AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 8 ottobre 2009, n. 2286
DIRITTO AMBIENTALE - Informazione ambientale - Convenzione di Aarhus - L. n.
108/2001 - Nozione di “informazione ambientale” - Art. 2 della Convenzione -
Fattispecie. Gli artt. 6 e 7 della Convenzione di Aarhus - ratificata in
Italia con la Legge n. 108/2001 - obbligano l’Amministrazione ad informare il
“pubblico”, qualora sia iniziato un processo decisionale comportante un impatto
sull’ambiente, in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità
di poter partecipare all’elaborazione di piani, programmi e politiche relative
all’ambiente nella fase preliminare e quindi in uno stadio in cui tutte le
operazioni siano ancora pendenti, cioè all’inizio del processo decisionale.
L’art. 2 della Convenzione, nel definire la nozione di “informazione
ambientale”, fa riferimento unicamente allo stato dell’ambiente (aria,
sottosuolo, siti naturali etc.) e ai fattori (sostanze, energie, rumore,
radiazioni, emissioni) che possono incidere sull’ambiente, la salute e la
sicurezza umana; ne deriva che non formano oggetto dall’informazione ambientale
gli atti e i documenti relativi a fatti che non comportano un impatto ambientale
(fattispecie relativa all’atto di intesa diretto a regolare le modalità del
servizio di raccolta dei rifiuti già incorso di esecuzione). Pres. Ravalli, Est.
Lattanzi - Codacons Onlus (avv.Russo) c. Comune di Taranto (avv. De Tommaso) e
Regione Puglia (avv. Scattaglia) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 8 ottobre
2009, n. 2286
N. 02286/2009 REG.SEN.
N. 00584/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 584 del 2009, proposto da:
Codacons Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Russo, con domicilio
eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
contro
Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa De Tommaso, con
domicilio eletto presso Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale, 2;
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Maria G. Scattaglia, con
domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Aldo Moro,1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'atto di intesa del 23 febbraio 2009, stipulato tra la Regione Puglia e il
Comune di Taranto e della delibera di ratifica della G.C. n. 21 del 5 marzo
2009;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 01/07/2009 il ref. Claudia Lattanzi e
uditi l’avv. Russo per il Codacons, l’avv. Fazio in sostituzione dell’avv. De
Tommaso per il Comune e l’avv. Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. Scattaglia,
per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Regione Puglia e il Comune di Taranto hanno stipulato, in data 23 febbraio
2009, un Atto di Intesa per la sperimentazione dell’avvio della raccolta
differenziata dei rifiuti nella città di Taranto.
Per la realizzazione dei questo progetto la Regione Puglia ha assegnato al
Comune la complessiva somma di € 1.000.000,00.
L’Atto di Intesa è stato poi ratificato dalla Giunta comunale con provvedimento
n. 21 del 5 maggio 2009.
Avverso questi atti ha presentato ricorso il Codacons per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2, 3, 4, 5 (paragrafi 3, 4 e 8),
6, 7 e 8 della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia
con l. 16 marzo 2001 n. 108. Eccesso di potere per violazione e vizio del
procedimento e del buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.). Violazione e
falsa applicazione dell’art. 3 sexies del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa
applicazione della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 300 del Trattato CE.
La Regione Puglia si è costituita con memoria difensiva e di costituzione in
data 5 maggio 2009.
Nella pubblica udienza del 1° luglio 2009 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Ha carattere pregiudiziale l’eccezione, proposta dalla difesa della regione
nella propria memoria conclusiva, di inammissibilità del ricorso per carenza di
interesse.
Ritiene la difesa della resistente che gli atti impugnati non sono suscettibili
di ledere gli interessi dell’Associazione ricorrente.
L’eccezione è infondata perché le norme di cui è stata denunciata la violazione
sono dirette proprio a garantire la partecipazione degli individui nella fase di
predisposizione di piani e programmi in materia ambientale (art. 7 Convenzione
Aarhus) e quindi la lesione deve essere individuata proprio nella dedotta
mancata possibilità di partecipazione alla predisposizione dell’Intesa.
2. L’Associazione ricorrente deduce la violazione di una serie di norme che
regolano la partecipazione dei privati al procedimento con particolare riguardo
alla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 che prevede la possibilità per il
“pubblico” di avere le giuste informazioni e di partecipare ai piani, ai
programmi e alle politiche relative all’ambiente.
Questa Convenzione di Aarhus, ratificata in Italia con la legge 16 marzo 2001 n.
108, disciplina la c.d. informazione ambientale e cioè l’accesso
all’informazione e la partecipazione del pubblico al processo decisionale in
materia ambientale, intendendosi come “pubblico” “una o più persone fisiche o
morali e, conformemente alla legislazione o al costume del paese, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da queste persone” (art.
2).
Per l’art. 2 l’informazione ambientale è quella relativa a: a) lo stato degli
elementi dell’ambiente, b) i fattori ambientali e le relative attività e misure,
c) lo stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni di vita umana, i
luoghi culturali e le strutture.
L’art. 6 (Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività
specifiche) prevede, al comma secondo, che “quando viene avviato un processo
decisionale che interessi l’ambiente, il pubblico interessato è informato in
modo adeguato, efficace e a tempo debito, mediante un avviso al pubblico o
individualmente, secondo i casi, all’inizio del processo”; secondo l’art. 7
(Partecipazione del pubblico a quanto riguarda i piani, i programmi e le
politiche relative all’ambiente), “ogni parte stabilisce le disposizioni
pratiche e/o le altre disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare
all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale in un quadro
trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie”, per
l’art. 8 (Partecipazione del pubblico all'elaborazione di regolamenti di
attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione
generale) “Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando
tutte le alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del
pubblico all'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di
attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che
possano avere effetti significativi sull'ambiente”.
Le norme citate obbligano quindi ad informare il “pubblico”, qualora
l’Amministrazione inizi un processo decisionale comportante un impatto
sull’ambiente, in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità
di poter partecipare all’elaborazione di piani, programmi e politiche relative
all’ambiente nella fase preliminare e quindi in uno stadio in cui tutte le
operazioni siano ancora pendenti, cioè all’inizio del processo decisionale.
3. La questione che si pone attiene alla definizione dei limiti della materia
rientrante nella c.d. informazione ambientale.
Come si è detto, l’art. 2 della Convenzione riguarda unicamente lo stato
dell’ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.), i fattori che possono
incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), e la
salute e la sicurezza umana; perciò non formano oggetto dall’informazione
ambientale gli atti e i documenti relativi a fatti che non comportano un impatto
ambientale.
Poiché l’Atto di intesa in esame è diretto a regolare le modalità del servizio
di raccolta dei rifiuti già in corso di esecuzione, si ritiene che questo non
comporta di per sé effetti di impatto ambientale; infatti – come risulta nella
memoria conclusiva del comune di Taranto – l’Atto di Intesa riguarda
l’utilizzazione di mezzi tecnologicamente più avanzati rispetto a quelli già
utilizzati per la raccolta dei rifiuti quali ad esempio bidoni in luogo di
cassonetti o campane per il compostaggio domestico.
Pertanto, si deve ritenere che il caso in esame non rientri nella definizione di
informazione ambientale, così come definita nell’art. 2 della Convenzione
citata, e non sia quindi soggetto all’obbligo di informazione disciplinato nei
successivi artt. 6 e 7.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale della Puglia – Lecce, Prima Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso 584/2009, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it