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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 Gennaio 2009, n. 127
ENERGIA - Impianti eolici on shore di potenza inferiore a 1 MW - Regime
autorizzatorio - D.I.A. - L.R. Puglia n. 1/2008 - D.lgs. n. 387/2003-
Destinazione finale dell’energia prodotta - Autoconsumo - Delibera regionale n.
35/2007 - Incompatibilità con la disciplina normativa regionale sopravvenuta.
Poiché l’art. 27 della L.R. Puglia n. 1/2008 (successivamente abrogata con
L.r. n. 31/2008, che ha ridisciplinato la materia) prevede la applicazione degli
artt. 22 e 23 del DPR n. 380 del 2001 in merito a tutti gli impianti eolici on
shore (comma 1, lettera b), a prescindere dalla destinazione finale dell’energia
prodotta e purché la potenza elettrica nominale non superi 1 MW, deve ritenersi
applicabile l’istituto della D.I.A ad un aerogeneratore di potenza pari a 0,85
MW non destinato all’autoconsumo, a prescindere dalle disposizioni di cui alla
delibera regionale n. 35 del 2007, che limita la DIA ai soli impianti eolici on
shore di potenza non superiore a 0,6 MW, oppure di potenza ricompresa tra 0,6 MW
ed 1 MW ma destinati all’autoconsumo. Tali specificazioni, infatti, oltre ad
essere sconosciute a livello di legislazione statale di principio (d.lgs. n.
387/2003), non sono state parimenti riprodotte dalla L.R. n. 1/2008, che per
posizione (nel sistema delle fonti) e criterio cronologico supera e assorbe
senz’altro le richiamate disposizioni di carattere amministrativo. Pres. Ravalli,
Est. Santini - S.. s.r.l. (avv. Masilla) c. Comune di Manduria (avv. Passiatore)
- T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n.127
ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili -
Art. 27, c. 2 L.r. Puglia n. 1/2008 - Zona agricola - Compatibilità - Necessità
di integrazione con altri impianti a carattere industriale, commerciale o di
servizi - Esclusione. Il richiamo agli impianti di cui al comma 1, contenuto
nell’art. 27,c. 2 della L.r. Puglia n. 1/2008 (nel testo vigente prima della sua
abrogazione ad opera della L.r. .n. 31/2008) deve intendersi come riferito a
tutte le strutture genericamente enucleate nell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n.
387 del 2003 (disposizione questa a sua volta riportata, dallo stesso comma 1
della norma regionale), ossia con esclusivo riguardo a tipologia, dimensioni e
potenza delle medesime e non anche alla loro particolare conformazione (o meglio
integrazione) strutturale. La disposizione sembra dunque prevedere la
possibilità di realizzare gli impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili anche in zona agricola (comma 2), a prescindere dalla loro
integrazione strutturale con altri impianti a carattere industriale, commerciale
o di servizi (comma 1). Tale ’interpretazione è peraltro l’unica a consentire
una lettura costituzionalmente compatibile della disposizione in parola,
considerato che la possibilità giuridica di installare tali impianti anche in
zone agricole rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale
in materia di energia (art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387 del 2003). Pres. Ravalli,
Est. Santini - S.. s.r.l. (avv. Masilla) c. Comune di Manduria (avv. Passiatore)
- T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n.127
URBANISTICA ED EDILZIA - DIA - Amministrazione - Potere inibitorio - Termine
di trenta giorni -Decorso - Formazione dell’autorizzazione edilizia implicita -
Potere amministrativi residui dopo il decorso del termine - Autotutela. La
DIA prevista dal testo unico edilizia (TUEd) rappresenta autocertificazione
della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la realizzazione
dell’intervento: in merito ad essa la PA svolge una eventuale attività di
controllo - nel termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA stessa -
che è prodromica e funzionale al formarsi (a seguito del mero decorso del tempo)
del titolo legittimante l’inizio dei lavori. Il termine di 30 giorni entro il
quale l’amministrazione comunale può esercitare il potere inibitorio in
relazione alla denuncia di inizio attività ex art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001
è da ritenersi perentorio, sia per la certezza dei rapporti giuridici, sia
perché la norma introduce nella peculiare fattispecie normativa (realizzazione
di impianti di energia rinnovabile) una duplice limitazione temporanea: da un
lato, allo jus aedificandi, che è facoltà attinente al diritto di proprietà;
dall’altro lato, alla libera iniziativa privata in materia di attività
energetica (art. 1, comma 2, legge n. 239 del 2004). Ove, pertanto, dopo la
presentazione della denuncia di inizio attività decorra infruttuosamente il
termine di 30 giorni previsto, la conseguenza che da ciò deriva è la formazione
dell’autorizzazione edilizia implicita (cfr., in termini, T.A.R. Abruzzo
L'Aquila, 8 giugno 2005, n. 433). Una volta decorso il termine in questione,
all’amministrazione residua unicamente l’attivazione del procedimento di
autotutela secondo i criteri ed i parametri stabiliti al riguardo dagli artt.
