Comune, violazione degli
artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 12, commi 7 e 13, del d. lgs.
n. 387 del 2003 e dell’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008; eccesso di
potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, sviamento,
illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta;
- violazione della Direttiva 1996/92/CE e della Direttiva 2003/54/CE, nella
parte in cui dispongono la liberalizzazione del mercato interno dell’energia
elettrica; violazione del d. lgs. n. 387 del 2003; violazione del regolamento
regionale n. 16 del 2006 e della delibera della Giunta regionale n. 35 del 2007.
Si è costituito il Comune di Biccari, resistendo al gravame.
Con ordinanza n. 407 del 31 luglio 2008, la Sezione ha accolto l’istanza
cautelare della ricorrente, ordinando al Comune il riesame della denuncia.
3. Ne è seguito il provvedimento dirigenziale prot. n. 5912 del 1 settembre
2008, che ha confermato la decisione di vietare la costruzione dell’impianto,
sulla base di ulteriori e più ampi rilievi in ordine alle connessioni elettriche
ed alle opere connesse, alla viabilità ed al rispetto delle norme di tutela dei
siti naturalistici. Con il predetto atto, il Comune di Biccari ha inoltre
rilevato che risultano presentate ben 78 denunce di inizio attività per la
realizzazione, in un ambito territoriale circoscritto, di impianti eolici di
potenza non superiore a 1 MW; tanto configurerebbe la realizzazione di un vero e
proprio “parco eolico” di potenza effettiva complessivamente superiore a quella
massima raggiungibile con la procedura semplificata di d.i.a., in sostanziale
elusione dei limiti posti dalla normativa vigente (secondo l’interpretazione
affermata con la deliberazione del Consiglio comunale di Biccari n. 24 del 30
maggio 2008 e con la circolare della Regione Puglia n. prot. n. 38/8763 del 1
agosto 2008).
La ricorrente, con i secondi motivi aggiunti, chiede l’annullamento dei
richiamati atti, deducendo in sintesi:
a) quanto al provvedimento comunale prot. n. 5912/2008:
- elusione dell’ordinanza cautelare n. 407/2008;
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per integrazione postuma
della motivazione; violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 e
del termine perentorio ivi previsto;
- violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990; eccesso di
potere per erronea valutazione dei presupposti, sviamento, illogicità,
contraddittorietà ed ingiustizia manifesta;
- violazione, sotto diversi profili, degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del
2001, dell’art. 12, commi 7 e 13, del d. lgs. n. 387 del 2003 e dell’art. 27
della legge regionale n. 1 del 2008;
b) quanto alla delibera comunale n. 24/08:
- violazione dell’art. 117, sesto comma, e dell’art. 118 della Costituzione;
- violazione dell’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 e degli artt. 3 e
4 del regolamento regionale n. 16 del 2006;
- eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia
manifesta;
- violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001;
- violazione della Direttiva 1996/92/CE e della Direttiva 2003/54/CE, nella
parte in cui dispongono la liberalizzazione del mercato interno dell’energia
elettrica; violazione del d. lgs. n. 387 del 2003; violazione del regolamento
regionale n. 16 del 2006 e della delibera della Giunta regionale n. 35 del 2007;
c) quanto alla circolare regionale n. 8763/08:
- violazione degli artt. 44 e 53 dello Statuto della Regione Puglia;
- violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 27 della
legge regionale n. 1 del 2008;
- eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia
manifesta;
- violazione della Direttiva 1996/92/CE e della Direttiva 2003/54/CE, nella
parte in cui dispongono la liberalizzazione del mercato interno dell’energia
elettrica; violazione del d. lgs. n. 387 del 2003; violazione del regolamento
regionale n. 16 del 2006 e della delibera della Giunta regionale n. 35 del 2007.
Il Comune di Biccari ha svolto difese, eccependo l’inammissibilità dei motivi
aggiunti e chiedendone in ogni caso il rigetto.
Alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 2009 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. La ricorrente Grazia Casiero ha presentato la denuncia di inizio attività,
per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico della capacità pari ad 1
MW, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1.
Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale
dell’anzidetta norma di legge regionale assuma rilevanza pregiudiziale ai fini
della decisione della presente causa e sia non manifestamente infondata, per le
ragioni che si diranno.
Diviene perciò necessario un breve riepilogo delle disposizioni vigenti in
materia di autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici.
2. La normativa statale.
Va premesso che, a livello statale, il recepimento della Direttiva 2001/77/CE
(sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) è
avvenuto con il d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.
Per quanto qui rileva, l’art. 12 del decreto (così come modificato dalla legge
n. 244 del 2007) stabilisce, al terzo comma, che la costruzione e l’esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la loro
modifica, il potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione,
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un’autorizzazione unica
rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia delegata) nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico. A tal fine, è convocata dalla Regione una conferenza di
servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
Il quarto comma dell’art. 12 prevede che l’autorizzazione venga rilasciata a
seguito di un procedimento unico da concludersi nel termine massimo di 180
giorni, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge n. 241 del 1990. In
caso di dissenso espresso in conferenza di servizi, purché non sia quello
espresso da un’Amministrazione statale preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, ed ove non
diversamente e specificamente disciplinato dalle Regioni, la decisione è rimessa
alla Giunta regionale.
