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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II - 28 aprile 2009, n. 833


Pubblica amministrazione - Provvedimento amministrativo - Diritto d’accesso - Atti giurisdizionali del processo penale - Assimilabilità al concetto di documento amministrativo - Esclusione - Ragioni. Qualunque possa essere l’accezione di “documento amministrativo” e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al (e con il) diritto di accesso, , gli atti giurisdizionali del processo penale non possono essere ricompresi tra i documenti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso di cui alla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (Cfr.: C.d.S. n° 1363/2008). Sono di ostacolo sia la formulazione letterale dell’art. 22, che si riferisce ad atti, anche interni, formati o detenuti dalla Pubblica Amministrazione, che siano espressione di una “attività amministrativa”, sia la finalità della previsione che vuole garantire la imparzialità e la trasparenza della P.A., nonché la dizione dell’art. 23, che specifica i soggetti passivi dell’accesso, tra i quali non sono previsti gli organi giurisdizionali, che emettono atti con un regime definito (anche di pubblicità), che è completamente estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo. Peraltro, alla sindacabilità da parte del G.A. del diniego opposto dal Giudice Penale (ex art. 116 primo comma c.p.p.) alla domanda di ottenere copia di atti emanati nel corso del procedimento penale osta anche il principio generale in forza del quale l’esame di tutte le posizioni soggettive che emergono nell’ambito del processo penale va realizzato esclusivamente in tale ordinamento processale. Pres. Costantini, Est. d’Arpe - Associazione Legambiente Onlus, Comitato Regionale Puglia (avv.ti Barone e D’Ambrosio) c. Ministero della Giustizia, Tribunale di Lecce, Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Tricase (Avv. Stato). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 28/04/2009, n. 833
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00833/2009 REG.SEN.
N. 00451/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
 


ha pronunciato la seguente
 


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 451 del 2009, proposto da:
Associazione Legambiente Onlus, Comitato Regionale Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Barone ed Edoardo D'Ambrosio, con domicilio eletto presso Gaetano Centonze in Lecce, via Idomeneo 23;
 

contro
 

Ministero della Giustizia, Tribunale di Lecce, Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Tricase, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
 

per l'annullamento
 

del provvedimento del Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Tricase emesso il 3 Febbraio 2009, e notificato - mediante presa visione dell'avv. Edoardo D'Ambrosio - il 6 Febbraio 2009, con il quale si rigettava l'istanza dell'Associazione Legambiente di accesso agli atti aventi ad oggetto reati contro l’ambiente, che arrecano danno all'Associazione stessa, quanto meno sotto il profilo dei diritti della personalità (all'immagine e alla funzione perseguita), perchè <<l'istanza è generica e non contiene la puntuale indicazione degli atti processuali di cui si chiede l'accesso ed in ordine ai quali si nutre da parte dell'istante un concreto interesse>>;

di ogni atto comunque connesso, presupposto o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura erariale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 Marzo 2009 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti l’Avv. Edoardo D’Ambrosio e l’Avvocato dello Stato Antonella Roberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

L’Associazione Legambiente O.n.l.u.s. (Comitato Regionale Puglia) impugna il provvedimento del Giudice unico del Tribunale penale di Lecce Sezione distaccata di Tricase emesso il 3 Febbraio 2009, con il quale è stata rigettata l’istanza di accesso datata 16 Gennaio 2009 riferita “agli atti (quantomeno ai decreti che dispongono il giudizio) relativi ai procedimenti penali pendenti presso il detto Tribunale aventi ad oggetto reati che hanno recato danno all’Associazione istante, al fine di costituirsi parte civile”, con la motivazione che “l’istanza è generica e non contiene la puntuale indicazione degli atti processuali di cui si chiede l’accesso ed in ordine ai quali si nutre da parte dell’istante un concreto interesse”.

A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Sussistenza della giurisdizione amministrativa.

2) Violazione dell’art. 3 della Legge n° 241 del 1990 (mancanza di motivazione; motivazione solo apparente) - Eccesso di potere.

3) Violazione degli artt. 24 primo comma Costituzione, 74 e 116 Codice Procedura Penale e 22, 24 Legge n° 241/1990.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa ostensiva azionata, l’Associazione ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, l’Amministrazione della Giustizia intimata, depositando una breve memoria difensiva con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 26 Marzo 2009, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e per la radicale carenza dei presupposti che ne legittimano la proposizione, in quanto il diritto di accesso rivendicato dall’Associazione ricorrente non è affatto riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm..

Essa, invero, invoca il diritto di accesso con riferimento agli atti (in particolare, ai decreti del G.I.P. che dispongono il giudizio) relativi a taluni procedimenti penali, che - ad avviso del Collegio - non possono essere ricondotti al genere dei “documenti amministrativi”, formati o detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Qualunque possa essere l’accezione di “documento amministrativo” (ogni rappresentazione di un “contenuto” di atti che siano formati dalla Pubblica Amministrazione, ovvero di atti che, sebbene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi pubblici) e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al (e con il) diritto di accesso, al fine di “assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa” (art. 22 secondo comma della Legge n° 241/1990), gli atti giurisdizionali del processo penale non possono essere ricompresi tra i documenti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso disciplinato dalla menzionata Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (Cfr.: Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Marzo 2008 n° 1363).

Osserva, infatti, il Tribunale che sono di ostacolo sia la formulazione letterale dell’art. 22, che si riferisce ad atti, anche interni, formati o detenuti dalla Pubblica Amministrazione, che siano espressione di una “attività amministrativa”, sia la finalità della previsione che vuole garantire la imparzialità e la trasparenza della P.A..

Altro ostacolo di ordine positivo è dato rinvenire nella dizione dell’art. 23 della Legge n° 241/1990, che specifica i soggetti passivi dell’accesso, tra i quali non sono previsti gli organi giurisdizionali, che emettono atti con un regime definito (anche di pubblicità), che è completamente estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo.

In questo senso, non merita di essere assecondato il tentativo della ricorrente di assimilare “gli atti processuali” al “documento amministrativo”, al fine di includere i primi nella sfera di applicabilità degli artt. 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm..

L’assimilazione degli atti del processo penale al “documento amministrativo” deve arrestarsi al primo termine, cioè al “documento”, non potendo mettersi in dubbio che anche essi concretino un documento, nel senso che è qualcosa che rappresenta “un contenuto”, rendendolo utilizzabile; ma non è possibile procedere oltre nella identificazione dei due “documenti”, giacché la qualifica di “amministrativo” del documento, in relazione al quale è previsto l’accesso, non può in alcun modo essere assegnata agli atti processuali penali (Cfr: Consiglio di Stato, VI Sezione, 4 Novembre 2002 n° 6007; T.A.R. Lazio Roma, II Sezione, 26 Novembre 2004 n° 14137).

In altri termini, il c.d. diritto di accesso previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 riguarda unicamente i documenti amministrativi formati dalla Pubblica Amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, e non quelli inerenti agli organi ed alle attività giurisdizionali, che non possono dirsi amministrativi (T.A.R. Calabria Catanzaro, I Sezione, 8 Giugno 2005 n° 1010).

Peraltro, alla sindacabilità da parte del G.A. del diniego opposto dal Giudice Penale (ex art. 116 primo comma c.p.p.) alla domanda di ottenere copia di atti emanati nel corso del procedimento penale osta anche il principio generale in forza del quale l’esame di tutte le posizioni soggettive che emergono nell’ambito del processo penale va realizzato esclusivamente in tale ordinamento processale.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi (tra cui la novità delle questioni trattate) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 Marzo 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 


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