21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Pres. Ravalli, Est.
Santini - S.. s.r.l. (avv. Masilla) c. Comune di Manduria (avv. Passiatore) -
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n.127
ENERGIA - D.lgs. n. 387/2003 - Principi di semplificazione - Procedimento
amministrativo - Termini perentori - Illegittimità di eventuali sospensioni.
I principi fondamentali di semplificazione stabiliti dalla legislazione statale
in materia di energia (d.lgs. n. 387 del 2003), la quale prevede termini
perentori (in particolare, 180 gg. per gli impianti superiori ad 1 MW e 30 gg.
per quelli di potenza inferiore) per la conclusione dei relativi procedimenti
amministrativi, non tollerano sospensioni del procedimento, quand’anche ad
tempus e non sine die (cfr. Corte cost., sent. n. 364 del 2006). Pres. Ravalli,
Est. Santini - S.. s.r.l. (avv. Masilla) c. Comune di Manduria (avv. Passiatore)
- T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n.127
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Registro Decisioni: 127/2009
Registro Ricorsi: 1095/2008
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce
Prima Sezione
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Primo Referendario
Massimo Santini Referendario est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1095/2008 presentato dalla SAIM s.r.l., in personale del legale
rappresentante sig. Santo Masilla, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca
Vergine, presso il cui studio in Lecce al viale Otranto n. 117 è elettivamente
domiciliata;
contro
il Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore ed elettivamente domiciliato in
Lecce alla via Zanardelli n. 7 presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato;
per l’annullamento
a) della nota n. 16816 in data 12 giugno 2008 del Comune di Manduria con cui
si ordina di non effettuare l’intervento diretto alla realizzazione di un
impianto eolico di potenza inferiore ad 1 MW;
b) della nota di indirizzo assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008;
c) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale,
resistente;
Viste le memorie rispettivamente prodotte dalla parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 il relatore Massimo
Santini, referendario, uditi altresì l’Avv. Vergine per il ricorrente e l’Avv.
Passiatore per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha presentato in data 6 maggio 2008 denuncia di inizio
attività, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e della
legge Regione Puglia n. 1 del 2008, per la realizzazione di un impianto eolico
di piccola taglia, di potenza pari a 0,85 MW.
L’intervento sarebbe da localizzare in area agricola non sottoposta a vincoli di
natura paesaggistica, anche ai sensi del PUTT.
Con nota n. 16816 in data 12 giugno 2008 il Comune di Manduria ordinava di non
effettuare l’intervento, attesa la carenza della seguente documentazione:
a) Copia titolo reale del richiedente in ordine all’immobile e copia documento
identità del proprietario a fini di assenso alla realizzazione dell’intervento;
b) DURC (documento unico di regolarità contributiva);
c) Relazione tecnica attestante la localizzazione in area agricola;
d) Relazione geologica e geotecnica;
e) Relazione tecnica concernente la produzione del materiale di risulta;
f) Diritti di segreteria.
Con la stessa nota si faceva altresì presente che: 1) l’impianto sarebbe
sottoposto ad autorizzazione unica, e non a DIA, in quanto ai sensi della
delibera regionale n. 35 del 2007 la DIA si applica soltanto agli impianti
eolici non superiori a 60 kw di potenza, oppure di potenza ricompresa tra 60 kw
ed 1 MW ma comunque destinati all’autoconsumo. Nel caso di specie, trattandosi
di impianto pari a 0,85 MW di potenza non destinato all’autoconsumo, si dovrebbe
seguire il procedimento della autorizzazione espressa; b) essendo in corso di
predisposizione il regolamento comunale per la disciplina dei suddetti impianti
di energia rinnovabile, tutte le relative pratiche sarebbero state
temporaneamente sospese (ossia per 60 gg.) in applicazione della nota
assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008.