Il quinto comma dell’art. 12 prevede poi un regime semplificato per gli impianti
di minore capacità produttiva, disponendo che: “All’installazione degli impianti
di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali
non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le
procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al
presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina
della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere
individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei
siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della
denuncia di inizio attività”.
In base all’art. 2 del decreto (richiamato dal riferito quinto comma), si
intende per:
a) “fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili”: le fonti energetiche
rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas);
b) “impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili”: impianti alimentati
dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest’ultima fonte,
degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera
d);
c) “impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non
assegnabili ai servizi di regolazione di punta”: impianti alimentati dalle fonti
rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla precedente lettera b);
d) …
e) “impianti di microgenerazione”: impianti per la produzione di energia
elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico,
alimentati dalle fonti di cui alla lettera a).
Secondo il riportato quadro definitorio, le species di cui alle lettera b) e c),
ritagliate in base al criterio della programmabilità o meno della produzione,
esauriscono la categoria delineata dalla lettera a), mentre la lettera e)
introduce una sottocategoria della medesima lettera a) sotto il profilo della
dimensione.
Di conseguenza i microgeneratori, quali specificazioni delle fonti di cui alla
lettera a), necessariamente ricadono o nella tipologia sub b) o in quella sub
c).
In definitiva, l’ambito prescrittivo del vigente testo dell’art. 12, quinto
comma, del d. lgs. n. 387 del 2003 comprende necessariamente l’ipotesi
dell’impianto di produzione di energia eolica definibile, ai sensi dell’art. 2 -
lettera e), come di “impianto di microgenerazione”.
La tabella, inserita dall’art. 2, comma 161, della legge 24 dicembre 2007 n.
244, fissa a 60 KW la soglia per la produzione di energia eolica in regime
semplificato.
3. La normativa regionale.
La Regione Puglia ha inteso accentuare la semplificazione procedurale per la
realizzazione di impianti eolici aventi una ridotta capacità di generazione.
Infatti, l’art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1 (applicabile
ratione temporis alla d.i.a. presentata dalla ricorrente) ha così disposto: “1.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 …, con
potenza elettrica nominale fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia,
fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di
valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio
attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 …, nei seguenti casi: … b) impianti eolici
on-shore; … 2. Gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in
zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro,
conto di quanto specificato dall’articolo 12, comma 7, del d. lgs. 387/2003”.
La disposizione risulta oggi abrogata ad opera dell’art. 6 della legge regionale
21 ottobre 2008 n. 31 (pubblicata sul B.U.R. del 24 ottobre 2008), che ha
tuttavia transitoriamente previsto, all’art. 7, l’applicabilità della previgente
disciplina alle denunce presentate fino a trenta giorni prima della sua entrata
in vigore.
Peraltro la Regione Puglia, con l’art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008,
ha confermato la praticabilità della d.i.a. per gli impianti con potenze
elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A (allegata al d.
lgs. n. 387 del 2003) e fino ad 1 MW, purché destinati all’autoconsumo ovvero
realizzati direttamente dagli enti locali.
4. Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
Come esposto in narrativa, la ricorrente ha presentato in data 23 aprile 2008 al
Comune di Biccari denuncia di inizio attività per la costruzione di un
aerogeneratore di potenza pari ad 1 MW, avvalendosi della più favorevole
previsione dell’art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1 (che innalza
appunto fino ad 1 MW la soglia massima di potenza introdotta dalla disciplina
statale).
Detta norma, sospetta di illegittimità costituzionale, costituisce da un lato la
fonte che avrebbe legittimato (secondo la tesi della ricorrente) l’avvio della
costruzione e dell’esercizio dell’impianto sulla base di semplice asseverazione;
d’altra parte, viene espressamente invocata dalla ricorrente, mediante motivi di
gravame, quale parametro di verifica della legittimità degli atti adottati dal
Comune di Biccari.
In limine, osserva il Collegio che l’avvenuta abrogazione dell’art. 27 della
legge regionale n. 1 del 2008 (con il richiamato art. 6 della legge regionale 21
ottobre 2008 n. 31) non incide sulla rilevanza della questione: invero, la prima
norma è applicabile alla fattispecie in esame per effetto della disposizione
transitoria di cui all’art. 7 della legge regionale n. 31 del 2008, sicché è
proprio la previsione di cui all’articolo 27 della legge regionale n. 1 del 2008
(pur se ormai abrogata) a fungere, ratione temporis, da parametro del sindacato
di legittimità cui è chiamato il giudice rimettente.
È evidente perciò che, per il periodo considerato, gli impianti eolici con
capacità di generazione tra 60 KW e 1 MW risultano sottoposti dalla legge
statale all’ordinario regime dell’autorizzazione unica, mentre l’art. 27 della
legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1 ne consente la realizzazione mediante
denuncia d’inizio attività, con le modalità di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R.
6 giugno 2001 n. 380.
5. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale.
