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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 16 dicembre 2009, n. 3144

 

INQUINAMENTO - Superamento dei valori di diossina - Comune - Richiesta di un provvedimento espresso all’Amministrazione regionale - Legittimazione - Sussistenza. Il Comune, anche in qualità di ente esponenziale della relativa comunità, è legittimato a richiedere un provvedimento espresso dell’Amministrazione regionale che rechi una considerazione concreta della situazione di emergenza sanitaria e ambientale emergente dalle rilevazioni dell’A.R.P.A. ed interessante più Comuni (fattispecie relativa alla rilevazione del superamento dei valori di diossina). Pres. Ravalli, Est. Viola - Comune di Maglia (avv. Montagna) c. regione Puglia (avv. Capoccia) e Comune di Melpignano (avv. Millefiori). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 16 dicembre 2009, n. 3144

INQUINAMENTO - Contaminazione da diossine - Neutralizzazione dell’attività inquinante - Insufficienza - Adozione delle cautele idonee a minimizzare i rischi. Una situazione di estesa contaminazione da diossine del terreno richiede una serie di provvedimenti che non si esauriscono certo nella neutralizzazione dell’attività inquinante, ma che includono, almeno in astratto, l’adozione di tutte le cautele idonee a minimizzare i rischi per la salute umana derivanti dall’eventuale superamento dei valori limite, con riferimento al territorio di tutte le Amministrazioni comunali interessate.
Pres. Ravalli, Est. Viola - Comune di Maglia (avv. Montagna) c. regione Puglia (avv. Capoccia) e Comune di Melpignano (avv. Millefiori). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 16/12/2009, n. 3144

 

 

 

 

N. 03144/2009 REG.SEN.
N. 01525/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2009, proposto da:
Comune di Maglie, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Montagna, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Capoccia, con domicilio eletto presso Antonio Capoccia in Lecce, via 95° Reg Fanteria,91;
Comune di Melpignano, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso Tommaso Millefiori in Lecce, via Mannarino n. 11/A;
nei confronti di
Copersalento s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio - inadempimento serbato dal Presidente p.t. della Regione Puglia, intimato con formale atto di diffida notificato il 17 agosto 2009, volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i provvedimenti d'urgenza di propria competenza, in relazione alla situazione estesa al territorio di più Comuni, conseguente al superamento dei limiti di legge delle concentrazioni di diossina.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Melpignano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Montagna per l’Amministrazione ricorrente, l’Avv. Zanchi in sostituzione dell’Avv. Capoccia per la Regione Puglia e l’Avv. Millefiori per il Comune di Melpignano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ordinanza contingibile e urgente n. 42 del 24 marzo 2009, il Sindaco di Maglie, a seguito della rilevazione di un superamento dei valori di diossine accertato dall’A.R.P.A., disponeva l’immediata sospensione dell’attività svolta dalla Copersalento s.p.a..


Con nota 24 aprile 2009 prot. n. 9091, l’A.R.P.A. Puglia comunicava al Comune di Maglie i risultati della rilevazione effettuata che, sulla base di diverse metodiche, evidenziavano un superamento dei valori relativi alle diossine in un raggio di almeno 5 Km che interessava, oltre al Comune di Maglie, anche altri Comuni; trattandosi di una situazione di emergenza sanitaria e ambientale interessante più amministrazioni comunali, il Sindaco di Maglie, con nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858, demandava al Presidente della Regione Puglia <<ogni necessaria attività e provvedimento d’urgenza, in ragione delle dimensioni dell’emergenza, in applicazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 anche con riferimento alla necessità di verifica della sussistenza di altre fonti di inquinamento da diossina che possano incidere su un territorio di così vaste dimensioni>>; in data 17 agosto 2009, era altresì notificata alla Regione Puglia una diffida a riscontrare la nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 e <<a provvedere, ai sensi dell’art. 50, comma 5, adottando se necessario i provvedimenti d’urgenza di propria competenza, in relazione alla situazione estesa al territorio di più Comuni, conseguente al superamento dei limiti di legge delle concentrazioni di diossina>>.


Non ricevendo risposta, il Comune di Maglie presentava il presente ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza e la declaratoria dell’obbligo per la Regione Puglia di riscontrare con provvedimento espresso la già citata nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858.


