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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 giugno 2009 n. 1550


RIFIUTI - Regione Puglia - Programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti speciali - Localizzazione degli impianti - Fase di gestione - Estraneità - A.I.A. Le previsioni della programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti speciali (di cui ai decreti 9.12.2005 n. 187 e 28 dicembre 2006 n. 246 del Commissario delegato all’emergenza ambientale nella Regione Puglia), attengono manifestamente alla fase di localizzazione degli impianti e, quindi, non possono trovare applicazione in sede di rilascio dell’A.I.A. che attiene, al contrario, alla diversa fase della gestione degli impianti già localizzati. Pres. Ravalli, Est. Viola - Comitato V. (avv. Lupo) c. Regione Puglia (avv. Liberti), Provincia di Taranto (avv. Semeraro), Comune di Grottaglie (avv. Relleva), ASL Taranto (avv. Boccuni), Enac e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18/06/2009, n. 1550
 

RIFIUTI - Principio di autosufficienza - Art. 182, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - Rifiuti pericolosi e non pericolosi - Sentenza Corte Costituzionale n. 10/2009. Alla stregua del principio di autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall'art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma, già in passato, affermato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi; il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono invece valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001). Si è, infatti, rilevato che per tali tipologie di rifiuti non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile «individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo della autosufficienza nello smaltimento» (sentenza n. 335 del 2001)» (Corte cost. 23 gennaio 2009 n. 10). Pres. Ravalli, Est. Viola - Comitato V. (avv. Lupo) c. Regione Puglia (avv. Liberti), Provincia di Taranto (avv. Semeraro), Comune di Grottaglie (avv. Relleva), ASL Taranto (avv. Boccuni), Enac e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18/06/2009, n. 1550
 

RIFIUTI - Discariche - Impianti preesistenti al d.lgs. n. 36/2003 - Piano di adeguamento - Art. 17, cc. 3 e 4. Per gli impianti preesistenti, le disposizioni del d.lgs. 36/2003 debbano trovare graduale applicazione secondo la scansione temporale prevista dal piano di adeguamento previsto dall’art. 17, commi 3-4 del d.lgs. 36 del 2003 (cfr. Cass. pen. 3.10.2008 n. 37559). Pres. Ravalli, Est. Viola - Comitato V. (avv. Lupo) c. Regione Puglia (avv. Liberti), Provincia di Taranto (avv. Semeraro), Comune di Grottaglie (avv. Relleva), ASL Taranto (avv. Boccuni), Enac e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18/06/2009, n. 1550

 

RIFIUTI - Impianti di smaltimento - Prossimità localizzativa e gestione da parte di un unico soggetto - Unitarietà dell’impianto a fini A.I.A. - Esclusione - Fattispecie. La prossimità localizzativa e la gestione da parte di unico soggetto non sono sufficienti perché due impianti per lo smaltimento dei rifiuti siano considerati unitariamente a fini A.I.A. (nella specie, l’esistenza di una strada provinciale operava una sostanziale soluzione di continuità, escludendo ogni possibilità di poter prospettare un unico grande impianto sostanzialmente diviso in tre lotti). Pres. Ravalli, Est. Viola - Comitato V. (avv. Lupo) c. Regione Puglia (avv. Liberti), Provincia di Taranto (avv. Semeraro), Comune di Grottaglie (avv. Relleva), ASL Taranto (avv. Boccuni), Enac e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18/06/2009, n. 1550

 

 

 

 N. 01550/2009 REG.SEN.
N. 01503/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
 


ha pronunciato la seguente
 


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2008, proposto da:
Comitato Vigiliamo per la Discarica, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lupo, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;

