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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 giugno 2009 n. 1550
RIFIUTI - Regione Puglia - Programmazione regionale in materia di gestione
dei rifiuti speciali - Localizzazione degli impianti - Fase di gestione -
Estraneità - A.I.A. Le previsioni della programmazione regionale in materia
di gestione dei rifiuti speciali (di cui ai decreti 9.12.2005 n. 187 e 28
dicembre 2006 n. 246 del Commissario delegato all’emergenza ambientale nella
Regione Puglia), attengono manifestamente alla fase di localizzazione degli
impianti e, quindi, non possono trovare applicazione in sede di rilascio
dell’A.I.A. che attiene, al contrario, alla diversa fase della gestione degli
impianti già localizzati. Pres. Ravalli, Est. Viola - Comitato V. (avv. Lupo) c.
Regione Puglia (avv. Liberti), Provincia di Taranto (avv. Semeraro), Comune di
Grottaglie (avv. Relleva), ASL Taranto (avv. Boccuni), Enac e altri (Avv. Stato)
e altri (n.c.).
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18/06/2009, n. 1550
RIFIUTI - Principio di
autosufficienza - Art. 182, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - Rifiuti pericolosi e non
pericolosi - Sentenza Corte Costituzionale n. 10/2009. Alla stregua del
principio di autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall'art. 182, comma
5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma, già in passato, affermato
dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il divieto di
smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti
urbani non pericolosi; il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso
divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono
invece valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62
del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non
pericolosi (sentenza n. 335 del 2001). Si è, infatti, rilevato che per tali
tipologie di rifiuti non è possibile preventivare in modo attendibile la
dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che,
conseguentemente, rende impossibile «individuare un ambito territoriale ottimale
che valga a garantire l'obiettivo della autosufficienza nello smaltimento»
(sentenza n. 335 del 2001)» (Corte cost. 23 gennaio 2009 n. 10). Pres. Ravalli,
Est. Viola - Comitato V. (avv. Lupo) c. Regione Puglia (avv. Liberti), Provincia
di Taranto (avv. Semeraro), Comune di Grottaglie (avv. Relleva), ASL Taranto
(avv. Boccuni), Enac e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.).
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18/06/2009, n. 1550
RIFIUTI - Discariche - Impianti preesistenti al d.lgs. n. 36/2003 - Piano di adeguamento - Art. 17, cc. 3 e 4. Per gli impianti preesistenti, le disposizioni del d.lgs. 36/2003 debbano trovare graduale applicazione secondo la scansione temporale prevista dal piano di adeguamento previsto dall’art. 17, commi 3-4 del d.lgs. 36 del 2003 (cfr. Cass. pen. 3.10.2008 n. 37559). Pres. Ravalli, Est. Viola - Comitato V. (avv. Lupo) c. Regione Puglia (avv. Liberti), Provincia di Taranto (avv. Semeraro), Comune di Grottaglie (avv. Relleva), ASL Taranto (avv. Boccuni), Enac e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18/06/2009, n. 1550
RIFIUTI - Impianti di smaltimento - Prossimità localizzativa e gestione da parte di un unico soggetto - Unitarietà dell’impianto a fini A.I.A. - Esclusione - Fattispecie. La prossimità localizzativa e la gestione da parte di unico soggetto non sono sufficienti perché due impianti per lo smaltimento dei rifiuti siano considerati unitariamente a fini A.I.A. (nella specie, l’esistenza di una strada provinciale operava una sostanziale soluzione di continuità, escludendo ogni possibilità di poter prospettare un unico grande impianto sostanzialmente diviso in tre lotti). Pres. Ravalli, Est. Viola - Comitato V. (avv. Lupo) c. Regione Puglia (avv. Liberti), Provincia di Taranto (avv. Semeraro), Comune di Grottaglie (avv. Relleva), ASL Taranto (avv. Boccuni), Enac e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18/06/2009, n. 1550