Si costituivano in giudizio l’Amministrazione regionale e il Comune di Melpignano, controdeducendo sul merito del ricorso.


Alla camera di consiglio del 18 novembre 2009 il ricorso passava quindi in decisione


DIRITTO


Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.


Nella fattispecie che ci occupa, anche a prescindere dalla natura contingibile e urgente del potere di ordinanza di competenza dell’Amministrazione regionale (che imponeva un riscontro immediato della nota dell’Amministrazione comunale di Maglie), è comunque ormai ampiamente decorso il termine sussidiario per la conclusione del procedimento di novanta giorni, all’epoca di formazione del silenzio rifiuto, previsto dall’art. 2, 3° comma della l. 7 agosto 1990 n. 241.


Non possono poi sussistere dubbi in ordine alla legittimazione del Comune di Maglie a richiedere, anche in qualità di ente esponenziale della relativa comunità, un provvedimento espresso dell’Amministrazione regionale che rechi una considerazione concreta della situazione di emergenza sanitaria e ambientale indubbiamente emergente dalle rilevazioni dell’A.R.P.A. Puglia ed interessante più Comuni; deve pertanto trovare accoglimento la pretesa del Comune ricorrente ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che riscontri la nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 e la successiva diffida notificata in data 17 agosto 2009.


Del resto, l’obbligo di provvedere non è certo escluso dal fatto che la fonte dell’inquinamento sembra essere stata neutralizzata dall’ordinanza contingibile e urgente n. 42 del 24 marzo 2009 del Sindaco di Maglie (che ha disposto l’immediata sospensione dell’attività svolta dalla Copersalento s.p.a.); con tutta evidenza, una situazione di estesa contaminazione da diossine del terreno richiede, infatti, una serie di provvedimenti che non si esauriscono certo nella neutralizzazione dell’attività inquinante, ma che includono, almeno in astratto, l’adozione di tutte le cautele idonee a minimizzare i rischi per la salute umana derivanti dall’eventuale superamento dei valori limite, con riferimento al territorio di tutte le Amministrazioni comunali interessate.


Sempre in questa prospettiva, sostanzialmente irrilevante è poi il fatto che il Comune di Maglie abbia consentito, con l’ordinanza sindacale 21 agosto 2009 n. 134, la ripresa dell’attività della Copersalento, anche sulla base di una serie di valutazioni di “cessato allarme sanitario” da parte dell’A.R.P.A. e dell’A.U.S.L.; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di considerazioni che attengono al contenuto dei provvedimenti da adottare, sulla base della valutazione in concreto della situazione di pericolosità, e non alla stessa esistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza del Comune di Maglie.
Conclusivamente, nessuna rilevanza può poi essere attribuita al fatto che l’art. 50, 6° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.) legittimi ogni sindaco, nel caso in cui l’emergenza interessi il territorio di più comuni, ad adottare <<le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti>>; come ampiamente evidente, la norma ha, infatti, una valenza interinale e provvisoria e, quindi, presuppone proprio il potere di intervento previsto dal precedente quinto comma della disposizione, ovvero il potere dello Stato o della Regione di intervenire, <<in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali>>, nelle situazioni di emergenza che, come quella in riferimento, interessino il territorio di più Amministrazioni comunali e che quindi non possano essere adeguatamente fronteggiate da interventi atomistici e scollegati dei singoli Comuni.


In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere affermato l’obbligo per la Regione Puglia di pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato (in questo senso, in giurisprudenza, si veda T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 30 giugno 2005, n. 9148) sulla nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 del Comune di Maglie e sulla successiva diffida notificata in data 17 agosto 2009, entro il termine indicato in dispositivo; ai sensi della previsione dell’art. 21-bis, 2° comma della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, la nomina del Commissario ad acta già richiesta dall’Amministrazione comunale di Maglie è rinviata ad un momento successivo alla scadenza del termine per provvedere assegnato in sentenza.


Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Puglia di pronunciarsi, con provvedimento espresso, sulla nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 del Comune di Maglie e sulla successiva diffida notificata in data 17 agosto 2009, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.


Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell'autorità amministrativa.


Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario


L'ESTENSORE                       IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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