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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009, n. 2987


DIRITTO PROCESSUALE - Legittimazione ad agire- Impianti di ampia percezione visiva - Rapporto di immediata contiguità - Limiti - Fattispecie: parco eolico. Ai fini della legittimazione ad agire, il rapporto di immediata contiguità tra i fondi dei ricorrenti e l’impianto di cui si contesta l’autorizzazione è necessariamente richiesto per la realizzazione di talune strutture di minore impatto visivo (es. edifici di qualche piano, tralicci isolati, etc.), mentre non lo è altrettanto per impianti di più ampia percezione visiva (nella specie, parco eolico) (cfr. TAR Sardegna, II, 3 ottobre 2006, n. 2083). Pres. Ravalli, Est. Santini - P.A. e altri (avv. Baldassarre) c. Comune di Ruffano (avv. Flascassovitti) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009, n. 2987

VIA - Provvedimento VIA - Impugnazione immediata - Facoltà. L’impugnazione immediata della VIA costituisce una facoltà e non anche un onere. Se da un lato, infatti, non si può pretendere la immediata impugnazione della VIA se non unitamente all’atto che definisce l’intero procedimento autorizzatorio (si veda in tal senso l’art. 14-ter, comma 10, della legge n. 241 del 1990), dall’altro lato neppure si può impedire, al soggetto che ravvisa una lesione della propria posizione giuridica direttamente derivante dal medesimo provvedimento VIA (quand’anche di non assoggettabilità), di gravare quest’ultimo in via immediata. Pres. Ravalli, Est. Santini - P.A. e altri (avv. Baldassarre) c. Comune di Ruffano (avv. Flascassovitti) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009, n. 2987

VIA -Parere di compatibilità o di non assoggettabilità - Attività tecnico-istruttorie - Assunzione in seno al procedimento - Sub-attività demandate ad altre amministrazioni - Illegittimità - Artt. 25 e 26 d.lgs. n. 152/2006. E’ compito della struttura regionale preposta alla VIA prima assumere e poi valutare, direttamente in seno al procedimento che si svolge dinanzi ad essa, tutti gli elementi ritenuti necessari ai fini dell’espressione del parere di compatibilità (o di non assoggettabilità). Elementi in tal senso possono essere utilmente tratti dall’art. 25, comma 1, del codice dell’ambiente (“valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione”), a norma del quale “le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte dall’autorità competente”, e del successivo art. 26, comma 1, dello stesso codice (“Decisione”), secondo il quale “l’autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale”, senza pertanto rinviare il perfezionamento di siffatta decisione a successive ed ulteriori sub-attività, demandate ad altre amministrazioni. Pres. Ravalli, Est. Santini - P.A. e altri (avv. Baldassarre) c. Comune di Ruffano (avv. Flascassovitti) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009, n. 2987

VIA - Alternative localizzative o progettuali - Indagine istruttoria - Esclusivo appannaggio delle amministrazioni competenti. In seno al procedimento preordinato alla adozione delle determinazione VIA (o di esclusione della medesima), la presenza o meno di valide alternative localizzative e progettuali costituisce indagine istruttoria che, seppure non escluda una valutazione preliminare da parte della ditta interessata, comunque deve essere di esclusivo appannaggio delle amministrazioni competenti. Pres. Ravalli, Est. Santini - P.A. e altri (avv. Baldassarre) c. Comune di Ruffano (avv. Flascassovitti) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009, n. 2987

 

 

 

N. 02987/2009 REG.SEN.
N. 00532/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la seguente
 


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 532 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Paiano Antonio, De Pasca Fausto e De Pasca Rocco Francesco, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Baldassarre presso il cui studio in Lecce via Imperatore Adriano n. 9 sono elettivamente domiciliati;


contro


Comune di Ruffano, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Flascassovitti, presso il cui studio in Lecce via 95° Rgt.Fanteria n. 1 è elettivamente domiciliato;
Regione Puglia, non costituita;

nei confronti di
Antonio Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cantobelli e Maura Messito, con domicilio eletto presso il primo di essi in Lecce, via Zanardelli n. 60;

e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Giovanna Capoccia e Francesca Testi, con domicilio eletto in Lecce presso l’Ufficio Legale della Amministrazione Provinciale;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.675 del 20 dicembre 2007, pubblicata sul BURP n.24 del 12 febbraio 2008, con la quale si esclude la sottoposizione a VIA dell'intervento in oggetto, nonchè dell'autorizzazione unica regionale rilasciata dal Dirigente dell'Assessorato dell'Industria e Commercio, giusta determina n. 451 del 23 giugno 2006, pubblicata sul BURP n. 70 dell’8 giugno 2006; per l'annullamento, altresì, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale di Ruffano n.43 del 21 dicembre 2007, con la quale si approva il progetto di variante del parco eolico attivando la procedura di deroga ai sensi dell'art.5.07, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/O e del parere reso dal Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Ruffano in data 10 dicembre 2007; della deliberazione della giunta regionale pugliese n. 701 del 6 maggio 2008, con la quale si rilascia l'autorizzazione paesaggistica in deroga, ai sensi e per gli effetti dell'art.5.07 delle N.T.A. del PUTT/P, alla ditta Antonio srl, per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Ruffano in località "Mascarone ed Occhiazzi"; della deliberazione di giunta regionale n. 1843 del 20 settembre 2008, recante nuova autorizzazione paesaggistica in deroga al PUTT.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruffano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della ditta Antonio Srl;
Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte in giudizio dalle parto costituite;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti gli Avv.ti Baldassarre, Flascassovitti Francesco per Flascassovitti Nicola, Test, Cantobelli e Massa per Messuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


I ricorrenti sono cittadini residenti nel Comune di Ruffano nonché proprietari di terreni attigui all’area interessata dalla realizzazione di un parco eolico; in particolare, sul terreno del sig. Paiano sorge una masseria di notevole pregio storico ed artistico censita in pubblicazioni scientifiche.

