AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 18 dicembre 2009, n. 3184
RIFIUTI - Art. 4 L. n. 90/2008 - Giurisdizione esclusiva del G.A.. Nella
materia della gestione dei rifiuti, l’art. 4 della legge n.90 del 2008 ha
attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva. Pres. Cavallari,
Est. Moro - C. s.p.a. (avv.ti Quinto) c. Autorita' di Gestione Bacino Ta/1 (n.c.).
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 18 dicembre 2009, n. 3184
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Silenzio rifiuto - Configurabilità - Obbligo di provvedere - Necessità -
Procedimento per la formazione del silenzio inadempimento - Giurisdizione -
Competenza. Il silenzio-rifiuto è istituto riconducibile a inadempienza
dell'Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (Cons.
St., Ad. Plen., 10.3.1978, n. 10), tale obbligo può discendere dalla legge, da
un regolamento o anche da un atto di autolimitazione dell'Amministrazione
stessa, ed in ogni caso deve corrispondere ad una situazione soggettiva
protetta, qualificata come tale dall'ordinamento(cfr. art. 21 bis L. n. 1034/71,
nel testo introdotto dall'art. 2 L. 21.7.2000, n. 205, nonché, per il principio
Cons. St., sez. IV, 4.9.1985, n. 333 e 6.2.1995, n. 51; sez. V, 6.6.1996, n. 681
e 15.9.1997, n. 980, Consiglio Stato , sez. VI, 11/11/2008 , n. 5628,Consiglio
Stato , sez. IV, 22/06/2006 , n. 3883). Inoltre, il procedimento per la
formazione del silenzio inadempimento previsto dal rito speciale dell'art. 21
bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 2 della L. 21 luglio
2000 n. 205, è attivabile nei confronti dei procedimenti amministrativi ad
emanazione vincolata e di contenuto sia vincolato che discrezionale e, quindi,
nel cui ambito sia identificabile in capo al privato una posizione di interesse
legittimo, mentre, nei riguardi di una posizione di diritto soggettivo, in cui
il sostanziale petitum originario riguarda l'accertamento di un diritto,
l'esperimento della tutela giurisdizionale si deve esplicare a mezzo di
un'azione di accertamento e condanna attinente all'esercizio di detto diritto
(Consiglio Stato, sez. V, 30/11/2007, n. 6138; T.A.R. Campania Napoli, sez. V,
4/02/2008, n. 509). Sicché, la contestazione del silenzio-inadempimento non è
compatibile con le controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una
situazione di inerzia, come i casi dei giudizi incentrati sull'accertamento
dell'esistenza di un diritto soggettivo e/o di pretese patrimoniali, e ciò in
quanto in tali ipotesi non occorre l'attivazione della procedura del silenzio
inadempimento e le relative azioni sono esperibili dinanzi al Giudice competente
entro il termine di prescrizione. Pres. Cavallari, Est. Moro - C. s.p.a. (avv.ti
Quinto) c. Autorita' di Gestione Bacino Ta/1 (n.c.). TAR PUGLIA, Lecce, Sez.
III - 18 dicembre 2009, n. 3184
N. 03184/2009 REG.SEN.
N. 01454/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2009, proposto da:
Cisa Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Quinto, Pietro Quinto, con
domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;
contro
Autorita' di Gestione Bacino Ta/1;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dall'ATO TA1 sulla richiesta di
adeguamento ISTAT della tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati agli urbani presso l'impianto pubblico di selezione,
biostabilizzazione e produzione C.D.R. gestito da Cisa;
e per la conseguente condanna dell'amministrazione ad emanare il provvedimento
richiesto, nonchè per la nomina di un Commissario ad acta che, nell'ipotesi di
perdurante inerzia dell'Amministrazione, provveda sull'istanza della ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 la dott.ssa
Patrizia Moro e udito l’avv. Luigi Quinto ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente afferma di gestire l’impianto di discarica per rifiuti
solidi urbani di titolarità del Comune di Massafra in regime di concessione di
servizio pubblico;l’iompianto è posto al servizio del bacino d’utenza TA1 , in
cui ricadono i comuni di Massafra, Crispiano, Ginosa, Laterza, Martina Franca,
Montemesola, Mottola, Palagiano,Palagianello, Statte e Taranto.
Con istanza del 24 aprile 2009 la stessa ha richiesto l’adeguamento ISTAT della
tariffa con riferimento agli anni successivi a quello di avvio dell’impianto.
Avverso il silenzio serbato dall’ATO, cui compete la gestione unitaria
dell’intero ciclo dei rifiuti, sull’istanza è insorta la ricorrente con il
ricorso all’esame deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1)Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione-Violazione art.3
L.241/90.
2)Eccesso di potere per difetto di esplicazione di pubblica funzione-Violazione
e falsa applicazione dell’art.2 L.241/90.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Il silenzio-rifiuto disciplinato dall'ordinamento è istituto riconducibile a
inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di
provvedere (Cons. St., Ad. Plen., 10.3.1978, n. 10 e successiva giurisprudenza
pacifica); tale obbligo può discendere dalla legge, da un regolamento o anche da
un atto di autolimitazione dell'Amministrazione stessa, ed in ogni caso deve
corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale
dall'ordinamento(cfr. art. 21 bis L. n. 1034/71, nel testo introdotto dall'art.