N. 01550/2009 REG.SEN.
N. 01503/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2008, proposto da:
Comitato Vigiliamo per la Discarica, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Lupo, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza
Mazzini 72;
contro
Regione Puglia - Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Liberti, con
domicilio eletto presso Maria Liberti in Lecce, viale A.Moro 1,c/o Uff Cont Reg
Pug;
Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro, con
domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
Comune di Grottaglie, rappresentato e difeso dall'avv. Piero G. Relleva, con
domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
Azienda Sanitaria Locale Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine
Boccuni, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi
23;
Enac, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via
F.Rubichi 23;
Arpa Puglia, Acquedotto Pugliese Spa; non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Ecolevante Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Bice Annalisa Pasqualone,
Luigi Quinto, Pietro Quinto, Carla Chianese, con domicilio eletto presso Pietro
Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad Ecolevante s.p.a. con
determinazione n.250 del 12.5.2008 del dirigente del settore ecologia della
Regione Puglia, pubblicata sul BURP n.105 del 2.7.2008, relativamente alla
discarica per rifiuti non pericolosi ( I e II lotto) situata in Grottaglie, in
c.da La Torre - Caprarica; e di tutti i pareri favorevoli resi nel procedimento
conclusosi con il rilascio della medesima AIA, dal Comune di Grottaglie, dalla
Provincia di Taranto, dall'AUSL TA, dall'ARPA Puglia e dalla Regione Puglia
ufficio IPPC/AIA; dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad
Ecolevante s.p.a. con determinazione n.426 del 3 luglio 2008 del dirigente
dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico, IPPC-AIA della Regione
Puglia, non ancora pubblicata sul BURP, relativamente alla discarica per rifiuti
non pericolosi (cosiddetto "ampliamento in III lotto") sita in Grottaglie, in
c.da La Torre - Caprarica; e di tutti i pareri favorevoli resi nel procedimento
conclusosi con il rilascio della medesima AIA, dal Comune di Grottaglie, dalla
Provincia di Taranto, dall'AUSL TA, dall'Acquedotto Pugliese, dall'Arpa Puglia e
dalla Regione Ufficio IPPC/AIA; dell'atto prot.n. 20010 del 23.4.2008 del
dirigente del settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto, mai
pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Taranto, col quale si è concluso
un procedimento non definito nel suo oggetto; dell'atto prot.n. 10179 del
29.2.2008 del dirigente del settore Ecologia e Ambiente della Provincia di
Taranto, col quale è stato avviato il procedimento conclusosi con l'atto prot.n.
20010 del 23.2008 di cui innanzi; dell'atto del Direttore Generale dell'ENAC,
del 19.6.2008, nonché di qualsiasi altro atto presupposto, comunque connesso e/o
consequenziale, ivi compresi tutti i verbali delle conferenze di servizi
relative ai procedimenti AIA Ecolevante per il I, II e III lotto della discarica
sita in Grottaglie, loc. La Torre - Caprarica, presso la Regione Puglia, e tutti
i pareri del Comitato Tecnico Provinciale presso la Provincia di Taranto
relativi alle stesse procedure AIA Ecolevante per il I, II e III lotto della
discarica in questione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia - Bari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grottaglie;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Taranto;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enac;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ecolevante Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/05/2009 il dott. Luigi Viola e
uditi altresì, l’Avv. Lupo per le Amministrazioni ricorrenti, l’Avv. Curigliano
in sostituzione dell’Avv. Liberti per la Regione Puglia, l’Avv. Semeraro per la
Provincia di Taranto, l’Avv. Vantaggiato in sostituzione dell’Avv. Relleva per
l’Amministrazione comunale di Grottaglie, l’Avv. dello Stato Pedone per le
Amministrazioni statali resistenti e gli Avv. Luigi Quinto, Pasqualone e
Chianese per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con determina 12 maggio 2008 n. 250,
il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia accoglieva l’istanza
presentata dalla Ecolevante s.p.a. e rilasciava l’autorizzazione integrata
ambientale (A.I.A.) di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 con riferimento al
I e II lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in
Grottaglie, località “La Torre-Caprarica” (lotti quasi esauriti, con una
capacità residua di circa 30.000 mc); con la successiva determinazione 3 luglio
2008 n. 426 era poi rilasciata l’A.I.A., anche con riferimento al terzo lotto
della discarica in questione, per una capacità di circa 2.334.000 mc.
