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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 16 dicembre 2009, n. 3144
INQUINAMENTO - Superamento dei
valori di diossina - Comune - Richiesta di un provvedimento espresso
all’Amministrazione regionale - Legittimazione - Sussistenza. Il Comune,
anche in qualità di ente esponenziale della relativa comunità, è legittimato a
richiedere un provvedimento espresso dell’Amministrazione regionale che rechi
una considerazione concreta della situazione di emergenza sanitaria e ambientale
emergente dalle rilevazioni dell’A.R.P.A. ed interessante più Comuni
(fattispecie relativa alla rilevazione del superamento dei valori di diossina).
Pres. Ravalli, Est. Viola - Comune di Maglia (avv. Montagna) c. regione Puglia
(avv. Capoccia) e Comune di Melpignano (avv. Millefiori). TAR PUGLIA, Lecce,
Sez. I - 16 dicembre 2009, n. 3144
INQUINAMENTO - Contaminazione da diossine - Neutralizzazione dell’attività
inquinante - Insufficienza - Adozione delle cautele idonee a minimizzare i
rischi. Una situazione di estesa contaminazione da diossine del terreno
richiede una serie di provvedimenti che non si esauriscono certo nella
neutralizzazione dell’attività inquinante, ma che includono, almeno in astratto,
l’adozione di tutte le cautele idonee a minimizzare i rischi per la salute umana
derivanti dall’eventuale superamento dei valori limite, con riferimento al
territorio di tutte le Amministrazioni comunali interessate.
Pres. Ravalli, Est. Viola - Comune di Maglia (avv. Montagna) c. regione Puglia
(avv. Capoccia) e Comune di Melpignano (avv. Millefiori). TAR PUGLIA, Lecce,
Sez. I - 16/12/2009, n. 3144
N. 03144/2009 REG.SEN.
N. 01525/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2009, proposto da:
Comune di Maglie, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Montagna, con domicilio
eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Capoccia, con domicilio
eletto presso Antonio Capoccia in Lecce, via 95° Reg Fanteria,91;
Comune di Melpignano, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Millefiori, con
domicilio eletto presso Tommaso Millefiori in Lecce, via Mannarino n. 11/A;
nei confronti di
Copersalento s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio - inadempimento serbato dal Presidente p.t. della Regione Puglia,
intimato con formale atto di diffida notificato il 17 agosto 2009, volto ad
ottenere, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i
provvedimenti d'urgenza di propria competenza, in relazione alla situazione
estesa al territorio di più Comuni, conseguente al superamento dei limiti di
legge delle concentrazioni di diossina.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Melpignano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il dott. Luigi
Viola e uditi altresì, l’Avv. Montagna per l’Amministrazione ricorrente, l’Avv.
Zanchi in sostituzione dell’Avv. Capoccia per la Regione Puglia e l’Avv.
Millefiori per il Comune di Melpignano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ordinanza contingibile e urgente n. 42 del 24 marzo 2009, il Sindaco di
Maglie, a seguito della rilevazione di un superamento dei valori di diossine
accertato dall’A.R.P.A., disponeva l’immediata sospensione dell’attività svolta
dalla Copersalento s.p.a..
Con nota 24 aprile 2009 prot. n. 9091, l’A.R.P.A. Puglia comunicava al Comune di
Maglie i risultati della rilevazione effettuata che, sulla base di diverse
metodiche, evidenziavano un superamento dei valori relativi alle diossine in un
raggio di almeno 5 Km che interessava, oltre al Comune di Maglie, anche altri
Comuni; trattandosi di una situazione di emergenza sanitaria e ambientale
interessante più amministrazioni comunali, il Sindaco di Maglie, con nota 12
maggio 2009 prot. n. 11858, demandava al Presidente della Regione Puglia <<ogni
necessaria attività e provvedimento d’urgenza, in ragione delle dimensioni
dell’emergenza, in applicazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. 18.8.2000, n.
267 anche con riferimento alla necessità di verifica della sussistenza di altre
fonti di inquinamento da diossina che possano incidere su un territorio di così
vaste dimensioni>>; in data 17 agosto 2009, era altresì notificata alla Regione
Puglia una diffida a riscontrare la nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 e <<a
provvedere, ai sensi dell’art. 50, comma 5, adottando se necessario i
provvedimenti d’urgenza di propria competenza, in relazione alla situazione
estesa al territorio di più Comuni, conseguente al superamento dei limiti di
legge delle concentrazioni di diossina>>.
