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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 22 aprile 2009, n. 738
URBANISTICA ED EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusi su beni
vincolati - Condono - Artt. 32 e 33 L. n. 47/1985 - Art. 32 D.L. n. 269/2003 -
Coordinamento - Vincolo di inedificabilità relativa o assoluta. Le
disposizioni degli artt. 32 e 33 della legge n.47 del 1985, da un lato, e
dell’art. 32 comma 27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003, dall’altro, devono
essere correlate tenendo presente che gli uni contemplano le condizioni che
consentono il condono di un abuso, l’altro contempla invece condizioni nelle
quali l’abuso non può essere condonato. Il combinato disposto dell’art. 32 della
legge n.47 del 1985 e dell’art. 32 comma 27 lett. D) del d.l. n.269 del 2003
comporta quindi che un abuso commesso su un bene vincolato può essere condonato,
a meno che non ricorrano, insieme, l’imposizione del vincolo di inedificabilità
relativa prima della esecuzione delle opere, la realizzazione delle stesse in
assenza o difformità dal titolo edilizio, la non conformità alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Se una di tali
condizioni non ricorre (ad esempio la difformità dalle norme urbanistiche o
dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici), l’abuso realizzato su un
immobile soggetto ad un vincolo di inedificabilità relativa sfuggirà alla
disciplina dell’eccezione regolata dall’art.32 comma 27 lett.D) citato (cioè
alla non condonabilità) e sarà invece assoggettato alla disciplina generale
dell’art. 32 della legge n.47 del 1985, sicché sarà condonabile anche (ad
esempio) l’abuso realizzato dopo la imposizione del vincolo (sempre in presenza
delle condizioni previste dal citato art.32 della legge n.47 del 1985). Più
semplice è il coordinamento fra l’art.33 della legge n.47 del 1985 e l’art.32
comma 27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003,dato che la realizzazione di un abuso
in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, dopo l’imposizione del
vincolo stesso, importa la non condonabilità dello stesso, ai sensi dell’art.33.
E’ pertanto irrilevante la sussistenza o meno delle altre condizioni contemplate
dall’art.32 comma 27 lett.D) citato. Pres. Cavallari, Est. Cattaneo - Z.E. (avv.
Leporale) c. Comune di Gallipoli (n.c.).
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 22/04/2009, n. 738
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00738/2009 REG.SEN.
N. 01171/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce
Terza Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2005, proposto da:
Zacchino Elena, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Leporale, con
domicilio eletto presso lo studio del dott. E. Schito in Lecce, via Parini 2/B;
contro
Comune di Gallipoli, non
costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 26 maggio 2005
con cui il Comune di Gallipoli ha dichiarato la non ricevibilità della domanda
di definizione degli illeciti edilizi presentata dalla sig.ra Zacchino e di ogni
altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, depositato il 14 agosto 2006 con cui la
ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza n. 294 del 25.5.2006 del Comune
di Gallipoli con la quale è stata dichiarata la non ricevibilità della domanda
di definizione degli illeciti edilizi da lei presentata ed è stata,
contestualmente, ordinata la demolizione delle opere abusive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/02/2009 la dott.ssa Silvia Cattaneo
e udito, per la parte ricorrente, l’avv. Leporale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 26 maggio
2005, il Comune di Gallipoli ha dichiarato la non ricevibilità della domanda di
definizione degli illeciti edilizi presentata dalla sig.ra Zacchino, in quanto
le opere, relative alla tipologia di illecito di cui al n. 1 dell’allegato 1 al
d.l. n. 269/2003, sono state realizzate in area soggetta ai vincoli di cui
all’art. 32, l. n. 47/1985.
2. La ricorrente ne lamenta l’illegittimità per le seguenti ragioni di diritto:
eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà e perplessità;
manifesta violazione di legge, falsa ed errata applicazione dell’art. 32, c.43 e
26, d.l. n. 269/2003, della l. Regione Puglia n. 28/2003 e dell’art. 2, c.1 art.