In data 23 maggio 2006, a seguito di apposita conferenza di servizi, i competenti uffici della Regione Puglia rilasciavano autorizzazione unica per l’installazione di 15 pale eoliche, di potenza pari a 30 MW, nell’area predetta.

In esito alla conclusione del procedimento medesimo si rendeva poi necessario apportare modificazioni al progetto, mediante lo spostamento di alcune pale, allo scopo di adeguarlo alle diverse prescrizioni adottate in seno alla predetta conferenza. In particolare, si trattava del rispetto delle distanze minime dalle strade provinciali per quanto riguarda le torri nn. 4, 6 e 12. A ben vedere, dalla relazione del servizio urbanistica del Comune di Ruffano (10 dicembre 2007) emerge come le torri interessate dalla diversa localizzazione siano anche altre (nn. 1, 5, 7 e 10): dunque, nel complesso sette aerogeneratori.

Di conseguenza, poiché alcune pale oggetto di spostamento ricadevano in ambito territoriale distinto del PUTT caratterizzato, tra l’altro, dall’oasi di protezione “Madonna della Cirimanna” – con ciò comportando, a giudizio dell’assessorato all’urbanistica, ufficio paesaggio, dell’amministrazione regionale, “una modificazione permanente degli elementi paesaggistici” – si rendeva necessario a tal fine il ricorso alla procedura di deroga di cui all’art. 5.07 delle NTA del PUTT.

Detta procedura veniva avviata con delibera del consiglio comunale di Ruffano n. 43 del 21 dicembre 2007.

I ricorrenti insorgevano avverso questa delibera e contro la determinazione regionale di esclusione dalla VIA sollevando, nella sostanza, le seguenti rispettive censure:

a) violazione, da parte della delibera comunale, delle disposizioni del PUTT (art. 5.07) nella parte in cui la deroga al suddetto piano non sarebbe stata supportata da sufficienti considerazioni circa la assoluta necessità per la popolazione residente, la compatibilità dell’intervento con le finalità di tutela paesaggistica e l’assenza di eventuali alternative localizzative;

b) violazione, da parte della determinazione regionale, della legge regionale n. 11 del 2001 nella parte in cui l’esclusione dalla procedura VIA della suddetta variante progettuale è stata adottata senza il necessario approfondimento istruttorio.

Con atto di motivi aggiunti veniva poi impugnata la deliberazione di giunta regionale n. 701 del 6 maggio 2008. Ad essa si estende la censura sub a), ossia la violazione dell’art. 5.07 delle NTA del PUTT, atteso che non sarebbero stati adeguatamente valutati i necessari presupposti per la prevista procedura di deroga (interesse preminente, compatibilità con le finalità di tutela ed assenza di alternative localizzatrici). Con lo stesso atto, da un lato si integra quanto già sollevato sotto il profilo di carente istruttoria avverso la determinazione regionale di esclusione dalla VIA (soprattutto in ordine alla mancata verifica sull’impatto acustico e sul rischio di incidenti, e comunque in merito alla delega circa il rispetto di tali adempimenti in capo al Comune); dall’altro lato vengono poi formulate le seguenti ulteriori censure:

c) violazione della legge regionale n. 27 del 1998 ed erroneità dei presupposti, nella parte in cui l’autorizzazione in deroga si riferisce al solo aerogeneratore n. 10. Gli altri aerogeneratori (n. 7 n. 9) sono stati infatti esclusi in quanto l’oasi di protezione “Madonna della Cirimanna” sarebbe oggetto di riperimetrazione in forza della quale solo la torre n. 10 risulterebbe ricompresa nella suddetta area. In particolare, la violazione consisterebbe nel fatto che tale riperimetrazione sarebbe stata, al momento della impugnata determinazione regionale, oggetto di approvazione soltanto provinciale e non anche regionale, il cui recepimento è condizione necessaria per il perfezionamento dell’atto di modificazione in parola. Ne deriva l’erroneità del presupposto alla base della delibera, atteso che al momento della sua adozione anche le altre due torri eoliche rientravano nel perimetro – formalmente vigente – dell’oasi di protezione;

d) in dichiarata integrazione del ricorso già presentato, si eccepisce la violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006, da parte della determinazione di esclusione dalla VIA n. 675 del 2007, nella parte in cui ha considerato come inidonee per la installazione dei suddetti impianti le oasi di protezione;

e) violazione dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 nella parte in cui, omettendo di considerare che l’area è soggetta a vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale, non è stato acquisito la prescritta autorizzazione paesaggistica, con la partecipazione della soprintendenza statale in sede di cogestione del vincolo medesimo;

f) violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006 e della legge n. 241 del 1990 nella parte in cui vi sarebbe stata una inversione procedimentale tra determinazione VIA e autorizzazione unica, nel senso che quest’ultima è stata rilasciata (23 maggio 2006) prima della valutazione di compatibilità ambientale (20 dicembre 2007).

