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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009, n. 2975


RIFIUTI - Strade in concessione all’ANAS - Abbandono di rifiuti sulle immediate pertinenze - Ordinanza di rimozione e smaltimento - Normativa applicabile - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Esclusione - Art. 14 Codice della Strada - Fondamento - Elementi di specialità - Pulizia delle strade - Competenza dell’ente proprietario o del concessionario - Competenza ad emettere l’ordinanza - Elemento soggettivo. In materia di rifiuti abbandonati sulle immediate pertinenze di strada in concessione all’ANAS , la norma fondamentale di riferimento va rinvenuta non nell’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ed in precedenza, nell’art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), ma nella specifica previsione dell’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada), che possiede elementi di specialità al cospetto del diverso precetto contenuto nell’art. 192 citato. Ed invero, l’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 si preoccupa di disciplinare la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, attribuendo all’ente proprietario della strada (o al concessionario, nel caso di strada in concessione) la competenza a provvedere . Ne deriva che: non recando l’art. 14 un’espressa attribuzione della competenza, deve trovare applicazione, si fini dell’emanazione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti, la competenza dirigenziale ex art. 107 d.lgs. n. 267/2000; la previsione in esame prevede la responsabilità oggettiva del gestore della strada e, quindi, una strutturazione della responsabilità che non richiede il previo accertamento del dolo o colpa dello stesso; la medesima disposizione non esclude infine l’applicazione delle previsioni normative e degli obblighi di sicurezza in materia di smaltimento dei rifiuti (Cass. civ. sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178) previsti dalle fonti normative in materia di rifiuti (nel caso di specie, delle previsioni relative allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto). Pres. Ravalli, Est. Dibello - A. s.p.a. (avv. Flascassovitti) c. Comune di Galatina (avv. Quarta) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009, n. 2975
 

 

 

N. 02975/2009 REG.SEN.
N. 00322/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la seguente
 


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 322 del 2009, proposto da:
Anas Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Flascassovitti, con domicilio eletto presso Francesco Flascassovitti in Lecce, via 95 Rgt.Fanteria 1;


contro


Comune di Galatina, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Quarta, con domicilio eletto presso Raffaele Nicoli' in Lecce, via Rubichi,6;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 252/D datata 12/12/2008 con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Galatina ha ordinato all'ANAS la rimozione di rifiuti abbandonati e l'adozione di interventi di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico dei siti interessati, ad opera di ditta specializzata e presentazione di documentazione giustificativa di dove sono stati smaltiti i rifiuti nelle discariche autorizzate per legge; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra la Determinazione n. 2 del 17/1/2008 del Dirigente del Settore Assetto del Territorio;..


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Galatina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/10/2009 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Flascassovitti e avv. Salvatore Quarta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


L’ Anas s.p.a. impugna l’ordinanza con la quale il Responsabile del Servizio Incaricato del Comune di Galatina ingiunge di procedere immediatamente alla rimozione di rifiuti abbandonati lungo il margine della complanare sinistra della SS 101, in direzione di marcia Gallipoli –Lecce all’altezza del Km 17+900 , oltre che al recupero e alla bonifica del sito.

La tesi difensiva poggia sulle seguenti censure:

il provvedimento è stato adottato da organo incompetente; più in particolare, la tutela della salute pubblica, che è stata posta a fondamento dell’ordinanza in argomento costituisce tipica area di intervento del potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco, da attivare ai sensi dell’art 50, comma 5 del D. Lgs 267/2000, ovvero anche a mente della diversa disposizione che ne prevede un intervento analogo in veste di Ufficiale di Governo ;

a tanto deve aggiungersi che il. Responsabile del servizio va comunque considerato organo incompetente perché negli enti locali il potere di cui si discute è attribuito ai dirigenti e non è delegabile, diversamente da quanto accade per gli enti statali ;

l’ingiunzione di rimuovere i rifiuti non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento , la quale è senz’altro funzionale ad assicurare il contraddittorio tra le parti, così come emerge dalla piana lettura dell’art 192 del codice dell’ambiente di cui al d.lgs 152/2006;

il provvedimento impugnato non enuncia a quale titolo è stata ritenuta responsabile la società ricorrente in contrasto con la previsione normativa appena ricordata che esige , quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dell’Anas per abbandono incontrollato di rifiuti, un comportamento doloso o colposo, ossia, in definitiva, quantomeno una compartecipazione ascrivibile a condotta negligente;

l’ordinanza impugnata non reca traccia delle ragioni in forza delle quali si è ritenuto ravvisabile un pericolo concreto per la salute pubblica , specie sotto il profilo della elencazione generica dei materiali abbandonati lungo il tratto di strada statale in oggetto, che affida all’interprete la soluzione del problema della catalogazione dei rifiuti ;

Il Comune di Galatina si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è infondato.

