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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 07 Maggio 2009, n. 1003
INQUINAMENTO ACUSTICO - Rilevamento dei rumori - Diritto alla partecipazione
da parte del responsabile delle emissioni - Insussistenza. Non v’è
disposizione che riconosca, a colui che viene ritenuto responsabile del
superamento del livello di determinati rumori, il diritto a partecipare all’atto
istruttorio con il quale l’ARPA procede al rilevamento dei rumori stessi. Ciò
anche al fine di evitare comportamenti artificiosi da parte dell’interessato.
Pres. Ravalli, Est. Santini - L.C. (avv.ti Mastrangelo e Montanaro) c. Comune di
Massafra e ARPA Puglia (avv. Triggiani) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 07
maggio 2009, n.
1003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01003/2009 REG.SEN.
N. 01406/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce
Prima Sezione
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2006, proposto da:
Laterza Concetta, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Mastrangelo,
Arcangelo Raffaello Montanaro, con domicilio eletto presso Nicola Stefanizzo in
Lecce, via G.A. Ferrari 5;
contro
Comune di Massafra; Arpa Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio
Triggiani, con domicilio eletto presso Daniele Montinaro in Lecce, Vico Storto
Carita' Vecchia, 3;
nei confronti di
Vitto Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Valla, con domicilio
eletto presso Roberta Ronzino in Lecce, P.Tta G. Congedo, 19;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 0024774 del 19.7.06, notificato in pari data, con cui
il dott. Domenico Tortorella, nella qualità, ha revocato l'autorizzazione
sanitaria n. 2/2006 prot. n. 3364 del 30.1.06 relativa al pubblico locale
denominato "SWEET & SALAD", sito in Massafra alla via A.Moro n.2, di proprietà
della ricorrente; dell'ordinanza n.126 del 13.7.06 a firma del dirigente della
III ripartizione, ing.Simone Ceppaglia, con cui viene dettato alla ricorrente di
adottare entro e non oltre 40 giorni adeguati sistemi atti ad eliminare il
superamento dei limiti di rumore ravvisato dall'ARPA nella di lei pizzeria;
dell'atto di verifica e di giudizio n.r.51/06 - R del 22.5.06, del Dipartimento
provinciale di Taranto - Servizio prevenzione, a firma del dott.Vittorio
Fumarola dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, di cui all'art.1
del DL 496/93, convertito nella L.21.1.94 n.61 e alla L.R. n.6/99; con detto
verbale, sulla base di dati che si dicono rilevati in ossequio al decreto del
Ministero dell'Ambiente del 16.3.98 (senza però l'indicazione delle tecniche in
concreto adoperate per il rilevamento e la misurazione dell'asserito
inquinamento acustico) è stato sentenziato che negli ambienti di tale Vitto
Francesco vi sarebbe il superamento dei valori limite previsti dell'art.4 del
DPCM del 14.11.97; della richiesta di emissione di ordinanza prot.n.1734 del
29.5.06 a firma del dott.Luigi Mastronuzzi, responsabile dell'Unità operativa di
Massafra/Statte, del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale
di Taranto, con sede in Taranto al Viale Virgilio n.31; di tutti gli atti
presupposti, connessi e conseguenziali, relativi agli atti e provvediment
anzidetti;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arpa Puglia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vitto Francesco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. Massimo Santini e
uditi per le parti gli Avv.ti Marseglia per Mastrangelo e Vantagiato per Valla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna la revoca
dell’autorizzazione sanitaria, adottata da dirigente del settore commercio del
Comune di Massafra in quanto era stata accertato il cattivo funzionamento delle
cappe ecologiche aspiranti installate all’interno di un locale destinato a
pizzeria e piadineria. Ciò a seguito dei rilievi effettuati dalla competente
ARPA la quale aveva riscontrato il superamento dei limiti di rumori previsti
dalla normativa di settore, rumori cui contribuiva anche il predetto cattivo
funzionamento della cappa. Parallelamente, il dirigente del settore ecologia ed
ambiente dello stesso comune aveva impartito alla stessa ricorrente ordine di
adeguarsi ai livelli di norma entro 40 giorni.