Le autorizzazioni erano impugnate dal Comitato “Vigiliamo per la discarica”
(associazione non riconosciuta che rappresenta i cittadini dei Comuni più
direttamente interessati alle discariche in discorso) per: 1) illegittimità di
tutti gli atti impugnati per violazione art. 2 lett. c) ed l) del d.lgs.
59/2005, violazione art. 5 del d.lgs. 59/2005 e della normativa in materia; 2)
illegittimità di tutti gli atti impugnati per violazione del decreto n. 187 del
9.12.2005 del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione
Puglia, e del successivo decreto n. 246 del 28.12.2006, violazione della l.r. n.
29 del 2007; 3) violazione dell’art. 5, 11° comma d.lgs. 59 del 2005, violazione
del principio di tipicità delle entrate di diritto pubblico; 4) violazione degli
artt. 707, 711 e 713 del codice della navigazione, violazione dell’annesso XIV
dell’ICAO alla convenzione di Chicago del 7.12.1948; 5) illegittimità dell’AIA
per violazione della dir. 26.4.1999 n. 31 della CE, illegittimità costituzionale
dell’art. 17, 2° comma del d.lgs. 36 del 2003 come successivamente modificato;
6) illegittimità dell’AIA per violazione della dir. 26.4.1999 n. 31 della CE,
violazione degli artt. 11 e dell’art. 17, 1°, 3°, 4° e 5° comma del d.lgs. 36
del 2003.
Si costituivano le Amministrazioni intimate e la controinteressata Ecolevante
s.p.a., controdeducendo sul merito del ricorso; la controinteressata sollevava
altresì eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di
interesse del Comitato ricorrente.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2008 la Sezione, con l’ordinanza n.
1005/2008, dichiarava infondata l’eccezione di incompetenza territoriale ex art.
32 l. 1034 del 1971 presentata dalla difesa dell’Amministrazione regionale e
rigettava l’istanza l’istanza di tutela cautelare proposta dal comitato
ricorrente, sulla base della seguente motivazione: «considerato che la formulata
eccezione ex art. 32 l. t.a.r. è manifestamente infondata, formando oggetto di
censura provvedimenti i cui effetti immediati sono riferibili a porzioni di
territorio ricadenti nella competenza di questa Sezione distaccata di Lecce.
Ritenuto che difetti nel caso in esame il requisito del periculum in mora,
atteso che:
- la discarica opera relativamente a rifiuti non pericolosi e tale circostanza
non è concretamente smentita (ferma, ovviamente, la necessità dei prescritti
controlli);
- il 1° ed il 2° lotto della discarica sembrerebbero aver ormai esaurito la
propria capienza;
- il 3° lotto, infine, continua a ricevere giornalmente le quantità e tipologie
di rifiuti che gli altri lotti ricevevano ormai da diversi anni, sicché non
paiono sussistere sotto questo profilo elementi nuovi che interrompano una
situazione di sostanziale continuità e giustifichino un intervento in sede
cautelare».
All'udienza del 20 maggio 2008 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, la Sezione
ritiene possibile prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di
inammissibilità del ricorso proposta dalla difesa della controinteressata, in
considerazione dell’infondatezza meritale del ricorso.
