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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 07 Maggio 2009, n. 1003


INQUINAMENTO ACUSTICO - Rilevamento dei rumori - Diritto alla partecipazione da parte del responsabile delle emissioni - Insussistenza. Non v’è disposizione che riconosca, a colui che viene ritenuto responsabile del superamento del livello di determinati rumori, il diritto a partecipare all’atto istruttorio con il quale l’ARPA procede al rilevamento dei rumori stessi. Ciò anche al fine di evitare comportamenti artificiosi da parte dell’interessato. Pres. Ravalli, Est. Santini - L.C. (avv.ti Mastrangelo e Montanaro) c. Comune di Massafra e ARPA Puglia (avv. Triggiani) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 07 maggio 2009, n. 1003



 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01003/2009 REG.SEN.
N. 01406/2006 REG.RIC.

 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce
Prima Sezione
 



Ha pronunciato la seguente
 


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2006, proposto da:
Laterza Concetta, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Mastrangelo, Arcangelo Raffaello Montanaro, con domicilio eletto presso Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari 5;

contro

Comune di Massafra; Arpa Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Daniele Montinaro in Lecce, Vico Storto Carita' Vecchia, 3;

nei confronti di

Vitto Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Roberta Ronzino in Lecce, P.Tta G. Congedo, 19;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 0024774 del 19.7.06, notificato in pari data, con cui il dott. Domenico Tortorella, nella qualità, ha revocato l'autorizzazione sanitaria n. 2/2006 prot. n. 3364 del 30.1.06 relativa al pubblico locale denominato "SWEET & SALAD", sito in Massafra alla via A.Moro n.2, di proprietà della ricorrente; dell'ordinanza n.126 del 13.7.06 a firma del dirigente della III ripartizione, ing.Simone Ceppaglia, con cui viene dettato alla ricorrente di adottare entro e non oltre 40 giorni adeguati sistemi atti ad eliminare il superamento dei limiti di rumore ravvisato dall'ARPA nella di lei pizzeria; dell'atto di verifica e di giudizio n.r.51/06 - R del 22.5.06, del Dipartimento provinciale di Taranto - Servizio prevenzione, a firma del dott.Vittorio Fumarola dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, di cui all'art.1 del DL 496/93, convertito nella L.21.1.94 n.61 e alla L.R. n.6/99; con detto verbale, sulla base di dati che si dicono rilevati in ossequio al decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.3.98 (senza però l'indicazione delle tecniche in concreto adoperate per il rilevamento e la misurazione dell'asserito inquinamento acustico) è stato sentenziato che negli ambienti di tale Vitto Francesco vi sarebbe il superamento dei valori limite previsti dell'art.4 del DPCM del 14.11.97; della richiesta di emissione di ordinanza prot.n.1734 del 29.5.06 a firma del dott.Luigi Mastronuzzi, responsabile dell'Unità operativa di Massafra/Statte, del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con sede in Taranto al Viale Virgilio n.31; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, relativi agli atti e provvediment anzidetti;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arpa Puglia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vitto Francesco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti gli Avv.ti Marseglia per Mastrangelo e Vantagiato per Valla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

La ricorrente impugna la revoca dell’autorizzazione sanitaria, adottata da dirigente del settore commercio del Comune di Massafra in quanto era stata accertato il cattivo funzionamento delle cappe ecologiche aspiranti installate all’interno di un locale destinato a pizzeria e piadineria. Ciò a seguito dei rilievi effettuati dalla competente ARPA la quale aveva riscontrato il superamento dei limiti di rumori previsti dalla normativa di settore, rumori cui contribuiva anche il predetto cattivo funzionamento della cappa. Parallelamente, il dirigente del settore ecologia ed ambiente dello stesso comune aveva impartito alla stessa ricorrente ordine di adeguarsi ai livelli di norma entro 40 giorni.

La ricorrente impugnava l’atto di revoca per i seguenti motivi:

a) incompetenza del dirigente;

b) mancata partecipazione della ricorrente ai rilievi effettuati dall’ARPA;

c) mancato avviso di avvio del procedimento di revoca;

d) eccesso di potere per essere ricorsi ad una procedura amministrativa laddove è necessario instaurare un procedimento civile ex 844 c.c.;

e) in ogni caso, contraddittorietà tra i due provvedimenti adottati dal comune, l’uno diretto a ordinare il prescritto adeguamento acustico entro 40 giorni, l’altro diretto invece a revocare l’autorizzazione sanitaria.

La ricorrente chiedeva altresì il risarcimento dei danni patiti.

Si costituiva in giudizio il sig. Vitto Francesco, in qualità di controinteressato, controdeducendo attraverso articolate argomentazioni. Lo stesso controinteressato proponeva altresì ricorso incidentale avverso l’originaria autorizzazione sanitaria n. 2 del 2006 - qui oggetto di revoca - per incompetenza, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, avendo il comune a suo tempo assentito peraltro al mutamento della destinazione d’uso del locale senza effettuare preventivamente attente valutazioni di competenza.

Si costituiva in giudizio anche l’ARPA per chiedere il rigetto del gravame.

In corso di giudizio si è appreso che in data 17 novembre 2006 è stata rilasciata nuova autorizzazione sanitaria (n. 60) che sostituisce a tutti gli effetti quella già revocata con gli atti qui impugnati. Ciò a seguito dei lavori di adeguamento del locale, anche con riferimento alla cappa di cui si discute.

In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato memoria con la quale, nel confermare l’intervenuta adozione della predetta nuova autorizzazione sanitaria, insiste comunque per il risarcimento dei danni patiti a seguito della forzata chiusura del locale nel periodo intercorso tra il 19 luglio 2006 ed il 9 settembre 2006.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2009 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tanto premesso, nonché preso atto della nuova autorizzazione sanitaria che a tutti gli effetti sostituisce quella oggetto della revoca qui impugnata, al collegio non resta che dichiarare il presente ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Stessa sorte per il ricorso incidentale.

Deve inoltre essere respinta l’istanza risarcitoria, stante l’infondatezza della domanda principale di annullamento. Ed infatti: a) la competenza ad adottare siffatti provvedimenti, anche per giurisprudenza costante, è pacificamente posta in capo al dirigente amministrativo di settore e non al sindaco, ai sensi dell’art. 107 del TUEL; b) non v’è disposizione che riconosca, a colui che viene ritenuto responsabile del superamento del livello di determinati rumori, il diritto a partecipare all’atto istruttorio con il quale l’ARPA procede al rilevamento dei rumori stessi. Ciò anche al fine di evitare comportamenti artificiosi da parte dell’interessato; c) l’autorizzazione sanitaria era espressamente condizionata al buon funzionamento delle cappe. Venuto meno tale presupposto, l’atto di revoca ha assunto carattere vincolato, con ogni conseguenza in ordine all’applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990; d) non esiste contraddizione tra i due provvedimenti adottati, rispondendo gli stessi a diverse finalità di tipo pubblicistico; e) in particolare, è legittima la procedura adottata dal Comune in quanto risponde a finalità di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Stante il principio della soccombenza virtuale - come sopra evidenziato - si ritiene infine di porre le spese del presente giudizio totalmente a carico della parte ricorrente.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1406/2006 e sul connesso ricorso incidentale, li dichiara entrambi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Liquida le spese del presente giudizio in euro 1.000 (mille), oltre IVA e CPA, da porre a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Referendario
Massimo Santini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 


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