La società interponeva dunque ricorso giurisdizionale per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del DPR n. 380 del 2001 (Testo
Unico Edilizia), in quanto il provvedimento inibitorio è stato adottato oltre il
termine perentorio di trenta giorni previsto dalla indicata disposizione
affinché si formi validamente il titolo edilizio. Né è stato adottato al
riguardo un qualsivoglia provvedimento di autotutela, mancando in ogni caso sia
la comunicazione di avvio del procedimento, sia la valutazione dell’interesse
pubblico all’annullamento;
2. Violazione di legge nella parte in cui l’atto di indirizzo assessorile
determina in concreto la sospensione (atipica) di un titolo edilizio già
validamente formatosi. Il richiamo alla delibera n. 35 del 2007 è peraltro
erroneo, in quanto essa si riferisce ai macro impianti;
3. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, atteso
che dalla documentazione prodotta in allegato alla DIA si poteva ben evincere il
possesso di ogni attestazione e certificazione di cui il Comune eccepiva la
mancanza. Il DURC deve inoltre essere presentato prima dell’inizio dei lavori;
4. Violazione della legge regionale n. 1 del 2008 e della delibera regionale n.
35 del 2007, la quale prevede il procedimento di autorizzazione unica solo per i
macro impianti e non anche quelli di piccola taglia.
La ricorrente chiedeva inoltre il risarcimento dei danni patiti per effetto dei
provvedimenti illegittimamente adottati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Manduria, il quale ha eccepito tra
l’altro che:
a) Anche dopo lo spirare dei trenta giorni il Comune può sempre intervenire con
provvedimenti repressivi, in virtù di propri poteri di autotutela, di vigilanza
e sanzionatori;
b) l’atto di sospensione assessorile è dettato da esigenze di tutela del
patrimonio agricolo e paesaggistico;
c) in ogni caso, la carenza documentale è tanto grave da non aver fatto nemmeno
scattare il termine legalmente previsto;
Con memoria di udienza depositata in data 26 novembre 2008, la stessa difesa
dell’amministrazione comunale ha altresì fatto presente che:
d) il termine di trenta giorni non poteva in ogni caso scattare in assenza di
autorizzazione paesaggistica, trattandosi di area soggetta a vincolo;
e) il contratto di locazione non è stato registrato;
f) secondo quanto previsto dalla circolare regionale in data 1° agosto 2008, nel
caso di specie non sono stati prodotti: gli elaborati progettuali previsti dal
DPR n. 554 del 1999; il nulla osta sull’assenza di interferenze con le linee di
comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259 del 2003; l’assegnazione del
punto di connessione da parte dell’ENEL; l’asseverazione del tecnico progettista
circa l’assenza di una serie di vincoli (paesaggistico, archeologico,
idrogeologici, etc.);
g) Difetta il requisito dell’integrazione dell’impianto con altre strutture a
carattere commerciale, industriale o di servizi, così come sarebbe previsto
dall’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008;
h) Non risulta rispettato il requisito stabilito dall’art. 2 della legge Regione
Puglia n. 31 del 2008, nella parte in cui esclude la realizzazione di siffatti
impianti negli ambiti territoriali estesi C e D del PUTT, né quello fissato dal
successivo art. 3 della stessa legge regionale, laddove è prescritto che l’area
asservita all’intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante.
Alla udienza del 17 dicembre 2008 le parti rassegnavano le proprie rispettive
conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
01. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
1. Giova premettere che le eccezioni sollevate dall’amministrazione resistente,
con la memoria in data 26 novembre 2008, in ordine a registrazione del contratto
di locazione, elaborati progettuali, nulla osta interferenze, punto di
connessione ENEL ed asseverazione circa la assenza di vincoli territoriali, non
possono trovare ingresso in questa sede giacché rappresentano profili non
altrimenti evidenziati nel provvedimento gravato, configurandosi in tal modo
come inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Sotto diverso profilo si tratterebbe comunque – almeno per quanto attiene alla
menzionata circolare regionale – di normativa inapplicabile al caso di specie,
posto che, in ossequio al principio tempus regit actum, alla data di emanazione
di detti atti generali il titolo – come si dimostrerà più avanti – si era ormai
validamente formato.
