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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II - 28 aprile 2009, n. 833
Pubblica amministrazione -
Provvedimento amministrativo - Diritto d’accesso - Atti giurisdizionali del
processo penale - Assimilabilità al concetto di documento amministrativo -
Esclusione - Ragioni. Qualunque possa essere l’accezione di “documento
amministrativo” e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole
garantire al (e con il) diritto di accesso, , gli atti giurisdizionali del
processo penale non possono essere ricompresi tra i documenti nei cui confronti
sia esercitabile il diritto di accesso di cui alla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (Cfr.:
C.d.S. n° 1363/2008). Sono di ostacolo sia la formulazione letterale dell’art.
22, che si riferisce ad atti, anche interni, formati o detenuti dalla Pubblica
Amministrazione, che siano espressione di una “attività amministrativa”, sia la
finalità della previsione che vuole garantire la imparzialità e la trasparenza
della P.A., nonché la dizione dell’art. 23, che specifica i soggetti passivi
dell’accesso, tra i quali non sono previsti gli organi giurisdizionali, che
emettono atti con un regime definito (anche di pubblicità), che è completamente
estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo.
Peraltro, alla sindacabilità da parte del G.A. del diniego opposto dal Giudice
Penale (ex art. 116 primo comma c.p.p.) alla domanda di ottenere copia di atti
emanati nel corso del procedimento penale osta anche il principio generale in
forza del quale l’esame di tutte le posizioni soggettive che emergono
nell’ambito del processo penale va realizzato esclusivamente in tale ordinamento
processale. Pres. Costantini, Est. d’Arpe - Associazione Legambiente Onlus,
Comitato Regionale Puglia (avv.ti Barone e D’Ambrosio) c. Ministero della
Giustizia, Tribunale di Lecce, Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di
Tricase (Avv. Stato).
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 28/04/2009, n. 833
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00833/2009 REG.SEN.
N. 00451/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2009, proposto da:
Associazione Legambiente Onlus, Comitato Regionale Puglia, rappresentata e
difesa dagli avv. Carlo Barone ed Edoardo D'Ambrosio, con domicilio eletto
presso Gaetano Centonze in Lecce, via Idomeneo 23;
contro
Ministero della Giustizia, Tribunale
di Lecce, Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Tricase, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce,
via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del provvedimento del Tribunale di
Lecce - Sezione Distaccata di Tricase emesso il 3 Febbraio 2009, e notificato -
mediante presa visione dell'avv. Edoardo D'Ambrosio - il 6 Febbraio 2009, con il
quale si rigettava l'istanza dell'Associazione Legambiente di accesso agli atti
aventi ad oggetto reati contro l’ambiente, che arrecano danno all'Associazione
stessa, quanto meno sotto il profilo dei diritti della personalità (all'immagine
e alla funzione perseguita), perchè <<l'istanza è generica e non contiene la
puntuale indicazione degli atti processuali di cui si chiede l'accesso ed in
ordine ai quali si nutre da parte dell'istante un concreto interesse>>;
di ogni atto comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 Marzo 2009 il Cons. Dott.
Enrico d'Arpe e uditi per le parti l’Avv. Edoardo D’Ambrosio e l’Avvocato dello
Stato Antonella Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’Associazione Legambiente
O.n.l.u.s. (Comitato Regionale Puglia) impugna il provvedimento del Giudice
unico del Tribunale penale di Lecce Sezione distaccata di Tricase emesso il 3
Febbraio 2009, con il quale è stata rigettata l’istanza di accesso datata 16
Gennaio 2009 riferita “agli atti (quantomeno ai decreti che dispongono il
giudizio) relativi ai procedimenti penali pendenti presso il detto Tribunale
aventi ad oggetto reati che hanno recato danno all’Associazione istante, al fine
di costituirsi parte civile”, con la motivazione che “l’istanza è generica e non
contiene la puntuale indicazione degli atti processuali di cui si chiede
l’accesso ed in ordine ai quali si nutre da parte dell’istante un concreto
interesse”.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Sussistenza della giurisdizione amministrativa.
2) Violazione dell’art. 3 della Legge n° 241 del 1990 (mancanza di motivazione;
motivazione solo apparente) - Eccesso di potere.
