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1974-9562
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009, n. 2987
DIRITTO PROCESSUALE - Legittimazione ad agire- Impianti di ampia percezione
visiva - Rapporto di immediata contiguità - Limiti - Fattispecie: parco eolico.
Ai fini della legittimazione ad agire, il rapporto di immediata contiguità tra i
fondi dei ricorrenti e l’impianto di cui si contesta l’autorizzazione è
necessariamente richiesto per la realizzazione di talune strutture di minore
impatto visivo (es. edifici di qualche piano, tralicci isolati, etc.), mentre
non lo è altrettanto per impianti di più ampia percezione visiva (nella specie,
parco eolico) (cfr. TAR Sardegna, II, 3 ottobre 2006, n. 2083). Pres. Ravalli,
Est. Santini - P.A. e altri (avv. Baldassarre) c. Comune di Ruffano (avv.
Flascassovitti) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009,
n. 2987
VIA - Provvedimento VIA - Impugnazione immediata - Facoltà.
L’impugnazione immediata della VIA costituisce una facoltà e non anche un onere.
Se da un lato, infatti, non si può pretendere la immediata impugnazione della
VIA se non unitamente all’atto che definisce l’intero procedimento
autorizzatorio (si veda in tal senso l’art. 14-ter, comma 10, della legge n. 241
del 1990), dall’altro lato neppure si può impedire, al soggetto che ravvisa una
lesione della propria posizione giuridica direttamente derivante dal medesimo
provvedimento VIA (quand’anche di non assoggettabilità), di gravare quest’ultimo
in via immediata. Pres. Ravalli, Est. Santini - P.A. e altri (avv. Baldassarre)
c. Comune di Ruffano (avv. Flascassovitti) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA,
Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009, n. 2987
VIA -Parere di compatibilità o di non assoggettabilità - Attività
tecnico-istruttorie - Assunzione in seno al procedimento - Sub-attività
demandate ad altre amministrazioni - Illegittimità - Artt. 25 e 26 d.lgs. n.
152/2006. E’ compito della struttura regionale preposta alla VIA prima
assumere e poi valutare, direttamente in seno al procedimento che si svolge
dinanzi ad essa, tutti gli elementi ritenuti necessari ai fini dell’espressione
del parere di compatibilità (o di non assoggettabilità). Elementi in tal senso
possono essere utilmente tratti dall’art. 25, comma 1, del codice dell’ambiente
(“valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della
consultazione”), a norma del quale “le attività tecnico-istruttorie per la
valutazione d’impatto ambientale sono svolte dall’autorità competente”, e del
successivo art. 26, comma 1, dello stesso codice (“Decisione”), secondo il quale
“l’autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il
procedimento di valutazione dell'impatto ambientale”, senza pertanto rinviare il
perfezionamento di siffatta decisione a successive ed ulteriori sub-attività,
demandate ad altre amministrazioni. Pres. Ravalli, Est. Santini - P.A. e altri
(avv. Baldassarre) c. Comune di Ruffano (avv. Flascassovitti) e altro (n.c.) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009, n. 2987
VIA - Alternative localizzative o progettuali - Indagine istruttoria -
Esclusivo appannaggio delle amministrazioni competenti. In seno al
procedimento preordinato alla adozione delle determinazione VIA (o di esclusione
della medesima), la presenza o meno di valide alternative localizzative e
progettuali costituisce indagine istruttoria che, seppure non escluda una
valutazione preliminare da parte della ditta interessata, comunque deve essere
di esclusivo appannaggio delle amministrazioni competenti. Pres. Ravalli, Est.
Santini - P.A. e altri (avv. Baldassarre) c. Comune di Ruffano (avv.
Flascassovitti) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009,
n. 2987
N. 02987/2009 REG.SEN.
N. 00532/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 532 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Paiano Antonio, De Pasca Fausto e De Pasca Rocco Francesco, tutti rappresentati
e difesi dall'avv. Francesco Baldassarre presso il cui studio in Lecce via
Imperatore Adriano n. 9 sono elettivamente domiciliati;
contro
Comune di Ruffano, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Flascassovitti,
presso il cui studio in Lecce via 95° Rgt.Fanteria n. 1 è elettivamente
domiciliato;
Regione Puglia, non costituita;
nei confronti di
Antonio Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cantobelli e Maura
Messito, con domicilio eletto presso il primo di essi in Lecce, via Zanardelli
n. 60;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Giovanna Capoccia
e Francesca Testi, con domicilio eletto in Lecce presso l’Ufficio Legale della
Amministrazione Provinciale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.675 del 20 dicembre
2007, pubblicata sul BURP n.24 del 12 febbraio 2008, con la quale si esclude la
sottoposizione a VIA dell'intervento in oggetto, nonchè dell'autorizzazione
unica regionale rilasciata dal Dirigente dell'Assessorato dell'Industria e
Commercio, giusta determina n. 451 del 23 giugno 2006, pubblicata sul BURP n. 70
dell’8 giugno 2006; per l'annullamento, altresì, di ogni altro atto presupposto,
connesso e consequenziale, ed in particolare della deliberazione del Consiglio
Comunale di Ruffano n.43 del 21 dicembre 2007, con la quale si approva il
progetto di variante del parco eolico attivando la procedura di deroga ai sensi
dell'art.5.07, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/O e del
parere reso dal Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Ruffano in
data 10 dicembre 2007; della deliberazione della giunta regionale pugliese n.
