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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 dicembre 2009, n.3363
BENI CULTURALI E AMBIENTALI -
Provvedimento di assenso paesaggistico - Art. 3, L. n. 241/90 - Risultanze
istruttorie - Rapporti con la motivazione. Ai sensi dell’art 3 della legge 7
agosto 1990 n.241, le risultanze dell’istruttoria costituiscono non soltanto la
indispensabile piattaforma fattuale e argomentativa da porre a base di un
provvedimento amministrativo ma di esse la motivazione deve recare
inevitabilmente traccia. Il provvedimento amministrativo può, pertanto,
considerarsi adeguatamente motivato solo quando il destinatario e coloro i quali
possono risentire effetti pregiudizievoli dalla sua adozione siano posti in
grado di conoscere analiticamente sulla base di quali risultanze istruttorie la
P.a. ha compiuto la scelta discrezionale che viene in rilievo di volta in volta
(Fattispecie relativa al giudizio di compatibilità paesaggistica formulato in
riferimento ad una stazione radio base attraverso l’illegittimo ricorso ad
un’insufficiente formula stereotipata). Pres. Ravalli, Est. Dibello - E. sas
(avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Fasano e altro (Avv. Stato). TAR PUGLIA,
Lecce, Sez.I - 30 dicembre 2009, n.3363
N. 03363/2009 REG.SEN.
N. 01108/2008 REG.RIC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2008, proposto da:
Egnathia Iniziative Turistiche Eit Sas di Antonio De Luca, rappresentato e
difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto
Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Comune di Fasano; Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprin.Beni
Arch.E Paesaggio,Patrimonio Storico e Demoantr., rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
Wind Telecomunicazoni Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sartorio,
con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
Alcatel Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Noemi Carnevale, Valter
Cassola, con domicilio eletto presso Noemi Carnevale in Lecce, via Oberdan 107;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’autorizzazione n.6/08 del 23.5.2008 rilasciata dal Direttore territorio e
ambiente del comune di Fasano alla “ Wind telecomunicazioni “ s.p.a. per il
tramite della “Alcatel -Lucent Italia “ s.p.a “ in sanatoria e a tempo scadenza
dicembre 2012 “ relativamente ad una stazione radio base per telefonia cellulare
realizzata in c. da “Coccaro “;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in
particolare, ove occorra:
- del provvedimento prot. n.274/A del 26.1.2005 con il quale il Soprintendente
per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico della Provincia di Lecce ha autorizzato, in via
surrogatoria ed ai soli fini ambientali, la realizzazione in c.da “Coccaro”
della citata stazione radio base per telefonia cellulare;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprin.Beni Arch.E
Paesaggio,Patrimonio Storico e Demoantr.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Wind Telecomunicazoni Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alcatel Italia Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/12/2008 il dott. Carlo Dibello e
uditi per le parti i difensori avv.ti Ernesto Sticchi Damiani , Angelo
Vantaggiato in sostituzione dell’avv. Giuseppe Sartorio e Noemi Carnevale anche
in sostituzione di Valter Cassola, e l’avv. dello Stato Salvatore Colangelo ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente , a seguito di convenzione edilizia stipulata con il
Comune di Fasano in data 9.10.2003, è stata autorizzata a realizzare una
struttura ricettiva turistica in c.da Fasciola, a servizio del già esistente
campo da golf.
Il relativo progetto è stato elaborato in aderenza alle peculiari
caratteristiche dell’area in questione , sicchè i corpi di fabbrica e le
relative sistemazioni esterne sono stati conformati alle tipologie edilizie dei
luoghi, il cui particolare assetto, sia sotto il profilo paesaggistico che sotto
quello archeologico , rappresenta la principale attrattiva ambientale per gli
ospiti del complesso turistico .
Con D.M. del 23.1.1976 l’area interessata dal predetto intervento ( facente
parte di un ampio comprensorio riconosciuto di notevole interesse pubblico in
quanto costituito “ per il primo tratto dalla zona archeologica di Egnathia,
nonché “ per le caratteristiche di grande attrattiva fino alla località di
Savelletri” e” per la spalliera di verde formata da alberi secolari di ulivo”) è
stata anch’essa dichiarata zona di notevole interesse pubblico con conseguente
inclusione nell’elenco dei beni sottoposti a tutela paesaggistica, compilato
ex lege 29.6.1939, n.1497.