3) Violazione degli artt. 24 primo comma Costituzione, 74 e 116 Codice Procedura
Penale e 22, 24 Legge n° 241/1990.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa
ostensiva azionata, l’Associazione ricorrente concludeva come riportato in
epigrafe.
Si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, l’Amministrazione
della Giustizia intimata, depositando una breve memoria difensiva con la quale
ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, la reiezione del
ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 26 Marzo 2009, su richiesta di parte, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e per la radicale
carenza dei presupposti che ne legittimano la proposizione, in quanto il diritto
di accesso rivendicato dall’Associazione ricorrente non è affatto riconosciuto
dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm..
Essa, invero, invoca il diritto di accesso con riferimento agli atti (in
particolare, ai decreti del G.I.P. che dispongono il giudizio) relativi a taluni
procedimenti penali, che - ad avviso del Collegio - non possono essere
ricondotti al genere dei “documenti amministrativi”, formati o detenuti dalla
Pubblica Amministrazione.
Qualunque possa essere l’accezione di “documento amministrativo” (ogni
rappresentazione di un “contenuto” di atti che siano formati dalla Pubblica
Amministrazione, ovvero di atti che, sebbene di diritto privato, siano
finalizzati alla cura di interessi pubblici) e quale che sia la latitudine della
tutela che si vuole garantire al (e con il) diritto di accesso, al fine di
“assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa” (art.
22 secondo comma della Legge n° 241/1990), gli atti giurisdizionali del processo
penale non possono essere ricompresi tra i documenti nei cui confronti sia
esercitabile il diritto di accesso disciplinato dalla menzionata Legge 7 Agosto
1990 n° 241 (Cfr.: Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Marzo 2008 n° 1363).
Osserva, infatti, il Tribunale che sono di ostacolo sia la formulazione
letterale dell’art. 22, che si riferisce ad atti, anche interni, formati o
detenuti dalla Pubblica Amministrazione, che siano espressione di una “attività
amministrativa”, sia la finalità della previsione che vuole garantire la
imparzialità e la trasparenza della P.A..
Altro ostacolo di ordine positivo è dato rinvenire nella dizione dell’art. 23
della Legge n° 241/1990, che specifica i soggetti passivi dell’accesso, tra i
quali non sono previsti gli organi giurisdizionali, che emettono atti con un
regime definito (anche di pubblicità), che è completamente estraneo e non
assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo.
In questo senso, non merita di essere assecondato il tentativo della ricorrente
di assimilare “gli atti processuali” al “documento amministrativo”, al fine di
includere i primi nella sfera di applicabilità degli artt. 22 e seguenti della
Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm..
L’assimilazione degli atti del processo penale al “documento amministrativo”
deve arrestarsi al primo termine, cioè al “documento”, non potendo mettersi in
dubbio che anche essi concretino un documento, nel senso che è qualcosa che
rappresenta “un contenuto”, rendendolo utilizzabile; ma non è possibile
procedere oltre nella identificazione dei due “documenti”, giacché la qualifica
di “amministrativo” del documento, in relazione al quale è previsto l’accesso,
non può in alcun modo essere assegnata agli atti processuali penali (Cfr:
Consiglio di Stato, VI Sezione, 4 Novembre 2002 n° 6007; T.A.R. Lazio Roma, II
Sezione, 26 Novembre 2004 n° 14137).
In altri termini, il c.d. diritto di accesso previsto dalla Legge 7 Agosto 1990
n° 241 riguarda unicamente i documenti amministrativi formati dalla Pubblica
Amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, e
non quelli inerenti agli organi ed alle attività giurisdizionali, che non
possono dirsi amministrativi (T.A.R. Calabria Catanzaro, I Sezione, 8 Giugno
2005 n° 1010).
Peraltro, alla sindacabilità da parte del G.A. del diniego opposto dal Giudice
Penale (ex art. 116 primo comma c.p.p.) alla domanda di ottenere copia di atti
emanati nel corso del procedimento penale osta anche il principio generale in
forza del quale l’esame di tutte le posizioni soggettive che emergono
nell’ambito del processo penale va realizzato esclusivamente in tale ordinamento
processale.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi (tra cui la novità delle questioni trattate) per
disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando
sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 Marzo 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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