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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 5 giugno 2009, n. 1451


PUBBLICO IMPIEGO - Mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato - Aspettativa per infermità - Diritto alla monetizzazione. Dal combinato disposto dell’art. 14 del d.P.R. 395/95, dell’art. 18 del d.P.R. 254/99 e dell’art. 68 del d.P.R. 3/1957, la recente giurisprudenza argomenta che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non precluda l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile e indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. In sostanza, nei casi in cui il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come nella specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), un eventuale divieto di monetizzazione si ritorcerebbe contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute (Consiglio Stato , sez. VI, 23 luglio 2008 , n. 3637). Ciò implica che, nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscano due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo, in ogni caso, si dovrà sostituire il secondo. L'uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost.); l'altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l'Amministrazione (Consiglio Stato, sez. VI, 21 aprile 2008 , n. 1765 e Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3636). Pres. Cavallari, Est. Caprini - T.L. (avv. Relleva) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 05/06/2009, n. 1451
 

 

 

 

 N. 01451/2009 REG.SEN.
N. 00713/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
 


ha pronunciato la seguente
 


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 713 del 2008, proposto da:
Talarico Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Piero G. Relleva, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7;

contro

Ministero dell'Interno - Roma, Questore di Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento n. 1725 dell’11.03.2008, successivamente comunicato, della Questura di Taranto, Ufficio Amministrativo-contabile, con il quale si rigetta la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato dal ricorrente dall’anno 2006 all’anno 2007 e dallo stesso non fruito, in quanto posto in aspettativa per malattia;

- della nota n. 333-G/Z.4 del 3.11.2000 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale del Personale;

di tutti gli atti connessi, pregressi e consequenziali, nonché;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario maturato dall’anno 2006 all’anno 2007 non fruito in quanto in aspettativa per malattia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetari, nonché

per la condanna

dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2009 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti l’avv. Prete, in sostituzione dell’avv. Relleva, e l’avv. dello Stato Libertini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Il ricorrente ha ricoperto la qualifica di Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, già in servizio presso la Questura di Taranto, Ufficio DIGOS, dispensato dal servizio per fisica inabilità riconosciutagli dalla C.M.O. di Bari e collocato in congedo permanente con decreto del Ministero dell’Interno n. 333-D/50497/DIS, decorrente a tutti gli effetti dall’8.01.2007.

Con istanza del 7.03.2008, presentata al Questore di Taranto, il ricorrente ha chiesto la monetizzazione di 45 (quarantacinque) giorni di congedo ordinario maturato e non fruito nell’anno 2006, di cui al d.P.R. n. 395/’95, art. 14, integrato dal d.P.R. n. 254/’99, art. 18, nonché la monetizzazione dei 4 (quattro) giorni previsti, in aggiunta ai periodi di congedo, nell’art. 1 della l. n. 937/’77 (attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni), per le stesse motivazioni.

Il giorno 21.03.2008 il ricorrente riceveva la notifica del provvedimento n. 1725, emesso dalla Questura di Taranto, Ufficio Amministrativo-contabile, in data 11.03.2008, con il quale veniva rigettata la richiesta di monetizzazione avanzata dal ricorrente. Tale provvedimento è stato impugnato con il presente giudizio.
 

DIRITTO
 

Con duplice ed articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 254/’99.

Entrambi i motivi che, per connessione logica, possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

In particolare, per quanto concerne il quadro normativo di riferimento, le norme delle quali si deduce la violazione, relativamente all’irrinunciabile periodo di riposo del prestatore di lavoro, sono da ritenersi integrate, per i dipendenti con rapporto di diritto pubblico e, nello specifico, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, dal T.U. degli impiegati civili dello Stato n. 3/’57 e dalla contrattazione collettiva di settore.

L’art. 14 d.P.R. 395/’95 prevede, in primo luogo, che “il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare” (comma 11) e ammette, all’atto di cessazione del rapporto, il pagamento del congedo ordinario non fruito per motivate esigenze di servizio (comma 14);

L’art. 18 del successivo d.P.R. 254/99, applicabile al caso in esame, estende il pagamento sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito, tra gli altri, ai casi di “cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

Infine, e quale mera norma di chiusura del sistema, che conferma la coerenza del quadro normativo sopra delineato, l’art. 68, comma 7, del d.P.R. 3/1957 dispone, per il personale assente per malattia dipendente da causa di servizio, la permanenza, “per tutto il periodo dell’aspettativa, del diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario”.

Dal combinato disposto della normativa sopra richiamata la recente giurisprudenza, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, argomenta che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non precluda l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile e indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.

In sostanza, nei casi in cui il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come nel caso oggetto del presente giudizio, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a garanzia del lavoratore) si ritorcerebbe contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute (Consiglio Stato , sez. VI, 23 luglio 2008 , n. 3637).

Ciò implica che, nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscano due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo, in ogni caso, si dovrà sostituire il secondo. L'uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost.); l'altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l'Amministrazione (Consiglio Stato, sez. VI, 21 aprile 2008 , n. 1765 e Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3636), nel caso di specie, ex art. 18 del d.P.R. n. 254 del 1999.

Per quanto concerne la richiesta di monetizzazione dei quattro giorni previsti in aggiunta dall’art. 1, della l. 937/77, in quanto, parimenti il ricorrente, nel periodo di maturazione, era in aspettativa per malattia, anch’essa è da ritenersi fondata.

Se è vero che i giorni aggiuntivi ex legge n. 937/97, secondo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art.1 medesima legge, sono monetizzabili se non fruiti per motivate esigenze di servizio è altrettanto vero che, per motivi di coerenza logica con il sistema, tale ultima norma vada interpretata estensivamente, alla luce della nuova formulazione contenuta nell’art. 18 del d.P.R n. 254/1999, che estende l’originaria limitazione, circoscritta all’impossibilità di fruizione per esigenze di servizio, alle altre ipotesi ivi indicate.

Quanto allo specifico aspetto della mancata richiesta del Talarico di godimento delle ferie maturate, è sufficientemente esplicativo il riferimento alla circostanza che il ricorrente, in quanto in aspettativa per infermità per più di un anno, dal 3.11.2005 al 8.01.2007, fino cioè all’intervenuta dispensa, non sarebbe stato in grado di poterne fruire.

Sulla base delle sovra esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.

Ricorrono valide ragioni per ritenere compensate tra le parti le spese di giudizio.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce - sezione terza accoglie il ricorso indicato in epigrafe.

Spese Compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Primo Referendario

Gabriella Caprini, Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 


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