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1974-9562
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 maggio 2009, n. 1239
URBANISTICA ED EDILIZIA - Impianti produttivi - Art. 5 d.P.R. n. 447/1998 -
Progetti comportanti la variazione di strumenti urbanistici - Modello
eccezionale e derogatorio - Requisiti. Il procedimento semplificato di cui
all’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 - in materia di progetti per
impianti produttivi in variante agli strumenti urbanistici - non costituisce “un
comodo strumento per ovviare ai vincoli della pianificazione urbanistica”, ma
viene ad integrare un vero e proprio “modello del tutto eccezionale e
derogatorio rispetto alle ordinarie modalità di modifica degli strumenti
urbanistici” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 11 gennaio 2007, n. 28; 29 gennaio
2009, n. 117) utilizzabile solo quando siano congiuntamente presenti i tre
requisiti, previsti dalla disposizione citata e costituiti: 1) dal contrasto
sussistente tra il progetto presentato e lo strumento urbanistico; 2) dalla
conformità alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
del lavoro del progetto; 3) dal fatto che lo strumento urbanistico non individui
aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano
insufficienti in relazione al progetto presentato. Pres. Ravalli, Est. Viola -
V.F. e altri (avv.ti Sticchi Damiani) c. Comune di Leverano e altri (n.c.).
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21/05/2009, n. 1239
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01239/2009 REG.SEN.
N. 01593/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Venturi Ferdinando, Venturi Paola e Gianco Srl Supermercati rappresentati e
difesi dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Saverio Sticchi Damiani, con
domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria,
9;
contro
Comune di Leverano, Regione Puglia - Bari, Ministero delle Attività Produttive -
Roma, Soprintendenza Archeologica per la Puglia, Azienda Sanitaria Locale Lecce,
non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Marino Congedo & C Snc, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Fasano, con
domicilio eletto presso Flavio Fasano in Lecce, via Leuca Ang.via Stampacchia n.8;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Discoverde Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mormandi, con
domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera Consiglio Comunale di Leverano n.20 del 4.6.2008 con la quale è
stata approvata ex art.5 DPR 447/98 la variante urbanistica conseguente
all'approvazione del progetto di demolizione e ricostruzione di un complesso
edilizio già destinato dal PRG vigente come D5 - Terziaria e direzionale
presentato dalla società Marino Congedo;
nonché per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento autorizzativo
unico n. 1/09 dell'11.02.2009 rilasciato in favore di Marino Congedo e C. dal
Comune di Leverano; dell'autorizzazione commerciale n. 1/09 del 19.02.2009
rilasciata in favore di Discoverde srl dal Comune di Leverano.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marino Congedo & C Snc;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. Luigi Viola e
uditi altresì, i Proff. Avv. Ernesto e Saverio Sticchi Damiani per i ricorrenti,
l’Avv. Fasano per la controinteressata e l’Avv. Mormandi per l’interveniente
ad opponendum;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Alcuni dei ricorrenti (i Sigg.
Ferdinando e Paola Venturi) sono proprietari di unità immobiliari in Leverano,
destinate ad attività commerciali e di esercizi commerciali di vicinato siti
nell’immediata prossimità dell’intervento edilizio-commerciale oggetto dei
provvedimenti impugnati; la GI.AN.CO. s.r.l esercita attività commerciale in uno
dei due esercizi commerciali siti nelle immediate vicinanze dell’intervento
oggetto degli atti impugnati.
In data 24.11.2006, la Marino Congedo & C. s.n.c. rimodulava un precedente
progetto già presentato all’Amministrazione comunale di Leverano, prospettando
la realizzazione ed attivazione, mediante concentrazione di esercizi di vicinato
ai sensi dell’art. 9, 1° comma lett. a) della l.r. 1° agosto 2003 n. 11, di una
media struttura commerciale con superficie di vendita pari a mq 980 e superficie
coperta di progetto pari a mq 1431,92 (successivamente ridotta in sede di
conferenza di servizi a mq. 1416,27); la destinazione delle aree destinate al
nuovo intervento risultava essere, in parte, D5.1-insediamenti di tipo terziario
e direzionale, in parte F3-aree per verde a parco, in parte F-aree per parcheggi
ed in parte F6-aree a verde.