La ricorrente rappresenta che , con atto n.81 del 6.4.2005, la Direzione
territorio e ambiente del Comune di Fasano ha autorizzato la “Alcatel Italia “
s.p.a., delegata della “ Wind Telecomunicazioni “ s.p.a., alla installazione di
una stazione radio base per telefonia cellulare ricadente ( in c.da Coccaro) in
prossimità dell’area archeologica di Egnathia ( in particolare , nell’area
annessa della medesima zona, così come definita dall’art 3.15, comma 3.15.3,
lett.B, del P.U.T.T./p. della Regione Puglia) ed a pochi metri dall’area oggetto
dell’intervento turistico-ricettivo progettato dalla “ Egnathia Iniziative
Turistiche E.I.T. s.a.s. di Antonio De Luca”.
L’atto autorizzativo in questione è stato annullato d’ufficio con provvedimento
prot. n.42570 del 5.12.2005 del quale il Tar Lecce prima e il C.d.S poi hanno
riconosciuto la piena legittimità ( in specie, con sentenze 4005/06 resa dal Tar
Lecce su ricorso 939/05 e n.3794/07, resa dal C.di.S sul ricorso in appello
n.8669/06).
Da ultimo, con autorizzazione 6/08 del 23.5.2008 il Direttore territorio e
ambiente del Comune di Fasano ha assentito la citata stazione radio base per
telefonia cellulare “ in sanatoria e a tempo scadenza dicembre 2012 “ alla Wind
Telecomunicazioni s.p.a., per il tramite della Alcatel- Lucent Italia s.p.a..
L’autorizzazione sopra ricordata ha il suo presupposto nel provvedimento prot.
n.274/A del 26.1.2005 con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici e
per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico, ed etnoantropologico
della Provincia di Lecce, sulla base del rilievo secondo il quale ”
l’istruttoria condotta…ha rilevato che il progetto in argomento- qualora
concretato- non comporterebbe pregiudizio ai valori paesaggistici della zona”
aveva autorizzato la Alcatel Italia s.p.a, delegata dalla Wind Telecomunicazioni
s.p.a., in via surrogatoria ed ai soli fini ambientali , all’installazione (
avvenuta giusta menzionato atto n.81 del 6.4.2005) della citata stazione radio
base per telefonia cellulare.
La società ricorrente impugna i provvedimenti citati alla luce delle seguenti
censure :
I - Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art 3
della legge 7.8.1990 n.241 . Carenza motivazionale. Eccesso di potere per
erronea presupposizione in diritto , nonché illogicità ed irragionevolezza
dell’azione amministrativa. Illegittimità derivata.;
II- Violazione , falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art 3.15
del P.U.T.T./P della Regione Puglia. Eccesso di potere per erronea
presupposizione in fatto e diritto, nonché contraddittorietà, illogicità ed
irragionevolezza dell’azione amministrativa .Carenza istruttoria. Illegittimità
derivata .
Il Comune di Fasano non si è costituito in giudizio.
Si sono invece costituiti in giudizio : il Ministero per i Beni e le attività
Culturali, la Soprintendenza della Provincia di Lecce, la società Wind
Telecomunicazioni s.p.a., nonché la società Alcatel - Lucent Italia, spa che
hanno insistito per una declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso
sulla base di articolate argomentazioni difensive .
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 3 dicembre
2008.
DIRITTO
Con il primo gruppo di censure, la società ricorrente ritiene che l’atto di
assenso emanato il 26 gennaio 2005, con il quale la Soprintendenza della
Provincia di Lecce ( così indicata ,d’ora in poi, per comodità di esposizione )
ha autorizzato, ai soli fini paesaggistici, i lavori di costruzione di una
stazione radio base per telefonia cellulare, su richiesta della ditta Alcatel
Italia s.p.a., presupposto della successiva autorizzazione del 23 maggio 2008,
fatta oggetto di odierno gravame, non sia sorretto da adeguata motivazione.
L’inadeguata motivazione concretizza un profilo di illegittimità del
provvedimento, ai sensi dell’art 3 della legge 7 agosto 1990. n .241.
Il provvedimento di assenso paesaggistico in argomento che ha ritenuto
compatibile la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare
con i valori paesaggistici del sito si fonda, infatti, sul compimento di una
attività istruttoria da parte della autorità soprintendentizia , il cui
contenuto non viene in alcun modo illustrato.