Il Collegio ritiene di dover privilegiare il percorso ricostruttivo, recentemente propugnato in giurisprudenza, che individua la norma fondamentale di riferimento, non nell’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ed in precedenza, nell’art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), ma nella specifica previsione dell’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada).

Le ragioni di questa opzione ermeneutica risiedono negli elementi di specialità che la disposizione normativa , da ultimo richiamata, possiede al cospetto del diverso precetto contenuto nell’art 192 del d.lgs 152 del 2006.

Ed invero, l’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 si preoccupa di disciplinare la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, attribuendo all’ente proprietario della strada (o al concessionario, nel caso di strada in concessione, come quella in riferimento) la competenza a provvedere .

Proprio il riferimento alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze o arredo ,assume fisionomia specializzante rispetto alla fattispecie dell’abbandono di rifiuti sul suolo , di cui si preoccupa l’art 192 del codice dell’ambiente.

E’ dunque per effetto soprattutto dell’esplicita previsione della pulizia della sede stradale e delle pertinenze, che la disposizione citata è caratterizzata da un rapporto di specialità rispetto alle disposizioni del d.lgs. 152/06: <<poiché, più che il dato relativo alla materia dei “rifiuti”, che costituiscono per così dire, l’oggetto dell’attività cui il destinatario dell’ordine è tenuto, sembra significativo l’ulteriore dato del contesto spaziale rispetto a cui l’attività in parola va svolta: la circostanza che i rifiuti interessino beni quali le strade, difatti, per l’evidente peculiarità che le medesime presentano sul piano strutturale, funzionale e della sicurezza pubblica, giustifica -anche sul piano costituzionale- la configurabilità di speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione in capo al proprietario o concessionario>> (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I ord. 24 ottobre 2007 n. 1027; 23 gennaio 2008 n. 56).

Giova anche evidenziare che l’obbligo di provvedere alla pulizia delle strade , così come ricostruito in capo al concessionario della medesima deve estendersi ex lege alle pertinenze non solo in forza del chiaro tenore letterale dell’art 14 del codice della strada , ma anche alla stregua di una esegesi incentrata sulla dichiarata finalità, che la norma persegue, di assicurare la fluidità e la sicurezza della circolazione .

Una finalità del genere potrebbe essere difficilmente garantita dal Comune , poiché tale attività implicherebbe l’occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto, il transito di operatori ecologi e altre attività incompatibili con il normale flusso della circolazione stradale, o comunque interferenti con essa; attività che solo l’ente gestore della strada può razionalmente programmare ed attuare “in sicurezza”, con la contestuale, necessaria adozione di tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie>>; si tratta, quindi, della semplice rilevazione della possibile interferenza delle attività di raccolta dei rifiuti con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale e, quindi, di una circostanza che investe, non solo la raccolta dei rifiuti abbandonati direttamente sulla sede stradale, ma anche i rifiuti abbandonati sulle pertinenze o sulle altre strutture annesse alla strada.

In definitiva, trattandosi indubbiamente di rifiuti abbandonati sulle immediate pertinenze di strada in concessione all’ANAS (profilo fattuale che non è contestato dalla ricorrente, che si limita a rilevare come i rifiuti in questione non siano posizionati sulla sede stradale), la legittimità del provvedimento impugnato deve essere valutata con riferimento al parametro costituito dall’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e non dall’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; ne deriva l’infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente ed in particolare:

1) dell’eccezione di incompetenza: l’art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 non reca, infatti, un’espressa attribuzione di competenza e quindi deve trovare applicazione la competenza dirigenziale prevista dall’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

2) del mancato accertamento dell’autore dell’abuso e del dolo o della colpa del proprietario/gestore della strada: la previsione dell’art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 prevede la responsabilità oggettiva del gestore della strada e, quindi, una strutturazione della responsabilità che non richiede il previo accertamento del dolo o colpa dello stesso; analogamente, non è richiesta la previa ricerca dell’autore dell’abbandono dei rifiuti che è rinviata, per così dire, alla fase successiva della rivalsa da parte dell’ente gestore (Cass. civ. sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178);

3) del mancato invio della comunicazione di inizio procedimento; la struttura oggettiva e vincolata della previsione dell’art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 permette di dare applicazione alla previsione dell’art. 21-octies, 2° comma prima parte della l. 7 agosto 1990 n. 241 (<<non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato>>);

4) del riferimento alle modalità di rimozione e smaltimento previste per i rifiuti contenenti amianto: come già rilevato, il riferimento alla previsione dell’art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 non esclude l’applicazione delle previsioni normative e degli obblighi di sicurezza in materia di smaltimento dei rifiuti (Cass. civ. sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178) previsti dalle fonti normative in materia di rifiuti e, quindi, nel caso di specie, delle previsioni relative allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, indubbiamente presenti sull’area in questione (eternit), e che, proprio in conseguenza dello stato di degrado e abbandono, sono da considerare in re ipsa pericolosi ai sensi del d.m. 6 settembre 1994 (normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

Il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese possono essere compensate .


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 


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