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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 07 Maggio 2009, n. 975
INQUINAMENTO ACUSTICO - URBANISTICA ED EDILIZIA - Art. 8 , c. 4 L. n. 447/95
- Domande per il rilascio
di concessioni edilizie - Documentazione di previsione di impatto acustico -
Inosservanza - Mancata previsione di sanzioni - Rilievo in sede di utilizzazione
degli immobili. Il comma 4 dell’art. 8 della L. 447/95 , pur prescrivendo
che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti
od infrastrutture adibiti ad attività produttive siano corredate da una
documentazione di previsione di impatto acustico, non contempla alcuna sanzione
in caso di inosservanza della suddetta prescrizione. Peraltro, la non
perentorietà di tale disposizione risulta evidente laddove si confronti la
stessa con i commi precedenti, i quali prescrivono tassativamente l’obbligo
della valutazione dell’impatto acustico per particolari tipi di opere ,e con il
sesto comma ,che contempla l’indicazione delle misure previste per ridurre o
eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti solo quando
si preveda la produzione di valori di emissione superiori a quelli determinati
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),. A ciò aggiungasi che, in sede di
contestazione di un permesso di costruire rilasciata a terzi confinanti, ruolo
prevalente assume il profilo urbanistico-edilizio dell’intervento, mentre le
questioni riguardanti l’impatto acustico, per le opere non espressamente
contemplate nel citato art.8 della L.447/95, assumono rilievo in sede di
utilizzazione degli immobili. Difatti, la tutela dell'interesse della ricorrente
al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico potrà compiutamente
realizzarsi non già in sede di presentazione della richiesta di permesso di
costruire od al momento del suo semplice rilascio , quanto, piuttosto, all’atto
della richiesta di autorizzazione allo svolgimento della specifica attività ,ove
si preveda la produzione di valori di emissione superiori a quelli determinati
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n.447 del 1985, ovvero
nel corso dell’esercizio dell’attività produttiva, ove potranno trovare
applicazione specifiche norme sanzionatorie. Pres. Cavallari, Est. Mori - I.A.M.
(avv. Garrisi) c. Comune di Lizzanello (avv. Marchello) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez.
III - 07 maggio 2009, n. 975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00975/2009 REG.SEN.
N. 00360/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro
generale 360 del 2005, proposto da:
Ingrosso Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Giuseppe Garrisi,
con domicilio eletto presso Umberto Giuseppe Garrisi in Lecce, viale U. Foscolo
N. 1/C;
contro
Comune di Lizzanello, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marchello, con
domicilio eletto presso Francesco Marchello in Lecce, via G. Chiriatti, N.6;
nei confronti di
Calogiuri Giampaolo, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Pedone, con
domicilio eletto presso Fulvio Pedone in Lecce, viale De Pietro 11;
per l'annullamento
del permesso di costruire n.118/04, rilasciato in data 7 dicembre 2004 dal
Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Lizzanello, mai
notificato alla ricorrente, pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Lizzanello dal 13.12.2004 al 28.12.2004, con cui si rilascia ai coniugi
Calogiuri Giampaolo e Simona Serena il permesso di eseguire i lavori di
costruzione di un fabbricato a piano terra da adibire a laboratorio di
pasticceria con scantinato destinato a garage e deposito e relativa recinzione ,
in esecuzione del progetto allegato alla domanda ed approvato dall’U.T.C. in
data 20.09.2004;
di ogni altro atto ad esso connesso, consequenziale e comunque presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzanello;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Calogiuri Giampaolo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2009 la dott.ssa Patrizia Moro e
uditi per le parti gli avv.ti Garrisi, Perrone e Serafini, quest’ultimo in
sostituzione dell’avv. Marchello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano il permesso
di costruire n.118/04 per la realizzazione di un locale da adibire a laboratorio
di pasticceria, lamentando la mancata allegazione della documentazione di
previsione dell’impatto acustico.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi :
1)Violazione di legge ovvero delle norme contenute della L. 26.10.1995 n.447 e
relativi D.M. di attuazione.
Nel corso del giudizio, si sono costituiti in giudizio il Comune di Lizzanello
ed i controinteressati, insistendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 259/05 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta
dalla ricorrente.