Per quello che riguarda la presunta valutazione “atomistica” dei due impianti
(che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dovevano essere considerati
unitariamente, in considerazione della prossimità localizzativa e della gestione
da parte di unico soggetto) oggetto dei due provvedimenti di A.I.A. impugnati in
questa sede, appare necessario rilevare come si tratti, con tutta evidenza di
due impianti diversi, sia per quello che riguarda la “tempistica” (il primo ed
il secondo lotto sono ormai esauriti, mentre il terzo lotto è sostanzialmente
all’inizio del periodo di funzionamento), sia per quello che riguarda la
localizzazione (la presenza della strada provinciale Francavilla
Fontana-Carosino opera, infatti, una sostanziale soluzione di continuità,
escludendo ogni possibilità di poter prospettare un unico grande impianto
sostanzialmente diviso in tre lotti); in considerazione della sostanziale
autonomia delle due vicende, anche sotto il profilo temporale, appare pertanto
sorprendente la pretesa di parte ricorrente di sottoporre ad unica V.I.A.
(procedimento che attiene comunque alla fase della localizzazione dell’impianto
e non alla fase di gestione, oggetto delle valutazioni rispecchiate nell’A.I.A.)
i due diversi impianti.
Del resto, la necessità di procedere ad una nuova V.I.A. non può neanche essere
desunta dalla presenza, nelle immediate vicinanze del II lotto della discarica,
del Santuario Rupestre della Madonna delle Grazie o di un centro di
riabilitazione di persone diversamente abili (centro che peraltro, con la nota
29.2.2008, ha espressamente significato alla Regione Puglia l’assenza di
qualsivoglia perturbativa derivante dalla realizzazione dell’impianto); come
desumibile dalla semplice lettura dell’Allegato I, punto I.I. lett. a) della
direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, il riferimento alla
necessità di tenere conto delle «zone di ricreazione» esistenti nelle vicinanze
degli impianti riguarda le procedure di «ubicazione di una discarica» e, quindi,
la fase localizzativa dell’impianto e non la fase gestionale che oggi ci occupa.
Per quello che riguarda la problematica relativa alla vicinanza della condotta
idrica dell’acquedotto del Pertusillo, è necessario innanzitutto rilevare come
la previsione dell’art. 8 del r.d. 381 del 1904 sia riferita all’abbandono
incontrollato di rifiuti in vicinanza dei corsi d’acqua e, quindi, non possa
regolamentare la diversa ipotesi di un impianto controllato di discarica sito
nelle vicinanze di una tubatura in acciaio, in pressione e che, per di più, è
situata al di fuori del vero e proprio sito di discarica; la natura non
sostanziale della lieve modifica progettuale concordata con l’AQP (e quindi la
non necessità di una nuova sottoposizione a V.I.A.) ha poi costituito oggetto di
valutazione da parte del competente settore della Regione Puglia, (nota
1.34.2008 n. 5331 del Dirigente del Settore Ambiente), sulla base di una
ricostruzione delle fonti normative che regolamentano la problematica che ha
evidenziato correttamente la mancanza di «effetti significativi sull’ambiente»
derivanti dalla modifica progettuale.
Le previsioni della nuova programmazione regionale in materia di gestione dei
rifiuti speciali (di cui ai decreti 9.12.2005 n. 187 e 28 dicembre 2006 n. 246
del Commissario delegato all’emergenza ambientale nella Regione Puglia),
attengono poi manifestamente alla fase di localizzazione degli impianti (fase,
che nella fattispecie concreta, si è conclusa prima dell’entrata in vigore delle
nuove disposizioni programmatorie) e, quindi, non possono trovare applicazione
in sede di rilascio dell’A.I.A. che attiene, al contrario, alla diversa fase
della gestione degli impianti già localizzati; del resto, il semplice
riferimento alle concrete previsioni della nuova programmazione regionale (come,
ad esempio, quella relativa alla vicinanza ai collegamenti ferroviari) evidenzia
con plastica evidenza come non si tratti certo di criteri destinati a trovare
applicazione nella fase gestionale dell’impianto, se non già soddisfatti in sede
di localizzazione della discarica.
