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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 5 giugno 2009, n. 1451
PUBBLICO IMPIEGO - Mancato godimento delle ferie non imputabile
all’interessato - Aspettativa per infermità - Diritto alla monetizzazione.
Dal combinato disposto dell’art. 14 del d.P.R. 395/95, dell’art. 18 del d.P.R.
254/99 e dell’art. 68 del d.P.R. 3/1957, la recente giurisprudenza argomenta che
il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non precluda
l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto
il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile e indegradabile
da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo
di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso
sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. In sostanza, nei casi in cui il
lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie
(come nella specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), un
eventuale divieto di monetizzazione si ritorcerebbe contro lo stesso dipendente,
impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non
godute (Consiglio Stato , sez. VI, 23 luglio 2008 , n. 3637). Ciò implica che,
nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso
sostitutivo costituiscano due facce inscindibili di una stessa situazione
giuridica, per cui al primo, in ogni caso, si dovrà sostituire il secondo. L'uno
è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma
costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il mancato
godimento (art. 36 Cost.); l'altro spetta nei limiti in cui è normativamente
riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l'Amministrazione
(Consiglio Stato, sez. VI, 21 aprile 2008 , n. 1765 e Consiglio Stato, sez. VI,
23 luglio 2008, n. 3636). Pres. Cavallari, Est. Caprini - T.L. (avv. Relleva) c.
Ministero dell’Interno (Avv. Stato).
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 05/06/2009, n. 1451
N. 01451/2009 REG.SEN.
N. 00713/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 713 del 2008, proposto da:
Talarico Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Piero G. Relleva, con domicilio
eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7;
contro
Ministero dell'Interno - Roma, Questore di Taranto, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi,
23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n. 1725 dell’11.03.2008, successivamente comunicato, della
Questura di Taranto, Ufficio Amministrativo-contabile, con il quale si rigetta
la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato dal ricorrente
dall’anno 2006 all’anno 2007 e dallo stesso non fruito, in quanto posto in
aspettativa per malattia;
- della nota n. 333-G/Z.4 del 3.11.2000 del Ministero dell’Interno, Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale del Personale;
di tutti gli atti connessi, pregressi e consequenziali, nonché;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario maturato
dall’anno 2006 all’anno 2007 non fruito in quanto in aspettativa per malattia,
oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetari, nonché
per la condanna
dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, con rivalutazione
monetaria e interessi sulle somme rivalutate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2009 la dott.ssa Gabriella
Caprini e uditi per le parti l’avv. Prete, in sostituzione dell’avv. Relleva, e
l’avv. dello Stato Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente ha ricoperto la
qualifica di Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, già in servizio presso
la Questura di Taranto, Ufficio DIGOS, dispensato dal servizio per fisica
inabilità riconosciutagli dalla C.M.O. di Bari e collocato in congedo permanente
con decreto del Ministero dell’Interno n. 333-D/50497/DIS, decorrente a tutti
gli effetti dall’8.01.2007.
Con istanza del 7.03.2008, presentata al Questore di Taranto, il ricorrente ha
chiesto la monetizzazione di 45 (quarantacinque) giorni di congedo ordinario
maturato e non fruito nell’anno 2006, di cui al d.P.R. n. 395/’95, art. 14,
integrato dal d.P.R. n. 254/’99, art. 18, nonché la monetizzazione dei 4
(quattro) giorni previsti, in aggiunta ai periodi di congedo, nell’art. 1 della
l. n. 937/’77 (attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni), per le stesse motivazioni.
Il giorno 21.03.2008 il ricorrente riceveva la notifica del provvedimento n.
1725, emesso dalla Questura di Taranto, Ufficio Amministrativo-contabile, in
data 11.03.2008, con il quale veniva rigettata la richiesta di monetizzazione
avanzata dal ricorrente. Tale provvedimento è stato impugnato con il presente
giudizio.
DIRITTO
Con duplice ed articolato motivo il
ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge, in particolare
dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., nonché la violazione e falsa
applicazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 254/’99.
