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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 19 giugno 2009 n. 1594
MARE E COSTE - Porti - Concessioni di beni del demanio marittimo - Art. 105,
d.lgs. n. 112/98 - Competenza statale - Limiti - Fattispecie. L’art. 105
secondo comma lettera l) del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 112 -nel testo
introdotto dall’art. 9 della Legge 16 Marzo 2001 n° 68 (statuente che: “Sono
conferite alle Regioni le funzioni relative … al rilascio di concessioni di beni
del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare
territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di
energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare
ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e
nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con
il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995, pubblicato nella G.U. n° 136 del 12 Giugno 1996 e
ss.mm. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il
conferimento decorre dal 1° Gennaio 2002”)- nel delineare gli ambiti sottratti
al conferimento alle Regioni, non ha richiamato indistintamente tutte le aree
riportate nell’elencazione contenuta nel D.P.C.M. 21 Dicembre 1995, ma
esclusivamente quelle ivi analiticamente e specificamente individuate come di
preminente interesse nazionale. (Fattispecie relativa ad un porto - non
finalizzato alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, né di rilevanza
economica internazionale o nazionale - per il quale le funzioni amministrative
in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime, ivi comprese le
licenze suppletive contemplate dall’art. 24 del Regolamento di attuazione del
Codice della Navigazione, appartengano alla Regione Puglia, e non più
all’Autorità statale marittima). Pres. Ravalli, Est. Manca - D.T.G. (avv.
Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. Cantobelli) e Comune di Nardò (avv. Quinto).
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 19/06/2009, n. 1594
N. 01594/2009 REG.SEN.
N. 01096/2007 REG.RIC.
N. 01124/2007 REG.RIC.
N. 00727/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1096 del 2007, proposto da:
- De Trane Ginetta, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluigi Pellegrino ed
elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via
Augusto Imperatore 16;
contro
- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avv. Francesco Cantobelli ed elettivamente domiciliata in Lecce,
presso lo studio del difensore, alla via Zanardelli 60;
- il Comune di Nardò, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo
studio del difensore, alla via Garibaldi 43;
sul ricorso n. 1124 del 2007, proposto da:
- Comune di Nardò, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo
studio del difensore, alla via Garibaldi 43;
contro
- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avv. Francesco Cantobelli ed elettivamente domiciliata in Lecce,
presso lo studio del difensore, alla via Zanardelli 60;
nei confronti di
- De Trane Ginetta, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluigi Pellegrino ed
elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via
Augusto Imperatore 16;
Sul ricorso numero di registro generale 727 del 2008, proposto da:
- De Trane Ginetta, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluigi Pellegrino ed
elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via
Augusto Imperatore 16;
contro
- il Comune di Nardò, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo
studio del difensore, alla via Garibaldi 43;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1096 del 2007:
- entro i limiti precisati nel ricorso, della determinazione in data 9.5.07, n.
232, del Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
quanto al ricorso n. 1124 del 2007:
- della determinazione in data 9.5.07, n. 232, del Dirigente del Settore Demanio
e Patrimonio della Regione Puglia;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa la nota
in data 26.6.07, prot. n. 20/6851/P, a firma del medesimo Dirigente.
quanto al ricorso n. 727 del 2008:
- della determinazione in data 7.4.08, n. 13507, del Dirigente del Settore
Urbanistica e Ambiente del Comune di Nardò;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa la
comunicazione di avvio del procedimento del 10.3.08.
Visti i ricorsi ed i relativi allegati.
Visto gli atti di costituzione in giudizio di pp.aa. e controinteressati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 28.1.09 il dott. Ettore Manca e uditi gli
Avv.ti Valeria Pellegrino -in sostituzione di Gianluigi Pellegrino-, Adriano
Tolomeo -in sostituzione di Cantobelli- e Antonio Quinto -in sostituzione di
Pietro Quinto.
Osservato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Nel ricorso si espone che:
1.1 la sig.ra De Trane è titolare di una concessione demaniale per la gestione
di un piccolo approdo turistico in località Santa Caterina del Comune di Nardò,
in forza delle licenze n. 4/02 (per una superficie di mq. 4913) e 64/03 (per mq.
250) rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, originariamente
scadenti il 30.6.08.
1.2 Con licenza suppletiva n. 30 del 12.9.2005, inoltre, la medesima
Capitaneria:
- riperimetrava la superficie dello specchio acqueo concesso -autorizzando
l’occupazione complessiva di mq. 5159,04 (in luogo degli iniziali 5163, pari a
mq. 4913 + 250);
- spostava la scadenza del termine al 31.8.11.
1.3 Le licenze n. 4/02 e 64/03 fin qui richiamate, peraltro, venivano impugnate
dal Comune di Nardò con ricorso n. 1607/05, da questo T.a.r. parzialmente
accolto con sentenza n. 3826 del 5.7.06, nei sensi che seguono:
- «Come illustrato in narrativa, il Comune di Nardò, con il ricorso introduttivo
del giudizio, impugna la nota della Capitaneria di Porto di Gallipoli prot. n.
17230 pervenuta il 27 Giugno 2005, con la quale (riscontrando alcune recenti
note comunali contestative della legittimità delle concessioni d.m. rilasciate
nel Porticciolo di Santa Caterina per allegata carenza di titolarità delle
funzioni amministrative sul demanio marittimo ricadente nel detto Porticciolo)
ha essenzialmente affermato che “risulta pacifico che la competenza al rilascio
ed alla revoca delle concessioni demaniali marittime all’interno di detto porto
spetti all’Autorità statale”.
Con motivi aggiunti (ex art. 1 Legge n° 205/2000) notificati in data 14 Aprile
2006, ha altresì impugnato la concessione demaniale marittima n° 30 del 12
Settembre 2005 (“licenza suppletiva in parziale sanatoria”) rilasciata dalla
Capitaneria di Porto di Gallipoli a favore della Sig.ra De Trane Ginetta per
occupare una zona d.m. ed uno specchio acqueo della superficie complessiva di
mq. 5.159,04 per lo svolgimento del servizio di ormeggio imbarcazioni ed
assistenza nautica in località Santa Caterina dal 1° Settembre 2005 al 31 Agosto
2011, nonché tutti gli atti connessi ed in particolare la nota prot. n° 15482
del 31 Maggio 2005 e l’autorizzazione n° 10/25 del 27 Maggio 2005 con la quale
la Ditta De Trane è stata autorizzata al posizionamento di un box in legno di
mq. 31.
Il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile per carenza di interesse
del Comune di Nardò e in ragione del carattere non provvedimentale della
impugnata nota della Capitaneria di Porto di Gallipoli.
Il Collegio -a parte il rilievo che non è stata nemmeno impugnata la precedente
nota prot. n° 13159 del 10 Maggio 2005, con cui la Capitaneria di Porto di
Gallipoli aveva già riscontrato in senso negativo, con le medesime
argomentazioni giuridiche, la richiesta avanzata dal Comune di Nardò di
riesaminare in autotutela la concessione d.m. n° 4 del 21 Giugno 2002
(rilasciata in favore della Ditta De Trane, per il periodo dal 1° Luglio 2002 al
30 Giugno 2008) basata essenzialmente sull’asserita carenza di titolarità
statale delle funzioni amministrative sul demanio marittimo ricadente nel
Porticciolo di Santa Caterina (posto che il procedimento pendente al quale viene
fatto riferimento nell’ultimo capoverso della menzionata nota è soltanto quello
attivato dalla richiesta di licenza suppletiva in sanatoria presentata dalla
Ditta De Trane in data 24 Febbraio 2005)- osserva che, con l’impugnata nota prot.
n° 17230/2005, la Capitaneria di Porto resistente si è soltanto limitata a
ribadire di ritenersi titolare delle attribuzioni amministrative (da sempre
esercitate) inerenti il rilascio e la revoca delle concessioni demaniali
marittime all’interno del Porticciolo di Santa Caterina, senza riaprire -in
alcun modo- i risalenti procedimenti amministrativi culminati con il rilascio ai
vari concessionari (tra i quali la Ditta De Trane) dei provvedimenti concessori
ormai divenuti inoppugnabili, non attivando -dunque- un procedimento di “secondo
grado”.
