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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 5 giugno 2009, n. 1445


URBANISTICA ED EDILIZIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Competenza ad adottare atti in materia edilizia - Dirigente comunale. La competenza ad adottare atti in materia edilizia, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è del dirigente comunale - ovvero nei comuni sprovvisti di detta qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi - al quale spetta di risolvere le questioni interpretative attinenti al rispetto delle norme urbanistiche - e non del Sindaco, trattandosi di un tipico potere gestionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2694; Tar Abruzzo, L'Aquila, 2 dicembre 2002, n. 879; Tar Lazio, Roma, sez. II, 28 giugno 2005, n. 5370; idem, sez. I, 17 aprile 2007, n. 3321), né tanto meno del Presidente del Consiglio comunale al quale, a mente dell’art.39 del d.Lgs. 267/2000, è attribuito il solo compito di riunire il Consiglio comunale,” in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste”, assicurando ”una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”. Pres. Cavallari, Est. Moro - D.N.G. e altri (avv. Liviello) c. Comune di Ugento (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 05/06/2009, n. 1445

 

 

 

 N. 01445/2009 REG.SEN.
N. 00553/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
 


ha pronunciato la seguente
 


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 553 del 2007, proposto da:
De Nuzzo Giovanni, Marra Toma Giuliana, Caputo Silvana, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Liviello, con domicilio eletto presso Mario Liviello in Lecce, via 95 Reggimento Fanteria 1;

contro

Comune di Ugento;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza-diffida notificata dai ricorrenti al Presidente del Consiglio Comunale di Ugento in data 10.11.2006, e reiterata il 18.1.2008, con cui si è chiesto al consiglio comunale di assumere ogni determinazione circa la idoneità dell’intervento edilizio da loro proposto(costruzione di un casa vacanza per anziani) a soddisfare i bisogni della collettività anche se realizzato da privati, in correlazione ai programmi di opere pubbliche o di interesse comune dell’Amministrazione Comunale nell’ambito della Zona F/1;

nonchè, ove occorra,

- della nota interlocutoria prot. n. 3003 del 8.2.2007 con cui l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Ugento ha implicitamente disatteso la diffida dei ricorrenti a convocare il Consiglio Comunale;

- della nota prot. n. 2941 del 7.2.2007 con cui il Responsabile del Settore Urbanistico ed Assetto del Territorio ha sospeso l’esame della pratica edilizia de qua a causa del mancato adeguamento degli elaborati progettuali alla normativa regionale in materia di realizzazione di strutture e servizi sanitari e socio-assistenziali;

-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv. Liviello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

I ricorrenti espongono di aver presentato al Comune di Ugento, in data 4 maggio 2000, istanza di rilascio del permesso di costruire relativo al progetto di un centro sociale e casa vacanza per anziani in Torre S.Giovanni, via II Corsaro, Angolo via S.Pellico, in area inclusa in zona F/1 del vigente PRG .La pratica edilizia ha avuto un articolato iter in quanto, a dire dei medesimi, il responsabile del procedimento rifiutava di adottare ogni determinazione definitiva “preferendo attendere precise e puntuali istruzioni dagli organi politici comunali ovvero una non meglio precisata delibera di indirizzo politico amministrativo indicante i criteri da seguire per il rilascio di permessi di costruire nelle zone F/1” ed , infine, adottando la nota del 25 maggio 2006 con la quale veniva ribadito il proprio orientamento contrario al rilascio del permesso di costruire in considerazione dell’asserito contrasto del progetto con le norme di attuazione del PRG .

Seguiva ricorso al TAR Lecce e poi, a seguito della reiezione dell’istanza cautelare, appello al Consiglio di Stato il quale, con ordinanza n.2790/2006, confermava la decisione di primo grado ritenendo l’incensurabilità del provvedimento impugnato , occorrendo la previa determinazione del consiglio comunale sull’idoneità dell’intervento proposto a soddisfare i bisogni della collettività anche se realizzato da privato.

Pertanto i ricorrenti, dopo aver diffidato il consiglio Comunale a provvedere in ordine alla compatibilità dell’intervento rispetto alle NTA del PRG di Ugento e degli altri strumenti di programmazione di opere pubbliche o di interesse comune relativamente alla zona F/1, hanno impugnato il silenzio rifiuto serbato dal Presidente del Consiglio Comunale sulle diffide dagli stessi proposte.

A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:

1)Violazione dell’art.2 comma 1 della L. 241/1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n.15.Violazione dell’art.97 della Costituzione. Inadempimento dell’obbligo di provvedere.

2) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione,errore sui presupposti di fatto e normativi,sviamento.

Il ricorso è inammissibile.

L’istanza dei ricorrenti è tesa ad ottenere, sostanzialmente, il rilascio del permesso di costruire relativo al progetto di un centro sociale e casa vacanza per anziani in Torre S.Giovanni.

Tuttavia, la competenza ad adottare atti in materia edilizia, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è del dirigente comunale - ovvero nei comuni sprovvisti di detta qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi - al quale spetta di risolvere le questioni interpretative attinenti al rispetto delle norme urbanistiche ed alla realizzabilità di un intervento edilizio da parte di un privato in un’area destinata a servizi (salve le valutazioni relative alla compatibilità di cui alla legge regionale n.8 del 2004 per gli interventi di carattere socio-sanitario ecc…)e non del Sindaco, trattandosi di un tipico potere gestionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2694; Tar Abruzzo, L'Aquila, 2 dicembre 2002, n. 879; Tar Lazio, Roma, sez. II, 28 giugno 2005, n. 5370; idem, sez. I, 17 aprile 2007, n. 3321), né tanto meno del Presidente del Consiglio comunale al quale, a mente dell’art.39 del d.legs. 267/2000, è attribuito il solo compito di riunire il Consiglio comunale,” in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste”, assicurando ”una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”.

Nella specie, i ricorrenti hanno diffidato il Presidente del Consiglio comunale di Ugento a convocare il Consiglio comunale( inviando al Sindaco una mera nota di conoscenza della citata diffida) senza che su quest’ultimo possa ritenersi sussistente alcun obbligo di provvedere , esulando gli atti richiesti dalla sua competenza.

Il ricorso va quindi , sotto tale aspetto, dichiarato inammissibile.

Spese irripetibili.
 

P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso di cui all’oggetto.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore

Gabriella Caprini, Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 


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