701 del 6 maggio 2008, con la quale si rilascia l'autorizzazione paesaggistica
in deroga, ai sensi e per gli effetti dell'art.5.07 delle N.T.A. del PUTT/P,
alla ditta Antonio srl, per la realizzazione di un parco eolico nel comune di
Ruffano in località "Mascarone ed Occhiazzi"; della deliberazione di giunta
regionale n. 1843 del 20 settembre 2008, recante nuova autorizzazione
paesaggistica in deroga al PUTT.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruffano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della ditta Antonio Srl;
Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte in giudizio dalle parto
costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Massimo
Santini e uditi per le parti gli Avv.ti Baldassarre, Flascassovitti Francesco
per Flascassovitti Nicola, Test, Cantobelli e Massa per Messuti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti sono cittadini residenti nel Comune di Ruffano nonché proprietari
di terreni attigui all’area interessata dalla realizzazione di un parco eolico;
in particolare, sul terreno del sig. Paiano sorge una masseria di notevole
pregio storico ed artistico censita in pubblicazioni scientifiche.
In data 23 maggio 2006, a seguito di apposita conferenza di servizi, i
competenti uffici della Regione Puglia rilasciavano autorizzazione unica per
l’installazione di 15 pale eoliche, di potenza pari a 30 MW, nell’area predetta.
In esito alla conclusione del procedimento medesimo si rendeva poi necessario
apportare modificazioni al progetto, mediante lo spostamento di alcune pale,
allo scopo di adeguarlo alle diverse prescrizioni adottate in seno alla predetta
conferenza. In particolare, si trattava del rispetto delle distanze minime dalle
strade provinciali per quanto riguarda le torri nn. 4, 6 e 12. A ben vedere,
dalla relazione del servizio urbanistica del Comune di Ruffano (10 dicembre
2007) emerge come le torri interessate dalla diversa localizzazione siano anche
altre (nn. 1, 5, 7 e 10): dunque, nel complesso sette aerogeneratori.
Di conseguenza, poiché alcune pale oggetto di spostamento ricadevano in ambito
territoriale distinto del PUTT caratterizzato, tra l’altro, dall’oasi di
protezione “Madonna della Cirimanna” – con ciò comportando, a giudizio
dell’assessorato all’urbanistica, ufficio paesaggio, dell’amministrazione
regionale, “una modificazione permanente degli elementi paesaggistici” – si
rendeva necessario a tal fine il ricorso alla procedura di deroga di cui
all’art. 5.07 delle NTA del PUTT.
Detta procedura veniva avviata con delibera del consiglio comunale di Ruffano n.
43 del 21 dicembre 2007.
I ricorrenti insorgevano avverso questa delibera e contro la determinazione
regionale di esclusione dalla VIA sollevando, nella sostanza, le seguenti
rispettive censure:
a) violazione, da parte della delibera comunale, delle disposizioni del PUTT
(art. 5.07) nella parte in cui la deroga al suddetto piano non sarebbe stata
supportata da sufficienti considerazioni circa la assoluta necessità per la
popolazione residente, la compatibilità dell’intervento con le finalità di
tutela paesaggistica e l’assenza di eventuali alternative localizzative;
b) violazione, da parte della determinazione regionale, della legge regionale n.
11 del 2001 nella parte in cui l’esclusione dalla procedura VIA della suddetta
variante progettuale è stata adottata senza il necessario approfondimento
istruttorio.
Con atto di motivi aggiunti veniva poi impugnata la deliberazione di giunta
regionale n. 701 del 6 maggio 2008. Ad essa si estende la censura sub a), ossia
la violazione dell’art. 5.07 delle NTA del PUTT, atteso che non sarebbero stati
adeguatamente valutati i necessari presupposti per la prevista procedura di
deroga (interesse preminente, compatibilità con le finalità di tutela ed assenza
di alternative localizzatrici). Con lo stesso atto, da un lato si integra quanto
già sollevato sotto il profilo di carente istruttoria avverso la determinazione
regionale di esclusione dalla VIA (soprattutto in ordine alla mancata verifica
sull’impatto acustico e sul rischio di incidenti, e comunque in merito alla
delega circa il rispetto di tali adempimenti in capo al Comune); dall’altro lato
vengono poi formulate le seguenti ulteriori censure:
c) violazione della legge regionale n. 27 del 1998 ed erroneità dei presupposti,
nella parte in cui l’autorizzazione in deroga si riferisce al solo
aerogeneratore n. 10. Gli altri aerogeneratori (n. 7 n. 9) sono stati infatti
esclusi in quanto l’oasi di protezione “Madonna della Cirimanna” sarebbe oggetto
di riperimetrazione in forza della quale solo la torre n. 10 risulterebbe
ricompresa nella suddetta area. In particolare, la violazione consisterebbe nel
fatto che tale riperimetrazione sarebbe stata, al momento della impugnata
determinazione regionale, oggetto di approvazione soltanto provinciale e non
anche regionale, il cui recepimento è condizione necessaria per il
perfezionamento dell’atto di modificazione in parola. Ne deriva l’erroneità del
presupposto alla base della delibera, atteso che al momento della sua adozione
anche le altre due torri eoliche rientravano nel perimetro – formalmente vigente
– dell’oasi di protezione;
d) in dichiarata integrazione del ricorso già presentato, si eccepisce la
violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006, da parte della
determinazione di esclusione dalla VIA n. 675 del 2007, nella parte in cui ha
considerato come inidonee per la installazione dei suddetti impianti le oasi di
protezione;
e) violazione dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 nella parte
in cui, omettendo di considerare che l’area è soggetta a vincolo paesaggistico
imposto con decreto ministeriale, non è stato acquisito la prescritta
autorizzazione paesaggistica, con la partecipazione della soprintendenza statale
in sede di cogestione del vincolo medesimo;
f) violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006 e della legge n. 241 del
1990 nella parte in cui vi sarebbe stata una inversione procedimentale tra
determinazione VIA e autorizzazione unica, nel senso che quest’ultima è stata
rilasciata (23 maggio 2006) prima della valutazione di compatibilità ambientale
(20 dicembre 2007).