Sottolineato che, infatti, il Comune di Nardò si è ben guardato dall’impugnare
la sopramenzionata concessione demaniale marittima n° 4 rilasciata dall’Autorità
Marittima Statale in data 21 Giugno 2002 in favore della Ditta De Trane (per il
periodo dal 1° Luglio 2002 al 30 Giugno 2008), è agevole rilevare, da un lato,
che la nota della Capitaneria di Porto di Gallipoli prot. n° 17230/2005 -oggetto
del presente giudizio- potrebbe tutt’al più essere qualificata alla stregua di
atto meramente confermativo rispetto ai provvedimenti concessori in precedenza
assentiti dalla medesima Autorità periferica statale e, dall’altro, che il
Comune di Nardò non potrebbe conseguire alcun risultato utile dall’ipotetico
accoglimento del ricorso, considerato che rimarrebbero comunque valide ed
efficaci le singole concessioni demaniali marittime rilasciate negli anni
precedenti in relazione ai beni del demanio ricadenti nel Porticciolo di Santa
Caterina.
In altri termini, a fronte dell’istanza di riesame in autotutela presentata dal
Comune di Nardò, la Capitaneria di Porto di Gallipoli non ha proceduto affatto
alla riapertura del relativo procedimento amministrativo (dandone comunicazione
a tutti i soggetti interessati), né alla rinnovazione (totale o parziale) della
fase istruttoria (al fine di rinnovare l’acquisizione al procedimento di tutti
gli interessi coinvolti per valutare l’eventuale sussistenza di un vizio di
legittimità inficiante il provvedimento concessorio e la possibile presenza di
ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, non riducentesi al mero
interesse generale al ripristino della legalità violata), ma si è limitata “tout
court” ad affermare -peraltro in termini assolutamente generali- che “risulta
pacifico che la competenza al rilascio ed alla revoca delle concessioni
demaniali marittime all’interno del Porticciolo di Santa Caterina spetti
all’Autorità statale”, adottando un atto (di mera comunicazione) in cui è
chiaramente assente ogni determinazione volitiva e -dunque- provvedimentale
(tanto meno ascrivibile all’esercizio del potere di autotutela, in esito ad un
procedimento c.d. di secondo grado).
E’ fondata, invece, l’impugnazione interposta con i motivi aggiunti (ex art. 1
Legge n° 205/2000) notificati alle controparti in data 14 Aprile 2006,
indirizzata avverso la “licenza suppletiva in parziale sanatoria” n° 30
rilasciata in data 12 Settembre 2005 dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli a
favore della Sig.ra De Trane Ginetta per occupare una zona d.m. ed uno specchio
acqueo della superficie complessiva di mq. 5.159,04 per lo svolgimento del
servizio di ormeggio imbarcazioni ed assistenza nautica in località Santa
Caterina dal 1° Settembre 2005 al 31 Agosto 2011, nonché tutti gli atti ad essa
presupposti (tra i quali in particolare l’autorizzazione n° 10/25 del 27 Maggio
2005 con la quale la Ditta De Trane è stata autorizzata al posizionamento di un
box in legno di mq. 31).
Il Tribunale […] ritiene condivisibile ed assorbente la prima censura di
incompetenza formulata con i predetti motivi aggiunti.
Infatti, come già chiarito dalla Sezione nella sentenza n° 2380 del 6 Aprile
2004 (confermata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato con la decisione n°
2565 del 20 Maggio 2005), l’art. 105 secondo comma lettera l) del Decreto
Legislativo 31 Marzo 1998 n° 112 -nel testo introdotto dall’art. 9 della Legge
16 Marzo 2001 n° 68 (statuente che: “Sono conferite alle Regioni le funzioni
relative … al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione
interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità
diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento
non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello
Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle
aree di preminente interesse nazionale individuate con il D.P.C.M. 21 Dicembre
1995, pubblicato nella G.U. n° 136 del 12 Giugno 1996 e ss.mm. Nei porti di
rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1°
Gennaio 2002”)- nel delineare gli ambiti sottratti al conferimento alle Regioni,
non ha richiamato indistintamente tutte le aree riportate nell’elencazione
contenuta nel D.P.C.M. 21 Dicembre 1995, ma esclusivamente quelle ivi
analiticamente e specificamente individuate come di preminente interesse
nazionale.