Si costituivano in giudizio il Comune di Ruffano e la ditta contro interessata per eccepire complessivamente, oltre alla infondatezza del ricorso nel merito: in primo luogo la legittimazione ad causam dei ricorrenti per mancanza del requisito della “vicinitas”, nonché il difetto di interesse a ricorrere di alcuni di essi i quali avrebbero nel frattempo stipulato atto preliminare di locazione di un terreno destinato, per l’appunto, alla installazione di una delle torri eoliche in progetto; in secondo luogo, la tardività del medesimo ricorso quanto alla autorizzazione unica del 2006, nonché l’inammissibilità consequenziale del resto del gravame; in terzo luogo, la tardività del ricorso anche in merito alla determinazione di esclusione dalla VIA (pubblicata sino a 2 gennaio 2008 presso l’albo dell’ufficio ecologia della Regione Puglia); in quarto luogo, la tardività dell’impugnazione della delibera comunale n. 43 del 21 dicembre 2007; in quinto luogo, l’inammissibilità per difetto di interesse in relazione ad atti di natura endoprocedimentale (autorizzazione paesaggistica in deroga e determinazione esclusione VIA); in sesto luogo, l’inammissibilità di alcune delle censure sollevate con i primi motivi aggiunti, in quanto relative alla determinazione n. 675 del 2007, piuttosto che alla delibera n. 701 del 2008.

Con ordinanza n. 681 del 30 luglio 2008 questa sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare, soprattutto “considerato che gli atti gravati sembrano essere stati adottati in assenza di un completo e definito quadro istruttorio sia con riferimento al particolare valore paesaggistico delle aree interessate dall’intervento, sia con riferimento (cfr. determinazione di non assoggettabilità a VIA) ai necessari approfondimenti già evidenziati in sede di rilascio dell’autorizzazione unica (concernenti impatto acustico, evoluzione ombra giornaliera e gittata massima in caso di incidenti) legati alla presenza di masserie nei luoghi destinati all’intervento”, nonché in considerazione del fatto “che la procedura derogatoria di cui all’art. 5.07 delle NTA del PUTT sembra essersi svolta sulla base di erronei presupposti, atteso che l’oasi di protezione ove collocare parte dell’impianto non ha ancora formato oggetto di specifiche e definitive modificazioni sul piano formale e sostanziale”.

A seguito di tale ordinanza, la Regione Puglia adottava nuova delibera di autorizzazione in deroga (n. 1843 del 20 settembre 2009), questa volta facendo riferimento alla vigente perimetrazione dell’oasi di protezione e così ampliando l’ambito della suddetta deroga anche agli aerogeneratori n. 7 e n. 9. Per il resto confermava le stesse motivazioni di cui al provvedimento n. 701.

Anche avverso tale delibera venivano riproposte – ad eccezione di quella relativa alla violazione della legge regionale n. 27 del 1998 – le stesse censure sollevate nei confronti del precedente atto. Ad esse si aggiungono i seguenti ulteriori motivi di ricorso, sempre sollevati avverso la delibera n. 1843 del 20 settembre 2009:

g) violazione della legge regionale n. 14 del 2007, recante tutela degli ulivi monumentali, nella parte in cui non sarebbe stato preventivamente acquisito il parere della Commissione tecnica di cui all’art. 3 della stessa legge;

h) la violazione del PUTT e dell’art. 14 del regolamento n. 16 del 2006 nella parte in cui la determinazione n. 1483 prevede strade di collegamento quali opere accessorie per la realizzazione del parco eolico;

i) la violazione delle disposizioni regionali e statali in materia di smaltimento degli olii esausti;

l) erroneità dei presupposti nella parte in cui non si è tenuto conto che, per tutti gli altri aerogeneratori non compresi nella determinazione di esclusione dalla VIA del 20 dicembre 2007, è decorso il triennio di validità posto in capo alla determinazione n. 468 del 17 novembre 2005.

In merito alla impugnazione della delibera di giunta regionale n. 1483 del 20 settembre 2009, la ditta controinteressata ha poi sollevato eccezione di tardività in quanto i ricorrenti avrebbero avuto “piena conoscenza” del suddetto atto già in data 23 ottobre 2008, in occasione della notificazione dell’atto di appello avverso l’ordinanza di questa sezione n. 681 del 2008, dunque oltre sessanta giorni prima della notifica dei secondi motivi aggiunti (con i quali è stata impugnata la delibera n. 1483).

Con atto depositato in data 20 ottobre 2009, la Provincia di Lecce spiegava intervento ad adiuvandum.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2009 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.