Parimenti da respingere è l’eccezione relativa all’esistenza di un vincolo
paesaggistico, posto che tale circostanza, oltre ad essere stata rilevata per la
prima volta in memoria di udienza e dunque inammissibile per i motivi anzidetti,
non è stata altrimenti allegata attraverso elementi di seria consistenza.
2. Ancora in via preliminare si affronta la questione relativa al regime
autorizzatorio applicabile, ossia se per la realizzazione dell’impianto in
questione (aerogeneratore di potenza pari a 0,85 MW) si possa ricorrere alla DIA
oppure sia necessario un procedimento di autorizzazione espressa.
Tale statuizione assume carattere pregiudiziale per stabilire se si possano
ritenere o meno trascorsi, dalla presentazione della DIA, i trenta giorni
legalmente previsti per la formazione del titolo edilizio.
Secondo la tesi dell’amministrazione comunale, poiché la delibera regionale n.
35 del 2007 limita la DIA ai soli impianti eolici on shore di potenza non
superiore a 0,6 MW, oppure di potenza ricompresa tra 0,6 MW ed 1 MW ma destinati
all’autoconsumo, per la realizzazione dell’impianto in questione (di potenza
pari a 0,85 e non destinato all’autoconsumo) si dovrebbe osservare la procedura
dell’autorizzazione espressa.
Ora, in disparte ogni considerazione circa la legittimità sul punto del
richiamato atto amministrativo generale (delibera regionale n. 35 del 2007), le
specificazioni e le distinzioni sopra evidenziate (riguardanti in particolare la
potenza ed il tipo di utilizzo, commerciale o meno, dell’energia prodotta), a
ben vedere sconosciute a livello di legislazione statale di principio (decreto
legislativo n. 387 del 2003) ove vige il solo limite del megawatt ai fini del
regime più o meno semplificato da applicare, non sono state parimenti riprodotte
dalla legge regionale n. 1 del 2008 (art. 27), ratione temporis applicabile, che
per posizione (nel sistema delle fonti) e criterio cronologico supera e assorbe
senz’altro, sulla questione specifica, le richiamate disposizioni di carattere
amministrativo.
Ebbene, poiché l’art. 27 citato prevede la applicazione degli artt. 22 e 23 del
DPR n. 380 del 2001 in merito a tutti gli impianti eolici on shore (comma 1,
lettera b), a prescindere dalla destinazione finale dell’energia prodotta e
purché la potenza elettrica nominale non superi 1 MW, deve conseguentemente
concludersi che, nel caso di specie, correttamente la società ricorrente ha
ritenuto di applicare l’istituto della DIA e non quello dell’autorizzazione
espressa.
L’eccezione sollevata dall’amministrazione resistente non può dunque trovare
ingresso, derivandone l’accoglimento, anche se per diverse argomentazioni, del
quarto motivo di ricorso.
3. Parimenti da respingere è l’eccezione relativa alla necessaria integrazione
dell’impianto con altre strutture di carattere commerciale, industriale o
servizi, al fine di poter legittimamente ricorrere all’istituto della DIA. In
assenza di tale integrazione, secondo la tesi comunale si dovrebbe infatti
applicare il procedimento della autorizzazione espressa.
Per quanto attiene all’ambito di applicazione dell’art. 27 della legge regionale
n. 1 del 2008, ratione temporis applicabile (ossia prima della sua abrogazione
da parte della legge regionale n. 31 del 2008, che ha ridisciplinato tali
aspetti), essa prevede, al comma 1, che “per gli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 … con potenza elettrica nominale
fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia
di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica
la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e
23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 … nei
seguenti casi:
a) impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi,
e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e
servizi esistenti o da costruire … ”.
Il successivo comma 2 prevede poi che “gli impianti di cui al comma 1 possono
anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall'articolo 12,
comma 7, del d.lgs. 387/2003”.
Secondo l’interpretazione data dall’amministrazione comunale, il riferimento al
comma 1 operato dal comma 2 sarebbe da intendere nel senso che gli impianti
fotovoltaici, pur se collocati in zona agricola, dovrebbero comunque risultare
integrati con altre strutture commerciali, industriali e terziarie.
Ad avviso di questo collegio, invece, il richiamo agli impianti di cui al comma
1 deve intendersi come riferito a tutte le strutture genericamente enucleate
nell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003 (disposizione questa a sua
volta riportata, non a caso, dallo stesso comma 1 della norma regionale), ossia
con esclusivo riguardo a tipologia, dimensioni e potenza delle medesime e non
anche alla loro particolare conformazione (o meglio integrazione) strutturale.