Il progetto era istruito in conferenza di servizi ai sensi dell’art. 5 del
d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 (la disciplina urbanistica dell’area non
comprendeva, infatti, la possibilità di demolire e ricostruire con diversa
sagoma necessaria per la realizzazione del progetto) e si concludeva
definitivamente con l’approvazione da parte del Consiglio comunale (delib. C.C.
Leverano 4 giugno 2008 n. 20).
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dai ricorrenti per: 1)
nullità ex art. 21 septies l. 241 del 1990, in subordine illegittimità per
erronea applicazione art. 8 l.r. n. 1/2004; 2) eccesso di potere per
travisamento dei fatti; eccesso di potere per carenza istruttoria, violazione
della delib. G.R. n. 2000/2007, mancata applicazione art. 36 l.r. n. 22/06; 3)
violazione di legge per erronea applicazione art. 9 l.r. 11/03, eccesso di
potere per sviamento erronea presupposizione; 4) eccesso di potere per
travisamento dei fatti; 5) eccesso di potere per carenza istruttoria, violazione
delib. G.R. n. 2000/2007, mancata valutazione dei presupposti di fatto e di
diritto.
Si costituiva in giudizio la controinteressata Marino Congedo & C. s.n.c.,
controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di
irricevibilità del ricorso; interveniva altresì in giudizio ad opponendum
la Discoverde s.r.l., partner della controinteressata nell’iniziativa economica
in discorso, chiedendo la declaratoria di irricevibilità del ricorso o, in
subordine, il rigetto dello stesso.
Con provvedimento autorizzativo unico 11 febbraio 2009 n. 1/09, il Responsabile
dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Leverano
autorizzava la Marino Congedo & C. s.n.c. alla realizzazione della struttura da
destinarsi a media struttura di vendita; con successivo provvedimento 19
febbraio 2009 n. 1, il Capo Settore del Comune di Leverano autorizzava la
Discoverde s.r.l. all’apertura di una media struttura commerciale, per una
superficie di vendita pari a 980 mq.
I provvedimenti autorizzatori erano impugnati dai ricorrenti, con motivi
aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 6 aprile 2009, per: 1)
illegittimità derivata, violazione di giudicato, nullità ex art. 21 septies l.
241 del 1990; 2) violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 5 d.p.r.
447 del 1998, carenza istruttoria e motivazionale, violazione della delib. G.R.
27.11.2007 n. 2000, mancata applicazione art. 36 l.r. n. 22/2006; 3) violazione
di legge per erronea applicazione art. 9 l.r. n. 11/2003, eccesso di potere per
sviamento, erronea presupposizione; 4) eccesso di potere per travisamento dei
fatti; 5) eccesso di potere per carenza istruttoria, violazione della delib.
G.R. n. 2000/2007, mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; 6)
illegittimità autonoma.
Con decreto 6 aprile 2009 n. 318, veniva rigettata, per mancanza del requisito
del periculum in mora, l’istanza di tutela cautelare monocratica
presentata dai ricorrenti, unitamente ai motivi aggiunti; alla camera di
consiglio del 22 aprile 2009 l’istanza cautelare veniva rinunciata, in
considerazione dell’avvenuta sospensione dei lavori e del passaggio in decisione
del ricorso nel merito.
All'udienza del 22 aprile 2009, i difensori della Marino Congedo & C. s.n.c. e
della Discoverde s.r.l. rinunciavano ai termini a difesa sui motivi aggiunti ed
il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, la Sezione deve
rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione preliminare di
irricevibilità del ricorso proposta dalle difese della controinteressata e
dell’interveniente ad opponendum.