La ricorrente impugnava l’atto di revoca per i seguenti motivi:
a) incompetenza del dirigente;
b) mancata partecipazione della ricorrente ai rilievi effettuati dall’ARPA;
c) mancato avviso di avvio del procedimento di revoca;
d) eccesso di potere per essere ricorsi ad una procedura amministrativa laddove
è necessario instaurare un procedimento civile ex 844 c.c.;
e) in ogni caso, contraddittorietà tra i due provvedimenti adottati dal comune,
l’uno diretto a ordinare il prescritto adeguamento acustico entro 40 giorni,
l’altro diretto invece a revocare l’autorizzazione sanitaria.
La ricorrente chiedeva altresì il risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio il sig. Vitto Francesco, in qualità di
controinteressato, controdeducendo attraverso articolate argomentazioni. Lo
stesso controinteressato proponeva altresì ricorso incidentale avverso
l’originaria autorizzazione sanitaria n. 2 del 2006 - qui oggetto di revoca -
per incompetenza, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, avendo il
comune a suo tempo assentito peraltro al mutamento della destinazione d’uso del
locale senza effettuare preventivamente attente valutazioni di competenza.
Si costituiva in giudizio anche l’ARPA per chiedere il rigetto del gravame.
In corso di giudizio si è appreso che in data 17 novembre 2006 è stata
rilasciata nuova autorizzazione sanitaria (n. 60) che sostituisce a tutti gli
effetti quella già revocata con gli atti qui impugnati. Ciò a seguito dei lavori
di adeguamento del locale, anche con riferimento alla cappa di cui si discute.
In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato memoria con la
quale, nel confermare l’intervenuta adozione della predetta nuova autorizzazione
sanitaria, insiste comunque per il risarcimento dei danni patiti a seguito della
forzata chiusura del locale nel periodo intercorso tra il 19 luglio 2006 ed il 9
settembre 2006.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2009 la causa veniva infine trattenuta in
decisione.
Tanto premesso, nonché preso atto della nuova autorizzazione sanitaria che a
tutti gli effetti sostituisce quella oggetto della revoca qui impugnata, al
collegio non resta che dichiarare il presente ricorso improcedibile per
sopravvenuto difetto di interesse. Stessa sorte per il ricorso incidentale.
Deve inoltre essere respinta l’istanza risarcitoria, stante l’infondatezza della
domanda principale di annullamento. Ed infatti: a) la competenza ad adottare
siffatti provvedimenti, anche per giurisprudenza costante, è pacificamente posta
in capo al dirigente amministrativo di settore e non al sindaco, ai sensi
dell’art. 107 del TUEL; b) non v’è disposizione che riconosca, a colui che viene
ritenuto responsabile del superamento del livello di determinati rumori, il
diritto a partecipare all’atto istruttorio con il quale l’ARPA procede al
rilevamento dei rumori stessi. Ciò anche al fine di evitare comportamenti
artificiosi da parte dell’interessato; c) l’autorizzazione sanitaria era
espressamente condizionata al buon funzionamento delle cappe. Venuto meno tale
presupposto, l’atto di revoca ha assunto carattere vincolato, con ogni
conseguenza in ordine all’applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241
del 1990; d) non esiste contraddizione tra i due provvedimenti adottati,
rispondendo gli stessi a diverse finalità di tipo pubblicistico; e) in
particolare, è legittima la procedura adottata dal Comune in quanto risponde a
finalità di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.
Stante il principio della soccombenza virtuale - come sopra evidenziato - si
ritiene infine di porre le spese del presente giudizio totalmente a carico della
parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia - Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso n. 1406/2006 e sul connesso ricorso incidentale, li dichiara entrambi
improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Liquida le spese del presente giudizio in euro 1.000 (mille), oltre IVA e CPA,
da porre a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Referendario
Massimo Santini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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