Dalla sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 2005 n. 383, pronunciata in
relazione a molteplici previsioni della legge n. 239 del 2004, si desume la
riconducibilità delle norme che disciplinano le procedure autorizzative in
materia di energia alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia” di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. (legislazione
concorrente). La Corte ha infatti espressamente escluso l’assimilabilità della
materia dell’energia al “governo del territorio” ed alla “sicurezza ed ordine
pubblico” ovvero ai “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Nella pronuncia richiamata, la Corte ha dichiarato non fondato il ricorso della
Regione Toscana avverso le norme della legge n. 239 del 2004 in tema di
autorizzazione delle attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, per
asserita violazione degli artt. 117 e 118 Cost. nonché del principio di leale
collaborazione. Sulla base di considerazioni estensibili alla disciplina della
costruzione di impianti eolici, la Corte ha affermato in proposito che “…
L’individuazione delle attività soggette ad autorizzazione costituisce
senz’altro una disciplina qualificabile come principio fondamentale della
materia, dal momento che attraverso di essa viene stabilito quando si renda
necessaria la sottoposizione al peculiare regime amministrativo relativo agli
stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali: tale scelta, come è
evidente, dipende anche da variabili e parametri tendenzialmente insensibili
alla specificità territoriale, in quanto legati alla obiettiva rilevanza – non
frazionabile geograficamente – di tali attività rispetto agli interessi pubblici
che ne impediscono uno svolgimento liberalizzato. In quest’ottica, la stessa
soglia quantitativa, individuata in relazione alla complessiva capacità di
stoccaggio, non appare irragionevole rispetto al bilanciamento fra i diversi
interessi in gioco. Quanto alle specifiche censure concernenti le previsioni di
cui ai commi 57 e 58, occorre prendere atto della ineludibilità dell’evidente
impatto sul territorio di molte delle scelte che caratterizzano il settore delle
politiche riconducibili alla materia dell’energia (che, una volta completati i
relativi procedimenti, per quanto si è rilevato nel precedente par. 15,
sicuramente si impongono rispetto agli atti di gestione del territorio). Tali
conseguenze, tuttavia, debbono ritenersi adeguatamente bilanciate dal doveroso
coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali all’interno dei processi
decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche energetiche” (così
Corte cost., sent. 11 ottobre 2005 n. 383).
Più in generale, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la
disciplina legislativa statale dei moduli di definizione del procedimento,
informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità,
esprime in quanto tale un principio fondamentale della materia che vincola il
legislatore regionale (cfr., in questo senso, Corte cost., sent. 27 luglio 2005
n. 336, relativa alla d.i.a per gli impianti di telecomunicazioni; Corte cost.,
sent. 1 ottobre 2003 n. 303, relativa alla d.i.a. edilizia).
Trasponendo le riferite conclusioni alla materia degli impianti eolici, può
dunque affermarsi che, sul piano costituzionale, la delimitazione del regime
autorizzatorio per nuove attività costituisce disciplina di principio, cui le
Regioni non possono liberamente derogare.
Con riferimento alle soglie fissate per la denuncia di inizio attività, se ne
trae conferma dal disposto dell’art. 12, quinto comma, del d. lgs. n. 387 del
2003, secondo il quale l’eventuale innalzamento del limite di capacità
produttiva degli impianti (rispetto a quello di 60 kW fissato dalla tabella A
allegata al decreto), ai fini dell’applicabilità della d.i.a., può essere
disposto solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del d. lgs. 28 agosto 1997 n. 281.
Viceversa, la Regione Puglia ha unilateralmente introdotto, con l’art. 27 della
legge regionale n. 1 del 2008, una più elevata soglia di potenza massima (1 MW)
costituente il limite per l’esperibilità della d.i.a., al di fuori della
Conferenza unificata, che rappresenta la sede istituzionalmente deputata
all’attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
In tal modo, peraltro, la norma regionale sospetta di incostituzionalità
determina il duplice effetto di espandere l’area di applicazione del regime
semplificato mediante d.i.a. e di ampliare le competenze dei Comuni (ai quali
sono indirizzate le denunce per la realizzazione di impianti eolici, in virtù
del richiamo degli artt. 32 e 33 del Testo unico sull’edilizia), in senso
opposto alla scelta operata dal legislatore statale con l’art. 12 del d. lgs. n.
387 del 2003, che assegna in via primaria alle Regioni ed alle Province il
compito di autorizzare la costruzione degli impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili.
6. Conclusivamente il Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questione
di costituzionalità dell’articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n.
1, per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nella
parte in cui assoggetta alla denuncia d’inizio attività la realizzazione
d’impianti eolici, composti da un unico aerogeneratore con capacità produttiva
superiore a 60 kW (e fino ad 1 MW).
Alla luce delle considerazioni che precedono è sospesa ogni decisione sulla
predetta controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della
Corte costituzionale.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima
Sezione, visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11
marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle
spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell’articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1,
in relazione all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dispone
l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il
giudizio in corso.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle
parti e al Presidente della Giunta della Regione Puglia e sia comunicata al
Presidente del Consiglio regionale della Puglia.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile – 8 luglio
2009 con l’intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2009
IL SEGRETARIO
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