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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 5 giugno 2009, n. 1445
URBANISTICA ED EDILIZIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Competenza ad adottare
atti in materia edilizia - Dirigente comunale. La competenza ad adottare
atti in materia edilizia, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, è del dirigente comunale - ovvero nei comuni sprovvisti di detta
qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi - al quale spetta di
risolvere le questioni interpretative attinenti al rispetto delle norme
urbanistiche - e non del Sindaco, trattandosi di un tipico potere gestionale (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2694; Tar Abruzzo, L'Aquila, 2 dicembre
2002, n. 879; Tar Lazio, Roma, sez. II, 28 giugno 2005, n. 5370; idem, sez. I,
17 aprile 2007, n. 3321), né tanto meno del Presidente del Consiglio comunale al
quale, a mente dell’art.39 del d.Lgs. 267/2000, è attribuito il solo compito di
riunire il Consiglio comunale,” in un termine non superiore ai venti giorni,
quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente
della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste”,
assicurando ”una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”. Pres. Cavallari,
Est. Moro - D.N.G. e altri (avv. Liviello) c. Comune di Ugento (n.c.).
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 05/06/2009, n. 1445
N. 01445/2009 REG.SEN.
N. 00553/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 553 del 2007, proposto da:
De Nuzzo Giovanni, Marra Toma Giuliana, Caputo Silvana, rappresentati e difesi
dall'avv. Mario Liviello, con domicilio eletto presso Mario Liviello in Lecce,
via 95 Reggimento Fanteria 1;
contro
Comune di Ugento;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza-diffida notificata dai ricorrenti al
Presidente del Consiglio Comunale di Ugento in data 10.11.2006, e reiterata il
18.1.2008, con cui si è chiesto al consiglio comunale di assumere ogni
determinazione circa la idoneità dell’intervento edilizio da loro
proposto(costruzione di un casa vacanza per anziani) a soddisfare i bisogni
della collettività anche se realizzato da privati, in correlazione ai programmi
di opere pubbliche o di interesse comune dell’Amministrazione Comunale
nell’ambito della Zona F/1;
nonchè, ove occorra,
- della nota interlocutoria prot. n. 3003 del 8.2.2007 con cui l’ufficio di
Presidenza del Consiglio Comunale di Ugento ha implicitamente disatteso la
diffida dei ricorrenti a convocare il Consiglio Comunale;
- della nota prot. n. 2941 del 7.2.2007 con cui il Responsabile del Settore
Urbanistico ed Assetto del Territorio ha sospeso l’esame della pratica edilizia
de qua a causa del mancato adeguamento degli elaborati progettuali alla
normativa regionale in materia di realizzazione di strutture e servizi sanitari
e socio-assistenziali;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 la dott.ssa Patrizia
Moro e udito l’avv. Liviello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti espongono di aver
presentato al Comune di Ugento, in data 4 maggio 2000, istanza di rilascio del
permesso di costruire relativo al progetto di un centro sociale e casa vacanza
per anziani in Torre S.Giovanni, via II Corsaro, Angolo via S.Pellico, in area
inclusa in zona F/1 del vigente PRG .La pratica edilizia ha avuto un articolato
iter in quanto, a dire dei medesimi, il responsabile del procedimento
rifiutava di adottare ogni determinazione definitiva “preferendo attendere
precise e puntuali istruzioni dagli organi politici comunali ovvero una non
meglio precisata delibera di indirizzo politico amministrativo indicante i
criteri da seguire per il rilascio di permessi di costruire nelle zone F/1” ed ,
infine, adottando la nota del 25 maggio 2006 con la quale veniva ribadito il
proprio orientamento contrario al rilascio del permesso di costruire in
considerazione dell’asserito contrasto del progetto con le norme di attuazione
del PRG .
Seguiva ricorso al TAR Lecce e poi, a seguito della reiezione dell’istanza
cautelare, appello al Consiglio di Stato il quale, con ordinanza n.2790/2006,
confermava la decisione di primo grado ritenendo l’incensurabilità del
provvedimento impugnato , occorrendo la previa determinazione del consiglio
comunale sull’idoneità dell’intervento proposto a soddisfare i bisogni della
collettività anche se realizzato da privato.
Pertanto i ricorrenti, dopo aver diffidato il consiglio Comunale a provvedere in
ordine alla compatibilità dell’intervento rispetto alle NTA del PRG di Ugento e
degli altri strumenti di programmazione di opere pubbliche o di interesse comune
relativamente alla zona F/1, hanno impugnato il silenzio rifiuto serbato dal
Presidente del Consiglio Comunale sulle diffide dagli stessi proposte.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:
1)Violazione dell’art.2 comma 1 della L. 241/1990, come modificato dalla legge
11 febbraio 2005 n.15.Violazione dell’art.97 della Costituzione. Inadempimento
dell’obbligo di provvedere.
2) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione,errore sui presupposti
di fatto e normativi,sviamento.
Il ricorso è inammissibile.
L’istanza dei ricorrenti è tesa ad ottenere, sostanzialmente, il rilascio del
permesso di costruire relativo al progetto di un centro sociale e casa vacanza
per anziani in Torre S.Giovanni.
Tuttavia, la competenza ad adottare atti in materia edilizia, ai sensi degli
art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è del dirigente comunale -
ovvero nei comuni sprovvisti di detta qualifica, dei responsabili degli uffici e
dei servizi - al quale spetta di risolvere le questioni interpretative attinenti
al rispetto delle norme urbanistiche ed alla realizzabilità di un intervento
edilizio da parte di un privato in un’area destinata a servizi (salve le
valutazioni relative alla compatibilità di cui alla legge regionale n.8 del 2004
per gli interventi di carattere socio-sanitario ecc…)e non del Sindaco,
trattandosi di un tipico potere gestionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio
2004, n. 2694; Tar Abruzzo, L'Aquila, 2 dicembre 2002, n. 879; Tar Lazio, Roma,
sez. II, 28 giugno 2005, n. 5370; idem, sez. I, 17 aprile 2007, n. 3321), né
tanto meno del Presidente del Consiglio comunale al quale, a mente dell’art.39
del d.legs. 267/2000, è attribuito il solo compito di riunire il Consiglio
comunale,” in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un
quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo
all'ordine del giorno le questioni richieste”, assicurando ”una adeguata e
preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al consiglio”.
Nella specie, i ricorrenti hanno diffidato il Presidente del Consiglio comunale
di Ugento a convocare il Consiglio comunale( inviando al Sindaco una mera nota
di conoscenza della citata diffida) senza che su quest’ultimo possa ritenersi
sussistente alcun obbligo di provvedere , esulando gli atti richiesti dalla sua
competenza.
Il ricorso va quindi , sotto tale aspetto, dichiarato inammissibile.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di
cui all’oggetto.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore
Gabriella Caprini, Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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