AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SARDEGNA, Sez. II - 4 novembre 2009, n. 1598
RIFIUTI - Ordinanza di rimozione - Competenza - Dirigenti - Art. 14, c. 3
d.lgs. n. 22/97 - Art. 152 d.lgs. n. 152/2006. La disposizione di cui
all’art. 14, comma 3°, del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 affida al Sindaco il
potere di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati, ma, in virtù del
principio sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni
gestionali, di cui all’art. 107 del T. U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, la norma va ora letta alla luce del nuovo principio per il quale
spetta ai dirigenti tutta l’attività di gestione, tra cui è ricompresa quella
sulla rimozione dei rifiuti abbandonati . Lza soluzione non cambia neppure dopo
l’adozione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, il cui articolo 192, comma 3°,
ultima parte, riproduce, con identica formulazione, la disposizione di cui
all’art. 14, come 3°, ultimo periodo. Pres. Panunzio, Est. Scano - A. s.p.a e
altro (avv. Allori) c. Comune di Ploaghe (n.c.) - TAR SARDEGNA, Cagliari,
Sez. II - 4 novembre 2009, n. 1598
N. 01598/2009 REG.SEN.
N. 00248/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 248 del 2007, proposto dalla Anas Spa ed
Anas Compartimento Viabilita' Sardegna, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Raniero Allori, con domicilio eletto presso il Compartimento della viabilità per
la Sardegna, in Cagliari, via Biasi 27;
contro
Comune di Ploaghe, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in
giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza n. 2 del 22.1.2007, con la quale il Sindaco di Ploaghe ha
disposto la rimozione rifiuti abbandonati sulla piazzola di sosta di pertinenza
della strada statale n. 672, posta tra il km 4,00 e 5,00.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 14/10/2009 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Sindaco del Comune di Ploaghe ha ordinato
all’ANAS spa di rimuovere i rifiuti abbandonati sulla piazzola di pertinenza
della strada statale n. 672, posta tra il km 4,00 ed il km 5,00.
Nel provvedimento si da atto che i rifiuti - costituiti da indumenti usati,
scatole di cartone ed oggetti domestici vai – sono stati depositati da ignoti,
ma che la rimozione deve far carico all’ANAS che è tenuta a provvedere, ai sensi
dell’articolo 14 del D.Lgs 30.4.1992, n. 285, alla manutenzione, gestione e
pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredi.
La società ricorrente ha proposto vari motivi di ricorso tra cui, ultimo motivo,
la censura di incompetenza del Sindaco.
Il Comune di Ploaghe non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in
decisione dal Collegio.
Il ricorso deve essere accolto.
Assume prioritaria ed assorbente valenza la censura di incompetenza del Sindaco,
proposta con l’ultimo motivo di ricorso, che appare fondata.
La Sezione ha già avuto occasione di pronunciarsi, con le sentenze 24.1.2005 n.
104 e 29.5.2008 n.1086, sulla questione della competenza in ordine all’adozione
delle ordinanze previste dall’art. 14, comma 3°, del D.Lgs 5 febbraio 1997 n.
22, statuendo che la competenza spetti al Dirigente.
In dette sentenze è stato osservato che “la disposizione di cui al 3° comma
affida il potere al Sindaco ma, in virtù del principio sulla separazione tra
funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, di cui all’art. 107 del T.
U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, la norma che attribuisce la
competenza al Sindaco va ora letta alla luce del nuovo principio per il quale
spetta ai dirigenti tutta l’attività di gestione, tra cui è ricompresa quella
sulla rimozione dei rifiuti abbandonati di cui al citato articolo 14.”
Ad identica soluzione è pervenuto anche il TAR Basilicata con la sentenza n. 457
del 23.5.2007, nella quale si legge che “l’adozione dell’ordinanza ex art. 14,
comma 3, D.lg. n. 22/1997, trattandosi di un atto di gestione (più precisamente
di un provvedimento sanzionatorio), rientra nella competenza del Dirigente
comunale e non del Sindaco”.
La soluzione non cambia neppure dopo l’adozione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152,
il cui articolo 192, comma 3°, ultima parte, riproduce, con identica
formulazione, la disposizione di cui all’art. 14, come 3°, ultimo periodo.
L’accoglimento del dedotto vizio di incompetenza comporta ai sensi dell’art. 26,
comma 2, L. n. 1034/1971 l’annullamento del provvedimento impugnato e la
rimessione dell’affare all’autorità amministrativa competente (dirigente
dell’ufficio), con l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel
dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore
dell’Anas, che liquida in complessivi € 2000,00 (duemila), oltre IVA, CPA e
Contributo Unificato come per legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14/10/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere, Estensore
Marco Lensi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it