Si costituivano in giudizio il Comune di Ruffano e la ditta contro interessata
per eccepire complessivamente, oltre alla infondatezza del ricorso nel merito:
in primo luogo la legittimazione ad causam dei ricorrenti per mancanza del
requisito della “vicinitas”, nonché il difetto di interesse a ricorrere di
alcuni di essi i quali avrebbero nel frattempo stipulato atto preliminare di
locazione di un terreno destinato, per l’appunto, alla installazione di una
delle torri eoliche in progetto; in secondo luogo, la tardività del medesimo
ricorso quanto alla autorizzazione unica del 2006, nonché l’inammissibilità
consequenziale del resto del gravame; in terzo luogo, la tardività del ricorso
anche in merito alla determinazione di esclusione dalla VIA (pubblicata sino a 2
gennaio 2008 presso l’albo dell’ufficio ecologia della Regione Puglia); in
quarto luogo, la tardività dell’impugnazione della delibera comunale n. 43 del
21 dicembre 2007; in quinto luogo, l’inammissibilità per difetto di interesse in
relazione ad atti di natura endoprocedimentale (autorizzazione paesaggistica in
deroga e determinazione esclusione VIA); in sesto luogo, l’inammissibilità di
alcune delle censure sollevate con i primi motivi aggiunti, in quanto relative
alla determinazione n. 675 del 2007, piuttosto che alla delibera n. 701 del
2008.
Con ordinanza n. 681 del 30 luglio 2008 questa sezione accoglieva l’istanza di
tutela cautelare, soprattutto “considerato che gli atti gravati sembrano essere
stati adottati in assenza di un completo e definito quadro istruttorio sia con
riferimento al particolare valore paesaggistico delle aree interessate
dall’intervento, sia con riferimento (cfr. determinazione di non
assoggettabilità a VIA) ai necessari approfondimenti già evidenziati in sede di
rilascio dell’autorizzazione unica (concernenti impatto acustico, evoluzione
ombra giornaliera e gittata massima in caso di incidenti) legati alla presenza
di masserie nei luoghi destinati all’intervento”, nonché in considerazione del
fatto “che la procedura derogatoria di cui all’art. 5.07 delle NTA del PUTT
sembra essersi svolta sulla base di erronei presupposti, atteso che l’oasi di
protezione ove collocare parte dell’impianto non ha ancora formato oggetto di
specifiche e definitive modificazioni sul piano formale e sostanziale”.
A seguito di tale ordinanza, la Regione Puglia adottava nuova delibera di
autorizzazione in deroga (n. 1843 del 20 settembre 2009), questa volta facendo
riferimento alla vigente perimetrazione dell’oasi di protezione e così ampliando
l’ambito della suddetta deroga anche agli aerogeneratori n. 7 e n. 9. Per il
resto confermava le stesse motivazioni di cui al provvedimento n. 701.
Anche avverso tale delibera venivano riproposte – ad eccezione di quella
relativa alla violazione della legge regionale n. 27 del 1998 – le stesse
censure sollevate nei confronti del precedente atto. Ad esse si aggiungono i
seguenti ulteriori motivi di ricorso, sempre sollevati avverso la delibera n.
1843 del 20 settembre 2009:
g) violazione della legge regionale n. 14 del 2007, recante tutela degli ulivi
monumentali, nella parte in cui non sarebbe stato preventivamente acquisito il
parere della Commissione tecnica di cui all’art. 3 della stessa legge;
h) la violazione del PUTT e dell’art. 14 del regolamento n. 16 del 2006 nella
parte in cui la determinazione n. 1483 prevede strade di collegamento quali
opere accessorie per la realizzazione del parco eolico;
i) la violazione delle disposizioni regionali e statali in materia di
smaltimento degli olii esausti;
l) erroneità dei presupposti nella parte in cui non si è tenuto conto che, per
tutti gli altri aerogeneratori non compresi nella determinazione di esclusione
dalla VIA del 20 dicembre 2007, è decorso il triennio di validità posto in capo
alla determinazione n. 468 del 17 novembre 2005.
In merito alla impugnazione della delibera di giunta regionale n. 1483 del 20
settembre 2009, la ditta controinteressata ha poi sollevato eccezione di
tardività in quanto i ricorrenti avrebbero avuto “piena conoscenza” del suddetto
atto già in data 23 ottobre 2008, in occasione della notificazione dell’atto di
appello avverso l’ordinanza di questa sezione n. 681 del 2008, dunque oltre
sessanta giorni prima della notifica dei secondi motivi aggiunti (con i quali è
stata impugnata la delibera n. 1483).