La legge regionale 31 ottobre 2007 (comunque richiamata nei presupposti degli
atti impugnati) è poi stata dichiarata incostituzionale nella sua interezza da
Corte cost. 23 gennaio 2009 n. 10, su rimessione operata dalla Sezione (ord. 23
gennaio 2008 n. 564); nella sentenza della Corte costituzionale è poi stato
rilevato ancora una volta, in sintonia con la giurisprudenza assolutamente
incontroversa del Giudice delle leggi, come, il nostro ordinamento non conosca
un principio di autosufficienza (principio che costituisce oggetto di alcune
censure coordinate raggruppate nel primo e nel secondo motivo di ricorso) nello
smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, in considerazione
dell’evidente difficoltà di individuare un ambito gestionale ottimale: «questa
Corte già più volte è intervenuta sui limiti che incontra la legislazione
regionale nel disciplinare lo smaltimento dei rifiuti di provenienza
extraregionale, pervenendo ad una duplice soluzione in relazione alla tipologia
dei rifiuti in questione.
Mentre da un lato si è statuito che, alla stregua del principio di
autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall'art. 182, comma 5, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, ma, già in passato, affermato dall'art. 5,
comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il divieto di smaltimento dei
rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non
pericolosi, dall'altro, invece, si è affermato che il principio
dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di
provenienza extraregionale non possono valere né per quelli speciali pericolosi
(sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né
per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001).
Si è, infatti, rilevato che per tali tipologie di rifiuti non è possibile
preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del
materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile
«individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo
della autosufficienza nello smaltimento» (sentenza n. 335 del 2001)» (Corte
cost. 23 gennaio 2009 n. 10).
Il terzo motivo di ricorso è poi formulato in termini meramente ipotetici che si
limitano ad evidenziare un possibile valore “condizionante” delle somme
corrisposte dalla controinteressata all’Amministrazione comunale di Grottaglie a
titolo di compensazione rispetto ad una serena valutazione della fattispecie,
con riferimento soprattutto alla primaria esigenza di tutela della salute
pubblica e dell’ambiente; a questo proposito, è sufficiente richiamare la nota
30.11.2007 prot. n. 29568 del Comune di Grottaglie che evidenzia chiaramente
come la formulazione del parere del Comune nei procedimenti di A.I.A. sia stata
preceduta da apposito «incarico di consulenza al Dipartimento civile ed
ambientale del Politecnico di Bari» (consulenza depositata in giudizio dalla
difesa della controinteressata) che ha evidenziato la corrispondenza
dell’impianto alla normativa vigente ed all’esigenza primaria di minimizzare
l’impatto della discarica; il rischio di condizionamento richiamato da parte
ricorrente non trova quindi alcuna conferma nella documentazione depositata in
giudizio, ove è anzi la documentazione delle valutazioni effettuate dal Comune
di Grottaglie in sede prodromica alla formulazione del proprio parere.
Nel quarto motivo di ricorso sono poi raggruppate le censure relative alla
vicinanza dell’area aeroportuale di Grottaglie ed ai possibili fenomeni di bird
strike derivanti dalla presenza delle due discariche; ed anche a questo
proposito, la Sezione deve rilevare come si tratti di censure che attengono alla
fase realizzativa dei due impianti e non alla fase gestionale (e che non possono
pertanto essere prospettate solo avverso il rilascio dell’A.I.A., quando non
sono state sollevate in sede di impugnazione dei provvedimenti localizzativi).
Ad ogni modo, la semplice lettura delle previsioni degli artt. 707, 711 e 713
del codice della navigazione (come modificate dal d.lgs. 9 maggio 2005 n. 96) e
dell’Annesso XIV dell’I.C.A.O. alla Convenzione di Chicago del 7.12.1944
(ratificata dall’Italia con il d.lgs. 6.3.1948 n. 616) evidenzia chiaramente
come non sussista alcun divieto assoluto di localizzare discariche a meno di 13
km di distanza dagli impianti aeroportuali e come la valutazione dell’E.N.A.C.
non assuma pertanto carattere vincolato; l’articolata e approfondita analisi
(con riferimento allo stato dei luoghi, alle specie di volatili presenti
sull’area, ecc.) del rischio di bird strike derivante dall’esercizio dei due
impianti in questione rispecchiata dalla nota 19.6.2008 prot. n. 003882 dell’E.N.A.C.