La disposizione sembra dunque prevedere la possibilità di realizzare gli
interventi de quibus anche in zona agricola (comma 2), a prescindere dalla loro
integrazione strutturale con altri impianti a carattere industriale, commerciale
o di servizi (comma 1).
D’altra parte, nella prospettiva indicata dalla difesa comunale la legge
regionale, oltre che ad introdurre una ultronea specificazione, avrebbe
altrimenti giustificato, in questo modo, la presenza di talune strutture (per
l’appunto industriali, commerciali, etc.) all’interno di aree (agricole) con
esse incompatibili sotto il profilo urbanistico.
L’interpretazione cui il collegio ritiene invece di aderire è peraltro l’unica a
consentire una lettura costituzionalmente compatibile della disposizione in
parola, considerato che la possibilità giuridica di installare tali impianti
anche in zone agricole rappresenta un principio fondamentale della legislazione
statale in materia di energia (art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387 del 2003).
Concludendo sul punto, si conferma che per siffatte strutture debba osservarsi
il procedimento DIA e non quello dell’autorizzazione espressa.
4. Appurato che nell’ipotesi in contestazione trovava applicazione l’istituto
della DIA, si affrontano per connessione logico-sistematica i primi due motivi
di ricorso, concernenti in particolare l’ordine di non effettuare l’intervento
in data 12 giugno 2008 e la sospensione delle pratiche DIA, come determinata con
atto di indirizzo assessorile in data 14 maggio 2008.
4.1. In primo luogo si rileva che il predetto ordine è stato adottato a seguito
della scadenza del termine previsto per la formazione del titolo edilizio, che
la legge fissa in trenta giorni dalla presentazione della DIA.
Quest’ultima è stata infatti presentata in data 6 maggio 2008.
Da tale data il termine di trenta giorni è dunque venuto a scadenza il
successivo 5 giugno 2008.
L’ordine di non effettuare i lavori è invece intervenuto il 12 giugno 2008,
dunque ben oltre il previsto termine di trenta giorni.
A tale riguardo, è ius receptum che la DIA prevista dal testo unico edilizia (TUEd)
rappresenti autocertificazione della sussistenza delle condizioni stabilite
dalla legge per la realizzazione dell’intervento: in merito ad essa la PA svolge
una eventuale attività di controllo – nel termine di trenta giorni dalla
presentazione della DIA stessa – che è prodromica e funzionale al formarsi (a
seguito del mero decorso del tempo) del titolo legittimante l’inizio dei lavori.
Ora, il termine di 30 giorni entro il quale l’amministrazione comunale può
esercitare il potere inibitorio in relazione alla denuncia di inizio attività ex
art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 è da ritenersi perentorio, sia per la
certezza dei rapporti giuridici, sia perché la norma introduce nella peculiare
fattispecie normativa (realizzazione di impianti di energia rinnovabile) una
duplice limitazione temporanea: da un lato, allo jus aedificandi, che è facoltà
attinente al diritto di proprietà; dall’altro lato, alla libera iniziativa
privata in materia di attività energetica (art. 1, comma 2, legge n. 239 del
2004). Pertanto, detta limitazione temporanea non può che avere carattere
perentorio, non potendo lasciarsi al mero arbitrio dell’amministrazione la
disponibilità dei diritti sopra indicati, costituzionalmente garantito. Ove,
pertanto, dopo la presentazione della denuncia di inizio attività decorra
infruttuosamente il termine di 30 giorni previsto, la conseguenza che da ciò
deriva è la formazione dell’autorizzazione edilizia implicita (cfr., in termini,
T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 8 giugno 2005, n. 433).
Prima la giurisprudenza e poi il legislatore (legge n. 80 del 2005) hanno
inoltre stabilito che, una volta decorsi i termini previsti dall’art. 23 TUED,
all’amministrazione residua unicamente l’attivazione del procedimento di
autotutela secondo i criteri ed i parametri stabiliti al riguardo dagli artt.
21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. E ciò in quanto con il
decorso del termine fissato dal legislatore si forma una autorizzazione
implicita di natura provvedimentale.