Con atto depositato in data 20 ottobre 2009, la Provincia di Lecce spiegava
intervento ad adiuvandum.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2009 le parti rassegnavano le proprie
rispettive conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare:
a) va dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dalla Provincia di Lecce,
notificato alle parti costituite non prima di due giorni precedenti alla
pubblica udienza del 21 ottobre 2009: ed infatti, sebbene la legge non
stabilisca un termine per la notificazione dell’atto di intervento, è d’uopo
porre un limite in tal senso, costituito dai termini previsti dall’art. 23,
quarto comma, della Legge TAR per la presentazione di documenti e di memorie per
le altre parti costituite e comunque per l’amministrazione resistente, ossia
rispettivamente 20 e 10 giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso,
non potendosi comprimere tale diritto delle parti (le quali non hanno peraltro
manifestato, in pubblica udienza, la volontà di non avvalersi dei predetti
termini);
b) va rigettata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo
ai ricorrenti. Ciò in quanto il criterio della vicinitas, quand’anche si accolga
la tesi dell’amministrazione comunale relativa al fatto che le proprietà di
alcuni dei ricorrenti non sarebbero così prossime al sito oggetto di intervento,
va valutato in relazione al tipo di impianto o edificio che si intende
realizzare. In questa direzione, è chiaro che il rapporto c.d. di immediata
contiguità, mentre è necessariamente richiesto per la realizzazione di talune
strutture di minore impatto visivo (es. edifici di qualche piano, tralicci
isolati, etc.), non lo è altrettanto – quanto meno in tale misura – per impianti
di più ampia percezione visiva come quelli di cui si discute (parco eolico
costituito da 11 pale), i quali determinano come noto una “notevole visibilità
di tali elementi dalle lunghe distanze” (cfr. TAR Sardegna, II, 3 ottobre 2006,
n. 2083).
In ogni caso, è dimostrato che la masseria “Occhiazzi” (di proprietà di uno dei
ricorrenti), da un esame delle planimetrie versate in atti sembra essere
prossima, ossia sulla base del criterio sopra indicato della immediata
contiguità (e per ammissione stessa del comune resistente), ad alcuni
aerogeneratori interessati dallo spostamento (nn. 4, 6, 7, 9 e 12).
Né può valere al riguardo la circostanza che lo stesso ricorrente abbia in
passato stipulato, proprio con la ditta contro interessata, un contratto
preliminare per la locazione di una parte del terreno di sua proprietà, onde
destinarla alla allocazione di una delle torri: ed infatti, tale impegno non è
stato seguito dalla stipulazione dell’atto definitivo, il quale soltanto avrebbe
potuto eventualmente fare sorgere qualche dubbio in ordine alla sussistenza di
un interesse concreto ed attuale da parte del ricorrente medesimo.
2. Ancora preliminarmente deve pronunziarsi:
a) la irricevibilità per palese tardività del ricorso quanto alla autorizzazione
unica di cui alla determinazione regionale n. 451 del 23 giugno 2006, pubblicata
sul BURP n. 70 in data 8 luglio 2006, laddove il ricorso originario è stato
notificato soltanto nel marzo del 2008, dunque ben oltre il termine decadenziale
legalmente fissato;
b) il rigetto della eccezione di inammissibilità del gravame in merito agli atti
successivi alla autorizzazione unica del 2006, ossia la nuova determinazione di
esclusione dalla VIA e l’autorizzazione paesaggistica regionale in deroga. Ed
infatti, le modifiche apportate, sia in senso quantitativo (mediante lo
spostamento di ben sette torri eoliche su undici) sia in senso qualitativo (lo
spostamento di alcune comporta persino il ricorso alla procedura di deroga al
PUTT), sono tali da comportare una rivisitazione in chiave sostanziale e
soprattutto essenziale di (almeno) parte del progetto, con conseguente riavvio
in parte qua delle procedure autorizzative e dunque con nuova valutazione degli
interessi, pubblici e privati, di tutte le parti in gioco, ivi compresi quelli –
se del caso oggetto di lesione – posti in capo a individui che possano subire un
concreto pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto. Tanto che, come ammesso
dalla stessa difesa della società contro interessata, il procedimento di
variante dovrà giocoforza concludersi con una nuova autorizzazione unica. Si
veda in tal senso, poi, la nota-circolare del settore ecologia della Regione
Puglia n. 7048 del 9 giugno 2006, ove si fa riferimento alla necessità di
sottoporre alle valutazioni dei competenti organi regionali ogni proposta di
modifica dei progetti eolici, pur se effettuate nella stessa area di intervento,
e ciò per il necessario rispetto dei parametri, dei vincoli e delle distanze
previste al riguardo dalla linee guida regionali adottate in subiecta materia;
c) il rigetto dell’eccezione di tardività relativa alla determinazione di
esclusione dalla VIA, e ciò in quanto occorre tenere presente, nella specie, la
pubblicazione avvenuta sul BURP in data 18 febbraio 2008 e non quella
precedentemente avvenuta presso l’albo dell’ufficio regionale. Depone in tal
senso l’art. 27 del codice dell’ambiente, a mente del quale “dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti
interessati”. Stante l’inequivocabile tenore della disposizione appena
richiamata, non è dunque possibile fare riferimento ad altre forme di
pubblicazione, soprattutto se a detrimento della parte ricorrente, ai fini
dell’utile decorso dei termini prescritti per l’impugnativa giurisdizionale;
d) il superamento dell’eccezione di tardività relativa alla impugnazione della
delibera comunale n. 43 del 21 dicembre 2007, e ciò in quanto si tratta di atto
consultivo che riverbera, se del caso, la propria lesività soltanto in occasione
della delibera di giunta regionale – questa invece sì tempestivamente impugnata
– che definisce il procedimento di autorizzazione in deroga al PUTT;
e) il rigetto della eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, con
riferimento alla determinazione di esclusione dalla VIA ed alla autorizzazione
in deroga al PUTT, atti ritenuti dalla parti resistenti come meramente interni
al procedimento. In realtà, si tratta invece di atti dotati di autonoma
rilevanza lesiva, attesa la loro idoneità ad incidere direttamente sulle
posizioni giuridiche vantate dai ricorrenti, e dunque l’efficacia condizionante
che i medesimi sono in grado di riverberare all’interno della decisione finale
che chiude l’intero procedimento. Elementi nella direzione delle immediata
lesività sono peraltro ricavabili in via normativa, e in particolare dall’art.