Entrambi i motivi che, per connessione logica, possono essere trattati
congiuntamente, sono fondati.
In particolare, per quanto concerne il quadro normativo di riferimento, le norme
delle quali si deduce la violazione, relativamente all’irrinunciabile periodo di
riposo del prestatore di lavoro, sono da ritenersi integrate, per i dipendenti
con rapporto di diritto pubblico e, nello specifico, per le Forze di Polizia ad
ordinamento civile, dal T.U. degli impiegati civili dello Stato n. 3/’57 e dalla
contrattazione collettiva di settore.
L’art. 14 d.P.R. 395/’95 prevede, in primo luogo, che “il diritto al congedo
ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità anche se tale
assenza si sia protratta per l’intero anno solare” (comma 11) e ammette,
all’atto di cessazione del rapporto, il pagamento del congedo ordinario non
fruito per motivate esigenze di servizio (comma 14);
L’art. 18 del successivo d.P.R. 254/99, applicabile al caso in esame, estende il
pagamento sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito, tra gli
altri, ai casi di “cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal
servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per
infermità”.
Infine, e quale mera norma di chiusura del sistema, che conferma la coerenza del
quadro normativo sopra delineato, l’art. 68, comma 7, del d.P.R. 3/1957 dispone,
per il personale assente per malattia dipendente da causa di servizio, la
permanenza, “per tutto il periodo dell’aspettativa, del diritto a tutti gli
assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario”.
Dal combinato disposto della normativa sopra richiamata la recente
giurisprudenza, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi,
argomenta che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato
non precluda l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento
sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile,
irrinunciabile e indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se
pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include
automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano
fruite.
In sostanza, nei casi in cui il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità
di godere del periodo di ferie (come nel caso oggetto del presente giudizio, in
cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), un eventuale divieto di
monetizzazione (disposto a garanzia del lavoratore) si ritorcerebbe contro lo
stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento
delle ferie non godute (Consiglio Stato , sez. VI, 23 luglio 2008 , n. 3637).
Ciò implica che, nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo
ordinario e compenso sostitutivo costituiscano due facce inscindibili di una
stessa situazione giuridica, per cui al primo, in ogni caso, si dovrà sostituire
il secondo. L'uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla
norma costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il mancato
godimento (art. 36 Cost.); l'altro spetta nei limiti in cui è normativamente
riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l'Amministrazione
(Consiglio Stato, sez. VI, 21 aprile 2008 , n. 1765 e Consiglio Stato, sez. VI,
23 luglio 2008, n. 3636), nel caso di specie, ex art. 18 del d.P.R. n. 254 del
1999.
Per quanto concerne la richiesta di monetizzazione dei quattro giorni previsti
in aggiunta dall’art. 1, della l. 937/77, in quanto, parimenti il ricorrente,
nel periodo di maturazione, era in aspettativa per malattia, anch’essa è da
ritenersi fondata.
Se è vero che i giorni aggiuntivi ex legge n. 937/97, secondo quanto disposto
dall’ultimo comma dell’art.1 medesima legge, sono monetizzabili se non fruiti
per motivate esigenze di servizio è altrettanto vero che, per motivi di coerenza
logica con il sistema, tale ultima norma vada interpretata estensivamente, alla
luce della nuova formulazione contenuta nell’art. 18 del d.P.R n. 254/1999, che
estende l’originaria limitazione, circoscritta all’impossibilità di fruizione
per esigenze di servizio, alle altre ipotesi ivi indicate.
Quanto allo specifico aspetto della mancata richiesta del Talarico di godimento
delle ferie maturate, è sufficientemente esplicativo il riferimento alla
circostanza che il ricorrente, in quanto in aspettativa per infermità per più di
un anno, dal 3.11.2005 al 8.01.2007, fino cioè all’intervenuta dispensa, non
sarebbe stato in grado di poterne fruire.
Sulla base delle sovra esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.
Ricorrono valide ragioni per ritenere compensate tra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia - Lecce - sezione terza accoglie il ricorso indicato in
epigrafe.
Spese Compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Primo Referendario
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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