contro

Regione Puglia - Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso Maria Liberti in Lecce, viale A.Moro 1,c/o Uff Cont Reg Pug;
Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
Comune di Grottaglie, rappresentato e difeso dall'avv. Piero G. Relleva, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
Azienda Sanitaria Locale Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Boccuni, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
Enac, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
Arpa Puglia, Acquedotto Pugliese Spa; non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Ecolevante Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Bice Annalisa Pasqualone, Luigi Quinto, Pietro Quinto, Carla Chianese, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad Ecolevante s.p.a. con determinazione n.250 del 12.5.2008 del dirigente del settore ecologia della Regione Puglia, pubblicata sul BURP n.105 del 2.7.2008, relativamente alla discarica per rifiuti non pericolosi ( I e II lotto) situata in Grottaglie, in c.da La Torre - Caprarica; e di tutti i pareri favorevoli resi nel procedimento conclusosi con il rilascio della medesima AIA, dal Comune di Grottaglie, dalla Provincia di Taranto, dall'AUSL TA, dall'ARPA Puglia e dalla Regione Puglia ufficio IPPC/AIA; dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad Ecolevante s.p.a. con determinazione n.426 del 3 luglio 2008 del dirigente dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico, IPPC-AIA della Regione Puglia, non ancora pubblicata sul BURP, relativamente alla discarica per rifiuti non pericolosi (cosiddetto "ampliamento in III lotto") sita in Grottaglie, in c.da La Torre - Caprarica; e di tutti i pareri favorevoli resi nel procedimento conclusosi con il rilascio della medesima AIA, dal Comune di Grottaglie, dalla Provincia di Taranto, dall'AUSL TA, dall'Acquedotto Pugliese, dall'Arpa Puglia e dalla Regione Ufficio IPPC/AIA; dell'atto prot.n. 20010 del 23.4.2008 del dirigente del settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto, mai pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Taranto, col quale si è concluso un procedimento non definito nel suo oggetto; dell'atto prot.n. 10179 del 29.2.2008 del dirigente del settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto, col quale è stato avviato il procedimento conclusosi con l'atto prot.n. 20010 del 23.2008 di cui innanzi; dell'atto del Direttore Generale dell'ENAC, del 19.6.2008, nonché di qualsiasi altro atto presupposto, comunque connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti i verbali delle conferenze di servizi relative ai procedimenti AIA Ecolevante per il I, II e III lotto della discarica sita in Grottaglie, loc. La Torre - Caprarica, presso la Regione Puglia, e tutti i pareri del Comitato Tecnico Provinciale presso la Provincia di Taranto relativi alle stesse procedure AIA Ecolevante per il I, II e III lotto della discarica in questione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia - Bari;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grottaglie;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Taranto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enac;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ecolevante Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/05/2009 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Lupo per le Amministrazioni ricorrenti, l’Avv. Curigliano in sostituzione dell’Avv. Liberti per la Regione Puglia, l’Avv. Semeraro per la Provincia di Taranto, l’Avv. Vantaggiato in sostituzione dell’Avv. Relleva per l’Amministrazione comunale di Grottaglie, l’Avv. dello Stato Pedone per le Amministrazioni statali resistenti e gli Avv. Luigi Quinto, Pasqualone e Chianese per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con determina 12 maggio 2008 n. 250, il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia accoglieva l’istanza presentata dalla Ecolevante s.p.a. e rilasciava l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 con riferimento al I e II lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Grottaglie, località “La Torre-Caprarica” (lotti quasi esauriti, con una capacità residua di circa 30.000 mc); con la successiva determinazione 3 luglio 2008 n. 426 era poi rilasciata l’A.I.A., anche con riferimento al terzo lotto della discarica in questione, per una capacità di circa 2.334.000 mc.

Le autorizzazioni erano impugnate dal Comitato “Vigiliamo per la discarica” (associazione non riconosciuta che rappresenta i cittadini dei Comuni più direttamente interessati alle discariche in discorso) per: 1) illegittimità di tutti gli atti impugnati per violazione art. 2 lett. c) ed l) del d.lgs. 59/2005, violazione art. 5 del d.lgs. 59/2005 e della normativa in materia; 2) illegittimità di tutti gli atti impugnati per violazione del decreto n. 187 del 9.12.2005 del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia, e del successivo decreto n. 246 del 28.12.2006, violazione della l.r. n. 29 del 2007; 3) violazione dell’art. 5, 11° comma d.lgs. 59 del 2005, violazione del principio di tipicità delle entrate di diritto pubblico; 4) violazione degli artt. 707, 711 e 713 del codice della navigazione, violazione dell’annesso XIV dell’ICAO alla convenzione di Chicago del 7.12.1948; 5) illegittimità dell’AIA per violazione della dir. 26.4.1999 n. 31 della CE, illegittimità costituzionale dell’art. 17, 2° comma del d.lgs. 36 del 2003 come successivamente modificato; 6) illegittimità dell’AIA per violazione della dir. 26.4.1999 n. 31 della CE, violazione degli artt. 11 e dell’art. 17, 1°, 3°, 4° e 5° comma del d.lgs. 36 del 2003.