146, comma 13, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (ove si afferma che
“l’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale
amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, … da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia
interesse”), nonché dall’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del
2006, laddove è previsto che “la valutazione di impatto ambientale costituisce,
per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del
presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di
autorizzazione o approvazione”, ma soprattutto dall’art. 27, comma 1, ultimo
periodo, del predetto codice, a norma del quale “dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte di soggetti interessati”. Con ciò si vuole dire,
soprattutto con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, che se da un
lato non si può pretendere la immediata impugnazione della VIA se non unitamente
all’atto che definisce l’intero procedimento autorizzatorio (si veda in tal
senso l’art. 14-ter, comma 10, della legge n. 241 del 1990, a norma del quale
“il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura
del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano
a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati”), dall’altro lato neppure si può impedire, al soggetto
che ravvisa una lesione della propria posizione giuridica direttamente derivante
dal medesimo provvedimento VIA (quand’anche di non assoggettabilità), di gravare
quest’ultimo in via immediata. L’impugnazione immediata della VIA, in altre
parole, costituisce una facoltà e non anche un onere.
f) il rigetto dell’eccezione di tardività dei secondi motivi aggiunti formulati
avverso la delibera n. 1483 del 20 settembre 2009. In proposito, si rammenta che
nell’atto di appello notificato il 23 ottobre 2008 l’odierna contro interessata
esponeva che “la Regione Puglia, con deliberazione di GR n. 1483 del 20
settembre 2008, adottava una nuova autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art. 5.07 del PUTT, in cui verificava la non intervenuta conclusione del
procedimento di riperimetrazione avviato dalla Provincia di Lecce, ma valutava
comunque sussistenti i presupposti per la deroga con riferimento all’intero
progetto”. Deduce la parte controinteressata che, a fronte di tale “notizia”, i
termini per impugnare la richiamata delibera avrebbero dovuto scattare dalla
notifica dell’appello e non dalla successiva pubblicazione (per esteso) della
stessa delibera sul BURP. Il collegio è ben consapevole dell’esistenza di un
orientamento secondo cui la pubblicazione dell’atto, come criterio di
individuazione del termine di proposizione del ricorso, non è sostitutivo degli
altri criteri previsti dalla legge (notificazione e piena conoscenza), ma,
laddove non sia richiesta diretta notifica (come nella specie), vale ad
individuare un termine e viene incontro ad esigenze di certezza e stabilità
dell’azione amministrativa. Ciò tuttavia non implica che, laddove dell’atto si
abbia comunque avuta “piena conoscenza”, a fini impugnatori il termine decorra
comunque dalla data di cessazione della pubblicazione, perché allora, lungi dal
soddisfare esigenze di certezza, la pubblicazione varrebbe soltanto a prorogare
surrettiziamente (e ingiustificatamente) i termini decadenziali di impugnazione.
Tanto premesso, occorre allora valutare se l’atto di appello notificato il 23
ottobre 2008, così come formulato nella parte di interesse, possa costituire
“piena conoscenza” del provvedimento di cui si lamenta in questa sede
l’illegittimità. Al riguardo, il collegio ritiene di aderire a
quell’orientamento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 522) secondo
cui, “al fine della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento,
non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo carattere sfavorevole
per il destinatario, occorrendo conoscerne invece il contenuto per poter
valutare se l’atto è illegittimo o meno”. Pertanto, ove l’interessato abbia
avuto notizia circa l’esistenza di un provvedimento sfavorevole, senza la
motivazione posta a corredo, lo stesso conserva una mera facoltà, non un onere,
di impugnare subito l’atto per poi proporre i motivi aggiunti, potendo ben
attendere di acquisire la motivazione dell’atto (nel caso di specie mediante la
pubblicazione sul BURP) per poter valutare, una volta avuta conoscenza del suo
contenuto e quindi del suo “effetto lesivo”, se impugnarlo o meno. Ed infatti,
il c.d. “effetto lesivo” non deriva solo dall’essere il provvedimento
sfavorevole, ma dall’essere “illegittimamente sfavorevole” (cfr., in termini,
Cons. St., sez. V, 30 aprile 2002, n. 290). Del resto, poiché la motivazione del
provvedimento non ha carattere opzionale ma è obbligatoria, ai sensi dell’art. 3
della legge n. 241 del 1990, la mera notizia che esiste un provvedimento non può
essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo. In questa
direzione l’atto di appello, nel richiamare la delibera poi gravata, si limitava
ad enunciarne il carattere sfavorevole nei confronti degli odierni ricorrenti,
in forza della sussistenza dei presupposti previsti per l’adozione della deroga,
senza tuttavia evidenziare se gli stessi presupposti erano stati o meno valutati
alla luce di nuovi a più approfonditi percorsi motivazionali, aspetto questo che
costituiva proprio oggetto precipuo di (almeno parte dei motivi di) ricorso.
