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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 9 luglio 2009, n. 1807
INQUINAMENTO ACUSTICO - Rintocchi dell’orologio della torre civica -
Pregiudizio per la salute - Annoyance - Salvaguarda delle tradizioni storiche -
Tutela della salute - Prevalenza. In presenza di un fenomeno di inquinamento
acustico comportante pregiudizio per la salute, apprezzabile sotto il profilo
della cd. annoyance, la tutela della salute deve ritenersi preponderante
rispetto alla salvaguardia delle tradizioni storiche, specie ove queste non
siano compromesse in termini irreparabili attraverso una diversa e più opportuna
regolamentazione dell’orologio della torre civica che preveda la totale
sospensione dei rintocchi nelle ore notturne. Pres. Ravalli, Est. Dibello - V.I.
(avv. D’Ambrosio) c. Comune di Alliste (avv. Rosato).
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 09/07/2009, n. 1807
N. 01807/2009 REG.SEN.
N. 00803/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 803 del 2006, proposto da:
Vergari Iole, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco D'Ambrosio, con
domicilio eletto presso Antonio De Mauro in Lecce, via Monte San Michele N. 10;
contro
Comune di Alliste, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Rosato, con
domicilio eletto presso Alessandro Rosato in Lecce, via Cavour, 10;
per l'annullamento
del provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Alliste,
notificato all’avv. Edoardo D’Ambrosio il 25 marzo 2006 a mezzo di raccomandata
A.R. del 21 marzo 2006(prot.2524) , con cui il predetto Commissario comunicava
all’avv. Edoardo D’Ambrosio di aver provveduto a regolare la segnalazione
acustica dell’orologio della torre civica di Largo Piazza in Felline di Alliste
, interrompendo il segnale dalle ore 24:00 alle ore 07:00
nonché per la condanna
dello stesso Comune di Alliste a risarcire alla ricorrente i danni -come meglio
descritti al punto 3 dei motivi di diritto del presente ricorso- da disturbo-
per la violazione del diritto alla salute , sub specie di diritto a non essere
disturbata nelle attività umane, diritto al riposo diurno e notturno, diritto
alla salute fisica e psichica - e da ritardo- per l’inerzia dell’amministrazione
municipale nel provvedere alla tutela dei suddetti diritti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alliste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2008 il dott. Carlo Dibello e
uditi per le parti gli avvocati Edoardo D’ Ambrosio in sostituzione di Francesco
D’Ambrosio e Alessandro Rosato ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, che abita da oltre
cinquant’anni in prossimità della torre civica di Felline di Alliste, lamenta la
propagazione di un suono martellante e disturbante per la qualità della vita che
si diffonde dall’orologio collegato alla torre medesima, che scandisce il tempo
ogni quindici minuti.
Assume di avere più volte richiesto alla amministrazione comunale, anche tramite
il legale di fiducia, una diversa regolamentazione dei rintocchi dell’orologio
civico .
Rappresenta di avere inoltrato, da ultimo con raccomandata dell’ 11 marzo 2006
una richiesta al Commissario Prefettizio del comune di Alliste finalizzata ad
interessare l’ARPA allo scopo di eseguire indagini fonometriche per accertare
l’eventuale superamento dei limiti di tollerabilità acustica.
Con il provvedimento impugnato, il Commissario Prefettizio di Alliste ha
comunicato all’interessata che “ già da qualche settimana si è provveduto a
regolare la segnalazione acustica dell’orologio, installando apposito timer,
interrompendo il segnale dalle ore 24,00 alle ore 07,00.”
Il provvedimento in questione è ritenuto affetto dai seguenti profili di
illegittimità:
violazione , erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis
della legge 241 del 1990. Violazione dell’art 97 Cost. Eccesso di potere per
difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.;
violazione dell’art 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Violazione dell’art 32 della Cost. Violazione degli artt. 2, comma 1, lett.c e
6, comma 2 legge 447 del 1995. Violazione dell’art 659 c.p..Violazione dell’ art
844 c.c. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia.
La ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei danni da disturbo e di
quelli da ritardo imputabili a colpa della amministrazione resistente
quantificandoli in misura pari a € 25.000,00
Si è costituito in giudizio il Comune di Alliste che ha chiesto il rigetto del
ricorso
Il Collegio, dopo avere disposto- con ordinanza 627/06- in via istruttoria la
effettuazione di apposite indagini fonometriche negli ambienti di vita della
ricorrente, ha concesso la tutela cautelare invocata dalla ricorrente alla
camera di consiglio del 27 settembre 2006.
Alla udienza pubblica del 19 marzo 2008 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato in parte.
Il Collegio si riporta alla motivazione con la quale , in data 27 settembre
2006, è stata concessa la tutela cautelare invocata dalla ricorrente .
In quella sede si è evidenziato che le indagini fonometriche demandate alla ASL
e alla ARPA competenti per territorio hanno permesso di accertare la presenza di
una situazione di inquinamento acustico nell’ambiente di vita della ricorrente
rilevante ai sensi della disciplina di settore, sia di carattere primario che di
natura regolamentare .
Si è altresì posto in risalto il pericolo di un pregiudizio per la salute della
ricorrente , apprezzabile sotto il profilo della cd annoyance, ossia della
presenza di fattori disturbanti per la qualità della vita della Vergari, specie
per quel che concerne il riposo notturno.
Il Tar ha infine ritenuto preponderante la tutela della salute della ricorrente
rispetto alla salvaguardia delle tradizioni storiche, certamente non compromesse
in termini irreparabili attraverso una diversa e più opportuna regolamentazione
dell’orologio della torre civica che prevedesse la totale sospensione dei
rintocchi nelle ore notturne.
Il Collegio ritiene di dover ulteriormente puntualizzare che la controversia in
esame involge il corretto uso di beni in dotazione alla p.a. locale, e cioè, in
definitiva, l’esercizio di una pubblica funzione , in relazione alla quale la
stessa amministrazione civica deve conformarsi al principio di buona
amministrazione di cui all’art 97 cost.
In questo contesto la pretesa della ricorrente ad una confacente
regolamentazione dell’orologio della torre civica assume valenza di interesse
legittimo per la tutela del quale si è correttamente adito il Giudice
amministrativo.
Infatti, la regolamentazione dei rintocchi dell’orologio non può essere
considerata quale mero comportamento materiale della pubblica amministrazione ,
avulso da un precedente atto autoritativo di esercizio di poteri e funzioni
pubbliche.
Da tanto consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della nota
commissariale impugnata.
Per quel che concerne, invece, la richiesta risarcitoria avanzata dalla
ricorrente, si osserva che mancano , nella specie ,gli elementi costitutivi
della fattispecie di responsabilità aquiliana della p.a., e, in particolare,
difetta il presupposto della cd colpa di apparato , ossia un comportamento
complessivamente negligente da ascrivere all’ufficio nel suo insieme.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, sezione prima di Lecce, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla la nota
commissariale impugnata.
Rigetta la richiesta risarcitoria formulata dalla ricorrente.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19/03/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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