Chiarito ciò, si deve osservare che il Porticciolo di Santa Caterina (di Nardò)
non è qualificato nel menzionato D.P.C.M. 21 Dicembre 1995 come “area di
preminente interesse nazionale”, ma solo come “area per esigenze della
navigazione marittima (porticciolo interessato da lavori di ampliamento)”.
Pertanto, considerato che non risulta che il Porticciolo di Santa Caterina sia
un porto finalizzato alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, né un
porto di rilevanza economica internazionale o nazionale, si deve concludere nel
senso che le funzioni amministrative in materia di rilascio delle concessioni
demaniali marittime (ivi comprese le licenze suppletive contemplate dall’art. 24
del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione) inerenti le aree e
gli specchi acquei ricompresi nel predetto Porticciolo appartengano (a decorrere
dal 1° Gennaio 2002) alla Regione Puglia, e non più all’Autorità statale
marittima resistente, ai sensi dell’art. 105 secondo comma lettera l) del
Decreto Legislativo n° 112/1998, nel testo modificato dall’art. 9 della Legge 16
Marzo 2001 n° 88.
[…]
Si deve, però, precisare che la riconosciuta fondatezza dell’impugnazione
interposta dal Comune di Nardò con i motivi aggiunti del 14 Aprile 2006 comporta
l’annullamento unicamente della “licenza suppletiva in parziale sanatoria” n° 30
del 12 Settembre 2005 (e dagli atti ad essa presupposti, tra i quali
l’autorizzazione n° 10/25 del 27 Maggio 2005 con la quale la Ditta De Trane è
stata autorizzata al posizionamento di un box in legno di mq. 31), ma non incide
sulle precedenti concessioni demaniali n° 4/2002 e 64/2003 rilasciate dalla
Capitaneria di Porto di Gallipoli in favore della Ditta De Trane Ginetta e
giammai impugnate dal Comune ricorrente.
Infatti, le predette anteriori concessioni demaniali n° 4/2002 e n° 64/2003 sono
state sostituite, ma -per esplicita affermazione della Capitaneria di Porto
emanante- “ai soli fini ricognitivi”, dalla impugnata licenza suppletiva n°
30/2005 e, quindi, per la parte non oggetto di “variazione/ampliamento”, le
stesse devono intendersi come meramente confermate.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso introduttivo del giudizio deve essere
dichiarato inammissibile ed i motivi aggiunti proposti (ai sensi dell’art. 1
della Legge n° 205/2000) in data 14 Aprile 2006 vanno accolti nei sensi sopra
precisati […]».
1.4 Avverso tale sentenza la De Trane proponeva appello avanti al Consiglio di
Stato.
1.5 Nelle more del giudizio di secondo grado, peraltro, la Regione Puglia,
attivato un complessivo procedimento di riesame -atteso che anche le c.d. n.
4/02 e 64/03 risultavano successive all’1.1.02, data dalla quale secondo la
sentenza n. 3826/06 decorreva la competenza in materia della Regione-,
provvedeva con d.d. n. 232 del 9.5.07 a:
a) confermare le concessioni demaniali marittime n. 4/02 e n. 64/03 della
Capitaneria di Porto di Gallipoli;
b) dichiarare l’obbligo della De Trane di occupare le zone demaniali e di mare
territoriale così come esattamente individuate dalla predette concessioni e di
effettuare il conseguente spostamento degli ormeggi entro due mesi, a pena di
decadenza.
1.5 Con sentenza n. 5116/07, peraltro, il Consiglio di Stato accoglieva
l’appello interposto dalla De Trane avverso la sentenza n. 3826/06 di questo
T.a.r., ritenendo tardivi, e dunque irricevibili, i motivi aggiunti formulati
dal Comune avverso la concessione demaniale marittima n. 30/05.