3. Allo stesso modo deve pronunziarsi:
a) l’inammissibilità del motivo sub d) della parte in fatto proposto con i primi
motivi aggiunti, atteso che non si tratta di integrazione di quanto già
censurato con il ricorso originario – sotto il profilo del difetto di
istruttoria e di motivazione – avverso la determinazione regionale di esclusione
dalla VIA (n. 675 del 20 dicembre 2007, pubblicata sul BURP del 12 febbraio
2008), quanto piuttosto di nuovo motivo, proposto in quanto tale oltre il
termine decadenziale (ossia in data 4 luglio 2008), avente ad oggetto la
violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006, violazione di cui non v’è
traccia – neppure da una lettura in concreto – nel richiamato ricorso
originario;
b) l’inammissibilità della censura sub f) della parte in fatto, sollevata
avverso la determinazione regionale n. 675 del 20 dicembre 2007, in quanto
formulata per la prima volta con i primi motivi aggiunti notificati in data 4
luglio 2008 (dunque tardivamente proposta). In ogni caso, la stessa sarebbe
infondata in quanto la determinazione del 20 dicembre 2007 è stata adottata a
seguito delle prescrizioni e delle modifiche progettuali previste dalla stessa
autorizzazione del 2006. D’altra parte, in esito alla predetta procedura di
variante sarà necessario acquisire una nuova autorizzazione unica, senza
incorrere così nella denunziata censura di inversione procedimentale;
c) l’inammissibilità del motivo di censura relativo alla mancata acquisizione
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del
2004 (codice dei beni culturali). In particolare, il motivo è irricevibile in
quanto tardivamente proposto quanto alla autorizzazione unica n. 451 del 2006, e
inammissibile per difetto di interesse con riferimento alla attuale procedura di
variante dal momento che la stessa non ha ancora avuto esito, mediante una nuova
autorizzazione unica (in variante), potendo sino a quel momento il privato
attivare le relative richieste di parere;
d) la sopravvenuta improcedibilità della censura sub c) in quanto superata dal
fatto che la successiva determinazione regionale n. 1843 del 20 settembre 2008,
in esecuzione alla citata ordinanza cautelare di questa sezione, ha poi esteso
la procedura di deroga anche alle altre due torri eoliche precedentemente
escluse in quanto ritenute al di fuori del perimetro dell’oasi di protezione;
e) l’inammissibilità per difetto di interesse della censura sub f), proposta con
i secondi motivi aggiunti, e ciò in quanto – in disparte ogni considerazione
relativa alla mancata dimostrazione circa la presenza di ulivi monumentali
nell’area in questione – il relativo parere della commissione tecnica di cui
all’art. 3 della legge regionale n. 14 del 2007, ben può essere ancora
acquisito, in questa fase procedimentale, in vista della nuova autorizzazione
unica che, in ordine al progetto di variante, dovrà essere successivamente
ottenuta;
f) l’inammissibilità per difetto di interesse della censura sub i), dato che il
rispetto della normativa in materia di eliminazione degli olii esausti ben potrà
formare oggetto di approfondimento in sede di (nuova) autorizzazione unica;
g) l’inammissibilità della censura sub l) in quanto, sempre in vista della nuova
autorizzazione unica, potrà essere utilmente riaperto il procedimento diretto
all’eventuale rinnovo della determinazione di esclusione dalla VIA n. 468 del 17
novembre 2005, relativa ossia a tutti gli altri aerogeneratori diversi da quelli
oggetto della determinazione n. 675 del 20 dicembre 2007.
04. A questo punto possono essere vagliate le due principali censure di merito
sub a) e b) della parte in fatto.
4.1. Quanto alla determinazione di esclusione dalla VIA (n. 675 del 20 dicembre
2007), va innanzitutto premessa l’ammissibilità della terza censura formulata
con i primi motivi aggiunti, riguardante in particolare la mancata valutazione
(o comunque l’erronea indicazione dell’ente a ciò preposto, ossia il Comune)
circa l’impatto acustico, l’evoluzione dell’ombra giornaliera e della gittata
massima in caso di incidente. Tale censura (peraltro già accennata nella parte
in fatto del ricorso originario), a differenza della asserita violazione del
regolamento regionale n. 16 del 2006 sulla inidoneità dell’area, costituisce
infatti effettiva integrazione del secondo motivo formulato nel ricorso
originario con riguardo al difetto di istruttoria della determinazione di
esclusione dalla VIA.
4.2. Ciò premesso, già in sede di autorizzazione unica (n. 451 del 23 maggio
2006), e in particolare durante i relativi lavori della conferenza di servizi,
l’ARPA Puglia aveva rilevato “la presenza di masserie o comunque possibili
insediamenti abitativi a distanza dagli aerogeneratori inferiore a 300 metri”,
con la conseguenza che sin da allora era stata espressa l’esigenza di calcolare
l’impatto acustico, nonché “l’evoluzione dell’ombra giornaliera per evitare
eventuali interferenze”.
Tali adempimenti istruttori non sembrano essere stati adeguatamente soddisfatti
neppure in occasione della successiva determinazione n. 675 del 2007, nella
parte in cui si afferma che “dalla documentazione presentata non si rinvengono
approfondimenti, già richiesti dall’ARPA in sede di conferenza di servizi sul
progetto originario, in merito agli impianti acustici, all’evoluzione dell’ombra
giornaliera, alla gittata massima in caso di incidente relativamente alla
variante di progetto”. E ciò “considerato che l’area di progetto è
caratterizzata dalla presenza di masserie diffuse”.
4.3. Siffatta verifica (circa il rispetto della normativa sull’impatto acustico,
sulla evoluzione dell’ombra giornaliera e sul rischio di incidente) viene poi
demandata al Comune e dal suo positivo esito dipende l’efficacia della
determinazione stessa.
4.4. Ora, è ben evidente la violazione della legge regionale n. 11 del 2001 e
della correlata normativa statale in subiecta materia nella parte in cui le
predette analisi non vengono svolte in seno al procedimento (in via ordinaria,
la conferenza di servizi) preordinato alla adozione delle determinazione VIA (o
di esclusione della medesima), ma vengono differite ad una successiva fase,
ossia ad una valutazione postuma peraltro rimessa alla amministrazione comunale.
Ed infatti, è compito della struttura regionale preposta alla VIA prima assumere
e poi valutare, direttamente in seno al procedimento che si svolge dinanzi ad
essa, tutti gli elementi ritenuti necessari ai fini dell’espressione del parere
di compatibilità (o di non assoggettabilità).