DIRITTO


1. In via preliminare:

a) va dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dalla Provincia di Lecce, notificato alle parti costituite non prima di due giorni precedenti alla pubblica udienza del 21 ottobre 2009: ed infatti, sebbene la legge non stabilisca un termine per la notificazione dell’atto di intervento, è d’uopo porre un limite in tal senso, costituito dai termini previsti dall’art. 23, quarto comma, della Legge TAR per la presentazione di documenti e di memorie per le altre parti costituite e comunque per l’amministrazione resistente, ossia rispettivamente 20 e 10 giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso, non potendosi comprimere tale diritto delle parti (le quali non hanno peraltro manifestato, in pubblica udienza, la volontà di non avvalersi dei predetti termini);

b) va rigettata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti. Ciò in quanto il criterio della vicinitas, quand’anche si accolga la tesi dell’amministrazione comunale relativa al fatto che le proprietà di alcuni dei ricorrenti non sarebbero così prossime al sito oggetto di intervento, va valutato in relazione al tipo di impianto o edificio che si intende realizzare. In questa direzione, è chiaro che il rapporto c.d. di immediata contiguità, mentre è necessariamente richiesto per la realizzazione di talune strutture di minore impatto visivo (es. edifici di qualche piano, tralicci isolati, etc.), non lo è altrettanto – quanto meno in tale misura – per impianti di più ampia percezione visiva come quelli di cui si discute (parco eolico costituito da 11 pale), i quali determinano come noto una “notevole visibilità di tali elementi dalle lunghe distanze” (cfr. TAR Sardegna, II, 3 ottobre 2006, n. 2083).

In ogni caso, è dimostrato che la masseria “Occhiazzi” (di proprietà di uno dei ricorrenti), da un esame delle planimetrie versate in atti sembra essere prossima, ossia sulla base del criterio sopra indicato della immediata contiguità (e per ammissione stessa del comune resistente), ad alcuni aerogeneratori interessati dallo spostamento (nn. 4, 6, 7, 9 e 12).

Né può valere al riguardo la circostanza che lo stesso ricorrente abbia in passato stipulato, proprio con la ditta contro interessata, un contratto preliminare per la locazione di una parte del terreno di sua proprietà, onde destinarla alla allocazione di una delle torri: ed infatti, tale impegno non è stato seguito dalla stipulazione dell’atto definitivo, il quale soltanto avrebbe potuto eventualmente fare sorgere qualche dubbio in ordine alla sussistenza di un interesse concreto ed attuale da parte del ricorrente medesimo.

2. Ancora preliminarmente deve pronunziarsi:

a) la irricevibilità per palese tardività del ricorso quanto alla autorizzazione unica di cui alla determinazione regionale n. 451 del 23 giugno 2006, pubblicata sul BURP n. 70 in data 8 luglio 2006, laddove il ricorso originario è stato notificato soltanto nel marzo del 2008, dunque ben oltre il termine decadenziale legalmente fissato;

b) il rigetto della eccezione di inammissibilità del gravame in merito agli atti successivi alla autorizzazione unica del 2006, ossia la nuova determinazione di esclusione dalla VIA e l’autorizzazione paesaggistica regionale in deroga. Ed infatti, le modifiche apportate, sia in senso quantitativo (mediante lo spostamento di ben sette torri eoliche su undici) sia in senso qualitativo (lo spostamento di alcune comporta persino il ricorso alla procedura di deroga al PUTT), sono tali da comportare una rivisitazione in chiave sostanziale e soprattutto essenziale di (almeno) parte del progetto, con conseguente riavvio in parte qua delle procedure autorizzative e dunque con nuova valutazione degli interessi, pubblici e privati, di tutte le parti in gioco, ivi compresi quelli – se del caso oggetto di lesione – posti in capo a individui che possano subire un concreto pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto. Tanto che, come ammesso dalla stessa difesa della società contro interessata, il procedimento di variante dovrà giocoforza concludersi con una nuova autorizzazione unica. Si veda in tal senso, poi, la nota-circolare del settore ecologia della Regione Puglia n. 7048 del 9 giugno 2006, ove si fa riferimento alla necessità di sottoporre alle valutazioni dei competenti organi regionali ogni proposta di modifica dei progetti eolici, pur se effettuate nella stessa area di intervento, e ciò per il necessario rispetto dei parametri, dei vincoli e delle distanze previste al riguardo dalla linee guida regionali adottate in subiecta materia;

c) il rigetto dell’eccezione di tardività relativa alla determinazione di esclusione dalla VIA, e ciò in quanto occorre tenere presente, nella specie, la pubblicazione avvenuta sul BURP in data 18 febbraio 2008 e non quella precedentemente avvenuta presso l’albo dell’ufficio regionale. Depone in tal senso l’art. 27 del codice dell’ambiente, a mente del quale “dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati”. Stante l’inequivocabile tenore della disposizione appena richiamata, non è dunque possibile fare riferimento ad altre forme di pubblicazione, soprattutto se a detrimento della parte ricorrente, ai fini dell’utile decorso dei termini prescritti per l’impugnativa giurisdizionale;

d) il superamento dell’eccezione di tardività relativa alla impugnazione della delibera comunale n. 43 del 21 dicembre 2007, e ciò in quanto si tratta di atto consultivo che riverbera, se del caso, la propria lesività soltanto in occasione della delibera di giunta regionale – questa invece sì tempestivamente impugnata – che definisce il procedimento di autorizzazione in deroga al PUTT;