Circa l’esercizio di siffatto potere non v’è tuttavia traccia nel caso di
specie: contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’amministrazione,
infatti, non solo manca la comunicazione di avvio del procedimento (dovuta per
quieta giurisprudenza anche in caso di autotutela), ma è stata altresì omessa
ogni adeguata valutazione: da un lato, delle ragioni di interesse pubblico da
riconnettere alla rimozione dell’atto; dall’altro lato, degli interessi dei
destinatari e della sussistenza o meno di posizioni eventualmente consolidatesi
nel tempo (cfr. art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990).
Avuto riguardo allo specifico contenuto del provvedimento impugnato, in
sostanza, emerge inequivocabilmente che il Comune ha tardivamente esercitato
proprio quel controllo sul progetto che l’ordinamento colloca – come già detto –
perentoriamente in una fase precedente alla formazione del titolo edilizio. In
altre parole, la rappresentazione delle cause ostative (sulla cui legittimità in
sé, peraltro, ci si soffermerà più avanti) è stata intempestivamente posta in
essere solo dopo la chiusura per silentium della fase istruttoria, ossia
allorquando il tiolo edilizio doveva ritenersi già positivamente assentito.
4.2. Conseguentemente non può trovare applicazione, nel procedimento de quo, la
legge regionale n. 31 del 2008, atteso che al momento della sua entrata in
vigore il titolo – come ampiamente dimostrato nei punti che precedono – si era
già validamente formato (cfr. art. 7, comma 1, della legge regionale n. 31 del
2008, il quale esclude espressamente dal proprio raggio di azione le
autorizzazioni già validamente formatesi alla data di entrata in vigore della
legge stessa, ossia l’8 novembre 2008).
4.3. In secondo luogo – e ferma restando la già rilevata scadenza del termine
perentorio – secondo lo schema delineato dall’art. 23 TUED non è consentita la
inibitoria dell’intervento che si intende realizzare se non per la riscontrata
assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla normativa vigente al
momento della scadenza dei termini previsti per la formazione del titolo
edilizio, senza poter mai invocare al medesimo fine atti regolamentari che allo
stato risultano solo in corso di predisposizione.
4.4. Peraltro, un simile potere soprassessorio (sospensione di tutte le pratiche
DIA in attesa della adozione del regolamento di settore) non appare altrimenti
contemplato dalla normativa di riferimento (d.lgs. n. 387 del 2003 e DPR n. 380
del 2001). Infatti, in applicazione del principio di legalità dell’azione
amministrativa ciascuna amministrazione può esercitare soltanto i poteri
espressamente previsti dalla legge e secondo le modalità da questa previste. E
ciò tanto più ove si tratti – come nella specie – di incidere su attività
economiche: a) in via di principio soggette a (parziale) liberalizzazione
(citato art. 1 della legge n. 239 del 2004); b) ritenute fondamentali per il
raggiungimento di obiettivi di politica ambientale fissati a livello comunitario
(direttiva 2001/77/CE, la quale prevede inoltre la riduzione di qualsivoglia
ostacolo normativo) e ancor prima a livello internazionale (v. Protocollo di
Kyoto).
In questa prospettiva, il provvedimento inibitorio si appalesa anzi oltremodo
posto in violazione di principi fondamentali di semplificazione stabiliti dalla
legislazione statale in materia di energia (d.lgs. n. 387 del 2003), la quale
prevede termini come visto perentori (in particolare, 180 gg. per gli impianti
superiori ad 1 MW e 30 gg. per quelli di potenza inferiore) per la conclusione
dei relativi procedimenti amministrativi, sì da non tollerare una loro
sospensione, quand’anche ad tempus e non sine die (cfr. Corte cost., sent. n.
364 del 2006).
Si tratta in conclusione, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte
ricorrente, di una inammissibile sospensione atipica della funzione
amministrativa.
4.5. Le censure qui complessivamente affrontate debbono dunque essere accolte.
5. Per quanto attiene alla asserita carenza documentale, tale secondo la tesi
dell’amministrazione da non aver potuto consentire neppure il decorso del
termine legale, ciò è peraltro smentito in fatto sulla base della documentazione
versata in atti.