2.- La determinazione regionale n. 232/07 prima citata, ancora, nella parte in
cui non convalidava e rinnovava la c.d. n. 30/05, veniva impugnata dalla De
Trane con il ricorso n. 1096/07 -in epigrafe sub A)- per i seguenti motivi:
A) Violazione dell’art. 105, comma 2, d.lgs. 112/98. Violazione dell’art. 42
d.lgs. 96/99. Violazione dell’art. 36 del Codice della Navigazione. Violazione
dell’art. 1 d.l. 400/93, conv. in l. 494/93.
B) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Erroneità dei
presupposti.
C) Eccesso di potere per motivazione irragionevole. Omessa istruttoria.
3.- Il Comune di Nardò, peraltro, il quale si era opposto alla conferma dei
titoli concessori in parola, impugnava a sua volta la determinazione regionale
con il ricorso n. 1124/07 -in epigrafe sub B)- per i seguenti motivi:
D) Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di rilascio delle
concessioni demaniali. Difetto di istruttoria. Illogicità. Sviamento.
Incompetenza. Violazione dell’art. 37 Cod. Nav.. Violazione e falsa applicazione
della l.r. 23.6.06, n. 17. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 l.
241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90. Difetto di
motivazione.
E) Violazione e falsa applicazione del P.R.G. approvato con delibera di C.C. n.
181 del 4.4.02. Violazione e falsa applicazione della delibera di C.C. n. 95
dell’1.9.99. Eccesso di potere. Sviamento. Violazione e falsa applicazione della
l.r. 23.6.06, n. 17. Violazione e falsa applicazione della Circolare del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.5.01. Travisamento dei
fatti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.
4.- Successivamente alla proposizione del ricorso n. 1124/07, quindi, il Comune
di Nardò adottava il provvedimento in data 7.4.08, prot. n. 13507, con cui
disponeva l’annullamento della concessione demaniale n. 30/05 “nella parte in
cui, a titolo ricognitivo, viene prorogata dal 30.6.08 al 31.8.11 la scadenza
delle concessioni n. 4/02 e n. 64/03 e con la stessa licenza suppletiva viene
determinata l’attribuzione in concessione dell’area demaniale marittima di Santa
Caterina fino al 31.8.11 anziché alla naturale scadenza del 30.6.08”.
5.- La determinazione citata veniva dunque impugnata dalla De Trane -con il
ricorso n. 727/08, in epigrafe sub C)- per i seguenti motivi:
F) Incompetenza. Violazione e falsa applicazione della l.r. 17/06. Eccesso di
potere.
G) Incompetenza sotto altro e preliminare profilo.
H) Violazione del dovere di astensione. Violazione dell’art. 97 Cost. e
dell’art. 51 c.p.c..
I) Violazione dell’art. 7 l. 241/90. Eccesso di potere.
L) Violazione dell’art. 21 nonies l. 241/90. Violazione dei principi in tema di
annullamento d’ufficio. Eccesso di potere.
M) Violazione e falsa applicazione dell’art. 122 N.T.A. del P.R.G. del Comune di
Nardò. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del Regolamento al codice
della Navigazione. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Falsità
del presupposto.
6.- Tanto premesso in fatto, e riuniti i tre ricorsi per motivi di connessione
oggettiva e soggettiva, il Tribunale rileva che:
a) il ricorso n. 1096/07 ed il ricorso n. 1124/07 sono improcedibili per
sopravvenuto difetto di interesse;
b) il ricorso n. 727/08 è fondato e va accolto.
7.- Esaminando le questioni poste con i tre atti di gravame, il Collegio ritiene
di dover in primo luogo affrontare il tema, come diremo decisivo ed assorbente,
della dedotta incompetenza del Comune ad adottare la determinazione n. 13507/08.
7.1 Sul punto, va anzitutto richiamato il contenuto dell’ordinanza cautelare n.
412/08, ove si scriveva che:
- «[…] la Regione Puglia, con l.r. 23.6.06, n. 17, dettava […] la “Disciplina
della tutela e dell’uso della costa”, prevedendo, all’art. 17 (“Norme
transitorie”), che fino all’approvazione del Piano Regionale delle Coste le
competenze in materia continuano ad essere riservate alla Regione, salvo quelle
espressamente indicate dall’art. 17, comma 1 (ai Comuni è principalmente
consentito: a) il rinnovo delle concessioni rilasciate, per la durata e per le
condizioni identiche a quelle in scadenza; b) il rinnovo di concessioni annuali,
con clausola di precarietà, per la durata di anni sei con il medesimo vincolo di
precarietà; c) il rilascio di autorizzazioni commerciali, sub-ingressi e assensi
minori);
- la quasi generalizzata attribuzione di competenze ai Comuni ai sensi dell’art.