Si costituivano le Amministrazioni intimate e la controinteressata Ecolevante s.p.a., controdeducendo sul merito del ricorso; la controinteressata sollevava altresì eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse del Comitato ricorrente.

Alla camera di consiglio del 5 novembre 2008 la Sezione, con l’ordinanza n. 1005/2008, dichiarava infondata l’eccezione di incompetenza territoriale ex art. 32 l. 1034 del 1971 presentata dalla difesa dell’Amministrazione regionale e rigettava l’istanza l’istanza di tutela cautelare proposta dal comitato ricorrente, sulla base della seguente motivazione: «considerato che la formulata eccezione ex art. 32 l. t.a.r. è manifestamente infondata, formando oggetto di censura provvedimenti i cui effetti immediati sono riferibili a porzioni di territorio ricadenti nella competenza di questa Sezione distaccata di Lecce.

Ritenuto che difetti nel caso in esame il requisito del periculum in mora, atteso che:

- la discarica opera relativamente a rifiuti non pericolosi e tale circostanza non è concretamente smentita (ferma, ovviamente, la necessità dei prescritti controlli);

- il 1° ed il 2° lotto della discarica sembrerebbero aver ormai esaurito la propria capienza;

- il 3° lotto, infine, continua a ricevere giornalmente le quantità e tipologie di rifiuti che gli altri lotti ricevevano ormai da diversi anni, sicché non paiono sussistere sotto questo profilo elementi nuovi che interrompano una situazione di sostanziale continuità e giustifichino un intervento in sede cautelare».

All'udienza del 20 maggio 2008 il ricorso passava quindi in decisione.
 

DIRITTO
 

In via preliminare, la Sezione ritiene possibile prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso proposta dalla difesa della controinteressata, in considerazione dell’infondatezza meritale del ricorso.

Per quello che riguarda la presunta valutazione “atomistica” dei due impianti (che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dovevano essere considerati unitariamente, in considerazione della prossimità localizzativa e della gestione da parte di unico soggetto) oggetto dei due provvedimenti di A.I.A. impugnati in questa sede, appare necessario rilevare come si tratti, con tutta evidenza di due impianti diversi, sia per quello che riguarda la “tempistica” (il primo ed il secondo lotto sono ormai esauriti, mentre il terzo lotto è sostanzialmente all’inizio del periodo di funzionamento), sia per quello che riguarda la localizzazione (la presenza della strada provinciale Francavilla Fontana-Carosino opera, infatti, una sostanziale soluzione di continuità, escludendo ogni possibilità di poter prospettare un unico grande impianto sostanzialmente diviso in tre lotti); in considerazione della sostanziale autonomia delle due vicende, anche sotto il profilo temporale, appare pertanto sorprendente la pretesa di parte ricorrente di sottoporre ad unica V.I.A. (procedimento che attiene comunque alla fase della localizzazione dell’impianto e non alla fase di gestione, oggetto delle valutazioni rispecchiate nell’A.I.A.) i due diversi impianti.

Del resto, la necessità di procedere ad una nuova V.I.A. non può neanche essere desunta dalla presenza, nelle immediate vicinanze del II lotto della discarica, del Santuario Rupestre della Madonna delle Grazie o di un centro di riabilitazione di persone diversamente abili (centro che peraltro, con la nota 29.2.2008, ha espressamente significato alla Regione Puglia l’assenza di qualsivoglia perturbativa derivante dalla realizzazione dell’impianto); come desumibile dalla semplice lettura dell’Allegato I, punto I.I. lett. a) della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, il riferimento alla necessità di tenere conto delle «zone di ricreazione» esistenti nelle vicinanze degli impianti riguarda le procedure di «ubicazione di una discarica» e, quindi, la fase localizzativa dell’impianto e non la fase gestionale che oggi ci occupa.

Per quello che riguarda la problematica relativa alla vicinanza della condotta idrica dell’acquedotto del Pertusillo, è necessario innanzitutto rilevare come la previsione dell’art. 8 del r.d. 381 del 1904 sia riferita all’abbandono incontrollato di rifiuti in vicinanza dei corsi d’acqua e, quindi, non possa regolamentare la diversa ipotesi di un impianto controllato di discarica sito nelle vicinanze di una tubatura in acciaio, in pressione e che, per di più, è situata al di fuori del vero e proprio sito di discarica; la natura non sostanziale della lieve modifica progettuale concordata con l’AQP (e quindi la non necessità di una nuova sottoposizione a V.I.A.) ha poi costituito oggetto di valutazione da parte del competente settore della Regione Puglia, (nota 1.34.2008 n. 5331 del Dirigente del Settore Ambiente), sulla base di una ricostruzione delle fonti normative che regolamentano la problematica che ha evidenziato correttamente la mancanza di «effetti significativi sull’ambiente» derivanti dalla modifica progettuale.