2 L. 21.7.2000, n. 205, nonché, per il principio Cons. St., sez. IV, 4.9.1985,
n. 333 e 6.2.1995, n. 51; sez. V, 6.6.1996, n. 681 e 15.9.1997, n. 980,
Consiglio Stato , sez. VI, 11 novembre 2008 , n. 5628,Consiglio Stato , sez. IV,
22 giugno 2006 , n. 3883).
Inoltre, per consolidata giurisprudenza, il procedimento per la formazione del
silenzio inadempimento previsto dal rito speciale dell'art. 21 bis della L. 6
dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205, è
attivabile nei confronti dei procedimenti amministrativi ad emanazione vincolata
e di contenuto sia vincolato che discrezionale e, quindi, nel cui ambito sia
identificabile in capo al privato una posizione di interesse legittimo, mentre,
nei riguardi di una posizione di diritto soggettivo, in cui il sostanziale
petitum originario riguarda l'accertamento di un diritto, l'esperimento
della tutela giurisdizionale si deve esplicare a mezzo di un'azione di
accertamento e condanna attinente all'esercizio di detto diritto (Consiglio
Stato, sez. V, 30 novembre 2007, n. 6138; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 4
febbraio 2008, n. 509).
Difatti, la contestazione del silenzio-inadempimento non è compatibile con le
controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di
inerzia, come i casi dei giudizi incentrati sull'accertamento dell'esistenza di
un diritto soggettivo e/o di pretese patrimoniali, e ciò in quanto in tali
ipotesi non occorre l'attivazione della procedura del silenzio inadempimento e
le relative azioni sono esperibili dinanzi al Giudice competente entro il
termine di prescrizione.
Nella specie, la questione posta all’attenzione del Collegio riguarda la
richiesta di adeguamento ISTAT di una tariffa relativa allo smaltimento dei
rifiuti.
In materia, se appartengono alla giurisdizione del G.O. le questioni riguardanti
“indennità, canoni ed altri corrispettivi”, pur tuttavia secondo orientamento
consolidato dal quale non vi è motivo per discostarsi , le tariffe in questione
sono stabilite dalla P.A. mediante provvedimenti che, seppure fanno applicazione
di parametri e criteri individuati dalla legge, hanno comunque natura
autoritativa, e costituiscono espressione di poteri pubblicistici a fronte dei
quali la posizione dei soggetti interessati non può che essere di interesse
legittimo, sicchè a seguito dell’inerzia della P.A. il privato non può che
contestare il silenzio inadempimento innanzi al giudice amministrativo.
Nella materia della gestione dei rifiuti si deve,comunque, rilevare che l’art. 4
della legge n.90 del 2008 ha attribuito al giudice amministrativo la
giurisdizione esclusiva.
Chiarito ciò in ordine alla posizione legittimante in capo alla ricorrente, deve
riconoscersi anche la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo alla P.A.
intimata.
Invero, il Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia
n.296/2002 ha prima determinato e calcolato la tariffa di smaltimento dei
rifiuti e poi stabilito all’art.8 che “ la tariffa come sopra calcolata deve
intendersi valida per un anno a partire dall’entrata in esercizio dell’impianto
con successiva indicizzazione annua nella misura dell’indice ufficiale ISTAT”.
La sussistenza dei presupposti citati, conduce al riconoscimento della
illegittimità del silenzio serbato dall’Amm.ne intimata , avendo la stessa
violato il precetto di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990.
Difatti, al di là dell’obbligo normativamente imposto alla P.A. di concludere il
procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato (artt.
2 e 3 L. n° 241/90), appartiene ad una giurisprudenza pressoché consolidata il
principio secondo cui l’Amministrazione è parimenti tenuta a pronunciarsi
laddove ragioni di giustizia ed equità impongono l’adozione di un provvedimento,
nonché tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona
amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il
contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative, qualunque esse siano
(C. St. Sez VI 14/10/92 n° 762; T.A.R. Campania I Sez. 28/6/2001 n°1034; T.A.R.
Puglia - Lecce III sez. 21/12/07 n. 4370 ).
Deve pertanto riconoscersi che l’assenza di alcun provvedimento esplicito, ( sia
esso di accoglimento o di rigetto) in ordine all’istanza di adeguamento ISTAT
della tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli
urbani proposta dalla ricorrente, comporta l’illegittimità del silenzio rifiuto
serbato in ordine a tale istanza.
Conclusivamente il ricorso va accolto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la irripetibilità delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’ATO TA 1 di
provvedere in ordine all’istanza del 24 aprile 2009 con un provvedimento
espresso da emanarsi nel termine di gg. 30 dalla notificazione e /o
comunicazione del presente provvedimento.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Ettore Manca, Primo Referendario
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it