6, dunque, deve ritenersi operante solo a regime, e comunque successivamente
alla definizione dell’iter di formazione dello strumento di pianificazione
regionale;
- la Regione, d’altronde, operava nell’esercizio delle competenze de quibus
quando, con d.d. n. 232 del 9.5.07, confermava le concessioni n. 4/02 e n.
64/03.
Ritenuto, dunque, che il Comune era, almeno ad un giudizio reso prima facie,
sfornito della competenza ad emanare il provvedimento di autotutela impugnato» (ord.
n. 412 del 4.6.08).
Le pur sintetiche considerazioni appena esposte debbono essere confermate anche
a seguito di un loro più approfondito esame.
Dispone infatti l’art. 17 (“Norme transitorie”) l.r. 17/06 citata che:
- «1. Fino all’approvazione del PRC ai Comuni tutti è consentito:
a) il rinnovo delle concessioni rilasciate, per la durata e per le condizioni
identiche a quelle in scadenza;
b) il rinnovo di concessioni annuali, con clausola di precarietà, per la durata
di anni sei con il medesimo vincolo di precarietà;
c) il rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante e per
manifestazioni e spettacoli;
d) il rilascio di autorizzazione temporanea per l’affidamento in gestione di
aree demaniali in concessione ai Comuni medesimi, con obbligo di rimozione e
ripristino dello stato dei luoghi;
e) il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di servizi igienici e di
opere connesse all’eliminazione di barriere architettoniche, anche in eccedenza
alle volumetrie già assentite;
f) il rilascio di concessione al sub - ingresso e di autorizzazioni ai sensi
dell’articolo 24 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.
2. Fino all’approvazione dei PCC i Comuni applicano nell’attività concessoria,
esclusivamente le disposizioni rivenienti dal PRC.
3. In caso di reiterata violazione degli obblighi di cui all’articolo 11, comma
1, lettere a), b), c) ed e), si avvierà la procedura di decadenza.
4. Al fine di garantire la continuità amministrativa, la Regione continua a
esercitare l’attività concessoria per le istanze già acquisite alla data di
entrata in vigore della presente legge, fino alla effettiva consegna ai Comuni
dei rispettivi fascicoli di competenza.
[…]».
Come già evidenziato in fase cautelare, dunque, l’elencazione delle funzioni
attribuite ai Comuni fino all’approvazione del PRC non consentiva
all’amministrazione di Nardò di intervenire rispetto ad un rapporto in corso di
svolgimento ed in specie di annullare, sulla base di una sua ritenuta
illegittimità -ma anche di una rivalutazione dell’interesse pubblico-, la
concessione demaniale che ne era alla base.
Un intervento di questa portata, d’altronde, presupponeva una valutazione non
molto diversa da quella, sia pure di segno opposto, propria dei provvedimenti di
rilascio delle concessioni, pacificamente riservati, per ora, alla Regione.
Significativamente diverso è invece il caso dei provvedimenti di decadenza
-previsti dal richiamato art. 17 come di competenza comunale-, nei quali il
giudizio demandato all’Amministrazione è senza dubbio più circoscritto, se non
addirittura vincolato, ed incentrato sulle eventuali inadempienze del soggetto
concessionario.
Né a diverse conclusioni può portare la Circolare in data 1.7.08, n. 13, della
Regione Puglia - Settore Demanio e Patrimonio, la quale prevede che «ai Comuni
costieri la l.r. 17/2006 ha conferito, in via generale, la gestione
amministrativa del Demanio Marittimo. L’art. 17 della detta normativa propone
transitoriamente un elenco meramente esemplificativo di ciò che ai Comuni
medesimi è già in termini operativi consentito, con il solo limite di non poter
rilasciare nuove concessioni nelle more della pianificazione costiera».