Una carenza del genere impedisce al destinatario del provvedimento di conoscere
appieno l’iter logico-giuridico percorso dalla p.a. e compromette la coerenza
del provvedimento finale alle risultanze della attività istruttoria compiuta dal
responsabile del procedimento, in palese contrasto finanche con quanto previsto
dall’art 6 della legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo.
Quest’ultima norma rafforza il doveroso legame tra la determinazione finale
assunta dalla P.a. competente a provvedere e la mappatura dei fatti rilevanti
emersa in sede di attività istruttoria , dai quali, significativamente, non è
possibile discostarsi, se non fornendo doverosa motivazione.
Né può mancarsi di rilevare che il sottolineato deficit motivazionale si
ripercuote sulla effettività della tutela giurisdizionale e, in un certo senso,
sulla stessa qualità del sindacato esercitabile sul provvedimento, del quale non
possono cogliersi appieno gli aspetti patologici.
Ciò è tanto più vero se si rammenta che l’opera assentita- che consta, tra
l’altro, di un palo metallico di altezza pari a mt 18,- appare avulsa dalle
caratteristiche ambientali di un sito ritenuto di tale pregio da essere
assoggettato a regime di specifica tutela vincolistica ai sensi della legge
1497/39.
In questa direzione argomentativa milita il richiamo al puntuale esercizio della
potestà soprintendentizia di annullamento di un’autorizzazione paesaggistica
rilasciata in primo grado.
Detta potestà non può essere affidata a formule stereotipate, ma proprio questa
circostanza suggerisce il ricorso ad una analitica descrizione dei profili di
compatibilità paesaggistica di un’opera ,anche quando l’autorità amministrativa
in discorso è chiamata a consentirne la realizzazione in via surrogatoria.
Le censure ora passate in rassegna costituiscono vizio proprio del provvedimento
di assenso paesaggistico e costituiscono profilo di illegittimità derivata della
autorizzazione rilasciata dal Comune il 23 maggio 2008, oggetto di impugnativa
odierna.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione
della normativa del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio
della Regione Puglia.
In dettaglio, il provvedimento del Soprintendente ha trascurato di considerare
che la stazione radio base viene localizzata in un’area che, ai sensi dell’art
3.15 del Putt/p risulta classificata come “area annessa” alla zona archeologica
di Egnathia.
Si tratta di area per la quale il Putt/p prescrive specifici indirizzi di tutela
finalizzati a scongiurare il rischio di compromissione del rapporto
paesaggistico ambientale esistente tra le presenze archeologiche e il loro
intorno , il che si risolve in un tassativo divieto di autorizzazione alla
realizzazione di interventi capaci di alterare il rapporto in questione.
E’ di tutta evidenza che una stazione radio base come quella assentita -
collocata in prossimità di alberi di ulivo secolari- produce esattamente le
conseguenze che la normativa di tutela si ripromette di evitare.
Il provvedimento del soprintendente è affetto da palese difetto di istruttoria.
A tanto deve pure aggiungersi che la stessa soprintendenza ha , con un
provvedimento datato 8 giugno 2004, opposto un diniego alla installazione di un
impianto di telefonia mobile avente caratteristiche analoghe a quello di cui si
discute, da realizzare nella stessa area destinata ad ospitare la stazione radio
base oggetto della presente controversia.
L’illegittimità del provvedimento di assenso paesaggistico si propaga, anche in
questo caso, al provvedimento del 23 maggio 2008.
A questo ordine di argomentazioni si oppone , in primo luogo, la tesi della
soprintendenza che , con nota indirizzata alla Avvocatura erariale in data 1
ottobre 2008, contesta la illegittimità del provvedimento del 26 gennaio 2005 il
quale, contrariamente a quanto si è ritenuto da parte ricorrente, è frutto di “
attenta istruttoria della pratica …”
La tesi della società ricorrente è poi contrastata dalla articolata difesa delle
società Wind e Alcatel le quali entrambe fanno leva, essenzialmente, sulla
tardività del ricorso.