Le previsioni della nuova programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti speciali (di cui ai decreti 9.12.2005 n. 187 e 28 dicembre 2006 n. 246 del Commissario delegato all’emergenza ambientale nella Regione Puglia), attengono poi manifestamente alla fase di localizzazione degli impianti (fase, che nella fattispecie concreta, si è conclusa prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni programmatorie) e, quindi, non possono trovare applicazione in sede di rilascio dell’A.I.A. che attiene, al contrario, alla diversa fase della gestione degli impianti già localizzati; del resto, il semplice riferimento alle concrete previsioni della nuova programmazione regionale (come, ad esempio, quella relativa alla vicinanza ai collegamenti ferroviari) evidenzia con plastica evidenza come non si tratti certo di criteri destinati a trovare applicazione nella fase gestionale dell’impianto, se non già soddisfatti in sede di localizzazione della discarica.

La legge regionale 31 ottobre 2007 (comunque richiamata nei presupposti degli atti impugnati) è poi stata dichiarata incostituzionale nella sua interezza da Corte cost. 23 gennaio 2009 n. 10, su rimessione operata dalla Sezione (ord. 23 gennaio 2008 n. 564); nella sentenza della Corte costituzionale è poi stato rilevato ancora una volta, in sintonia con la giurisprudenza assolutamente incontroversa del Giudice delle leggi, come, il nostro ordinamento non conosca un principio di autosufficienza (principio che costituisce oggetto di alcune censure coordinate raggruppate nel primo e nel secondo motivo di ricorso) nello smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, in considerazione dell’evidente difficoltà di individuare un ambito gestionale ottimale: «questa Corte già più volte è intervenuta sui limiti che incontra la legislazione regionale nel disciplinare lo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, pervenendo ad una duplice soluzione in relazione alla tipologia dei rifiuti in questione.

Mentre da un lato si è statuito che, alla stregua del principio di autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall'art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma, già in passato, affermato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, dall'altro, invece, si è affermato che il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001).

Si è, infatti, rilevato che per tali tipologie di rifiuti non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile «individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo della autosufficienza nello smaltimento» (sentenza n. 335 del 2001)» (Corte cost. 23 gennaio 2009 n. 10).

Il terzo motivo di ricorso è poi formulato in termini meramente ipotetici che si limitano ad evidenziare un possibile valore “condizionante” delle somme corrisposte dalla controinteressata all’Amministrazione comunale di Grottaglie a titolo di compensazione rispetto ad una serena valutazione della fattispecie, con riferimento soprattutto alla primaria esigenza di tutela della salute pubblica e dell’ambiente; a questo proposito, è sufficiente richiamare la nota 30.11.2007 prot. n. 29568 del Comune di Grottaglie che evidenzia chiaramente come la formulazione del parere del Comune nei procedimenti di A.I.A. sia stata preceduta da apposito «incarico di consulenza al Dipartimento civile ed ambientale del Politecnico di Bari» (consulenza depositata in giudizio dalla difesa della controinteressata) che ha evidenziato la corrispondenza dell’impianto alla normativa vigente ed all’esigenza primaria di minimizzare l’impatto della discarica; il rischio di condizionamento richiamato da parte ricorrente non trova quindi alcuna conferma nella documentazione depositata in giudizio, ove è anzi la documentazione delle valutazioni effettuate dal Comune di Grottaglie in sede prodromica alla formulazione del proprio parere.

