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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 5 giugno 2009, n. 1415


ENERGIA - Interruzione della fornitura - Giudizio per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. - Giurisdizione dell’A.G.A. - Giudizi in cui sia parte un concessionario di pubblico servizio - Terna - Enel distribuzione - Natura di soggetto di diritto privato. In materia di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per interruzione della fornitura di energia elettrica, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nei giudizi che hanno come parte GRTN, ora Terna, che è la concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia, mentre è diversa l’ipotesi in cui la domanda sia proposta esclusivamente nei confronti dell’Enel Distribuzione, che non è considerata un concessionario di servizio pubblico, ma un soggetto di diritto privato che opera esclusivamente nel campo della distribuzione e vendita dell’energia al pari di altri operatori. Infatti, solo Terna, proprietaria della rete di trasmissione nazionale, deve considerarsi quale concessionario di servizio pubblico, posto che, ai sensi d.lgs. 79/1999 e del D.M. Industria del 7 luglio 2000, sono a questa affidati in concessione dallo Stato ed in base ad apposita convenzione la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il cd. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica. Pres. Ravalli, Est. Lattanzi - D.s.r.l. (avv. Zappone) c. E. d. s.p.a. (avv.ti Briguglio, Di Giovine, Vaccarella, Nicolì e Tanzariello). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 05/06/2009, n. 1415
 

 

 

 

 N. 01415/2009 REG.SEN.
N. 01689/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
 


ha pronunciato la seguente
 


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2008, proposto da:
Ditta Meridional Carni Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Zappone, con domicilio eletto nel suo studio in Lecce, via Cicolella,Sc;

contro

Enel Distribuzione Spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Briguglio, Angelo Di Giovine, Roberto Vaccarella, Raffaele Nicolì, Roberto Tanzariello, con domicilio eletto presso Raffaele Nicolì in Lecce, via Rubichi,6;

nei confronti di

Terna Spa, non costituitasi;

per l’accertamento

dei danni subiti in occasione del black out elettrico del 24.07.2007 e del 25.07.2007 e per la condanna al risarcimento del danno dell’Enel Distribuzione Spa, previa declaratoria di inadempimento, contrattuale e/o extracontrattuale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enel Distribuzione Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/05/2009 il ref.. Claudia Lattanzi e uditi gli avv. ti Zappone per la ricorrente e l’avv. Nicolì per Enel;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con ricorso del 24 novembre 2008 la Ditta Meridional Carni ha chiesto la condanna dell’Enel Distribuzione al risarcimento dei danni ad essa derivati a seguito dell’interruzione dell’energia elettrica per black-out.

Deduce la ricorrente di svolgere attività di stoccaggio di carne fresca conservata in apposite celle frigorifere, di cui alcune sono adibite alla prerefrigerazione ed alla conservazione della carne, mentre altre al congelamento e alla conservazione del prodotto congelato.

Dalle ore 20,15 del 24 luglio 2007 alle ore 01,00 del 25 luglio 2007 e dalle ore 05,00 alle ore 9,30 del 25 luglio 2007 si è verificata un’interruzione della somministrazione di energia elettrica.

A seguito di questa interruzione, il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario dell’ASL LE/2 - Maglie - Ufficio Periferico di Casarano ha dichiarato che le carni non erano più destinabili all’alimentazione umana e quindi ne ha disposto la distruzione.

In data 10 settembre 2007 il difensore della ricorrente ha richiesto all’Enel il risarcimento di tutti i danni patiti in seguito alla suddetta interruzione di energia elettrica.

In riscontro a questa richiesta l’Enel, in data 16 ottobre 2007, ha comunicato, tra l’altro, che “le interruzioni di energia elettrica presso la fornitura del suo cliente sono riconducibili ad eventi originatisi sulla rete di trasmissione nazionale, di proprietà della società TERNA SPA”.

La ricorrente quindi, con nota del 14 gennaio 2008, ha chiesto il risarcimento dei danni a Terna e questa, in data 11 febbraio 2008, ha risposto negando qualsivoglia responsabilità in quanto i danni richiesti non potevano essere riconducibili a negligenza ed imperizia nella manutenzione.

Con memoria del 7 maggio 2009 si è costituita l’Enel Distribuzione rilevando in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Nella pubblica udienza del 20 maggio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 

DIRITTO
 

L’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla difesa dell’Enel è fondata.

La ricorrente, al fine di affermare la giurisdizione di questo Tribunale, richiama le ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al quesito “Dica la Suprema Corte se la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., per asserita negligente gestione della rete di distribuzione da parte del cessionario di un pubblico servizio in occasione di un abbassamento di tensione (nella fattispecie del G.S.E. S.p.A. in occasione del black out del 27-28 settembre 2003), spetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come modificato dalla sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, e del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 20” (ord. n. 21765 del 2008)

Proprio facendo applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite si deve rilevare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alle domande proposte nel presente giudizio nei confronti dell’Enel.

Ed invero, le ordinanze in questione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo per quanto riguarda giudizi che hanno come parte GRTN, ora Terna, che è la concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia, mentre del tutto diversa da questa ipotesi è quella in esame, laddove la ricorrente ha proposto la domanda esclusivamente nei confronti dell’Enel Distribuzione, che non è considerata un concessionario di servizio pubblico, ma un soggetto di diritto privato che opera esclusivamente nel campo della distribuzione e vendita dell’energia al pari di altri operatori.

Infatti, solo Terna, proprietaria della rete di trasmissione nazionale, deve considerarsi quale concessionario di servizio pubblico, posto che, ai sensi d.lgs. 79/1999 e del D.M. Industria del 7 luglio 2000, sono a questa affidati in concessione dallo Stato ed in base ad apposita convenzione “la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il cd dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica” (ordinanza n. 1388 del 2007).

Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso 1689/08 lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Dispone la translatio iudicii onerando parte ricorrente alla riassunzione del presente giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria competente nel termine di mesi sei dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Carlo Dibello, Referendario

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 


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