4, L. Regione Puglia n. 19/2004. Ad avviso della ricorrente, in forza del
combinato disposto di cui all’art. 32, c.26, d.l. n. 269/2003 ed all’art. 2, c.1,
l. Regione Puglia n. 28/2003, come modificato dalla l. Regione Puglia n.
19/2004, nella Regione Puglia le opere abusive relative alla tipologia di
illecito di cui al n. 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 sono suscettibili di
sanatoria anche se realizzate su aree soggette a vincoli paesaggistici, previo
parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
3. Con nota del 22 luglio 2005, il Comune di Gallipoli ha annullato in
autotutela il provvedimento oggi impugnato; con ordinanza n. 294 del 25.5.2006,
l’amministrazione ha nuovamente dichiarato la non ricevibilità della domanda di
condono ed ha ordinato la demolizione delle opere.
4. La ricorrente impugna tale atto con ricorso per motivi aggiunti deducendo i
seguenti vizi: 1. violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione
dell’art. 32, d.l. n. 269/2003, dell’art. 2, l. Regione Puglia n. 28/2003, art.
4, l. Regione Puglia n. 19/2004, art. 1, c. 37, l. n. 308/2004; violazione e
falsa applicazione artt. 3 e 10 bis, l. n. 241/1990; difetto di istruttoria,
errore sul presupposto di fatto e di diritto; eccesso di potere per sviamento;
difetto di motivazione; illogicità, irrazionalità e perplessità dell’azione
amministrativa; malgoverno.
5. 5. L’annullamento in autotutela del provvedimento del 26 maggio 2005 comporta
la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso principale. Le
censure proposte con ricorso per motivi aggiunti sono, invece, infondate.
6. Come questo Tar ha già affermato con la sentenza sez. III, 10 gennaio 2009,
n. 17, la sanabilità degli abusi maggiori (nn.da 1 a 3 dell’Allegato 1 al D.L. n.269
del 2003), da ritenersi consentita nella Regione Puglia, va incontro alle
eccezioni previste dall’art. 32, comma 27 lett D), d.l. n. 269/2003 con
riferimento agli abusi commessi su immobili vincolati.
“L’ambito di tali eccezioni va inteso alla luce della affermata validità (ad
opera del comma 27, primo alinea, dell’art.32) di quanto previsto dagli artt. 32
e 33 della legge n.47 del 1985.
Le disposizioni dei citati artt. 32 e 33, da un lato, e dell’art. 32 comma 27
lett. D) del D.L. n.269 del 2003, dall’altro, devono essere correlate tenendo
presente che gli uni contemplano le condizioni che consentono il condono di un
abuso, l’altro contempla invece condizioni nelle quali l’abuso non può essere
condonato.
Il combinato disposto dell’art. 32 della legge n.47 del 1985 e dell’art. 32
comma 27 lett. D) del d.l. n.269 del 2003 comporta quindi che un abuso commesso
su un bene vincolato può essere condonato, a meno che non ricorrano, insieme,
l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione
delle opere, la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo
edilizio, la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici.
Se una di tali condizioni non ricorre (ad esempio la difformità dalle norme
urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici), l’abuso
realizzato su un immobile soggetto ad un vincolo di inedificabilità relativa
sfuggirà alla disciplina dell’eccezione regolata dall’art.32 comma 27 lett.D)
citato (cioè alla non condonabilità) e sarà invece assoggettato alla disciplina
generale dell’art. 32 della legge n.47 del 1985, sicché sarà condonabile anche
(ad esempio) l’abuso realizzato dopo la imposizione del vincolo (sempre in
presenza delle condizioni previste dal citato art.32 della legge n.47 del 1985).
Più semplice è il coordinamento fra l’art.33 della legge n.47 del 1985 e l’art.32
comma 27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003,dato che la realizzazione di un abuso
in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, dopo l’imposizione del
vincolo stesso, importa la non condonabilità dello stesso, ai sensi dell’art.33.