Nel quarto motivo di ricorso sono poi raggruppate le censure relative alla vicinanza dell’area aeroportuale di Grottaglie ed ai possibili fenomeni di bird strike derivanti dalla presenza delle due discariche; ed anche a questo proposito, la Sezione deve rilevare come si tratti di censure che attengono alla fase realizzativa dei due impianti e non alla fase gestionale (e che non possono pertanto essere prospettate solo avverso il rilascio dell’A.I.A., quando non sono state sollevate in sede di impugnazione dei provvedimenti localizzativi). Ad ogni modo, la semplice lettura delle previsioni degli artt. 707, 711 e 713 del codice della navigazione (come modificate dal d.lgs. 9 maggio 2005 n. 96) e dell’Annesso XIV dell’I.C.A.O. alla Convenzione di Chicago del 7.12.1944 (ratificata dall’Italia con il d.lgs. 6.3.1948 n. 616) evidenzia chiaramente come non sussista alcun divieto assoluto di localizzare discariche a meno di 13 km di distanza dagli impianti aeroportuali e come la valutazione dell’E.N.A.C. non assuma pertanto carattere vincolato; l’articolata e approfondita analisi (con riferimento allo stato dei luoghi, alle specie di volatili presenti sull’area, ecc.) del rischio di bird strike derivante dall’esercizio dei due impianti in questione rispecchiata dalla nota 19.6.2008 prot. n. 003882 dell’E.N.A.C. non è poi caratterizzata da quei vizi evidenti di illogicità o irrazionalità che ne permetterebbero il sindacato in sede giurisdizionale, né può essere valutata con riferimento alle linee generali di indirizzo di cui all’Informativa tecnica del 17 dicembre 2008, intervenute in data successiva al rilascio del parere (e, quindi, inutilizzabili in sede di valutazione di apporto consultivo reso precedentemente all’intervento dell’atto di indirizzo sopra richiamato).

Per quello che riguarda il nuovo impianto di gestione relativo al II lotto della discarica “La Torre-Caprarica” (quinto motivo di ricorso), la previsione dell’art. 17, 2° comma del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (successivamente prorogata al 31.12.2008, dall’art. 1, 184° comma della l. n. 296 del 2006 e quindi pienamente vigente al momento di emanazione dell’atto impugnato) consentiva lo smaltimento in discarica «in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale» e non secondo i più restrittivi criteri del d.m. 3.8.2005; e si tratta di previsione normativa transitoria che non può certamente costituire oggetto di disapplicazione a seguito di un presunto contrasto con la direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE (le previsioni degli artt. 5-6 della direttiva in materia di rifiuti ammissibili in discarica non sono, infatti, self-executing, come ritenuto anche dalla sentenza 3.10.2008 n. 37559 della Corte di cassazione penale, più volte richiamata da parte ricorrente) o con la sentenza della Corte giustizia CE, sez. II, 10 aprile 2008, in causa C-442/2006 (che riguarda le sole discariche autorizzate nel periodo intercorrente tra il 16 luglio 2001 e il 27 marzo 2003 e, quindi, non l’impianto in questione, autorizzato in data successiva), come sostenuto da parte ricorrente; è poi manifestamente infondata la generica eccezione d’incostituzionalità della normativa in questione prospettata da parte ricorrente (sulle orme della citata sentenza 3.10.2008 n. 37559 della Corte di cassazione penale) per sostanziale violazione dei vincoli comunitari (vincoli che però, per quanto sopra rilevato in ordine alla natura non self-executing delle previsioni degli artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, non sembrano essere stati violati).

Per quello che riguarda poi l’impianto già in esercizio di cui al I e II lotto della discarica “La Torre-Caprarica” oggetto dell’A.I.A. 12 maggio 2008 n. 250 (sesto motivo di ricorso), occorre, in primo luogo, rilevare come si tratti sostanzialmente di previsioni superate dall’esaurimento della capacità ricettiva dell’impianto in discorso; in ogni caso, la prescrizioni generali sul conferimento allegate all’A.I.A. impugnata (punto n. 5) operano un chiaro riferimento anche al «piano di adeguamento approvato con la determinazione dirigenziale della Provincia di Taranto n. 171/2005» e, quindi, soddisfano espressamente la necessità, sottolineata da Cass. pen. 3.10.2008 n. 37559, che, per gli impianti preesistenti, le disposizioni del d.lgs. 36/2003 debbano trovare graduale applicazione secondo la scansione temporale prevista dal piano di adeguamento previsto dall’art. 17, commi 3-4 del d.lgs. 36 del 2003; il generico richiamo alla previsione transitoria dell’art. 17, 2° comma del d.lgs. 36 del 2003 operato dal successivo punto n. 6 delle citate prescrizioni generali sul conferimento deve quindi essere letto in necessario coordinamento con la precedente disposizione del punto n. 5 che prevede la decisiva mediazione del piano di adeguamento.

Il ricorso deve pertanto essere respinto; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo respinge, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 


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