Elementi nella direzione appena delineata possono essere utilmente tratti
dall’art. 25, comma 1, del codice dell’ambiente (“valutazione dello studio di
impatto ambientale e degli esiti della consultazione”), a norma del quale “le
attività tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte
dall’autorità competente”, e del successivo art. 26, comma 1, dello stesso
codice (“Decisione”), secondo il quale “l’autorità competente conclude con
provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto
ambientale”, senza pertanto rinviare il perfezionamento di siffatta decisione a
successive ed ulteriori sub-attività, tra l’altro demandate ad altre
amministrazioni non direttamente competenti in subiecta materia.
4.5. Né appare condivisibile quanto affermato dalla ditta contro interessata in
ordine alla possibilità di attribuire ad altri enti, ai sensi della legge
regionale n. 11 del 2001, lo svolgimento di taluni compiti, posto che tra
questi, ai sensi dell’art. 16, commi 8 e 9 della legge citato, rientrano mere
funzioni di controllo delle prescrizioni adottate in seno alla VIA e di
monitoraggio dell’attività svolta in fase di esercizio, ossia adempimenti
amministrativi che si pongono “a valle” del procedimento di autorizzazione, non
anche la analisi preventiva dei processi produttivi che si intendono attivare e
del loro corretto svolgersi nel rispetto dei valori ambientali, la quale
concerne un tipo di valutazione che si colloca “a monte” del procedimento di
eventuale assentimento dell’istanza.
4.6. Per tutte le ragioni sopra evidenziate lo specifico motivo di ricorso
merita dunque accoglimento.
5.1. Quanto, poi, alla violazione delle disposizioni del PUTT in tema di
autorizzazione in deroga, si rammenta che l’art. 5.07, punto n. 3, delle NTA del
PUTT (“Deroga al Piano”), prevede che “è possibile realizzare opere regionali,
opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente
legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette
opere:
- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse
paesaggistico ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la
popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.”.
Va ulteriormente premesso che alcuni aerogeneratori (n. 7 e n. 10) rientrano in
ambiti territoriale estesi B del PUTT, mentre altri (1, 4, 5, 6 e 12) in ambiti
territoriale estesi di tipo C.
Gli indirizzi di tutela relativi al primo ambiti prevedono tra l’altro la
conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale, nonché la massima cautela
negli interventi di trasformazione del territorio (art. 2.02 del PUTT), anche
con riferimento alla possibilità di installare insediamenti produttivi, tralicci
e antenne (o strutture similari, si deve intendere).
Dal canto suo, la classificazione “C” prevede la salvaguardia e la
valorizzazione dell’assetto attuale, nonché una trasformazione del medesimo
assetto “che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica” (art. 2.02,
punto 1.3.).
5.2. La delibera regionale afferma che l’area interessata dall’intervento è
“caratterizzata da peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela”.
Il progetto che si intende realizzare si pone inoltre, almeno in parte (torri n.
7, n. 9 e n. 10), all’interno di un ambito territoriale distinto, ossia
dell’oasi di protezione “Madonna della Cirimanna”, costituendo pertanto deroga
alle suddette prescrizione di base.
Per quanto attiene alla compatibilità con i valori paesaggistici si afferma, in
particolare, nella delibera in parola che, anche “a prescindere dal rigoroso
regime di tutela introdotto dal PUTT … l’intervento in progetto, comporterà una
trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà
comunque ad interferire in maniera significativa con le peculiarità
paesaggistiche presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento ovvero
non andrà a modificare sostanzialmente l’esistente rapporto
paesistico-ambientale tra le emergenze paesaggistiche individuate dal PUTT/P ed
il loro intorno diretto”.
Conclude sul punto la suddetta determinazione affermando pertanto che le opere
suddette risultano “compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle
risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi”.
Quanto invece al preminente interesse per la popolazione residente esso
“risponde all’esigenza di ottenere energia da fonti pulite rinnovabili, che si
traduce in benefici per la popolazione anche in considerazione dei benefits
offerti all’amministrazione comunale”.
Infine, si afferma che “le opere non hanno alternative localizzative e ciò in
conseguenza dei dati anemometrici che individuano nell’ambito d’intervento
valori ottimali per l’insediamento dell’impianto in argomento”.
Conclude il provvedimento ritenendo che, “alla luce di quanto sopra riportato,
per le opere di cui trattasi ricorrono pienamente i presupposti di cui all’art.
5.07 delle NTA del PUTT/P che consentono il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base”.
5.3. Tanto premesso, ritiene il collegio che la delibera citata, con riferimento
alla deroga da accordare in relazione a tre delle pale da localizzare ex novo
(torri nn. 7, 9 e 10), risulti viziata sia da difetto di motivazione
(soprattutto in relazione alla compatibilità paesaggistica dell’intervento con
il sito e quanto al preminente interesse per la popolazione locale) sia da
difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti (quanto alle alternative
localizzative).
5.3.1. Relativamente al primo aspetto (difetto di motivazione), è evidente come
si tratti di considerazioni generiche, connotate dall’utilizzo di clausole di
stile nonché meramente ripetitive del dato normativo, prive di qualsivoglia
analisi circa l’impatto che in concreto l’intervento è in grado di determinare
sull’ambiente circostante, o meglio sul contesto paesaggistico (a nulla
rilevando l’assenza di habitat naturali, nonché la mancata incidenza sulla flora
e sull’assetto idrogeologico, valutazioni queste da ricondurre a diverse sfere
di interessi).