E’ pertanto irrilevante la sussistenza o meno delle altre condizioni contemplate
dall’art.32 comma 27 lett.D) citato”.
7. Non può essere, poi, condivisa la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui
il termine “immobili” deve essere inteso come riferito alle sole costruzioni e
non anche alle aree sicché l’esclusione dal condono disciplinata dall’art. 32
comma 27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003 disciplinerebbe solo gli abusi
commessi su opere dell’uomo vincolate specificamente, non su aree assoggettate a
vincoli.
“La riferibilità del sostantivo in questione ad ampie aree, in quanto
“immobili”, risulta (oltre che dall’utilizzazione dello stesso con riferimento
sia alle opere dell’uomo che a quelle della natura nell’art.1 della legge n.1497
del 1939, nell’art.1 della legge n.1089 del 1939, negli artt.2 - beni culturali
- e 139 - beni ambientali - del D.Lgs. n.490 del 1999, negli artt. 2 - beni
culturali - e 136 - beni ambientali - del D. Lgs. N.42 del 2004) dalla lettera
della disposizione che richiama i vincoli imposti sulla base di leggi statali e
regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei
beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali (Tar Puglia, Lecce, sez. III, 10 gennaio 2009, n. 17).
8. Né può essere condiviso quanto sostenuto dalla ricorrente circa gli effetti
amministrativi del cd. “condono ambientale”.
L’ambito di operatività dell’art.32 comma 27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003
non è stato, difatti, inciso per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, c.37,
l. n. 308/2004.
“L’attinenza del condono previsto dall’ art.1 comma 37 della legge n.308 del
2004 alla tutela paesistica sotto il profilo penale, e quindi anche quello
amministrativo specifico, e la diversità dei beni tutelati dalle norme
paesistiche e da quelle che, bilanciando i vari interessi in gioco, disciplinano
profili paesistici e profili edilizi del condono sotto l’aspetto amministrativo
e quello penale impediscono di interpretare queste ultime alla luce delle altre
(posto che le une e le altre sono norme eccezionali insuscettibili di
interpretazione estensiva o analogica ).
Il condono “paesistico” di cui all’art.1 comma 37 della legge n.308 del 2004
comporta dunque la sottrazione del fatto alla disciplina penale ed a quella
amministrativa attinenti alla tutela paesistica, rimanendo ferma però la
sanzionabilità del fatto edilizio sotto i profili amministrativo e penale.
La disciplina dell’art.1 comma 37 della legge n.308 del 2004 è pertanto inidonea
ad incidere su una regola data ad una pluralità di interessi, che attua un
bilanciamento degli stessi ed è quindi insuscettibile di contaminazioni ad opera
di una regola che attiene ad uno solo degli interessi bilanciati” (Tar Puglia,
Lecce, sez. III, 10 gennaio 2009, n. 17).
9. Alla luce di quando ritenuto, le censure attinenti alla condonabilità
dell’opera non sono fondate atteso che l’intervento edilizio è stato eseguito in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, in contrasto con le
norme urbanistiche e le prescrizioni degli strumenti urbanistici (dato che la
tipologia dichiarata dell’abuso è quella di cui al n.1 dell’allegato al D.L. n.269
del 2003), in area sottoposta ai vincoli di cui all’art.32 comma 27 lett. D) del
D.L. n.269 del 2003 e successivamente all’imposizione dei vincoli stessi.
10. Parimenti infondati sono i motivi di ricorso attinenti al difetto di
motivazione in quanto l’atto impugnato, nel richiamare le norme applicate alla
fattispecie e nel fare riferimento alla tipologia di illecito di cui al n. 1
dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, contiene una sufficiente indicazione dei
presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno portato la p.a. a non
condividere le osservazioni presentate dalla sig.ra Zacchino ai sensi dell’art.
10 bis, l. n. 241/1990 e ad adottare il provvedimento di diniego.
11. Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va pertanto
respinto.
12. Nulla sulle spese processuali, poiché l’amministrazione comunale intimata
non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Tommaso Capitanio, Primo Referendario
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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