e) il rigetto della eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, con riferimento alla determinazione di esclusione dalla VIA ed alla autorizzazione in deroga al PUTT, atti ritenuti dalla parti resistenti come meramente interni al procedimento. In realtà, si tratta invece di atti dotati di autonoma rilevanza lesiva, attesa la loro idoneità ad incidere direttamente sulle posizioni giuridiche vantate dai ricorrenti, e dunque l’efficacia condizionante che i medesimi sono in grado di riverberare all’interno della decisione finale che chiude l’intero procedimento. Elementi nella direzione delle immediata lesività sono peraltro ricavabili in via normativa, e in particolare dall’art. 146, comma 13, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (ove si afferma che “l’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, … da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse”), nonché dall’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, laddove è previsto che “la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione”, ma soprattutto dall’art. 27, comma 1, ultimo periodo, del predetto codice, a norma del quale “dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati”. Con ciò si vuole dire, soprattutto con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, che se da un lato non si può pretendere la immediata impugnazione della VIA se non unitamente all’atto che definisce l’intero procedimento autorizzatorio (si veda in tal senso l’art. 14-ter, comma 10, della legge n. 241 del 1990, a norma del quale “il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati”), dall’altro lato neppure si può impedire, al soggetto che ravvisa una lesione della propria posizione giuridica direttamente derivante dal medesimo provvedimento VIA (quand’anche di non assoggettabilità), di gravare quest’ultimo in via immediata. L’impugnazione immediata della VIA, in altre parole, costituisce una facoltà e non anche un onere.

f) il rigetto dell’eccezione di tardività dei secondi motivi aggiunti formulati avverso la delibera n. 1483 del 20 settembre 2009. In proposito, si rammenta che nell’atto di appello notificato il 23 ottobre 2008 l’odierna contro interessata esponeva che “la Regione Puglia, con deliberazione di GR n. 1483 del 20 settembre 2008, adottava una nuova autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 5.07 del PUTT, in cui verificava la non intervenuta conclusione del procedimento di riperimetrazione avviato dalla Provincia di Lecce, ma valutava comunque sussistenti i presupposti per la deroga con riferimento all’intero progetto”. Deduce la parte controinteressata che, a fronte di tale “notizia”, i termini per impugnare la richiamata delibera avrebbero dovuto scattare dalla notifica dell’appello e non dalla successiva pubblicazione (per esteso) della stessa delibera sul BURP. Il collegio è ben consapevole dell’esistenza di un orientamento secondo cui la pubblicazione dell’atto, come criterio di individuazione del termine di proposizione del ricorso, non è sostitutivo degli altri criteri previsti dalla legge (notificazione e piena conoscenza), ma, laddove non sia richiesta diretta notifica (come nella specie), vale ad individuare un termine e viene incontro ad esigenze di certezza e stabilità dell’azione amministrativa. Ciò tuttavia non implica che, laddove dell’atto si abbia comunque avuta “piena conoscenza”, a fini impugnatori il termine decorra comunque dalla data di cessazione della pubblicazione, perché allora, lungi dal soddisfare esigenze di certezza, la pubblicazione varrebbe soltanto a prorogare surrettiziamente (e ingiustificatamente) i termini decadenziali di impugnazione. Tanto premesso, occorre allora valutare se l’atto di appello notificato il 23 ottobre 2008, così come formulato nella parte di interesse, possa costituire “piena conoscenza” del provvedimento di cui si lamenta in questa sede l’illegittimità. Al riguardo, il collegio ritiene di aderire a quell’orientamento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 522) secondo cui, “al fine della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento, non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo carattere sfavorevole per il destinatario, occorrendo conoscerne invece il contenuto per poter valutare se l’atto è illegittimo o meno”. Pertanto, ove l’interessato abbia avuto notizia circa l’esistenza di un provvedimento sfavorevole, senza la motivazione posta a corredo, lo stesso conserva una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l’atto per poi proporre i motivi aggiunti, potendo ben attendere di acquisire la motivazione dell’atto (nel caso di specie mediante la pubblicazione sul BURP) per poter valutare, una volta avuta conoscenza del suo contenuto e quindi del suo “effetto lesivo”, se impugnarlo o meno. Ed infatti, il c.d. “effetto lesivo” non deriva solo dall’essere il provvedimento sfavorevole, ma dall’essere “illegittimamente sfavorevole” (cfr., in termini, Cons. St., sez. V, 30 aprile 2002, n. 290). Del resto, poiché la motivazione del provvedimento non ha carattere opzionale ma è obbligatoria, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, la mera notizia che esiste un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo. In questa direzione l’atto di appello, nel richiamare la delibera poi gravata, si limitava ad enunciarne il carattere sfavorevole nei confronti degli odierni ricorrenti, in forza della sussistenza dei presupposti previsti per l’adozione della deroga, senza tuttavia evidenziare se gli stessi presupposti erano stati o meno valutati alla luce di nuovi a più approfonditi percorsi motivazionali, aspetto questo che costituiva proprio oggetto precipuo di (almeno parte dei motivi di) ricorso.

