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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 maggio 2009, n. 1239


URBANISTICA ED EDILIZIA - Impianti produttivi - Art. 5 d.P.R. n. 447/1998 - Progetti comportanti la variazione di strumenti urbanistici - Modello eccezionale e derogatorio - Requisiti. Il procedimento semplificato di cui all’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 - in materia di progetti per impianti produttivi in variante agli strumenti urbanistici - non costituisce “un comodo strumento per ovviare ai vincoli della pianificazione urbanistica”, ma viene ad integrare un vero e proprio “modello del tutto eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie modalità di modifica degli strumenti urbanistici” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 11 gennaio 2007, n. 28; 29 gennaio 2009, n. 117) utilizzabile solo quando siano congiuntamente presenti i tre requisiti, previsti dalla disposizione citata e costituiti: 1) dal contrasto sussistente tra il progetto presentato e lo strumento urbanistico; 2) dalla conformità alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro del progetto; 3) dal fatto che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato. Pres. Ravalli, Est. Viola - V.F. e altri (avv.ti Sticchi Damiani) c. Comune di Leverano e altri (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21/05/2009, n. 1239
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01239/2009 REG.SEN.
N. 01593/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
 


ha pronunciato la seguente
 


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Venturi Ferdinando, Venturi Paola e Gianco Srl Supermercati rappresentati e difesi dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Comune di Leverano, Regione Puglia - Bari, Ministero delle Attività Produttive - Roma, Soprintendenza Archeologica per la Puglia, Azienda Sanitaria Locale Lecce, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Marino Congedo & C Snc, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Fasano, con domicilio eletto presso Flavio Fasano in Lecce, via Leuca Ang.via Stampacchia n.8;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Discoverde Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera Consiglio Comunale di Leverano n.20 del 4.6.2008 con la quale è stata approvata ex art.5 DPR 447/98 la variante urbanistica conseguente all'approvazione del progetto di demolizione e ricostruzione di un complesso edilizio già destinato dal PRG vigente come D5 - Terziaria e direzionale presentato dalla società Marino Congedo;

nonché per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento autorizzativo unico n. 1/09 dell'11.02.2009 rilasciato in favore di Marino Congedo e C. dal Comune di Leverano; dell'autorizzazione commerciale n. 1/09 del 19.02.2009 rilasciata in favore di Discoverde srl dal Comune di Leverano.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marino Congedo & C Snc;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, i Proff. Avv. Ernesto e Saverio Sticchi Damiani per i ricorrenti, l’Avv. Fasano per la controinteressata e l’Avv. Mormandi per l’interveniente ad opponendum;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Alcuni dei ricorrenti (i Sigg. Ferdinando e Paola Venturi) sono proprietari di unità immobiliari in Leverano, destinate ad attività commerciali e di esercizi commerciali di vicinato siti nell’immediata prossimità dell’intervento edilizio-commerciale oggetto dei provvedimenti impugnati; la GI.AN.CO. s.r.l esercita attività commerciale in uno dei due esercizi commerciali siti nelle immediate vicinanze dell’intervento oggetto degli atti impugnati.

In data 24.11.2006, la Marino Congedo & C. s.n.c. rimodulava un precedente progetto già presentato all’Amministrazione comunale di Leverano, prospettando la realizzazione ed attivazione, mediante concentrazione di esercizi di vicinato ai sensi dell’art. 9, 1° comma lett. a) della l.r. 1° agosto 2003 n. 11, di una media struttura commerciale con superficie di vendita pari a mq 980 e superficie coperta di progetto pari a mq 1431,92 (successivamente ridotta in sede di conferenza di servizi a mq. 1416,27); la destinazione delle aree destinate al nuovo intervento risultava essere, in parte, D5.1-insediamenti di tipo terziario e direzionale, in parte F3-aree per verde a parco, in parte F-aree per parcheggi ed in parte F6-aree a verde.

Il progetto era istruito in conferenza di servizi ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 (la disciplina urbanistica dell’area non comprendeva, infatti, la possibilità di demolire e ricostruire con diversa sagoma necessaria per la realizzazione del progetto) e si concludeva definitivamente con l’approvazione da parte del Consiglio comunale (delib. C.C. Leverano 4 giugno 2008 n. 20).

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dai ricorrenti per: 1) nullità ex art. 21 septies l. 241 del 1990, in subordine illegittimità per erronea applicazione art. 8 l.r. n. 1/2004; 2) eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per carenza istruttoria, violazione della delib. G.R. n. 2000/2007, mancata applicazione art. 36 l.r. n. 22/06; 3) violazione di legge per erronea applicazione art. 9 l.r. 11/03, eccesso di potere per sviamento erronea presupposizione; 4) eccesso di potere per travisamento dei fatti; 5) eccesso di potere per carenza istruttoria, violazione delib. G.R. n. 2000/2007, mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Si costituiva in giudizio la controinteressata Marino Congedo & C. s.n.c., controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso; interveniva altresì in giudizio ad opponendum la Discoverde s.r.l., partner della controinteressata nell’iniziativa economica in discorso, chiedendo la declaratoria di irricevibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso.