5.1. Documentazione dalla quale si evince che la società ricorrente:
a) Ha sufficientemente attestato, a mente dell’art. 20 del DPR n. 380 del 2001,
la legittimazione a disporre dell’area (v. DIA presentata in data 6 maggio 2008,
la quale reca peraltro la sottoscrizione per autorizzazione all’intervento del
proprietario dell’area). Si consideri altresì che la prescrizione di cui
all’art. 38, comma 3, del DPR 445 del 2000 (allegazione di un documento di
identità in caso di sottoscrizione avvenuta non in presenza di funzionario
addetto) riguarda in ogni caso la sola figura dell’istante, che nel caso di
specie è nella sostanza il titolare dell’iniziativa, non anche quella del
proprietario, che si limita ad autorizzare, iure privatorum, l’insediamento
produttivo. Per altro verso, qualora l’amministrazione comunale avesse ritenuto
insufficienti, ai fini dell’accertamento circa la legittimazione del
richiedente, gli elementi sino ad allora prodotti, avrebbe dovuto disporre le
necessarie verifiche (riguardanti in particolare il titolo di proprietà ed il
relativo atto di assenso), anche d’ufficio mediante il responsabile del
procedimento (art. 6 della legge n. 241 del 1990) ma pur sempre entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla presentazione della DIA (salvo naturalmente
l’esercizio del potere di autotutela, qui comunque assente);
b) L’asseveramento circa la natura agricola dell’area risulta espressamente alla
pag. 4 della DIA in data 6 maggio 2008;
c) I dati sulle indagini geologiche sono sufficientemente riportati, salvo
ulteriori approfondimenti tecnici, nella relazione tecnica generale del 2 maggio
2008. Da quanto versato in atti, la relazione geologica e geotecnica risulta
inoltre essere stata elaborata il 2 maggio 2008, dunque prima della
presentazione della DIA;
d) la asseverazione tecnica circa la produzione o meno di rifiuti appare
altrettanto idonea ai fini richiesti (cfr. punto n. 12 della DIA). In ogni caso
è ben possibile addivenire alla dichiarazione successiva, ai sensi del
regolamento regionale n,. 16 del 2006, per le quantità di terra e rocce da scavo
che non vengono avviate a riutilizzo diretto;
e) In merito al mancato versamento dei diritti di segreteria, e in disparte ogni
considerazione circa il tenore dilatorio di siffatta richiesta, appare ad ogni
modo sufficiente quanto affermato in sede di presentazione della DIA da parte
della società ricorrente, nella parte in cui si impegna a corrispondere, a tale
titolo, quanto richiesto dall’amministrazione comunale. Condivisibile è poi la
tesi della ricorrente secondo cui in caso di inadempimento a tale obbligo il
rimedio sarebbe costituito, piuttosto, da forme legali di recupero coattivo e
giammai l’inibizione del realizzando intervento.
5.2. Per quanto riguarda poi la regolarità contributiva, come effettivamente
messo in evidenza dalla difesa della società ricorrente – e al di là delle
attestazioni già presentate e relative a periodi piuttosto recenti rispetto alla
DIA (3 gennaio 2008 e 31 marzo 2008) – questa va attestata prima dell’inizio dei
lavori, ai sensi dell’art. 3, comma 8, lett. b-ter), del decreto legislativo n.
494 del 1996, e non necessariamente al momento della formazione del titolo
edilizio. La circostanza che, in caso di assenza di tale documentazione, il
titolo abilitativo viene sospeso, sta proprio a dimostrare che quest’ultimo può
essere rilasciato, nelle more, anche senza il DURC.
5.3. Le censure qui complessivamente affrontate meritano dunque accoglimento.
6.1. Per tutte le considerazioni esposte il ricorso è fondato e deve essere
pertanto accolto. Per l’effetto va annullata la nota n. 16816 in data 12 giugno
2008 del Comune di Manduria e, con esclusivo riferimento alla sospensione delle
pratiche DIA, la nota di indirizzo assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008
(annullamento parziale peraltro già disposto con sentenza n. 5809 del 15 gennaio
2009 di questa stessa sezione).
6.2. Deve invece essere respinta l’istanza risarcitoria, stante la sua
genericità.
6.3. Sussistono in ogni caso giusti motivi, attesa la novità delle questioni
affrontate, per compensare tra le parti le spese e le competenze del presente
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1095/2008, lo accoglie e per
l’effetto annulla:
a) la nota n. 16816 in data 12 giugno 2008;
b) nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, la nota di indirizzo
assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008.
Aldo Ravalli - Presidente
Massimo Santini - Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 29 gennaio 2009
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