Detta motivazione, nel caso di specie, appare tanto più necessaria ove soltanto
si consideri che si tratta di intervenire in deroga rispetto al piano
paesaggistico, nonché all’interno di un’area (“Parco rurale della terra dei due
mari”) oggetto di specifiche iniziative di valorizzazione da parte del Comune di
Ruffano (delibera consiliare n. 316 del 6 dicembre 2005), mediante opere di
“rilevante trasformazione” tali da comportare “una modificazione permanente
degli elementi paesaggistici strutturanti l’ambito territoriale interessato”
(cfr. nota settore urbanistico regionale in data 12 ottobre 2007).
Si consideri al riguardo che, come correttamente posto in evidenza dalla difesa
dei ricorrenti, si tratterebbe di inserire torri di tale altezza (80 mt) in un
contesto paesaggistico in cui il dislivello tra la piana insediata ed il ciglio
(ossia il salto di quota che caratterizza il contesto) consiste in soli 70
metri.
In sintesi, non viene svolta una approfondita analisi circa la effettiva
compatibilità dell’intervento e l’interferenza visiva dallo stesso determinata
con le finalità di tutela imposte in via generale dalla pianificazione di
settore, le quali impongono per tali ambiti – è bene ricordarlo – di evitare
“ogni alterazione della integrità visuale” (cfr. art. 3.05, punto 4.1).
5.3.2. Per quanto attiene, poi, al preminente interesse per la collettività, ci
si limita a sottolineare in astratto i vantaggi derivanti dall’utilizzo di
energie alternative, sulla base di notorie considerazioni di massima
(“l’interesse pubblico discende dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/03, che dichiara
di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), senza soffermarsi sull’analisi
dei costi e dei benefici legati, in concreto, all’utilizzo o meno di tali fonti
energetiche per la collettività di riferimento, anche in relazione agli effetti
che dal loro inserimento possano derivare in termini di attrazione turistica del
sito interessato. Anzi, il provvedimento sembra accordare notevole importanza
alle royalties riconosciute al Comune, quale fattore di preminente interesse per
la collettività, in modo da attribuire prevalenza assoluta agli aspetti
economici rispetto a tutti gli altri profili, e in particolare a quelli relativi
alla tutela del territorio.
5.3.3. Con riferimento al secondo aspetto (difetto di istruttoria), la delibera
di giunta regionale sembra avere in effetti acriticamente recepito la posizione
della ditta ricorrente in ordine alla mancanza di valide alternative. Assenza
che deriverebbe, a parere della ditta controinteressata, da taluni dati
anemometrici in suo possesso i quali avrebbero individuato “nell’ambito di
intervento valori ottimali per l’insediamento dell’impianto in argomento”.
Ora, a prescindere dalla attendibilità o meno di dette rilevazioni (si tratta in
effetti di dati che la ditta contro interessata ha ricavato, come si evince
dalle pagg. 18-20 dello studio di impatto paesaggistico prodotto in atti, dal
monitoraggio effettuato nelle stazioni di Galatina e Santa Maria di Leuca, e
dunque non direttamente sul sito in questione, non potendosi ritenere
sufficiente a tal fine la mera intenzione di installare siffatti strumenti
nell’area di interesse), è evidente come alcuna valutazione sia stata condotta,
con riferimento all’indice di ventosità, rispetto ad altre aree non gravate da
vincoli così stringenti.
Soprattutto va considerato che la presenza o meno di valide alternative
costituisce indagine istruttoria che, seppure non escluda una valutazione
preliminare da parte della ditta interessata, comunque deve essere di esclusivo
appannaggio delle amministrazioni competenti, e ciò soprattutto ove si consideri
che si tratta di operare un intervento in deroga la quale implica, di per sé,
una rigorosa ed accurata attività di analisi preventiva di impatto.
D’altra parte, riservare questa fase alla sola iniziativa della ditta che chiede
l’autorizzazione implicherebbe, stante l’interesse di questa a conservare per
diverse ragioni l’originaria progettazione e le connesse scelte localizzative,
soluzioni sistematicamente dirette ad escludere la sussistenza di possibili
alternative nel senso sopra indicato.
5.3.4. La censura qui esaminata merita dunque accoglimento.
6. In questa stessa direzione v’è difetto di istruttoria e violazione del PUTT
(art. 3.03) e del regolamento regionale n. 16 del 2006 anche nella parte in cui
non è stata condotta una adeguata analisi circa la c.d. minimizzazione delle
opere di accesso all’impianto, in base alla quale “la scelta del sito di
impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove
piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti” [art.
14, comma 3, lettera D), del regolamento regionale citato]. Ciò anche in
considerazione di quanto prescritto dall’art. 3.03 del PUTT, secondo cui va
evitata “la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti”.
Nei termini anzidetti va dunque accolta anche la censura sub h).
7. Ne deriva, da quanto sopra affermato, la fondatezza del ricorso e pertanto il
suo accoglimento. Per l’effetto, vanno annullate la determinazione regionale n.
675 del 20 dicembre 2007, la delibera di giunta regionale n. 701 del 6 maggio
2008 e la delibera di giunta regionale n. 1483 del 20 settembre 2008.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si ritiene
poi di compensare le medesime per quanto attiene alla posizione della Provincia
di Lecce.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, prima sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 532/2008, previa estromissione della
Provincia di Lecce lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione
regionale n. 675 del 20 dicembre 2007, la delibera di giunta regionale n. 701
del 6 maggio 2008 e la delibera di giunta regionale n. 1483 del 20 settembre
2008.
Liquida le spese di giudizio in complessive euro 4.000 (quattromila), oltre IVA
e CPA, da corrispondersi in favore dei ricorrenti in parte eguali, da parte
dell’amministrazione comunale intimata e della società contro interessata, in
favore dei ricorrenti.
Spese compensate con riferimento alla Provincia di Lecce.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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