L’impugnativa propone , invero, esclusivamente censure di illegittimità derivata
del provvedimento comunale di autorizzazione in sanatoria che , appuntandosi su
di un provvedimento già ampiamente noto, in quanto fatto oggetto di precedenti
ricorsi e statuizioni giurisdizionali, ha conseguito finanche il carattere della
inoppugnabilità e non può più essere rimesso in discussione , a pena di violare
il fondamentale principio del ne bis in idem.
Nel merito il ricorso appare infondato , secondo la tesi delle società
controinteressate, perché la compatibilità paesaggistica della stazione radio
base è stata valutata adeguatamente sia con riferimento alla altezza
dell’impianto( di soli 18 mt) , sia con riguardo alla insussistenza di un
qualche aspetto di impatto negativo sul pregio archeologico dell’area.
La tesi della società ricorrente merita condivisione.
Si deve sottolineare che oggetto della presente impugnativa è , in primo luogo,
l’atto con il quale, in data 23 maggio 2008, è stata rilasciata autorizzazione
in sanatoria a tempo, in favore della società Wind Telecomunicazioni s.p.a,
relativamente alla realizzazione di una stazione radio base per telefonia
cellulare in contrada Coccaro di Fasano.
Detto provvedimento si configura quale momento terminativo di un autonomo
procedimento amministrativo avviato al fine di conseguire il perfezionamento di
un valido ed efficace titolo edilizio e fonda senz’altro l’interesse attuale a
ricorrere della società , che ha assunto la presente iniziativa giurisdizionale
quand’anche, come nella specie è accaduto, le censure sviluppate dalla difesa si
incentrino in via esclusiva su di un atto presupposto e il ricorso stesso sia
articolato facendo leva essenzialmente sulla categoria della illegittimità
derivata del provvedimento.
In altri termini, ai fini della ricevibilità e della stessa ammissibilità di un
ricorso non appare necessario che il provvedimento legato ad un precedente atto
amministrativo da nesso di presupposizione sia impugnato per vizi propri essendo
sufficiente, per assicurare effettività alla tutela giurisdizionale e , più in
dettaglio, la giustiziabilità dell’atto amministrativo ex art 113 Cost , che il
ricorrente prospetti vizi derivati del provvedimento medesimo, ponendo in
risalto che l’invalidità dell’atto presupposto produce effetti semplicemente
vizianti e non già caducanti dell’atto che si assume come consequenziale.
Circa il merito del ricorso si osserva quanto segue.
Il provvedimento di assenso paesaggistico rilasciato dalla soprintendenza in
data 26 gennaio 2005 è stato assunto effettivamente in violazione dell’art 3
della legge 7 agosto 1990 n.241.
Questa norma sancisce il noto principio dell’obbligo di motivazione del
provvedimento .
Il principio in argomento estende la sua portata applicativa a tutti i
provvedimenti amministrativi, tranne i casi tassativamente previsti dal
legislatore.
La disposizione in commento struttura la motivazione quale risultante dei
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione della amministrazione ma si affretta a stabilire, altresì, che deve
sussistere un legame tra la motivazione e le risultanze dell’istruttoria.
Il legislatore postula , in altri termini, la necessità che il provvedimento sia
coerente rispetto a quella attività di acquisizione o, per così dire, di “
mappatura” degli interessi che si contendono il campo nella vicenda
amministrativa che va sotto il nome di attività o fase istruttoria.
Il principio di coerenza intrinseca del provvedimento amministrativo implica la
necessità di assicurare un legame inscindibile tra la determinazione finale e
l’attività istruttoria, ossia quel fondamentale segmento del procedimento che
permette di acquisire ogni dato rilevante per poter effettuare una scelta
discrezionale immune da vizi logici e giuridici.
Non solo.
La difesa ha correttamente evidenziato che l’ indispensabile legame tra
decisione della amministrazione e risultanze dell’istruttoria è rafforzato alla
luce della disposizione di cui all’art 6 della legge generale sul procedimento
amministrativo .
Ed invero, secondo questa ultima previsione normativa , l’organo competente per
l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
responsabile del procedimento, se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.
Ciò significa che le risultanze dell’istruttoria costituiscono non soltanto la
indispensabile piattaforma fattuale e argomentativa da porre a base di un
provvedimento amministrativo ma che di esse la motivazione deve recare
inevitabilmente traccia.