3. Allo stesso modo deve pronunziarsi:

a) l’inammissibilità del motivo sub d) della parte in fatto proposto con i primi motivi aggiunti, atteso che non si tratta di integrazione di quanto già censurato con il ricorso originario – sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione – avverso la determinazione regionale di esclusione dalla VIA (n. 675 del 20 dicembre 2007, pubblicata sul BURP del 12 febbraio 2008), quanto piuttosto di nuovo motivo, proposto in quanto tale oltre il termine decadenziale (ossia in data 4 luglio 2008), avente ad oggetto la violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006, violazione di cui non v’è traccia – neppure da una lettura in concreto – nel richiamato ricorso originario;

b) l’inammissibilità della censura sub f) della parte in fatto, sollevata avverso la determinazione regionale n. 675 del 20 dicembre 2007, in quanto formulata per la prima volta con i primi motivi aggiunti notificati in data 4 luglio 2008 (dunque tardivamente proposta). In ogni caso, la stessa sarebbe infondata in quanto la determinazione del 20 dicembre 2007 è stata adottata a seguito delle prescrizioni e delle modifiche progettuali previste dalla stessa autorizzazione del 2006. D’altra parte, in esito alla predetta procedura di variante sarà necessario acquisire una nuova autorizzazione unica, senza incorrere così nella denunziata censura di inversione procedimentale;

c) l’inammissibilità del motivo di censura relativo alla mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali). In particolare, il motivo è irricevibile in quanto tardivamente proposto quanto alla autorizzazione unica n. 451 del 2006, e inammissibile per difetto di interesse con riferimento alla attuale procedura di variante dal momento che la stessa non ha ancora avuto esito, mediante una nuova autorizzazione unica (in variante), potendo sino a quel momento il privato attivare le relative richieste di parere;

d) la sopravvenuta improcedibilità della censura sub c) in quanto superata dal fatto che la successiva determinazione regionale n. 1843 del 20 settembre 2008, in esecuzione alla citata ordinanza cautelare di questa sezione, ha poi esteso la procedura di deroga anche alle altre due torri eoliche precedentemente escluse in quanto ritenute al di fuori del perimetro dell’oasi di protezione;

e) l’inammissibilità per difetto di interesse della censura sub f), proposta con i secondi motivi aggiunti, e ciò in quanto – in disparte ogni considerazione relativa alla mancata dimostrazione circa la presenza di ulivi monumentali nell’area in questione – il relativo parere della commissione tecnica di cui all’art. 3 della legge regionale n. 14 del 2007, ben può essere ancora acquisito, in questa fase procedimentale, in vista della nuova autorizzazione unica che, in ordine al progetto di variante, dovrà essere successivamente ottenuta;

f) l’inammissibilità per difetto di interesse della censura sub i), dato che il rispetto della normativa in materia di eliminazione degli olii esausti ben potrà formare oggetto di approfondimento in sede di (nuova) autorizzazione unica;

g) l’inammissibilità della censura sub l) in quanto, sempre in vista della nuova autorizzazione unica, potrà essere utilmente riaperto il procedimento diretto all’eventuale rinnovo della determinazione di esclusione dalla VIA n. 468 del 17 novembre 2005, relativa ossia a tutti gli altri aerogeneratori diversi da quelli oggetto della determinazione n. 675 del 20 dicembre 2007.

04. A questo punto possono essere vagliate le due principali censure di merito sub a) e b) della parte in fatto.

4.1. Quanto alla determinazione di esclusione dalla VIA (n. 675 del 20 dicembre 2007), va innanzitutto premessa l’ammissibilità della terza censura formulata con i primi motivi aggiunti, riguardante in particolare la mancata valutazione (o comunque l’erronea indicazione dell’ente a ciò preposto, ossia il Comune) circa l’impatto acustico, l’evoluzione dell’ombra giornaliera e della gittata massima in caso di incidente. Tale censura (peraltro già accennata nella parte in fatto del ricorso originario), a differenza della asserita violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006 sulla inidoneità dell’area, costituisce infatti effettiva integrazione del secondo motivo formulato nel ricorso originario con riguardo al difetto di istruttoria della determinazione di esclusione dalla VIA.

4.2. Ciò premesso, già in sede di autorizzazione unica (n. 451 del 23 maggio 2006), e in particolare durante i relativi lavori della conferenza di servizi, l’ARPA Puglia aveva rilevato “la presenza di masserie o comunque possibili insediamenti abitativi a distanza dagli aerogeneratori inferiore a 300 metri”, con la conseguenza che sin da allora era stata espressa l’esigenza di calcolare l’impatto acustico, nonché “l’evoluzione dell’ombra giornaliera per evitare eventuali interferenze”.

Tali adempimenti istruttori non sembrano essere stati adeguatamente soddisfatti neppure in occasione della successiva determinazione n. 675 del 2007, nella parte in cui si afferma che “dalla documentazione presentata non si rinvengono approfondimenti, già richiesti dall’ARPA in sede di conferenza di servizi sul progetto originario, in merito agli impianti acustici, all’evoluzione dell’ombra giornaliera, alla gittata massima in caso di incidente relativamente alla variante di progetto”. E ciò “considerato che l’area di progetto è caratterizzata dalla presenza di masserie diffuse”.

4.3. Siffatta verifica (circa il rispetto della normativa sull’impatto acustico, sulla evoluzione dell’ombra giornaliera e sul rischio di incidente) viene poi demandata al Comune e dal suo positivo esito dipende l’efficacia della determinazione stessa.

4.4. Ora, è ben evidente la violazione della legge regionale n. 11 del 2001 e della correlata normativa statale in subiecta materia nella parte in cui le predette analisi non vengono svolte in seno al procedimento (in via ordinaria, la conferenza di servizi) preordinato alla adozione delle determinazione VIA (o di esclusione della medesima), ma vengono differite ad una successiva fase, ossia ad una valutazione postuma peraltro rimessa alla amministrazione comunale.

Ed infatti, è compito della struttura regionale preposta alla VIA prima assumere e poi valutare, direttamente in seno al procedimento che si svolge dinanzi ad essa, tutti gli elementi ritenuti necessari ai fini dell’espressione del parere di compatibilità (o di non assoggettabilità).