La lettura del più volte citato art. 17, difatti, non consente di condividere
l’interpretazione che dello stesso compie il Dirigente del Settore regionale,
facendo la norma riferimento ad una pluralità di situazioni tra di loro diverse,
le quali vengono indicate in maniera piuttosto dettagliata e, in definitiva,
esaustiva, senza cioè alcun riferimento ad ulteriori fattispecie pure demandate
alle competenze comunali o, comunque, la previsione di analoghe norme di
“chiusura”.
A ciò aggiungasi che, come già scritto, la natura della valutazione che la p.a.
deve compiere in sede di rilascio di nuove concessioni -precluso ai Comuni- è,
quanto alla comparazione dei diversi interessi, per molti versi simile a quella
propria degli atti di ritiro delle stesse, dovendosi anche in tal caso compiere
una stima su quale sia la modalità di utilizzo di un bene pubblico più
soddisfacente rispetto all’interesse generale.
8.- Accertata l’incompetenza del Comune ad adottare la determinazione n.
13507/08 impugnata dalla De Trane il ricorso n. 727/08 dev’essere dunque
accolto, con assorbimento di ogni altra questione formulata (sul carattere
assorbente della censura di incompetenza v. fra le altre, T.a.r. Lombardia
Milano, IV, 23 gennaio 2008, n. 111; T.a.r. Basilicata Potenza, 22 agosto 2006,
n. 527).
9.- Quanto invece ai ricorsi n. 1096/07, proposto dalla De Trane, e n. 1124/07,
proposto dal Comune, il Collegio rileva che, avendo la Regione espressamente
riconosciuto che la licenza suppletiva n. 30/05 ha ormai, dopo la sentenza n.
5116/07 del Consiglio di Stato, «riacquisito tutta la sua efficacia» (nota prot.
n. 20/4464/P del 7.5.08), non v’è più interesse agli stessi, atteso che:
- la De Trane aveva censurato la determinazione regionale n. 232/07 appunto
nella parte in cui non convalidava e/o rinnovava la concessione n. 30/05, della
cui efficacia invece l’ente territoriale dà oggi espressamente atto;
- la d.d. n.232, inoltre, risulta superata, nei propri effetti e rilievi, a
seguito della successiva pronuncia del Consiglio di Stato, la quale determinava,
come evidenziato, la “riespansione” della concessione n. 30/05: la stessa
Regione, d’altronde, con la richiamata nota n. 20 del 7.5.08, riconduceva ormai
appunto a quel provvedimento il rapporto concessorio attualmente in atto.
Né una pronuncia del T.a.r. sulle questioni vagliate dalla Regione con la d.d.
n. 232 avrebbe un apprezzabile significato concreto, tale da giustificare una
permanenza dell’interesse al gravame, posto che:
- non è attualmente in corso alcun procedimento di riesame della concessione;
- la sua scadenza non è particolarmente prossima nel tempo;
- le valutazioni compiute dalla Regione nel 2007 avranno un rilievo del tutto
relativo nel 2011, essendo peraltro in fase di svolgimento un processo di
complessivo riassetto della pianificazione costiera;
- ogni eventuale riapertura della questione precedente alla scadenza della
concessione non potrebbe che essere fondata su elementi nuovi e diversi rispetto
a quelli ormai cristallizzatisi in atti -dapprima le licenze nn. 4/02 e 64/03 e
poi quella n. 30/05- divenuti da tempo, anche per effetto della più volte citata
sentenza n. 5116/07, giuridicamente inoppugnabili.
10. Nei sensi e per i motivi fin qui esposti i ricorsi n. 1096/07 e 1124/07
debbono quindi essere dichiarati improcedibili e il ricorso n. 727/08 accolto,
con annullamento della determinazione in data 7.4.08, n. 13507, del Dirigente
del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Nardò.
11.- Sussistono giusti motivi, attesa la complessità delle questioni trattate,
per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie nei sensi indicati in
motivazione il ricorso n. 727/08 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla
la determinazione in data 7.4.08, n. 13507, del Dirigente del Settore
Urbanistica e Ambiente del Comune di Nardò.
Dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i ricorsi n.
1096/07 e n. 1124/07.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28.1.09 con
l’intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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