In punto di fatto, la deliberazione 4 giugno 2008 n. 20 del Consiglio comunale
di Leverano (delibera che viene ad integrare la vera e propria lesione
dell’interesse fatto valere in giudizio dai ricorrenti, non potendo essere
attribuito detto valore lesivo ad atti, come il successivo permesso di costruire
o l’autorizzazione commerciale, che assumono valore sostanzialmente esecutivo di
scelte amministrative già sostanzialmente operate) reca, nel frontespizio,
l’esplicita individuazione del giorno di scadenza della pubblicazione all’Albo
comunale dell’atto nel 10 luglio 2008 (si tratta, quindi, di una data pienamente
compatibile con la tempestività del ricorso, consegnato all’Assistente UNEP per
la notifica in data 24 ottobre 2008 e quindi il sessantesimo giorno dalla data
indicata nel frontespizio dell’atto); l’attestazione di inizio pubblicazione
posta in calce all’atto è però più “criptica” e si limita ad evidenziare la
pubblicazione dell’atto all’Albo, per quindici giorni, a decorrere dal 25 giugno
2008 (indicazione che, secondo la prospettazione delle parti resistenti,
dovrebbe portare ad individuare nel 9 luglio 2008, il momento ultimo di
pubblicazione, comprendendo nel computo del termine anche il giorno iniziale del
25 giugno).
Ad opinione della Sezione, la precisazione in fatto sopra richiamata preclude
ogni possibilità di procedere all’accoglimento dell’eccezione preliminare di
irricevibilità formulata dalle difese della controinteressata e
dell’interveniente ad opponendum; anche ove si dovesse aderire al
criterio di computo del termine per la pubblicazione proposto dalle parti
resistenti, l’esplicita individuazione del termine finale di pubblicazione
contenuta nel frontespizio dell’atto (ancora più rilevante, in considerazione
del fatto che l’apparentemente diversa attestazione posta in calce all’atto non
individua espressamente la data finale della pubblicazione) renderebbe, infatti,
sostanzialmente dovuta la concessione del beneficio dell’errore scusabile (per
la possibilità di riconoscere il beneficio nelle ipotesi di errore non
imputabile al ricorrente e derivante dal «comportamento non lineare
dell’amministrazione», si vedano, tra le tante: Consiglio Stato, sez. IV, 27
novembre 2008, n. 5860; sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5061; sez. IV, 18 marzo
2008, n. 1147) e, quindi, porterebbe alla pratica neutralizzazione degli effetti
dell’eccezione preliminare di irricevibilità.
Il ricorso deve pertanto essere deciso nel merito ed accolto per quanto più
oltre rilevato.
In accordo con la giurisprudenza sostanzialmente incontroversa (per la
possibilità di utilizzare il procedimento ex art. 5 d.P.R. 447 del 1998 solo
nell’ipotesi di insufficienza delle aree destinate ad impianti produttivi sul
territorio comunale; si vedano, tra le tante: Consiglio Stato, sez. IV, 4
dicembre 2007, n. 6157; sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3593), la giurisprudenza
della Sezione ha dovuto rilevare più volte come il procedimento previsto
dall’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 non costituisca «un comodo
strumento per ovviare ai vincoli della pianificazione urbanistica», ma venga ad
integrare un vero e proprio «modello del tutto eccezionale e derogatorio
rispetto alle ordinarie modalità di modifica degli strumenti urbanistici»
(T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 11 gennaio 2007, n. 28; 29 gennaio 2009, n. 117)
utilizzabile solo quando siano congiuntamente presenti i tre requisiti, previsti
dalla disposizione citata e costituiti:
1) dal contrasto sussistente tra il progetto presentato e lo strumento
urbanistico;
2) dalla conformità alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza del lavoro del progetto;
3) dal fatto che lo strumento urbanistico non individui aree destinate
all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in
relazione al progetto presentato.
Nella fattispecie concreta, l’aspetto problematico è proprio costituito dal
terzo requisito, costituito dalla mancanza, nello strumento urbanistico
approvato, di aree che permettano in concreto l’insediamento del nuovo
intervento produttivo; aspetto che è totalmente assente dai lavori della
Conferenza di servizi e che non è stato assolutamente valutato neanche dalla
deliberazione finale del Consiglio comunale.
È quindi di tutta evidenza come il ricorso al procedimento previsto dall’art. 5
del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 sia stato utilizzato, nella vicenda che ci
occupa, come un vero e proprio “surrogato” dell’ordinario procedimento di
modifica della strumentazione urbanistica e non in conformità alla propria
innegabile natura di strumento eccezionale per procedere all’insediamento di
nuove strutture produttive, che non trovino concrete possibilità realizzative
nella strumentazione urbanistica vigente.