Con provvedimento autorizzativo unico 11 febbraio 2009 n. 1/09, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Leverano autorizzava la Marino Congedo & C. s.n.c. alla realizzazione della struttura da destinarsi a media struttura di vendita; con successivo provvedimento 19 febbraio 2009 n. 1, il Capo Settore del Comune di Leverano autorizzava la Discoverde s.r.l. all’apertura di una media struttura commerciale, per una superficie di vendita pari a 980 mq.

I provvedimenti autorizzatori erano impugnati dai ricorrenti, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 6 aprile 2009, per: 1) illegittimità derivata, violazione di giudicato, nullità ex art. 21 septies l. 241 del 1990; 2) violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998, carenza istruttoria e motivazionale, violazione della delib. G.R. 27.11.2007 n. 2000, mancata applicazione art. 36 l.r. n. 22/2006; 3) violazione di legge per erronea applicazione art. 9 l.r. n. 11/2003, eccesso di potere per sviamento, erronea presupposizione; 4) eccesso di potere per travisamento dei fatti; 5) eccesso di potere per carenza istruttoria, violazione della delib. G.R. n. 2000/2007, mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; 6) illegittimità autonoma.

Con decreto 6 aprile 2009 n. 318, veniva rigettata, per mancanza del requisito del periculum in mora, l’istanza di tutela cautelare monocratica presentata dai ricorrenti, unitamente ai motivi aggiunti; alla camera di consiglio del 22 aprile 2009 l’istanza cautelare veniva rinunciata, in considerazione dell’avvenuta sospensione dei lavori e del passaggio in decisione del ricorso nel merito.

All'udienza del 22 aprile 2009, i difensori della Marino Congedo & C. s.n.c. e della Discoverde s.r.l. rinunciavano ai termini a difesa sui motivi aggiunti ed il ricorso passava quindi in decisione.
 

DIRITTO
 

In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso proposta dalle difese della controinteressata e dell’interveniente ad opponendum.

In punto di fatto, la deliberazione 4 giugno 2008 n. 20 del Consiglio comunale di Leverano (delibera che viene ad integrare la vera e propria lesione dell’interesse fatto valere in giudizio dai ricorrenti, non potendo essere attribuito detto valore lesivo ad atti, come il successivo permesso di costruire o l’autorizzazione commerciale, che assumono valore sostanzialmente esecutivo di scelte amministrative già sostanzialmente operate) reca, nel frontespizio, l’esplicita individuazione del giorno di scadenza della pubblicazione all’Albo comunale dell’atto nel 10 luglio 2008 (si tratta, quindi, di una data pienamente compatibile con la tempestività del ricorso, consegnato all’Assistente UNEP per la notifica in data 24 ottobre 2008 e quindi il sessantesimo giorno dalla data indicata nel frontespizio dell’atto); l’attestazione di inizio pubblicazione posta in calce all’atto è però più “criptica” e si limita ad evidenziare la pubblicazione dell’atto all’Albo, per quindici giorni, a decorrere dal 25 giugno 2008 (indicazione che, secondo la prospettazione delle parti resistenti, dovrebbe portare ad individuare nel 9 luglio 2008, il momento ultimo di pubblicazione, comprendendo nel computo del termine anche il giorno iniziale del 25 giugno).

Ad opinione della Sezione, la precisazione in fatto sopra richiamata preclude ogni possibilità di procedere all’accoglimento dell’eccezione preliminare di irricevibilità formulata dalle difese della controinteressata e dell’interveniente ad opponendum; anche ove si dovesse aderire al criterio di computo del termine per la pubblicazione proposto dalle parti resistenti, l’esplicita individuazione del termine finale di pubblicazione contenuta nel frontespizio dell’atto (ancora più rilevante, in considerazione del fatto che l’apparentemente diversa attestazione posta in calce all’atto non individua espressamente la data finale della pubblicazione) renderebbe, infatti, sostanzialmente dovuta la concessione del beneficio dell’errore scusabile (per la possibilità di riconoscere il beneficio nelle ipotesi di errore non imputabile al ricorrente e derivante dal «comportamento non lineare dell’amministrazione», si vedano, tra le tante: Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5860; sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5061; sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1147) e, quindi, porterebbe alla pratica neutralizzazione degli effetti dell’eccezione preliminare di irricevibilità.

Il ricorso deve pertanto essere deciso nel merito ed accolto per quanto più oltre rilevato.

In accordo con la giurisprudenza sostanzialmente incontroversa (per la possibilità di utilizzare il procedimento ex art. 5 d.P.R. 447 del 1998 solo nell’ipotesi di insufficienza delle aree destinate ad impianti produttivi sul territorio comunale; si vedano, tra le tante: Consiglio Stato, sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6157; sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3593), la giurisprudenza della Sezione ha dovuto rilevare più volte come il procedimento previsto dall’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 non costituisca «un comodo strumento per ovviare ai vincoli della pianificazione urbanistica», ma venga ad integrare un vero e proprio «modello del tutto eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie modalità di modifica degli strumenti urbanistici» (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 11 gennaio 2007, n. 28; 29 gennaio 2009, n. 117) utilizzabile solo quando siano congiuntamente presenti i tre requisiti, previsti dalla disposizione citata e costituiti:

1) dal contrasto sussistente tra il progetto presentato e lo strumento urbanistico;

2) dalla conformità alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro del progetto;

3) dal fatto che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.