Elementi nella direzione appena delineata possono essere utilmente tratti dall’art. 25, comma 1, del codice dell’ambiente (“valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione”), a norma del quale “le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte dall’autorità competente”, e del successivo art. 26, comma 1, dello stesso codice (“Decisione”), secondo il quale “l’autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale”, senza pertanto rinviare il perfezionamento di siffatta decisione a successive ed ulteriori sub-attività, tra l’altro demandate ad altre amministrazioni non direttamente competenti in subiecta materia.

4.5. Né appare condivisibile quanto affermato dalla ditta contro interessata in ordine alla possibilità di attribuire ad altri enti, ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001, lo svolgimento di taluni compiti, posto che tra questi, ai sensi dell’art. 16, commi 8 e 9 della legge citato, rientrano mere funzioni di controllo delle prescrizioni adottate in seno alla VIA e di monitoraggio dell’attività svolta in fase di esercizio, ossia adempimenti amministrativi che si pongono “a valle” del procedimento di autorizzazione, non anche la analisi preventiva dei processi produttivi che si intendono attivare e del loro corretto svolgersi nel rispetto dei valori ambientali, la quale concerne un tipo di valutazione che si colloca “a monte” del procedimento di eventuale assentimento dell’istanza.

4.6. Per tutte le ragioni sopra evidenziate lo specifico motivo di ricorso merita dunque accoglimento.

5.1. Quanto, poi, alla violazione delle disposizioni del PUTT in tema di autorizzazione in deroga, si rammenta che l’art. 5.07, punto n. 3, delle NTA del PUTT (“Deroga al Piano”), prevede che “è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientali previste nei luoghi;

- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;

- non abbiano alternative localizzative.”.

Va ulteriormente premesso che alcuni aerogeneratori (n. 7 e n. 10) rientrano in ambiti territoriale estesi B del PUTT, mentre altri (1, 4, 5, 6 e 12) in ambiti territoriale estesi di tipo C.

Gli indirizzi di tutela relativi al primo ambiti prevedono tra l’altro la conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale, nonché la massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio (art. 2.02 del PUTT), anche con riferimento alla possibilità di installare insediamenti produttivi, tralicci e antenne (o strutture similari, si deve intendere).

Dal canto suo, la classificazione “C” prevede la salvaguardia e la valorizzazione dell’assetto attuale, nonché una trasformazione del medesimo assetto “che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica” (art. 2.02, punto 1.3.).

5.2. La delibera regionale afferma che l’area interessata dall’intervento è “caratterizzata da peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela”.

Il progetto che si intende realizzare si pone inoltre, almeno in parte (torri n. 7, n. 9 e n. 10), all’interno di un ambito territoriale distinto, ossia dell’oasi di protezione “Madonna della Cirimanna”, costituendo pertanto deroga alle suddette prescrizione di base.

Per quanto attiene alla compatibilità con i valori paesaggistici si afferma, in particolare, nella delibera in parola che, anche “a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal PUTT … l’intervento in progetto, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà comunque ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare sostanzialmente l’esistente rapporto paesistico-ambientale tra le emergenze paesaggistiche individuate dal PUTT/P ed il loro intorno diretto”.

Conclude sul punto la suddetta determinazione affermando pertanto che le opere suddette risultano “compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi”.

Quanto invece al preminente interesse per la popolazione residente esso “risponde all’esigenza di ottenere energia da fonti pulite rinnovabili, che si traduce in benefici per la popolazione anche in considerazione dei benefits offerti all’amministrazione comunale”.

Infine, si afferma che “le opere non hanno alternative localizzative e ciò in conseguenza dei dati anemometrici che individuano nell’ambito d’intervento valori ottimali per l’insediamento dell’impianto in argomento”.

Conclude il provvedimento ritenendo che, “alla luce di quanto sopra riportato, per le opere di cui trattasi ricorrono pienamente i presupposti di cui all’art. 5.07 delle NTA del PUTT/P che consentono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base”.

5.3. Tanto premesso, ritiene il collegio che la delibera citata, con riferimento alla deroga da accordare in relazione a tre delle pale da localizzare ex novo (torri nn. 7, 9 e 10), risulti viziata sia da difetto di motivazione (soprattutto in relazione alla compatibilità paesaggistica dell’intervento con il sito e quanto al preminente interesse per la popolazione locale) sia da difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti (quanto alle alternative localizzative).

5.3.1. Relativamente al primo aspetto (difetto di motivazione), è evidente come si tratti di considerazioni generiche, connotate dall’utilizzo di clausole di stile nonché meramente ripetitive del dato normativo, prive di qualsivoglia analisi circa l’impatto che in concreto l’intervento è in grado di determinare sull’ambiente circostante, o meglio sul contesto paesaggistico (a nulla rilevando l’assenza di habitat naturali, nonché la mancata incidenza sulla flora e sull’assetto idrogeologico, valutazioni queste da ricondurre a diverse sfere di interessi).