non è poi caratterizzata da quei vizi evidenti di illogicità o irrazionalità che
ne permetterebbero il sindacato in sede giurisdizionale, né può essere valutata
con riferimento alle linee generali di indirizzo di cui all’Informativa tecnica
del 17 dicembre 2008, intervenute in data successiva al rilascio del parere (e,
quindi, inutilizzabili in sede di valutazione di apporto consultivo reso
precedentemente all’intervento dell’atto di indirizzo sopra richiamato).
Per quello che riguarda il nuovo impianto di gestione relativo al II lotto della
discarica “La Torre-Caprarica” (quinto motivo di ricorso), la previsione
dell’art. 17, 2° comma del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (successivamente
prorogata al 31.12.2008, dall’art. 1, 184° comma della l. n. 296 del 2006 e
quindi pienamente vigente al momento di emanazione dell’atto impugnato)
consentiva lo smaltimento in discarica «in osservanza delle condizioni e dei
limiti di accettabilità previsti dalla Delib. 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale» e non secondo i più restrittivi criteri del d.m. 3.8.2005; e
si tratta di previsione normativa transitoria che non può certamente costituire
oggetto di disapplicazione a seguito di un presunto contrasto con la direttiva
del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE (le previsioni degli artt. 5-6 della
direttiva in materia di rifiuti ammissibili in discarica non sono, infatti,
self-executing, come ritenuto anche dalla sentenza 3.10.2008 n. 37559 della
Corte di cassazione penale, più volte richiamata da parte ricorrente) o con la
sentenza della Corte giustizia CE, sez. II, 10 aprile 2008, in causa C-442/2006
(che riguarda le sole discariche autorizzate nel periodo intercorrente tra il 16
luglio 2001 e il 27 marzo 2003 e, quindi, non l’impianto in questione,
autorizzato in data successiva), come sostenuto da parte ricorrente; è poi
manifestamente infondata la generica eccezione d’incostituzionalità della
normativa in questione prospettata da parte ricorrente (sulle orme della citata
sentenza 3.10.2008 n. 37559 della Corte di cassazione penale) per sostanziale
violazione dei vincoli comunitari (vincoli che però, per quanto sopra rilevato
in ordine alla natura non self-executing delle previsioni degli artt. 5 e 6
della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, non sembrano essere
stati violati).
Per quello che riguarda poi l’impianto già in esercizio di cui al I e II lotto
della discarica “La Torre-Caprarica” oggetto dell’A.I.A. 12 maggio 2008 n. 250
(sesto motivo di ricorso), occorre, in primo luogo, rilevare come si tratti
sostanzialmente di previsioni superate dall’esaurimento della capacità ricettiva
dell’impianto in discorso; in ogni caso, la prescrizioni generali sul
conferimento allegate all’A.I.A. impugnata (punto n. 5) operano un chiaro
riferimento anche al «piano di adeguamento approvato con la determinazione
dirigenziale della Provincia di Taranto n. 171/2005» e, quindi, soddisfano
espressamente la necessità, sottolineata da Cass. pen. 3.10.2008 n. 37559, che,
per gli impianti preesistenti, le disposizioni del d.lgs. 36/2003 debbano
trovare graduale applicazione secondo la scansione temporale prevista dal piano
di adeguamento previsto dall’art. 17, commi 3-4 del d.lgs. 36 del 2003; il
generico richiamo alla previsione transitoria dell’art. 17, 2° comma del d.lgs.
36 del 2003 operato dal successivo punto n. 6 delle citate prescrizioni generali
sul conferimento deve quindi essere letto in necessario coordinamento con la
precedente disposizione del punto n. 5 che prevede la decisiva mediazione del
piano di adeguamento.
Il ricorso deve pertanto essere respinto; sussistono ragioni per procedere alla
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul
ricorso in premessa lo respinge, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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