A ben guardare, nella vicenda che ci occupa, il vizio all’origine della
procedura non si esaurisce poi in un semplice difetto di istruttoria o di
motivazione, ma, oltre ad integrare una evidente violazione delle linee di
indirizzo dettate dalla Giunta Regionale con la delib. 27 novembre 2007 n. 2000,
trascende in un più significativo contrasto con la strumentazione urbanistica
vigente nel Comune di Leverano.
La Sezione si è sostanzialmente già occupata della problematica con la sentenza
27 giugno 2007 n. 2593 (relativa al piano per l’insediamento di medie e grandi
strutture di vendita approvato dal C.C. di Leverano con la delibera 4 Agosto
2006 n. 28), rilevando la presenza sul territorio comunale di aree “E” ed “F”
(quindi diverse dalla “D5” oggetto dell’intervento che ci occupa) già
considerate «urbanisticamente compatibili» all’insediamento di medie strutture
di vendita, senza alcuna necessità di procedere all’utilizzo del procedimento
richiesto dall’art. 5 del d.P.R. 447 del 1998 (che anzi era irragionevolmente
ritenuto necessario proprio dal piano annullato dalla Sezione, anche con
riferimento a questo aspetto); siamo, quindi, in presenza di uno strumento
urbanistico che prevede già, almeno in astratto, aree destinate all’insediamento
di medie strutture di vendita e che, quindi, non permette il ricorso al
procedimento previsto dall’art. 5 del d.P.R. 447 del 1998, se non a seguito
dell’accertamento della concreta impossibilità di allocare un certo intervento
nelle aree già disponibili sul territorio comunale.
Del resto, le argomentazioni sopra richiamate non trovano un sostanziale
ostacolo nel fatto che si tratti di una variante limitata all’introduzione della
possibilità di demolire e ricostruire con diversa sagoma e non di più importanti
deroghe alla strumentazione urbanistica vigente; come immediatamente
percepibile, lo stesso ricorso al procedimento ex art. 5 d.P.R. 447 del 1998,
evidenzia come, in mancanza della modificazione urbanistica, l’intervento non
sarebbe stato realizzabile; si tratta, quindi, di una modificazione che
condiziona la stessa realizzazione dell’intervento e che, proprio, per questo,
non può essere considerata secondaria o inessenziale.
L’accoglimento delle assorbenti censure relative alla stessa possibilità di
utilizzare il procedimento previsto dall’art. 5 del d.P.R. 447 del 1998 permette
di prescindere dall’esame delle ulteriori -censure proposte da parte ricorrente;
l’annullamento deve poi essere esteso, secondo il meccanismo dell’illegittimità
derivata, anche al provvedimento autorizzativo unico 11 febbraio 2009 n. 1/09 e
all’autorizzazione commerciale 19 febbraio 2009 n. 1, impugnate con i motivi
aggiunti depositati in data 6 aprile 2009.
Le spese di giudizio devono essere poste a carico della controinteressata e
dell’interveniente ad opponendum e liquidate come da dispositivo.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei
confronti del Comune di Leverano, della Regione Puglia, dell’A.S.L. LE, del
Ministero delle Attività Produttive e della Soprintendenza per i beni ambientali
ed il paesaggio della Puglia.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 6 aprile 2009, come
da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento della delibera C.C. di
Leverano 4 giugno 2008 n. 20, degli atti presupposti della Conferenza di
servizi, del provvedimento autorizzativo unico 11 febbraio 2009 n. 1/09 e
dell’autorizzazione commerciale 19 febbraio 2009 n. 1.
Condanna la controinteressata Marino Congedo & C. s.n.c. alla corresponsione in
favore dei ricorrenti della somma di € 2.000,00 (duemila/00) a titolo di spese
del giudizio.
Condanna l’interveniente ad opponendum Discoverde s.r.l. alla
corresponsione in favore dei ricorrenti della somma di € 2.000,00 (duemila/00) a
titolo di spese del giudizio.
Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Leverano, della
Regione Puglia - Bari, del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali, della
Soprintendenza Beni Archeologici e Paesaggio per la Puglia, dell’Azienda
Sanitaria Locale di Lecce e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Lecce.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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