Il provvedimento amministrativo può, pertanto, considerarsi adeguatamente
motivato solo quando il destinatario e coloro i quali possono risentire effetti
pregiudizievoli dalla sua adozione siano posti in grado di conoscere
analiticamente sulla base di quali risultanze istruttorie la P.a. ha compiuto la
scelta discrezionale che viene in rilievo di volta in volta.
Questo ordine di argomentazioni è stato disatteso nella fattispecie concreta.
Occorre infatti sottolineare che il provvedimento di assenso paesaggistico di
cui si discute fa riferimento esplicito ad una attività istruttoria condotta
dalla Soprintendenza , culminata nella valutazione secondo la quale “ il
progetto in argomento - qualora concretato-non comporterebbe pregiudizio ai
valori paesaggistici della zona”.
L’atto di assenso in argomento tuttavia si risolve, sotto tale profilo, nel
ricorso ad una formula stereotipata e del tutto insufficiente ad illustrare
quale tipologia di accertamento sia stata in concreto condotta dalla autorità
soprintendentizia per poter formulare un così rilevante giudizio di
compatibilità della stazione radio base progettata dalla Wind Telecomunicazioni
con i valori paesaggistici del sito.
Si tratta, con tutta evidenza, di una grave patologia del provvedimento tenuto
conto del tipo di opera da autorizzare , e cioè della localizzazione di una
torre metallica di non trascurabile altezza in un contesto ambientale e
paesaggistico che appare , alla luce delle pur non cristalline foto prodotte
dalla difesa della società ricorrente , tollerare con difficoltà l’inserimento
di un elemento alieno.
Né può darsi rilevanza alla integrazione postuma della motivazione che la
soprintendenza ha provato a compiere nel tentativo di rimediare ad una
insanabile illegittimità provvedimentale.
Ciò che conta è che la società ricorrente, titolare di un interesse certamente
qualificato e meritevole di tutela in sede giurisdizionale , non sia stata messa
in condizione di apprezzare le ragioni che hanno indotto l’autorità preposta
alla tutela del vincolo a pronunciarsi, sebbene ai soli fini ambientali, in
senso favorevole alla iniziativa progettuale delle controinteressate.
La patologia del provvedimento di assenso paesaggistico si è propagata alla
autorizzazione in sanatoria emanata dalla autorità comunale il 23 maggio 2008.
Emerge, sotto tale aspetto, il nesso di presupposizione che lega i due
provvedimenti una volta rammentata la necessità che il titolo edilizio abbia
quale suo presupposto un atto di assenso paesaggistico capace di dirimere, in
via preliminare, le questioni concernenti la criticità dell’opera sul versante
della tutela dei valori del paesaggio presenti nella zona.
Anche il secondo gruppo di censure appare fondato.
Da questo punto di vista il Collegio intende solo riferire che il denunciato e ,
come già detto, accertato vizio del provvedimento di assenso paesaggistico
emerge ancora una volta se si considera la necessità , proprio in sede di
assenso paesaggistico,di apprezzare il concreto impatto della stazione radio
base per telefonia cellulare rispetto alle prescrizioni e agli indirizzi di
tutela del piano tematico per il paesaggio della Regione Puglia.
Si osserva a tal riguardo la necessità di una più compiuta valutazione della
compatibilità paesaggistica della opera in argomento rispetto alla peculiarità
di una zona che, riconducibile all’area annessa ad un sito di rilevanza
archeologica come quello di Egnathia , si presenta quale area , in certo senso,
sensibile dal punto di vista della tutela ambientale
La duplice riscontrata illegittimità del provvedimento del 26 gennaio 2005
provoca la illegittimità derivata della autorizzazione in sanatoria rilasciata
dal dirigente comunale in data 23 maggio 2008.
In definitiva, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei
provvedimenti impugnati per quanto si è diffusamente illustrato sopra.
Le spese seguono la regola della soccombenza e si stima equo liquidarle nella
misura complessiva di € 4.500,00 da porre a carico del Ministero costituito,
della Wind Telecomunicazioni spa e della Alcatel Italia spa nella misura di €
1500,00 ciascuno .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati .
Condanna il Ministero costituito, la Wind Telecomunicazioni s.p.a. e la Alcatel
-Lucent Italia s.p.a. alla rifusione delle spese processuali che liquida nella
misura complessiva di € 4.500,00 da porre a carico di ciascuno in misura pari a
€ 1.500,00 , oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 03/12/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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