AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 Gennaio 2009, n. 123
RIFIUTI - Art. 239, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006 - Accertamento del
superamento dei valori di attenzione - Individuazione del soggetto gravato -
Destinatario dell’ordine di rimozione smaltimento/recupero ex art. 192.
L’art. 239, c. 2. lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, da un lato fa salva la
disciplina sull’abbandono di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente per quanto
riguarda le fasi preliminari dell’accertamento di responsabilità, quella
costituiva dell’ordine di provvedere e, infine, il momento esecutivo della vera
e propria rimozione. Dall’altro lato, concentra in quest’ultimo segmento
procedurale - o meglio subito dopo di esso - una ulteriore fase di accertamento
concernente il superamento o meno di alcuni valori di attenzione che, se del
caso, potrà dare luogo alla applicazione delle disposizioni in tema di bonifica
ambientale ai sensi degli artt. 239 ss. del codice stesso. Per quanto attiene
alla individuazione del soggetto che dovrebbe accertare il superamento di tali
valori di attenzione, dal tenore della disposizione di cui all’art. 239 sembra
corretto ritenere che tale attività debba essere posta a carico di colui che
risulta il destinatario, ex art. 192, dell’ordine di rimozione e
smaltimento/recupero. Pres. Ravalli, Est. Santini - S. s.r.l. (avv.ti Relleva e
Camposano) c. Comune di Taranto (avv. Fischetti) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez.
I - 29 gennaio 2009, n.123
INQUINAMENTO - Valori CSC - Accertamento - Screening iniziale prodromico alla
individuazione dei valori di CSR - Analisi di rischio specifica. I valori di
CSC sono stabiliti in modo fisso e predefinito dalla legge (Tabelle 1 e 2
contenute nell’allegato 5 del Tiolo V del d.lgs. n. 152/2006). Il relativo
accertamento costituisce una sorta di screening iniziale prodromico alla
individuazione dei valori di CSR (Contaminazione soglia di rischio), i quali
vengono definiti - in caso di superamento di CSC - dall’analisi di rischio
specifica, che a sua volta rappresenta attività valutativa svolta all’interno di
un determinato procedimento amministrativo cui partecipano gli enti pubblici
competenti per materia. Pres. Ravalli, Est. Santini - S. s.r.l. (avv.ti Relleva
e Camposano) c. Comune di Taranto (avv. Fischetti) - T.A.R. PUGLIA, Lecce,
Sez. I - 29 gennaio 2009, n.123
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Registro Decisioni: 123/2009
Registro Ricorsi: 522/2008
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce
Prima Sezione
Composto dai Signori:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Primo Referndario
Massimo Santini Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 522/2008 presentato dalla SAPIO produzione idrogeno ossigeno
s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Mario Mosca, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Piero Relleva e Marco Camposano ed elettivamente domiciliata
presso il secondo in Lecce alla via Zanardelli n. 7;
contro
il Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Ignazio Marcello Fischetti ed elettivamente domiciliato in Lecce alla
piazzetta Montale n. 2 presso lo studio dell’Avv. Fazio;
per l’annullamento
• dell’ordinanza del Sindaco di Taranto n. 4 del 14 gennaio 2008, con la
quale si dispone la rimozione di rifiuti da area di proprietà della società
ricorrente;
• di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Viste le memorie rispettivamente prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato alla udienza pubblica del 17 dicembre 2008 il relatore Massimo
Santini, referendario, presenti altresì l’Avv. Vantaggiato, in sostituzione
dell’Avv. Relleva, per la società ricorrente e l’Avv. Fazio, in sostituzione
dell’Avv. Fischetti, per il comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento oggetto del presente gravame il Sindaco del Comune di
Taranto, a seguito di controlli operati dalla Guardia di Finanza ha ordinato ai
sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla società
ricorrente, nella sua qualità di proprietaria del sito in località “Contrada
Paludi”, di procedere: 1) alla messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei
materiali di cemento, nonché alla rimozione e smaltimento degli altri rifiuti
rinvenuti nella stessa area; 2) di effettuare accertamenti circa l’eventuale
superamento di CSC (Concentrazione soglia di contaminazione), e successivamente
di produrre autocertificazione, in caso di mancato superamento della soglia,
oppure informativa agli enti interessati ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento.
Il provvedimento veniva impugnato per: a) omesso avviso di avvio del
procedimento; b) violazione del’art. 239 del codice del’ambiente, in quanto tale
disposizione, concernente le bonifiche, escluderebbe espressamente dal suo
raggio di azione le fattispecie relative all’abbandono di rifiuti di cui
all’art. 192 del codice stesso. Inoltre farebbe gravare sul privato una attività
(rilevazione superamento CSC) che dovrebbe invece essere svolta dalla PA; c)
difetto dei presupposti per l’applicazione della norma indicata e difetto di
istruttoria da parte dell’amministrazione comunale, con particolare riferimento
all’assenza di contraddittorio con la società proprietaria dell’area.
Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto per chiedere, in prima battuta,
l’improcedibilità del ricorso in quanto, con note del 16 novembre 2007 e 27
maggio 2008, la ricorrente ha comunicato di avere rimosso, previo dissequestro
dell’area, tutti i materiali ed i rifiuti presenti nel suo terreno, procedendo
altresì nelle more ad un costante monitoraggio della sua proprietà. Il Comune ha
poi insistito per l’infondatezza dei restanti motivi.
All’udienza del 17 dicembre 2008 la causa passava dunque in decisione.
Tutto ciò premesso e ritenuto, il collegio ritiene che le note depositate
dall’amministrazione comunale, con le quali la società ricorrente manifesta
espressamente la volontà di ottemperare al’ordine sindacale e di avere proceduto
in tal senso, per mezzo di ditta specializzata, anche attraverso operazioni di
monitoraggio costante del sito, denotino con tutta evidenza il venir meno
dell’interesse coltivare la parte di gravame relativa alla mancata
partecipazione procedimentale ed alla individuazione della ricorrente medesima
quale soggetto ritenuto responsabile dell’illecito, in quanto tale obbligato
alla rimozione dei rifiuti abbandonati.
Conseguentemente, al collegio non resta che dichiarare improcedibili il primo ed
il terzo motivo di ricorso per sopravenuto difetto di interesse.
Il secondo motivo è invece infondato: in primo luogo, è la stessa disposizione
di cui all’art. 239, comma 2, lettera a) – invocata da parte ricorrente ai fini
della inapplicabilità alla fattispecie in esame (abbandono di rifiuti) delle
disposizioni in tema di bonifica – a prevedere che, “qualora, a seguito di
rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati … si accerti il
superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione
dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale
da effettuare ai sensi del presente titolo” (il quale riguarda per l’appunto la
bonifica dei siti inquinati).
La norma, in particolare, da un lato fa salva la disciplina sull’abbandono di
rifiuti ex art. 192 del codice ambiente per quanto riguarda le fasi preliminari
dell’accertamento di responsabilità, quella costituiva dell’ordine di provvedere
e, infine, il momento esecutivo della vera e propria rimozione. Dall’altro lato,
concentra in quest’ultimo segmento procedurale – o meglio subito dopo di esso –
una ulteriore fase di accertamento – condotta come si vedrà ad opera del
responsabile dell’illecito – concernente il superamento o meno di alcuni valori
di attenzione che, se del caso, potrà dare luogo alla applicazione, per
l’appunto, delle disposizioni in tema di bonifica ambientale ai sensi degli
artt. 239 ss. del codice stesso.
In secondo luogo, per quanto attiene alla individuazione del soggetto che
dovrebbe accertare il superamento di tali valori di attenzione, dal tenore della
disposizione di cui all’art. 239 (“qualora, a seguito della rimozione … si
accerti il superamento dei valori di attenzione”) sembra corretto ritenere –
come anche evidenziato da parte della dottrina – che tale attività debba essere
posta a carico di colui che risulta il destinatario, ex art. 192, dell’ordine di
rimozione e smaltimento/recupero.
Ora, poiché nella specie l’ordinanza sindacale ha individuato quale responsabile
la odierna ricorrente, è su quest’ultima che grava il relativo obbligo di
accertare il superamento dei ridetti valori.
Si consideri altresì, al riguardo, che i medesimi valori (o CSC) sono stabiliti
in modo fisso e predefinito dalla legge stessa (dando così luogo ad una attività
di mero accertamento) e in particolare dalle tabelle 1 e 2 contenute
nell’allegato 5 del Tiolo V.
Accertamento che costituisce una sorta di screening iniziale prodromico alla
individuazione dei valori di CSR (Contaminazione soglia di rischio), i quali
vengono definiti – in caso di superamento di CSC – dall’analisi di rischio
specifica, che a sua volta rappresenta attività valutativa svolta all’interno di
un determinato procedimento amministrativo cui partecipano gli enti pubblici
competenti per materia.
Ne deriva da quanto sopra affermato il rigetto del secondo motivo di ricorso.
Conclusivamente, il presente ricorso deve essere in parte dichiarato
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (primo e terzo motivo di
ricorso) ed in parte rigettato per infondatezza (secondo motivo).
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 522/2008, in parte lo dichiara
improcedibile ed in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2008.
Aldo Ravalli - Presidente
Massimo Santini - Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 29 gennaio 2009
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it