Detta motivazione, nel caso di specie, appare tanto più necessaria ove soltanto si consideri che si tratta di intervenire in deroga rispetto al piano paesaggistico, nonché all’interno di un’area (“Parco rurale della terra dei due mari”) oggetto di specifiche iniziative di valorizzazione da parte del Comune di Ruffano (delibera consiliare n. 316 del 6 dicembre 2005), mediante opere di “rilevante trasformazione” tali da comportare “una modificazione permanente degli elementi paesaggistici strutturanti l’ambito territoriale interessato” (cfr. nota settore urbanistico regionale in data 12 ottobre 2007).

Si consideri al riguardo che, come correttamente posto in evidenza dalla difesa dei ricorrenti, si tratterebbe di inserire torri di tale altezza (80 mt) in un contesto paesaggistico in cui il dislivello tra la piana insediata ed il ciglio (ossia il salto di quota che caratterizza il contesto) consiste in soli 70 metri.

In sintesi, non viene svolta una approfondita analisi circa la effettiva compatibilità dell’intervento e l’interferenza visiva dallo stesso determinata con le finalità di tutela imposte in via generale dalla pianificazione di settore, le quali impongono per tali ambiti – è bene ricordarlo – di evitare “ogni alterazione della integrità visuale” (cfr. art. 3.05, punto 4.1).

5.3.2. Per quanto attiene, poi, al preminente interesse per la collettività, ci si limita a sottolineare in astratto i vantaggi derivanti dall’utilizzo di energie alternative, sulla base di notorie considerazioni di massima (“l’interesse pubblico discende dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/03, che dichiara di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), senza soffermarsi sull’analisi dei costi e dei benefici legati, in concreto, all’utilizzo o meno di tali fonti energetiche per la collettività di riferimento, anche in relazione agli effetti che dal loro inserimento possano derivare in termini di attrazione turistica del sito interessato. Anzi, il provvedimento sembra accordare notevole importanza alle royalties riconosciute al Comune, quale fattore di preminente interesse per la collettività, in modo da attribuire prevalenza assoluta agli aspetti economici rispetto a tutti gli altri profili, e in particolare a quelli relativi alla tutela del territorio.

5.3.3. Con riferimento al secondo aspetto (difetto di istruttoria), la delibera di giunta regionale sembra avere in effetti acriticamente recepito la posizione della ditta ricorrente in ordine alla mancanza di valide alternative. Assenza che deriverebbe, a parere della ditta controinteressata, da taluni dati anemometrici in suo possesso i quali avrebbero individuato “nell’ambito di intervento valori ottimali per l’insediamento dell’impianto in argomento”.

Ora, a prescindere dalla attendibilità o meno di dette rilevazioni (si tratta in effetti di dati che la ditta contro interessata ha ricavato, come si evince dalle pagg. 18-20 dello studio di impatto paesaggistico prodotto in atti, dal monitoraggio effettuato nelle stazioni di Galatina e Santa Maria di Leuca, e dunque non direttamente sul sito in questione, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la mera intenzione di installare siffatti strumenti nell’area di interesse), è evidente come alcuna valutazione sia stata condotta, con riferimento all’indice di ventosità, rispetto ad altre aree non gravate da vincoli così stringenti.

Soprattutto va considerato che la presenza o meno di valide alternative costituisce indagine istruttoria che, seppure non escluda una valutazione preliminare da parte della ditta interessata, comunque deve essere di esclusivo appannaggio delle amministrazioni competenti, e ciò soprattutto ove si consideri che si tratta di operare un intervento in deroga la quale implica, di per sé, una rigorosa ed accurata attività di analisi preventiva di impatto.

D’altra parte, riservare questa fase alla sola iniziativa della ditta che chiede l’autorizzazione implicherebbe, stante l’interesse di questa a conservare per diverse ragioni l’originaria progettazione e le connesse scelte localizzative, soluzioni sistematicamente dirette ad escludere la sussistenza di possibili alternative nel senso sopra indicato.

5.3.4. La censura qui esaminata merita dunque accoglimento.

6. In questa stessa direzione v’è difetto di istruttoria e violazione del PUTT (art. 3.03) e del regolamento regionale n. 16 del 2006 anche nella parte in cui non è stata condotta una adeguata analisi circa la c.d. minimizzazione delle opere di accesso all’impianto, in base alla quale “la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti” [art. 14, comma 3, lettera D), del regolamento regionale citato]. Ciò anche in considerazione di quanto prescritto dall’art. 3.03 del PUTT, secondo cui va evitata “la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti”.

Nei termini anzidetti va dunque accolta anche la censura sub h).

7. Ne deriva, da quanto sopra affermato, la fondatezza del ricorso e pertanto il suo accoglimento. Per l’effetto, vanno annullate la determinazione regionale n. 675 del 20 dicembre 2007, la delibera di giunta regionale n. 701 del 6 maggio 2008 e la delibera di giunta regionale n. 1483 del 20 settembre 2008.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si ritiene poi di compensare le medesime per quanto attiene alla posizione della Provincia di Lecce.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 532/2008, previa estromissione della Provincia di Lecce lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione regionale n. 675 del 20 dicembre 2007, la delibera di giunta regionale n. 701 del 6 maggio 2008 e la delibera di giunta regionale n. 1483 del 20 settembre 2008.
Liquida le spese di giudizio in complessive euro 4.000 (quattromila), oltre IVA e CPA, da corrispondersi in favore dei ricorrenti in parte eguali, da parte dell’amministrazione comunale intimata e della società contro interessata, in favore dei ricorrenti.
Spese compensate con riferimento alla Provincia di Lecce.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


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