Nella fattispecie concreta, l’aspetto problematico è proprio costituito dal terzo requisito, costituito dalla mancanza, nello strumento urbanistico approvato, di aree che permettano in concreto l’insediamento del nuovo intervento produttivo; aspetto che è totalmente assente dai lavori della Conferenza di servizi e che non è stato assolutamente valutato neanche dalla deliberazione finale del Consiglio comunale.

È quindi di tutta evidenza come il ricorso al procedimento previsto dall’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 sia stato utilizzato, nella vicenda che ci occupa, come un vero e proprio “surrogato” dell’ordinario procedimento di modifica della strumentazione urbanistica e non in conformità alla propria innegabile natura di strumento eccezionale per procedere all’insediamento di nuove strutture produttive, che non trovino concrete possibilità realizzative nella strumentazione urbanistica vigente.

A ben guardare, nella vicenda che ci occupa, il vizio all’origine della procedura non si esaurisce poi in un semplice difetto di istruttoria o di motivazione, ma, oltre ad integrare una evidente violazione delle linee di indirizzo dettate dalla Giunta Regionale con la delib. 27 novembre 2007 n. 2000, trascende in un più significativo contrasto con la strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Leverano.

La Sezione si è sostanzialmente già occupata della problematica con la sentenza 27 giugno 2007 n. 2593 (relativa al piano per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita approvato dal C.C. di Leverano con la delibera 4 Agosto 2006 n. 28), rilevando la presenza sul territorio comunale di aree “E” ed “F” (quindi diverse dalla “D5” oggetto dell’intervento che ci occupa) già considerate «urbanisticamente compatibili» all’insediamento di medie strutture di vendita, senza alcuna necessità di procedere all’utilizzo del procedimento richiesto dall’art. 5 del d.P.R. 447 del 1998 (che anzi era irragionevolmente ritenuto necessario proprio dal piano annullato dalla Sezione, anche con riferimento a questo aspetto); siamo, quindi, in presenza di uno strumento urbanistico che prevede già, almeno in astratto, aree destinate all’insediamento di medie strutture di vendita e che, quindi, non permette il ricorso al procedimento previsto dall’art. 5 del d.P.R. 447 del 1998, se non a seguito dell’accertamento della concreta impossibilità di allocare un certo intervento nelle aree già disponibili sul territorio comunale.

Del resto, le argomentazioni sopra richiamate non trovano un sostanziale ostacolo nel fatto che si tratti di una variante limitata all’introduzione della possibilità di demolire e ricostruire con diversa sagoma e non di più importanti deroghe alla strumentazione urbanistica vigente; come immediatamente percepibile, lo stesso ricorso al procedimento ex art. 5 d.P.R. 447 del 1998, evidenzia come, in mancanza della modificazione urbanistica, l’intervento non sarebbe stato realizzabile; si tratta, quindi, di una modificazione che condiziona la stessa realizzazione dell’intervento e che, proprio, per questo, non può essere considerata secondaria o inessenziale.

L’accoglimento delle assorbenti censure relative alla stessa possibilità di utilizzare il procedimento previsto dall’art. 5 del d.P.R. 447 del 1998 permette di prescindere dall’esame delle ulteriori -censure proposte da parte ricorrente; l’annullamento deve poi essere esteso, secondo il meccanismo dell’illegittimità derivata, anche al provvedimento autorizzativo unico 11 febbraio 2009 n. 1/09 e all’autorizzazione commerciale 19 febbraio 2009 n. 1, impugnate con i motivi aggiunti depositati in data 6 aprile 2009.

Le spese di giudizio devono essere poste a carico della controinteressata e dell’interveniente ad opponendum e liquidate come da dispositivo.

Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Leverano, della Regione Puglia, dell’A.S.L. LE, del Ministero delle Attività Produttive e della Soprintendenza per i beni ambientali ed il paesaggio della Puglia.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 6 aprile 2009, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento della delibera C.C. di Leverano 4 giugno 2008 n. 20, degli atti presupposti della Conferenza di servizi, del provvedimento autorizzativo unico 11 febbraio 2009 n. 1/09 e dell’autorizzazione commerciale 19 febbraio 2009 n. 1.

Condanna la controinteressata Marino Congedo & C. s.n.c. alla corresponsione in favore dei ricorrenti della somma di € 2.000,00 (duemila/00) a titolo di spese del giudizio.

Condanna l’interveniente ad opponendum Discoverde s.r.l. alla corresponsione in favore dei ricorrenti della somma di € 2.000,00 (duemila/00) a titolo di spese del giudizio.

Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Leverano, della Regione Puglia - Bari, del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali, della Soprintendenza Beni Archeologici e Paesaggio per la Puglia, dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 


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