Non ricevendo risposta, il Comune di Maglie presentava il presente ricorso,
chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi
sull’istanza e la declaratoria dell’obbligo per la Regione Puglia di riscontrare
con provvedimento espresso la già citata nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858.
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione regionale e il Comune di
Melpignano, controdeducendo sul merito del ricorso.
Alla camera di consiglio del 18 novembre 2009 il ricorso passava quindi in
decisione
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Nella fattispecie che ci occupa, anche a prescindere dalla natura contingibile e
urgente del potere di ordinanza di competenza dell’Amministrazione regionale
(che imponeva un riscontro immediato della nota dell’Amministrazione comunale di
Maglie), è comunque ormai ampiamente decorso il termine sussidiario per la
conclusione del procedimento di novanta giorni, all’epoca di formazione del
silenzio rifiuto, previsto dall’art. 2, 3° comma della l. 7 agosto 1990 n. 241.
Non possono poi sussistere dubbi in ordine alla legittimazione del Comune di
Maglie a richiedere, anche in qualità di ente esponenziale della relativa
comunità, un provvedimento espresso dell’Amministrazione regionale che rechi una
considerazione concreta della situazione di emergenza sanitaria e ambientale
indubbiamente emergente dalle rilevazioni dell’A.R.P.A. Puglia ed interessante
più Comuni; deve pertanto trovare accoglimento la pretesa del Comune ricorrente
ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n.
241) che riscontri la nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 e la successiva diffida
notificata in data 17 agosto 2009.
Del resto, l’obbligo di provvedere non è certo escluso dal fatto che la fonte
dell’inquinamento sembra essere stata neutralizzata dall’ordinanza contingibile
e urgente n. 42 del 24 marzo 2009 del Sindaco di Maglie (che ha disposto
l’immediata sospensione dell’attività svolta dalla Copersalento s.p.a.); con
tutta evidenza, una situazione di estesa contaminazione da diossine del terreno
richiede, infatti, una serie di provvedimenti che non si esauriscono certo nella
neutralizzazione dell’attività inquinante, ma che includono, almeno in astratto,
l’adozione di tutte le cautele idonee a minimizzare i rischi per la salute umana
derivanti dall’eventuale superamento dei valori limite, con riferimento al
territorio di tutte le Amministrazioni comunali interessate.
Sempre in questa prospettiva, sostanzialmente irrilevante è poi il fatto che il
Comune di Maglie abbia consentito, con l’ordinanza sindacale 21 agosto 2009 n.
134, la ripresa dell’attività della Copersalento, anche sulla base di una serie
di valutazioni di “cessato allarme sanitario” da parte dell’A.R.P.A. e dell’A.U.S.L.;
con tutta evidenza, si tratta, infatti, di considerazioni che attengono al
contenuto dei provvedimenti da adottare, sulla base della valutazione in
concreto della situazione di pericolosità, e non alla stessa esistenza
dell’obbligo di provvedere sull’istanza del Comune di Maglie.
Conclusivamente, nessuna rilevanza può poi essere attribuita al fatto che l’art.
50, 6° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.) legittimi ogni sindaco, nel caso in cui
l’emergenza interessi il territorio di più comuni, ad adottare <<le misure
necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti>>; come
ampiamente evidente, la norma ha, infatti, una valenza interinale e provvisoria
e, quindi, presuppone proprio il potere di intervento previsto dal precedente
quinto comma della disposizione, ovvero il potere dello Stato o della Regione di
intervenire, <<in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali>>, nelle situazioni di
emergenza che, come quella in riferimento, interessino il territorio di più
Amministrazioni comunali e che quindi non possano essere adeguatamente
fronteggiate da interventi atomistici e scollegati dei singoli Comuni.
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere affermato
l’obbligo per la Regione Puglia di pronunciarsi con provvedimento espresso e
motivato (in questo senso, in giurisprudenza, si veda T.A.R. Campania Napoli,
sez. V, 30 giugno 2005, n. 9148) sulla nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 del
Comune di Maglie e sulla successiva diffida notificata in data 17 agosto 2009,
entro il termine indicato in dispositivo; ai sensi della previsione dell’art.
21-bis, 2° comma della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, la nomina del Commissario ad
acta già richiesta dall’Amministrazione comunale di Maglie è rinviata ad un
momento successivo alla scadenza del termine per provvedere assegnato in
sentenza.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra
le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, ordina alla Regione Puglia di pronunciarsi, con provvedimento
espresso, sulla nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 del Comune di Maglie e sulla
successiva diffida notificata in data 17 agosto 2009, entro 30 (trenta) giorni
dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente
sentenza.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell'autorità
amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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