Nella pubblica udienza del 19 marzo 2009 la causa è stata introitata per la
decisione.
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente precisarsi che, in data 27.02 2006, il Comune intimato ha
rilasciato il certificato di agibilità per il fabbricato in questione, composto
da un piano terra da adibire a laboratorio di pasticceria e da uno scantinato da
destinare a garage e deposito; inoltre, i controinteressati hanno esibito
relazione sull’impatto acustico, a firma dello studio tecnico De Lorenzi, nella
quale si evidenzia la compatibilità dell’attività con i limiti acustici di zona.
Peraltro, tale circostanza risulta confermata dal CTU dr. Papa , nominato dal
Tribunale Civile di Lecce nell’ambito di un ricorso ex art.700 cpc proposto
dalla medesima ricorrente al fine di denunciare le immissioni rumorose che dalla
pasticceria in questione si sarebbero propagate a suo danno, ove risulta che “
ai sensi della normativa vigente la rumorosità prodotta dalla pasticceria è
inferiore ai limiti di normale tollerabilità”.
Inoltre, il Collegio ritiene che la mancata allegazione, alla domanda del
permesso di costruire in esame, della documentazione di previsione di impatto
acustico non abbia influito sulla legittimità del relativo permesso di costruire
.
Invero , l’art. 8 della L. 447/95, dopo aver prescritto ai commi 1 e 2 la
valutazione di impatto ambientale per le opere ivi indicate ( fra le quali non
rientra quella in esame), ai successivi commi 3,4,5 e 6 stabilisce che:
“ E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico
delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di
insediamenti:a)scuole e asili nido,b)ospedali,c)case di cura e di
riposo,d)parchi pubblici urbani ed extraurbani,e)nuovi insediamenti residenziali
prossimi alle opere di cui al comma 2.
Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le
domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive
devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla
base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della
presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968,
n. 15 .
La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al
comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di
emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o
eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La
relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per
l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.”
La disamina della normativa richiamata consente al Collegio di ritenere che il
comma 4 dell’art. 8 citato , pur prescrivendo che le domande per il rilascio di
concessioni edilizie relative a nuovi impianti od infrastrutture adibiti ad
attività produttive siano corredate da una documentazione di previsione di
impatto acustico, non contempla alcuna sanzione in caso di inosservanza della
suddetta prescrizione.
Peraltro, la non perentorietà di tale disposizione risulta evidente laddove si
confronti la stessa con i commi precedenti, i quali prescrivono tassativamente
l’obbligo della valutazione dell’impatto acustico per particolari tipi di opere
,e con il sesto comma ,che contempla l’indicazione delle misure previste per
ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti
solo quando si preveda la produzione di valori di emissione superiori a quelli
determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),.
A ciò aggiungasi che, in sede di contestazione di una concessione edilizia( "rectius"
permesso di costruire) rilasciata a terzi confinanti, ruolo prevalente assume il
profilo urbanistico-edilizio dell’intervento , mentre le questioni riguardanti
l’impatto acustico, per le opere non espressamente contemplate nel citato art.8
della L.447/95, assumono rilievo in sede di utilizzazione degli immobili.
Difatti, la tutela dell'interesse della ricorrente al rispetto delle norme in
materia di inquinamento acustico potrà compiutamente realizzarsi non già in sede
di presentazione della richiesta di permesso di costruire od al momento del suo
semplice rilascio , quanto, piuttosto, all’atto della richiesta di
autorizzazione allo svolgimento della specifica attività ,ove si preveda la
produzione di valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n.447 del 1985 (l’art. 8 comma
6 della legge citata impone infatti l'indicazione delle misure previste per
ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti
), ovvero nel corso dell’esercizio dell’attività produttiva, ove potranno
trovare applicazione specifiche norme sanzionatorie in materia ( es. controllo
di competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) e dell'art.14,
comma 2, della L.447/95; l’adozione di specifiche ordinanze contingibili ed
urgenti ai sensi dell'art.9, comma 1, della medesima legge).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso di cui in
epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore
Luca De Gennaro, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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